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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 09/12/2024, n. 5545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5545 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
In persona del giudice unico, dott.ssa Patrizia Mirenda, in funzione di giudice del lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 5959/2022 promossa da
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, come da Parte_1 procura in atti, dall'avvocato Giuseppe Rinaldi;
-ricorrente- contro
con sede in Milano, viale Gran Sasso 11, C.F. , in persona del legale CP_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avvocato Giuseppe
Ferraro e dall'avvocato Fabrizio Calvo;
-resistente-
e nei confronti di
, in persona del Direttore generale pro Controparte_2
tempore, con sede in Catania, via Messina 829, c.f. , rappresentata e difesa, giusta P.IVA_2 procura in atti, dall'avvocato Nicola Seminara;
-resistente-
e in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura CP_3 generale alle liti in notar in Roma in data 23.7.2015, dall'avvocato Antonio Cimmino;
Persona_1
-resistente-
Avente ad oggetto: differenze retributive
Conclusioni: sostituita l'udienza di discussione dell'8 ottobre 2024 dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'articolo 127-ter c.p.c., il procuratore di parte ricorrente, il procuratore della resistente e il procuratore della resistente CP_1 [...]
[...
[...] concludevano come da note scritte depositate nel Controparte_4 termine assegnato ai sensi della citata disposizione normativa, mentre l' non depositava note. CP_3
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato telematicamente in data 11 luglio 2022 la ricorrente in epigrafe indicata esponeva di aver lavorato sin dal 2010 alle dipendenze delle varie ditte aggiudicatarie dell'appalto del servizio di assistenza socio-sanitaria presso il Presidio Ospedaliero Cannizzaro, da ultimo transitando, a seguito dell'aggiudicazione del servizio a far data dal 17 luglio 2013 da parte di costituite in alle dipendenze della società la quale Controparte_5 CP_6 CP_1
l'aveva inquadrata nel II livello del CCNL Operatori delle Pulizie, con mansioni di ausiliario di supporto all'area sanitaria, per 36 ore settimanali (e, dunque, a tempo parziale al 94,730%).
Riferiva che, a seguito di vertenze sindacali (per le quali rimandava alla documentazione prodotta, ovvero il Verbale Commissione Tecnica, l'accordo sindacale di Prefettura del 6.8.2013 e di DTL del 14.7.2014) e giudiziarie, le era stato applicato il CCNL UNEBA, con attribuzione della qualifica di Operatore Socio Sanitario Specializzato ed inquadramento nel livello inferiore 5S, in ragione della sua originaria assunzione con mansioni di operatore generico (“ausiliario socio sanitario”) alle dipendenze della , precedente aggiudicatrice dell'appalto. Parte_2
Affermava che in base alle disposizioni contenute nell'art. 74 del CCNL UNEBA, espressamente richiamato dalle buste paga, a cui rinviava l'avviso di gara ed il capitolato di appalto, le maestranze avevano diritto alla salvaguardia dei livelli occupazionali e retributivi in godimento, compresa l'anzianità pregressa ai fini degli scatti di anzianità.
Precisava che nel 2010 l'appalto era stato aggiudicato alla che, oltre a Parte_2 richiedere ai lavoratori l'adesione a socio quale condizione di assunzione, aveva applicato il CCNL delle Cooperative Sociali, riconoscendo la pregressa anzianità di servizio anche ai fini degli scatti di anzianità, la 14^ mensilità oltre ad un premio aziendale.
Lamentava che l' subentrata nell'appalto non aveva rispettato i superiori diritti, né corrisposto CP_6
la retribuzione contrattuale, non avendo riconosciuto lo scatto biennale già riconosciuto dalla in applicazione del CCNL applicato al rapporto. Parte_2
Deduceva, inoltre, che la 14^ era stata pagata solo in misura irrisoria come se si trattasse di nuova assunzione e che tutte le indennità accessorie (quali ferie, permessi, lavoro straordinario, lavoro notturno e domenicale, 13^ e 14^ mensilità) erano state pagate sulla base di una retribuzione base decurtata.
Richiamato l'art. 9 del Capitolato d'appalto, nonché il successivo art. 10, contenente espressamente, in osservanza dell'art. 36 della l. 300/1970 e del Codice degli Appalti, la clausola sociale che
2 onerava l'azienda aggiudicataria di applicare il CCNL per i servizi socio sanitari, sosteneva che in virtù della corretta applicazione del CCNL UNEBA, già riconosciuta dal Tribunale di Catania in controversie analoghe proposte dai propri colleghi, ella avesse diritto, sia pure avendosi riguardo al livello di inquadramento 5S riconosciuto, nonostante le mansioni di Operatore Socio Sanitario
svolte, alle differenze retributive dall'1 luglio 2017 al 30 aprile 2022, ammontanti ad Parte_3
€ 2.803,94, oltre ad € 214,37 di integrazione dell'accantonamento del TF , al cui pagamento erano tenuti in solido la società e l'ente appaltante, oltre che alla relativa regolarizzazione CP_1
contributiva.
Deduceva, inoltre, l'errata decorrenza degli scatti triennali, evidenziando come la società CP_1
avesse fatto maturare tali scatti con un anno di ritardo, come risultante dalle buste paga nelle quali il terzo scatto era indicato come maturando l'1.6.2023, mentre, invero, esso era maturato l'1.7.2022
(secondo la seguente scansione temporale: assunzione luglio 2013, 1° scatto luglio 2016, 2° scatto luglio 2019, 3° scatto luglio 2022).
Lamentava, infine, di aver subito un danno fiscale, conseguente all'esborso di somme per il pagamento di sanzioni richieste dall'Agenzia delle Entrate per € 105,71 da ritardato pagamento, imputabile al datore di lavoro, delegato all'adempimento, che ella aveva pagato con F24 del
18.5.2022, a nulla essendo valsa la richiesta di rimborso.
In ragione di quanto esposto, adiva questo Tribunale in funzione di giudice del lavoro per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1. riconosca il diritto della ricorrente al pagamento della differenz[e] retributive dovute in base all'inquadramento contrattuale VS del CCNL UNEBA riconosciuto, per paga tabellare e scatti di anzianità, sulle indennità accessorie, quali ferie, permessi, supplemento per lavoro notturno e festivo, mensilità supplementari 13^ e 14^ mensilità, ed ogni altro istituto retributivo contrattuale, condannando la PFE SPA in solido con l'
[...]
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_7 tempore, al pagamento dell'importo di € 2.803,94, ed all'integrazione del TF accantonato per €
214,37 o dei maggiori importi accertati come dovuti, ed al versamento del correlati contributi previdenziali in favore dell' per il periodo luglio 2017 aprile 2022; il tutto con interessi legali CP_3
e rivalutazione monetaria.
2. Dichiari che il terzo scatto di anzianità è maturato il 01.07.2022 condannando la in CP_1 solido con l' , in persona del legale Controparte_7
rappresentante pro tempore alle differenze retributive maturate e maturande, con interessi e rivalutazione monetaria, con riserva per gli ulteriori eventuali danni.
3. Condanni la a risarcire la somma di € 105,75, sborsata dalla ricorrente per il ritardo CP_1 nell'adempimento fiscale imputabile alla CP_1
3
4. Con ogni ulteriore consequenziale statuizione in ordine alla rifusione delle spese di contributo unificato, forfettarie e compensi del giudizio, da distrarre in favore del sottoscritto difensore anticipatario ex art. 93 cpc.”.
1.1. Con memoria depositata il 21 settembre 2022 si costituiva in giudizio la società in CP_1
persona del legale rappresentante pro tempore, precisando, innanzitutto, che la ricorrente era stata assunta da e che, quindi, non avendo partecipato al cambio di RT appalto dall'impresa cessante (rispetto alla società ) la sua posizione non Pt_2 Controparte_9 poteva essere assimilata a quella dei lavoratori provenienti da quest'ultima, inquadrati, anche a seguito di manifestata volontà di confluire nel CCNL UNEBA, nel livello 4S, al fine di adeguare la retribuzione a quella percepita presso la società cooperativa . CP_8
Deduceva di aver assunto la ricorrente con la qualifica di ausiliario socio sanitario specializzato e che la lavoratrice aveva sempre svolto mansioni corrispondenti alla suddetta qualifica, anche dopo la confluenza nel CCNL UNEBA livello 5S.
Negava che la ricorrente avesse avuto riconosciuta dalla società cooperativa una CP_8
“pregressa anzianità di servizio anche ai fini degli scatti di anzianità”, atteso che ella non proveniva dall'impresa cessante, ma era stata assunta dalla stessa in corso di appalto RT
già acquisito. Negava, altresì, che avesse avuto corrisposta dalla stessa società la 14^ mensilità
(neanche con la voce “Trasferta”) e il premio aziendale, atteso che questi emolumenti erano stati riconosciuti dalla società solo in favore dei lavoratori coinvolti nel cambio di appalto. CP_8
Rilevava, quindi, che a seguito della manifestata volontà della ricorrente (ad aprile 2014) di confluire nel CCNL UNEBA, aveva applicato tale contratto nella sua interezza e nel rispetto, peraltro, della previsione, contenuta all'art. 9 del Capitolato Speciale di Appalto, a mente della quale “… Il restante personale, invero, dovrà transitare alle dipendenze della nuova impresa aggiudicataria conservando, come condizione minima, le condizioni salariali e di orario di impiego già in precedenza usufruite”, avendo garantito alla lavoratrice, che mai aveva avuto applicato il
CCNL UNEBA, una retribuzione non inferiore, e addirittura superiore, a quella già in godimento presso la società cooperativa comprensiva degli scatti di anzianità (segnatamente una CP_8 retribuzione oraria di € 7,71128 a fronte di quella corrisposta da di € 7,56660, e una Pt_2 retribuzione mensile di € 1.198,02 -ovvero € 1.264,65 ragguagliata al part time di 36 ore settimanali- a fronte di quella corrisposta da di € 1.182,82), sicché di nulla la ricorrente Pt_2
avrebbe potuto dolersi.
Ribadiva come la lavoratrice, contrariamente ad altri dipendenti provenienti dalla società
non poteva far valere alcuna anzianità scaturente dall'applicazione del CCNL Controparte_9
UNEBA che mai aveva avuto applicato, trattandosi per la stessa di una prima assunzione con tale
4 contratto da parte, peraltro, di una impresa che applicava il diverso CCNL per i dipendenti da imprese esercenti servizi di pulizie e servizi integrati/multiservizi, rilevando come la previsione di cui all'art. 78 del CCNL UNEBA, secondo cui l'impegno “a garantire le condizioni economiche già percepite da ogni singola lavoratrice o lavoratore derivanti dall'applicazione del CCNL, ivi compresi gli scatti di anzianità” presupponeva, in virtù della clausola di portabilità contenuta nella formulazione della norma ratione temporis applicabile, che la parte datoriale subentrante applicasse il CCNL UNEBA [“in quanto applicante il CCNL UNEBA”] - clausola poi eliminata dalle parti sociali con il CCNL di rinnovo del 14.2.2020.
Evidenziava come, in ogni caso, nulla fosse dovuto alla ricorrente per differenze retributive, tenuto conto che, in applicazione della previsione di cui all'art. 48 CCNL UNEBA, il primo scatto triennale (per € 27,37) maturato successivamente all'assunzione per attività svolta presso la stessa istituzione sarebbe maturato il 1° agosto 2016 e, quindi, il secondo scatto triennale (per ulteriori €
27,37), il 1° agosto 2019; mentre, per la maturazione del terzo scatto di anzianità la ricorrente avrebbe dovuto attendere il 1° marzo 2025, tenuto conto della “Norma transitoria” in calce all'art. 48 del CCNL UNEBA di rinnovo del 14.2.2020 secondo cui “… a far data dal 01.06.2020 e sino al
31.12.2022, viene sospesa l'anzianità relativa alla maturazione degli scatti di cui al presente articolo”.
Negata, infine, quanto al lamentato danno fiscale, ogni inadempienza nelle trattenute e versamento delle imposte, chiedeva il rigetto del ricorso.
1.2. Con memoria depositata il 23 settembre 2022 si costituiva in giudizio l'
[...]
, deducendo, in primo luogo, la carenza di prova in ordine TR alla sussistenza dei presupposti per l'applicazione della responsabilità solidale di cui all'art. 1676
c.c., non avendo la ricorrente provato, nello specifico, il debito dell' verso che CP_7 CP_1
non poteva essere presunto.
Cont Deduceva, inoltre, che la società non avesse alcun obbligo di applicare il contratto UNEBA, poiché nessuna previsione in merito all'individuazione del contratto applicabile era contenuta nel capitolato speciale d'appalto, e tenuto conto che la scelta del contratto collettivo da applicare rientrava nelle prerogative di organizzazione dell'imprenditore e nella libertà negoziale.
Valorizzava, a tal fine, la circostanza che la società non aderiva a un'associazione CP_1
datoriale che aveva stipulato il CCNL UNEBA, e rilevava come tale contratto non solo non era stato applicato da ma neppure dalla società uscente , che aveva applicato il CP_1 CP_8
CCNL Cooperative sociali, evidenziando, peraltro, come ai sensi dell'art. 74 del CCNL UNEBA,
l'obbligo di mantenere le condizioni economiche in vigore per ogni lavoratore a carico dell'impresa
5 subentrante fosse subordinato all'applicazione da parte di quest'ultima del suddetto CCNL
UNEBA.
Negata, infine, ogni propria responsabilità, contestava i conteggi operati dalla ricorrente, del tutto falsati nei presupposti ed erronei.
L concludeva chiedendo di TR
“…respingere le domande della ricorrente proposte contro l' . In estremo subordine CP_7
rideterminare, in senso riduttivo, il credito, se provato, della ricorrente. Emettere ogni consequenziale statuizione, anche di condanna della ricorrente alle spese.”.
1.3. Si costituiva in giudizio anche l' con memoria del 22 settembre 2022, il quale, dopo aver CP_3
argomentato in ordine alla natura giuridica del rapporto contributivo previdenziale, dichiarava di rimettersi alle risultanze dell'istruzione probatoria e concludeva chiedendo: “…ove nel corso del giudizio risultasse provato quanto dedotto dal ricorrente relativamente al rapporto lavorativo intercorso tra il medesimo e la / , in persona del legale CP_1 Controparte_7
Rappresentante pro tempore, alla sua durata ed all'inquadramento rivendicato, Voglia condannare la convenuta / , in persona del legale Rappresentante pro CP_1 Controparte_7
tempore, alla regolarizzazione contributiva, con relative sanzioni civili ed ogni ulteriore accessorio di legge inerente all'obbligazione contributiva previdenziale, del rapporto di lavoro de quo e quindi al pagamento dell'importo che verrà quantificato si opus sit per admittenda CTU. In subordine, Voglia condannare la ditta convenuta al pagamento di quella diversa, maggior o minor somma, che risulterà dovuta ad istruttoria esperita previa, se del caso, CTU. … Con vittoria di spese, competenze ed onorari.”.
1.4. Inutilmente tentata la conciliazione delle parti, la causa è stata istruita documentalmente.
Con ordinanza del 28 febbraio 2024, stante la richiesta formulata dal procuratore della ricorrente di disporsi il rinvio della causa ad altra udienza in attesa della decisione della Corte di Cassazione su fattispecie analoghe a quella oggetto del presente giudizio avuto riguardo al dato che i relativi giudizi di cassazione erano in fase decisoria, è stato disposto il rinvio della causa all'udienza dell'8 ottobre 2024, atteso il rilievo che la pronuncia della Suprema Corte avrebbe potuto assumere nella decisione del giudizio.
Sostituita l'udienza di discussione dell'8 ottobre 2024 dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'articolo 127-ter c.p.c., la causa, sulle conclusioni di parte ricorrente e delle resistenti e CP_1 TR
, di cui alle citate note depositate nel termine assegnato, ritenuta matura per la decisione, è
[...]
stata trattenuta per la decisione ed è stata decisa con la presente sentenza.
***
6 2. Con il ricorso introduttivo del giudizio , dipendente di Parte_1 CP_1 società subentrata dal mese di luglio 2013 nell'appalto del servizio di assistenza socio-sanitaria presso il Presidio Ospedaliero Cannizzaro di Catania, ha chiesto l'accertamento del proprio diritto alle differenze retributive spettanti, in relazione al periodo compreso tra luglio 2017 e aprile 2022, per paga tabellare e scatti di anzianità, sulle indennità accessorie (quali ferie, permessi, supplemento per lavoro notturno e festivo, mensilità supplementari 13^ e 14^ mensilità, ed ogni altro istituto retributivo contrattuale), tenuto conto dell'inquadramento al livello contrattuale 5 Super del CCNL
UNEBA, con condanna della società datrice di lavoro, in solido con l' Controparte_7
al pagamento dell'importo di € 2.803,94 ed all'integrazione del TF accantonato per
[...]
€ 214,37, nonché alla regolarizzazione contributiva presso l' . CP_3
La ricorrente, dedotta l'errata determinazione della decorrenza degli scatti di anzianità, ha inoltre chiesto la declaratoria della maturazione del terzo scatto di anzianità alla data dell'1 luglio 2022 con condanna solidale di e dell' al pagamento delle relative differenze CP_1 Controparte_7 retributive, oltre alla condanna di al risarcimento della somma di € 105,75, sborsata per il CP_1 ritardo nell'adempimento fiscale, relativo ai redditi dichiarati per l'anno 2019, imputabile alla società datrice di lavoro.
2.1. Nell'esporre le ragioni poste a fondamento della propria domanda, parte ricorrente ha richiamato, tra l'altro, precedenti pronunce rese da questo Tribunale su ricorsi promossi da lavoratori transitati, a seguito di cambio appalto, alla dipendenze di (riportando, in CP_1 particolare, la motivazione della sentenza n. 1032/2020) e, affermando che “sperava nell'estensione del giudicato” (cfr. pag. 2 ricorso), ha rilevato che l'Ufficio, accogliendo le istanze dei lavoratori, ha riconosciuto il loro diritto all'applicazione del CCNL UNEBA sin dall'assunzione e le differenze retributive, con condanna delle società dell' e - e dell' Parte_4 CP_1 [...]
, in solido, alle differenze retributive tra il trattamento retributivo previsto Controparte_11
dal CCNL UNEBA e quello percepito.
2.2. Di contro, la società costituendosi in giudizio, precisato che “nessun giudicato si è CP_1
formato sulle pronunce del Tribunale Sezione Lavoro di Catania in quanto tutte appellate ed, invero, quella prodotta in giudizio dalla ricorrente (sentenza n. 1032/2020) […] venuta meno a seguito di intervenuta transazione in grado di appello per somme del tutto esigue rispetto a quelle richieste in giudizio dal lavoratore” (cfr. memoria di costituzione pag. 2), ha affermato CP_1
che la posizione della ricorrente non può essere assimilata a quella dei lavoratori che avevano partecipato al cambio di appalto dall'impresa cessante, rispetto alla società Controparte_9
, non avendo la lavoratrice mai avuto applicato il CCNL UNEBA, RT
7 essendo stata ella originariamente assunta dalla stessa società con applicazione al CP_8
rapporto di lavoro del CCNL Cooperative Sociali.
La società resistente ha aggiunto di avere applicato alla ricorrente -a seguito della volontà, dalla stessa manifestata, nel mese di aprile 2014, di confluire nel CCNL UNEBA- il suddetto contratto collettivo “nella sua interezza secondo la corretta interpretazione che del CCNL UNEBA medesimo deve essere data” (cfr. pag. 7 del ricorso), tanto in punto di retribuzione quanto in punto di scatti di anzianità, ritenendo, in ogni caso, alla luce del raffronto, sotto il profilo retributivo, tra quanto percepito dalla ricorrente in applicazione del CCNL Cooperative sociali da parte della cedente società e quanto, invece, da essa erogato con l'applicazione, a decorrere dalla busta CP_8 paga di maggio 2014, del CCNL UNEBA, di aver operato nel rispetto di quanto previsto all'art. 9 del Capitolato d'appalto, che impone all'impresa subentrante di garantire ai lavoratori transitati alle proprie dipendenze “come condizione minima, le condizioni salariali e di orario di impiego già in precedenza usufruite”, avendo dunque corrisposto alla dipendente una retribuzione non inferiore (e addirittura superiore) a quella che la stessa aveva percepito presso comprensiva degli scatti Pt_2
di anzianità.
2.3. Tanto evidenziato, si rileva come nel caso di specie il nucleo centrale della controversia attenga all'accertamento in ordine alla presunta non corretta applicazione al rapporto dedotto in giudizio del
CCNL UNEBA in punto di paga tabellare e scatti di anzianità, con conseguente riflesso sulle indennità accessorie, quali ferie, permessi, supplemento per lavoro notturno e festivo, mensilità supplementari 13^ e 14^ mensilità.
La questione oggetto di causa, pur inserendosi nel solco del contenzioso richiamato dalle parti nei rispettivi atti introduttivi, non investe, se non in via soltanto indiretta, il diverso profilo inerente Cont l'accertamento del contratto collettivo applicabile ai dipendenti transitati alle dipendenze di nell'ambito dell'appalto in oggetto, essendo pacifica l'applicazione al dedotto rapporto di lavoro del
CCNL UNEBA, avvenuta a decorrere da maggio del 2014: tale questione, peraltro, è stata di recente affrontata dalla Suprema Corte, che l'ha risolta alla luce delle previsioni del capitolato di affidamento dell'appalto e, in particolare, a quanto sancito all'art. 10 dello stesso, letto, a sua volta, alla luce dell'art. 36 della legge 300/1970, ritenendo che “l'oggetto del capitolato di appalto è maggiormente aderente all'ambito applicativo del CCNL UNEBA”, a ciò conseguendo che
“l'obbligo del rispetto integrale per la del CCNL UNEBA derivava dall'art. 10 del CP_1
capitolato speciale di appalto che prevedeva una obbligazione a favore di un terzo, desumibile dalla interpretazione della clausola contrattuale: impegno assunto dalla impresa subentrante con
8 la sottoscrizione del capitolato stesso.”, (cfr.. C. Cass. n. 7359/2024 e n. 7362/2024 allegate alle note del ricorrente del 4 ottobre 2024)1. 1 “16. Orbene, nella specie, i dati da cui partire sono rappresentati, in primo luogo, dagli articoli 9 e 10 del capitolato speciale di appalto che costituisce, unitamente al bando di gara e al disciplinare di gara, la lex specialis per le parti e la fonte dei rispettivi obblighi contrattuali.
17. L'art. 9 stabilisce: “L'impresa aggiudicataria si impegna al rispetto delle norme contrattuali vigenti in materia di salvaguardia dell'occupazione conseguenti a cambi di gestione come previsti nei relativi CCNL”.
18. L'art. 10 prevede: “L'impresa aggiudicataria dovrà assicurare il servizio con personale qualificato, nel rispetto integrale del vigente CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi socio-sanitari e degli accordi territoriali stipulati nell'ambito del suddetto contratto”.
19. La natura di tali disposizioni è quella di essere “clausole sociali” di fonte contrattuale, analogamente all'art. 36 St. lav. di fonte legale, finalizzate a garantire sia la tutela dei livelli occupazionali, sia gli standards minimi di trattamento economico-normativo nei casi di avvicendamento tra imprese nella esecuzione di un appalto.
20. Premesso che la clausola di cui all'art. 10 menzionato non riguarda esclusivamente l'obbligo dell'appaltatore di applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai CCNL di categoria e di zona, ma individua, sia pure senza specificarlo, un determinato contratto collettivo da rispettare integralmente, il problema, come si è detto, è quello di accertare a quale di questi contratti collettivi le Parti abbiano voluto fare riferimento con l'inciso “personale dipendente da imprese esercenti servizi socio-sanitari”.
21. La Corte territoriale, su tale punto, ha ritenuto corretto individuare come contratto collettivo menzionato nell'art. 10 quello denominato “CCNL Servizi Integrati/Multiservizi”, nel cui oggetto figurano “i servizi ausiliari in area sanitaria” (si riporta l'art. 1 del CCNL: <nella sfera di applicazione del presente contratto sono ricomprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività: – servizi pulimento, disinfezione, sanificazione, disinfestazione derattizzazioni (civili, industriali, ospedaliere, domiciliari, etc.); manutenzione (aree verdi, impianti macchinari immobili, beni mobili, ripulitura muri da scritte graffiti, strade segnaletica orizzontale verticale in aree confinate, piscine, spiagge, arenili, conduzione gestione (termici, climatizzazione, elettrici, idraulici, controllo accessi, ausiliari museali, fieristici congressuali (reception, accoglienza, accompagnamento, custodia locali, edifici, aree, sanificazione ambientale < i>
(disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, etc.); – servizi generali (servizi copia, centralino, distribuzione cancelleria e posta interna, fattorinaggio, barellaggio, movimentazione interna, etc.); – servizi amministrativi (gestione condominiale, gestione utenze, autorizzazioni, licenze, imposte, fatturazioni, etc.); – servizi alla ristorazione (trasporto
e veicolazione pasti, riordino locali, lavaggio stoviglie, etc.) – servizi di pulizia, di manutenzione e altri servizi in domicili privati (abitazioni, residenze, etc.); – servizi ausiliari del trasporto (assistenza, rimessaggio e piccola manutenzione al trasporto pubblico – autobus, aeromobili, natanti, etc.); – servizi ausiliari in area scolastica, sanitaria, industriale ed uffici pubblici e privati;
– servizi integrati in ambito fieristico, museale ed archeologico, comprese iniziative promozionali e manifestazioni ricreative e culturali, nonché i servizi di primo intervento antincendio, etc.; – servizi di controllo degli accessi e custodia di aree, edifici ed attrezzature comprese la custodia e la gestione di parcheggi non a pagamento in aree confinate private, con l'ausilio di impianti tecnologici e servizi cinofili;
– servizi di fattorinaggio, custodia ed archiviazione documenti, trasporto documenti, servizi di biglietteria e informazioni anche telefoniche, con esclusione dei callcenter, etc.; – servizi ausiliari alla gestione di biblioteche ed esposizione libraria, gestione degli accessi, informazione al pubblico, movimentazione e trattamento fisico del materiale librario (copertinatura, apposizione bande antitaccheggio, applicazione codici a barre, etc.>). Se, però si ha riguardo all'oggetto del capitolato speciale di appalto nella sua integrità (<art. 1: “servizio ausiliario di supporto presso i reparti e le strutture della medesima azienda per una durata anni 5. in particolare, il servizio oggetto del presente appalto si prefigge la gestione dei servizi ausiliari socio-sanitari ed economali, ivi compresi pulizia delle aree comuni”; art. 2: “il dell'appalto prevede prestazioni appresso elencate…. attività sanificazione ambientale... - collaborazione con l'infermiere professionale atti accudimento semplice al paziente…. -trasporto pazienti barella carrozzella loro accompagnamento anche sulle ambulanze;
trasporto materiale biologico… -rifacimento letto non occupato…- preparazione dell'ambiente pasto aiuto nella distribuzione dello stesso…. -aiuto all'infermiere nel cambio biancheria paziente nelle operazioni fisiologiche...>), il procedimento di sussunzione operato dalla Corte distrettuale non appare condivisibile, perché riduttivo, sia sotto un profilo soggettivo che oggettivo.
22. Con riguardo al primo aspetto, deve osservarsi che la disposizione del capitolato di appalto è molto selettiva in ordine all'identificazione del personale (dipendente da imprese esercenti servizi sociosanitari) per cui il riferimento è ad una categoria di lavoratori ben delineata da profili professionali specifici e per alcuni versi specialistici, difficilmente comparabile con quello regolato dal CCNL Multiservizi che abbraccia senza dubbio categorie più ampie di lavoratori.
23. Per quanto concerne il secondo aspetto, va rilevato che l'oggetto del capitolato di appalto è maggiormente aderente all'ambito applicativo del CCNL UNEBA (servizi per soggetti in stato di disagio sociale e/o economico,
9 3. Ciò posto, il ricorso appare fondato nei limiti di quanto di seguito esposto.
Dalla documentazione in atti -rimasta incontestata la circostanza che la ricorrente non appartenesse al gruppo di lavoratori transitati dalla società alla società Controparte_9 RT
emerge che è stata assunta alle dipendenze della suddetta
[...] Parte_1
società con decorrenza dal 24 luglio 2010, con orario part time (94,74%), con la CP_8
qualifica di ausiliario ed inquadramento al livello B1 del CCNL Cooperative sociali (cfr. busta paga, doc. n. 3 fascicolo ricorrente)
Risulta, inoltre che, a seguito del subentro dell' nell'appalto, Controparte_12 giusta verbale del 9 luglio 2013 (cfr. doc. n. 5 fascicolo , dopo l'annullamento dell'atto CP_1
di aggiudicazione della procedura in favore di (cfr. deliberazione n. 754/09 del CP_8
3.4.2013, cfr. doc. n. 4 fascicolo ), la ricorrente è stata assunta dalla società in CP_1 CP_1 data 27 luglio 2013, con contratto a tempo indeterminato, con mansioni di “Ausiliario di supporto in area sanitaria pubblica” ed inquadramento al livello 2S del CCNL per il personale da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi, con orario part-time di 32 ore settimanali, poi modificato, in data 30 settembre 2013, “a seguito dell'accordo sindacale siglato in sede
Prefettizia il 18 settembre 2013”, con decorrenza dall'1 ottobre 2013, in 36 ore settimanali distribuite su 6 giorni (cfr. doc. n. 1 fascicolo ricorrente).
Emerge, ancora, che, a seguito della volontà manifestata dalla ricorrente nell'aprile del 2014 di confluire nel CCNL UNEBA (cfr. nota prot. n. 1267/Segr. del 17 aprile 2014 del Direttore del
comunque denominati (Comunità di accoglienza, Centri di assistenza, ecc.); servizi per tossicodipendenti o alcool dipendenti, comunque denominati;
servizi per minori comunque denominati (Istituti educativo - assistenziali, Comunità alloggio, Gruppi di famiglia, assistenza domiciliare, ecc.); servizi per persone con disabilità comunque denominati
(Istituti assistenziali, Centri per la riabilitazione, Istituti psico-medico-pedagogici, Centri socio-educativi, Comunità alloggio, residenze sanitarie assistenziali, assistenza domiciliare, Centri diurni disabili, Residenze sanitarie disabili, ecc.); servizi per anziani autosufficienti e/o parzialmente autosufficienti comunque denominati (Case di riposo, Residence, Case-albergo, Centri diurni, assistenza domiciliare, ecc.); servizi per anziani non autosufficienti, comunque denominati (Case protette, Residenze sanitarie assistenziali, Centri diurni integrati, Assistenza domiciliare integrata, ecc.); attività connesse e/o accessorie ai servizi sopra citati) in quanto le attività professionali che si richiedevano agli operatori erano corrispondenti a quelle contemplate nel suddetto contratto collettivo e comportavano una assistenza ed un contatto diretto, da parte dei lavoratori, sia pure mediato dalla presenza del personale infermieristico, con il paziente che non può certo rientrare nell'oggetto estremamente generico del CCNL Servizi Integrati/Multiservizi. 24. Ciò acclarato, ne consegue che l'obbligo del rispetto integrale per la del CCNL UNEBA derivava dall'art. CP_1 10 del capitolato speciale di appalto che prevedeva una obbligazione a favore di un terzo, desumibile dalla interpretazione della clausola contrattuale: impegno assunto dalla impresa subentrante con la sottoscrizione del capitolato stesso.
25. Tale elemento contrattuale era chiaramente determinabile, per quanto sopra detto, avendo riguardo ai canoni di correttezza e buona fede che devono presiedere anche la fase dell'esecuzione del contratto (per tutte Cass. n. 22819/2010).
26. E la circostanza che, anche in primo grado, fosse stata affermata la mancata precisa individuazione del contratto collettivo da applicare nel capitolato speciale di appalto e la relativa statuizione non era stata impugnata dal lavoratore, non era certo preclusiva ad un esame della stessa in grado di appello in quanto, avendo poi il Tribunale ritenuto corretti sia il riferimento che la applicazione del CCNL UNEBA, il lavoratore stesso, sul punto, non poteva essere considerato soccombente perché totalmente vittorioso in primo grado e, pertanto, non aveva alcun interesse ad impugnare la pronuncia con il gravame incidentale.” (C. Cass. n. 7359/2024).
10 Centro per l'impiego di Catania, doc. n. 10 fascicolo , alla stessa è stato applicato con CP_1
decorrenza dal mese di maggio 2014 il suddetto contratto collettivo, con inquadramento al livello
5S, qualifica di operaio, mansioni di “aus. Soc. san. Spec.”, con part time al 94,736% (cfr. buste paga allegate al ricorso).
3.1. Orbene, con riguardo alla doglianza della ricorrente relativa alla mancata attribuzione dello scatto maturato presso (pari ad euro 16,26, come da busta paga di RT
aprile 2013 in atti, cfr. doc. 3 fascicolo ricorrente), si rileva che il suo riconoscimento trova fondamento direttamente nella previsione dell'art. 74 del CCNL UNEBA, rubricato “Appalti –
Cambi di gestione”, il quale nella formulazione ratione temporis vigente, stabilisce: “In considerazione del fatto che il settore di cui trattasi è fortemente caratterizzato dalla effettuazione del servizio tramite contratti d'appalto ed è soggetto a rilevanti cambiamenti sul piano della gestione, le parti, sottolineando la necessità di operare, ai diversi livelli, ivi compresi quelli istituzionali, ai fini di perseguire la continuità e le condizioni di lavoro acquisite, concordano quanto segue:
a) la parte datoriale, nel caso di cessazione della gestione dell'attività o servizio o di parte di questi ne darà formale, preventiva e tempestiva informazione alle rappresentanze sindacali dell'Istituzione e alle OO.SS. territoriali;
b) la parte datoriale subentrante, in quanto applicante il CCNL UNEBA, anch'essa con la massima tempestività possibile e comunque prima del verificarsi dell'evento darà a sua volta formale notizia alle OO.SS. territoriali circa l'inizio della nuova gestione e si impegna a garantire le condizioni economiche già percepite da ogni singola lavoratrice o lavoratore derivanti dall'applicazione del
CCNL, ivi compresi gli scatti di anzianità.
In caso di modifiche o mutamenti significativi nell'Organizzazione del lavoro o nelle modalità di servizio o nelle tecnologie produttive o scelte, anche da parte del committente, comportanti eventuali ripercussioni sul dato occupazionale, le parti attiveranno un confronto finalizzato alla ricerca delle soluzioni più idonee.”.
Al riguardo, non persuade l'interpretazione della disposizione di cui all'articolo 74 fornita da
[...]
(sostenuta, invero, anche dall' resistente), che, valorizzando l'inciso CP_1 Controparte_7 contenuto nella citata disposizione “in quanto applicante il CCNL UNEBA” (presente nella formulazione contenuta nella versione dell'8 maggio 2013, poi eliminata in sede di rinnovo del
CCNL del 14 febbraio 2020), ha ritenuto che l'impegno “a garantire le condizioni economiche già percepite da ogni singola lavoratrice o lavoratore derivanti dall'applicazione del CCNL, ivi compresi gli scatti di anzianità” abbia come presupposto l'applicazione del CCNL UNEBA da parte dell'impresa subentrante.
11 Ritiene questo decidente che tale interpretazione non risulti in linea con la ratio della disposizione negoziale, sì come enunciata già dall'incipit della stessa, ove viene espresso il principio generale al quale si sono ispirate le parti sociali nella formulazione della disposizione, rappresentato dalla necessità preminente di garantire, nei casi di cambio appalto, un sistema di informazione operante a più livelli e una continuità lavorativa ai dipendenti coinvolti nei cambi di gestione, anche sotto il profilo del mantenimento delle condizioni già acquisite.
Tali esigenze risultano, infatti, tanto più prioritarie tenuto conto delle dinamiche proprie di un settore, come quello degli appalti, caratterizzato da un continuo avvicendamento di imprese che spesso gestiscono il servizio solo per brevi periodi: in tale contesto, sostenere, secondo l'interpretazione del citato art. 74 data dalle resistenti, che presupposto per l'applicazione della suddetta norma sia la circostanza che l'impresa subentrante applichi il CCNL UNEBA, significherebbe privare di significato (e di utilità) la disposizione stessa, oltretutto limitando la possibilità per i lavoratori coinvolti nei cambi di gestione di vedersi riconosciuta l'anzianità maturata presso i precedenti datori di lavoro.
In tale prospettiva, il riferimento alla circostanza per cui “il settore di cui trattasi è fortemente caratterizzato dalla effettuazione del servizio tramite contratti d'appalto ed è soggetto a rilevanti cambiamenti sul piano della gestione”, e ancor più il richiamo alla finalità “di perseguire la continuità e le condizioni di lavoro acquisite”, rappresentano gli elementi di cui l'interprete deve tenere conto per una lettura della norma che risulti rispondente alle esigenze di tutela dei lavoratori, nonché più aderente alle peculiarità del contesto correlato ai cambi d'appalto, oltre che maggiormente in linea anche con la “clausola sociale” di cui all'art. 36 St. Lav.
L'inciso in parola, dunque, lungi dall'essere letto come presupposto alla cui sussistenza è subordinato il riconoscimento degli scatti di anzianità già maturati, e quindi, in tal senso, come condizione limitativa al riconoscimento stesso, va letto nell'ottica di quella garanzia di continuità che deve essere riconosciuta nei casi di cambio d'appalto, che risulta sussistente quando la società subentrante applichi anch'essa, a sua volta, il CCNL UNEBA, ma non certamente preclusa laddove la stessa applichi un diverso contratto collettivo.
Quanto, poi, all'applicazione della disciplina in materia di “gradualità crescente progressiva” prevista dall'art. 78 del suddetto contratto collettivo relativo al T.E.P. (Trattamento Economico
Progressivo) per le nuove assunzioni, al quale fanno riferimento le resistenti, si rileva che le limitazioni di cui alla detta disposizione sono previste solo con riferimento ai lavoratori assunti dopo la stipula del predetto CCNL (08 maggio 2013); nel caso in esame, sebbene sia stata assunta in epoca successiva alla predetta data (segnatamente il 27 luglio 2013), la ricorrente fruisce, tuttavia, come sopra accertato e per le ragioni ivi evidenziate, dell'anzianità convenzionale prevista dal citato
12 art. 74 del CCNL che, come detto, in caso di subentro nell'appalto impone all'impresa aggiudicatrice di garantire le condizioni economiche già percepite da ogni singola lavoratrice o lavoratore derivanti dall'applicazione del CCNL, ivi compresi gli scatti di anzianità.
3.2. Da quanto sopra deriva il diritto della ricorrente a percepire le differenze retributive conseguenti al riconoscimento dello scatto di anzianità già maturato presso la uscente società
. CP_8
Al riguardo, si evidenzia, che le somme spettanti alla lavoratrice in relazione agli scatti di anzianità maturati hanno incidenza anche nella determinazione della paga oraria, il cui valore risulta, infatti, determinato a partire dalla retribuzione tabellare prevista dal CCNL UNEBA (rapportata, nel caso in esame, ad un part time al 94,736%), alla quale vanno sommati gli importi dovuti per scatti di anzianità e per ERMT, dividendo poi il risultato per il coefficiente di 164, come previsto dall'art. 42 del CCNL (tali sono i criteri di calcolo della paga oraria adottati sia dalla parte ricorrente sia dalla parte resistente, come dichiarati in atti e facilmente intellegibili sulla base dei rispettivi prospetti contabili).
3.3. Tanto accertato, a fronte dell'allegato inadempimento, la società costituendosi in CP_1
giudizio, ha dedotto di aver corrisposto alla lavoratrice la retribuzione prevista dal CCNL (in misura superiore, peraltro, se raffrontata a quella goduta dalla lavoratrice presso la RT
), e ha ritenuto che nulla spettasse alla stessa per differenze retributive (se non la somma
[...]
irrisoria di euro 7,30 lordi, risultante dal prospetto contabile allegato in memoria), in quanto la stessa “non poteva far valere alcuna anzianità di applicazione del CCNL UNEBA”.
Le buste paga in atti confermano il mancato riconoscimento da parte della società datrice di lavoro dello scatto biennale d'anzianità acquisito dalla ricorrente presso la cedente RT
, pari ad euro 16,26, come da busta paga di aprile 2013 in atti (cfr. doc. 3 fascicolo
[...]
ricorrente), risultando riconosciuti solo gli scatti di anzianità maturati presso la stessa , il CP_1
primo con decorrenza dal mese di giugno 2017 e il secondo dal mese di giugno 2020, per importo, pari, di volta in volta, ad euro 27,37 (quindi euro 27,37 per il primo scatto ed euro 54,74 per il secondo).
Giova rammentare che in tema di inadempimento di crediti da lavoro opera la regola generale per cui, provato il titolo e allegato l'inadempimento da parte del lavoratore, è onere del debitore dimostrare di avere adempiuto (o adempiuto correttamente) o di non averlo potuto fare per cause non imputabili allo stesso (ex multis, Cass., Sez. unite, 30 ottobre 2001, n. 13533).
Di conseguenza, non avendo la società resistente fornito la relativa prova, spettano alla lavoratrice le differenze retributive, per paga base e scatti di anzianità, su tutti gli istituti retributivi contrattuali quali le indennità accessorie, retribuzioni per ferie e permessi non goduti, supplemento per lavoro
13 notturno e festivo, mensilità supplementari 13^ e 14^ mensilità, e sul TF, avuto riguardo ad un lavoratore inquadrato al livello 5 super del CCNL UNEBA, come richiesto dalla ricorrente la quale, tuttavia, ha pure evidenziato lo svolgimento di mansioni di Operatore Socio Sanitario Specializzato
(in tal senso, cfr. pag. 3 ricorso ove ha affermato che “In virtù della corretta applicazione del CCNL
UNEBA, già riconosciuta dal Tribunale, in controversie analoghe proposte dai colleghi della ricorrente la stessa ha diritto, con riferimento limitato al livello di inquadramento 5S riconosciuto, nonostante le mansioni di Operatore Socio Sanitario Specializzato svolte, alle differenze retributive dal 01.07.2017 al 30.04.2022 …”).
3.4. Nel quantificare l'ammontare delle differenze retributive spettanti alla lavoratrice possono trovare accoglimento i conteggi formulati dalla parte ricorrente contenuti nel prospetto analitico di ricalcolo dei cedolini paga allegato al ricorso (cfr. all. A), nei quali la somma spettante alla dipendente è stata determinata sulla base della differenza tra quanto risultante dalle buste paga (il cui pagamento non è stato contestato) e quanto alla stessa dovuto per retribuzione tabellare e scatti di anzianità, con conseguente rideterminazione della paga oraria, con il ricalcolo di tutte le indennità accessorie previste in busta paga.
Nel caso di specie, le buste paga sono determinate sulla base di una paga oraria di euro 7,95 da luglio 2017, di euro 8,12 da agosto 2019, di euro 8,24 da gennaio 2020, di euro 8,41 da dicembre
2020 e di euro 8,53 da gennaio 2022, laddove quella spettante alla lavoratrice è invece, rispettivamente di euro 8,02, euro 8,14, euro 8,30, euro 8,48 ed euro 8,59, importo comprensivo della retribuzione tabellare, dell'ERMT e degli scatti di anzianità, come risulta dai conteggi allegati da parte ricorrente.
Conseguentemente, la retribuzione base spettante alla ricorrente è pari ad euro 1.251,15 nel periodo luglio 2017 – dicembre 2019 e ad euro 1.269,20 nel periodo gennaio 2020 – maggio 2020, importi comprensivi della somma di euro 43,64 per scatti di anzianità (euro 16,26 per il 1° scatto presso
+ euro 27,37 per il 1° scatto presso;
mentre è pari ad euro 1.295,12 nel CP_8 CP_1
periodo giugno 2020 – novembre 2020, ad euro 1322,19 nel periodo dicembre 2020 – dicembre
2021 e ad euro 1340,28 nel periodo gennaio – aprile 2022, importi comprensivi della somma di euro 71,01 per scatti di anzianità (euro 16,26 per il 1° scatto presso + euro 27,37 per il CP_8
1° scatto presso + euro 27,37 per il 2° scatto . CP_1 CP_1
Tali conteggi non risultano contestati in maniera specifica dalla resistente che in memoria ha contrapposto al computo di parte ricorrente soltanto il proprio prospetto contabile senza articolare, avverso i conteggi formulati dalla lavoratrice, specifici rilievi, rammentandosi, al riguardo, che “Nel processo del lavoro l'onere di contestare specificamente i conteggi relativi al quantum - la cui inosservanza costituisce elemento valutabile dal giudice in sede di verifica del fondamento della
14 domanda – opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato.” (C. Cass. sez. lav. 19 agosto
2009 n. 18378).
3.5. In considerazione delle suesposte argomentazioni, va accolta la domanda di condanna della società al pagamento della somma di euro 2.803,94 (importo specificamente indicato CP_1
nelle conclusioni rassegnate in ricorso, e non rilevando, dunque, conformemente al principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, che la cifra risultante dal prospetto sia, invero, maggiore)
a titolo di differenze retributive dovute, per paga tabellare e scatti di anzianità e sulle indennità accessorie, in relazione al periodo compreso da luglio 2017 ad aprile 2022.
La società va, quindi, condannata alla corresponsione, in favore della ricorrente, a titolo CP_1
di differenze retributive per il periodo da luglio 2017 ad aprile 2022, della somma di euro 2.803,94, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge e, altresì, alla integrazione del TF accantonato per euro 214,37.
3.6. Parte resistente deve, inoltre, essere condannata a versare all' , in relazione alle emerse CP_3
differenze retributive, la relativa contribuzione previdenziale e assistenziale entro i limiti della prescrizione (ciò, re melius perpensa, rivedendosi la considerazione in precedenza espressa da questo giudice secondo cui nessuna statuizione di condanna della parte datoriale può emettersi su richiesta del lavoratore avente ad oggetto il versamento dei contributi in favore dell' basata su CP_3
Cass. n. 11730 del 2 maggio 2024, in ragione di quanto, invece, statuito da Cass. 24791/2024 e
Cass. 701/2024).
4. Deve, invece, essere rigettata la domanda della ricorrente volta ad ottenere la declaratoria della maturazione del terzo scatto di anzianità alla data del 1° luglio 2022 con condanna di in CP_1 solido con l' resistente, al pagamento delle differenze retributive. Controparte_7
L'art. 48 del CCNL UNEBA dispone: “Alle lavoratrici ed ai lavoratori che abbiano compiuto la maggiore età, per i periodi successivi alla loro assunzione, spettano scatti triennali di anzianità per
l'attività svolta presso la stessa Istituzione, fino ad un massimo di 10 (dieci) scatti. Gli importi mensili degli scatti sono i seguenti:
(…)
5 super €.: 27,37
(…)
15 L'importo degli scatti, determinato secondo i criteri di cui ai commi precedenti, viene corrisposto con decorrenza dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il triennio di anzianità. Gli scatti di anzianità non possono essere assorbiti da precedenti e successivi aumenti di merito.
L'anzianità di servizio decorre dal giorno in cui la lavoratrice o il lavoratore sono stati assunti dall'Istituzione, quali che siano le mansioni ad essi affidate.”.
In sede di rinnovo del contratto collettivo, ferma restando la previsione degli scatti triennali fino ad un massimo di 10, è stata inserita le norma transitoria, ai sensi della quale “Le Parti, in considerazione della particolare situazione in cui versa il settore, concordano di applicare quanto di seguito:
a far data dal 01.06.2020 e sino al 31.12.2022, viene sospesa l'anzianità relativa alla maturazione degli scatti di cui al presente articolo.
Relativamente al personale si continua a far riferimento a quanto previsto dall'art. CP_13
80.”.
Nella fattispecie in esame, la ricorrente ha dedotto che “La PFE ha fatto maturare gli scatti in modo improprio di norma con un anno di ritardo” e ha sostenuto che il terzo scatto, indicato nelle buste paga come maturando alla data del 1° giugno 2023, invero, sarebbe dovuto maturare alla data del 1° luglio 2022. In seno alle note del 13 ottobre 2023, la ricorrente ha poi evidenziato che, essendo stata assunta il 27 luglio 2013, gli scatti di anzianità “decorrevano 01.07.2016 e 01.07.2019, ed il prossimo, con la sospensione da giugno 2020 a dicembre 2022, maturerà il 01.04.2024”.
La società non contestando il ritardo nella decorrenza degli scatti triennali, avendo CP_1 affermato in memoria (cfr. pag. 14 memoria di costituzione) che “Tenuto conto dell'art. 48 CCNL
UNEBA, il primo scatto triennale (per € 27,37) maturato successivamente all'assunzione per attività svolta presso la stessa istituzione sarebbe maturato il 1° agosto 2016 e, quindi, il secondo scatto triennale (per ulteriori € 27,37), il 1° agosto 2019”), mentre nelle buste baga il primo scatto risulta maturato alla data del 1° giugno 2017 e il secondo alla data del 1° giugno 2020, ha osservato che, alla luce della citata “Norma transitoria” in calce all'art. 48 del CCNL UNEBA di rinnovo del
14 febbraio 2020, il terzo scatto di anzianità maturerà il 1° marzo 2025.
Tale assunto appare fondato.
Ed invero, tenuto conto della data di assunzione della ricorrente (27 luglio 2013), la maturazione del primo scatto sarebbe dovuta avvenire alla data del 1° agosto 2016, quella del secondo alla data del
1° agosto 2019, mentre quella del terzo, sospesa dal 1° giugno 2020 sino al 31 dicembre 2022
(dunque per 31 mesi), maturerà alla data del 1° marzo 2025.
16 La domanda concernente la declaratoria della maturazione del terzo scatto alla data del 1° luglio
2022, poi rettificata a quella del 1° aprile 2024, come da note della ricorrente del 13 ottobre 2023 sopra richiamate, va, quindi, rigettata.
5. Parimenti deve essere rigettata la domanda proposta dalla ricorrente nei confronti dell'
[...]
volta a far valere la responsabilità solidale della società TR resistente per i crediti di lavoro maturati e non pagati dall'impresa aggiudicatrice dell'appalto.
In primo luogo, quanto alla normativa di riferimento si rileva che “in materia di appalti pubblici, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, non è applicabile alle pubbliche amministrazioni la responsabilità solidale prevista dall'art. 29, comma 2, del richiamato decreto, dovendosi ritenere che l'art. 9 del d.l. n. 76 del 2013, conv. con modif. nella l. n. 99 del 2013, nella parte in cui prevede la inapplicabilità del suddetto articolo 29 ai contratti di appalto stipulati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 del d.lgs. n. 165 del 2001, non abbia carattere di norma di interpretazione autentica, dotata di efficacia retroattiva, avendo solo esplicitato, senza innovare il quadro normativo previgente, un precetto già desumibile dal testo originario del richiamato art.
29 e dalle successive integrazioni” (cfr. Cass. 20327/2016; cfr., altresì, Cass. 28185/2017; Cass.
9741/2018).
Ferma restando l'inapplicabilità della responsabilità solidale del committente con l'appaltatore prevista in tema di appalti privati dall'art. 29 comma 2 del d. lgs. n. 276/2003 con riferimento ai trattamenti retributivi, ai contributi previdenziali, ai premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, nondimeno “... ove i lavoratori non si siano avvalsi della disciplina speciale, resta possibile far ricorso, in via residuale, alla tutela di cui all'art. 1676 cod. civ., che è applicabile anche ai contratti di appalto stipulati con le pubbliche amministrazioni” (cfr.
Cass. 15432/2014).
Nel caso di specie, tuttavia, la tutela di cui all'art. 1676 c.c. non può trovare applicazione.
Dispone l'art. 1676 c.c. che “Coloro che, alle dipendenze dell'appaltatore, hanno dato la loro attività per eseguire l'opera o per prestare il servizio, possono proporre azione diretta contro il committente per conseguire quanto è loro dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente ha con l'appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda”.
Dal contenuto della norma si evince che elementi dell'azione sono: 1) l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato (art. 2094 c.c.) alle dipendenze di un imprenditore che, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, esercita una attività diretta al compimento di un'opera o di un servizio nei confronti di un determinato committente verso un corrispettivo (art. 1655 c.c.); 2) l'esecuzione della prestazione lavorativa per il compimento di quella particolare opera o di quello specifico servizio commissionati da quel determinato committente;
3) l'esistenza di un
17 credito di lavoro in capo ai suddetti lavoratori, inadempiuto da parte dell'appaltatore - datore di lavoro (artt. 2099 e segg. c.c.); 4) in pari tempo, l'esistenza di un credito dell'appaltatore verso il committente in relazione al compimento dell'opera o del servizio commissionatigli (art. 1657 c.c.).
Avuto riguardo al titolo posto a fondamento della pretesa, e tenuto conto della particolare connotazione giuridica dello stesso, e dunque ricondotto il diritto azionato alla fattispecie dell'articolo 1676 c.c., deve ora valutarsi la sussistenza di un elemento costitutivo della fattispecie normativa, rappresentato dalla esistenza di un credito dell'appaltatore verso il committente in relazione al compimento del servizio commissionatogli all'epoca della proposizione della domanda.
Non è sufficiente, dunque, l'accertamento della esistenza del credito del lavoratore nei confronti della società cui è stato appaltato il servizio e che la prestazione lavorativa sia avvenuta in ragione dell'appalto in questione, ma occorre altresì la verifica dell'altro presupposto appena evidenziato.
Fatto costitutivo del diritto ex art. 1676 c.c. è, infatti, l'esistenza del credito dell'appaltatore verso il committente al momento della proposizione della domanda.
Nel caso di specie, parte ricorrente non solo non ha provato l'esistenza di un debito dell'
[...] verso ma, a monte, non ha neppure allegato TR CP_1 alcunché al riguardo, limitandosi ad affermare in ricorso che “…l'appalto è ancora in essere con i crediti mensili determinati dal corrispettivo milionario previsto dal contratto”.
Di conseguenza, l'Azienda ospedaliera resistente non può essere considerata solidalmente responsabile per le differenze retributive accertate come dovute da alla ricorrente, in CP_1 relazione all'attività lavorativa espletata in esecuzione dell'appalto affidato alla società resistente.
La domanda volta a far valere la responsabilità solidale dell' resistente per i Controparte_7
crediti vantati dalla ricorrente nei confronti della non può, quindi, trovare accoglimento. CP_1
6. Va, infine, rigettata la domanda di risarcimento dell'addotto “danno fiscale” avanzata dalla ricorrente nei confronti di per il “pagamento di sanzioni per € 105,71 da ritardato CP_1 pagamento, imputabile al datore di lavoro, delegato all'adempimento”, versate dalla dipendente con F24 del 18 maggio 2022.
Dalla documentazione in atti emerge che con provvedimento n. 7092520301 del 13 aprile 2022
l'Agenzia delle Entrate ha comunicato alla ricorrente di aver riscontrato, a seguito di controlli, errori nella sua dichiarazione modello 730/2020, invitandola a regolarizzare la propria posizione attraverso il pagamento della somma di euro 105,71 dovuta a titolo di sanzioni ed interessi, da pagare entro 30 giorni.
Dal prospetto riepilogativo allegato alla comunicazione si evince, in particolare, che tali somme risultano dovute in relazione all'omesso versamento (come emerge dall'impiego della sigla “O”
18 indicante, appunto, l'omesso versamento) dell'importo di euro 335,00 e dell'importo di euro 503,00 correlati alla dichiarazione dei redditi 730 del 2020 (codice tributo 1840 e 1841).
A fronte dell'allegato inadempimento la società ha depositato idonea documentazione CP_1
(segnatamente, le buste paga con le trattenute, le quietanze di versamento modd. F24, certificazione unica) attestante il corretto adempimento degli obblighi fiscali sulla stessa gravanti quale sostituto d'imposta.
In particolare, dal modello 730 riepilogativo delle imposte emerge che l'importo da trattenere alla ricorrente era pari ad euro 1035,00 da suddividere in n. 5 rate. Tra gli esiti della liquidazione figurano importi da trattenere per euro 335,00 quale “prima rata di acconto cedolare secca per
2020” ed euro 503,00 quale “seconda o unica rata di acconto cedolare secca per 2020”, che risultano del tutto corrispondenti a quelli di cui alla comunicazione del 13 aprile 2022 dell'Agenzia delle Entrate, oltre la somma di euro 882,00 quale “cedolare secca locazioni da trattenere”.
Tali somme risultano poi essere state trattenute nelle buste paga relative ai mesi da luglio 2020 a novembre 2020 con rate da euro 67,00 per “1° acc. ced. secca 730 dic.” (euro 67,00x5= 335 euro), da euro 176,40 per “Cedolare secca dich. Deb.” (euro 176,40x5= 882 euro), mentre la somma di euro 503,00 per “2° acc. ced. secca 730 dic.” è stata trattenuta in un'unica rata con la busta paga di novembre 2020.
Le quietanze di pagamento depositate dalla resistente attestano poi l'avvenuto pagamento da parte del sostituto d'imposta di somme in favore dell'Erario relative al periodo in questione.
Né parte ricorrente, a fronte delle prodotte quietanze, ha dedotto la loro inidoneità a comprovare il pagamento eccepito da parte resistente, avendo, piuttosto, in seno alle note difensive del 13 ottobre
2023, affermato, erroneamente, che la sanzione irrogata dall'Agenzia delle Entrate di € 105,00 “è limitata alla sanzione ed interessi per il ritardo, che scaturisce dal mancato tempestivo versamento al fisco da parte del datore di lavoro” e che la società resistente “…non ha dimostrato, come era suo specifico onere, il corretto tempestivo pagamento delle somme trattenute in busta paga da luglio a novembre 2020, confermando la legittimità di quanto sostenuto dall'Agenzia delle Entrate
e la responsabilità esclusiva del ritardo e della conseguente sanzione irrogata e pagata dalla ricorrente per evitare maggiori costi”, laddove, invece, concernendo la contestazione dell'Agenzia delle Entrate l'omesso versamento dei tributi sopra indicati, e non il tardivo versamento, la ricorrente non ha contestato il versamento, assumendolo, piuttosto, come effettivamente avvenuto
(sia pure, a suo dire, in ritardo).
7. Il ricorso deve, quindi, essere accolto soltanto nei limiti sopra indicati.
8. Per quanto concerne la regolamentazione delle spese di lite, nei rapporti tra la ricorrente e la società avuto riguardo all'accoglimento solo parziale del ricorso, esse vanno compensate CP_1
19 per ½, il restante mezzo dovendosi far gravare sulla parte resistente e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
8.1. Quanto ai rapporti tra la ricorrente e l' , le spese di TR
lite devono essere compensate nonostante il rigetto della domanda volta a far valere la CP_1 responsabilità solidale dell' resistente per i crediti della lavoratrice nei confronti della società
e ciò dovendosi tenere conto della peculiarità della fattispecie in ragione della estraneità CP_1
della ricorrente al rapporto tra committente e società datrice di lavoro anche alla luce dei principi sanciti dalla Corte Costituzionale (che nella sentenza numero 77/2018 ha evidenziato che “La considerazione che sovente il contenzioso di lavoro possa presentarsi in termini sostanzialmente diseguali, nel senso che il lavoratore ricorrente, che agisca nei confronti del datore di lavoro, sia parte "debole" del rapporto controverso, giustifica norme di favore su un piano diverso da quello della regolamentazione delle spese di lite, una volta che quest'ultima è resa meno rigida a seguito della presente dichiarazione di illegittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 92 cod. proc. civ. con l'innesto della clausola generale delle «gravi ed eccezionali ragioni». Si sono già ricordate le disposizioni di favore contenute negli artt. 10 e 11 della legge n. 533 del 1973 (peraltro successivamente abrogati); ad esse può aggiungersi anche l'art. 13, comma 3, del d.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)», il quale prevede che il contributo unificato per le spese di giustizia è ridotto alla metà per le controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego”).
8.2. Quanto alle spese nei rapporti tra la società e l' , le stesse devono essere CP_1 CP_3 compensate attesa la limitata portata assunta nell'economia del giudizio dalla pretesa contributiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona del giudice unico, dott.ssa Patrizia Mirenda, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa, così statuisce:
Condanna la società in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare, in CP_1 favore di , per i titoli indicati in parte motiva, la somma complessiva di € Parte_1
2.803,94, per il periodo da luglio 2017 ad aprile 2022, e all'integrazione del TF accantonato per €
214,37, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge.
Condanna la società in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione a CP_1 quanto accertato in questa sede in ordine al rapporto di lavoro con la ricorrente, a pagare all' la CP_3
relativa contribuzione via via maturata e non versata entro i limiti della prescrizione.
Rigetta nel resto il ricorso.
20 Condanna la società in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare le spese CP_1 di lite sostenute dalla ricorrente nella misura di ½ che, per tale frazione, liquida in complessivi €
514,75, oltre rimborso spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario avvocato Giuseppe Rinaldi;
compensa il restante mezzo delle spese.
Compensa le spese nei rapporti tra e l' Parte_1 TR
.
[...]
Compensa le spese nei rapporti tra e l' . CP_1 CP_3
Così deciso in Catania il 9 dicembre 2024
Il giudice del lavoro
Dr. Patrizia Mirenda
21
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
In persona del giudice unico, dott.ssa Patrizia Mirenda, in funzione di giudice del lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 5959/2022 promossa da
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, come da Parte_1 procura in atti, dall'avvocato Giuseppe Rinaldi;
-ricorrente- contro
con sede in Milano, viale Gran Sasso 11, C.F. , in persona del legale CP_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avvocato Giuseppe
Ferraro e dall'avvocato Fabrizio Calvo;
-resistente-
e nei confronti di
, in persona del Direttore generale pro Controparte_2
tempore, con sede in Catania, via Messina 829, c.f. , rappresentata e difesa, giusta P.IVA_2 procura in atti, dall'avvocato Nicola Seminara;
-resistente-
e in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura CP_3 generale alle liti in notar in Roma in data 23.7.2015, dall'avvocato Antonio Cimmino;
Persona_1
-resistente-
Avente ad oggetto: differenze retributive
Conclusioni: sostituita l'udienza di discussione dell'8 ottobre 2024 dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'articolo 127-ter c.p.c., il procuratore di parte ricorrente, il procuratore della resistente e il procuratore della resistente CP_1 [...]
[...
[...] concludevano come da note scritte depositate nel Controparte_4 termine assegnato ai sensi della citata disposizione normativa, mentre l' non depositava note. CP_3
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato telematicamente in data 11 luglio 2022 la ricorrente in epigrafe indicata esponeva di aver lavorato sin dal 2010 alle dipendenze delle varie ditte aggiudicatarie dell'appalto del servizio di assistenza socio-sanitaria presso il Presidio Ospedaliero Cannizzaro, da ultimo transitando, a seguito dell'aggiudicazione del servizio a far data dal 17 luglio 2013 da parte di costituite in alle dipendenze della società la quale Controparte_5 CP_6 CP_1
l'aveva inquadrata nel II livello del CCNL Operatori delle Pulizie, con mansioni di ausiliario di supporto all'area sanitaria, per 36 ore settimanali (e, dunque, a tempo parziale al 94,730%).
Riferiva che, a seguito di vertenze sindacali (per le quali rimandava alla documentazione prodotta, ovvero il Verbale Commissione Tecnica, l'accordo sindacale di Prefettura del 6.8.2013 e di DTL del 14.7.2014) e giudiziarie, le era stato applicato il CCNL UNEBA, con attribuzione della qualifica di Operatore Socio Sanitario Specializzato ed inquadramento nel livello inferiore 5S, in ragione della sua originaria assunzione con mansioni di operatore generico (“ausiliario socio sanitario”) alle dipendenze della , precedente aggiudicatrice dell'appalto. Parte_2
Affermava che in base alle disposizioni contenute nell'art. 74 del CCNL UNEBA, espressamente richiamato dalle buste paga, a cui rinviava l'avviso di gara ed il capitolato di appalto, le maestranze avevano diritto alla salvaguardia dei livelli occupazionali e retributivi in godimento, compresa l'anzianità pregressa ai fini degli scatti di anzianità.
Precisava che nel 2010 l'appalto era stato aggiudicato alla che, oltre a Parte_2 richiedere ai lavoratori l'adesione a socio quale condizione di assunzione, aveva applicato il CCNL delle Cooperative Sociali, riconoscendo la pregressa anzianità di servizio anche ai fini degli scatti di anzianità, la 14^ mensilità oltre ad un premio aziendale.
Lamentava che l' subentrata nell'appalto non aveva rispettato i superiori diritti, né corrisposto CP_6
la retribuzione contrattuale, non avendo riconosciuto lo scatto biennale già riconosciuto dalla in applicazione del CCNL applicato al rapporto. Parte_2
Deduceva, inoltre, che la 14^ era stata pagata solo in misura irrisoria come se si trattasse di nuova assunzione e che tutte le indennità accessorie (quali ferie, permessi, lavoro straordinario, lavoro notturno e domenicale, 13^ e 14^ mensilità) erano state pagate sulla base di una retribuzione base decurtata.
Richiamato l'art. 9 del Capitolato d'appalto, nonché il successivo art. 10, contenente espressamente, in osservanza dell'art. 36 della l. 300/1970 e del Codice degli Appalti, la clausola sociale che
2 onerava l'azienda aggiudicataria di applicare il CCNL per i servizi socio sanitari, sosteneva che in virtù della corretta applicazione del CCNL UNEBA, già riconosciuta dal Tribunale di Catania in controversie analoghe proposte dai propri colleghi, ella avesse diritto, sia pure avendosi riguardo al livello di inquadramento 5S riconosciuto, nonostante le mansioni di Operatore Socio Sanitario
svolte, alle differenze retributive dall'1 luglio 2017 al 30 aprile 2022, ammontanti ad Parte_3
€ 2.803,94, oltre ad € 214,37 di integrazione dell'accantonamento del TF , al cui pagamento erano tenuti in solido la società e l'ente appaltante, oltre che alla relativa regolarizzazione CP_1
contributiva.
Deduceva, inoltre, l'errata decorrenza degli scatti triennali, evidenziando come la società CP_1
avesse fatto maturare tali scatti con un anno di ritardo, come risultante dalle buste paga nelle quali il terzo scatto era indicato come maturando l'1.6.2023, mentre, invero, esso era maturato l'1.7.2022
(secondo la seguente scansione temporale: assunzione luglio 2013, 1° scatto luglio 2016, 2° scatto luglio 2019, 3° scatto luglio 2022).
Lamentava, infine, di aver subito un danno fiscale, conseguente all'esborso di somme per il pagamento di sanzioni richieste dall'Agenzia delle Entrate per € 105,71 da ritardato pagamento, imputabile al datore di lavoro, delegato all'adempimento, che ella aveva pagato con F24 del
18.5.2022, a nulla essendo valsa la richiesta di rimborso.
In ragione di quanto esposto, adiva questo Tribunale in funzione di giudice del lavoro per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1. riconosca il diritto della ricorrente al pagamento della differenz[e] retributive dovute in base all'inquadramento contrattuale VS del CCNL UNEBA riconosciuto, per paga tabellare e scatti di anzianità, sulle indennità accessorie, quali ferie, permessi, supplemento per lavoro notturno e festivo, mensilità supplementari 13^ e 14^ mensilità, ed ogni altro istituto retributivo contrattuale, condannando la PFE SPA in solido con l'
[...]
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_7 tempore, al pagamento dell'importo di € 2.803,94, ed all'integrazione del TF accantonato per €
214,37 o dei maggiori importi accertati come dovuti, ed al versamento del correlati contributi previdenziali in favore dell' per il periodo luglio 2017 aprile 2022; il tutto con interessi legali CP_3
e rivalutazione monetaria.
2. Dichiari che il terzo scatto di anzianità è maturato il 01.07.2022 condannando la in CP_1 solido con l' , in persona del legale Controparte_7
rappresentante pro tempore alle differenze retributive maturate e maturande, con interessi e rivalutazione monetaria, con riserva per gli ulteriori eventuali danni.
3. Condanni la a risarcire la somma di € 105,75, sborsata dalla ricorrente per il ritardo CP_1 nell'adempimento fiscale imputabile alla CP_1
3
4. Con ogni ulteriore consequenziale statuizione in ordine alla rifusione delle spese di contributo unificato, forfettarie e compensi del giudizio, da distrarre in favore del sottoscritto difensore anticipatario ex art. 93 cpc.”.
1.1. Con memoria depositata il 21 settembre 2022 si costituiva in giudizio la società in CP_1
persona del legale rappresentante pro tempore, precisando, innanzitutto, che la ricorrente era stata assunta da e che, quindi, non avendo partecipato al cambio di RT appalto dall'impresa cessante (rispetto alla società ) la sua posizione non Pt_2 Controparte_9 poteva essere assimilata a quella dei lavoratori provenienti da quest'ultima, inquadrati, anche a seguito di manifestata volontà di confluire nel CCNL UNEBA, nel livello 4S, al fine di adeguare la retribuzione a quella percepita presso la società cooperativa . CP_8
Deduceva di aver assunto la ricorrente con la qualifica di ausiliario socio sanitario specializzato e che la lavoratrice aveva sempre svolto mansioni corrispondenti alla suddetta qualifica, anche dopo la confluenza nel CCNL UNEBA livello 5S.
Negava che la ricorrente avesse avuto riconosciuta dalla società cooperativa una CP_8
“pregressa anzianità di servizio anche ai fini degli scatti di anzianità”, atteso che ella non proveniva dall'impresa cessante, ma era stata assunta dalla stessa in corso di appalto RT
già acquisito. Negava, altresì, che avesse avuto corrisposta dalla stessa società la 14^ mensilità
(neanche con la voce “Trasferta”) e il premio aziendale, atteso che questi emolumenti erano stati riconosciuti dalla società solo in favore dei lavoratori coinvolti nel cambio di appalto. CP_8
Rilevava, quindi, che a seguito della manifestata volontà della ricorrente (ad aprile 2014) di confluire nel CCNL UNEBA, aveva applicato tale contratto nella sua interezza e nel rispetto, peraltro, della previsione, contenuta all'art. 9 del Capitolato Speciale di Appalto, a mente della quale “… Il restante personale, invero, dovrà transitare alle dipendenze della nuova impresa aggiudicataria conservando, come condizione minima, le condizioni salariali e di orario di impiego già in precedenza usufruite”, avendo garantito alla lavoratrice, che mai aveva avuto applicato il
CCNL UNEBA, una retribuzione non inferiore, e addirittura superiore, a quella già in godimento presso la società cooperativa comprensiva degli scatti di anzianità (segnatamente una CP_8 retribuzione oraria di € 7,71128 a fronte di quella corrisposta da di € 7,56660, e una Pt_2 retribuzione mensile di € 1.198,02 -ovvero € 1.264,65 ragguagliata al part time di 36 ore settimanali- a fronte di quella corrisposta da di € 1.182,82), sicché di nulla la ricorrente Pt_2
avrebbe potuto dolersi.
Ribadiva come la lavoratrice, contrariamente ad altri dipendenti provenienti dalla società
non poteva far valere alcuna anzianità scaturente dall'applicazione del CCNL Controparte_9
UNEBA che mai aveva avuto applicato, trattandosi per la stessa di una prima assunzione con tale
4 contratto da parte, peraltro, di una impresa che applicava il diverso CCNL per i dipendenti da imprese esercenti servizi di pulizie e servizi integrati/multiservizi, rilevando come la previsione di cui all'art. 78 del CCNL UNEBA, secondo cui l'impegno “a garantire le condizioni economiche già percepite da ogni singola lavoratrice o lavoratore derivanti dall'applicazione del CCNL, ivi compresi gli scatti di anzianità” presupponeva, in virtù della clausola di portabilità contenuta nella formulazione della norma ratione temporis applicabile, che la parte datoriale subentrante applicasse il CCNL UNEBA [“in quanto applicante il CCNL UNEBA”] - clausola poi eliminata dalle parti sociali con il CCNL di rinnovo del 14.2.2020.
Evidenziava come, in ogni caso, nulla fosse dovuto alla ricorrente per differenze retributive, tenuto conto che, in applicazione della previsione di cui all'art. 48 CCNL UNEBA, il primo scatto triennale (per € 27,37) maturato successivamente all'assunzione per attività svolta presso la stessa istituzione sarebbe maturato il 1° agosto 2016 e, quindi, il secondo scatto triennale (per ulteriori €
27,37), il 1° agosto 2019; mentre, per la maturazione del terzo scatto di anzianità la ricorrente avrebbe dovuto attendere il 1° marzo 2025, tenuto conto della “Norma transitoria” in calce all'art. 48 del CCNL UNEBA di rinnovo del 14.2.2020 secondo cui “… a far data dal 01.06.2020 e sino al
31.12.2022, viene sospesa l'anzianità relativa alla maturazione degli scatti di cui al presente articolo”.
Negata, infine, quanto al lamentato danno fiscale, ogni inadempienza nelle trattenute e versamento delle imposte, chiedeva il rigetto del ricorso.
1.2. Con memoria depositata il 23 settembre 2022 si costituiva in giudizio l'
[...]
, deducendo, in primo luogo, la carenza di prova in ordine TR alla sussistenza dei presupposti per l'applicazione della responsabilità solidale di cui all'art. 1676
c.c., non avendo la ricorrente provato, nello specifico, il debito dell' verso che CP_7 CP_1
non poteva essere presunto.
Cont Deduceva, inoltre, che la società non avesse alcun obbligo di applicare il contratto UNEBA, poiché nessuna previsione in merito all'individuazione del contratto applicabile era contenuta nel capitolato speciale d'appalto, e tenuto conto che la scelta del contratto collettivo da applicare rientrava nelle prerogative di organizzazione dell'imprenditore e nella libertà negoziale.
Valorizzava, a tal fine, la circostanza che la società non aderiva a un'associazione CP_1
datoriale che aveva stipulato il CCNL UNEBA, e rilevava come tale contratto non solo non era stato applicato da ma neppure dalla società uscente , che aveva applicato il CP_1 CP_8
CCNL Cooperative sociali, evidenziando, peraltro, come ai sensi dell'art. 74 del CCNL UNEBA,
l'obbligo di mantenere le condizioni economiche in vigore per ogni lavoratore a carico dell'impresa
5 subentrante fosse subordinato all'applicazione da parte di quest'ultima del suddetto CCNL
UNEBA.
Negata, infine, ogni propria responsabilità, contestava i conteggi operati dalla ricorrente, del tutto falsati nei presupposti ed erronei.
L concludeva chiedendo di TR
“…respingere le domande della ricorrente proposte contro l' . In estremo subordine CP_7
rideterminare, in senso riduttivo, il credito, se provato, della ricorrente. Emettere ogni consequenziale statuizione, anche di condanna della ricorrente alle spese.”.
1.3. Si costituiva in giudizio anche l' con memoria del 22 settembre 2022, il quale, dopo aver CP_3
argomentato in ordine alla natura giuridica del rapporto contributivo previdenziale, dichiarava di rimettersi alle risultanze dell'istruzione probatoria e concludeva chiedendo: “…ove nel corso del giudizio risultasse provato quanto dedotto dal ricorrente relativamente al rapporto lavorativo intercorso tra il medesimo e la / , in persona del legale CP_1 Controparte_7
Rappresentante pro tempore, alla sua durata ed all'inquadramento rivendicato, Voglia condannare la convenuta / , in persona del legale Rappresentante pro CP_1 Controparte_7
tempore, alla regolarizzazione contributiva, con relative sanzioni civili ed ogni ulteriore accessorio di legge inerente all'obbligazione contributiva previdenziale, del rapporto di lavoro de quo e quindi al pagamento dell'importo che verrà quantificato si opus sit per admittenda CTU. In subordine, Voglia condannare la ditta convenuta al pagamento di quella diversa, maggior o minor somma, che risulterà dovuta ad istruttoria esperita previa, se del caso, CTU. … Con vittoria di spese, competenze ed onorari.”.
1.4. Inutilmente tentata la conciliazione delle parti, la causa è stata istruita documentalmente.
Con ordinanza del 28 febbraio 2024, stante la richiesta formulata dal procuratore della ricorrente di disporsi il rinvio della causa ad altra udienza in attesa della decisione della Corte di Cassazione su fattispecie analoghe a quella oggetto del presente giudizio avuto riguardo al dato che i relativi giudizi di cassazione erano in fase decisoria, è stato disposto il rinvio della causa all'udienza dell'8 ottobre 2024, atteso il rilievo che la pronuncia della Suprema Corte avrebbe potuto assumere nella decisione del giudizio.
Sostituita l'udienza di discussione dell'8 ottobre 2024 dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'articolo 127-ter c.p.c., la causa, sulle conclusioni di parte ricorrente e delle resistenti e CP_1 TR
, di cui alle citate note depositate nel termine assegnato, ritenuta matura per la decisione, è
[...]
stata trattenuta per la decisione ed è stata decisa con la presente sentenza.
***
6 2. Con il ricorso introduttivo del giudizio , dipendente di Parte_1 CP_1 società subentrata dal mese di luglio 2013 nell'appalto del servizio di assistenza socio-sanitaria presso il Presidio Ospedaliero Cannizzaro di Catania, ha chiesto l'accertamento del proprio diritto alle differenze retributive spettanti, in relazione al periodo compreso tra luglio 2017 e aprile 2022, per paga tabellare e scatti di anzianità, sulle indennità accessorie (quali ferie, permessi, supplemento per lavoro notturno e festivo, mensilità supplementari 13^ e 14^ mensilità, ed ogni altro istituto retributivo contrattuale), tenuto conto dell'inquadramento al livello contrattuale 5 Super del CCNL
UNEBA, con condanna della società datrice di lavoro, in solido con l' Controparte_7
al pagamento dell'importo di € 2.803,94 ed all'integrazione del TF accantonato per
[...]
€ 214,37, nonché alla regolarizzazione contributiva presso l' . CP_3
La ricorrente, dedotta l'errata determinazione della decorrenza degli scatti di anzianità, ha inoltre chiesto la declaratoria della maturazione del terzo scatto di anzianità alla data dell'1 luglio 2022 con condanna solidale di e dell' al pagamento delle relative differenze CP_1 Controparte_7 retributive, oltre alla condanna di al risarcimento della somma di € 105,75, sborsata per il CP_1 ritardo nell'adempimento fiscale, relativo ai redditi dichiarati per l'anno 2019, imputabile alla società datrice di lavoro.
2.1. Nell'esporre le ragioni poste a fondamento della propria domanda, parte ricorrente ha richiamato, tra l'altro, precedenti pronunce rese da questo Tribunale su ricorsi promossi da lavoratori transitati, a seguito di cambio appalto, alla dipendenze di (riportando, in CP_1 particolare, la motivazione della sentenza n. 1032/2020) e, affermando che “sperava nell'estensione del giudicato” (cfr. pag. 2 ricorso), ha rilevato che l'Ufficio, accogliendo le istanze dei lavoratori, ha riconosciuto il loro diritto all'applicazione del CCNL UNEBA sin dall'assunzione e le differenze retributive, con condanna delle società dell' e - e dell' Parte_4 CP_1 [...]
, in solido, alle differenze retributive tra il trattamento retributivo previsto Controparte_11
dal CCNL UNEBA e quello percepito.
2.2. Di contro, la società costituendosi in giudizio, precisato che “nessun giudicato si è CP_1
formato sulle pronunce del Tribunale Sezione Lavoro di Catania in quanto tutte appellate ed, invero, quella prodotta in giudizio dalla ricorrente (sentenza n. 1032/2020) […] venuta meno a seguito di intervenuta transazione in grado di appello per somme del tutto esigue rispetto a quelle richieste in giudizio dal lavoratore” (cfr. memoria di costituzione pag. 2), ha affermato CP_1
che la posizione della ricorrente non può essere assimilata a quella dei lavoratori che avevano partecipato al cambio di appalto dall'impresa cessante, rispetto alla società Controparte_9
, non avendo la lavoratrice mai avuto applicato il CCNL UNEBA, RT
7 essendo stata ella originariamente assunta dalla stessa società con applicazione al CP_8
rapporto di lavoro del CCNL Cooperative Sociali.
La società resistente ha aggiunto di avere applicato alla ricorrente -a seguito della volontà, dalla stessa manifestata, nel mese di aprile 2014, di confluire nel CCNL UNEBA- il suddetto contratto collettivo “nella sua interezza secondo la corretta interpretazione che del CCNL UNEBA medesimo deve essere data” (cfr. pag. 7 del ricorso), tanto in punto di retribuzione quanto in punto di scatti di anzianità, ritenendo, in ogni caso, alla luce del raffronto, sotto il profilo retributivo, tra quanto percepito dalla ricorrente in applicazione del CCNL Cooperative sociali da parte della cedente società e quanto, invece, da essa erogato con l'applicazione, a decorrere dalla busta CP_8 paga di maggio 2014, del CCNL UNEBA, di aver operato nel rispetto di quanto previsto all'art. 9 del Capitolato d'appalto, che impone all'impresa subentrante di garantire ai lavoratori transitati alle proprie dipendenze “come condizione minima, le condizioni salariali e di orario di impiego già in precedenza usufruite”, avendo dunque corrisposto alla dipendente una retribuzione non inferiore (e addirittura superiore) a quella che la stessa aveva percepito presso comprensiva degli scatti Pt_2
di anzianità.
2.3. Tanto evidenziato, si rileva come nel caso di specie il nucleo centrale della controversia attenga all'accertamento in ordine alla presunta non corretta applicazione al rapporto dedotto in giudizio del
CCNL UNEBA in punto di paga tabellare e scatti di anzianità, con conseguente riflesso sulle indennità accessorie, quali ferie, permessi, supplemento per lavoro notturno e festivo, mensilità supplementari 13^ e 14^ mensilità.
La questione oggetto di causa, pur inserendosi nel solco del contenzioso richiamato dalle parti nei rispettivi atti introduttivi, non investe, se non in via soltanto indiretta, il diverso profilo inerente Cont l'accertamento del contratto collettivo applicabile ai dipendenti transitati alle dipendenze di nell'ambito dell'appalto in oggetto, essendo pacifica l'applicazione al dedotto rapporto di lavoro del
CCNL UNEBA, avvenuta a decorrere da maggio del 2014: tale questione, peraltro, è stata di recente affrontata dalla Suprema Corte, che l'ha risolta alla luce delle previsioni del capitolato di affidamento dell'appalto e, in particolare, a quanto sancito all'art. 10 dello stesso, letto, a sua volta, alla luce dell'art. 36 della legge 300/1970, ritenendo che “l'oggetto del capitolato di appalto è maggiormente aderente all'ambito applicativo del CCNL UNEBA”, a ciò conseguendo che
“l'obbligo del rispetto integrale per la del CCNL UNEBA derivava dall'art. 10 del CP_1
capitolato speciale di appalto che prevedeva una obbligazione a favore di un terzo, desumibile dalla interpretazione della clausola contrattuale: impegno assunto dalla impresa subentrante con
8 la sottoscrizione del capitolato stesso.”, (cfr.. C. Cass. n. 7359/2024 e n. 7362/2024 allegate alle note del ricorrente del 4 ottobre 2024)1. 1 “16. Orbene, nella specie, i dati da cui partire sono rappresentati, in primo luogo, dagli articoli 9 e 10 del capitolato speciale di appalto che costituisce, unitamente al bando di gara e al disciplinare di gara, la lex specialis per le parti e la fonte dei rispettivi obblighi contrattuali.
17. L'art. 9 stabilisce: “L'impresa aggiudicataria si impegna al rispetto delle norme contrattuali vigenti in materia di salvaguardia dell'occupazione conseguenti a cambi di gestione come previsti nei relativi CCNL”.
18. L'art. 10 prevede: “L'impresa aggiudicataria dovrà assicurare il servizio con personale qualificato, nel rispetto integrale del vigente CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi socio-sanitari e degli accordi territoriali stipulati nell'ambito del suddetto contratto”.
19. La natura di tali disposizioni è quella di essere “clausole sociali” di fonte contrattuale, analogamente all'art. 36 St. lav. di fonte legale, finalizzate a garantire sia la tutela dei livelli occupazionali, sia gli standards minimi di trattamento economico-normativo nei casi di avvicendamento tra imprese nella esecuzione di un appalto.
20. Premesso che la clausola di cui all'art. 10 menzionato non riguarda esclusivamente l'obbligo dell'appaltatore di applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai CCNL di categoria e di zona, ma individua, sia pure senza specificarlo, un determinato contratto collettivo da rispettare integralmente, il problema, come si è detto, è quello di accertare a quale di questi contratti collettivi le Parti abbiano voluto fare riferimento con l'inciso “personale dipendente da imprese esercenti servizi socio-sanitari”.
21. La Corte territoriale, su tale punto, ha ritenuto corretto individuare come contratto collettivo menzionato nell'art. 10 quello denominato “CCNL Servizi Integrati/Multiservizi”, nel cui oggetto figurano “i servizi ausiliari in area sanitaria” (si riporta l'art. 1 del CCNL: <nella sfera di applicazione del presente contratto sono ricomprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività: – servizi pulimento, disinfezione, sanificazione, disinfestazione derattizzazioni (civili, industriali, ospedaliere, domiciliari, etc.); manutenzione (aree verdi, impianti macchinari immobili, beni mobili, ripulitura muri da scritte graffiti, strade segnaletica orizzontale verticale in aree confinate, piscine, spiagge, arenili, conduzione gestione (termici, climatizzazione, elettrici, idraulici, controllo accessi, ausiliari museali, fieristici congressuali (reception, accoglienza, accompagnamento, custodia locali, edifici, aree, sanificazione ambientale < i>
(disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, etc.); – servizi generali (servizi copia, centralino, distribuzione cancelleria e posta interna, fattorinaggio, barellaggio, movimentazione interna, etc.); – servizi amministrativi (gestione condominiale, gestione utenze, autorizzazioni, licenze, imposte, fatturazioni, etc.); – servizi alla ristorazione (trasporto
e veicolazione pasti, riordino locali, lavaggio stoviglie, etc.) – servizi di pulizia, di manutenzione e altri servizi in domicili privati (abitazioni, residenze, etc.); – servizi ausiliari del trasporto (assistenza, rimessaggio e piccola manutenzione al trasporto pubblico – autobus, aeromobili, natanti, etc.); – servizi ausiliari in area scolastica, sanitaria, industriale ed uffici pubblici e privati;
– servizi integrati in ambito fieristico, museale ed archeologico, comprese iniziative promozionali e manifestazioni ricreative e culturali, nonché i servizi di primo intervento antincendio, etc.; – servizi di controllo degli accessi e custodia di aree, edifici ed attrezzature comprese la custodia e la gestione di parcheggi non a pagamento in aree confinate private, con l'ausilio di impianti tecnologici e servizi cinofili;
– servizi di fattorinaggio, custodia ed archiviazione documenti, trasporto documenti, servizi di biglietteria e informazioni anche telefoniche, con esclusione dei callcenter, etc.; – servizi ausiliari alla gestione di biblioteche ed esposizione libraria, gestione degli accessi, informazione al pubblico, movimentazione e trattamento fisico del materiale librario (copertinatura, apposizione bande antitaccheggio, applicazione codici a barre, etc.>). Se, però si ha riguardo all'oggetto del capitolato speciale di appalto nella sua integrità (<art. 1: “servizio ausiliario di supporto presso i reparti e le strutture della medesima azienda per una durata anni 5. in particolare, il servizio oggetto del presente appalto si prefigge la gestione dei servizi ausiliari socio-sanitari ed economali, ivi compresi pulizia delle aree comuni”; art. 2: “il dell'appalto prevede prestazioni appresso elencate…. attività sanificazione ambientale... - collaborazione con l'infermiere professionale atti accudimento semplice al paziente…. -trasporto pazienti barella carrozzella loro accompagnamento anche sulle ambulanze;
trasporto materiale biologico… -rifacimento letto non occupato…- preparazione dell'ambiente pasto aiuto nella distribuzione dello stesso…. -aiuto all'infermiere nel cambio biancheria paziente nelle operazioni fisiologiche...>), il procedimento di sussunzione operato dalla Corte distrettuale non appare condivisibile, perché riduttivo, sia sotto un profilo soggettivo che oggettivo.
22. Con riguardo al primo aspetto, deve osservarsi che la disposizione del capitolato di appalto è molto selettiva in ordine all'identificazione del personale (dipendente da imprese esercenti servizi sociosanitari) per cui il riferimento è ad una categoria di lavoratori ben delineata da profili professionali specifici e per alcuni versi specialistici, difficilmente comparabile con quello regolato dal CCNL Multiservizi che abbraccia senza dubbio categorie più ampie di lavoratori.
23. Per quanto concerne il secondo aspetto, va rilevato che l'oggetto del capitolato di appalto è maggiormente aderente all'ambito applicativo del CCNL UNEBA (servizi per soggetti in stato di disagio sociale e/o economico,
9 3. Ciò posto, il ricorso appare fondato nei limiti di quanto di seguito esposto.
Dalla documentazione in atti -rimasta incontestata la circostanza che la ricorrente non appartenesse al gruppo di lavoratori transitati dalla società alla società Controparte_9 RT
emerge che è stata assunta alle dipendenze della suddetta
[...] Parte_1
società con decorrenza dal 24 luglio 2010, con orario part time (94,74%), con la CP_8
qualifica di ausiliario ed inquadramento al livello B1 del CCNL Cooperative sociali (cfr. busta paga, doc. n. 3 fascicolo ricorrente)
Risulta, inoltre che, a seguito del subentro dell' nell'appalto, Controparte_12 giusta verbale del 9 luglio 2013 (cfr. doc. n. 5 fascicolo , dopo l'annullamento dell'atto CP_1
di aggiudicazione della procedura in favore di (cfr. deliberazione n. 754/09 del CP_8
3.4.2013, cfr. doc. n. 4 fascicolo ), la ricorrente è stata assunta dalla società in CP_1 CP_1 data 27 luglio 2013, con contratto a tempo indeterminato, con mansioni di “Ausiliario di supporto in area sanitaria pubblica” ed inquadramento al livello 2S del CCNL per il personale da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi, con orario part-time di 32 ore settimanali, poi modificato, in data 30 settembre 2013, “a seguito dell'accordo sindacale siglato in sede
Prefettizia il 18 settembre 2013”, con decorrenza dall'1 ottobre 2013, in 36 ore settimanali distribuite su 6 giorni (cfr. doc. n. 1 fascicolo ricorrente).
Emerge, ancora, che, a seguito della volontà manifestata dalla ricorrente nell'aprile del 2014 di confluire nel CCNL UNEBA (cfr. nota prot. n. 1267/Segr. del 17 aprile 2014 del Direttore del
comunque denominati (Comunità di accoglienza, Centri di assistenza, ecc.); servizi per tossicodipendenti o alcool dipendenti, comunque denominati;
servizi per minori comunque denominati (Istituti educativo - assistenziali, Comunità alloggio, Gruppi di famiglia, assistenza domiciliare, ecc.); servizi per persone con disabilità comunque denominati
(Istituti assistenziali, Centri per la riabilitazione, Istituti psico-medico-pedagogici, Centri socio-educativi, Comunità alloggio, residenze sanitarie assistenziali, assistenza domiciliare, Centri diurni disabili, Residenze sanitarie disabili, ecc.); servizi per anziani autosufficienti e/o parzialmente autosufficienti comunque denominati (Case di riposo, Residence, Case-albergo, Centri diurni, assistenza domiciliare, ecc.); servizi per anziani non autosufficienti, comunque denominati (Case protette, Residenze sanitarie assistenziali, Centri diurni integrati, Assistenza domiciliare integrata, ecc.); attività connesse e/o accessorie ai servizi sopra citati) in quanto le attività professionali che si richiedevano agli operatori erano corrispondenti a quelle contemplate nel suddetto contratto collettivo e comportavano una assistenza ed un contatto diretto, da parte dei lavoratori, sia pure mediato dalla presenza del personale infermieristico, con il paziente che non può certo rientrare nell'oggetto estremamente generico del CCNL Servizi Integrati/Multiservizi. 24. Ciò acclarato, ne consegue che l'obbligo del rispetto integrale per la del CCNL UNEBA derivava dall'art. CP_1 10 del capitolato speciale di appalto che prevedeva una obbligazione a favore di un terzo, desumibile dalla interpretazione della clausola contrattuale: impegno assunto dalla impresa subentrante con la sottoscrizione del capitolato stesso.
25. Tale elemento contrattuale era chiaramente determinabile, per quanto sopra detto, avendo riguardo ai canoni di correttezza e buona fede che devono presiedere anche la fase dell'esecuzione del contratto (per tutte Cass. n. 22819/2010).
26. E la circostanza che, anche in primo grado, fosse stata affermata la mancata precisa individuazione del contratto collettivo da applicare nel capitolato speciale di appalto e la relativa statuizione non era stata impugnata dal lavoratore, non era certo preclusiva ad un esame della stessa in grado di appello in quanto, avendo poi il Tribunale ritenuto corretti sia il riferimento che la applicazione del CCNL UNEBA, il lavoratore stesso, sul punto, non poteva essere considerato soccombente perché totalmente vittorioso in primo grado e, pertanto, non aveva alcun interesse ad impugnare la pronuncia con il gravame incidentale.” (C. Cass. n. 7359/2024).
10 Centro per l'impiego di Catania, doc. n. 10 fascicolo , alla stessa è stato applicato con CP_1
decorrenza dal mese di maggio 2014 il suddetto contratto collettivo, con inquadramento al livello
5S, qualifica di operaio, mansioni di “aus. Soc. san. Spec.”, con part time al 94,736% (cfr. buste paga allegate al ricorso).
3.1. Orbene, con riguardo alla doglianza della ricorrente relativa alla mancata attribuzione dello scatto maturato presso (pari ad euro 16,26, come da busta paga di RT
aprile 2013 in atti, cfr. doc. 3 fascicolo ricorrente), si rileva che il suo riconoscimento trova fondamento direttamente nella previsione dell'art. 74 del CCNL UNEBA, rubricato “Appalti –
Cambi di gestione”, il quale nella formulazione ratione temporis vigente, stabilisce: “In considerazione del fatto che il settore di cui trattasi è fortemente caratterizzato dalla effettuazione del servizio tramite contratti d'appalto ed è soggetto a rilevanti cambiamenti sul piano della gestione, le parti, sottolineando la necessità di operare, ai diversi livelli, ivi compresi quelli istituzionali, ai fini di perseguire la continuità e le condizioni di lavoro acquisite, concordano quanto segue:
a) la parte datoriale, nel caso di cessazione della gestione dell'attività o servizio o di parte di questi ne darà formale, preventiva e tempestiva informazione alle rappresentanze sindacali dell'Istituzione e alle OO.SS. territoriali;
b) la parte datoriale subentrante, in quanto applicante il CCNL UNEBA, anch'essa con la massima tempestività possibile e comunque prima del verificarsi dell'evento darà a sua volta formale notizia alle OO.SS. territoriali circa l'inizio della nuova gestione e si impegna a garantire le condizioni economiche già percepite da ogni singola lavoratrice o lavoratore derivanti dall'applicazione del
CCNL, ivi compresi gli scatti di anzianità.
In caso di modifiche o mutamenti significativi nell'Organizzazione del lavoro o nelle modalità di servizio o nelle tecnologie produttive o scelte, anche da parte del committente, comportanti eventuali ripercussioni sul dato occupazionale, le parti attiveranno un confronto finalizzato alla ricerca delle soluzioni più idonee.”.
Al riguardo, non persuade l'interpretazione della disposizione di cui all'articolo 74 fornita da
[...]
(sostenuta, invero, anche dall' resistente), che, valorizzando l'inciso CP_1 Controparte_7 contenuto nella citata disposizione “in quanto applicante il CCNL UNEBA” (presente nella formulazione contenuta nella versione dell'8 maggio 2013, poi eliminata in sede di rinnovo del
CCNL del 14 febbraio 2020), ha ritenuto che l'impegno “a garantire le condizioni economiche già percepite da ogni singola lavoratrice o lavoratore derivanti dall'applicazione del CCNL, ivi compresi gli scatti di anzianità” abbia come presupposto l'applicazione del CCNL UNEBA da parte dell'impresa subentrante.
11 Ritiene questo decidente che tale interpretazione non risulti in linea con la ratio della disposizione negoziale, sì come enunciata già dall'incipit della stessa, ove viene espresso il principio generale al quale si sono ispirate le parti sociali nella formulazione della disposizione, rappresentato dalla necessità preminente di garantire, nei casi di cambio appalto, un sistema di informazione operante a più livelli e una continuità lavorativa ai dipendenti coinvolti nei cambi di gestione, anche sotto il profilo del mantenimento delle condizioni già acquisite.
Tali esigenze risultano, infatti, tanto più prioritarie tenuto conto delle dinamiche proprie di un settore, come quello degli appalti, caratterizzato da un continuo avvicendamento di imprese che spesso gestiscono il servizio solo per brevi periodi: in tale contesto, sostenere, secondo l'interpretazione del citato art. 74 data dalle resistenti, che presupposto per l'applicazione della suddetta norma sia la circostanza che l'impresa subentrante applichi il CCNL UNEBA, significherebbe privare di significato (e di utilità) la disposizione stessa, oltretutto limitando la possibilità per i lavoratori coinvolti nei cambi di gestione di vedersi riconosciuta l'anzianità maturata presso i precedenti datori di lavoro.
In tale prospettiva, il riferimento alla circostanza per cui “il settore di cui trattasi è fortemente caratterizzato dalla effettuazione del servizio tramite contratti d'appalto ed è soggetto a rilevanti cambiamenti sul piano della gestione”, e ancor più il richiamo alla finalità “di perseguire la continuità e le condizioni di lavoro acquisite”, rappresentano gli elementi di cui l'interprete deve tenere conto per una lettura della norma che risulti rispondente alle esigenze di tutela dei lavoratori, nonché più aderente alle peculiarità del contesto correlato ai cambi d'appalto, oltre che maggiormente in linea anche con la “clausola sociale” di cui all'art. 36 St. Lav.
L'inciso in parola, dunque, lungi dall'essere letto come presupposto alla cui sussistenza è subordinato il riconoscimento degli scatti di anzianità già maturati, e quindi, in tal senso, come condizione limitativa al riconoscimento stesso, va letto nell'ottica di quella garanzia di continuità che deve essere riconosciuta nei casi di cambio d'appalto, che risulta sussistente quando la società subentrante applichi anch'essa, a sua volta, il CCNL UNEBA, ma non certamente preclusa laddove la stessa applichi un diverso contratto collettivo.
Quanto, poi, all'applicazione della disciplina in materia di “gradualità crescente progressiva” prevista dall'art. 78 del suddetto contratto collettivo relativo al T.E.P. (Trattamento Economico
Progressivo) per le nuove assunzioni, al quale fanno riferimento le resistenti, si rileva che le limitazioni di cui alla detta disposizione sono previste solo con riferimento ai lavoratori assunti dopo la stipula del predetto CCNL (08 maggio 2013); nel caso in esame, sebbene sia stata assunta in epoca successiva alla predetta data (segnatamente il 27 luglio 2013), la ricorrente fruisce, tuttavia, come sopra accertato e per le ragioni ivi evidenziate, dell'anzianità convenzionale prevista dal citato
12 art. 74 del CCNL che, come detto, in caso di subentro nell'appalto impone all'impresa aggiudicatrice di garantire le condizioni economiche già percepite da ogni singola lavoratrice o lavoratore derivanti dall'applicazione del CCNL, ivi compresi gli scatti di anzianità.
3.2. Da quanto sopra deriva il diritto della ricorrente a percepire le differenze retributive conseguenti al riconoscimento dello scatto di anzianità già maturato presso la uscente società
. CP_8
Al riguardo, si evidenzia, che le somme spettanti alla lavoratrice in relazione agli scatti di anzianità maturati hanno incidenza anche nella determinazione della paga oraria, il cui valore risulta, infatti, determinato a partire dalla retribuzione tabellare prevista dal CCNL UNEBA (rapportata, nel caso in esame, ad un part time al 94,736%), alla quale vanno sommati gli importi dovuti per scatti di anzianità e per ERMT, dividendo poi il risultato per il coefficiente di 164, come previsto dall'art. 42 del CCNL (tali sono i criteri di calcolo della paga oraria adottati sia dalla parte ricorrente sia dalla parte resistente, come dichiarati in atti e facilmente intellegibili sulla base dei rispettivi prospetti contabili).
3.3. Tanto accertato, a fronte dell'allegato inadempimento, la società costituendosi in CP_1
giudizio, ha dedotto di aver corrisposto alla lavoratrice la retribuzione prevista dal CCNL (in misura superiore, peraltro, se raffrontata a quella goduta dalla lavoratrice presso la RT
), e ha ritenuto che nulla spettasse alla stessa per differenze retributive (se non la somma
[...]
irrisoria di euro 7,30 lordi, risultante dal prospetto contabile allegato in memoria), in quanto la stessa “non poteva far valere alcuna anzianità di applicazione del CCNL UNEBA”.
Le buste paga in atti confermano il mancato riconoscimento da parte della società datrice di lavoro dello scatto biennale d'anzianità acquisito dalla ricorrente presso la cedente RT
, pari ad euro 16,26, come da busta paga di aprile 2013 in atti (cfr. doc. 3 fascicolo
[...]
ricorrente), risultando riconosciuti solo gli scatti di anzianità maturati presso la stessa , il CP_1
primo con decorrenza dal mese di giugno 2017 e il secondo dal mese di giugno 2020, per importo, pari, di volta in volta, ad euro 27,37 (quindi euro 27,37 per il primo scatto ed euro 54,74 per il secondo).
Giova rammentare che in tema di inadempimento di crediti da lavoro opera la regola generale per cui, provato il titolo e allegato l'inadempimento da parte del lavoratore, è onere del debitore dimostrare di avere adempiuto (o adempiuto correttamente) o di non averlo potuto fare per cause non imputabili allo stesso (ex multis, Cass., Sez. unite, 30 ottobre 2001, n. 13533).
Di conseguenza, non avendo la società resistente fornito la relativa prova, spettano alla lavoratrice le differenze retributive, per paga base e scatti di anzianità, su tutti gli istituti retributivi contrattuali quali le indennità accessorie, retribuzioni per ferie e permessi non goduti, supplemento per lavoro
13 notturno e festivo, mensilità supplementari 13^ e 14^ mensilità, e sul TF, avuto riguardo ad un lavoratore inquadrato al livello 5 super del CCNL UNEBA, come richiesto dalla ricorrente la quale, tuttavia, ha pure evidenziato lo svolgimento di mansioni di Operatore Socio Sanitario Specializzato
(in tal senso, cfr. pag. 3 ricorso ove ha affermato che “In virtù della corretta applicazione del CCNL
UNEBA, già riconosciuta dal Tribunale, in controversie analoghe proposte dai colleghi della ricorrente la stessa ha diritto, con riferimento limitato al livello di inquadramento 5S riconosciuto, nonostante le mansioni di Operatore Socio Sanitario Specializzato svolte, alle differenze retributive dal 01.07.2017 al 30.04.2022 …”).
3.4. Nel quantificare l'ammontare delle differenze retributive spettanti alla lavoratrice possono trovare accoglimento i conteggi formulati dalla parte ricorrente contenuti nel prospetto analitico di ricalcolo dei cedolini paga allegato al ricorso (cfr. all. A), nei quali la somma spettante alla dipendente è stata determinata sulla base della differenza tra quanto risultante dalle buste paga (il cui pagamento non è stato contestato) e quanto alla stessa dovuto per retribuzione tabellare e scatti di anzianità, con conseguente rideterminazione della paga oraria, con il ricalcolo di tutte le indennità accessorie previste in busta paga.
Nel caso di specie, le buste paga sono determinate sulla base di una paga oraria di euro 7,95 da luglio 2017, di euro 8,12 da agosto 2019, di euro 8,24 da gennaio 2020, di euro 8,41 da dicembre
2020 e di euro 8,53 da gennaio 2022, laddove quella spettante alla lavoratrice è invece, rispettivamente di euro 8,02, euro 8,14, euro 8,30, euro 8,48 ed euro 8,59, importo comprensivo della retribuzione tabellare, dell'ERMT e degli scatti di anzianità, come risulta dai conteggi allegati da parte ricorrente.
Conseguentemente, la retribuzione base spettante alla ricorrente è pari ad euro 1.251,15 nel periodo luglio 2017 – dicembre 2019 e ad euro 1.269,20 nel periodo gennaio 2020 – maggio 2020, importi comprensivi della somma di euro 43,64 per scatti di anzianità (euro 16,26 per il 1° scatto presso
+ euro 27,37 per il 1° scatto presso;
mentre è pari ad euro 1.295,12 nel CP_8 CP_1
periodo giugno 2020 – novembre 2020, ad euro 1322,19 nel periodo dicembre 2020 – dicembre
2021 e ad euro 1340,28 nel periodo gennaio – aprile 2022, importi comprensivi della somma di euro 71,01 per scatti di anzianità (euro 16,26 per il 1° scatto presso + euro 27,37 per il CP_8
1° scatto presso + euro 27,37 per il 2° scatto . CP_1 CP_1
Tali conteggi non risultano contestati in maniera specifica dalla resistente che in memoria ha contrapposto al computo di parte ricorrente soltanto il proprio prospetto contabile senza articolare, avverso i conteggi formulati dalla lavoratrice, specifici rilievi, rammentandosi, al riguardo, che “Nel processo del lavoro l'onere di contestare specificamente i conteggi relativi al quantum - la cui inosservanza costituisce elemento valutabile dal giudice in sede di verifica del fondamento della
14 domanda – opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato.” (C. Cass. sez. lav. 19 agosto
2009 n. 18378).
3.5. In considerazione delle suesposte argomentazioni, va accolta la domanda di condanna della società al pagamento della somma di euro 2.803,94 (importo specificamente indicato CP_1
nelle conclusioni rassegnate in ricorso, e non rilevando, dunque, conformemente al principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, che la cifra risultante dal prospetto sia, invero, maggiore)
a titolo di differenze retributive dovute, per paga tabellare e scatti di anzianità e sulle indennità accessorie, in relazione al periodo compreso da luglio 2017 ad aprile 2022.
La società va, quindi, condannata alla corresponsione, in favore della ricorrente, a titolo CP_1
di differenze retributive per il periodo da luglio 2017 ad aprile 2022, della somma di euro 2.803,94, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge e, altresì, alla integrazione del TF accantonato per euro 214,37.
3.6. Parte resistente deve, inoltre, essere condannata a versare all' , in relazione alle emerse CP_3
differenze retributive, la relativa contribuzione previdenziale e assistenziale entro i limiti della prescrizione (ciò, re melius perpensa, rivedendosi la considerazione in precedenza espressa da questo giudice secondo cui nessuna statuizione di condanna della parte datoriale può emettersi su richiesta del lavoratore avente ad oggetto il versamento dei contributi in favore dell' basata su CP_3
Cass. n. 11730 del 2 maggio 2024, in ragione di quanto, invece, statuito da Cass. 24791/2024 e
Cass. 701/2024).
4. Deve, invece, essere rigettata la domanda della ricorrente volta ad ottenere la declaratoria della maturazione del terzo scatto di anzianità alla data del 1° luglio 2022 con condanna di in CP_1 solido con l' resistente, al pagamento delle differenze retributive. Controparte_7
L'art. 48 del CCNL UNEBA dispone: “Alle lavoratrici ed ai lavoratori che abbiano compiuto la maggiore età, per i periodi successivi alla loro assunzione, spettano scatti triennali di anzianità per
l'attività svolta presso la stessa Istituzione, fino ad un massimo di 10 (dieci) scatti. Gli importi mensili degli scatti sono i seguenti:
(…)
5 super €.: 27,37
(…)
15 L'importo degli scatti, determinato secondo i criteri di cui ai commi precedenti, viene corrisposto con decorrenza dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il triennio di anzianità. Gli scatti di anzianità non possono essere assorbiti da precedenti e successivi aumenti di merito.
L'anzianità di servizio decorre dal giorno in cui la lavoratrice o il lavoratore sono stati assunti dall'Istituzione, quali che siano le mansioni ad essi affidate.”.
In sede di rinnovo del contratto collettivo, ferma restando la previsione degli scatti triennali fino ad un massimo di 10, è stata inserita le norma transitoria, ai sensi della quale “Le Parti, in considerazione della particolare situazione in cui versa il settore, concordano di applicare quanto di seguito:
a far data dal 01.06.2020 e sino al 31.12.2022, viene sospesa l'anzianità relativa alla maturazione degli scatti di cui al presente articolo.
Relativamente al personale si continua a far riferimento a quanto previsto dall'art. CP_13
80.”.
Nella fattispecie in esame, la ricorrente ha dedotto che “La PFE ha fatto maturare gli scatti in modo improprio di norma con un anno di ritardo” e ha sostenuto che il terzo scatto, indicato nelle buste paga come maturando alla data del 1° giugno 2023, invero, sarebbe dovuto maturare alla data del 1° luglio 2022. In seno alle note del 13 ottobre 2023, la ricorrente ha poi evidenziato che, essendo stata assunta il 27 luglio 2013, gli scatti di anzianità “decorrevano 01.07.2016 e 01.07.2019, ed il prossimo, con la sospensione da giugno 2020 a dicembre 2022, maturerà il 01.04.2024”.
La società non contestando il ritardo nella decorrenza degli scatti triennali, avendo CP_1 affermato in memoria (cfr. pag. 14 memoria di costituzione) che “Tenuto conto dell'art. 48 CCNL
UNEBA, il primo scatto triennale (per € 27,37) maturato successivamente all'assunzione per attività svolta presso la stessa istituzione sarebbe maturato il 1° agosto 2016 e, quindi, il secondo scatto triennale (per ulteriori € 27,37), il 1° agosto 2019”), mentre nelle buste baga il primo scatto risulta maturato alla data del 1° giugno 2017 e il secondo alla data del 1° giugno 2020, ha osservato che, alla luce della citata “Norma transitoria” in calce all'art. 48 del CCNL UNEBA di rinnovo del
14 febbraio 2020, il terzo scatto di anzianità maturerà il 1° marzo 2025.
Tale assunto appare fondato.
Ed invero, tenuto conto della data di assunzione della ricorrente (27 luglio 2013), la maturazione del primo scatto sarebbe dovuta avvenire alla data del 1° agosto 2016, quella del secondo alla data del
1° agosto 2019, mentre quella del terzo, sospesa dal 1° giugno 2020 sino al 31 dicembre 2022
(dunque per 31 mesi), maturerà alla data del 1° marzo 2025.
16 La domanda concernente la declaratoria della maturazione del terzo scatto alla data del 1° luglio
2022, poi rettificata a quella del 1° aprile 2024, come da note della ricorrente del 13 ottobre 2023 sopra richiamate, va, quindi, rigettata.
5. Parimenti deve essere rigettata la domanda proposta dalla ricorrente nei confronti dell'
[...]
volta a far valere la responsabilità solidale della società TR resistente per i crediti di lavoro maturati e non pagati dall'impresa aggiudicatrice dell'appalto.
In primo luogo, quanto alla normativa di riferimento si rileva che “in materia di appalti pubblici, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, non è applicabile alle pubbliche amministrazioni la responsabilità solidale prevista dall'art. 29, comma 2, del richiamato decreto, dovendosi ritenere che l'art. 9 del d.l. n. 76 del 2013, conv. con modif. nella l. n. 99 del 2013, nella parte in cui prevede la inapplicabilità del suddetto articolo 29 ai contratti di appalto stipulati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 del d.lgs. n. 165 del 2001, non abbia carattere di norma di interpretazione autentica, dotata di efficacia retroattiva, avendo solo esplicitato, senza innovare il quadro normativo previgente, un precetto già desumibile dal testo originario del richiamato art.
29 e dalle successive integrazioni” (cfr. Cass. 20327/2016; cfr., altresì, Cass. 28185/2017; Cass.
9741/2018).
Ferma restando l'inapplicabilità della responsabilità solidale del committente con l'appaltatore prevista in tema di appalti privati dall'art. 29 comma 2 del d. lgs. n. 276/2003 con riferimento ai trattamenti retributivi, ai contributi previdenziali, ai premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, nondimeno “... ove i lavoratori non si siano avvalsi della disciplina speciale, resta possibile far ricorso, in via residuale, alla tutela di cui all'art. 1676 cod. civ., che è applicabile anche ai contratti di appalto stipulati con le pubbliche amministrazioni” (cfr.
Cass. 15432/2014).
Nel caso di specie, tuttavia, la tutela di cui all'art. 1676 c.c. non può trovare applicazione.
Dispone l'art. 1676 c.c. che “Coloro che, alle dipendenze dell'appaltatore, hanno dato la loro attività per eseguire l'opera o per prestare il servizio, possono proporre azione diretta contro il committente per conseguire quanto è loro dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente ha con l'appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda”.
Dal contenuto della norma si evince che elementi dell'azione sono: 1) l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato (art. 2094 c.c.) alle dipendenze di un imprenditore che, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, esercita una attività diretta al compimento di un'opera o di un servizio nei confronti di un determinato committente verso un corrispettivo (art. 1655 c.c.); 2) l'esecuzione della prestazione lavorativa per il compimento di quella particolare opera o di quello specifico servizio commissionati da quel determinato committente;
3) l'esistenza di un
17 credito di lavoro in capo ai suddetti lavoratori, inadempiuto da parte dell'appaltatore - datore di lavoro (artt. 2099 e segg. c.c.); 4) in pari tempo, l'esistenza di un credito dell'appaltatore verso il committente in relazione al compimento dell'opera o del servizio commissionatigli (art. 1657 c.c.).
Avuto riguardo al titolo posto a fondamento della pretesa, e tenuto conto della particolare connotazione giuridica dello stesso, e dunque ricondotto il diritto azionato alla fattispecie dell'articolo 1676 c.c., deve ora valutarsi la sussistenza di un elemento costitutivo della fattispecie normativa, rappresentato dalla esistenza di un credito dell'appaltatore verso il committente in relazione al compimento del servizio commissionatogli all'epoca della proposizione della domanda.
Non è sufficiente, dunque, l'accertamento della esistenza del credito del lavoratore nei confronti della società cui è stato appaltato il servizio e che la prestazione lavorativa sia avvenuta in ragione dell'appalto in questione, ma occorre altresì la verifica dell'altro presupposto appena evidenziato.
Fatto costitutivo del diritto ex art. 1676 c.c. è, infatti, l'esistenza del credito dell'appaltatore verso il committente al momento della proposizione della domanda.
Nel caso di specie, parte ricorrente non solo non ha provato l'esistenza di un debito dell'
[...] verso ma, a monte, non ha neppure allegato TR CP_1 alcunché al riguardo, limitandosi ad affermare in ricorso che “…l'appalto è ancora in essere con i crediti mensili determinati dal corrispettivo milionario previsto dal contratto”.
Di conseguenza, l'Azienda ospedaliera resistente non può essere considerata solidalmente responsabile per le differenze retributive accertate come dovute da alla ricorrente, in CP_1 relazione all'attività lavorativa espletata in esecuzione dell'appalto affidato alla società resistente.
La domanda volta a far valere la responsabilità solidale dell' resistente per i Controparte_7
crediti vantati dalla ricorrente nei confronti della non può, quindi, trovare accoglimento. CP_1
6. Va, infine, rigettata la domanda di risarcimento dell'addotto “danno fiscale” avanzata dalla ricorrente nei confronti di per il “pagamento di sanzioni per € 105,71 da ritardato CP_1 pagamento, imputabile al datore di lavoro, delegato all'adempimento”, versate dalla dipendente con F24 del 18 maggio 2022.
Dalla documentazione in atti emerge che con provvedimento n. 7092520301 del 13 aprile 2022
l'Agenzia delle Entrate ha comunicato alla ricorrente di aver riscontrato, a seguito di controlli, errori nella sua dichiarazione modello 730/2020, invitandola a regolarizzare la propria posizione attraverso il pagamento della somma di euro 105,71 dovuta a titolo di sanzioni ed interessi, da pagare entro 30 giorni.
Dal prospetto riepilogativo allegato alla comunicazione si evince, in particolare, che tali somme risultano dovute in relazione all'omesso versamento (come emerge dall'impiego della sigla “O”
18 indicante, appunto, l'omesso versamento) dell'importo di euro 335,00 e dell'importo di euro 503,00 correlati alla dichiarazione dei redditi 730 del 2020 (codice tributo 1840 e 1841).
A fronte dell'allegato inadempimento la società ha depositato idonea documentazione CP_1
(segnatamente, le buste paga con le trattenute, le quietanze di versamento modd. F24, certificazione unica) attestante il corretto adempimento degli obblighi fiscali sulla stessa gravanti quale sostituto d'imposta.
In particolare, dal modello 730 riepilogativo delle imposte emerge che l'importo da trattenere alla ricorrente era pari ad euro 1035,00 da suddividere in n. 5 rate. Tra gli esiti della liquidazione figurano importi da trattenere per euro 335,00 quale “prima rata di acconto cedolare secca per
2020” ed euro 503,00 quale “seconda o unica rata di acconto cedolare secca per 2020”, che risultano del tutto corrispondenti a quelli di cui alla comunicazione del 13 aprile 2022 dell'Agenzia delle Entrate, oltre la somma di euro 882,00 quale “cedolare secca locazioni da trattenere”.
Tali somme risultano poi essere state trattenute nelle buste paga relative ai mesi da luglio 2020 a novembre 2020 con rate da euro 67,00 per “1° acc. ced. secca 730 dic.” (euro 67,00x5= 335 euro), da euro 176,40 per “Cedolare secca dich. Deb.” (euro 176,40x5= 882 euro), mentre la somma di euro 503,00 per “2° acc. ced. secca 730 dic.” è stata trattenuta in un'unica rata con la busta paga di novembre 2020.
Le quietanze di pagamento depositate dalla resistente attestano poi l'avvenuto pagamento da parte del sostituto d'imposta di somme in favore dell'Erario relative al periodo in questione.
Né parte ricorrente, a fronte delle prodotte quietanze, ha dedotto la loro inidoneità a comprovare il pagamento eccepito da parte resistente, avendo, piuttosto, in seno alle note difensive del 13 ottobre
2023, affermato, erroneamente, che la sanzione irrogata dall'Agenzia delle Entrate di € 105,00 “è limitata alla sanzione ed interessi per il ritardo, che scaturisce dal mancato tempestivo versamento al fisco da parte del datore di lavoro” e che la società resistente “…non ha dimostrato, come era suo specifico onere, il corretto tempestivo pagamento delle somme trattenute in busta paga da luglio a novembre 2020, confermando la legittimità di quanto sostenuto dall'Agenzia delle Entrate
e la responsabilità esclusiva del ritardo e della conseguente sanzione irrogata e pagata dalla ricorrente per evitare maggiori costi”, laddove, invece, concernendo la contestazione dell'Agenzia delle Entrate l'omesso versamento dei tributi sopra indicati, e non il tardivo versamento, la ricorrente non ha contestato il versamento, assumendolo, piuttosto, come effettivamente avvenuto
(sia pure, a suo dire, in ritardo).
7. Il ricorso deve, quindi, essere accolto soltanto nei limiti sopra indicati.
8. Per quanto concerne la regolamentazione delle spese di lite, nei rapporti tra la ricorrente e la società avuto riguardo all'accoglimento solo parziale del ricorso, esse vanno compensate CP_1
19 per ½, il restante mezzo dovendosi far gravare sulla parte resistente e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
8.1. Quanto ai rapporti tra la ricorrente e l' , le spese di TR
lite devono essere compensate nonostante il rigetto della domanda volta a far valere la CP_1 responsabilità solidale dell' resistente per i crediti della lavoratrice nei confronti della società
e ciò dovendosi tenere conto della peculiarità della fattispecie in ragione della estraneità CP_1
della ricorrente al rapporto tra committente e società datrice di lavoro anche alla luce dei principi sanciti dalla Corte Costituzionale (che nella sentenza numero 77/2018 ha evidenziato che “La considerazione che sovente il contenzioso di lavoro possa presentarsi in termini sostanzialmente diseguali, nel senso che il lavoratore ricorrente, che agisca nei confronti del datore di lavoro, sia parte "debole" del rapporto controverso, giustifica norme di favore su un piano diverso da quello della regolamentazione delle spese di lite, una volta che quest'ultima è resa meno rigida a seguito della presente dichiarazione di illegittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 92 cod. proc. civ. con l'innesto della clausola generale delle «gravi ed eccezionali ragioni». Si sono già ricordate le disposizioni di favore contenute negli artt. 10 e 11 della legge n. 533 del 1973 (peraltro successivamente abrogati); ad esse può aggiungersi anche l'art. 13, comma 3, del d.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)», il quale prevede che il contributo unificato per le spese di giustizia è ridotto alla metà per le controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego”).
8.2. Quanto alle spese nei rapporti tra la società e l' , le stesse devono essere CP_1 CP_3 compensate attesa la limitata portata assunta nell'economia del giudizio dalla pretesa contributiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona del giudice unico, dott.ssa Patrizia Mirenda, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa, così statuisce:
Condanna la società in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare, in CP_1 favore di , per i titoli indicati in parte motiva, la somma complessiva di € Parte_1
2.803,94, per il periodo da luglio 2017 ad aprile 2022, e all'integrazione del TF accantonato per €
214,37, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge.
Condanna la società in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione a CP_1 quanto accertato in questa sede in ordine al rapporto di lavoro con la ricorrente, a pagare all' la CP_3
relativa contribuzione via via maturata e non versata entro i limiti della prescrizione.
Rigetta nel resto il ricorso.
20 Condanna la società in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare le spese CP_1 di lite sostenute dalla ricorrente nella misura di ½ che, per tale frazione, liquida in complessivi €
514,75, oltre rimborso spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario avvocato Giuseppe Rinaldi;
compensa il restante mezzo delle spese.
Compensa le spese nei rapporti tra e l' Parte_1 TR
.
[...]
Compensa le spese nei rapporti tra e l' . CP_1 CP_3
Così deciso in Catania il 9 dicembre 2024
Il giudice del lavoro
Dr. Patrizia Mirenda
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