Art. 1. Articolo unico.
Gli articoli 4 e 9 della legge 30 giugno 1952, n. 774 , sono sostituiti dai seguenti:
Art. 4. - Ove i singoli proprietari non raggiungano colla demolizione almeno 1000 tonnellate di stazza lorda, devono raggrupparsi a pena di decadenza nei termini che saranno stabiliti dal Ministro per la marina mercantile, per poter ottenere i benefici per la costruzione di almeno una nave da 500 tonnellate di stazza lorda.
Il Ministro per la marina mercantile puo' autorizzare che i componenti del raggruppamento stesso si costituiscano in una delle societa' previste dal vigente Codice civile , conferendo alla stessa la proprieta' di tutte le carature della nave.
Il Ministro, nel concedere l'autorizzazione di cui al precedente comma, puo' disporre che nell'atto costitutivo delle societa' sia fatto divieto ai soci di cedere le azioni (o le quote), per un periodo di quattro anni, senza il preventivo benestare del Ministero della marina mercantile.
Art. 9. - Entro sei mesi dalla data del provvedimento di ammissione i proprietari dovranno, a pena di decadenza dai benefici, esibire al Ministero della marina mercantile i documenti comprovanti la avvenuta demolizione delle navi da demolire e l'avvenuto inizio della nuova costruzione.
Nessun pagamento di contributo potra' essere effettuato prima che sia stata eseguita la totale demolizione delle navi.
Le navi ammesse ai benefici della presente legge devono entrare in esercizio entro 30 mesi dalla loro impostazione.
Ove l'entrata in esercizio non avvenga nel termine sopraindicato, il Ministro per la marina mercantile ha facolta' di prorogare il termine stesso, qualora sia provato dagli interessati con elementi e documenti certi che il ritardo non e' ad essi imputabile.
Le domande ed i documenti per la liquidazione ed il pagamento del saldo del contributo dovranno essere presentate, a pena di decadenza, entro sei mesi dall'entrata in esercizio della nave.
Gli articoli 4 e 9 della legge 30 giugno 1952, n. 774 , sono sostituiti dai seguenti:
Art. 4. - Ove i singoli proprietari non raggiungano colla demolizione almeno 1000 tonnellate di stazza lorda, devono raggrupparsi a pena di decadenza nei termini che saranno stabiliti dal Ministro per la marina mercantile, per poter ottenere i benefici per la costruzione di almeno una nave da 500 tonnellate di stazza lorda.
Il Ministro per la marina mercantile puo' autorizzare che i componenti del raggruppamento stesso si costituiscano in una delle societa' previste dal vigente Codice civile , conferendo alla stessa la proprieta' di tutte le carature della nave.
Il Ministro, nel concedere l'autorizzazione di cui al precedente comma, puo' disporre che nell'atto costitutivo delle societa' sia fatto divieto ai soci di cedere le azioni (o le quote), per un periodo di quattro anni, senza il preventivo benestare del Ministero della marina mercantile.
Art. 9. - Entro sei mesi dalla data del provvedimento di ammissione i proprietari dovranno, a pena di decadenza dai benefici, esibire al Ministero della marina mercantile i documenti comprovanti la avvenuta demolizione delle navi da demolire e l'avvenuto inizio della nuova costruzione.
Nessun pagamento di contributo potra' essere effettuato prima che sia stata eseguita la totale demolizione delle navi.
Le navi ammesse ai benefici della presente legge devono entrare in esercizio entro 30 mesi dalla loro impostazione.
Ove l'entrata in esercizio non avvenga nel termine sopraindicato, il Ministro per la marina mercantile ha facolta' di prorogare il termine stesso, qualora sia provato dagli interessati con elementi e documenti certi che il ritardo non e' ad essi imputabile.
Le domande ed i documenti per la liquidazione ed il pagamento del saldo del contributo dovranno essere presentate, a pena di decadenza, entro sei mesi dall'entrata in esercizio della nave.