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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 28/05/2025, n. 1508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1508 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MILANO terza sezione civile
La Corte, composta dai magistrati
Dott. Roberto Aponte -Presidente rel.
Dott. Maria Carla Rossi - Consigliere
Dott. Silvia Russo - Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2249/2024 r.g. promossa da rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Bianchini del Foro di Roma, con Parte_1
studio sito in Via Crescenzio n. 20 - 00193 Roma (RM), che dichiara ex artt. 170 e 176 c.p.c. di voler ricevere le comunicazioni inerenti al procedimento all'indirizzo PEC
[...]
Email_1
appellante contro
, (C.F. – P.IVA , con sede in Controparte_1 P.IVA_1
Roma, via Giuseppe Grezar, 14, in persona del legale rappresentante e per esso, in virtù di pro- cura speciale, repertorio 181515, raccolta nr.12772, del 25.07.2024, autenticata per atto Notaio
conferita al dott. in qualità di Responsabile Gestione Persona_1 Persona_2
del Contenzioso , rappresentata e difesa dall'Avv. Emanuela Radogna (C.F. CP_2
con studio in Cecina (LI) Via Strasburgo, 39 – elettivamente domici- C.F._1
liata presso il difensore – domicilio digitale indirizzo pec Email_2
appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'appellante: Preliminarmente: accogliere la domanda per tutte le motivazioni ivi esposte;
con spese in favore di parte ricorrente ex art. 91 c.p.c.
pagina 1 di 6 Nel merito: accogliere la domanda per tutte le motivazioni ivi esposte;
con spese in favore di parte ricorrente ex art. 91 c.p.c.
L'appellata:
In via preliminare:
a) accertare e dichiarare inammissibile l'appello per inesistenza della notifica;
b) accertare e dichiarare inammissibile l'appello per violazione artt. 342 e 163 c.p.c.;
c) accertare e dichiarare inammissibile l'appello per violazione dell'art. 100 c.p.c. stante la formazione del giudicato interno sui capi della sentenza non specificatamente conte- stati;
1. accertare e dichiarare legittima la sentenza n. 1184/2024 pronunciata il 24.07.2024 dal Tri- bunale di Pavia, pubblicata in pari data e, per l'effetto confermarla in ogni sua statuizione.
2. condannare l'appellante, , ai sensi dell'art. 96, terzo comma c.p.c., per Controparte_3
responsabilità aggravata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso 20/9/2023 premesso di avere richiesto l'estratto di ruolo rela- Parte_1
tivo alla posizione debitoria maturata nei confronti di , proponeva opposizione, davanti CP_4
al Tribunale di Pavia, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., contro i ruoli esattoriali e i diritti agli stessi sottesi relativamente a quattro cartelle di pagamento (n. 07920100000654432002; n.
07920100032474782000; n. 07920100043216080000; n. 07920110008053470000) dell'importo complessivo di € 27.255,00. Il ricorrente chiedeva che fosse accertata
“l'inesistenza e invalidità delle notificazioni, decadenza, prescrizione capitale, sanzioni, inte- ressi”.
2. All'esito del giudizio svoltosi nella resistenza di , il Tribu- Controparte_5
nale, con sentenza n. 1184 del 24/7/2024, dichiarava, in accoglimento dell'eccezione proposta dalla convenuta, il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario a favore del Giudice tributario e condannava l'attore alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta. Nel motivare la decisione, il Tribunale osservava che la giurisdizione del giudice tributario si estende ad ogni questione relativa all'an e al quantum della pretesa tributaria e che nella fattispecie l'opponente aveva contestato la debenza delle somme dovute a titolo di tributi deducendo l'omessa notifica pagina 2 di 6 delle cartelle e aveva eccepito l'intervenuta prescrizione crediti, sicché la causa rientrava nell'ambito della giurisdizione del giudice tributario.
4. Avverso tale sentenza ha tempestivamente interposto appello con ricorso il Pt_1
25/7/2024 e notificato il 28/8/2024.
4.1 L'appellante lamenta che il Tribunale sia incorso in “omessa prenuncia sulla prescri- zione ex art. 2948 c.c. e ex art. 615 c.p.c.” nonché in “omessa pronuncia sull'assenza di atti in- terruttivi” della prescrizione della decorsa successivamente alla notifica. Il Tribunale, secondo l'appellante, avrebbe dovuto rilevare l'estinzione dei crediti portati dalle cartelle per il compi- mento della prescrizione quinquennale ex art. 2948 comma 4 c.p.c. Richiama, inoltre, la giuri- sprudenza di legittimità in ordine alla giurisdizione del giudice ordinario in caso di opposizione finalizzata far valere, dopo la notificazione delle cartelle, fatti estintivi sopravvenuti alla for- mazione del titolo esecutivo.
5. L'appellata si è costituita in giudizio eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'atto di impugnazione per essere l'atto di impugnazione privo della sottoscrizione digitale del difensore e, comunque, per essere le censure formulate confusamente e genericamente, in contrasto con il dettato dell'art. 342 c.p.c. Nel merito ha chiesto il rigetto dell'impugnazione per infondatezza.
6. All'odierna udienza, le parti, precisate le conclusioni, hanno discusso la causa e la Cor- te ha riservato il deposito della decisione nel termine di cui all'art. 281 sexies, ultimo comma c.p.c.
*****
7. Deve preliminarmente rilevarsi che l'appello, anche se proposto con ricorso anziché con citazione, è ammissibile. Il ricorso, infatti, risulta depositato e notificato, unitamente al de- creto con il quale, ai sensi dell'art. 349-bis c.p.c, è stata disposta l'udienza di trattazione, nel termine di cui all'art. 327 c.p.c., sicché trova applicazione il principio di conversione dell'atto nullo per raggiungimento dello scopo.
8. Anche l'eccezione di inammissibilità per difetto di sottoscrizione è infondata. Va infatti rilevato che l'atto introduttivo è sottoscritto digitalmente dal difensore. Il fatto che la sottoscri- zione manchi nella copia notificata non ha rilievo invalidante, dovendosi osservare che la rela- zione di notifica reca l'attestazione di conformità della copia all'originale e che, comunque, la mancanza della sottoscrizione del difensore nella copia notificata della citazione non incide pagina 3 di 6 sulla validità di questa, ove detta sottoscrizione risulti nell'originale e la copia notificata forni- sca alla controparte sufficiente elementi per acquisire la certezza della sua rituale provenienza da quel procuratore (Cass. 3/6/2020 n. 10450).
9. L'appello, sorretto da motivi la cui formulazione è ai limiti dell'ammissibilità, è infon- dato.
10. Va in primo luogo osservato, quanto alle doglienze relative all'omessa pronuncia sull'eccezione di prescrizione e sull'assenza di atti interruttivi, che il Tribunale - pur avendo preliminarmente rilevato in via incidentale che dalla documentazione prodotta dall'ente di ri- scossione risulta provata la notificazione a mani del contribuente delle cartelle nonché di inti- mazioni di pagamento costituenti validi atti interruttivi della prescrizione - non si è pronunciato sulla prescrizione dei crediti oggetto delle cartelle sottostanti all'estratto di ruolo in quanto ha accolto, con rilievo assorbente, l'eccezione di difetto di giurisdizione.
11. Tanto premesso, va rilevato che, con riferimento alla questione di giurisdizione,
l'appellante si è limitato a trascrivere la motivazione della sentenza impugnata e massime giu- risprudenziali secondo cui rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario i fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione.
12. Il motivo, se tale può intendersi il richiamo alle massime in questione, non si confronta con la motivazione del Tribunale che ha evidenziato come il ricorrente abbia chiesto l'accertamento dell'inesistenza/invalidità della notificazione delle cartelle. L'odierno appellan- te, invero, ha chiesto l'accertamento dell'intervenuta estinzione dei crediti erariali portati dalle cartelle sottese all'estratto di ruolo, previo accertamento dell'inesistenza o dell'invalidità delle notifiche (cfr., p. 2 del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado: “Ai sensi dell'art. 112
c.p.c., si chiede fin da ora a questa Giustizia una pronuncia integrale su tutta la domanda: inesistenza e invalidità delle notificazioni, decadenza, prescrizione capitale, sanzioni e interes- si, anche ai sensi dell'art. 615, commi 1 e 2 c.p.c.”). In altri termini, il ricorrente ha dedotto a fondamento dell'opposizione, sia pure in modo confuso, l'inesistenza e invalidità delle notifi- cazioni dei provvedimenti sottesi al ruolo e, in ogni caso, ha eccepito la prescrizione, in caso di pagina 4 di 6 accertata validità delle notificazioni, per decorso del termine di prescrizione dei crediti tributa- ri, a suo dire quinquennale, in epoca successiva alla notificazione.
13. Orbene, l'attribuzione al giudice tributario della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie si estende, secondo l'insegnamento del S.C., ad ogni questione relativa all'an o al quantum del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti dell'esecuzione tributaria, sicché vi ricade anche l'eccezione di prescrizione ove sia dedotta, come nella fattispecie, l'inesistenza o invalidità della notificazione delle cartelle di pagamento, che sono atti prodromici all'esecuzione. Nel caso in esame il contribuente ha dunque posto in discussione l'an della pretesa tributaria, senza impugnare un atto di esecuzione forzata tributa- ria successivo alle cartelle (che, secondo l'insegnamento del S.C., come già detto, non costitui- scono atti di esecuzione, così come non costituisce atto di esecuzione l'estratto dei carichi tri- butari o l'intimazione di pagamento, assimilabile, quest'ultimo, all'avviso di cui all'art. 50 del
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602: cfr., da ultimo, Cass. n. 26817/2024; v., altresì, in ordine all'affermazione della giurisdizione del giudice tributario in un caso in cui il contribuente ave- va contestato la legittimità della pretesa fiscale per omessa notificazione delle cartelle e, co- munque, anche ad ammettere la regolare notifica degli atti, aveva eccepito la prescrizione in epoca successiva alla notifica stessa ove si fosse accertata la sua esistenza e validità, Cass. n.
16986/2022).
14. Per le ragioni sopra esposte l'appello deve essere rigettato dovendo trovare conferma la declaratoria di difetto di giurisdizione. Tale conclusione esime dal prendere in considerazione le argomentazioni dell'appellante circa il termine di prescrizione applicabile ai crediti per i tri- buti e dal rilevare come lo stesso appellante abbia del tutto omesso di prendere in considera- zione i documenti prodotti dall' , ed esaminati dal Tribuna- Controparte_1
le, sia pure nell'ambito di una valutazione incidentale superata dall'accoglimento dell'eccezione di difetto di giurisdizione, che provano la notifica delle cartelle e di successivi atti interruttivi della prescrizione.
15. Le spese del grado, liquidate in dispositivo con applicazione dei valori medi per le fasi di studio e introduzione e minimi per le fasi di trattazione/istruttoria e decisione in considera- zione del mancato espletamento della fase istruttoria e della decisione con modalità semplifica- ta, seguono la soccombenza. Deve darsi atto, infine, che ricorrono i presupposti di cui all'art.
pagina 5 di 6 13 comma 1 quater d.p.r. 20/5/2002 n. 115 per il versamento, da parte dell'appellante, di un ul- teriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte definitivamente decidendo sull'appello proposto da contro la sentenza del Parte_1
Tribunale di Pavia n. 1184/2024 del 24/7/2024, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna l'appellante a rimborsare all'appellata le spese del grado, che liquida in €
6.734,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie (15%), iva e cpa;
c) dà atto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.p.r. 20/5/2002 n. 115 per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di con-tributo uni- ficato, pari a quello dovuto per l'appello.
Milano, 20 maggio 2025
Il Presidente est.
Roberto Aponte
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MILANO terza sezione civile
La Corte, composta dai magistrati
Dott. Roberto Aponte -Presidente rel.
Dott. Maria Carla Rossi - Consigliere
Dott. Silvia Russo - Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2249/2024 r.g. promossa da rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Bianchini del Foro di Roma, con Parte_1
studio sito in Via Crescenzio n. 20 - 00193 Roma (RM), che dichiara ex artt. 170 e 176 c.p.c. di voler ricevere le comunicazioni inerenti al procedimento all'indirizzo PEC
[...]
Email_1
appellante contro
, (C.F. – P.IVA , con sede in Controparte_1 P.IVA_1
Roma, via Giuseppe Grezar, 14, in persona del legale rappresentante e per esso, in virtù di pro- cura speciale, repertorio 181515, raccolta nr.12772, del 25.07.2024, autenticata per atto Notaio
conferita al dott. in qualità di Responsabile Gestione Persona_1 Persona_2
del Contenzioso , rappresentata e difesa dall'Avv. Emanuela Radogna (C.F. CP_2
con studio in Cecina (LI) Via Strasburgo, 39 – elettivamente domici- C.F._1
liata presso il difensore – domicilio digitale indirizzo pec Email_2
appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'appellante: Preliminarmente: accogliere la domanda per tutte le motivazioni ivi esposte;
con spese in favore di parte ricorrente ex art. 91 c.p.c.
pagina 1 di 6 Nel merito: accogliere la domanda per tutte le motivazioni ivi esposte;
con spese in favore di parte ricorrente ex art. 91 c.p.c.
L'appellata:
In via preliminare:
a) accertare e dichiarare inammissibile l'appello per inesistenza della notifica;
b) accertare e dichiarare inammissibile l'appello per violazione artt. 342 e 163 c.p.c.;
c) accertare e dichiarare inammissibile l'appello per violazione dell'art. 100 c.p.c. stante la formazione del giudicato interno sui capi della sentenza non specificatamente conte- stati;
1. accertare e dichiarare legittima la sentenza n. 1184/2024 pronunciata il 24.07.2024 dal Tri- bunale di Pavia, pubblicata in pari data e, per l'effetto confermarla in ogni sua statuizione.
2. condannare l'appellante, , ai sensi dell'art. 96, terzo comma c.p.c., per Controparte_3
responsabilità aggravata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso 20/9/2023 premesso di avere richiesto l'estratto di ruolo rela- Parte_1
tivo alla posizione debitoria maturata nei confronti di , proponeva opposizione, davanti CP_4
al Tribunale di Pavia, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., contro i ruoli esattoriali e i diritti agli stessi sottesi relativamente a quattro cartelle di pagamento (n. 07920100000654432002; n.
07920100032474782000; n. 07920100043216080000; n. 07920110008053470000) dell'importo complessivo di € 27.255,00. Il ricorrente chiedeva che fosse accertata
“l'inesistenza e invalidità delle notificazioni, decadenza, prescrizione capitale, sanzioni, inte- ressi”.
2. All'esito del giudizio svoltosi nella resistenza di , il Tribu- Controparte_5
nale, con sentenza n. 1184 del 24/7/2024, dichiarava, in accoglimento dell'eccezione proposta dalla convenuta, il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario a favore del Giudice tributario e condannava l'attore alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta. Nel motivare la decisione, il Tribunale osservava che la giurisdizione del giudice tributario si estende ad ogni questione relativa all'an e al quantum della pretesa tributaria e che nella fattispecie l'opponente aveva contestato la debenza delle somme dovute a titolo di tributi deducendo l'omessa notifica pagina 2 di 6 delle cartelle e aveva eccepito l'intervenuta prescrizione crediti, sicché la causa rientrava nell'ambito della giurisdizione del giudice tributario.
4. Avverso tale sentenza ha tempestivamente interposto appello con ricorso il Pt_1
25/7/2024 e notificato il 28/8/2024.
4.1 L'appellante lamenta che il Tribunale sia incorso in “omessa prenuncia sulla prescri- zione ex art. 2948 c.c. e ex art. 615 c.p.c.” nonché in “omessa pronuncia sull'assenza di atti in- terruttivi” della prescrizione della decorsa successivamente alla notifica. Il Tribunale, secondo l'appellante, avrebbe dovuto rilevare l'estinzione dei crediti portati dalle cartelle per il compi- mento della prescrizione quinquennale ex art. 2948 comma 4 c.p.c. Richiama, inoltre, la giuri- sprudenza di legittimità in ordine alla giurisdizione del giudice ordinario in caso di opposizione finalizzata far valere, dopo la notificazione delle cartelle, fatti estintivi sopravvenuti alla for- mazione del titolo esecutivo.
5. L'appellata si è costituita in giudizio eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'atto di impugnazione per essere l'atto di impugnazione privo della sottoscrizione digitale del difensore e, comunque, per essere le censure formulate confusamente e genericamente, in contrasto con il dettato dell'art. 342 c.p.c. Nel merito ha chiesto il rigetto dell'impugnazione per infondatezza.
6. All'odierna udienza, le parti, precisate le conclusioni, hanno discusso la causa e la Cor- te ha riservato il deposito della decisione nel termine di cui all'art. 281 sexies, ultimo comma c.p.c.
*****
7. Deve preliminarmente rilevarsi che l'appello, anche se proposto con ricorso anziché con citazione, è ammissibile. Il ricorso, infatti, risulta depositato e notificato, unitamente al de- creto con il quale, ai sensi dell'art. 349-bis c.p.c, è stata disposta l'udienza di trattazione, nel termine di cui all'art. 327 c.p.c., sicché trova applicazione il principio di conversione dell'atto nullo per raggiungimento dello scopo.
8. Anche l'eccezione di inammissibilità per difetto di sottoscrizione è infondata. Va infatti rilevato che l'atto introduttivo è sottoscritto digitalmente dal difensore. Il fatto che la sottoscri- zione manchi nella copia notificata non ha rilievo invalidante, dovendosi osservare che la rela- zione di notifica reca l'attestazione di conformità della copia all'originale e che, comunque, la mancanza della sottoscrizione del difensore nella copia notificata della citazione non incide pagina 3 di 6 sulla validità di questa, ove detta sottoscrizione risulti nell'originale e la copia notificata forni- sca alla controparte sufficiente elementi per acquisire la certezza della sua rituale provenienza da quel procuratore (Cass. 3/6/2020 n. 10450).
9. L'appello, sorretto da motivi la cui formulazione è ai limiti dell'ammissibilità, è infon- dato.
10. Va in primo luogo osservato, quanto alle doglienze relative all'omessa pronuncia sull'eccezione di prescrizione e sull'assenza di atti interruttivi, che il Tribunale - pur avendo preliminarmente rilevato in via incidentale che dalla documentazione prodotta dall'ente di ri- scossione risulta provata la notificazione a mani del contribuente delle cartelle nonché di inti- mazioni di pagamento costituenti validi atti interruttivi della prescrizione - non si è pronunciato sulla prescrizione dei crediti oggetto delle cartelle sottostanti all'estratto di ruolo in quanto ha accolto, con rilievo assorbente, l'eccezione di difetto di giurisdizione.
11. Tanto premesso, va rilevato che, con riferimento alla questione di giurisdizione,
l'appellante si è limitato a trascrivere la motivazione della sentenza impugnata e massime giu- risprudenziali secondo cui rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario i fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione.
12. Il motivo, se tale può intendersi il richiamo alle massime in questione, non si confronta con la motivazione del Tribunale che ha evidenziato come il ricorrente abbia chiesto l'accertamento dell'inesistenza/invalidità della notificazione delle cartelle. L'odierno appellan- te, invero, ha chiesto l'accertamento dell'intervenuta estinzione dei crediti erariali portati dalle cartelle sottese all'estratto di ruolo, previo accertamento dell'inesistenza o dell'invalidità delle notifiche (cfr., p. 2 del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado: “Ai sensi dell'art. 112
c.p.c., si chiede fin da ora a questa Giustizia una pronuncia integrale su tutta la domanda: inesistenza e invalidità delle notificazioni, decadenza, prescrizione capitale, sanzioni e interes- si, anche ai sensi dell'art. 615, commi 1 e 2 c.p.c.”). In altri termini, il ricorrente ha dedotto a fondamento dell'opposizione, sia pure in modo confuso, l'inesistenza e invalidità delle notifi- cazioni dei provvedimenti sottesi al ruolo e, in ogni caso, ha eccepito la prescrizione, in caso di pagina 4 di 6 accertata validità delle notificazioni, per decorso del termine di prescrizione dei crediti tributa- ri, a suo dire quinquennale, in epoca successiva alla notificazione.
13. Orbene, l'attribuzione al giudice tributario della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie si estende, secondo l'insegnamento del S.C., ad ogni questione relativa all'an o al quantum del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti dell'esecuzione tributaria, sicché vi ricade anche l'eccezione di prescrizione ove sia dedotta, come nella fattispecie, l'inesistenza o invalidità della notificazione delle cartelle di pagamento, che sono atti prodromici all'esecuzione. Nel caso in esame il contribuente ha dunque posto in discussione l'an della pretesa tributaria, senza impugnare un atto di esecuzione forzata tributa- ria successivo alle cartelle (che, secondo l'insegnamento del S.C., come già detto, non costitui- scono atti di esecuzione, così come non costituisce atto di esecuzione l'estratto dei carichi tri- butari o l'intimazione di pagamento, assimilabile, quest'ultimo, all'avviso di cui all'art. 50 del
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602: cfr., da ultimo, Cass. n. 26817/2024; v., altresì, in ordine all'affermazione della giurisdizione del giudice tributario in un caso in cui il contribuente ave- va contestato la legittimità della pretesa fiscale per omessa notificazione delle cartelle e, co- munque, anche ad ammettere la regolare notifica degli atti, aveva eccepito la prescrizione in epoca successiva alla notifica stessa ove si fosse accertata la sua esistenza e validità, Cass. n.
16986/2022).
14. Per le ragioni sopra esposte l'appello deve essere rigettato dovendo trovare conferma la declaratoria di difetto di giurisdizione. Tale conclusione esime dal prendere in considerazione le argomentazioni dell'appellante circa il termine di prescrizione applicabile ai crediti per i tri- buti e dal rilevare come lo stesso appellante abbia del tutto omesso di prendere in considera- zione i documenti prodotti dall' , ed esaminati dal Tribuna- Controparte_1
le, sia pure nell'ambito di una valutazione incidentale superata dall'accoglimento dell'eccezione di difetto di giurisdizione, che provano la notifica delle cartelle e di successivi atti interruttivi della prescrizione.
15. Le spese del grado, liquidate in dispositivo con applicazione dei valori medi per le fasi di studio e introduzione e minimi per le fasi di trattazione/istruttoria e decisione in considera- zione del mancato espletamento della fase istruttoria e della decisione con modalità semplifica- ta, seguono la soccombenza. Deve darsi atto, infine, che ricorrono i presupposti di cui all'art.
pagina 5 di 6 13 comma 1 quater d.p.r. 20/5/2002 n. 115 per il versamento, da parte dell'appellante, di un ul- teriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte definitivamente decidendo sull'appello proposto da contro la sentenza del Parte_1
Tribunale di Pavia n. 1184/2024 del 24/7/2024, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna l'appellante a rimborsare all'appellata le spese del grado, che liquida in €
6.734,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie (15%), iva e cpa;
c) dà atto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.p.r. 20/5/2002 n. 115 per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di con-tributo uni- ficato, pari a quello dovuto per l'appello.
Milano, 20 maggio 2025
Il Presidente est.
Roberto Aponte
pagina 6 di 6