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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/06/2025, n. 5874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5874 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
II sezione Civile
Repubblica Italiana in nome del Popolo Italiano
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli II sezione Civile, dott. ssa Maria Carolina De Falco. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 16157 del Ruolo Generale degli affari civili ordinari contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: appello a sentenza Giudice di Pace di Napoli in materia di risarcimento danni da sinistro stradale n. 4291 del 2023.
TRA
, nato a [...] il [...] c.f.: elett.te dom.to Parte_1 C.F._1
presso o studio dell'Avv. Concetta Silvestri in Napoli, al Corso Umberto I, n.154 dal quale è rappresentato e difeso, giusta mandato in calce all' atto di appello.
APPELLANTE
E
(P. IVA ), quale impresa designata a Controparte_1 P.IVA_1 norma dell'art. 286 del D. Lgs. N. 209 del 7 settembre 2005, per la liquidazione dei sinistri a carico del “Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada”, con sede legale in GL ET (TV) alla
Via Marocchesa n.14, nella persona del legale rapp.te pro-tempore rapp.ta e in difesa dall'Avv.
Francesco Schiano (C.F. ) e dall'Avv. Claudio Cretella e con studio Napoli C.F._2
Piazza della Repubblica n. 2 ove elett.te domicilia, in virtù di procura alle liti dell'18 dicembre 2014, autenticate dal Notaio di Treviso, n. rep. 186905 - n. di racc. 30367, rilasciata dalla Per_1
elle persone dei rappresentanti legali sigg.ri e Controparte_1 Controparte_2
, il primo in qualità di Amministratore Delegato e il secondo di Dirigente della società Controparte_3
Controparte_1
APPELLATA
CONCLUSIONI
All'udienza del 16.05.25, tenutasi secondo le modalità della trattazione scritta, le parti nelle note autorizzate concludevano a verbale riportandosi ai propri atti introduttivi ed alle successive difese. Il
GU, all'esito della camera di consiglio, assegnava la causa in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica con ordinanza emessa e comunicata alle parti in pari data.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione dinanzi al Giudice di Pace di Napoli –regolarmente notificato alle
[...]
in qualità di impresa designata dal Fondo Garanzia Vittime della Strada – Di Fenza Controparte_1
IU riferiva che in data 10.02.18 alle ore 12.30 circa, in Via Manzoni, in Napoli unitamente ad alcuni parenti, mentre attraversava sulle strisce pedonali, veniva investito da un motociclo rimasto non identificato.
Infatti, dopo l'urto il motociclo investitore non si fermava per prestare soccorso e si allontanava repentinamente senza consentire di rilevare il numero di targa. Successivamente il minore Pt_1 veniva trasportato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Santo Bono di Napoli in cui i sanitari gli diagnosticarono un trauma contusivo alla caviglia destra.
Nei giorni successivi, l'attore sporgeva denuncia contro ignori alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli ma il procedimento che ne scaturiva veniva archiviato.
Chiesto vanamente il risarcimento in via stragiudiziale al F.G.V.S., sul presupposto che il sinistro era stato causato da veicolo rimasto sconosciuto, adiva il Giudice di Pace al fine di ottenerne la condanna in via giudiziale alla somma come meglio descritta in citazione per le lesioni personali subite.
Si costituiva tempestivamente in giudizio il F.G.V.S. a mezzo dell'impresa designata eccependo la dubbia veridicità del fatto, mentre nel merito escludeva l'esistenza dei presupposti per il suo coinvolgimento nella vicenda;
riferiva, altresì, che non vi era prova dei fatti occorsi e men che meno della responsabilità (neanche parziale) di un veicolo sconosciuto.
Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda con vittoria delle spese di lite.
Escusso quale unico teste di parte attrice, la zia del , e rigettata l'istanza di Pt_1 Persona_2
CTU, la causa veniva decisa con la sentenza n. 4291 del 24.01.2023 con cui il Giudice di prime cure rigettava la domanda attorea, condannando l'attore al pagamento per le spese di lite.
Con atto di citazione notificato in data 17.07.23 il contestava la decisione di primo grado Pt_1
nella parte in cui aveva concluso per la mancata adeguata prova del fatto come descritto in primo grado a causa della dedotta inverosimiglianza delle propalazioni del teste per il solo fatto che questi non era stato menzionato nella denuncia querela presentata alla procura. Viceversa, le argomentazioni del Giudice di Pace non potevano ritenersi corrette visto che la motivazione si presentava carente in considerazione della circostanza che la denuncia querela non è condizione di procedibilità della domanda e dal solo elemento della mancata indicazione del teste in essa non se ne poteva dedurre l'assenza sul luogo del sinistro, con conseguente mancata prova dei fatti esposti.
Assumeva, altresì, come errata la decisione del Giudice di Pace di non ammettere la CTU medico legale in quanto agli atti vi era un referto del pronto soccorso e altra documentazione medica rilevante da sottoporre al nominando medico legale, di cui reiterava in sede di appello la nomina.
Chiedeva, pertanto, sulla scorta delle risultanze di causa correttamente interpretate dal Giudice di prime cure, l'accoglimento dell'appello con integrale riforma della sentenza impugnata, ove ritenuto utile dal Giudice, preceduta dalla nomina di CTU medico legale.
Si costituivano in giudizio le nella qualità di impresa designata dal F.G.V.S., Controparte_1 difendeva l'operato del Giudice di primo grado, escludendo che il Giudice di Pace fosse incorso in alcuna contraddizione in considerazione del fatto che questi aveva correttamente valutato il corredo istruttorio in atti anche con riguardo alla incongruenza ed inattendibilità della testimonianza della zia dell'appellante messa in evidenza nella motivazione della sentenza che andava totalmente confermata.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa, sulle conclusioni rese a verbale dalle parti all'udienza del 16.05.25, veniva assunta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
In via del tutto preliminare, va dichiarata l'ammissibilità dell'appello stante il rispetto del termine di mesi sei tra la data di deposito della sentenza impugnata (24.01.23) e la notifica della citazione
(17.07.23), nonché la sua procedibilità essendo stata iscritta la causa a ruolo nei successivi 10 giorni
(18.07.23).
In assenza di motivi di appello di natura strettamente processuale e venendo direttamente al merito dell'appello, lo stesso è infondato e non merita accoglimento.
Invero, ritiene questo Tribunale che l'esito del giudizio debba essere confermato.
Merita di essere rammentato che, come è noto e come, pervero, ben messo in evidenza dal Giudice di prime cure “In tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli o dei natanti, incombe sul danneggiato, che promuova richiesta di risarcimento dei danni nei confronti dei Fondo di garanzia, l'onere di provare, oltre che il sinistro si
è verificato per la condotta dolosa o colposa di altro veicolo o natante, anche che il conducente sia rimasto sconosciuto. Al fine di rispettare la ratio della norma - che è quella di risarcire il danneggiato, ma anche di evitare possibili frodi al Fondo - si è richiesta la prova, non solo che il sinistro vi sia effettivamente stato ad opera di veicolo sconosciuto, ma anche che la non identificazione dello stesso sia dipesa da impossibilità incolpevole del danneggiato” (Cassazione civile, sez. III, 29/05/2014, n. 12060 ).
Dunque, “Nelle cause intentate contro il Fondo Garanzia Vittime della Strada per sinistri causati da mezzo pirata l'onere probatorio va assolto dal danneggiato in maniera particolarmente rigorosa, in quanto il convenuto non ha strumenti per interloquire rispetto a un fatto asseritamente verificatosi secondo le modalità indicate dall'attore, mentre nel caso di specie vi è stato un difetto di diligenza nel procurarsi elementi probatori utili per il giudizio, pur trattandosi di persona nel pieno possesso delle sue facoltà intellettive” (Tribunale Bari, sez. III, 29/06/2016, n. 3612 ).
In ordine alle modalità con cui l'attore può adempiere all'onere probatorio su di lui gravante, va richiamato il principio per cui "la prova può essere fornita dal danneggiato anche sulla base di mere
"tracce ambientali" o di "dichiarazioni orali", non essendo alla vittima richiesto di mantenere un comportamento di non comune diligenza ovvero di complessa ed onerosa attuazione, avuto riguardo alle sue condizioni psicofisiche e alle circostanze del caso concreto", ma, in tale ottica, "al fine di evitare frodi assicurative, viene richiesta anche la verifica delle condizioni psicofisiche del danneggiato e la prova della compatibilità tra le lesioni e la dinamica dell'incidente, senza che risulti tuttavia consentito pervenire a configurare a carico del danneggiato medesimo un obbligo di collaborazione "eccessivo" rispetto alle sue "risorse", che finisca con il trasformarlo "in un investigatore privato o necessariamente in un querelante" (Cass. 18 novembre 2005 n. 24449;
Tribunale Napoli sez. II, 23/07/2019 ).
Quanto alla presentazione di denuncia sull'accaduto, merita di essere rammentato che ormai pacificamente è sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità che essa costituisce elemento neutro ai fini del riconoscimento della fondatezza della domanda, in quanto “In caso di sinistro stradale causato da veicolo non identificato, l'omessa denuncia dell'accaduto all'autorità di polizia od inquirente non è sufficiente, in sé, a rigettare la domanda di risarcimento proposta, ai sensi della l.
n. 990 del 1969, art. 19, nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada;
allo stesso modo, la presentazione di denuncia o querela contro ignoti non vale, di per sé, a dimostrare che il sinistro sia senz'altro accaduto. Entrambe le suddette circostanze possono, al più, costituire meri indizi dell'effettivo avveramento del sinistro”( solo da ultimo, Cassazione civile sez. VI, 11/04/2022, n.11656).
Nello stesso senso, differentemente da quanto sostenuto dal Giudice di prime che ha ritenuto inattendibile la testimonianza della zia dell'attore solo sulla base del sillogismo mancata indicazione in denuncia/assenza sul luogo del sinistro, “In tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli o dei natanti, la vittima di un sinistro stradale causato da un veicolo non identificato non ha alcun obbligo, per ottenere il risarcimento da parte dell'impresa designata per conto del Fondo di garanzia vittime della strada, di presentare una denuncia od una querela contro ignoti, la cui sussistenza o meno non è che un mero indizio, da valutare insieme a tutti gli altri eventualmente esistenti, per stabilire se sussista il diritto al risarcimento. Pertanto, la circostanza che la vittima, nell'immediatezza del sinistro, abbia presentato una denuncia penale priva dell'indicazione di testimoni, mentre tali testimoni abbia poi intimato nel giudizio civile di risarcimento del danno, non costituisce di per sé motivo di rigetto della domanda, mentre può essere liberamente valutata dal giudice di merito quale indice sintomatico della inattendibilità dei testimoni stessi”( Cassazione civile sez. III, 18/06/2012, n.9939).
Orbene, dall'esame complessivo anche degli altri elementi istruttori di causa, emergono altri indici di inverosimiglianza dei fatti di causa, oltre alla inattendibilità del teste , non convergenti Persona_2
unicamente nella mancata indicazione della sua presenza sul luogo del sinistro in denuncia querela.
In primo luogo, è bene osservare come, dalle dichiarazioni del teste, emergono discrepanze circa la dinamica dell'incidente o quanto meno dell'asserita gravità delle lesioni riportate, dal momento che il minore è stato trasportato in ospedale dopo quasi cinque ore dal sinistro. Il che si evince chiaramente dall'orario riportato nel verbale di accettazione del Pronto Soccorso dell'Ospedale Santo Bono di
Napoli, il quale riporta una data di alle ore 16.49, delineando un considerevole lasso Pt_2
temporale rispetto all'orario del sinistro 12:30 circa.
Dallo stesso referto emerge inoltre, che i sanitari riscontravano un trauma distorsivo contusivo soltanto alla caviglia destra non facendo alcuna menzione o anche un minimo riferimento alla presenza di lesioni o comunque ematomi in altre regioni del corpo rispetto a quanto dichiarato dalla teste, la quale aveva riferito che il minore lamentava dolori anche alla parte alta del corpo (all. 5
VERBALE DI PRONTO SOCCORSO).
Inoltre, da quanto emerge dalle dichiarazioni rese sia nel giudizio di primo grado che in appello, e anche da quanto emerge dalla denuncia/querela, l'attore ha indicato che la mattina dell'incidente il era in presenza di altri parenti oltre alla . Pt_1 Persona_2
Ciò avrebbe ancor più dovuto far propendere l'attore/appellante per la citazione di altri testimoni di cui non vi è menzione in atti.
Milita ancora per l'inattendibilità dei fatti di causa la circostanza che l'attore o comunque il genitore e gli altri parenti dello stesso che si trovavano con lui, non hanno immediatamente allertato le forze dell'ordine, il che avrebbe potuto consentire una più celere ricerca del presunto responsabile o quantomeno assicurare una cristallizzazione dei fatti occorsi.
Manca, poi, infine, qualunque rappresentazione fotografica che avrebbe potuto rendere più veritiera la ricostruzione dell'unico teste escusso. Ne consegue, dunque, che non è solo la mancata indicazione del teste nella denuncia a rendere la ricostruzione della vicenda inverosimile, ma una serie di carenze probatorie connesse all'intera prova del fatto (così rigorosa in questa tipologia di giudizi, come supra osservato) che rendono lo stesso non provato all'esito del giudizio.
Ogni altro motivo di impugnazione risulta assorbito.
Quanto fin qui argomentato consente di confermare la sentenza di primo grado, sebbene integrata con la motivazione di cui sopra e dichiararsi l'appello infondato.
Le spese del presente grado di giudizio, invece, liquidate secondo il suo valore e la quantità e pregio dell'attività processuale svolta, seguono la soccombenza.
Il rigetto dell'impugnazione fa operare l'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002 secondo il quale “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale,
a norma del comma 1-bis.
PQM
Il Tribunale di Napoli, II sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'appello e per l'effetto conferma, sia pure integrata della motivazione di cui sopra, la sentenza del Giudice di Pace di Napoli n. 4291 del 24.01.23;
2. Condanna per l'effetto al pagamento in favore delle Parte_1 [...] in qualità dell'impresa designata dal F.G.V.S., in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t. delle spese del presente giudizio che si liquidano ed euro 1.700,00 per compensi professionali oltre Iva Cpa e rimborso forfetario al 15%;
3. dà atto che sussistono i presupposti per fare applicazione di quanto prevede l'art. 13, comma
1 quater, del D.P.R. 115/2002 nei confronti di . Parte_1
Così deciso, Napoli, 11.06.25
Il GU
Dott.ssa Maria Carolina De Falco