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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 15/07/2025, n. 618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 618 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE – SEZIONE SPECIALIZZATA AGRARIA composta dai signori Magistrati dr. Antonino Liberto Porracciolo Presidente dr. Cristina Midulla Consigliere dr. Alida Marinuzzi Consigliere rel.
Ing. Aurelio Scavone Esperto
Ing. Esperto Persona_1
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n° 1127 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa da elettivamente domiciliata in Parte_1
Palermo, via Catania 8/A, presso lo studio dell'avv. Gandolfo Mocciaro che la difende e la rappresenta come da procura in atti
Appellante
CONTRO
e , entrambi elettivamente Controparte_1 Controparte_2 domiciliati in Palermo, via Principe di Villafranca n. 46 presso lo studio degli avv. Francesco Peria Giaconia e Sabina Raimondi che li rappresentano e difendono come da procura in atti.
Appellati
OGGETTO: Azione di condanna al pagamento di somme dovute per legge o per contratto - appello avverso la sentenza n. 125/2023, emessa il 1° marzo 2023 dal Tribunale di Termini Imerese – Sezione Specializzata Agraria
1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni per l'appellante: Voglia la Corte di Appello - Sezione Specializzata Agraria Accogliere il presente appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata: A) Ritenere e dichiarare la risoluzione per il grave inadempimento degli affittuari, in narrativa illustrato, del contratto di affitto intercorrente tra la concedente, Parte_1 ed i sigg.ri e affittuari, ed avente ad oggetto il fondo CP_1 Controparte_2
“Torretonda”, esteso ha. 21.28.01 circa, e per quanto in effetti si trova, attualmente identificato in catasto come segue: a) nel catasto terreni del Comune di Cefalù, foglio 24, particelle 490, 492, 494, per ha. 7.66.87; b) nel catasto terreni del Comune di Lascari, foglio 5, particelle 1, 11, 235, 239, 263, 264, 387, 735 (già 433), 738 (già 4) e 803 (già 433) per ha 13.61.14; c) l'annesso fabbricato ivi insistente, denominato “Baglio Torretonda”, è identificato nel catasto fabbricati del Comune di Lascari, foglio 5, particella 387, sub 1) 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9) e 10); B) Condannare i sigg.ri e al rilascio CP_1 Controparte_2 del fondo “Torretonda” con gli annessi fabbricati, così come descritto sub A), fissando il rilascio per la fine dell'annata agraria nel corso della quale sarà emessa la sentenza di condanna;
C) In via principale, condannare i sigg.ri e al risarcimento dei danni CP_1 Controparte_2 arrecati ai fabbricati facenti parte del fondo “Torretonda”, liquidandoli nella somma di € 163.666,63, distinta come in narrativa, o, nell'altra somma, maggiore o minore, che dovesse risultare dovuta in esito alla istruttoria o, comunque, che dovesse essere determinata anche equitativamente dalla Corte;
in via subordinata, condannare i sigg.ri e CP_1 [...]
al pagamento della somma di € 19.962,65 quale risarcimento e rimessa in pristino CP_2 dei fabbricati del fondo “Torretonda” per la abusiva esecuzione da parte degli affittuari delle opere accertate dal CTU e descritte nel terzo motivo di appello. D) In ogni caso, previa determinazione del canone dovuto, condannare i sigg.ri e al CP_1 Controparte_2 pagamento della somma di € 267.500,00 per canoni dovuti e non pagati dall'annata agraria 1995/1996 e fino all'annata agraria 2019/2020, o, dell'altra somma, maggiore o minore, che dovesse risultare dovuta in dipendenza di una diversa determinazione del canone da parte della Corte di appello, oltre agli interessi legali dalla scadenza di ogni singola annualità al soddisfo;
E) Condannare gli appellati alle spese e compensi del giudizio.
Conclusioni per gli appellati: «Voglia la Corte d'Appello Di Palermo, Sezione Specializzata Agraria rigettare l'appello e in particolare nel merito i motivi I, II e III, dichiarando improponibile il IV motivo di appello e/o in ogni caso infondato. Con vittoria di spese e compensi professionali»
2 MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 22 giugno 2023, la ha Parte_1 proposto appello avverso la sentenza n. 125/2023, emessa il 1° marzo 2023 dal Tribunale di
Termini Imerese – Sezione Specializzata Agraria. Con tale decisione il giudice di primo grado ha rigettato la domanda di risoluzione del contratto di affitto agrario, stipulato tra la e i sigg. e , per asserito grave inadempimento dei Parte_1 CP_1 Controparte_2 conduttori.
Costituitisi in giudizio, i resistenti hanno chiesto il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 18 aprile 2025, senza necessità di attività istruttoria, con discussione e lettura del dispositivo.
L'appello si rivela infondato per le ragioni che seguono.
1. Sulla pretesa violazione degli obblighi di manutenzione ordinaria
Con il primo motivo, l'appellante ha insistito per la risoluzione del contratto a causa dei danni arrecati ai fabbricati, che sarebbero riconducibili all'omessa manutenzione ordinaria da parte dei conduttori.
Va, preliminarmente, ricordato che, pur nel contesto della disciplina speciale dettata per i contratti agrari, la ripartizione degli obblighi manutentivi segue le disposizioni generali del
Codice civile (artt. 1575 ss. c.c.). In particolare, gli artt. 1577 e 1621 c.c. stabiliscono che le riparazioni straordinarie spettano al locatore, mentre quelle ordinarie sono a carico del conduttore.
È quindi determinante, ai fini della presente controversia, la qualificazione delle opere oggetto di contestazione, ovvero la distinzione tra manutenzione ordinaria e straordinaria
(cfr. Cass. n. 2464/1995, Cass. n. 11194/2005, Cass. n. 754/1991).
3 Dall'istruttoria documentale non risulta dimostrato alcun inadempimento imputabile agli affittuari. Al contrario, è emerso che i danni lamentati derivano dall'omessa esecuzione di interventi straordinari, spettanti alla locatrice Parte_1
I resistenti (e prima di loro il dante causa) si sono costantemente adoperati per la conservazione e valorizzazione del fondo, agendo con diligenza e nell'interesse dell'immobile, come evidenziato anche dalle reiterate segnalazioni indirizzate alla circa l'urgenza di interventi strutturali, rimaste prive di riscontro. Parte_1
Significativa è, inoltre, l'iniziativa assunta dai conduttori, i quali, a proprie spese, hanno commissionato la redazione di un progetto tecnico e computo metrico, finalizzati alla messa in sicurezza dell'immobile.
Anche il procedimento penale promosso dalla si è concluso con l'assoluzione Parte_1 degli odierni resistenti dall'accusa di avere danneggiato o alterato l'immobile, o di aver impedito l'accesso alla proprietà per eseguire interventi di manutenzione.
Non vi è, dunque, alcun elemento che consenta di affermare un inadempimento dei conduttori.
2. Sull'asserita violazione del valore storico-artistico degli immobili
Parimenti infondata è la doglianza relativa a presunti interventi non rispettosi del valore storico e artistico degli immobili. La consulenza tecnica ha accertato che detti interventi erano volti, in via principale, a garantire la tutela e la sicurezza del complesso edilizio, in assenza di iniziative da parte della Parte_1
L'unico intervento effettivamente non conforme è rappresentato dalla sostituzione di due portoni in legno con portoni metallici, per un valore quantificato dal consulente in euro
1.592,25. Tuttavia, alla luce della modesta entità economica e della finalità conservativa dell'opera, non può configurarsi un inadempimento di gravità tale da giustificare la risoluzione del contratto.
4 Ai sensi dell'art. 5 L. n. 203/1982, infatti, la risoluzione del contratto agrario è subordinata alla sussistenza di un grave inadempimento, valutato in rapporto agli obblighi principali dell'affittuario: pagamento del canone, coltivazione razionale, conservazione e manutenzione del fondo.
Come chiarito dalla giurisprudenza (Cass. n. 14755/2007), non ogni inadempimento rileva ai fini risolutori, ma solo quello che comprometta significativamente la destinazione economica e funzionale del fondo.
Nel caso di specie, le circostanze emerse non giustificano una pronuncia di risoluzione.
3. Sulle ulteriori domande della Parte_1
Il rigetto della domanda di risoluzione comporta, in via conseguenziale, il rigetto della domanda di rilascio del fondo.
Risulta infondata anche la domanda di risarcimento danni per asserita omessa manutenzione ordinaria, per le stesse ragioni sopra esposte.
Quanto, infine, alla domanda di determinazione giudiziale del canone, essa deve essere dichiarata improponibile per mancato rispetto dell'onere di preventiva attivazione del tentativo di conciliazione previsto dall'art. 46, comma 1, L. n. 203/1982.
Tale adempimento costituisce condizione di procedibilità della domanda e consiste nell'inoltro all della richiesta di attivazione del procedimento Controparte_3 conciliativo. La giurisprudenza (Cass. n. 13964/2005; Cass. n. 9386/2003) è costante nel ritenere che l'assenza di tale adempimento comporta l'improponibilità della domanda, rilevabile anche d'ufficio.
Nel caso di specie, la richiesta rivolta all dalla riguardava CP_3 Parte_1 esclusivamente la risoluzione contrattuale e il risarcimento danni, non anche la determinazione del canone. Ne consegue l'improponibilità della relativa domanda in sede giudiziale.
5 In definitiva, l'appello va integralmente rigettato e va confermata la sentenza impugnata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'appellante, secondo quanto stabilito nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, come sopra composta, definitivamente pronunziando, sentiti i procuratori delle parti:
1.Rigetta l'appello proposto dalla in persona del Parte_1
Presidente del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante, con ricorso depositato il 22.06.2023 e per l'effetto conferma la sentenza appellata;
2. Condanna la in persona del Presidente del Parte_1
Consiglio di amministrazione e legale rappresentante, al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 14.170,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA nella misura di legge;
3. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento ad opera della parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Palermo il 18/04/2025
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Antonino Liberto Porracciolo e dal consigliere relatore dr. Alida Marinuzzi , in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011,
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