CGT1
Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. IX, sentenza 27/02/2026, n. 1297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 1297 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1297/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 9, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BUSACCA ROSSELLA, Giudice monocratico in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1743/2025 depositato il 16/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Barcellona Pozzo Di Gotto - Via Indirizzo 1 98051 Barcellona Pozzo Di
Gotto ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Via Indirizzo 1 98051 Barcellona Pozzo Di
Gotto ME
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 929 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 939/2026 depositato il
23/02/2026
Richieste delle parti: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento allegato in atti con il quale il Comune di Barcellona P.G. ha chiesto il pagamento della somma di € 601,00 quale Tassa Rifiuti per l'anno 2019, basato sul sollecito di pagamento n. 26652.
Il ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'atto affermando di avere provveduto regolarmente al pagamento della somma dovuta in data 25/11/2024.
Il Comune di Barcellona P.G. costituitosi in giudizio, evidenziando di avere in autotutela annullato l'atto impugnato e trasmesso a mezzo PEC la comunicazione direttamente al legale del contribuente, ha chiesto la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Orbene, osserva il Collegio che l'annullamento dell'atto impugnato da parte dell'Ente impositore determina l'estinzione del procedimento stante la cessata materia del contendere.
Nel processo tributario la cessazione della materia del contendere si differenzia dalla sopravvenuta carenza di interesse in quanto solo nel primo caso viene meno l'atto lesivo dell'interesse materiale oggetto della tutela giurisdizionale tributaria, mentre nel secondo, pur permanendo l'atto impugnato, cessa l'interesse meramente processuale al suo annullamento (cfr. Cass. n. 5098/22).
In caso di estinzione per cessata materia del contendere il Giudice deve provvedere sulle spese di lite secondo il principio della soccombenza virtuale ove le parti – come nel caso di specie – non raggiungano l'accordo sulla compensazione delle spese.
Dall'esame della documentazione in atti si evince che il ricorso è stato notificato al Comune di Barcellona
P.G. il 16.3.2025 e, quindi, in data antecedente rispetto alla comunicazione dell' avvenuto annullamento dell'atto in autotutela (cfr. doc. in atti).
Il ricorrente, quindi, al fine di ottenere l'annullamento dell'atto ha dovuto impugnarlo nei termini di legge;
da ciò consegue - ricorrendo al principio della soccombenza virtuale - che le spese di lite devono essere poste a carico del resistente.
Le suddette spese devono essere distratte in favore del procuratore del ricorrente che ha reso la dichiarazione di rito.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, sezione IX, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere;
condanna il Comune di Barcellona a versare alla parte ricorrente la somma di
€ 400,00 oltre accessori se dovuti come e per legge e il contributo ove versato da distrarsi in favore del procuratore che ha reso la dichiarazione di rito. Così deciso in Messina, 17.2.2026 Il Giudice dott.ssa
SS AC
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 9, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BUSACCA ROSSELLA, Giudice monocratico in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1743/2025 depositato il 16/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Barcellona Pozzo Di Gotto - Via Indirizzo 1 98051 Barcellona Pozzo Di
Gotto ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Via Indirizzo 1 98051 Barcellona Pozzo Di
Gotto ME
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 929 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 939/2026 depositato il
23/02/2026
Richieste delle parti: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento allegato in atti con il quale il Comune di Barcellona P.G. ha chiesto il pagamento della somma di € 601,00 quale Tassa Rifiuti per l'anno 2019, basato sul sollecito di pagamento n. 26652.
Il ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'atto affermando di avere provveduto regolarmente al pagamento della somma dovuta in data 25/11/2024.
Il Comune di Barcellona P.G. costituitosi in giudizio, evidenziando di avere in autotutela annullato l'atto impugnato e trasmesso a mezzo PEC la comunicazione direttamente al legale del contribuente, ha chiesto la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Orbene, osserva il Collegio che l'annullamento dell'atto impugnato da parte dell'Ente impositore determina l'estinzione del procedimento stante la cessata materia del contendere.
Nel processo tributario la cessazione della materia del contendere si differenzia dalla sopravvenuta carenza di interesse in quanto solo nel primo caso viene meno l'atto lesivo dell'interesse materiale oggetto della tutela giurisdizionale tributaria, mentre nel secondo, pur permanendo l'atto impugnato, cessa l'interesse meramente processuale al suo annullamento (cfr. Cass. n. 5098/22).
In caso di estinzione per cessata materia del contendere il Giudice deve provvedere sulle spese di lite secondo il principio della soccombenza virtuale ove le parti – come nel caso di specie – non raggiungano l'accordo sulla compensazione delle spese.
Dall'esame della documentazione in atti si evince che il ricorso è stato notificato al Comune di Barcellona
P.G. il 16.3.2025 e, quindi, in data antecedente rispetto alla comunicazione dell' avvenuto annullamento dell'atto in autotutela (cfr. doc. in atti).
Il ricorrente, quindi, al fine di ottenere l'annullamento dell'atto ha dovuto impugnarlo nei termini di legge;
da ciò consegue - ricorrendo al principio della soccombenza virtuale - che le spese di lite devono essere poste a carico del resistente.
Le suddette spese devono essere distratte in favore del procuratore del ricorrente che ha reso la dichiarazione di rito.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, sezione IX, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere;
condanna il Comune di Barcellona a versare alla parte ricorrente la somma di
€ 400,00 oltre accessori se dovuti come e per legge e il contributo ove versato da distrarsi in favore del procuratore che ha reso la dichiarazione di rito. Così deciso in Messina, 17.2.2026 Il Giudice dott.ssa
SS AC