CA
Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 10/07/2025, n. 2072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2072 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1353/2025
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Corte d'Appello di Milano
- Quarta sezione civile -
La Corte composta dai magistrati dr. Francesco Distefano Presidente rel dr.ssa Maria Teresa Brena Consigliera dr.ssa Cristina Giannelli Consigliera
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.1353/2025 R.G. promossa
DA
(C.F Parte_1
, in persona del Liquidatore sig. (C.F. con sede P.IVA_1 Parte_2 C.F._1
a Milano, via Girolamo Fracastoro n. 7, rappresentata e difesa in via congiunta e disgiunta, dall'Avv.
ND RO (C.F. ) ed ND ER (C.F. ), ed C.F._2 C.F._3 elettivamente domiciliata in Roma, via Pellegrino Matteucci n. 106, presso lo studio legale del suindicato con PEC Email_1
- reclamante-
CONTRO
Controparte_1
), in persona del Presidente del Consiglio di amministrazione e legale
[...] rappresentante pro tempore, dott. , codice fiscale con sede in Elmas CP_2 C.F._4
pagina 1 di 4 (Ca) – via Pier Luigi Nervi n. 18, numero di iscrizione al registro delle imprese di Cagliari- CP_3
Oristano e codice fiscale , confidi iscritto all'Albo degli Intermediari Finanziari tenuto P.IVA_2 dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 106 Testo Unico Bancario al n. 19511.5 in proprio, nonché in nome e per conto – in virtù di procura speciale conferita in data 12/09/2023 a rogito della Dott.ssa
Notaio in Sesto San Giovanni (Rep. n. 4134/2399) registrato a Milano DP II il Persona_1
14/09/2023 al n. 85853 serie 1T – della GRO SPV S.r.l. (doc. 3), società a responsabilità limitata con unico socio, costituita in Italia ai sensi della Legge 30 aprile 1999 n. 130, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano, corso Vittorio Emanuele II n. 24/28, iscritta presso l'elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi del provvedimento della Banca d'Italia del 07/06/2017 al n. 48472.5, elettivamente domiciliata in Cagliari, via Monti n. 31, presso lo studio dell'avv. Roberto Monni (C.F. - , che la rappresenta e C.F._5 Email_2 difende giusta procura in atti.
- reclamata-
-
All'esito dell'udienza del 3.7.2025 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione ex art.352 c.p.c.
**** SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Garanzia in proprio e quale mandataria della società cessionaria GRO SPV S.r.l., ha CP_1 proposto, in data 12/02/2025, ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti della società , già Controparte_4 cancellata dal Registro delle Imprese in data 04/12/2024, per l'inadempimento delle obbligazioni derivanti da contratto di finanziamento per un importo complessivo di € 730.460,10 (doc. 5); analoga istanza proponeva Hedge Invest SGR in forza di un credito (alla data di risoluzione del rapporto, ovvero il 07.11.2024), dell'importo complessivo di € 205.005,33 relativo ad un contratto di finanziamento stipulato in data 31 maggio 2023 / 9 giugno 2023 di € 200.000,00. Pt_ Nella contumacia della , con sentenza n. 259/2025, pubblicata in data 07/04/2025, il Tribunale di
Milano ha accolto l'istanza, dichiarando aperta la procedura di liquidazione giudiziale. Pt_ Avverso tale sentenza, la ha proposto reclamo ex art. 51 CCII, deducendo:
a) l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano in favore del Tribunale di Roma e ciò in quanto, in presenza di una società, il giudice competente per la procedura di liquidazione è quello del luogo della sede legale e la deroga prevista dall'art. 28 non è applicabile al caso di specie perché trattandosi di società estinta il centro di imputazione degli interessi e degli affari è oggettivamente cessato, come
è cassata la società, e pertanto la deroga di cui al citato articolo non è applicabile (discorso diverso se la società fosse ancora stata in essere).
b)l'incompetenza funzionale della sezione civile ordinaria, essendo inderogabilmente competente la sezione specializzata in materia di imprese in quanto Il Tribunale avrebbe dovuto rilevare l'assoggettabilità dell'odierna reclamate alla procedura di amministrazione straordinaria con competenza inderogabile in favore della citata sezione imprese.
pagina 2 di 4 c) la nullità o inesistenza della notifica del ricorso introduttivo e della vocatio in ius: la notifica alla PEC della società cancellata ha valore solo se la PEC è ancora attiva;
nel caso di specie la PEC non era attiva tanto che a dire del ricorrente in primo grado la notifica è stata fatta presso l'area WEB, ne consegue che il procedimento notificatorio sia stato illegittimo e la notifica è da considerarsi inesistente perché doveva esser fatta personalmente agli ex soci
Si sono costituite le società creditrici chiedendo il rigetto del reclamo.
Quindi la causa, all'udienza del 3.7.2025 è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il reclamo è infondato per le seguenti ragioni.
Quanto al motivo sub A)
in data 24 luglio 2024 ha trasferito la propria sede legale in Roma (via Raguzzini n. 2), mentre in Pt_1 precedenza era iscritta presso il registro delle imprese di Milano-Monza Brianza-Lodi, in quanto avente sede in Milano, Via Girolamo Fracastoro n. 7.
È stata poi cancellata dal registro delle imprese di Roma in data 4 dicembre 2024.
La domanda di apertura della procedura è stata depositata il 12 febbraio 2025.
Ai sensi dell'art. 28 CCII “
1. Il trasferimento del centro degli interessi principali non rileva ai fini della competenza quando è intervenuto nell'anno antecedente al deposito della domanda di regolazione concordata della crisi o della insolvenza o di apertura della liquidazione giudiziale ovvero dopo l'inizio della procedura di composizione assistita della crisi, se anteriore.”
Poiché il mutamento di sede è intervenuto entro l'anno antecedente al ricorso, è del tutto ininfluente ai fini dell'individuazione del giudice competente, correttamente identificato nel Tribunale di Milano
(art.27 2° comma CCII: “2. Per i procedimenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza diversi da quelli di cui al comma 1 e le controversie che ne derivano è competente il tribunale nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali.
3. Il centro degli interessi principali del debitore si presume coincidente: …. c) per la persona giuridica e gli enti, anche non esercenti attività impresa, con la sede legale risultante dal registro delle imprese”).
La domanda di apertura della procedura è stata altresì tempestivamente proposta nel rispetto del termine annuale previsto dall'art. 33 CCII. (“
1. La liquidazione giudiziale può essere aperta entro un anno dalla cessazione dell'attività del debitore, se l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo.
2. Per gli imprenditori la cessazione dell'attività coincide con la cancellazione dal registro delle imprese…”).
Come esattamente rilevato dalla reclamata Garanzia Etica, questo “disciplina esclusivamente il profilo della proponibilità dell'azione e non interferisce in alcun modo con i criteri di competenza territoriale, che continuano a essere regolati dalle disposizioni generali del Codice, ed in particolare dal menzionato art. 28 CCII.”.
Malamente poi la reclamante invoca la disapplicazione dell'articolo 28 CCII, assumendone l'asserita incompatibilità con l'articolo 3 del Regolamento (UE) 2015/848, poiché Il Regolamento citato disciplina unicamente le procedure di insolvenza transfrontaliere,
pagina 3 di 4 Quanto al motivo sub B)
Premesso che l'assegnazione del procedimento alla sezione ordinaria piuttosto che alla sezione specializzata in materia d'impresa del medesimo Tribunale non attiene alla competenza in senso tecnico, bensì alla distribuzione interna degli affari tra articolazioni dello stesso ufficio, in ogni caso, ai sensi dell'articolo 27 comma 1 CCII la competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa è limitata ai procedimenti che riguardano imprese assoggettabili all'amministrazione straordinaria, ovvero gruppi di imprese di rilevante dimensione, ciò di cui nel caso in esame non v'è prova, oltretutto considerando che al momento della cancellazione la società si trovava in stato di liquidazione volontaria.
Quanto al motivo sub C)
Premesso che la notificazione è stata effettuata dalla Cancelleria del Tribunale di Milano, in applicazione dell'art. 40, commi 6 e 7 CCII nel merito la stessa è avvenuta regolarmente.
Infatti, a seguito del mancato perfezionamento della stessa a mezzo posta elettronica certificata, per causa imputabile al destinatario, la Cancelleria ha inserito sia il ricorso sia il decreto del Giudice
Delegato nell'area notifiche riservata del Portale dei Servizi Telematici del Ministero . Controparte_5
Non entra, infine, in gioco il principio per cui in presenza di società cancellata subentrano gli ex soci, poiché non si tratta di ordinario procedimento che vede coinvolti diritti soggettivi, ma di apertura di una procedura concorsuale, rispetto alla quale l'art. 33, comma 1,CCII riconosce espressamente che, ai soli fini concorsuali, la società estinta conserva la legittimazione passiva.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
Va altresì dichiarata la sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13 co 1 quater D.M. 115/2002.
P.T.M
La Corte, definitivamente decidendo, rigetta il reclamo proposto da
[...]
avverso la sentenza n. 259/2025 del Tribunale di Milano, Controparte_4 che integralmente conferma.
Condanna la reclamante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida, ai sensi del D.M. 147/22, in favore di ciascuna delle parti reclamate, in complessivi € 3.500,00, oltre IVA e CPA
e rimborso spese forfettarie ex art. 1, comma 2 stesso decreto nella percentuale del 15%, del compenso totale per la prestazione.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte della reclamante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13 co 1 quater D.M. 115/2002 e successive modificazioni
Così deciso in Milano il 3.7.2025
Il Presidente estensore dr. Francesco Distefano
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Corte d'Appello di Milano
- Quarta sezione civile -
La Corte composta dai magistrati dr. Francesco Distefano Presidente rel dr.ssa Maria Teresa Brena Consigliera dr.ssa Cristina Giannelli Consigliera
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.1353/2025 R.G. promossa
DA
(C.F Parte_1
, in persona del Liquidatore sig. (C.F. con sede P.IVA_1 Parte_2 C.F._1
a Milano, via Girolamo Fracastoro n. 7, rappresentata e difesa in via congiunta e disgiunta, dall'Avv.
ND RO (C.F. ) ed ND ER (C.F. ), ed C.F._2 C.F._3 elettivamente domiciliata in Roma, via Pellegrino Matteucci n. 106, presso lo studio legale del suindicato con PEC Email_1
- reclamante-
CONTRO
Controparte_1
), in persona del Presidente del Consiglio di amministrazione e legale
[...] rappresentante pro tempore, dott. , codice fiscale con sede in Elmas CP_2 C.F._4
pagina 1 di 4 (Ca) – via Pier Luigi Nervi n. 18, numero di iscrizione al registro delle imprese di Cagliari- CP_3
Oristano e codice fiscale , confidi iscritto all'Albo degli Intermediari Finanziari tenuto P.IVA_2 dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 106 Testo Unico Bancario al n. 19511.5 in proprio, nonché in nome e per conto – in virtù di procura speciale conferita in data 12/09/2023 a rogito della Dott.ssa
Notaio in Sesto San Giovanni (Rep. n. 4134/2399) registrato a Milano DP II il Persona_1
14/09/2023 al n. 85853 serie 1T – della GRO SPV S.r.l. (doc. 3), società a responsabilità limitata con unico socio, costituita in Italia ai sensi della Legge 30 aprile 1999 n. 130, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano, corso Vittorio Emanuele II n. 24/28, iscritta presso l'elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi del provvedimento della Banca d'Italia del 07/06/2017 al n. 48472.5, elettivamente domiciliata in Cagliari, via Monti n. 31, presso lo studio dell'avv. Roberto Monni (C.F. - , che la rappresenta e C.F._5 Email_2 difende giusta procura in atti.
- reclamata-
-
All'esito dell'udienza del 3.7.2025 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione ex art.352 c.p.c.
**** SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Garanzia in proprio e quale mandataria della società cessionaria GRO SPV S.r.l., ha CP_1 proposto, in data 12/02/2025, ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti della società , già Controparte_4 cancellata dal Registro delle Imprese in data 04/12/2024, per l'inadempimento delle obbligazioni derivanti da contratto di finanziamento per un importo complessivo di € 730.460,10 (doc. 5); analoga istanza proponeva Hedge Invest SGR in forza di un credito (alla data di risoluzione del rapporto, ovvero il 07.11.2024), dell'importo complessivo di € 205.005,33 relativo ad un contratto di finanziamento stipulato in data 31 maggio 2023 / 9 giugno 2023 di € 200.000,00. Pt_ Nella contumacia della , con sentenza n. 259/2025, pubblicata in data 07/04/2025, il Tribunale di
Milano ha accolto l'istanza, dichiarando aperta la procedura di liquidazione giudiziale. Pt_ Avverso tale sentenza, la ha proposto reclamo ex art. 51 CCII, deducendo:
a) l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano in favore del Tribunale di Roma e ciò in quanto, in presenza di una società, il giudice competente per la procedura di liquidazione è quello del luogo della sede legale e la deroga prevista dall'art. 28 non è applicabile al caso di specie perché trattandosi di società estinta il centro di imputazione degli interessi e degli affari è oggettivamente cessato, come
è cassata la società, e pertanto la deroga di cui al citato articolo non è applicabile (discorso diverso se la società fosse ancora stata in essere).
b)l'incompetenza funzionale della sezione civile ordinaria, essendo inderogabilmente competente la sezione specializzata in materia di imprese in quanto Il Tribunale avrebbe dovuto rilevare l'assoggettabilità dell'odierna reclamate alla procedura di amministrazione straordinaria con competenza inderogabile in favore della citata sezione imprese.
pagina 2 di 4 c) la nullità o inesistenza della notifica del ricorso introduttivo e della vocatio in ius: la notifica alla PEC della società cancellata ha valore solo se la PEC è ancora attiva;
nel caso di specie la PEC non era attiva tanto che a dire del ricorrente in primo grado la notifica è stata fatta presso l'area WEB, ne consegue che il procedimento notificatorio sia stato illegittimo e la notifica è da considerarsi inesistente perché doveva esser fatta personalmente agli ex soci
Si sono costituite le società creditrici chiedendo il rigetto del reclamo.
Quindi la causa, all'udienza del 3.7.2025 è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il reclamo è infondato per le seguenti ragioni.
Quanto al motivo sub A)
in data 24 luglio 2024 ha trasferito la propria sede legale in Roma (via Raguzzini n. 2), mentre in Pt_1 precedenza era iscritta presso il registro delle imprese di Milano-Monza Brianza-Lodi, in quanto avente sede in Milano, Via Girolamo Fracastoro n. 7.
È stata poi cancellata dal registro delle imprese di Roma in data 4 dicembre 2024.
La domanda di apertura della procedura è stata depositata il 12 febbraio 2025.
Ai sensi dell'art. 28 CCII “
1. Il trasferimento del centro degli interessi principali non rileva ai fini della competenza quando è intervenuto nell'anno antecedente al deposito della domanda di regolazione concordata della crisi o della insolvenza o di apertura della liquidazione giudiziale ovvero dopo l'inizio della procedura di composizione assistita della crisi, se anteriore.”
Poiché il mutamento di sede è intervenuto entro l'anno antecedente al ricorso, è del tutto ininfluente ai fini dell'individuazione del giudice competente, correttamente identificato nel Tribunale di Milano
(art.27 2° comma CCII: “2. Per i procedimenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza diversi da quelli di cui al comma 1 e le controversie che ne derivano è competente il tribunale nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali.
3. Il centro degli interessi principali del debitore si presume coincidente: …. c) per la persona giuridica e gli enti, anche non esercenti attività impresa, con la sede legale risultante dal registro delle imprese”).
La domanda di apertura della procedura è stata altresì tempestivamente proposta nel rispetto del termine annuale previsto dall'art. 33 CCII. (“
1. La liquidazione giudiziale può essere aperta entro un anno dalla cessazione dell'attività del debitore, se l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo.
2. Per gli imprenditori la cessazione dell'attività coincide con la cancellazione dal registro delle imprese…”).
Come esattamente rilevato dalla reclamata Garanzia Etica, questo “disciplina esclusivamente il profilo della proponibilità dell'azione e non interferisce in alcun modo con i criteri di competenza territoriale, che continuano a essere regolati dalle disposizioni generali del Codice, ed in particolare dal menzionato art. 28 CCII.”.
Malamente poi la reclamante invoca la disapplicazione dell'articolo 28 CCII, assumendone l'asserita incompatibilità con l'articolo 3 del Regolamento (UE) 2015/848, poiché Il Regolamento citato disciplina unicamente le procedure di insolvenza transfrontaliere,
pagina 3 di 4 Quanto al motivo sub B)
Premesso che l'assegnazione del procedimento alla sezione ordinaria piuttosto che alla sezione specializzata in materia d'impresa del medesimo Tribunale non attiene alla competenza in senso tecnico, bensì alla distribuzione interna degli affari tra articolazioni dello stesso ufficio, in ogni caso, ai sensi dell'articolo 27 comma 1 CCII la competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa è limitata ai procedimenti che riguardano imprese assoggettabili all'amministrazione straordinaria, ovvero gruppi di imprese di rilevante dimensione, ciò di cui nel caso in esame non v'è prova, oltretutto considerando che al momento della cancellazione la società si trovava in stato di liquidazione volontaria.
Quanto al motivo sub C)
Premesso che la notificazione è stata effettuata dalla Cancelleria del Tribunale di Milano, in applicazione dell'art. 40, commi 6 e 7 CCII nel merito la stessa è avvenuta regolarmente.
Infatti, a seguito del mancato perfezionamento della stessa a mezzo posta elettronica certificata, per causa imputabile al destinatario, la Cancelleria ha inserito sia il ricorso sia il decreto del Giudice
Delegato nell'area notifiche riservata del Portale dei Servizi Telematici del Ministero . Controparte_5
Non entra, infine, in gioco il principio per cui in presenza di società cancellata subentrano gli ex soci, poiché non si tratta di ordinario procedimento che vede coinvolti diritti soggettivi, ma di apertura di una procedura concorsuale, rispetto alla quale l'art. 33, comma 1,CCII riconosce espressamente che, ai soli fini concorsuali, la società estinta conserva la legittimazione passiva.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
Va altresì dichiarata la sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13 co 1 quater D.M. 115/2002.
P.T.M
La Corte, definitivamente decidendo, rigetta il reclamo proposto da
[...]
avverso la sentenza n. 259/2025 del Tribunale di Milano, Controparte_4 che integralmente conferma.
Condanna la reclamante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida, ai sensi del D.M. 147/22, in favore di ciascuna delle parti reclamate, in complessivi € 3.500,00, oltre IVA e CPA
e rimborso spese forfettarie ex art. 1, comma 2 stesso decreto nella percentuale del 15%, del compenso totale per la prestazione.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte della reclamante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13 co 1 quater D.M. 115/2002 e successive modificazioni
Così deciso in Milano il 3.7.2025
Il Presidente estensore dr. Francesco Distefano
pagina 4 di 4