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Sentenza 16 marzo 2025
Sentenza 16 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 16/03/2025, n. 447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 447 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Matteo Marongiu, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127-ter c.p.c. e dall'art. 35 del D. Lgs.
n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 551/2021 R.A.C.L., promossa da nella persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Macciotta, che la rappresenta e difende per procura speciale a margine del ricorso, ricorrente contro
elettivamente Controparte_1 domiciliato in Cagliari, presso gli uffici dell'avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv. Giuliana Murino e dall'avv. Roberto di Tucci in virtù di procura generale alle liti, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato telematicamente in data 9 marzo 2021, la società
[...] ha adito l'intestato Tribunale al fine di chiedere la revoca del provvedimento Parte_1 del 28 settembre 2020 con il quale l' ha effettuato la rideterminazione del tasso medio per CP_1
andamento infortunistico, applicato retroattivamente con riferimento agli anni 2019 e 2020, e l'accertamento in capo all'Istituto dell'obbligo di restituzione della somma di euro 75.395,11 versata indebitamente dalla società in base al tasso ricalcolato.
La società ricorrente ha specificamente dedotto:
- di essere titolare dal 1984 del rapporto assicurativo indicato con la PAT 85089852;
- di aver ricevuto in data 14 settembre 2020 la nota n. 10705, avente a oggetto la
“rideterminazione dell'oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico”, con la quale la Direzione Centrale Rapporto Assicurativo (DCRA) dell' ha anticipato che, “per un errore CP_1
applicativo, nel calcolo del tasso applicabile comunicato alle ditte con il modello 20sm, per gli anni 2019 e 2020 sono stati erroneamente esclusi dal computo delle giornate lavorative equivalenti (GLE) gli eventi lesivi per i quali l'azione di surroga era ancora in una fase istruttoria”;
pagina 1 di 8 - che nel caso specifico era stato escluso dal calcolo del tasso applicabile per gli anni 2019 e
2020 l'infortunio n. 514283666 del 17 ottobre 2016, poiché non ancora conclusa la fase istruttoria volta ad accertare la sussistenza di eventuali responsabilità;
- che l' ha quindi provveduto a trasmettere le liste con l'indicazione delle PAT interessate CP_1 dall'errore e le istruzioni operative per la rideterminazione del tasso applicabile (note - DCRA n.
11035 del 22 settembre 2021 e n. 8484 del 24 settembre 2020) e ricalcolato, per gli Parte_2
anni 2019 e 2020, il tasso applicabile per la PAT della società ricorrente, notificando il relativo provvedimento in data 28 settembre 2020;
- di aver proposto ricorso in via amministrativa in data 28 ottobre 2020 avverso tale determinazione, respinta dall' in data 23 dicembre 2020. CP_1
La ricorrente si è quindi rivolta al Tribunale domandando l'accertamento dell'illegittimità o inefficacia del provvedimento di ricalcolo e la restituzione di quanto versato in ottemperanza a tale provvedimento.
L' ha resistito in giudizio con articolate difese. CP_1
2. Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
Parte ricorrente ha in primo luogo eccepito l'illegittimità del provvedimento di rideterminazione dell'oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico in quanto tardivo rispetto a quanto previsto dall'art. 22 del d.m. 27 febbraio 2019 (cd. MAT).
In secondo luogo, ha eccepito che il provvedimento sarebbe stato adottato in assenza di previsioni normative che attribuiscano all' il potere di rettifica, previsto solo per le ipotesi tassativamente CP_1
indicate agli artt. 7 e 11 della MAT.
Infine, ha dedotto che l' avrebbe erroneamente considerato, ai fini della variazione CP_1 dell'andamento infortunistico, un evento per il quale non è mai stata accertata la responsabilità della società datrice di lavoro.
2.1. Parte ricorrente ha sostenuto l'illegittimità del provvedimento di ricalcolo in quanto tardivo rispetto al termine per la comunicazione posto dall'art. 22 delle MAT e in quanto emesso dall' CP_1
perché adottato in assenza di una norma che legittimasse la rettifica.
Tali eccezioni sono infondate e devono essere disattese.
La materia è disciplinata dagli artt. 40 e 41 del D.p.r. 1124/1965 e s.m.i.
L'art. 40 del D.P.R. 1124 del 1965 dispone che “le tariffe dei premi e dei contributi per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e relative modalità di applicazione sono approvate con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale su delibera dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro”.
pagina 2 di 8 L' art. 41 dispone che “il premio di assicurazione è dovuto dal datore di lavoro in base al tasso di premio previsto dalla tariffa di cui al precedente articolo e applicato dall'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro nella misura, con le modalità e secondo le condizioni della tariffa stessa, sull'ammontare complessivo delle retribuzioni effettivamente corrisposte o convenzionali o, comunque, da assumersi, ai sensi di legge, per tutta la durata dei lavori, ai prestatori d'opera compresi nell'obbligo - 7 - dell'assicurazione”.
Per quanto attiene le modalità e tempistiche relative al pagamento dei premi assicurativi da parte dei datori di lavoro, l'art. 44, co. 5, D.P.R. n. 1124/1965 statuisce che “entro il giorno 20 del mese successivo a quello di comunicazione fatta dall'istituto assicuratore, debbono essere pagate dal datore di lavoro le quote residue di premio risultanti da rettifiche dei conteggi nonché le differenze supplementari determinate da variazioni di rischio, da variazioni o rettifiche delle retribuzioni, da accertamenti ispettivi e quanto altro dovuto all' ”. CP_1
La norma ha portata generale e deve ritenersi applicabile a tutti i casi in cui l' accerti che CP_1 nel corso dell'anno vi è stato un erroneo versamento del premio quale che sia la causa, compreso il caso in cui la differenza supplementare accertata sia dovuta a variazioni dell'andamento infortunistico che determinano l'oscillazione del tasso applicabile al singolo datore di lavoro.
Tale interpretazione è fondata sulla considerazione per cui, nella materia de quo, vige il principio di autoliquidazione del premio assicurativo, in base al quale l' ogni anno comunica CP_1
al datore di lavoro, entro la data del 31 dicembre, le basi di calcolo del tasso applicato al fine di poter determinare la quantità di oneri che questi è tenuto a versare tanto a saldo dei premi dovuti per l'anno precedente, quanto quelli dovuti in acconto di quelli per l'anno in corso.
La comunicazione non ha la funzione di individuare e fissare una volta per tutte quanto dovuto dal datore come premio, stante la presenza di quote di oneri riferite a titoli e periodi differenti, tant'è vero che, qualora l'Istituto ometta di inviare il provvedimento entro il termine indicato, questi non è esentato dal calcolo e dalla liquidazione del premio in maniera autonoma e deve comunque provvedere sulla base dei dati in proprio possesso, salvo l'eventuale successivo conguaglio.
Ciò porta a ritenere, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte ricorrente, che allorché siano accertate variazioni in corso dell'anno che comportino il ricalcolo del premio, dovuto all'oscillazione del tasso infortunistico, il ricalcolo debba necessariamente essere effettuato con riferimento al periodo di incidenza dell'evento ovvero tenendo in considerazione l'infortunio che ha determinato la variazione.
pagina 3 di 8 Secondo la ricorrente, la decadenza dal potere di variare il tasso (rectius, l'irretroattività degli effetti della comunicazione di variazione) deriverebbe dal tenore letterale dell'art. 22 delle MAT.
Tale disposizione prescrive che “l' comunica al datore di lavoro per ogni anno i tassi da CP_1 applicare in base ai criteri di cui agli articoli da 19 a 22 […] il provvedimento di cui al comma 1
è comunicato al datore di lavoro con modalità telematica, entro il 31 dicembre di ciascun anno ed ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione”.
La mancanza di una espressa previsione del potere di rettifica, come nel caso degli agli artt. 7 e
11, porterebbe alla conclusione per cui l' una volta comunicato il tasso di sinistrosità, CP_1
ancorché formulato sulla base di presupposti erronei, non potrebbe provvedere a rettificarlo con riferimento al periodo precedente alla comunicazione, spiegando il provvedimento effetti solo per l'anno successivo.
La tesi non è condivisibile perché basata sull'erroneo presupposto che il provvedimento di variazione del tasso trovi fondamento sulle sole disposizioni contenute nelle MAT e che queste escludano l'applicazione della normativa generale di cui al D.p.r. n. 1124/1965.
In realtà, la norma di cui all'art. 44, comma 5, del D.p.r. n. 1124/1965 e l'art. 22 delle MAT non sono in contraddizione l'una con l'altra e trovano entrambe applicazione, seppur in contesti differenti.
La prima, come detto, esprime il potere generale dell' di rettificare le quote derivate da CP_1
propri conteggi qualora accerti: la presenza di errori relativi alla quantificazione dei tassi in precedenza calcolati e comunicati;
intervenute variazioni di rischio incidenti sull'ammontare dei premi;
differenza rilevate mediante accertamenti ispettivi;
in via residuale, in tutti i casi in cui sia accertato “quanto altro dovuto all'istituto”.
È agevole riscontrare come il potere di rettifica sia espressamente contemplato anche nell'ipotesi di intervenute variazioni di rischio, ispezioni (che presuppongono attività istruttorie o di controllo)
e, comunque, ogni qual volta l'Istituto accerti la debenza di una diversa somma da parte del datore.
L'art. 22, invece, riguarda la comunicazione che ogni anno deve essere resa dall'ente per permettere al datore di lavoro l'autoliquidazione del premio entro il 20 febbraio dell'anno successivo e non introduce alcun termine perentorio che osti a una rettifica in caso di errori o altri fattori sopravvenuti idonei a determinare un diverso conteggio.
Deve tenersi a mente che il calcolo del premio assicurativo è effettuato, tra i vari criteri, anche con riferimento alla misura del tasso medio di tariffa soggetto a oscillazione in relazione all'andamento infortunistico.
pagina 4 di 8 Tale dato può variare nel corso dell'anno, proprio perché muta allorquando si verifichino eventi infortunistici, il cui numero e momento di accadimento non sono prevedibili.
Di conseguenza, esso può essere soggetto a errori e, in alcuni casi, richiedere accertamenti complessi, come la necessità di accertare la responsabilità degli eventi lesivi in capo a terzi o al datore di lavoro.
Sarebbe, dunque, irrazionale escludere il potere dell' di rettificare la misura del premio in CP_1
ipotesi di errore.
Si prenda, ad esempio, il caso di un provvedimento che inizialmente abbia tenuto conto di un evento infortunistico che, a seguito dell'attività istruttoria, veda accertata la responsabilità di terzi e che quindi, in base al meccanismo previsto dall'art. 20 delle MAT, comporti la modifica del provvedimento di oscillazione in riduzione: seguendo tale interpretazione andrebbe preclusa la possibilità per l di rettificare il calcolo in favore del datore di lavoro. CP_1
Non può neanche dirsi che l'assenza della espressa previsione di retroattività della comunicazione di variazione di cui all'art. 20 delle MAT, a differenza di quelle previste agli artt.
7 e 11 significhi che questa vada esclusa.
Innanzitutto, gli articoli 7 e 11 disciplinano fattispecie completamente diverse, non collegate a eventi imprevedibili come l'andamento infortunistico (l'art. 7 attiene all'inquadramento del datore di lavoro nelle diverse gestioni tariffarie, l'art. 11 attiene alla classificazione delle lavorazioni).
In secondo luogo, l'assenza di una disciplina speciale non può portare a ritenere l'inapplicabilità di quella generale, laddove questa sia presente.
Infine, le norme sulla decadenza sono di stretta interpretazione e possono essere applicate esclusivamente nei casi da esse previsti, mentre, come detto, nello specifico caso alcun termine decadenziale è posto dall'art. 22 delle MAT.
Deve quindi concludersi che in tutti i casi in cui non è prevista una norma specifica che attribuisca al provvedimento una diversa decorrenza, il tasso applicato, in presenza di una variazione accertata in corso d'anno, deve essere determinato con riferimento al periodo di effettiva incidenza dell'evento infortunistico, che con riferimento a tale periodo deve essere calcolato il premio e che in caso di oscillazione in aumento può essere richiesto dall' CP_1 nell'ambito del periodo di prescrizione quinquennale.
L'eccezione circa la tardività della comunicazione del ricalcolo deve pertanto essere rigettata.
Per altro verso, gli artt. 7 e 11 MAT, nel prevedere, rispettivamente, la “rettifica d'ufficio dell'inquadramento nelle gestioni tariffarie” e la “rettifica d'ufficio dell'inquadramento della
pagina 5 di 8 classificazione delle lavorazioni”, postulano, entrambi, che tali rettifiche possano essere effettuate dall' “in ogni momento”, e, se nulla nella formulazione letterale delle norme consente di CP_1 affermare trattarsi degli unici casi in cui l' può procedere a rettifica senza limiti di tempo, CP_1
l'art. 44 co. 5 TU stabilisce “entro il giorno 16 del mese successivo a quello di comunicazione fatta dall'istituto assicuratore, debbono essere pagate dal datore di lavoro le quote residue di premio risultanti da rettifiche dei conteggi nonché le differenze supplementari determinate da variazioni di rischio, da variazioni o rettifiche delle retribuzioni, da accertamenti ispettivi e quanto altro dovuto dall' nelle gestioni tariffarie”; norma, quest'ultima che, evidentemente, CP_1 sancisce la generale possibilità dell' di effettuare rettifiche derivanti da qualunque elemento CP_1 incidente sulla quantificazione dei premi, laddove l'unico termine che introduce riguarda i pagamenti a seguito di tali rettifiche dovuti da parte dei datori di lavoro e non il potere/dovere di rettifica dell' . CP_1
Anche l'eccezione circa l'atipicità del potere di rettifica esercitato dall' deve pertanto essere CP_1
disattesa.
2.2. Occorre infine analizzare l'eccezione di natura sostanziale relativa alla computabilità dell'infortunio n. 514283666 del 17 ottobre 2016, evento per il quale non è mai stata accertata la responsabilità del datore di lavoro, ai fini del calcolo dei tassi sull'andamento antinfortunistico per gli anni 2019 e 2020.
La variazione dei premi 2019 e 2020 è stata effettuata in relazione agli artt. 19 e 20 delle CP_2
L'art. 19 prevede che “trascorsi i primi due anni dall'inizio dell'attività, Il tasso medio di tariffa
è, ogni anno, suscettibile di una oscillazione in riduzione o in aumento in relazione all'andamento degli infortuni e delle malattie professionali della PAT espresso dall'indice di sinistrosità aziendale riproporzionato […]”
L'art. 20 M.A.T. prevede: “
1. La sinistrosità delle lavorazioni classificate nelle voci di tariffa della PAT è quella risultante dal rapporto tra le conseguenze degli eventi lesivi, calcolate secondo il parametro delle giornate lavorative equivalenti (GLE) e i lavoratori-anno del triennio della
PAT. Tale rapporto determina l'indice di Sinistrosità aziendale della PAT (ISA).
2. Sono esclusi dal computo delle giornate lavorative equivalenti gli eventi lesivi per i quali, in seguito ad azione di surroga, sia stata accertata la responsabilità di terzo estraneo al rapporto di lavoro, a prescindere dagli oneri effettivamente recuperati dall' Sono incluse, invece, nel computo le CP_1
giornate lavorative equivalenti relative ad eventi lesivi per i quali, a seguito di azione di regresso, sia stata accertata la responsabilità del datore di lavoro, a prescindere dagli oneri effettivamente recuperati dall 3. La determinazione dell'oscillazione del tasso è data dal confronto tra CP_1
pagina 6 di 8 l'Indice di Sinistrosità Aziendale della PAT (ISA) e Indice di Sinistrosità Medio ponderato rapportato con quest'ultima. La risultante di tale rapporto determina l'Indice di Sinistrosità
Aziendale riproporzionato”.
Posto che, in base all'art. 19, l'ammontare del premio è, dopo i primi due anni di attività, modificabile in relazione agli infortuni/malattie verificatesi in azienda, il secondo comma dell'art. 20 non può interpretarsi nel senso che gli infortuni per i quali non vi è stata azione di regresso conclusa non sono valutabili ai fini della variazione (in definitiva) del premio, ma che ciò che incide sulla variazione (in definitiva) del premio non sono gli oneri recuperati o meno dall' CP_1 ma l'attribuibilità, o meno, dell'infortunio alla realtà aziendale in termini oggettivi, ossia anche a prescindere dalla colpa in capo al datore di lavoro.
E così, l'accertamento di causa estranea alla realtà aziendale a seguito di surroga dell' nei
CP_1 confronti del terzo, non incidendo sulla “sinistrosità” dell'azienda, non è ragione di potenziale aumento di premio neanche se l' non abbia recuperato oneri e, viceversa, l'accertamento
CP_1 della responsabilità del datore a seguito di azione di regresso dell' nei confronti del datore,
CP_1 rivelando “sinistrosità” dell'azienda, determina (potenzialmente) l'aumento del premio anche nell'ipotesi in cui l' abbia recuperato oneri.
CP_1
Né rileva dunque l'assoluzione in sede penale del datore di lavoro né è richiesto l'accertamento positivo della responsabilità datoriale ad esito dell'azione di regresso;
ciò che rileva ai fini dell'andamento del premio è solo la pericolosità oggettiva dell'attività aziendale, la quale è, a sua volta, rivelata dall'infortunio che trova causa in essa a prescindere dalla colpa.
Solo la positiva individuazione della causa estranea alla realtà aziendale esclude che l'infortunio incida sulla variazione del premio.
A tal riguardo, si ritengono corrette le argomentazioni espresse dalla Corte d'Appello di Genova nella sentenza del 2 febbraio 2022, n. 28, alle quali ci si riporta anche ai sensi dell'art. 118 c.p.c.
Nel caso di specie, il fatto che per l'infortunio occorso in data 17 ottobre 2016 non sia stata accertata alcuna responsabilità in capo al datore di lavoro non comporta che lo stesso non sia computabile ai fini della variazione del tasso di sinistrosità poiché, come ampiamente illustrato supra, la norma di favore opera nei confronti del datore di lavoro solo per il caso in cui l'evento sia totalmente estraneo all'occasione di lavoro, ovvero solo qualora sia accertata la responsabilità di un terzo estraneo.
Secondo l'esposizione dell'evento resa dalla stessa ricorrente, l'infortunio ha visto coinvolto un proprio dipendente che, mentre era intento a svolgere l'attività di trasporto e scarico di mangime dal porto di Santa Giusta a un capannone sito ad Oristano per conto di una società appaltatrice,
pagina 7 di 8 conducendo il mezzo verso l'uscita con il cassone non ancora del tutto abbassato, ha urtato l'architrave di sostegno e causato il cedimento dell'ingresso della struttura sopra al mezzo, perdendo la vita a causa del crollo.
L'evento non è risultato essere ascrivibile alla responsabilità di un soggetto terzo (il procedimento penale R.G.N.R. n. 707/2017 che vedeva imputati i legali rappresentanti della società odierna ricorrente e della società appaltatrice, si è concluso in data 21 aprile 2022 con l'assoluzione degli imputati perché il fatto non sussiste) e, alla luce del contesto e delle modalità con cui si è verificato, non può che essere considerato ai fini della determinazione dell'indice di rischiosità delle lavorazione svolta dall'azienda (nello specifico e in generale) con conseguente esigenza di tutela dei lavoratori sottoposti a quel rischio e connessi oneri assicurativi per quel datore di lavoro.
Per tale motivo, la decisione dell' di computare l'infortunio nelle GLE ai fini della CP_1
variazione del tasso di sinistrosità è del tutto legittima.
Il ricorso deve quindi essere integralmente rigettato.
3. Le spese di lite, in considerazione della novità della questione e delle obiettive difficoltà interpretative delle norme disciplinanti la fattispecie, devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- rigetta il ricorso;
- dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti;
Cagliari, 16 marzo 2025
Il Giudice
dott. Matteo Marongiu
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Matteo Marongiu, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127-ter c.p.c. e dall'art. 35 del D. Lgs.
n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 551/2021 R.A.C.L., promossa da nella persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Macciotta, che la rappresenta e difende per procura speciale a margine del ricorso, ricorrente contro
elettivamente Controparte_1 domiciliato in Cagliari, presso gli uffici dell'avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv. Giuliana Murino e dall'avv. Roberto di Tucci in virtù di procura generale alle liti, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato telematicamente in data 9 marzo 2021, la società
[...] ha adito l'intestato Tribunale al fine di chiedere la revoca del provvedimento Parte_1 del 28 settembre 2020 con il quale l' ha effettuato la rideterminazione del tasso medio per CP_1
andamento infortunistico, applicato retroattivamente con riferimento agli anni 2019 e 2020, e l'accertamento in capo all'Istituto dell'obbligo di restituzione della somma di euro 75.395,11 versata indebitamente dalla società in base al tasso ricalcolato.
La società ricorrente ha specificamente dedotto:
- di essere titolare dal 1984 del rapporto assicurativo indicato con la PAT 85089852;
- di aver ricevuto in data 14 settembre 2020 la nota n. 10705, avente a oggetto la
“rideterminazione dell'oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico”, con la quale la Direzione Centrale Rapporto Assicurativo (DCRA) dell' ha anticipato che, “per un errore CP_1
applicativo, nel calcolo del tasso applicabile comunicato alle ditte con il modello 20sm, per gli anni 2019 e 2020 sono stati erroneamente esclusi dal computo delle giornate lavorative equivalenti (GLE) gli eventi lesivi per i quali l'azione di surroga era ancora in una fase istruttoria”;
pagina 1 di 8 - che nel caso specifico era stato escluso dal calcolo del tasso applicabile per gli anni 2019 e
2020 l'infortunio n. 514283666 del 17 ottobre 2016, poiché non ancora conclusa la fase istruttoria volta ad accertare la sussistenza di eventuali responsabilità;
- che l' ha quindi provveduto a trasmettere le liste con l'indicazione delle PAT interessate CP_1 dall'errore e le istruzioni operative per la rideterminazione del tasso applicabile (note - DCRA n.
11035 del 22 settembre 2021 e n. 8484 del 24 settembre 2020) e ricalcolato, per gli Parte_2
anni 2019 e 2020, il tasso applicabile per la PAT della società ricorrente, notificando il relativo provvedimento in data 28 settembre 2020;
- di aver proposto ricorso in via amministrativa in data 28 ottobre 2020 avverso tale determinazione, respinta dall' in data 23 dicembre 2020. CP_1
La ricorrente si è quindi rivolta al Tribunale domandando l'accertamento dell'illegittimità o inefficacia del provvedimento di ricalcolo e la restituzione di quanto versato in ottemperanza a tale provvedimento.
L' ha resistito in giudizio con articolate difese. CP_1
2. Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
Parte ricorrente ha in primo luogo eccepito l'illegittimità del provvedimento di rideterminazione dell'oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico in quanto tardivo rispetto a quanto previsto dall'art. 22 del d.m. 27 febbraio 2019 (cd. MAT).
In secondo luogo, ha eccepito che il provvedimento sarebbe stato adottato in assenza di previsioni normative che attribuiscano all' il potere di rettifica, previsto solo per le ipotesi tassativamente CP_1
indicate agli artt. 7 e 11 della MAT.
Infine, ha dedotto che l' avrebbe erroneamente considerato, ai fini della variazione CP_1 dell'andamento infortunistico, un evento per il quale non è mai stata accertata la responsabilità della società datrice di lavoro.
2.1. Parte ricorrente ha sostenuto l'illegittimità del provvedimento di ricalcolo in quanto tardivo rispetto al termine per la comunicazione posto dall'art. 22 delle MAT e in quanto emesso dall' CP_1
perché adottato in assenza di una norma che legittimasse la rettifica.
Tali eccezioni sono infondate e devono essere disattese.
La materia è disciplinata dagli artt. 40 e 41 del D.p.r. 1124/1965 e s.m.i.
L'art. 40 del D.P.R. 1124 del 1965 dispone che “le tariffe dei premi e dei contributi per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e relative modalità di applicazione sono approvate con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale su delibera dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro”.
pagina 2 di 8 L' art. 41 dispone che “il premio di assicurazione è dovuto dal datore di lavoro in base al tasso di premio previsto dalla tariffa di cui al precedente articolo e applicato dall'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro nella misura, con le modalità e secondo le condizioni della tariffa stessa, sull'ammontare complessivo delle retribuzioni effettivamente corrisposte o convenzionali o, comunque, da assumersi, ai sensi di legge, per tutta la durata dei lavori, ai prestatori d'opera compresi nell'obbligo - 7 - dell'assicurazione”.
Per quanto attiene le modalità e tempistiche relative al pagamento dei premi assicurativi da parte dei datori di lavoro, l'art. 44, co. 5, D.P.R. n. 1124/1965 statuisce che “entro il giorno 20 del mese successivo a quello di comunicazione fatta dall'istituto assicuratore, debbono essere pagate dal datore di lavoro le quote residue di premio risultanti da rettifiche dei conteggi nonché le differenze supplementari determinate da variazioni di rischio, da variazioni o rettifiche delle retribuzioni, da accertamenti ispettivi e quanto altro dovuto all' ”. CP_1
La norma ha portata generale e deve ritenersi applicabile a tutti i casi in cui l' accerti che CP_1 nel corso dell'anno vi è stato un erroneo versamento del premio quale che sia la causa, compreso il caso in cui la differenza supplementare accertata sia dovuta a variazioni dell'andamento infortunistico che determinano l'oscillazione del tasso applicabile al singolo datore di lavoro.
Tale interpretazione è fondata sulla considerazione per cui, nella materia de quo, vige il principio di autoliquidazione del premio assicurativo, in base al quale l' ogni anno comunica CP_1
al datore di lavoro, entro la data del 31 dicembre, le basi di calcolo del tasso applicato al fine di poter determinare la quantità di oneri che questi è tenuto a versare tanto a saldo dei premi dovuti per l'anno precedente, quanto quelli dovuti in acconto di quelli per l'anno in corso.
La comunicazione non ha la funzione di individuare e fissare una volta per tutte quanto dovuto dal datore come premio, stante la presenza di quote di oneri riferite a titoli e periodi differenti, tant'è vero che, qualora l'Istituto ometta di inviare il provvedimento entro il termine indicato, questi non è esentato dal calcolo e dalla liquidazione del premio in maniera autonoma e deve comunque provvedere sulla base dei dati in proprio possesso, salvo l'eventuale successivo conguaglio.
Ciò porta a ritenere, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte ricorrente, che allorché siano accertate variazioni in corso dell'anno che comportino il ricalcolo del premio, dovuto all'oscillazione del tasso infortunistico, il ricalcolo debba necessariamente essere effettuato con riferimento al periodo di incidenza dell'evento ovvero tenendo in considerazione l'infortunio che ha determinato la variazione.
pagina 3 di 8 Secondo la ricorrente, la decadenza dal potere di variare il tasso (rectius, l'irretroattività degli effetti della comunicazione di variazione) deriverebbe dal tenore letterale dell'art. 22 delle MAT.
Tale disposizione prescrive che “l' comunica al datore di lavoro per ogni anno i tassi da CP_1 applicare in base ai criteri di cui agli articoli da 19 a 22 […] il provvedimento di cui al comma 1
è comunicato al datore di lavoro con modalità telematica, entro il 31 dicembre di ciascun anno ed ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione”.
La mancanza di una espressa previsione del potere di rettifica, come nel caso degli agli artt. 7 e
11, porterebbe alla conclusione per cui l' una volta comunicato il tasso di sinistrosità, CP_1
ancorché formulato sulla base di presupposti erronei, non potrebbe provvedere a rettificarlo con riferimento al periodo precedente alla comunicazione, spiegando il provvedimento effetti solo per l'anno successivo.
La tesi non è condivisibile perché basata sull'erroneo presupposto che il provvedimento di variazione del tasso trovi fondamento sulle sole disposizioni contenute nelle MAT e che queste escludano l'applicazione della normativa generale di cui al D.p.r. n. 1124/1965.
In realtà, la norma di cui all'art. 44, comma 5, del D.p.r. n. 1124/1965 e l'art. 22 delle MAT non sono in contraddizione l'una con l'altra e trovano entrambe applicazione, seppur in contesti differenti.
La prima, come detto, esprime il potere generale dell' di rettificare le quote derivate da CP_1
propri conteggi qualora accerti: la presenza di errori relativi alla quantificazione dei tassi in precedenza calcolati e comunicati;
intervenute variazioni di rischio incidenti sull'ammontare dei premi;
differenza rilevate mediante accertamenti ispettivi;
in via residuale, in tutti i casi in cui sia accertato “quanto altro dovuto all'istituto”.
È agevole riscontrare come il potere di rettifica sia espressamente contemplato anche nell'ipotesi di intervenute variazioni di rischio, ispezioni (che presuppongono attività istruttorie o di controllo)
e, comunque, ogni qual volta l'Istituto accerti la debenza di una diversa somma da parte del datore.
L'art. 22, invece, riguarda la comunicazione che ogni anno deve essere resa dall'ente per permettere al datore di lavoro l'autoliquidazione del premio entro il 20 febbraio dell'anno successivo e non introduce alcun termine perentorio che osti a una rettifica in caso di errori o altri fattori sopravvenuti idonei a determinare un diverso conteggio.
Deve tenersi a mente che il calcolo del premio assicurativo è effettuato, tra i vari criteri, anche con riferimento alla misura del tasso medio di tariffa soggetto a oscillazione in relazione all'andamento infortunistico.
pagina 4 di 8 Tale dato può variare nel corso dell'anno, proprio perché muta allorquando si verifichino eventi infortunistici, il cui numero e momento di accadimento non sono prevedibili.
Di conseguenza, esso può essere soggetto a errori e, in alcuni casi, richiedere accertamenti complessi, come la necessità di accertare la responsabilità degli eventi lesivi in capo a terzi o al datore di lavoro.
Sarebbe, dunque, irrazionale escludere il potere dell' di rettificare la misura del premio in CP_1
ipotesi di errore.
Si prenda, ad esempio, il caso di un provvedimento che inizialmente abbia tenuto conto di un evento infortunistico che, a seguito dell'attività istruttoria, veda accertata la responsabilità di terzi e che quindi, in base al meccanismo previsto dall'art. 20 delle MAT, comporti la modifica del provvedimento di oscillazione in riduzione: seguendo tale interpretazione andrebbe preclusa la possibilità per l di rettificare il calcolo in favore del datore di lavoro. CP_1
Non può neanche dirsi che l'assenza della espressa previsione di retroattività della comunicazione di variazione di cui all'art. 20 delle MAT, a differenza di quelle previste agli artt.
7 e 11 significhi che questa vada esclusa.
Innanzitutto, gli articoli 7 e 11 disciplinano fattispecie completamente diverse, non collegate a eventi imprevedibili come l'andamento infortunistico (l'art. 7 attiene all'inquadramento del datore di lavoro nelle diverse gestioni tariffarie, l'art. 11 attiene alla classificazione delle lavorazioni).
In secondo luogo, l'assenza di una disciplina speciale non può portare a ritenere l'inapplicabilità di quella generale, laddove questa sia presente.
Infine, le norme sulla decadenza sono di stretta interpretazione e possono essere applicate esclusivamente nei casi da esse previsti, mentre, come detto, nello specifico caso alcun termine decadenziale è posto dall'art. 22 delle MAT.
Deve quindi concludersi che in tutti i casi in cui non è prevista una norma specifica che attribuisca al provvedimento una diversa decorrenza, il tasso applicato, in presenza di una variazione accertata in corso d'anno, deve essere determinato con riferimento al periodo di effettiva incidenza dell'evento infortunistico, che con riferimento a tale periodo deve essere calcolato il premio e che in caso di oscillazione in aumento può essere richiesto dall' CP_1 nell'ambito del periodo di prescrizione quinquennale.
L'eccezione circa la tardività della comunicazione del ricalcolo deve pertanto essere rigettata.
Per altro verso, gli artt. 7 e 11 MAT, nel prevedere, rispettivamente, la “rettifica d'ufficio dell'inquadramento nelle gestioni tariffarie” e la “rettifica d'ufficio dell'inquadramento della
pagina 5 di 8 classificazione delle lavorazioni”, postulano, entrambi, che tali rettifiche possano essere effettuate dall' “in ogni momento”, e, se nulla nella formulazione letterale delle norme consente di CP_1 affermare trattarsi degli unici casi in cui l' può procedere a rettifica senza limiti di tempo, CP_1
l'art. 44 co. 5 TU stabilisce “entro il giorno 16 del mese successivo a quello di comunicazione fatta dall'istituto assicuratore, debbono essere pagate dal datore di lavoro le quote residue di premio risultanti da rettifiche dei conteggi nonché le differenze supplementari determinate da variazioni di rischio, da variazioni o rettifiche delle retribuzioni, da accertamenti ispettivi e quanto altro dovuto dall' nelle gestioni tariffarie”; norma, quest'ultima che, evidentemente, CP_1 sancisce la generale possibilità dell' di effettuare rettifiche derivanti da qualunque elemento CP_1 incidente sulla quantificazione dei premi, laddove l'unico termine che introduce riguarda i pagamenti a seguito di tali rettifiche dovuti da parte dei datori di lavoro e non il potere/dovere di rettifica dell' . CP_1
Anche l'eccezione circa l'atipicità del potere di rettifica esercitato dall' deve pertanto essere CP_1
disattesa.
2.2. Occorre infine analizzare l'eccezione di natura sostanziale relativa alla computabilità dell'infortunio n. 514283666 del 17 ottobre 2016, evento per il quale non è mai stata accertata la responsabilità del datore di lavoro, ai fini del calcolo dei tassi sull'andamento antinfortunistico per gli anni 2019 e 2020.
La variazione dei premi 2019 e 2020 è stata effettuata in relazione agli artt. 19 e 20 delle CP_2
L'art. 19 prevede che “trascorsi i primi due anni dall'inizio dell'attività, Il tasso medio di tariffa
è, ogni anno, suscettibile di una oscillazione in riduzione o in aumento in relazione all'andamento degli infortuni e delle malattie professionali della PAT espresso dall'indice di sinistrosità aziendale riproporzionato […]”
L'art. 20 M.A.T. prevede: “
1. La sinistrosità delle lavorazioni classificate nelle voci di tariffa della PAT è quella risultante dal rapporto tra le conseguenze degli eventi lesivi, calcolate secondo il parametro delle giornate lavorative equivalenti (GLE) e i lavoratori-anno del triennio della
PAT. Tale rapporto determina l'indice di Sinistrosità aziendale della PAT (ISA).
2. Sono esclusi dal computo delle giornate lavorative equivalenti gli eventi lesivi per i quali, in seguito ad azione di surroga, sia stata accertata la responsabilità di terzo estraneo al rapporto di lavoro, a prescindere dagli oneri effettivamente recuperati dall' Sono incluse, invece, nel computo le CP_1
giornate lavorative equivalenti relative ad eventi lesivi per i quali, a seguito di azione di regresso, sia stata accertata la responsabilità del datore di lavoro, a prescindere dagli oneri effettivamente recuperati dall 3. La determinazione dell'oscillazione del tasso è data dal confronto tra CP_1
pagina 6 di 8 l'Indice di Sinistrosità Aziendale della PAT (ISA) e Indice di Sinistrosità Medio ponderato rapportato con quest'ultima. La risultante di tale rapporto determina l'Indice di Sinistrosità
Aziendale riproporzionato”.
Posto che, in base all'art. 19, l'ammontare del premio è, dopo i primi due anni di attività, modificabile in relazione agli infortuni/malattie verificatesi in azienda, il secondo comma dell'art. 20 non può interpretarsi nel senso che gli infortuni per i quali non vi è stata azione di regresso conclusa non sono valutabili ai fini della variazione (in definitiva) del premio, ma che ciò che incide sulla variazione (in definitiva) del premio non sono gli oneri recuperati o meno dall' CP_1 ma l'attribuibilità, o meno, dell'infortunio alla realtà aziendale in termini oggettivi, ossia anche a prescindere dalla colpa in capo al datore di lavoro.
E così, l'accertamento di causa estranea alla realtà aziendale a seguito di surroga dell' nei
CP_1 confronti del terzo, non incidendo sulla “sinistrosità” dell'azienda, non è ragione di potenziale aumento di premio neanche se l' non abbia recuperato oneri e, viceversa, l'accertamento
CP_1 della responsabilità del datore a seguito di azione di regresso dell' nei confronti del datore,
CP_1 rivelando “sinistrosità” dell'azienda, determina (potenzialmente) l'aumento del premio anche nell'ipotesi in cui l' abbia recuperato oneri.
CP_1
Né rileva dunque l'assoluzione in sede penale del datore di lavoro né è richiesto l'accertamento positivo della responsabilità datoriale ad esito dell'azione di regresso;
ciò che rileva ai fini dell'andamento del premio è solo la pericolosità oggettiva dell'attività aziendale, la quale è, a sua volta, rivelata dall'infortunio che trova causa in essa a prescindere dalla colpa.
Solo la positiva individuazione della causa estranea alla realtà aziendale esclude che l'infortunio incida sulla variazione del premio.
A tal riguardo, si ritengono corrette le argomentazioni espresse dalla Corte d'Appello di Genova nella sentenza del 2 febbraio 2022, n. 28, alle quali ci si riporta anche ai sensi dell'art. 118 c.p.c.
Nel caso di specie, il fatto che per l'infortunio occorso in data 17 ottobre 2016 non sia stata accertata alcuna responsabilità in capo al datore di lavoro non comporta che lo stesso non sia computabile ai fini della variazione del tasso di sinistrosità poiché, come ampiamente illustrato supra, la norma di favore opera nei confronti del datore di lavoro solo per il caso in cui l'evento sia totalmente estraneo all'occasione di lavoro, ovvero solo qualora sia accertata la responsabilità di un terzo estraneo.
Secondo l'esposizione dell'evento resa dalla stessa ricorrente, l'infortunio ha visto coinvolto un proprio dipendente che, mentre era intento a svolgere l'attività di trasporto e scarico di mangime dal porto di Santa Giusta a un capannone sito ad Oristano per conto di una società appaltatrice,
pagina 7 di 8 conducendo il mezzo verso l'uscita con il cassone non ancora del tutto abbassato, ha urtato l'architrave di sostegno e causato il cedimento dell'ingresso della struttura sopra al mezzo, perdendo la vita a causa del crollo.
L'evento non è risultato essere ascrivibile alla responsabilità di un soggetto terzo (il procedimento penale R.G.N.R. n. 707/2017 che vedeva imputati i legali rappresentanti della società odierna ricorrente e della società appaltatrice, si è concluso in data 21 aprile 2022 con l'assoluzione degli imputati perché il fatto non sussiste) e, alla luce del contesto e delle modalità con cui si è verificato, non può che essere considerato ai fini della determinazione dell'indice di rischiosità delle lavorazione svolta dall'azienda (nello specifico e in generale) con conseguente esigenza di tutela dei lavoratori sottoposti a quel rischio e connessi oneri assicurativi per quel datore di lavoro.
Per tale motivo, la decisione dell' di computare l'infortunio nelle GLE ai fini della CP_1
variazione del tasso di sinistrosità è del tutto legittima.
Il ricorso deve quindi essere integralmente rigettato.
3. Le spese di lite, in considerazione della novità della questione e delle obiettive difficoltà interpretative delle norme disciplinanti la fattispecie, devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- rigetta il ricorso;
- dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti;
Cagliari, 16 marzo 2025
Il Giudice
dott. Matteo Marongiu
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