Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. IX, sentenza 27/02/2026, n. 1297
CGT1
Sentenza 27 febbraio 2026

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  • Accolto
    Cessazione della materia del contendere

    L'annullamento dell'atto impugnato da parte dell'Ente impositore determina l'estinzione del procedimento stante la cessata materia del contendere. In caso di estinzione per cessata materia del contendere il Giudice deve provvedere sulle spese di lite secondo il principio della soccombenza virtuale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. IX, sentenza 27/02/2026, n. 1297
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina
    Numero : 1297
    Data del deposito : 27 febbraio 2026

    Testo completo