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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 23/12/2025, n. 6784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6784 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
1 R.G. n. 960/2020
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
III SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, in persona dei sottoscritti Magistrati: dott. Giulio Cataldi Presidente;
dott. Michele Caccese Consigliere relatore ed estensore;
dott. Maria Casaregola Consigliere;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al numero di R.G. 960/2020, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 7702/2019 del Tribunale di Napoli pubblicata in data
14/8//2019, vertente
TRA
(C.F. ), difeso, in virtù di Parte_1 C.F._1
procura depositata in atti, dall'avv. Giovanni Mascia (C.F.
) C.F._2
APPELLANTE
E
(C.F. ) e CP_1 C.F._3 [...]
(C.F. ), difesi, come da procura CP_2 C.F._4
depositata in atti, dall'avv. Francesco Sbordone (C.F. ) C.F._5
APPELLATI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del giorno 8/10/2025, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo grado. 2 R.G. n. 960/2020
§ 1.1. ed agirono in giudizio, dinanzi al Tribunale CP_1 CP_2 di Napoli, chiedendo emettersi decreto ingiuntivo nei confronti di Parte_1
, deducendo:
[...]
- che in data 11/8/2008 aveva riconosciuto, per iscritto, ex art. Parte_1
1988 c.c., di essere debitore di € 95.000,00 nei confronti di e di € CP_1
280.000,00 nei confronti di;
CP_2
- che si era impegnato a pagare siffatte somme decorsi due anni Parte_1 dalla stipula dell'atto in esame;
- che tale atto di riconoscimento, versato in atti, aveva “fonte e titolo nelle scritture private” depositate, relative a due atti transattivi stipulati nella medesima data tra i ricorrenti, l'ingiunto e altri familiari “volti ad una complessiva sistemazione dei rapporti societari ed immobiliari tra loro intercorrenti”;
- che, fermo restando l'effetto di tale atto di astrazione processuale dalla causa, essi istanti avevano adempiuto a tutti gli obblighi a loro carico derivanti dalle transazioni;
- che era inadempiente, nonostante gli inviti di pagamento Parte_1 rivoltigli.
Pertanto, i ricorrenti chiesero ingiungersi a di pagare gli importi Parte_1 suindicati, oltre interessi a far data dal giorno 11/8/2010 fino all'effettivo soddisfo.
§1.2. L'ingiunto propose opposizione ex art. 645 c.p.c., facendo valere le seguenti ragioni:
- il ricorso monitorio non era stato validamente notificato;
- le somme richieste erano state regolarmente pagate;
- le firme apposte sugli atti in questione non erano autenticate;
- gli atti comprendevano una clausola compromissoria ed un termine di pagamento biennale;
- che il credito azionato era, quindi prescritto;
§1.3. Costituitisi in giudizio, e , oltre ad opporsi alle CP_2 CP_1 sollevate eccezioni, deducevano che l'ingiunto avrebbe dovuto dimostrare, in ragione dell'effetto tipico di inversione dell'onere della prova ai sensi art. 1988
c.c., l'inesistenza, l'invalidità o l'estinzione del rapporto sotteso alla ricognizione.
§1.4. Successivamente, prima del decorso dei termini ex art. 183, comma 6 c.p.c., si costituì per l'opponente, in sostituzione, un nuovo difensore, il quale, 3 R.G. n. 960/2020 rinunciando a numerose eccezioni proposte nell'atto di opposizione, espose quanto segue:
- “controparte ha spontaneamente esibito, in sede monitoria, non solo la scrittura ricognitiva del debito, ma pure le due citate transazioni (erroneamente datate entrambe all'11.8.2008, mentre quella societaria è del 1.8.2008 – cfr. doc. 1 allegato al ricorso monitorio) che, per sua stessa asserzione, ne costituiscono il presupposto;
senza però avvedersi di rinunciare, in tal modo, alla condizione processuale di privilegio assicurata dall'art. 1988 c.c.”;
- le transazioni “enunciano il desiderio comune dei , partecipi dei due Pt_1 negozi, di sistemare in via definitiva i loro rapporti societari ed immobiliari e tuttavia, mentre la transazione societaria del 1.8.2008 ha raggiunto il suo scopo
(controparte riconosce, in ricorso monitorio, l'esatto adempimento del complesso giro, ivi previsto, di reciproche cessioni di quote sociali , volto ad accentrare nelle mani dei maggiori interessati le varie società da essi create sotto l'impulso imprenditoriale di ), non così la transazione immobiliare Parte_1 dell'11.8.2008 (peraltro l'unica coeva della ricognizione), con cui le parti si impegnavano a dar mandato ai loro difensori, avv.ti Capuano e Lettieri, di vendere gli immobili di loro proprietà comune o singolare e di ripartire tra essi il ricavato, ma poi non ne hanno fatto nulla, tanto che ancora oggi il regime dominicale dei loro immobili è rimasto invariato, come si evince dalle visure catastali ed ipotecarie, che si esibiscono”;
- “siffatto globale inadempimento collettivo … equivale in sostanza a revoca dell'impegno di transigere assunto dai con la scrittura dell'11.8.2008 Pt_1 relativa agli immobili che, di conseguenza, non può essere addotta come presupposto della dichiarazione ricognitiva, a sua volta inefficace senza quel presupposto che non è stato realizzato (forse non ancora o forse non più nemmeno voluto) dalle parti”;
- ciò anche perché “la logica estrinseca della transazione relativa agli immobili era quella di alienare tutte le proprietà (ad eccezione di quella di Largo Ecce
Homo che vorrebbe tenere per sé e liquidare i due terzi ai germani Pt_2 Pt_1
e che i vari membri della famiglia avevano acquistato negli anni con i Per_1 ricavi delle varie società, dividendo gli importi realizzati secondo le quote indicate nella scrittura”; 4 R.G. n. 960/2020
- “con quella provvista avrebbe corrisposto ai due nipoti, odierni Parte_1 opponenti, gli importi di cui alla ricognizione di debito, la quale, quindi, svolgeva unicamente una funzione di garanzia al fine di consentire compensazione con i liquidi, una volta che tale liquidità fosse stata realizzata mediante l'alienazione dei cespiti”;
- quindi, la ricognizione trovava titolo solo nella transazione immobiliare, la quale, non avendo avuto attuazione, poneva nel nulla l'atto posto a valle;
- diversamente, la dichiarazione non poteva rinvenire il proprio titolo nella transazione societaria considerato che “Nel ricorso monitorio … controparte cita la transazione societaria del 1.8.2008 solo per riconoscere come il complesso giro di cessioni di quote sociali, ivi previsto, sia stato poi correttamente adempiuto in concreto da tutti gli interessati (ivi compreso il deducente); ma non indica una qualsiasi clausola o un qualunque passaggio dell'atto da cui possa ricavarsi il titolo della dichiarazione ricognitiva. La quale è stata rilasciata da
l'11.8.2008, il giorno stesso della c.d. transazione immobiliare e Parte_1 solo in questa potrebbe, in astratto, rinvenirsi un suo titolo se, beninteso, il programma transattivo, ivi delineato, fosse stato in concreto realizzato”.
§1.5. Con la prima memoria emendativa, gli opposti precisarono che:
- “Del tutto infondata l'affermazione per cui l'atto di ricognizione si riferisca esclusivamente alla transazione immobiliare e non a quella societaria.
Quest'ultima, datata 01.08.2008, costituisce il primo atto di una complessiva sistemazione dei rapporti intercorrenti tra i componenti della famiglia che Pt_1 si chiude l'11.08.2008 con la stipula della c.d. transazione immobiliare e dell'atto di riconoscimento del debito…i tre atti costituiscono un unicum in termini di finalità e, in particolare, l'impegno assunto con l'atto ricognitivo da parte del
Sig. nei soli confronti degli opposti e si Parte_1 CP_1 CP_2 collega esclusivamente ad una serie di cessioni di quote intercorse tra le parti in esecuzione della c.d. transazione societaria, nel periodo compreso tra il
01.08.2008 e l'11.08.2008”;
- l'assunto di controparte dell'inadempimento della transazione immobiliare era privo di fondamento, atteso che essi esponenti non avevano sottoscritto la stessa e, quindi, giammai poteva parlarsi di un inadempimento a loro imputabile;
- inoltre, essi opposti avevano depositato le due transazioni al solo scopo di far comprendere il contesto nel quale la complessiva operazione era avvenuta;
5 R.G. n. 960/2020
- ciò giustificava la qualificazione del riconoscimento del debito come “titolato”, ma non consentiva in alcun modo di desumerne, come preteso da controparte, una rinunzia al favorevole regime probatorio derivante dalla ricognizione del debito.
§ 2. La sentenza di primo grado.
§ 2.1. Con sentenza n. 7702/2019, pubblicata in data 14/08/2019, il Tribunale di
Napoli così decise la controversia:
“1) rigetta l'opposizione;
2) condanna l'opponente al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano in € 21.000 per onorario oltre s.g., IVA e CPA”.
§ 2.2. Le ragioni giuridiche della suindicata pronuncia possono così riassumersi:
- l'atto di ricognizione è, indubbiamente, titolato in quanto fa riferimento ai pregressi rapporti tra le parti;
- tale riferimento, però, è generico perché rivolto a due atti che definiscono una complessa vicenda patrimoniale relativa a rapporti eterogenei e plurisoggettivi senza, in effetti, specificare quali sono le partite che vanno a compensare e con riferimento a quali soggetti;
- ne consegue che il titolo cui può certamente riferirsi il credito vantato dagli opposti è soltanto quello relativo ai rapporti societari, non essendo ed CP_1
parti della seconda transazione;
CP_2
- del resto, ciò trova giustificazione nell'art. 9 dell'atto in data 1.8.2008 nel quale si legge che “le parti precisano che in considerazione del presente accordo transattivo hanno già provveduto prima della sottoscrizione del presente al versamento delle differenze risultanti dalle cessioni previste nel presente accordo ai valori nominali sopra indicati”.
- la somma dovuta agli opposti, quindi, può ben essere un conguaglio che rappresenta l'effettivo valore delle quote cedute, indicate nell'atto agli irrisori valori nominali.
§ 3. Il giudizio di appello.
§ 3.1. Avverso la suindicata decisione ha proposto appello , Parte_1 deducendo, quali motivi di impugnazione:
- che aveva errato il primo Giudice nel ritenere, da un lato, maturato il presupposto della dichiarazione di debito con l'adempimento della sola transazione societaria e, dall'altro, irrilevante la mancata realizzazione della 6 R.G. n. 960/2020 transazione immobiliare sol perché ad essa gli opposti non avevano partecipato, ma senza considerare l'interesse del deducente alla sua concreta esecuzione;
- che, tenuto conto del tenore letterale dell'atto, “la dichiarazione di debito in esame è fin troppo chiara laddove subordinava l'impegno da lui Parte_1 assunto alla compiuta realizzazione di entrambe le transazioni ivi espressamente richiamate come unico e unitario presupposto dell'obbligazione assunta”;
- che la transazione immobiliare era rimasta ineseguita non già per inadempimento di uno qualsiasi degli stipulanti, ma per un chiaro ripensamento collettivo, tanto che nemmeno risultava conferito agli avvocati Capuano e Lettieri alcun mandato a vendere;
- che, di conseguenza, non si era verificato il presupposto – ossia l'unitaria realizzazione di entrambe le transazioni, societaria ed immobiliare – della dichiarazione di debito di , rimasta pertanto giuridicamente Parte_1 inesistente e comunque inesigibile;
- che il Tribunale aveva errato nel riferire ad esso esponente l'assunto “che il credito vantato dagli opposti non sarebbe esigibile perché la controprestazione pattuita non sarebbe stata adempiuta”, in mancanza di ogni allegazione difensiva svolta in tale senso;
- che la sentenza impugnata era viziata di ultrapetizione nella parte in cui aveva affermato che la somma di € 375.000,00 era un conguaglio avente ad oggetto
“l'effettivo valore delle quote cedute, indicate nell'atto agli irrisori valori nominali”, senza che fosse mai stata prospettata una simulazione del corrispettivo delle cessioni di quote societarie menzionate nella transazione societaria;
- che l'ultrapetizione era evidente, tenuto conto che mai e CP_2 CP_1 avevano chiesto il pagamento di un conguaglio, da provarsi “con la tipica controdichiarazione a latere delle cessioni, né in qualsiasi altro modo”;
- che, poiché anche la seconda transazione era il presupposto del riconoscimento di debito, il Tribunale avrebbe dovuto accogliere l'opposizione rilevando che la medesima non aveva avuto esecuzione, sicché non si era realizzata la provvista che esso appellante avrebbe dovuto utilizzare per pagare la somma indicata nell'atto ricognitivo;
- che, infine, l'opposto decreto aveva attribuito alle controparti, sulla sorte capitale, gli interessi “come richiesti”, e cioè con decorrenza dal giorno
11/8/2010, in palese violazione del principio secondo cui gli interessi non previsti, 7 R.G. n. 960/2020 come nella specie, dalla dichiarazione ricognitiva non sono dovuti se non con decorrenza dalla domanda giudiziale.
Pertanto, l'appellante ha chiesto:
“1) Preliminarmente sospendere l'esecutività – o l'esecuzione se frattanto iniziata
– dell'impugnata sentenza 14.8.2019 n. 7702 resa inter partes dal Tribunale di
Napoli;
2) In totale riforma di tale sentenza, accogliere l'opposizione frapposta da
al decreto ingiuntivo n. 440/2016 e respingere, siccome Parte_1 inammissibili ed infondate, tutte le domande avanzate da ed CP_1
nei confronti dell'appellante; CP_2
3) In subordine revocare il suddetto decreto ingiuntivo per le ragioni esposte al quinto motivo di appello;
4) Condannare ed , in solido, alla rivalsa delle spese e CP_1 CP_2 compensi tutti del doppio grado, oltre spese generali, IVA e CPA”.
§ 3.2. Costituitisi in giudizio, gli appellati hanno chiesto il rigetto del gravame, in ragione della sua dedotta infondatezza, con conseguente integrale conferma della decisione di primo grado.
§ 3.3. Con ordinanza depositata in data 26/6/2020 è stata disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
§ 4. La decisione della causa.
§ 4.1. Rileva la Corte che l'appello è fondato e merita di essere accolto, pur se nei limiti di seguito precisati.
§ 4.2. Il primo motivo di appello, illustrato al punto § 3.1, è privo di pregio.
Invero, diversamente da quanto asserito dall'appellante, non è possibile desumere, dalla dichiarazione da quest'ultimo resa nella scrittura in atti, una chiara volontà di condizionare il pagamento, in favore degli odierni appellati, all'adempimento della transazione immobiliare (oltre che della transazione societaria).
Dall'esame della scrittura privata denominata “atto di ricognizione del debito”, datata 11/8/2008 e sottoscritta dalle parti in causa (nonché da , Persona_2 estranea al presente contenzioso), emerge quanto segue:
- “… in data odierna … hanno sottoscritto atti di transazione aventi ad oggetto la ridefinizione reciproca degli assetti societari e proprietari…”;
- “… in virtù degli atti di cui sopra risulta una differenza a carico di Parte_1
dell'importo complessivo di € 375.000 da versare rispettivamente ai sigg.
[...] 8 R.G. n. 960/2020
per € 95.000 e per € 280.000”, somma che CP_1 CP_2
si obbligava a pagare entro il termine essenziale di due anni dalla Parte_1 sottoscrizione di tale atto (cfr. produzione delle parti appellate, relativa al giudizio monitorio).
Ebbene, non solo la volontà dedotta dall'appellante non è manifesta, ma neppure si ritiene possa evincersi dal tenore complessivo dell'atto.
Invero, sebbene l'appellante si obbligasse a pagare gli importi suindicati in favore degli appellati in virtù delle transazioni “aventi ad oggetto la ridefinizione reciproca degli assetti societari e proprietari” sottoscritte nella medesima data, ossia il giorno 11/8/2008, non è possibile desumere, in assenza di ulteriore riscontro, che una delle transazioni indicate nell'atto fosse la transazione immobiliare alla cui esecuzione l'appellante condizionava l'efficacia di siffatta dichiarazione.
Anzi, come evidenziato dagli appellati, appare dubbio che tale dichiarazione possa riferirsi alla transazione immobiliare, giacché nella premessa si fa riferimento ad atti transattivi sottoscritti dalle parti, mentre è incontestato che a quest'ultima erano estranei gli appellati, essendo peraltro nella stessa esplicitata l'intenzione di dare mandato a vendere a due professionisti per ripartire il ricavato esclusivamente tra i contraenti.
In ultimo, finanche dal riscontro della transazione immobiliare – in cui i contraenti si limitavano a conferire il suindicato mandato a vendere gli immobili di loro proprietà – non risulta alcuna correlazione tra quest'ultima e la dichiarazione in esame, non potendosi ricavare, neppure in via implicita, che il ricavato della vendita costituisse lo strumento per fornire a la Parte_1 provvista per provvedere al pagamento in favore dei nipoti.
Né, infine, si può ritenere che siffatta condizione fosse inespressa nell'atto, ma comunque presupposta e nota alle controparti, trattandosi di assunto privo di supporto probatorio.
§ 4.3. È, invece, fondata la censura di ultrapetizione della pronuncia, pur se con le precisazioni di seguito illustrate.
Invero, in primo grado ed hanno sviluppato la propria CP_1 CP_2 linea difensiva sul presupposto che la dichiarazione prodotta in sede di ricorso monitorio fosse riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 1988 c.c., assumendo, in particolare, che essa trovasse il suo presupposto in entrambe le transazioni e, 9 R.G. n. 960/2020 nella fase del giudizio di opposizione, che invece lo trovasse (in termini di rapporto fondamentale) soltanto nella transazione societaria, ribadendo tale assunto anche in grado di appello.
Tuttavia, preme osservare che un'obbligazione cristallizzata in una promessa di pagamento o in un riconoscimento di debito, ai sensi dell'art. 1988 c.c., presuppone necessariamente, perché possa qualificarsi in tal senso e beneficiare dell'onere probatorio invertito, che l'una o l'altro siano effettivamente rinvenibili in un precedente atto negoziale.
Nel caso in esame, dall'atto “ricognitivo” di cui si discute si evince che in virtù degli atti di transazione sottoscritti nella medesima data ed “aventi ad oggetto la ridefinizione reciproca degli assetti societari e proprietari” risultava una differenza di complessivi € 375.000,00 a carico di , tale per cui Parte_1 quest'ultimo si impegnava a pagare detta somma, nei limiti delle rispettive quote dovute, a ed . CP_1 CP_2
Ora, il generico richiamo ai due atti transattivi e la mancata allegazione degli stessi alla dichiarazione ricognitiva non consentono in alcun modo di ricondurre l'obbligo di pagamento, cui era tenuto l'odierno appellante, né alla transazione societaria, né a quella immobiliare.
Depone in tal senso – oltre a quanto già evidenziato al §
4.2 per cui, contrariamente a quanto contenuto nell'atto “ricognitivo”, la transazione immobiliare non sarebbe stata sottoscritta dagli appellati – la circostanza che la transazione societaria rechi una data antecedente (1/8/2008) alla sottoscrizione della dichiarazione, per cui deve escludersi che questa fosse la transazione richiamata nell'atto.
Né, in ogni caso, il descritto obbligo di pagamento trova specifico riscontro nelle due scritture transattive.
Nella transazione immobiliare – a cui peraltro gli appellati, come detto, erano estranei – viene fatto riferimento soltanto alla futura vendita di alcuni immobili e le parti si obbligavano a rilasciare una procura irrevocabile a due avvocati per i relativi trasferimenti, al fine di ripartire il ricavato esclusivamente fra i soggetti ivi indicati.
Quanto alla transazione societaria, premesso che, com'è pacifico tra le parti, essa risulta totalmente eseguita in tutti i suoi profili - nel senso che i contraenti provvidero mediante atti notarili alle cessioni di quote di società di cui erano 10 R.G. n. 960/2020 titolari - nella stessa non v'è traccia di obbligazioni pecuniarie, se non quelle relative al pagamento dei corrispettivi delle varie cessioni, che però era indicato in misura molto ridotta.
Sulla scorta di quanto sopra, va escluso che l'obbligazione di cui all'atto ricognitivo datato 11/8/2008 trovi titolo in una delle descritte transazioni, con conseguente ostacolo all'invocata applicazione della regola dell'astrazione processuale dalla causa di cui all'art. 1988 c.c.
In virtù delle considerazioni in precedenza esposte, l'obbligo di pagamento della somma di € 375.000,00, come indicato nell'atto ricognitivo, sarebbe giuridicamente configurabile solo nella prospettiva di una controdichiarazione scritta delle parti contenente l'indicazione dell'effettivo e reale corrispettivo delle cessioni di quote societarie, costituente la “differenza” – come significativamente menzionata nell'atto ricognitivo per cui è causa – rispetto alle somme indicate negli atti di cessione delle quote societarie.
Tuttavia, non avendo gli opposti prospettato tale vicenda simulatoria, merita accoglimento la censura dell'appellante relativa alla parte in cui il Giudice ha deciso la causa violando il principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato.
Né potrebbe questa Corte affermare tale simulazione d'ufficio, integrando la motivazione del giudice di prime cure, atteso che, secondo la Corte del diritto, “in tema di simulazione, atteso il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, il giudice non può ritenere la simulazione se nessuna delle parti ne alleghi l'esistenza, incorrendo altrimenti nella violazione dell'articolo 112 del
Cpc. Tale principio dev'essere coordinato con gli ulteriori limiti stabiliti dalla legge processuale, per effetto dei quali la simulazione, che può essere fatta valere sia in via di azione che di eccezione, nel primo caso dev'essere proposta nel giudizio di primo grado, a pena d'inammissibilità rilevabile anche d'ufficio” (così
Cass. 28/8/2023, n. 25346; v. anche Cass. 14/3/2016, n. 4933).
In definitiva, un atto contenente l'obbligo di pagamento di una somma di danaro, sulla base di un rapporto fondamentale nello stesso menzionato, non può valere come promessa ai sensi dell'art. 1988 c.c., ove tale obbligo trovi titolo in detto rapporto sottostante, quale però risultante all'esito di una dichiarazione di simulazione relativa mai richiesta in giudizio dal destinatario della promessa. 11 R.G. n. 960/2020
Alla luce delle considerazioni che precedono, in accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza, va rigettata la domanda proposta da e CP_2
, nei confronti dell'odierno appellante, con conseguente revoca CP_1 dell'opposto decreto ingiuntivo.
§ 4.4. Quanto alla censura relativa alla data di decorrenza degli interessi, la stessa
è assorbita dall'accoglimento del motivo sub § 4.3.
§ 5. La riforma dell'impugnata sentenza impone la regolamentazione ex novo delle spese del doppio grado di giudizio, secondo un criterio unitario, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (cfr., tra le più recenti, Cass. 26/3/2025, n. 8040).
Nella specie, dette spese, liquidate nella misura indicata in parte dispositiva, devono porsi a carico degli appellanti in base al principio della soccombenza, con attribuzione all'avv. Giovanni Mascia, stante la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 93 c.p.c. nella comparsa conclusionale in appello (sull'ammissibilità di detta dichiarazione ove formulata per la prima volta negli scritti conclusivi, cfr. Cass.
12/1/2006, n. 412; Cass. 25/2/2002, n. 2736).
Va aggiunto che detta liquidazione viene effettuata secondo i parametri di cui al
DM n. 55/2014 e successive integrazioni, con applicazione dello scaglione intercettato dal valore della controversia (€ 375.000,00) ed importi prossimi alla metà fra minimi e massimi, tranne per la fase istruttoria, che non ha avuto luogo, e che va liquidata con riduzione del 50%.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con atto di citazione notificato in data 28/2/2020, nei Parte_1 confronti di ed , avverso la sentenza n. 7702/2019 CP_1 CP_2 del Tribunale di Napoli pubblicata in data 14/8//2019, così provvede:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, revoca il decreto ingiuntivo n. 440/2016 emesso dal Tribunale di Napoli in data 18/1/2016;
b) condanna ed , con vincolo di solidarietà, al CP_1 CP_2 pagamento, in favore di , delle spese del doppio grado di Parte_1 giudizio, che liquida, con attribuzione all'avv. Giovanni Mascia: 12 R.G. n. 960/2020
- quanto al giudizio di primo grado, in € 671,00 per esborsi, € 10.000,00 per compensi professionali ed € 1.500,00 per rimborso spese forfettarie, oltre IVA
e CPA come per legge;
- quanto al presente grado, in € 1.848,00 per esborsi, € 12.000,00 per compensi professionali ed € 1.800,00 per rimborso spese forfettarie, oltre IVA
e CPA come per legge.
Così deciso in Napoli il giorno 26/11/2025
IL PRESIDENTE (dott. Giulio Cataldi)
IL CONSIGLIERE ESTENSORE (dott. Michele Caccese)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
III SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, in persona dei sottoscritti Magistrati: dott. Giulio Cataldi Presidente;
dott. Michele Caccese Consigliere relatore ed estensore;
dott. Maria Casaregola Consigliere;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al numero di R.G. 960/2020, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 7702/2019 del Tribunale di Napoli pubblicata in data
14/8//2019, vertente
TRA
(C.F. ), difeso, in virtù di Parte_1 C.F._1
procura depositata in atti, dall'avv. Giovanni Mascia (C.F.
) C.F._2
APPELLANTE
E
(C.F. ) e CP_1 C.F._3 [...]
(C.F. ), difesi, come da procura CP_2 C.F._4
depositata in atti, dall'avv. Francesco Sbordone (C.F. ) C.F._5
APPELLATI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del giorno 8/10/2025, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo grado. 2 R.G. n. 960/2020
§ 1.1. ed agirono in giudizio, dinanzi al Tribunale CP_1 CP_2 di Napoli, chiedendo emettersi decreto ingiuntivo nei confronti di Parte_1
, deducendo:
[...]
- che in data 11/8/2008 aveva riconosciuto, per iscritto, ex art. Parte_1
1988 c.c., di essere debitore di € 95.000,00 nei confronti di e di € CP_1
280.000,00 nei confronti di;
CP_2
- che si era impegnato a pagare siffatte somme decorsi due anni Parte_1 dalla stipula dell'atto in esame;
- che tale atto di riconoscimento, versato in atti, aveva “fonte e titolo nelle scritture private” depositate, relative a due atti transattivi stipulati nella medesima data tra i ricorrenti, l'ingiunto e altri familiari “volti ad una complessiva sistemazione dei rapporti societari ed immobiliari tra loro intercorrenti”;
- che, fermo restando l'effetto di tale atto di astrazione processuale dalla causa, essi istanti avevano adempiuto a tutti gli obblighi a loro carico derivanti dalle transazioni;
- che era inadempiente, nonostante gli inviti di pagamento Parte_1 rivoltigli.
Pertanto, i ricorrenti chiesero ingiungersi a di pagare gli importi Parte_1 suindicati, oltre interessi a far data dal giorno 11/8/2010 fino all'effettivo soddisfo.
§1.2. L'ingiunto propose opposizione ex art. 645 c.p.c., facendo valere le seguenti ragioni:
- il ricorso monitorio non era stato validamente notificato;
- le somme richieste erano state regolarmente pagate;
- le firme apposte sugli atti in questione non erano autenticate;
- gli atti comprendevano una clausola compromissoria ed un termine di pagamento biennale;
- che il credito azionato era, quindi prescritto;
§1.3. Costituitisi in giudizio, e , oltre ad opporsi alle CP_2 CP_1 sollevate eccezioni, deducevano che l'ingiunto avrebbe dovuto dimostrare, in ragione dell'effetto tipico di inversione dell'onere della prova ai sensi art. 1988
c.c., l'inesistenza, l'invalidità o l'estinzione del rapporto sotteso alla ricognizione.
§1.4. Successivamente, prima del decorso dei termini ex art. 183, comma 6 c.p.c., si costituì per l'opponente, in sostituzione, un nuovo difensore, il quale, 3 R.G. n. 960/2020 rinunciando a numerose eccezioni proposte nell'atto di opposizione, espose quanto segue:
- “controparte ha spontaneamente esibito, in sede monitoria, non solo la scrittura ricognitiva del debito, ma pure le due citate transazioni (erroneamente datate entrambe all'11.8.2008, mentre quella societaria è del 1.8.2008 – cfr. doc. 1 allegato al ricorso monitorio) che, per sua stessa asserzione, ne costituiscono il presupposto;
senza però avvedersi di rinunciare, in tal modo, alla condizione processuale di privilegio assicurata dall'art. 1988 c.c.”;
- le transazioni “enunciano il desiderio comune dei , partecipi dei due Pt_1 negozi, di sistemare in via definitiva i loro rapporti societari ed immobiliari e tuttavia, mentre la transazione societaria del 1.8.2008 ha raggiunto il suo scopo
(controparte riconosce, in ricorso monitorio, l'esatto adempimento del complesso giro, ivi previsto, di reciproche cessioni di quote sociali , volto ad accentrare nelle mani dei maggiori interessati le varie società da essi create sotto l'impulso imprenditoriale di ), non così la transazione immobiliare Parte_1 dell'11.8.2008 (peraltro l'unica coeva della ricognizione), con cui le parti si impegnavano a dar mandato ai loro difensori, avv.ti Capuano e Lettieri, di vendere gli immobili di loro proprietà comune o singolare e di ripartire tra essi il ricavato, ma poi non ne hanno fatto nulla, tanto che ancora oggi il regime dominicale dei loro immobili è rimasto invariato, come si evince dalle visure catastali ed ipotecarie, che si esibiscono”;
- “siffatto globale inadempimento collettivo … equivale in sostanza a revoca dell'impegno di transigere assunto dai con la scrittura dell'11.8.2008 Pt_1 relativa agli immobili che, di conseguenza, non può essere addotta come presupposto della dichiarazione ricognitiva, a sua volta inefficace senza quel presupposto che non è stato realizzato (forse non ancora o forse non più nemmeno voluto) dalle parti”;
- ciò anche perché “la logica estrinseca della transazione relativa agli immobili era quella di alienare tutte le proprietà (ad eccezione di quella di Largo Ecce
Homo che vorrebbe tenere per sé e liquidare i due terzi ai germani Pt_2 Pt_1
e che i vari membri della famiglia avevano acquistato negli anni con i Per_1 ricavi delle varie società, dividendo gli importi realizzati secondo le quote indicate nella scrittura”; 4 R.G. n. 960/2020
- “con quella provvista avrebbe corrisposto ai due nipoti, odierni Parte_1 opponenti, gli importi di cui alla ricognizione di debito, la quale, quindi, svolgeva unicamente una funzione di garanzia al fine di consentire compensazione con i liquidi, una volta che tale liquidità fosse stata realizzata mediante l'alienazione dei cespiti”;
- quindi, la ricognizione trovava titolo solo nella transazione immobiliare, la quale, non avendo avuto attuazione, poneva nel nulla l'atto posto a valle;
- diversamente, la dichiarazione non poteva rinvenire il proprio titolo nella transazione societaria considerato che “Nel ricorso monitorio … controparte cita la transazione societaria del 1.8.2008 solo per riconoscere come il complesso giro di cessioni di quote sociali, ivi previsto, sia stato poi correttamente adempiuto in concreto da tutti gli interessati (ivi compreso il deducente); ma non indica una qualsiasi clausola o un qualunque passaggio dell'atto da cui possa ricavarsi il titolo della dichiarazione ricognitiva. La quale è stata rilasciata da
l'11.8.2008, il giorno stesso della c.d. transazione immobiliare e Parte_1 solo in questa potrebbe, in astratto, rinvenirsi un suo titolo se, beninteso, il programma transattivo, ivi delineato, fosse stato in concreto realizzato”.
§1.5. Con la prima memoria emendativa, gli opposti precisarono che:
- “Del tutto infondata l'affermazione per cui l'atto di ricognizione si riferisca esclusivamente alla transazione immobiliare e non a quella societaria.
Quest'ultima, datata 01.08.2008, costituisce il primo atto di una complessiva sistemazione dei rapporti intercorrenti tra i componenti della famiglia che Pt_1 si chiude l'11.08.2008 con la stipula della c.d. transazione immobiliare e dell'atto di riconoscimento del debito…i tre atti costituiscono un unicum in termini di finalità e, in particolare, l'impegno assunto con l'atto ricognitivo da parte del
Sig. nei soli confronti degli opposti e si Parte_1 CP_1 CP_2 collega esclusivamente ad una serie di cessioni di quote intercorse tra le parti in esecuzione della c.d. transazione societaria, nel periodo compreso tra il
01.08.2008 e l'11.08.2008”;
- l'assunto di controparte dell'inadempimento della transazione immobiliare era privo di fondamento, atteso che essi esponenti non avevano sottoscritto la stessa e, quindi, giammai poteva parlarsi di un inadempimento a loro imputabile;
- inoltre, essi opposti avevano depositato le due transazioni al solo scopo di far comprendere il contesto nel quale la complessiva operazione era avvenuta;
5 R.G. n. 960/2020
- ciò giustificava la qualificazione del riconoscimento del debito come “titolato”, ma non consentiva in alcun modo di desumerne, come preteso da controparte, una rinunzia al favorevole regime probatorio derivante dalla ricognizione del debito.
§ 2. La sentenza di primo grado.
§ 2.1. Con sentenza n. 7702/2019, pubblicata in data 14/08/2019, il Tribunale di
Napoli così decise la controversia:
“1) rigetta l'opposizione;
2) condanna l'opponente al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano in € 21.000 per onorario oltre s.g., IVA e CPA”.
§ 2.2. Le ragioni giuridiche della suindicata pronuncia possono così riassumersi:
- l'atto di ricognizione è, indubbiamente, titolato in quanto fa riferimento ai pregressi rapporti tra le parti;
- tale riferimento, però, è generico perché rivolto a due atti che definiscono una complessa vicenda patrimoniale relativa a rapporti eterogenei e plurisoggettivi senza, in effetti, specificare quali sono le partite che vanno a compensare e con riferimento a quali soggetti;
- ne consegue che il titolo cui può certamente riferirsi il credito vantato dagli opposti è soltanto quello relativo ai rapporti societari, non essendo ed CP_1
parti della seconda transazione;
CP_2
- del resto, ciò trova giustificazione nell'art. 9 dell'atto in data 1.8.2008 nel quale si legge che “le parti precisano che in considerazione del presente accordo transattivo hanno già provveduto prima della sottoscrizione del presente al versamento delle differenze risultanti dalle cessioni previste nel presente accordo ai valori nominali sopra indicati”.
- la somma dovuta agli opposti, quindi, può ben essere un conguaglio che rappresenta l'effettivo valore delle quote cedute, indicate nell'atto agli irrisori valori nominali.
§ 3. Il giudizio di appello.
§ 3.1. Avverso la suindicata decisione ha proposto appello , Parte_1 deducendo, quali motivi di impugnazione:
- che aveva errato il primo Giudice nel ritenere, da un lato, maturato il presupposto della dichiarazione di debito con l'adempimento della sola transazione societaria e, dall'altro, irrilevante la mancata realizzazione della 6 R.G. n. 960/2020 transazione immobiliare sol perché ad essa gli opposti non avevano partecipato, ma senza considerare l'interesse del deducente alla sua concreta esecuzione;
- che, tenuto conto del tenore letterale dell'atto, “la dichiarazione di debito in esame è fin troppo chiara laddove subordinava l'impegno da lui Parte_1 assunto alla compiuta realizzazione di entrambe le transazioni ivi espressamente richiamate come unico e unitario presupposto dell'obbligazione assunta”;
- che la transazione immobiliare era rimasta ineseguita non già per inadempimento di uno qualsiasi degli stipulanti, ma per un chiaro ripensamento collettivo, tanto che nemmeno risultava conferito agli avvocati Capuano e Lettieri alcun mandato a vendere;
- che, di conseguenza, non si era verificato il presupposto – ossia l'unitaria realizzazione di entrambe le transazioni, societaria ed immobiliare – della dichiarazione di debito di , rimasta pertanto giuridicamente Parte_1 inesistente e comunque inesigibile;
- che il Tribunale aveva errato nel riferire ad esso esponente l'assunto “che il credito vantato dagli opposti non sarebbe esigibile perché la controprestazione pattuita non sarebbe stata adempiuta”, in mancanza di ogni allegazione difensiva svolta in tale senso;
- che la sentenza impugnata era viziata di ultrapetizione nella parte in cui aveva affermato che la somma di € 375.000,00 era un conguaglio avente ad oggetto
“l'effettivo valore delle quote cedute, indicate nell'atto agli irrisori valori nominali”, senza che fosse mai stata prospettata una simulazione del corrispettivo delle cessioni di quote societarie menzionate nella transazione societaria;
- che l'ultrapetizione era evidente, tenuto conto che mai e CP_2 CP_1 avevano chiesto il pagamento di un conguaglio, da provarsi “con la tipica controdichiarazione a latere delle cessioni, né in qualsiasi altro modo”;
- che, poiché anche la seconda transazione era il presupposto del riconoscimento di debito, il Tribunale avrebbe dovuto accogliere l'opposizione rilevando che la medesima non aveva avuto esecuzione, sicché non si era realizzata la provvista che esso appellante avrebbe dovuto utilizzare per pagare la somma indicata nell'atto ricognitivo;
- che, infine, l'opposto decreto aveva attribuito alle controparti, sulla sorte capitale, gli interessi “come richiesti”, e cioè con decorrenza dal giorno
11/8/2010, in palese violazione del principio secondo cui gli interessi non previsti, 7 R.G. n. 960/2020 come nella specie, dalla dichiarazione ricognitiva non sono dovuti se non con decorrenza dalla domanda giudiziale.
Pertanto, l'appellante ha chiesto:
“1) Preliminarmente sospendere l'esecutività – o l'esecuzione se frattanto iniziata
– dell'impugnata sentenza 14.8.2019 n. 7702 resa inter partes dal Tribunale di
Napoli;
2) In totale riforma di tale sentenza, accogliere l'opposizione frapposta da
al decreto ingiuntivo n. 440/2016 e respingere, siccome Parte_1 inammissibili ed infondate, tutte le domande avanzate da ed CP_1
nei confronti dell'appellante; CP_2
3) In subordine revocare il suddetto decreto ingiuntivo per le ragioni esposte al quinto motivo di appello;
4) Condannare ed , in solido, alla rivalsa delle spese e CP_1 CP_2 compensi tutti del doppio grado, oltre spese generali, IVA e CPA”.
§ 3.2. Costituitisi in giudizio, gli appellati hanno chiesto il rigetto del gravame, in ragione della sua dedotta infondatezza, con conseguente integrale conferma della decisione di primo grado.
§ 3.3. Con ordinanza depositata in data 26/6/2020 è stata disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
§ 4. La decisione della causa.
§ 4.1. Rileva la Corte che l'appello è fondato e merita di essere accolto, pur se nei limiti di seguito precisati.
§ 4.2. Il primo motivo di appello, illustrato al punto § 3.1, è privo di pregio.
Invero, diversamente da quanto asserito dall'appellante, non è possibile desumere, dalla dichiarazione da quest'ultimo resa nella scrittura in atti, una chiara volontà di condizionare il pagamento, in favore degli odierni appellati, all'adempimento della transazione immobiliare (oltre che della transazione societaria).
Dall'esame della scrittura privata denominata “atto di ricognizione del debito”, datata 11/8/2008 e sottoscritta dalle parti in causa (nonché da , Persona_2 estranea al presente contenzioso), emerge quanto segue:
- “… in data odierna … hanno sottoscritto atti di transazione aventi ad oggetto la ridefinizione reciproca degli assetti societari e proprietari…”;
- “… in virtù degli atti di cui sopra risulta una differenza a carico di Parte_1
dell'importo complessivo di € 375.000 da versare rispettivamente ai sigg.
[...] 8 R.G. n. 960/2020
per € 95.000 e per € 280.000”, somma che CP_1 CP_2
si obbligava a pagare entro il termine essenziale di due anni dalla Parte_1 sottoscrizione di tale atto (cfr. produzione delle parti appellate, relativa al giudizio monitorio).
Ebbene, non solo la volontà dedotta dall'appellante non è manifesta, ma neppure si ritiene possa evincersi dal tenore complessivo dell'atto.
Invero, sebbene l'appellante si obbligasse a pagare gli importi suindicati in favore degli appellati in virtù delle transazioni “aventi ad oggetto la ridefinizione reciproca degli assetti societari e proprietari” sottoscritte nella medesima data, ossia il giorno 11/8/2008, non è possibile desumere, in assenza di ulteriore riscontro, che una delle transazioni indicate nell'atto fosse la transazione immobiliare alla cui esecuzione l'appellante condizionava l'efficacia di siffatta dichiarazione.
Anzi, come evidenziato dagli appellati, appare dubbio che tale dichiarazione possa riferirsi alla transazione immobiliare, giacché nella premessa si fa riferimento ad atti transattivi sottoscritti dalle parti, mentre è incontestato che a quest'ultima erano estranei gli appellati, essendo peraltro nella stessa esplicitata l'intenzione di dare mandato a vendere a due professionisti per ripartire il ricavato esclusivamente tra i contraenti.
In ultimo, finanche dal riscontro della transazione immobiliare – in cui i contraenti si limitavano a conferire il suindicato mandato a vendere gli immobili di loro proprietà – non risulta alcuna correlazione tra quest'ultima e la dichiarazione in esame, non potendosi ricavare, neppure in via implicita, che il ricavato della vendita costituisse lo strumento per fornire a la Parte_1 provvista per provvedere al pagamento in favore dei nipoti.
Né, infine, si può ritenere che siffatta condizione fosse inespressa nell'atto, ma comunque presupposta e nota alle controparti, trattandosi di assunto privo di supporto probatorio.
§ 4.3. È, invece, fondata la censura di ultrapetizione della pronuncia, pur se con le precisazioni di seguito illustrate.
Invero, in primo grado ed hanno sviluppato la propria CP_1 CP_2 linea difensiva sul presupposto che la dichiarazione prodotta in sede di ricorso monitorio fosse riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 1988 c.c., assumendo, in particolare, che essa trovasse il suo presupposto in entrambe le transazioni e, 9 R.G. n. 960/2020 nella fase del giudizio di opposizione, che invece lo trovasse (in termini di rapporto fondamentale) soltanto nella transazione societaria, ribadendo tale assunto anche in grado di appello.
Tuttavia, preme osservare che un'obbligazione cristallizzata in una promessa di pagamento o in un riconoscimento di debito, ai sensi dell'art. 1988 c.c., presuppone necessariamente, perché possa qualificarsi in tal senso e beneficiare dell'onere probatorio invertito, che l'una o l'altro siano effettivamente rinvenibili in un precedente atto negoziale.
Nel caso in esame, dall'atto “ricognitivo” di cui si discute si evince che in virtù degli atti di transazione sottoscritti nella medesima data ed “aventi ad oggetto la ridefinizione reciproca degli assetti societari e proprietari” risultava una differenza di complessivi € 375.000,00 a carico di , tale per cui Parte_1 quest'ultimo si impegnava a pagare detta somma, nei limiti delle rispettive quote dovute, a ed . CP_1 CP_2
Ora, il generico richiamo ai due atti transattivi e la mancata allegazione degli stessi alla dichiarazione ricognitiva non consentono in alcun modo di ricondurre l'obbligo di pagamento, cui era tenuto l'odierno appellante, né alla transazione societaria, né a quella immobiliare.
Depone in tal senso – oltre a quanto già evidenziato al §
4.2 per cui, contrariamente a quanto contenuto nell'atto “ricognitivo”, la transazione immobiliare non sarebbe stata sottoscritta dagli appellati – la circostanza che la transazione societaria rechi una data antecedente (1/8/2008) alla sottoscrizione della dichiarazione, per cui deve escludersi che questa fosse la transazione richiamata nell'atto.
Né, in ogni caso, il descritto obbligo di pagamento trova specifico riscontro nelle due scritture transattive.
Nella transazione immobiliare – a cui peraltro gli appellati, come detto, erano estranei – viene fatto riferimento soltanto alla futura vendita di alcuni immobili e le parti si obbligavano a rilasciare una procura irrevocabile a due avvocati per i relativi trasferimenti, al fine di ripartire il ricavato esclusivamente fra i soggetti ivi indicati.
Quanto alla transazione societaria, premesso che, com'è pacifico tra le parti, essa risulta totalmente eseguita in tutti i suoi profili - nel senso che i contraenti provvidero mediante atti notarili alle cessioni di quote di società di cui erano 10 R.G. n. 960/2020 titolari - nella stessa non v'è traccia di obbligazioni pecuniarie, se non quelle relative al pagamento dei corrispettivi delle varie cessioni, che però era indicato in misura molto ridotta.
Sulla scorta di quanto sopra, va escluso che l'obbligazione di cui all'atto ricognitivo datato 11/8/2008 trovi titolo in una delle descritte transazioni, con conseguente ostacolo all'invocata applicazione della regola dell'astrazione processuale dalla causa di cui all'art. 1988 c.c.
In virtù delle considerazioni in precedenza esposte, l'obbligo di pagamento della somma di € 375.000,00, come indicato nell'atto ricognitivo, sarebbe giuridicamente configurabile solo nella prospettiva di una controdichiarazione scritta delle parti contenente l'indicazione dell'effettivo e reale corrispettivo delle cessioni di quote societarie, costituente la “differenza” – come significativamente menzionata nell'atto ricognitivo per cui è causa – rispetto alle somme indicate negli atti di cessione delle quote societarie.
Tuttavia, non avendo gli opposti prospettato tale vicenda simulatoria, merita accoglimento la censura dell'appellante relativa alla parte in cui il Giudice ha deciso la causa violando il principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato.
Né potrebbe questa Corte affermare tale simulazione d'ufficio, integrando la motivazione del giudice di prime cure, atteso che, secondo la Corte del diritto, “in tema di simulazione, atteso il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, il giudice non può ritenere la simulazione se nessuna delle parti ne alleghi l'esistenza, incorrendo altrimenti nella violazione dell'articolo 112 del
Cpc. Tale principio dev'essere coordinato con gli ulteriori limiti stabiliti dalla legge processuale, per effetto dei quali la simulazione, che può essere fatta valere sia in via di azione che di eccezione, nel primo caso dev'essere proposta nel giudizio di primo grado, a pena d'inammissibilità rilevabile anche d'ufficio” (così
Cass. 28/8/2023, n. 25346; v. anche Cass. 14/3/2016, n. 4933).
In definitiva, un atto contenente l'obbligo di pagamento di una somma di danaro, sulla base di un rapporto fondamentale nello stesso menzionato, non può valere come promessa ai sensi dell'art. 1988 c.c., ove tale obbligo trovi titolo in detto rapporto sottostante, quale però risultante all'esito di una dichiarazione di simulazione relativa mai richiesta in giudizio dal destinatario della promessa. 11 R.G. n. 960/2020
Alla luce delle considerazioni che precedono, in accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza, va rigettata la domanda proposta da e CP_2
, nei confronti dell'odierno appellante, con conseguente revoca CP_1 dell'opposto decreto ingiuntivo.
§ 4.4. Quanto alla censura relativa alla data di decorrenza degli interessi, la stessa
è assorbita dall'accoglimento del motivo sub § 4.3.
§ 5. La riforma dell'impugnata sentenza impone la regolamentazione ex novo delle spese del doppio grado di giudizio, secondo un criterio unitario, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (cfr., tra le più recenti, Cass. 26/3/2025, n. 8040).
Nella specie, dette spese, liquidate nella misura indicata in parte dispositiva, devono porsi a carico degli appellanti in base al principio della soccombenza, con attribuzione all'avv. Giovanni Mascia, stante la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 93 c.p.c. nella comparsa conclusionale in appello (sull'ammissibilità di detta dichiarazione ove formulata per la prima volta negli scritti conclusivi, cfr. Cass.
12/1/2006, n. 412; Cass. 25/2/2002, n. 2736).
Va aggiunto che detta liquidazione viene effettuata secondo i parametri di cui al
DM n. 55/2014 e successive integrazioni, con applicazione dello scaglione intercettato dal valore della controversia (€ 375.000,00) ed importi prossimi alla metà fra minimi e massimi, tranne per la fase istruttoria, che non ha avuto luogo, e che va liquidata con riduzione del 50%.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con atto di citazione notificato in data 28/2/2020, nei Parte_1 confronti di ed , avverso la sentenza n. 7702/2019 CP_1 CP_2 del Tribunale di Napoli pubblicata in data 14/8//2019, così provvede:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, revoca il decreto ingiuntivo n. 440/2016 emesso dal Tribunale di Napoli in data 18/1/2016;
b) condanna ed , con vincolo di solidarietà, al CP_1 CP_2 pagamento, in favore di , delle spese del doppio grado di Parte_1 giudizio, che liquida, con attribuzione all'avv. Giovanni Mascia: 12 R.G. n. 960/2020
- quanto al giudizio di primo grado, in € 671,00 per esborsi, € 10.000,00 per compensi professionali ed € 1.500,00 per rimborso spese forfettarie, oltre IVA
e CPA come per legge;
- quanto al presente grado, in € 1.848,00 per esborsi, € 12.000,00 per compensi professionali ed € 1.800,00 per rimborso spese forfettarie, oltre IVA
e CPA come per legge.
Così deciso in Napoli il giorno 26/11/2025
IL PRESIDENTE (dott. Giulio Cataldi)
IL CONSIGLIERE ESTENSORE (dott. Michele Caccese)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.