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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 27/01/2025, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
Il Tribunale di Nola, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Paola Del Giudice Presidente estensore
Federica Girfatti Giudice
Federica Peluso Giudice, riunito in camera di conIGlio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile ex art. 4, comma 16, della legge dell'1.12.1970 n. 898 iscritta al n. 2223 del Ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, posta in deliberazione a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., proposta con ricorso congiunto DA
, nata a [...] il [...], Parte_1
e nato a [...] il [...], Parte_2 entrambe le parti rappresentate e difese dall'avv. NUZZO TERESANNA, come da procure in atti;
ricorrenti
NONCHÉ
P.M. in sede, interventore per legge
OGGETTO: domanda congiunta di separazione coniugale consensuale.
CONCLUSIONI Le parti hanno congiuntamente richiesto l'omologa della separazione consensuale alle condizioni indicate in ricorso, per come parzialmente modificate in corso di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c., anche da Parte_1 Parte_2 loro sottoscritto, in data 27/09/2024, hanno proposto domanda di separazione consensuale in relazione al matrimonio contratto in data 09/07/2011, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di Casalnuovo di Napoli (NA) (al N. 34 , Parte II, Serie A, Ufficio 1, Anno 2011). Hanno dichiarato che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Premesso che dal matrimonio sono nati due figli ( nata ad [...] il [...] Persona_1
e nato ad [...] il [...]), le parti hanno indicato compiutamente nel Persona_2 ricorso le intese raggiunte per addivenire alla separazione consensuale.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, ed hanno dichiarato di non volersi riconciliare. Con le successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate. È stato richiesto al Pubblico Ministero il parere previsto dall'art. 473-bis.51 c.p.c. (comunicazione del 13/11/2024). La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, sussistendo le condizioni di legge.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto l'omologa delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“Che i coniugi vivranno separati con mutuo rispetto e si obbligano a comunicarsi il rispettivo domicilio;
- Che la casa coniugale sita RR (NA)in via Spiniello n.25 resta nella disponibilità della IG.ra
, unitamente ai bambini;
Parte_1
- Che in merito all'educazione dei figli i due genitori si accordano per l'esercizio della potestà genitoriale condivisa, la SI.ra assumerà senza obbligo di confronto col marito, solo le Pt_1 decisioni di ordinaria amministrazione;
- Che il SI. corrisponderà alla SI.ra a titolo di mantenimento per i Parte_2 Parte_1 bambini la somma di Euro 850,00 (ottocentocinquanta euro) rinnovabile annualmente con l'Istat. Le spese straordinarie saranno ripartite al 50% tra i coniugi come per legge, mentre nulla dovrà corrispondere per la coniuge. Tali somme saranno versate entro il giorno 10 di ogni mese. Qualsiasi futura modifica della suddetta modalità di pagamento dovrà essere preventivamente convenuta tra le parti per iscritto;
- Che il SI. accetta che sia la moglie a corrispondere nella misura del 100% l'assegno Pt_2 unico dei figli minori;
- i coniugi dichiarano di null'altro avere a pretendere dal punto di vista patrimoniale, salvo gli aggiornamenti periodici in conseguenza dell'aumento delle spese sostenute;
- Che il IG. vista l'età dei figli li potrà vedere liberamente e stare con loro durante la Pt_2 settimana e nei week end quando ne avrà la disponibilità con pernottamento deciso previo accordo con la madre compatibilmente con le eIGenze scolastiche degli stessi;
- Che per quanto riguarda le sacre feste, Natale, Pasqua ed Epifania, si prevede che queste giornate verranno trascorse alternativamente con i genitori, partendo da Natale 2024 che sarà trascorso con la madre;
- Che per quanto riguarda le vacanze estive o qualsivoglia uscita fuori porta queste saranno concordate da entrambi o genitori in tempi utili, almeno due mesi prima dalla stessa;
- Che i figli trascorreranno le giornate dedicate alla festa del papà, il compleanno e l'onomastico del padre con lo stesso, idem con la madre nella festività dedicata alla stessa;
- Che di comune accordo, tendenzialmente e conformemente alle volontà manifestate dai figli di caso in caso, i compleanni, gli onomastici, i festeggiamenti per il 18° compleanno e gli eventuali riti e/o per l'assunzione di sacramenti (cresima, comunione matrimonio ecc) et similia dovranno essere trascorsi tutti insieme e cioè alla presenza di entrambi i genitori e con il loro comune contributo economico;
- Che in caso d'impedimento o di malattia dei figli nei giorni concordati, i genitori potranno sempre far visita alla prole presso la casa in cui si trova, previo accordo telefonico ed, eventualmente, le visite verranno spostate nei giorni seguenti;
- Che resta inteso che tali date ed orari sono puramente indicativi e potranno essere modificati in base alle eIGenze lavorative di entrambi i coniugi;
- Che i coniugi si impegnano a far mantenere buoni rapporti con le rispettive famiglie;
- Che i coniugi si obbligano ad informarsi reciprocamente con cadenza periodica in ordine alle condizioni di salute e l'andamento scolastico dei figli, rendendosi in ogni caso, edotti su quant'altro dovrà essere concordato per il sereno e sano sviluppo della prole;
- Che tutte le decisioni riguardanti l'educazione, lo sviluppo e la salute della prole (scuola, sport, tempo libero, preventivi spese mediche, cure di ogni genere ecc.) verranno prese concordemente e preventivamente dai genitori. - Che entrambi i coniugi parteciperanno, altresì, alle spese mediche specialistiche e dentistiche, eventualmente necessitanti alla prole e non coperte dal SSN, nella misura del 50% e alle spese necessitanti per il materiale didattico e scolastiche non prevedibili. Le spese di natura voluttuaria, comprese quelle ludiche, palestra ecc, ad eccezione che le stesse non siano necessarie sotto il profilo terapeutico dovranno essere concordate di volta in volta da entrambi i genitori, in difetto cadranno ad esclusivo carico di chi le avrà assunte.
- Che le eventuali altre spese straordinarie di rilevante entità riguardanti la prole dovranno sempre essere preventivamente concordate dai coniugi, anche per iscritto e normalmente ripartite tra loro, con diritto da parte di quello dei genitori che dovesse anticiparle integralmente, di ottenerne la ripartizione dall'altro, purché questi sia stato consenziente a semplice richiesta;
- Che le parti s'impegnano e si obbligano a comunicare entro il termine di 15 gg. eventuali cambiamenti di residenza e/o domicilio;
- Che i coniugi si impegnano a dare reciproco consenso all'eventuale rilascio del passaporto e della carta d'identità valida anche per l'espatrio; L'assetto di interessi così come configurato dalle parti appare conforme agli interessi della prole sicché deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) l'ascolto della prole. Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi all'omologa della separazione. Il pieno accordo delle parti in ordine alla separazione alle condizioni accessorie giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n.
2223 /2024, così provvede:
1. Dichiara la separazione dei coniugi;
2. omologa le condizioni concordate dalle parti riportate in motivazione, qui da intendersi integralmente trascritte;
3. ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Casalnuovo di Napoli (NA) (al N. 34, Parte
II, Serie A, Ufficio 1, Anno 2011). di procedere all'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge;
4. compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di Casalnuovo di Napoli (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 49, lett. g), e 69, lett. d), del D.P.R. 3.11. 2000 n. 396, in conformità a quanto previsto dall'art. 10 della legge dell'1.12.1970 n. 898 e tenuto conto del dettato dell'art. 110 del citato D.P.R.
Nola, 24/01/2025
Il Presidente estensore
Paola Del Giudice