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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 31/01/2025, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE TERZA CIVILE
La Corte, in composizione collegiale, nelle persone dei Signori Magistrati
Dott.ssa Rita Rigoni Presidente
Dott.ssa Silvia Franzoso Consigliere
Dott. Nicola Traisci Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al numero 173/2023 del Ruolo
Generale della Corte promossa da: signor (c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avvocato Simone Boscolo, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Chioggia al Viale Vicenza 3
APPELLANTE
contro
:
persona del suo legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli Avvocati
Salvatore Francioso ed Assunta Fontana, con domicilio eletto presso lo studio dei difensori in Spilamberto alla Via del Carmine 8/A
APPELLATA
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza numero 2088/2022 del
Tribunale di Venezia, depositata in data 13 dicembre 2022
CONCLUSIONI
Di parte appellante
Il patrocinio dell'appellante sig. , richiamate e ribadite in tale Parte_1
sede le proprie argomentazioni, deduzioni, eccezioni, contestazioni, istanze e domande, anche in via istruttoria, come formulate nei pregressi scritti defensionali, dimette le presenti note scritte e precisa le conclusioni - in via preliminare, nel merito e in via istruttoria - come da atto di citazione in appello dd. 30.01.2023, chiedendone l'accoglimento.
Di parte appellata
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, ogni diversa e contraria istanza, eccezione o deduzione, disattesa e reietta, dato atto che la
[...]
dichiara di non accettare il contraddittorio con Parte_2
l'attore, stante l'assoluto difetto in costui di legittimazione attiva (e passiva in essa ) non essendo tra di esse intercorso alcun rapporto Parte_2
contrattuale, dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale e/o con ogni miglior formula e per i motivi tutti sopra indicati, l'appello proposto dal Sig. avverso la Pt_1
sentenza n. 2088/2022 del Tribunale di Venezia, con conseguente sua integrale conferma.
Con vittoria di spese e compensi tutti del presente procedimento, nonché ex art. 96, terzo comma c.p.c. condanna per lite temeraria con somma da determinarsi equitativamente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione datato 30 novembre 2021 l'odierno appellante Pt_1
ha evocato al giudizio del Tribunale di Venezia la società Parte_2
esponendo di aver acquistato una fornitura di rivestimenti in ceramica di prima scelta presso un punto vendita sito in Cavarzere asserendo che il detto esercizio commerciale pur se gestito dalla società Impianti Tecnologie
Servizi s.r.l. fosse riconducibile alla rete di vendita della convenuta;
ulteriormente ha esposto che la merce vendutagli era risultata viziata per la qual cosa aveva promosso un procedimento di accertamento tecnico preventivo volto alla descrizione dei difetti realizzativi dei rivestimenti in ceramica ed alla stima dei costi di sostituzione.
Sugli antefatti così sunteggiati l'allora attore, sostenendo che i beni acquistati non fossero conformi al contratto quanto alla loro qualità, ha chiesto che la convenuta fosse condannata all'integrale sostituzione della fornitura, ivi inclusa la preventiva rimozione e la successiva posa in opera, ovvero al pagamento dell'importo equivalente all'esecuzione, ovvero ancora al risarcimento del danno nella misura stimata in sede di accertamento tecnico preventivo.
La convenuta, costituitasi in giudizio, ha avversato le domande attoree allegando la totale estraneità tra sé e la società Impianti Tecnologie Servizi
s.r.l., precisando di non effettuare alcuna vendita al dettaglio dei materiali di sua produzione, e dunque eccependo il suo difetto di legittimazione passiva in ragione dell'assenza di alcun rapporto contrattuale con il Pt_1
spettando invece questa legittimazione al venditore diretto, e comunque rilevando l'infondatezza della pretesa anche sotto il profilo della decadenza e prescrizione della garanzia.
Il Tribunale, disattese le ulteriori richieste delle parti, ha deciso la causa rigettando la domanda dell'attore, al cui carico ha posto le spese di lite.
Avverso quella pronuncia ha interposto appello il chiedendone Pt_1
l'integrale riforma mediante accoglimento della sua originaria domanda, formulando subordinata istanza di rimessione della causa ai sensi dell'articolo 354 del codice di procedura civile.
L'appellata ha resistito al gravame instando per il suo rigetto.
Invitate le parti a precisare le rispettive conclusioni mediante il deposito telematico di note scritte, come sopra riportate, la Corte ha riservato la causa in decisione concedendo i termini di cui all'articolo 190 del codice di procedura civile.
MOTIVI DELLA DECISIONE
- Con il primo motivo d'impugnazione l'appellante ha denunciato l'erroneità della pronuncia, in riferimento all'esclusione della legittimazione passiva della società convenuta, quale effetto della violazione applicativa delle norme di cui al D.Lgs. numero 206/2005, denunciando altresì il correlato vizio di carenza e contraddittorietà della motivazione.
Ad illustrazione del motivo l'appellante ha asserito che il Tribunale, pur in assenza di approfondimento istruttorio e contraddicendo le evidenze documentali, avrebbe apoditticamente escluso la sussistenza d'un rapporto contrattuale tra le parti, sebbene avesse riconosciuto la sua qualità di consumatore;
sotto altro profilo l'appellante ha sostenuto che il precedente giudicante avrebbe ingiustificatamente attribuito efficacia probatoria alle visure camerali delle società per Parte_3
derivare che tra quelle non vi fossero collegamenti societari, sminuendo invece la valenza della documentazione dalla quale risultava che la stessa convenuta reclamizzava la sua fitta rete di vendita internazionale;
nel resto l'appellante ha riproposto le allegazioni svolte nel precorso grado.
La censura è infondata in ciascuna delle sue formulazioni rivelandosi finanche eccentrica rispetto alle ragioni del decidere illustrate dal Tribunale ed omettendo di confrontarsi con quel tema motivazionale.
Rileva infatti la Corte che la tesi d'appello si regge sul solo assunto, rimasto indimostrato, secondo cui tra le parti in lite sarebbe intercorso il rapporto contrattuale di vendita dedotto in lite per derivarne la pretesa risarcitoria fondata sull'asserita garanzia.
Vero è invece che, ulteriormente al dato formale evincibile dalla documentazione contrattuale in atti (si vedano i documenti contrassegnati dai numeri 3 e 4 della produzione attorea nel primo grado), non constano elementi di sorta neppure di rango presuntivo dai quali poter desumere la sussistenza di un qualsivoglia rapporto di rilievo giuridico tra l'appellata e la società effettiva venditrice Impianti Tecnologie Servizi Parte_2
tale da riversare sulla prima la garanzia legale scaturente al contratto di vendita stipulato dall'appellante.
Quanto poi all'apprezzamento delle risultanze istruttorie compiuto dal
Tribunale (segnatamente la valenza attestativa delle visure camerali) la doglianza d'appello non ha alcuna efficacia critica idonea ad indurre un diverso esito valutativo, tanto più considerato che l'appellante non ha mai allegato né si è offerto di provare alcun assetto societario diverso rispetto a quello certificato nelle dette visure.
- Ad epilogo di rigetto conduce la delibazione del secondo motivo con il quale l'appellante ha sostenuto l'erroneità della pronuncia in riferimento al dichiarato rigetto della sua domanda di surroga scaturita dall'altrettanto erroneo richiamo all'articolo 92 della legge fallimentare.
Risulta assorbente di ogni altra questione veicolata con l'impugnazione la decisione adottata dal Tribunale – pienamente condivisa da questo Collegio
– secondo cui l'istanza volta all'integrazione del contraddittorio nei confronti della società Impianti Tecnologie Servizi in fallimento era da considerarsi tardiva;
né è sostenibile, come l'appellante ha lapidariamente affermato, di non aver formulato alcuna istanza di chiamata in causa del fallimento della detta società, laddove invece tale istanza è stata espressamente formalizzata nel testo delle note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 4 maggio 2022 (si veda il paragrafo 2 ultimo capoverso e la lettera C delle conclusioni ivi articolate).
Rispetto alla dichiarata tardività di quella richiesta, e dunque alla decadenza processuale venutasi a determinare, l'appellante non ha affatto contrapposto alcuno spunto critico.
Ciò comporta quale ulteriore effetto che, stante l'integrità del contraddittorio, neppure ricorrono le condizioni legittimanti l'adozione del provvedimento di rimessione del processo al precedente grado come pure ipotizzato dall'appellante. - Con il terzo motivo l'appellante ha denunciato vizio di omessa pronuncia quanto alla domanda di condanna alla rifusione delle spese di lite relative al giudizio di accertamento tecnico preventivo.
Ad illustrazione del motivo l'appellante ha sostenuto che i compensi relativi a quella fase procedimentale gli sarebbero dovuti in considerazione del fatto che in quel contesto era stata comunque accertata la non conformità della fornitura del materiale oggetto di contesa tra le parti.
La Corte rileva l'infondatezza della censura sulla scorta delle seguenti ragioni.
In primo luogo non può dirsi configurato alcun vizio omissivo nei sensi ipotizzati dall'appellante dovendosi invece ravvisare che quella specifica domanda sia stata tacitamente rigettata dal Tribunale.
In secondo luogo, ed a tutto voler concedere all'assunto d'appello, non v'è margine alcuno di accoglibilità della petizione in parola tenuto conto della soccombenza nel merito dichiarata dal Tribunale ed esplicante il suo effetto, quanto alla regolazione delle spese di lite tra le parti, anche nella fase ante causam senza che possa darsi rilievo alcuno alle risultanze delle indagini tecniche svolte in quella sede.
A ben guardare infatti il precedente giudicante, sia pur implicitamente, ha fatto corretta applicazione del principio di legittimità (più di recente ribadito da Cass. n. 14268/2017) a mente del quale “le spese dell'accertamento tecnico preventivo ante causam vanno poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente e vanno prese in considerazione nel successivo giudizio di merito (ove l'accertamento stesso venga acquisito) come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di possibile compensazione totale o parziale, a carico del soccombente e da liquidare in un unico contesto”.
- Con il quarto motivo l'appellante ha criticato la pronuncia sotto il profilo della violazione applicativa di legge quanto alla liquidazione delle spese di lite effettuata dal Tribunale in misura ingiustificatamente superiore ai parametri medi.
In effetti il giudice di primo grado, senza specificazione alcuna quanto alle singole fasi del giudizio, ha indicato nella somma globale di € 6.000,00
l'ammontare delle spese di lite nel grado ponendole a carico dell'attore soccombente.
La decisione non è condivisibile e va pertanto emendata nei seguenti termini.
Sommando gli importi di cui ai parametri medi indicati dal D.M. n.
147/2022 per lo scaglione di valore compreso tra € 5.001,00 ed € 26.000,00 per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale, si ottiene un importo complessivo di € 5.077,00 dal quale il Tribunale si è apprezzabilmente discostato senza specificarne le ragioni ed indicare invece il criterio adottato limitandosi, come detto, ad una liquidazione globale.
Ne consegue che, riformando sul punto la decisione impugnata, le spese di lite del primo grado di giudizio vanno liquidate nella detta misura di €
5.077,00 oltre rimborso forfetario ed oneri fiscali e previdenziali dovuti per legge, fermo restando il relativo addebito a carico dell'allora attore.
- Da ultimo l'appellante ha insistito a che questa Corte sollevasse questione di legittimità costituzionale dell'articolo 130 del codice del consumo in relazione agli articoli 3, 24 e 117 della Costituzione “nella parte in cui non contempla la responsabilità diretta del produttore e/o dei precedenti anelli della catena di distribuzione nei casi in cui il consumatore verta nella concreta impossibilità di esercitare agevolmente e proficuamente i diritti fondamentali allo stesso spettanti nei confronti del venditore finale, ove deceduto e/o fallito, come nel caso di specie”.
A giudizio del Collegio la questione posta dall'appellante non è connotata dalla rilevanza richiesta dall'articolo 23 della Legge numero 87/1953, dovendosi anzi dubitare della stessa sua applicabilità alla concreta fattispecie in delibazione, sicché non ricorrono le condizioni per sollecitare lo scrutinio della Corte Costituzionale.
- Ravvisa da ultimo la Corte che nella vicenda non si configurano le condizioni per l'adozione d'una pronuncia ai sensi dell'articolo 96 comma terzo del codice di procedura civile come sollecitata dall'appellata.
- In conclusiva analisi, dovendosi ritenere assorbita ogni altra questione devoluta, la pronuncia impugnata va riformata in relazione al solo ammontare delle spese di lite liquidate per il precedente grado con conferma nel resto.
- Quanto alla regolazione delle spese di lite nel presente grado le stesse vanno poste a carico dell'appellante ed in favore dell'appellata, stante l'esito di marginale riforma, ravvisandosi la sostanziale soccombenza nel merito rilevante ai sensi dell'articolo 91 del codice di procedura civile, nella misura liquidata in dispositivo tenuto conto dei parametri medi vigenti per le fasi di studio, introduttiva e decisionale in relazione al valore della causa ed in coerenza con l'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
la Corte, decidendo sull'appello come in epigrafe proposto avverso la sentenza numero 2088/2022 del Tribunale di Venezia, depositata in data 13 dicembre 2022, così provvede:
- in parziale riforma dell'impugnato provvedimento che nel resto conferma, liquida le spese di lite nel precedente grado di giudizio nella misura di €
5.077,00 oltre rimborso forfetario ed accessori fiscali e previdenziali di legge;
- condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite del presente grado in favore dell'appellata liquidandole in € 3.966,00 oltre rimborso forfetario ed accessori di legge.
Venezia, li 19 dicembre 2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Nicola Traisci Dott.ssa Rita Rigoni