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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 08/04/2025, n. 298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 298 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2022 / 2701
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Relatore
dott.ssa Chiara Zito Giudice
dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2701 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2022 promossa da
, c.f. con l'avv. BOSI CARLO Parte_1 C.F._1
ATTORE
contro c.f. , con l'avv. MONTEBELLI QUARTO e Controparte_1 C.F._2
l'avv. IZZO MANUELA
CONVENUTO
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: divorzio contenzioso
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale di udienza dell'08.11.2024
IL TRIBUNALE
udita la relazione della causa fatta dal giudice istruttore dott.ssa Elisa Dai Checchi;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
ricorreva innanzi all'intestato Tribunale al fine di sentire pronunziare il divorzio Parte_1 da e ottenere: l'affido condiviso del figlio (05.01.2009), la Controparte_1 Per_1 collocazione prevalente presso la madre, visite come da calendario proposto, l'onere di corrispondere un contributo per il mantenimento del minore dell'importo di € 1.100 con rivalutazione, oltre al 100%
1 delle spese straordinarie, la revoca dell'assegnazione della casa familiare a favore di Pt_2 in sede di precisazione delle conclusioni, poi, chiedeva di rigettare la domanda di assegno
[...] di divorzio formulata dalla resistente o in subordine, di determinarlo nella somma di euro 400,00.
A fondamento della domanda, esponeva che dal matrimonio celebrato nel 2005, era nato Per_1 oggi sedicenne;
che nel mese di dicembre 2015 i coniugi si erano separati consensualmente e che da allora non era intervenuta alcuna riconciliazione. Deduceva che la resistente, unitamente al figlio, si sarebbe trasferita presso l'abitazione di cui è nuda proprietaria ed in cui vive suo padre, come da relazione investigativa allegata, così perdendo il diritto all'assegnazione della casa disposta in separazione;
infine, adducendo una sopravvenienza negativa, segnatamente una contrazione dei propri redditi e la sussistenza di oneri per la rata di mutuo contratto per l'acquisto della casa familiare, pari a circa € 1.380, il canone di locazione dell'abitazione, locata a seguito della separazione, pari a circa € 550, chiedeva di ridurre gli assegni disposti in sede di separazione, che fino ad allora era riuscito a pagare vendendo auto e moto ed erodendo l'ammontare del risarcimento che aveva ottenuto per due importanti sinistri.
Si costituiva aderendo alla domanda di divorzio e concordando sull'affido Controparte_1 condiviso con collocazione prevalente di presso di sé, ma insistendo per la conferma della Per_1 assegnazione della casa familiare, che negava di aver rilasciato. Inoltre, chiedeva di onerare il ricorrente del pagamento delle spese condominiali ordinarie e straordinarie relative alla casa familiare, nonché delle spese per tasse e imposte ad essa afferenti, di onerare il ricorrente del versamento di un contributo per il mantenimento del figlio minore di € 1.000, oltre al 100% delle spese straordinarie, infine, di onerare il ricorrente della corresponsione di un assegno divorzile dell'importo di € 1.100.
Spiegava la resistente di non essersi mai trasferita nell'abitazione paterna con il figlio ma di aver solo temporaneamente prestato assistenza al padre malato (nello specifico da maggio 2021 a gennaio
2022) insisteva, quindi, sull'interesse di a permanere nell'abitazione nella quale è Per_1 cresciuto e ha sviluppato la sua personalità e individualità. A tal proposto contestava la relazione investigativa allegata dal ricorrente, la quale non dimostrerebbe il trasferimento della resistente e del figlio presso l'abitazione del padre ma solo una presenza per esigenze di cura e mantenimento del rapporto parentale. In merito agli aspetti economici, poi, contestava le sopravvenienze negative lamentate dal ricorrente ricordando come lo stesso sia un avvocato penalista, abbia dei collaboratori di studio ed allegando un elevato tenore di vita (abiti firmati, oggetti e orologi di lusso, etc...) a fronte dei redditi dichiarati e degli oneri cui deve far fronte, oltre che la proprietà di alcuni beni immobili.
In merito, poi, all'assegno divorzile evidenziava come fino alla nascita di nel 2009 la Per_1 stessa avesse sempre lavorato ed avesse continuato a farlo, anche dopo, sebbene in misura ridotta e saltuaria, fino al 2013, quando cessava per potersi dedicare alla cura del bambino e della famiglia.
Evidenziava poi, come dalla separazione nel 2015 si fosse dedicata alle sempre più crescenti esigenze di lamentando la difficoltà di ricollocarsi nel mondo del lavoro per l'età, la mancata Per_1 conoscenza delle lingue e la diversificazione dei sistemi di commercio.
In sede di udienza presidenziale, tenutasi il 06.12.2022, la Presidente, sentiti i coniugi, preso atto del fallimento del tentativo di conciliazione, nominava G.I. la dott.ssa E. Dai Checchi, fissava innanzi alla stessa l'udienza di comparizione e trattazione e non adottava provvedimenti provvisori e urgenti, non ravvisandone i presupposti, confermando l'efficacia delle condizioni di separazione vigenti. Alla successiva udienza del 17.03.2023, le parti chiedevano sentenza parziale sul vincolo con assegnazione all'esito dei termini di cui all'art. 183 c.p.c. ed il Giudice tratteneva la causa per la decisione.
Con sentenza parziale n. 304/2023 pubblicata il 31/03/2023 veniva pronunziato il divorzio tra e , con separata ordinanza il Collegio - rilevato che il Parte_1 Controparte_1
2 giudizio doveva proseguire per la parte relativa alle disposizioni concernenti la prole e questioni economiche e che erano stati richiesti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. non ancora concessi, rimetteva le parti davanti al G.I. fissando l'udienza per il prosieguo e concedendo i predetti termini.
La causa veniva istruita con l'escussione dei testi sul rilascio della casa familiare da parte della madre e sul trasferimento suo e del minore presso la casa del nonno.
Assunte le relative testimonianze, le parti precisavano le proprie conclusioni all'udienza dell'08.11.2024, e la causa veniva trattenuta in decisione.
Stante l'avvenuta emissione della sentenza parziale sul vincolo, il thema decidendum dell'odierno giudizio resta circoscritto alle statuizioni relative alla prole ed economiche.
Per quanto attiene ai provvedimenti inerenti il minore, deve essere disposto l'affidamento Per_1 condiviso del minore con collocazione prevalente presso la madre, come da concorde richiesta delle parti, che appare la più tutelante per il minore;
rispetto al calendario – parzialmente divergente tra le parti - si dispone che il padre potrà tenere con sé il minore a fine settimana alternati dal sabato mattina alla domenica sera all'ora di cena;
nella settimana senza week-end, due sere a settimana, indicativamente il mercoledì e giovedì, dalle ore 20:00 al mattino successivo (oppure a metà mattina d'estate) quando lo riaccompagnerà a scuola/casa nel periodo estivo;
nella settimana con il week-end, un pomeriggio a settimana – indicativamente il mercoledì, dalle ore 20:00 al mattino successivo quando lo riaccompagnerà a scuola/casa nel periodo estivo. In merito alle ferie estive sia il padre che la madre potranno tenere con loro il figlio per 15 giorni, anche non consecutivi, durante il periodo estivo, per sette giorni durante le vacanze Natalizie (ad anni alterni ricomprendendovi il Natale o il
Capodanno), e per tre giorni durante le vacanze Pasquali, ad anni alterni ricomprendendovi la Pasqua
o il Lunedì dell'Angelo.
In merito alla domanda di revoca dell'assegnazione della casa coniugale avanzata dal ricorrente, occorre rammentare che la casa era stata già assegnata alla resistente, in quanto genitore collocatario, in sede di separazione;
in questa sede, il ricorrente – gravato dal relativo onere - non ha offerto compiuta prova dell'effettivo rilascio della casa e del definitivo trasferimento di madre e figlio presso il nonno materno, sempre in Rimini ma in via Simonini n. 3.
Le testimonianze assunte non sono state dirimenti;
il teste si è limitato ad affermare Testimone_1 di aver visto la signora suo figlio in via Simonini, anche quotidianamente, ma nel periodo CP_1 covid;
in merito alla situazione del padre della resistente riferiva che non lo vede più uscire, che l'ultima volta che l'aveva visto era in piedi sull'uscio di casa sua, poco prima di Natale 2023 mentre interloquiva con un altro condomino. Il teste confermava che spesso la resistente era Testimone_2 in via Simonini n. 3 ma non era in grado di riferire se vi si fosse trasferita. In merito alla situazione del padre della riferiva che quando l'ha visto era abbastanza autonomo, di esser stato ospite CP_1
a casa sua e di averlo visto seduto in poltrona davanti alla TV e che partecipava alla cena – specificando che, però, tali dichiarazioni si riferivano al 2020 e di non averlo visto ultimamente.
Orbene, le testimonianze assunte possono solo confermare l'assidua presenza della resistente presso il proprio padre, ma non escludono che la stessa vi si recasse al solo fine di prestargli assistenza, data l'età avanzata, soprattutto nel periodo dell'emergenza pandemica, senza per ciò solo aver abbandonato insieme al figlio la casa familiare;
manca quindi la prova del definitivo sradicamento del minore dal proprio habitat e dal luogo in cui si è svolta la sua vita e dove ha il centro di tutti i suoi interessi, che ha diritto di conservare, preservando abitudini, relazioni domestiche e di vicinato.
Pertanto, la casa, di proprietà del resistente, situata a Rimini in via della Rondine n. 2, deve essere assegnata alla madre, quale genitore convivente con il figlio minore Le spese per le Per_1 utenze e di ordinaria manutenzione graveranno sulla resistente, che la occupa. La regolamentazione
3 delle spese condominiali, delle spese straordinarie e quelle per tasse e imposte seguiranno le previsioni di legge.
Quanto, poi, alle statuizioni economiche concernenti il contributo al mantenimento del figlio, le parti sostanzialmente concordano sulla conferma dell'assegno previsto in sede di separazione, con rivalutazione, che ammonta a euro 1.190,00, oltre al pagamento del 100% delle spese straordinarie indicate dal protocollo del Tribunale di Bologna.
La domanda di condanna del marito al versamento di un assegno divorzile è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
Come noto, nell'attuale panorama giurisprudenziale (e seguendo l'orientamento inaugurato a partire da Cass. S.U. n. 18287 del 2018) l'accertamento del diritto all'assegno divorzile ha natura composita e postula un giudizio relativistico e comparativo di adeguatezza dei mezzi del coniuge, che tutti i criteri enunciati dall'art. 5 c.6 l.div. concorrono a delineare, assumendo rilievo tanto sul piano determinativo, quanto su quello attributivo dell'assegno. Nella valutazione dell'an e del quantum dell'assegno assume rilievo il c.d. criterio assistenziale – compensativo, alla stregua del quale l'inadeguatezza dei mezzi del coniuge non deve essere assunta come parametro assoluto, né essere parametrata al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, ma deve essere calata nell'effettività della concreta situazione familiare, anche in relazione alle aspettative derivanti dal contributo di ciascun coniuge al patrimonio comune della famiglia, ormai disgregata, ciò al fine di consentire al coniuge debole il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate per la realizzazione di un progetto comune. In buona sostanza, l'assegno deve tendere al riequilibrio della disparità delle posizioni economiche venutasi a creare a seguito dello scioglimento del matrimonio, attribuendo all'ex coniuge che non fruisca di mezzi adeguati una somma che tenga conto anche del contributo prestato alla formazione del patrimonio familiare e dell'ex coniuge e del sacrificio delle aspettative personali e professionali in ragione della scelta di vita con l'altro condivisa. Ne deriva che, ai fini della decisione sulla spettanza dell'assegno, è necessario, in primo luogo, accertare la carenza in capo ad uno dei due coniugi di mezzi adeguati, da apprezzarsi in relazione al significativo squilibrio con la posizione dell'altro e al contributo di ciascuno al patrimonio comune e dell'altro, nonché all'eventuale corrispondente sacrificio delle ambizioni professionali di ciascuno e, in secondo luogo, quantificare l'assegno alla luce di tutte le circostanze del caso concreto: le condizioni dei coniugi, le ragioni della decisione, il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune, il reddito di entrambi, la durata del matrimonio.
Il giudizio sulla spettanza dell'assegno divorzile postula, dunque, l'indagine sulle condizioni dei coniugi, essendo sufficiente a tal fine un'attendibile ricostruzione della complessiva situazione patrimoniale, sulle ragioni della decisione, sulla durata del rapporto di coniugio e sul contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno ovvero comune.
Il ricorrente, avvocato penalista con due studi in cui operano anche collaboratori, dichiara: nel 2019 (redditi 2018) un reddito netto pari ad € 34.600 circa;
nel 2020 (redditi 2019) un reddito netto di circa
€ 21.800; nel 2021 (redditi 2020) un reddito netto di circa € 44.300; nel 2022 (redditi 2021) un reddito netto di circa € 25.300; nel 2023 (redditi 2022) un reddito netto per circa € 55.700 e nel 2024 (redditi 2023) un reddito netto di circa 43.400.
Trattasi di dichiarazioni inattendibili sol che si consideri l'ammontare delle spese mensili che egli sostiene per quasi 2.000,00 euro, solo per mutuo e locazione, a fronte delle quali, egli stesso ha convenuto in sede di separazione un mantenimento per moglie e figlio di circa 2.000,00 euro
4 complessivi, che evidentemente ha reputato di poter sostenere, ciò che rivela entrate decisamente superiori, compatibili con l'elevato tenore di vita allegato dalla resistente, senza contestazioni del ricorrente, che neppure ha dimostrato contrazioni reddituali, essendo rimaste le sue dichiarazioni sostanzialmente invariate, se non aumentate, dall'epoca della separazione.
La resistente, dal canto suo, dichiara di aver iniziato a lavorare come commessa dal 1988 in giovane età e di aver svolto tale lavoro fino al 2010 e, poi, saltuariamente fino al 2013, quando decideva di dedicarsi alla cura della famiglia - così permettendo al marito di accrescere la sua professionalità e reddito;
ad oggi la resistente ha 52 anni, è fuori dal mercato del lavoro da dodici anni, ha sempre e solo svolto l'attività di commessa, ha un diploma professionale che non ha mai messo in pratica dal
1991, non conosce le lingue straniere, è disoccupata.
Ciò posto, si rileva come emergano, da un lato, la condizione di bisogno della resistente, che non ha occupazione lavorativa e risulta percepire un reddito annuo piuttosto basso, pari a circa € 11.000 euro
(v. doc. fiscale del 2019,.2020,2021), senza che ad oggi possa ragionevolmente confidarsi nell'incremento delle sue entrate, stante il perdurare delle esigenze di accudimento del figlio – adolescente, l'età (52 anni), l'assenza di competenze professionali e linguistiche, la difficoltà di collocazione nel mondo del lavoro avendo esperienza solo come commessa e, dall'altro, la significativa sproporzione con la condizione del marito, il quale gode di redditi significativi.
Orbene, tenuto conto dei criteri di determinazione dell'assegno fissati dall'art. 5 l.div., in particolare delle condizioni delle parti, come sopra descritte, nonché della durata del matrimonio (dieci anni circa), dal quale è nato un figlio, risulta equo prevedere in favore di un assegno Controparte_1 divorzile nella misura di euro 1.100,00 mensili, che riequilibri la complessiva situazione economica e personale delle parti, realizzando la finalità solidaristica che gli è propria.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, in considerazione di tutti i criteri di cui al D.M. 55/2014 ed in particolare della media complessità della lite, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando nella causa promossa da Parte_1 nei confronti di ogni altra eccezione, domanda ed istanza disattesa: Controparte_1
1. Dispone l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 prevalente presso la madre, alla quale conseguentemente conferma l'assegnazione della casa ove la stessa convive con il figlio sita a Rimini in via della Rondine n. 2 (RN). Le spese per le utenze e di ordinaria manutenzione graveranno sulla resistente, che la occupa. La regolamentazione delle spese straordinarie, di quelle condominiali e quelle per tasse e imposte seguiranno le previsioni di legge. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori ai sensi dell'art. 337 ter, comma terzo, cod. civ. e le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale saranno assunte di comune accordo tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio. Ciascun genitore potrà assumere le decisioni di ordinaria amministrazione nei periodi in cui avrà i figli con sé. Fa obbligo a ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies, comma secondo, cod. civ., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni. Avverte che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto;
2. Dispone che il padre veda e tenga con sé il figlio a fine settimana alternati dal sabato mattina alla domenica sera all'ora di cena;
nella settimana senza week-end, due sere a settimana,
5 indicativamente il mercoledì e giovedì, dalle ore 20:00 al mattino successivo (oppure a metà mattina d'estate) quando lo riaccompagnerà a scuola/casa nel periodo estivo;
nella settimana con il week-end, un pomeriggio a settimana – indicativamente il mercoledì, dalla fine del lavoro/uscita da scuola (oppure a metà mattina d'estate) al mattino successivo. In merito alle ferie estive sia il padre che la madre potranno tenere con loro il figlio per 15 giorni, anche non consecutivi, durante il periodo estivo, per sette giorni durante le vacanze Natalizie (ad anni alterni ricomprendendovi il Natale o il Capodanno), e per tre giorni durante le vacanze Pasquali, ad anni alterni ricomprendendovi la Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
3. Con decorrenza dalla presente decisione, fermi gli effetti dell'ordinanza presidenziale che confermava l'efficacia delle condizioni di separazione vigenti e detratto quanto corrisposto nello stesso periodo allo stesso titolo, pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio versando alla madre la somma mensile di euro 1.190, da Per_1 versare anticipatamente entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente sulla base degli indici Istat dei prezzi al consumo, oltre al pagamento del 100% delle spese straordinarie indicate dal protocollo del Tribunale di Bologna;
4. Con decorrenza dalla presente decisione, fermi gli effetti dell'ordinanza presidenziale che confermava l'efficacia delle condizioni di separazione vigenti e detratto quanto corrisposto nello stesso periodo allo stesso titolo, dichiara tenuto e condanna a Parte_1 corrispondere a favore di a titolo di assegno divorzile, la somma Controparte_1 mensile di euro 1.100,00 – in questa quantificazione a far data dalla domanda, somma da corrispondersi entro il giorno cinque di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo;
5. Rigetta ogni altra domanda anche istruttoria delle parti;
6. Condanna alla refusione in favore di delle spese del Parte_3 Controparte_1 presente giudizio, che si liquidano in € 5.000,00 per compenso al difensore, oltre spese generali al 15% Iva e Cpa.
Si comunichi.
Così deciso in Rimini nella Camera di Consiglio del 20.03.2025
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Relatore
dott.ssa Chiara Zito Giudice
dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2701 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2022 promossa da
, c.f. con l'avv. BOSI CARLO Parte_1 C.F._1
ATTORE
contro c.f. , con l'avv. MONTEBELLI QUARTO e Controparte_1 C.F._2
l'avv. IZZO MANUELA
CONVENUTO
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: divorzio contenzioso
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale di udienza dell'08.11.2024
IL TRIBUNALE
udita la relazione della causa fatta dal giudice istruttore dott.ssa Elisa Dai Checchi;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
ricorreva innanzi all'intestato Tribunale al fine di sentire pronunziare il divorzio Parte_1 da e ottenere: l'affido condiviso del figlio (05.01.2009), la Controparte_1 Per_1 collocazione prevalente presso la madre, visite come da calendario proposto, l'onere di corrispondere un contributo per il mantenimento del minore dell'importo di € 1.100 con rivalutazione, oltre al 100%
1 delle spese straordinarie, la revoca dell'assegnazione della casa familiare a favore di Pt_2 in sede di precisazione delle conclusioni, poi, chiedeva di rigettare la domanda di assegno
[...] di divorzio formulata dalla resistente o in subordine, di determinarlo nella somma di euro 400,00.
A fondamento della domanda, esponeva che dal matrimonio celebrato nel 2005, era nato Per_1 oggi sedicenne;
che nel mese di dicembre 2015 i coniugi si erano separati consensualmente e che da allora non era intervenuta alcuna riconciliazione. Deduceva che la resistente, unitamente al figlio, si sarebbe trasferita presso l'abitazione di cui è nuda proprietaria ed in cui vive suo padre, come da relazione investigativa allegata, così perdendo il diritto all'assegnazione della casa disposta in separazione;
infine, adducendo una sopravvenienza negativa, segnatamente una contrazione dei propri redditi e la sussistenza di oneri per la rata di mutuo contratto per l'acquisto della casa familiare, pari a circa € 1.380, il canone di locazione dell'abitazione, locata a seguito della separazione, pari a circa € 550, chiedeva di ridurre gli assegni disposti in sede di separazione, che fino ad allora era riuscito a pagare vendendo auto e moto ed erodendo l'ammontare del risarcimento che aveva ottenuto per due importanti sinistri.
Si costituiva aderendo alla domanda di divorzio e concordando sull'affido Controparte_1 condiviso con collocazione prevalente di presso di sé, ma insistendo per la conferma della Per_1 assegnazione della casa familiare, che negava di aver rilasciato. Inoltre, chiedeva di onerare il ricorrente del pagamento delle spese condominiali ordinarie e straordinarie relative alla casa familiare, nonché delle spese per tasse e imposte ad essa afferenti, di onerare il ricorrente del versamento di un contributo per il mantenimento del figlio minore di € 1.000, oltre al 100% delle spese straordinarie, infine, di onerare il ricorrente della corresponsione di un assegno divorzile dell'importo di € 1.100.
Spiegava la resistente di non essersi mai trasferita nell'abitazione paterna con il figlio ma di aver solo temporaneamente prestato assistenza al padre malato (nello specifico da maggio 2021 a gennaio
2022) insisteva, quindi, sull'interesse di a permanere nell'abitazione nella quale è Per_1 cresciuto e ha sviluppato la sua personalità e individualità. A tal proposto contestava la relazione investigativa allegata dal ricorrente, la quale non dimostrerebbe il trasferimento della resistente e del figlio presso l'abitazione del padre ma solo una presenza per esigenze di cura e mantenimento del rapporto parentale. In merito agli aspetti economici, poi, contestava le sopravvenienze negative lamentate dal ricorrente ricordando come lo stesso sia un avvocato penalista, abbia dei collaboratori di studio ed allegando un elevato tenore di vita (abiti firmati, oggetti e orologi di lusso, etc...) a fronte dei redditi dichiarati e degli oneri cui deve far fronte, oltre che la proprietà di alcuni beni immobili.
In merito, poi, all'assegno divorzile evidenziava come fino alla nascita di nel 2009 la Per_1 stessa avesse sempre lavorato ed avesse continuato a farlo, anche dopo, sebbene in misura ridotta e saltuaria, fino al 2013, quando cessava per potersi dedicare alla cura del bambino e della famiglia.
Evidenziava poi, come dalla separazione nel 2015 si fosse dedicata alle sempre più crescenti esigenze di lamentando la difficoltà di ricollocarsi nel mondo del lavoro per l'età, la mancata Per_1 conoscenza delle lingue e la diversificazione dei sistemi di commercio.
In sede di udienza presidenziale, tenutasi il 06.12.2022, la Presidente, sentiti i coniugi, preso atto del fallimento del tentativo di conciliazione, nominava G.I. la dott.ssa E. Dai Checchi, fissava innanzi alla stessa l'udienza di comparizione e trattazione e non adottava provvedimenti provvisori e urgenti, non ravvisandone i presupposti, confermando l'efficacia delle condizioni di separazione vigenti. Alla successiva udienza del 17.03.2023, le parti chiedevano sentenza parziale sul vincolo con assegnazione all'esito dei termini di cui all'art. 183 c.p.c. ed il Giudice tratteneva la causa per la decisione.
Con sentenza parziale n. 304/2023 pubblicata il 31/03/2023 veniva pronunziato il divorzio tra e , con separata ordinanza il Collegio - rilevato che il Parte_1 Controparte_1
2 giudizio doveva proseguire per la parte relativa alle disposizioni concernenti la prole e questioni economiche e che erano stati richiesti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. non ancora concessi, rimetteva le parti davanti al G.I. fissando l'udienza per il prosieguo e concedendo i predetti termini.
La causa veniva istruita con l'escussione dei testi sul rilascio della casa familiare da parte della madre e sul trasferimento suo e del minore presso la casa del nonno.
Assunte le relative testimonianze, le parti precisavano le proprie conclusioni all'udienza dell'08.11.2024, e la causa veniva trattenuta in decisione.
Stante l'avvenuta emissione della sentenza parziale sul vincolo, il thema decidendum dell'odierno giudizio resta circoscritto alle statuizioni relative alla prole ed economiche.
Per quanto attiene ai provvedimenti inerenti il minore, deve essere disposto l'affidamento Per_1 condiviso del minore con collocazione prevalente presso la madre, come da concorde richiesta delle parti, che appare la più tutelante per il minore;
rispetto al calendario – parzialmente divergente tra le parti - si dispone che il padre potrà tenere con sé il minore a fine settimana alternati dal sabato mattina alla domenica sera all'ora di cena;
nella settimana senza week-end, due sere a settimana, indicativamente il mercoledì e giovedì, dalle ore 20:00 al mattino successivo (oppure a metà mattina d'estate) quando lo riaccompagnerà a scuola/casa nel periodo estivo;
nella settimana con il week-end, un pomeriggio a settimana – indicativamente il mercoledì, dalle ore 20:00 al mattino successivo quando lo riaccompagnerà a scuola/casa nel periodo estivo. In merito alle ferie estive sia il padre che la madre potranno tenere con loro il figlio per 15 giorni, anche non consecutivi, durante il periodo estivo, per sette giorni durante le vacanze Natalizie (ad anni alterni ricomprendendovi il Natale o il
Capodanno), e per tre giorni durante le vacanze Pasquali, ad anni alterni ricomprendendovi la Pasqua
o il Lunedì dell'Angelo.
In merito alla domanda di revoca dell'assegnazione della casa coniugale avanzata dal ricorrente, occorre rammentare che la casa era stata già assegnata alla resistente, in quanto genitore collocatario, in sede di separazione;
in questa sede, il ricorrente – gravato dal relativo onere - non ha offerto compiuta prova dell'effettivo rilascio della casa e del definitivo trasferimento di madre e figlio presso il nonno materno, sempre in Rimini ma in via Simonini n. 3.
Le testimonianze assunte non sono state dirimenti;
il teste si è limitato ad affermare Testimone_1 di aver visto la signora suo figlio in via Simonini, anche quotidianamente, ma nel periodo CP_1 covid;
in merito alla situazione del padre della resistente riferiva che non lo vede più uscire, che l'ultima volta che l'aveva visto era in piedi sull'uscio di casa sua, poco prima di Natale 2023 mentre interloquiva con un altro condomino. Il teste confermava che spesso la resistente era Testimone_2 in via Simonini n. 3 ma non era in grado di riferire se vi si fosse trasferita. In merito alla situazione del padre della riferiva che quando l'ha visto era abbastanza autonomo, di esser stato ospite CP_1
a casa sua e di averlo visto seduto in poltrona davanti alla TV e che partecipava alla cena – specificando che, però, tali dichiarazioni si riferivano al 2020 e di non averlo visto ultimamente.
Orbene, le testimonianze assunte possono solo confermare l'assidua presenza della resistente presso il proprio padre, ma non escludono che la stessa vi si recasse al solo fine di prestargli assistenza, data l'età avanzata, soprattutto nel periodo dell'emergenza pandemica, senza per ciò solo aver abbandonato insieme al figlio la casa familiare;
manca quindi la prova del definitivo sradicamento del minore dal proprio habitat e dal luogo in cui si è svolta la sua vita e dove ha il centro di tutti i suoi interessi, che ha diritto di conservare, preservando abitudini, relazioni domestiche e di vicinato.
Pertanto, la casa, di proprietà del resistente, situata a Rimini in via della Rondine n. 2, deve essere assegnata alla madre, quale genitore convivente con il figlio minore Le spese per le Per_1 utenze e di ordinaria manutenzione graveranno sulla resistente, che la occupa. La regolamentazione
3 delle spese condominiali, delle spese straordinarie e quelle per tasse e imposte seguiranno le previsioni di legge.
Quanto, poi, alle statuizioni economiche concernenti il contributo al mantenimento del figlio, le parti sostanzialmente concordano sulla conferma dell'assegno previsto in sede di separazione, con rivalutazione, che ammonta a euro 1.190,00, oltre al pagamento del 100% delle spese straordinarie indicate dal protocollo del Tribunale di Bologna.
La domanda di condanna del marito al versamento di un assegno divorzile è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
Come noto, nell'attuale panorama giurisprudenziale (e seguendo l'orientamento inaugurato a partire da Cass. S.U. n. 18287 del 2018) l'accertamento del diritto all'assegno divorzile ha natura composita e postula un giudizio relativistico e comparativo di adeguatezza dei mezzi del coniuge, che tutti i criteri enunciati dall'art. 5 c.6 l.div. concorrono a delineare, assumendo rilievo tanto sul piano determinativo, quanto su quello attributivo dell'assegno. Nella valutazione dell'an e del quantum dell'assegno assume rilievo il c.d. criterio assistenziale – compensativo, alla stregua del quale l'inadeguatezza dei mezzi del coniuge non deve essere assunta come parametro assoluto, né essere parametrata al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, ma deve essere calata nell'effettività della concreta situazione familiare, anche in relazione alle aspettative derivanti dal contributo di ciascun coniuge al patrimonio comune della famiglia, ormai disgregata, ciò al fine di consentire al coniuge debole il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate per la realizzazione di un progetto comune. In buona sostanza, l'assegno deve tendere al riequilibrio della disparità delle posizioni economiche venutasi a creare a seguito dello scioglimento del matrimonio, attribuendo all'ex coniuge che non fruisca di mezzi adeguati una somma che tenga conto anche del contributo prestato alla formazione del patrimonio familiare e dell'ex coniuge e del sacrificio delle aspettative personali e professionali in ragione della scelta di vita con l'altro condivisa. Ne deriva che, ai fini della decisione sulla spettanza dell'assegno, è necessario, in primo luogo, accertare la carenza in capo ad uno dei due coniugi di mezzi adeguati, da apprezzarsi in relazione al significativo squilibrio con la posizione dell'altro e al contributo di ciascuno al patrimonio comune e dell'altro, nonché all'eventuale corrispondente sacrificio delle ambizioni professionali di ciascuno e, in secondo luogo, quantificare l'assegno alla luce di tutte le circostanze del caso concreto: le condizioni dei coniugi, le ragioni della decisione, il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune, il reddito di entrambi, la durata del matrimonio.
Il giudizio sulla spettanza dell'assegno divorzile postula, dunque, l'indagine sulle condizioni dei coniugi, essendo sufficiente a tal fine un'attendibile ricostruzione della complessiva situazione patrimoniale, sulle ragioni della decisione, sulla durata del rapporto di coniugio e sul contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno ovvero comune.
Il ricorrente, avvocato penalista con due studi in cui operano anche collaboratori, dichiara: nel 2019 (redditi 2018) un reddito netto pari ad € 34.600 circa;
nel 2020 (redditi 2019) un reddito netto di circa
€ 21.800; nel 2021 (redditi 2020) un reddito netto di circa € 44.300; nel 2022 (redditi 2021) un reddito netto di circa € 25.300; nel 2023 (redditi 2022) un reddito netto per circa € 55.700 e nel 2024 (redditi 2023) un reddito netto di circa 43.400.
Trattasi di dichiarazioni inattendibili sol che si consideri l'ammontare delle spese mensili che egli sostiene per quasi 2.000,00 euro, solo per mutuo e locazione, a fronte delle quali, egli stesso ha convenuto in sede di separazione un mantenimento per moglie e figlio di circa 2.000,00 euro
4 complessivi, che evidentemente ha reputato di poter sostenere, ciò che rivela entrate decisamente superiori, compatibili con l'elevato tenore di vita allegato dalla resistente, senza contestazioni del ricorrente, che neppure ha dimostrato contrazioni reddituali, essendo rimaste le sue dichiarazioni sostanzialmente invariate, se non aumentate, dall'epoca della separazione.
La resistente, dal canto suo, dichiara di aver iniziato a lavorare come commessa dal 1988 in giovane età e di aver svolto tale lavoro fino al 2010 e, poi, saltuariamente fino al 2013, quando decideva di dedicarsi alla cura della famiglia - così permettendo al marito di accrescere la sua professionalità e reddito;
ad oggi la resistente ha 52 anni, è fuori dal mercato del lavoro da dodici anni, ha sempre e solo svolto l'attività di commessa, ha un diploma professionale che non ha mai messo in pratica dal
1991, non conosce le lingue straniere, è disoccupata.
Ciò posto, si rileva come emergano, da un lato, la condizione di bisogno della resistente, che non ha occupazione lavorativa e risulta percepire un reddito annuo piuttosto basso, pari a circa € 11.000 euro
(v. doc. fiscale del 2019,.2020,2021), senza che ad oggi possa ragionevolmente confidarsi nell'incremento delle sue entrate, stante il perdurare delle esigenze di accudimento del figlio – adolescente, l'età (52 anni), l'assenza di competenze professionali e linguistiche, la difficoltà di collocazione nel mondo del lavoro avendo esperienza solo come commessa e, dall'altro, la significativa sproporzione con la condizione del marito, il quale gode di redditi significativi.
Orbene, tenuto conto dei criteri di determinazione dell'assegno fissati dall'art. 5 l.div., in particolare delle condizioni delle parti, come sopra descritte, nonché della durata del matrimonio (dieci anni circa), dal quale è nato un figlio, risulta equo prevedere in favore di un assegno Controparte_1 divorzile nella misura di euro 1.100,00 mensili, che riequilibri la complessiva situazione economica e personale delle parti, realizzando la finalità solidaristica che gli è propria.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, in considerazione di tutti i criteri di cui al D.M. 55/2014 ed in particolare della media complessità della lite, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando nella causa promossa da Parte_1 nei confronti di ogni altra eccezione, domanda ed istanza disattesa: Controparte_1
1. Dispone l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 prevalente presso la madre, alla quale conseguentemente conferma l'assegnazione della casa ove la stessa convive con il figlio sita a Rimini in via della Rondine n. 2 (RN). Le spese per le utenze e di ordinaria manutenzione graveranno sulla resistente, che la occupa. La regolamentazione delle spese straordinarie, di quelle condominiali e quelle per tasse e imposte seguiranno le previsioni di legge. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori ai sensi dell'art. 337 ter, comma terzo, cod. civ. e le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale saranno assunte di comune accordo tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio. Ciascun genitore potrà assumere le decisioni di ordinaria amministrazione nei periodi in cui avrà i figli con sé. Fa obbligo a ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies, comma secondo, cod. civ., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni. Avverte che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto;
2. Dispone che il padre veda e tenga con sé il figlio a fine settimana alternati dal sabato mattina alla domenica sera all'ora di cena;
nella settimana senza week-end, due sere a settimana,
5 indicativamente il mercoledì e giovedì, dalle ore 20:00 al mattino successivo (oppure a metà mattina d'estate) quando lo riaccompagnerà a scuola/casa nel periodo estivo;
nella settimana con il week-end, un pomeriggio a settimana – indicativamente il mercoledì, dalla fine del lavoro/uscita da scuola (oppure a metà mattina d'estate) al mattino successivo. In merito alle ferie estive sia il padre che la madre potranno tenere con loro il figlio per 15 giorni, anche non consecutivi, durante il periodo estivo, per sette giorni durante le vacanze Natalizie (ad anni alterni ricomprendendovi il Natale o il Capodanno), e per tre giorni durante le vacanze Pasquali, ad anni alterni ricomprendendovi la Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
3. Con decorrenza dalla presente decisione, fermi gli effetti dell'ordinanza presidenziale che confermava l'efficacia delle condizioni di separazione vigenti e detratto quanto corrisposto nello stesso periodo allo stesso titolo, pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio versando alla madre la somma mensile di euro 1.190, da Per_1 versare anticipatamente entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente sulla base degli indici Istat dei prezzi al consumo, oltre al pagamento del 100% delle spese straordinarie indicate dal protocollo del Tribunale di Bologna;
4. Con decorrenza dalla presente decisione, fermi gli effetti dell'ordinanza presidenziale che confermava l'efficacia delle condizioni di separazione vigenti e detratto quanto corrisposto nello stesso periodo allo stesso titolo, dichiara tenuto e condanna a Parte_1 corrispondere a favore di a titolo di assegno divorzile, la somma Controparte_1 mensile di euro 1.100,00 – in questa quantificazione a far data dalla domanda, somma da corrispondersi entro il giorno cinque di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo;
5. Rigetta ogni altra domanda anche istruttoria delle parti;
6. Condanna alla refusione in favore di delle spese del Parte_3 Controparte_1 presente giudizio, che si liquidano in € 5.000,00 per compenso al difensore, oltre spese generali al 15% Iva e Cpa.
Si comunichi.
Così deciso in Rimini nella Camera di Consiglio del 20.03.2025
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
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