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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/06/2025, n. 2858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2858 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE IV CIVILE in persona del Giudice Unico dott.ssa Federica CE NO ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 22665/2022 R.G. promossa da:
c.f. , elettivamente domiciliata in Torino, Corso Galileo Parte_1 P.IVA_1
Ferraris 43, presso e nello studio dell'avv. Bernardini Andrea, che la rappresenta e difende per delega in calce al ricorso
- ATTRICE -
-
contro
-
c.f. , Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in Milano, via Simone D'Orsenigo 22, presso e nello studio degli avv.ti Macrì Giuseppe e Marco Andrea Caione, che tanto congiuntamente quanto disgiuntamente la rappresentano e difendono per delega redatta su foglio separato e allegato telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta
- CONVENUTA-
- con la chiamata in causa di –
c.f. , elettivamente domiciliata in Torino, Controparte_2 P.IVA_3
Corso Galileo Ferraris 71, presso e nello studio dell'avv. Daniel Sergio Giuseppe Fossati che la rappresenta e difende giusta procura depositata nel fascicolo telematico
- TERZA CHIAMATA-
pagina 1 di 17 OGGETTO: risarcimento del danno da inadempimento contrattuale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice:
“voglia il Giudice: - in via principale dichiarare tenuta e condannare Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore con sede in Busto Arsizio, Via
[...]
Montello 1, CF e P.Iva n. a rimborsare l'importo di euro P.IVA_2 Parte_1
39.946,07, oltre interessi legali al tasso di cui alla l. 231/2002 a decorrere dalla data del pagamento a e interessi di mora dalla data della domanda giudiziale;
- in via CP_3 istruttoria…
- in ogni caso, con il favore di spese ed onorari.”
Per parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione
In via pregiudiziale
1. accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del Foro di Torino in favore di quelli ex lege di Busto Arsizio o Milano, per le ragioni dedotte in atti;
In via principale nel merito
2. Rigettare tutte le domande proposte dalla società nei confronti di Pt_1 [...] in quanto infondate in fatto e in diritto per Controparte_1 tutti i motivi in fatto e in diritto di cui al presente atto;
In via subordinata nel merito
3. Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, condannare la terza chiamata a tenere indenne l Controparte_1 da qualsivoglia conseguenza di natura patrimoniale alla stessa
[...] derivante dal presente giudizio e nella misura che dovesse essere accertata in corso di causa dal risarcimento dell'eventuale danno subito da parte attrice;
In ogni caso Con vittoria di spese e compenso professionale, oltre 15% spese generali, I.V.A. e C.P.A., compresi quelli relativi alla chiamata in causa del terzo. Con sentenza esecutiva ex lege.
In via istruttoria…”
Per la terza chiamata Controparte_2
pagina 2 di 17 “Voglia Codesto Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
IN VIA PRELIMINARE E/O PREGIUDIZIALE
Dichiarare la nullità dell'atto di citazione per chiamata in causa del terzo per il mancato rispetto dei termini a comparire e, conseguentemente, fissare nuova udienza nel rispetto dei termini.
NEL MERITO
IN VIA PRINCIPALE
Respingere la domanda proposta d nei confronti di Parte_1 Controparte_1 in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto,
Rigettare la domanda di manleva proposta da quest'ultimo nei confronti di
[...]
CP_2
Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali.
IN VIA SUBORDINATA
Rigettare la domanda di manleva proposta da nei confronti di Controparte_1
in quanto infondata in fatto ed in diritto, per le ragioni esposte in Controparte_2 narrativa da intendersi ivi integralmente ritrascritte.
Con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario. IN
VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA Contenere l'onere dell'eventuale manleva entro i limiti contemplati dal contratto assicurativo n. F02/14/00510638, rinumerata con n.
761713569, nonché del giusto e del provato. Con compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
IN VIA ISTRUTTORIA…”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data 29.11.2022, la ha Parte_1 proposto domanda di rimborso di € 39.946,07, oltre interessi legali dal pagamento, nei confronti di allegando le seguenti circostanze in fatto: Controparte_1
1. nel corso del 2016, l' di Milano ha stipulato un contratto di Controparte_4 appalto con per la realizzazione di nuovi ambulatori e relativi locali CP_5 funzionali, con data prevista di inizio lavori al 03.3.2017;
pagina 3 di 17 2. a sua volta, la società ha stipulato con la un contratto di subappalto CP_3 Parte_1 per l'esecuzione di impianti elettrici e termofluidi;
3. successivamente, anche la ha subappaltato parte dei lavori, stipulando con Parte_1 la un contratto di nolo a caldo di un automezzo con Controparte_1 operatore specializzato (contratto n. 4736 del giugno 2017);
4. nella data prevista per l'esecuzione del contratto di nolo (13/06/2017), l'operatore specializzato della a causa di un errore in fase di manovra Controparte_1 di un braccio meccanico dell'automezzo, ha cagionato un danno alle strutture dell' ; Controparte_4
5. in data 24.5.2018, veniva redatto un verbale di “accertamento conservativo del danno” alla presenza del legale rappresentante dell' , del legale Controparte_4 rappresentante di e di un perito incaricato dalla compagnia assicurativa di CP_3 quest'ultima, ove venivano quantificati “danni da mancato Parte_2 lucro ed ogni specie di danno indiretto subito dal a titolo Parte_3 esclusivamente indicativo in € 29.035,78 per la perdita di margine di contribuzione e di €
8.620,29 per i maggiori costi sostenuti”, per l'importo complessivo di € 37.656,07, che non risultavano compresi nella copertura assicurativa di Parte_2
6. la compagnia assicurativa di corrispondeva Controparte_6 all' , al netto delle franchigie di polizza, l'importo di € 36.086,50, Controparte_4 quale danno coperto dall'assicurazione;
7. successivamente, in data 12.9.2019, veniva stipulata una transazione tra e CP_3
l' in forza della quale si impegnava a risarcire in favore Controparte_4 CP_3 dell'LE la parte di danno non indennizzata dalla propria compagnia assicurativa, per un importo totale di € 44.296,57 (pari alla somma di € 37.656,07, dovuti a titolo di risarcimento dei danni indiretti non coperti dalla polizza ed € 6.640,50, dovuti a titolo di refusione dello scoperto di polizza, in ragione della franchigia);
8. tale somma è stata corrisposta da all' in data CP_3 Controparte_4
18/02/2021;
pagina 4 di 17 Part
9. in qualità di appaltatore, ha richiesto al subappaltatore , che si è avvalso CP_3 dell'opera di in via transattiva, di rifondere la parte di danno non Controparte_1 coperta dalla polizza assicurativa relativa ai danni indiretti subiti dall' (€ CP_4
37.656,07), oltre all'importo di € 2.290,00, sostenuto a titolo di spese legali stragiudiziali, per un totale complessivo di € 39.946,07;
Part 10. a sua volta, ha chiesto a di essere tenuta indenne e Controparte_1 manlevata dal pagamento di tale importo, in ragione della clausola contenuta nel contratto di nolo a caldo tra le parti stipulato che prevede l'obbligo per il noleggiatore di provvedere a sue spese e cura “ad ogni onere dovuto ad errate manovre dell'operatore di macchina” (doc. 1 fasc. ricorrente);
11. dato il mancato pagamento spontaneo di tale somma da parte di
[...]
Part
ha provveduto a corrispondere in favore di l'importo sopra CP_1 CP_3 quantificato (€ 39.946,07), mediante le seguenti modalità, oggetto di intervenuta transazione del 9.5.2022 (doc. 14): € 33.400,00, mediante compensazione con fatture Part emesse da nei confronti di ed € 6.546,07 mediante bonifico bancario in CP_3 favore di CP_3
Parte attrice, sulla base di quanto sopra esposto, ha concluso instando per il rimborso del pagamento effettuato in favore della oltre interessi moratori a CP_3 decorrere dalla data del pagamento.
La domanda attorea è stata contestata da la quale, Controparte_1 con comparsa di costituzione e risposta in data 20.2.2023, ha preliminarmente eccepito l'incompetenza per territorio del Tribunale adito, rilevando come la clausola di foro Part esclusivo contenuta nel contratto di nolo a caldo stipulato tra e
[...]
dovesse essere oggetto di specifica approvazione per iscritto, in quanto CP_1 contenuta in condizioni generali di contratto, dunque, vessatoria ai sensi dell'art. 1341, comma 2, c.c. e non efficace nei confronti dell'odierna convenuta.
Nel merito, la ha contestato la domanda attorea ritenendo Controparte_1 non provata la propria responsabilità. Al riguardo, la convenuta ha dedotto che, avendo Part la e la stipulato un contratto di subappalto, ossia un Controparte_1
pagina 5 di 17 contratto derivato, trova applicazione esclusivamente la disciplina del contratto base Part (contratto di appalto), il quale implica l'esclusiva responsabilità della , in qualità di responsabile dei lavori.
Inoltre, la convenuta ha rilevato come l'accordo transattivo, stipulato in data
12.9.2019, tra l' (committente) ed (appaltatore) per il Controparte_4 CP_3 risarcimento della parte di danno non coperto dall'assicurazione di non sia a lei CP_3 opponibile in quanto res inter alios acta.
Infine, la ha contestato la pretesa risarcitoria avanzata dall CP_1 CP_4
nel quantum, rilevando come la stessa sia riferibile esclusivamente al danno
[...] arrecato ai panelli posti a copertura della facciata di una parte dell' e ai CP_4 condotti metallici, facenti parte dell'impianto di condizionamento, non anche al preteso danno da interruzione - per tre giorni - dell'esercizio dell'attività di ricerca nei laboratori di medicina nucleare, in quanto non provato dall' . CP_4
Chiamata in causa dalla convenuta, si è costituita in giudizio la Controparte_2
(che a seguito di fusione per incorporazione di è subentrata
[...] Controparte_7 in tutti i rapporti giuridici, anche processuali, della stessa), la quale:
- ha preliminarmente eccepito la nullità dell'atto di citazione di terzo per non aver il convenuto - che ha effettuato la chiamata in giudizio - rispettato il termine per la sua costituzione, fissato dal giudice, necessario per consentire la predisposizione di un'adeguata difesa in giudizio;
- ha contestato l'eccezione preliminare di incompetenza territoriale, ritenendo non applicabile al caso di specie la disciplina delle condizioni generali di contratto di cui all'art. 1341 c.c., in quanto le clausole contenute nel contratto di nolo a caldo potevano essere oggetto di contrattazione tra le parti;
- nel merito della chiamata in garanzia, richiamate tutte le condizioni generali della polizza invocata da (rinumerata n. 761713569), nonché la Controparte_1 condizione speciale A), rubricata “Lavori presso terzi” nella quale è previsto che
“L'Art. 4, comma 1, delle Condizioni Generali di Assicurazione s'intende abrogato e sostituito dal presente: LAVORI ESEGUITI PRESSO TERZI inerenti all'attività
pagina 6 di 17 descritta in polizza per: a) i danni a cose di terzi, derivanti da incendio di cose di proprietà dell'assicurato o da lui detenute;
b) i danni diversi dall'incendio arrecati ai locali ove si eseguono i lavori alle cose trovatisi nell'ambito di esecuzione dei lavori e quelli alle cose sulle quali si eseguono i lavori…”, l'assicurazione ha rilevato come spetti all'assicurato - - l'onere di provare Controparte_1 che il sinistro denunciato rientri nell'ambito della copertura assicurativa in base alle clausole di delimitazione del rischio, salvo sempre il rispetto dei limiti di indennizzo specificati nella polizza, nonché degli scoperti e delle franchigie.
- Inoltre, la terza chiamata ha dedotto il mancato adempimento ad opera della dell'obbligo previsto dalla polizza di fornire, dopo aver avuto conoscenza CP_1 del sinistro, “nel più breve tempo possibile, le ulteriori indicazioni sulle modalità di accadimento del sinistro di cui l'assicurato o il contraente sia venuto a conoscenza” (art. 11 Condizioni generali di Assicurazione);
- ulteriormente, associandosi alle difese svolte dalla convenuta, la terza chiamata ha dedotto l'inopponibilità a in quanto res inter alios acta, Controparte_1 sia dell'accordo transattivo intercorso tra e l' che CP_3 Controparte_4
Part dell'accordo transattivo successivamente stipulato tra e , nonché del CP_3 verbale di “accertamento conservativo del danno”, redatto in data 24.5.2018, non avendo la convenuta preso parte alle operazioni di quantificazione dei danni;
- in base a tali rilievi, la terza chiamata ha rilevato come la domanda di rimborso – Part così qualificata da parte attrice – avanzata dalla nei confronti della
[...] risulti infondata, in quanto i documenti prodotti appaiono CP_1 inidonei a ritenere accertata la responsabilità della nella Controparte_1 causazione del danno all'LE ; CP_4
- la terza chiamata ha contestato infine l'asserita inerzia tenuta dalla
[...] nella fase successiva alla denuncia del sinistro, giacché la CP_1 compagnia assicurativa ha provveduto tempestivamente ad incaricare lo
[...]
il quale ha invano tentato di effettuare ulteriori Parte_4 accertamenti.
pagina 7 di 17 Ha concluso instando per il rigetto della domanda attorea e, in subordine, per il rigetto della domanda di manleva.
All'esito dell'udienza di prima comparizione e a scioglimento della riserva assunta, con ordinanza del 7.6.2023, è stata rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione di terzo sollevata da ritenuta l'eccezione di incompetenza per Controparte_2 territorio inidonea a definire il giudizio e disposto il mutamento di rito ex art. 702 ter c.p.c., con concessione dei termini per memorie ex art. 183, comma 6 c.p.c.
Senza svolgere attività istruttoria se non mediante l'acquisizione di documenti, la causa è stata trattenuta in decisione in data 18.2.2025, con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***** 1. Sull'eccezione di incompetenza territoriale
Occorre, preliminarmente, esaminare l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata tempestivamente, nella comparsa di costituzione e risposta, dalla convenuta la quale ha eccepito l'incompetenza per territorio del Controparte_1
Tribunale adito dall'attrice, rilevando come la clausola di foro esclusivo contenuta nel Part contratto di nolo a caldo stipulato tra e – che individua il Controparte_1
Foro di Torino quale foro competente in via esclusiva, per ogni controversia derivante dal contratto in questione - dovesse essere oggetto di specifica approvazione per iscritto, in quanto contenuta in condizioni generali di contratto, dunque vessatoria ai sensi dell'art. 1341, comma 2, c.c. e non efficace nel caso in esame.
Secondo la prospettazione della convenuta, nel caso di specie, sarebbero fori alternativamente competenti quello del luogo in cui la società convenuta ha sede legale ex art. 19 c.p.c. (nel caso di specie, Tribunale di Busto Arsizio) ovvero quello del luogo in cui l'obbligazione è stata eseguita ex art. 20 c.p.c. (nel caso di specie, Tribunale di
Milano).
L'eccezione in esame deve essere rigettata per le ragioni che seguono.
pagina 8 di 17 Part Il contratto di nolo a caldo tra e è stato concluso Controparte_1
Part mediante lo scambio tra la proposta (ordine di nolo) - unilateralmente redatta da -
e l'accettazione da parte del destinatario (doc. 1 fasc. attrice). Controparte_1
Trattasi dunque di contratto concluso secondo lo schema ordinario di cui all'art. 1326 c.c., che individua quale tempo e luogo di conclusione del contratto, quello in cui il proponente ha avuto conoscenza dell'accettazione.
Nel caso che ci occupa, luogo di conclusione del contratto è Nichelino, ove è Part pervenuta l'accettazione della proposta, avendo in tale luogo la società sede legale e che rientra nel circondario di competenza del Tribunale di Torino.
Da ciò discende che la presente controversia è stata correttamente instaurata dinanzi al giudice territorialmente competente essendo, ai sensi dell'art. 20 c.p.c., fori alternativamente competenti, nelle cause aventi ad oggetto obbligazioni derivanti da contratto, quello del luogo in cui l'obbligazione deve essere eseguita (Tribunale di
Milano) e quello del luogo in cui l'obbligazione è sorta (nel caso di specie, Tribunale di
Torino).
In altri termini la presente vertenza è stata correttamente radicata avanti al
Tribunale di Torino che risultava essere comunque foro territorialmente competente in applicazione dei criteri generali di cui agli artt. 19 e 20 c.p.c., anche indipendentemente dalla previsione contrattuale che lo individua quale foro esclusivo.
2. Sulla qualificazione della domanda
Ritenuta la competenza territoriale del Tribunale adito, occorre passare ad esaminare il merito della presente controversia. ha agito in giudizio al fine di ottenere il rimborso, da parte di Parte_1 [...]
della somma di € 39.946,07, oltre interessi di mora dal Controparte_1
Part pagamento, somma già corrisposta da in favore di sulla base dell'accordo CP_3 transattivo con quest'ultima stipulato in data 9.5.2022 (doc. 17 fasc. attrice).
Tale somma, secondo la prospettazione di parte attrice, corrisponde ai danni indiretti subiti dall' e non coperti dalla polizza assicurativa di Controparte_4
in conseguenza dell'evento occorso in data 13.6.2017, quando, in esecuzione del CP_3
pagina 9 di 17 Part contratto di nolo a caldo stipulato tra e l'operatore Controparte_1 specializzato di quest'ultima, a causa di un errore in fase di manovra di un braccio meccanico dell'automezzo impiegato, ha cagionato un danno alle strutture della committente.
La prima questione da esaminare attiene dunque alla qualificazione della domanda proposta da Parte_1
Domanda che può essere correttamente inquadrata solo ricostruendo i rapporti giuridici intercorsi tra le parti della presente controversia.
Come anticipato nell'esposizione dei fatti di causa, nel corso del 2016, l'
[...]
di Milano stipulava, in qualità di committente, un contratto di appalto con CP_4 per la realizzazione di nuovi ambulatori e relativi locali funzionali, con data CP_5 prevista di inizio lavori al 03.3.2017; a sua volta, la società stipulava con la CP_5 un contratto di subappalto per l'esecuzione di impianti elettrici e termofluidi;
Parte_1 infine, la subappaltava parte dei lavori alla Parte_1 Controparte_1 mediante la stipula di un contratto di nolo a caldo di un automezzo con operatore specializzato (doc. 1 fasc. attoreo). Part La presente controversia vede dunque contrapposti e Controparte_1 in qualità, rispettivamente, di appaltatore e subappaltatore della parte di lavori oggetto del contratto di nolo a caldo n. 4736 del 12.6.2017.
Come è noto, il subappalto è una fattispecie che rientra nella categoria del subcontratto con il quale l'appaltatore incarica un terzo (subappaltatore) di eseguire, in tutto o in parte, l'opera (o il servizio) a lui commissionati.
Al subappalto si applica la medesima disciplina dell'appalto nei rapporti tra subappaltante e subappaltatore.
Da ciò discende che il contratto tra questi ultimi concluso instaura un rapporto giuridico esclusivamente tra dette parti, giacché esso è strutturalmente autonomo dall'originario contratto di appalto, stipulato tra committente e l'appaltatore e, per l'effetto, non si instaura alcun rapporto diretto tra il primo (committente) e il subappaltatore.
pagina 10 di 17 Al riguardo, può altresì rilevarsi come la mera autorizzazione al subappalto da parte del committente non risulti idonea a costituire il predetto rapporto diretto, considerato che il vincolo negoziale - nel subappalto - intercorre esclusivamente tra l'appaltatore e il subappaltatore, di talché il consenso espresso dal committente nell'esecuzione, in tutto o in parte, delle opere in subappalto, vale soltanto a rendere legittima, ex art. 1656 c.c., tale modalità di esecuzione della prestazione.
Da quanto sopra, discende che il subappaltatore risponde dell'esecuzione della prestazione nei confronti del solo appaltatore e, correlativamente, può rivolgersi per ottenere il pagamento della propria prestazione, solo verso quest'ultimo, e non anche nei confronti del committente (Cass. n. 16917/ 2011, conf. Cass. n. 4260/2017).
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, non essendo configurabile una responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore nei confronti del committente,
l'unico soggetto responsabile nei confronti di quest'ultimo, in caso di danni derivanti dall'esecuzione dell'opera (o servizio) oggetto di subappalto, resta l'appaltatore (nel caso di specie, . Parte_1
In ogni caso, resta fermo l'obbligo per il subappaltatore di eseguire correttamente la prestazione dedotta in contratto e laddove il danno subito dal committente abbia la sua fonte nell'inadempimento da parte del subappaltatore, l'appaltatore che abbia eventualmente risarcito quest'ultimo avrà titolo ad agire nei confronti del subappaltatore in forza delle norme generali in materia di inadempimento contrattuale.
3. Sulla responsabilità contrattuale – onere della prova
Orbene, in tema di responsabilità da inadempimento di obbligazioni diverse da quelle di c.d. facere professionale trovano applicazione i principi generali enunciati dalle Sezioni
Unite con la sentenza n. 13533/2001.
In proposito, una volta che il creditore abbia fornito in giudizio la prova della fonte del rapporto obbligatorio (contrattuale ovvero legale) e abbia allegato l'inadempimento, opera il principio della c.d. “presunzione della persistenza del diritto insoddisfatto”; è onere del debitore vincere tale presunzione, fornendo la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento ovvero dalla circostanza che pagina 11 di 17 l'inadempimento è dovuto a causa a lui non imputabile ex art. 1218 c.c. Ciò anche alla luce del diverso principio della c.d. “riferibilità o vicinanza alla prova”, che vuole che sia colui che è più vicino alla prova a renderla in giudizio.
La Suprema Corte ha più volte precisato che, sul piano eziologico, per le obbligazioni diverse da quelle di facere professionale, grava a carico del creditore della prestazione soltanto l'onere di provare la causalità giuridica, mentre l'inadempimento che “assorbe” la causalità materiale (senza, però, eliderla, sul piano concettuale, poiché - diversamente opinando - non avrebbe alcun senso la norma di cui all'art. 1227, commi 1
e 2, c.c.) deve essere dal creditore soltanto allegato (in tal senso, Sez. 3, Ordinanza n.
12760 del 09/05/2024, che richiama in motivazione Sez. 3, Sentenze nn. 28991 e 28992 dell'11/11/2019).
Rispetto all'inadempimento - che corrisponde alla lesione dell'interesse tutelato dal contratto e, dunque, al danno evento (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 28991 dell'11/11/2019) – altro è il danno conseguenza risarcibile, che lo stesso attore deve provare, in uno al nesso di causalità giuridica.
Ne consegue che “nelle obbligazioni diverse da quelle di "facere" professionale, il creditore che agisce per il risarcimento del danno, in virtù del principio di persistenza del diritto insoddisfatto, è tenuto soltanto ad allegare l'inadempimento (che assorbe la causalità materiale), ferma restando la necessità di provare il danno-conseguenza in uno al nesso di causalità giuridica” (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 3689 del 13/02/2025).
Declinando ulteriormente tali principi la Cassazione ha altresì affermato che “in tema di responsabilità contrattuale derivante dall'inadempimento di obbligazioni di dare o di fare non professionale, il danno da lesione dell'interesse tutelato dal contratto, la cui soddisfazione è affidata alla prestazione dedotta ad oggetto dell'obbligazione, si distingue da quello derivante dalla lesione di interessi diversi, con la conseguenza che solo con riferimento al primo gli oneri del contraente danneggiato si risolvono nella mera allegazione dell'inadempimento, in ragione della cd. "prova evidenziale" della sussistenza della causalità materiale, mentre, con riguardo al secondo, ricade sull'attore l'onere della prova del nesso eziologico tra inadempimento e danno” (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n.
2520 del 03/02/2025, fattispecie in relazione alla domanda di risarcimento del danno da pagina 12 di 17 lesioni conseguenti alla non corretta installazione di una cucina, ove correttamente il giudice di merito aveva ritenuto non raggiunta la prova del nesso causale tra l'inadempimento e il danno lamentato, stante l'insufficienza, a tal fine, dell'accertato inadempimento all'obbligazione di corretta installazione).
Facendo applicazione dei suesposti principi al caso in esame deve osservarsi come risulti certamente sussistente, in quanto oggetto di allegazione e prova documentale, Part l'esistenza del titolo da individuarsi nel contratto stipulato tra (appaltatore) e
[...]
(subappaltatore), avente ad oggetto il noleggio a caldo di un automezzo CP_1 con operatore specializzato per l'esecuzione di lavori presso l' Controparte_4
(doc. 1 fasc. attrice).
L'inadempimento contrattuale – vale a dire la non corretta esecuzione della Part prestazione da parte del subappaltatore – è stato allegato da e risulta in ogni caso provato dalle fotografie prodotte in giudizio (doc. 2, 3 e 4 fasc. attrice) e dall'e-mail versata in atti dalla stessa parte convenuta (doc. denominato “apertura sinistro
13.6.2017” fasc. convenuta), da cui emerge che il giorno dell'esecuzione del contratto di nolo a caldo si è verificato il ribaltamento su un fianco dell'autogrù -tg. CE609CN- fornita dalla condotta da operatore specializzato nonché l'impatto del Controparte_1 suo braccio meccanico su parte della facciata dell' . Controparte_4
Ora, se può ritenersi assorbito il nesso di causalità materiale nell'inadempimento allegato (e provato) dal creditore, diversamente quest'ultimo ha mancato di provare la sussistenza della causalità giuridica, quale rapporto eziologico tra inadempimento e danno concretamente sofferto. Part Nel caso di specie, ha domandato il rimborso di somme che ella ha corrisposto alla società appaltatrice, in forza di una transazione con la stessa intervenuta, la quale a sua volta richiamava un altro accordo intercorso tra la e l' CP_3 Controparte_4
(committente), sulla base di un accertamento condotto nel solo contraddittorio tra appaltatore e committente, in forza del quale sono stati quantificati danni per un determinato ammontare, sulla scorta peraltro del mancato guadagno/perdite economiche subite dalla struttura sanitaria a seguito dei danni prodotti alla struttura dal ribaltamento del mezzo di Controparte_1
pagina 13 di 17 L'odierna convenuta ha contestato peraltro specificatamente tale quantificazione oltre all'esistenza stessa dei danni lamentati, osservando che il nosocomio ha lamentato l'impossibilità di utilizzare i laboratori di medicina nucleare per soli tre giorni, senza fornire alcuna prova dei conseguenti danni subiti e che i danneggiamenti si sarebbero concentrati esclusivamente sulla facciata e sui condotti metallici che costituiscono l'unica voce di danno oggetto di valutazione (cfr. doc. 5 fasc. attoreo).
Parte attrice onde dimostrare l'esistenza e la corretta quantificazione dei predetti danni indiretti asseritamente subiti dall'LE ha, per un verso, effettuato produzioni documentali e, per altro, formulato istanze di prova orale, richieste di esibizione ex art. 210 c.p.c. ed avanzato istanza di CTU contabile.
Sotto il primo profilo, non può assumere rilievo decisivo nè la produzione del verbale di “accertamento conservativo del danno”, redatto esclusivamente alla presenza del legale rappresentante dell' (committente), del legale Controparte_4 rappresentante di (appaltatore) e di un perito incaricato dalla compagnia CP_3 assicurativa di quest'ultima, ove sono stati quantificati “danni Parte_2 da mancato lucro ed ogni specie di danno indiretto subito dal Parte_3
a titolo esclusivamente indicativo in € 29.035,78 per la perdita di margine di contribuzione e di € 8.620,29 per i maggiori costi sostenuti”, per l'importo complessivo di € 37.656,07, non compresi nella copertura assicurativa (doc. 5 fasc. attrice), né la produzione degli accordi transattivi stipulati, rispettivamente, tra l' Controparte_4
Part ed (doc. 6 fasc. attrice) e tra e (doc. 17 fasc. attrice) per il risarcimento CP_3 CP_3 della parte di danno non coperto dalla polizza di Parte_2
Tanto la perizia contrattuale quanto gli accordi intervenuti tra altre parti, infatti, da un lato, non producono effetti nei confronti del terzo (nel caso di specie, FORTI
in quanto costituiscono res inter alios acta e, pertanto, non sono CP_1 opponibili a chi non vi abbia preso parte e, dall'altro lato, con specifico riferimento alle transazioni, le quali presuppongono reciproche concessioni, non possono per loro natura costituire elemento idoneo a dimostrare l'effettiva entità del pregiudizio subito (così
Cass. n. 21218/2022 con riferimento al diverso ma assimilabile giudizio di surrogazione proposto dall'assicuratore nei confronti del terzo responsabile, in cui sull'assicuratore pagina 14 di 17 incombe l'onere di provare l'esistenza e l'entità del danno, non essendo a tal fine sufficiente l'esibizione dell'accordo transattivo raggiunto con l'assicurato).
Resta indifferente la mancata partecipazione di e della sua Controparte_1
Compagnia assicuratrice alle indagini in ordine alla riferibilità causale del danno ed alla sua quantificazione (svolte come si diceva solo tra committente ed appaltatore), in quanto onde realizzare un accertamento opponibile si sarebbe dovuto procedere eventualmente nelle forme del procedimento di istruzione preventiva ex art. 696 o 696 bis c.p.c.
Privo di efficacia probatoria è altresì il dettaglio dei conteggi, prodotto dall'attrice quale doc. 7, trattandosi di documento di formazione unilaterale non temporalmente contestualizzato o riferibile ad uno specifico soggetto.
Sotto il secondo profilo, si confermano inammissibili le prove orali richieste da parte attrice nella propria II memoria ex art. 183 co 6 c.p.c., come già rilevato dal giudice con ordinanza del 16.3.2024, per essere il cap. i) documentale, i capp. ii) e iii) documentali e generici, il cap. iv) generico, il cap. v) documentale, il cap. vi) documentale, i capp. vii)
e viii) valutativi e da provare documentalmente. Part Parimenti inammissibile deve ritenersi l'ordine di esibizione richiesto dalla ex art. 210 c.p.c. in quanto relativo a documenti che la parte istante poteva autonomamente acquisire e produrre in giudizio nel rispetto delle preclusioni istruttorie, non essendo stata documentata alcuna richiesta rivolta a tal fine – con esito negativo - ai soggetti interessati prima della instaurazione del giudizio ed in ogni caso trattandosi di istanza generica ed esplorativa, poiché non riferita a documentazione specificatamente individuata.
In ultimo, si conferma parimenti esplorativa l'istanza di CTU contabile svolta dalla parte attrice in quanto la CTU è strumento di ausilio del Giudice nell'accertamento di situazioni di fatto rilevabili esclusivamente attraverso il ricorso a determinate cognizioni tecniche e non può essere disposta per sollevare le parti dall'onere probatorio a loro carico.
All'esito del giudizio non è risultata dimostrata la riferibilità causale (causalità giuridica) dei danni indiretti subiti dall'LE committente, alla condotta contrattuale pagina 15 di 17 di posto che non è stata raggiunta la prova che i pregiudizi Controparte_1 patrimoniali che hanno costituito oggetto delle transazioni intervenute tra altri soggetti, diversi dall'odierna convenuta, siano stati conseguenza immediata e diretta di quell'inadempimento.
Le considerazioni tutte che precedono determinano il rigetto della domanda attorea, in quanto infondata, il che rende ultroneo affrontare l'ulteriore questione concernente la domanda di manleva formulata dalla convenuta nei confronti della propria assicurazione,
che resta assorbita. Controparte_2
4. Sulle spese di lite
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte attrice, liquidate sia in favore della convenuta che della terza chiamata in applicazione del principio di causalità perché la domanda di manleva non era prima facie infondata: “le spese di giudizio sostenute dal terzo chiamato in garanzia, una volta che sia stata rigettata la domanda principale, vanno poste a carico della parte che, rimasta soccombente, abbia provocato e giustificato la chiamata in garanzia, trovando tale statuizione adeguata giustificazione nel principio di causalità, che governa la regolamentazione delle spese di lite, anche se l'attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo, salvo che l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria” (Cass. n. 30189/18, Cass. n. 23123/19 e Cass. n.
10364/23).
Alla relativa liquidazione si provvede in applicazione dei parametri di cui al DM
55/14, come modificati dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa, determinato secondo il criterio del disputatum (scaglione da euro da € 26.001 a €
52.000), delle questioni trattate, della nota spese allegata e dell'attività defensionale concretamente svolta da ciascuna parte (così riducendo gli importi dovuti in favore della terza chiamata), nonché dei soli esborsi documentati (CU, marca).
Non si ravvisano i presupposti per l'aumento richiesto ex art. 4 co 2 del DM
55/2014 non avendo il difensore assistito più soggetti e ex art. 4 co 1 bis del DM cit. in pagina 16 di 17 quanto gli atti depositati sono privi di collegamenti ipertestuali per la consultazione dei documenti.
P.Q.M.
il Tribunale di Torino in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
▪ rigetta la domanda proposta da in quanto infondata;
Parte_1
▪ condanna a rimborsare le spese di lite in favore della convenuta Parte_1 [...]
che liquida in complessivi € 6.713,00, oltre € 259,00 per esborsi, Controparte_1 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
▪ condanna a rimborsare le spese di lite in favore della terza chiamata Parte_1
che liquida in complessivi € 3.808,00, oltre spese generali al Controparte_2
15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Torino, il 10/06/2025
Minuta redatta dal MOT Roberta Cosio
Il Giudice
(dott.ssa Federica CE NO)
Visto l'art. 52 comma 2 del D. LGS. 196/2003; il Giudice dispone che sia apposto a cura della cancelleria il divieto di indicazione delle generalità degli interessati e degli altri loro dati identificativi, in caso di riproduzione della presente sentenza nelle ipotesi di cui al citato articolo di legge, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
Il Giudice dott.ssa Federica CE NO
pagina 17 di 17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE IV CIVILE in persona del Giudice Unico dott.ssa Federica CE NO ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 22665/2022 R.G. promossa da:
c.f. , elettivamente domiciliata in Torino, Corso Galileo Parte_1 P.IVA_1
Ferraris 43, presso e nello studio dell'avv. Bernardini Andrea, che la rappresenta e difende per delega in calce al ricorso
- ATTRICE -
-
contro
-
c.f. , Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in Milano, via Simone D'Orsenigo 22, presso e nello studio degli avv.ti Macrì Giuseppe e Marco Andrea Caione, che tanto congiuntamente quanto disgiuntamente la rappresentano e difendono per delega redatta su foglio separato e allegato telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta
- CONVENUTA-
- con la chiamata in causa di –
c.f. , elettivamente domiciliata in Torino, Controparte_2 P.IVA_3
Corso Galileo Ferraris 71, presso e nello studio dell'avv. Daniel Sergio Giuseppe Fossati che la rappresenta e difende giusta procura depositata nel fascicolo telematico
- TERZA CHIAMATA-
pagina 1 di 17 OGGETTO: risarcimento del danno da inadempimento contrattuale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice:
“voglia il Giudice: - in via principale dichiarare tenuta e condannare Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore con sede in Busto Arsizio, Via
[...]
Montello 1, CF e P.Iva n. a rimborsare l'importo di euro P.IVA_2 Parte_1
39.946,07, oltre interessi legali al tasso di cui alla l. 231/2002 a decorrere dalla data del pagamento a e interessi di mora dalla data della domanda giudiziale;
- in via CP_3 istruttoria…
- in ogni caso, con il favore di spese ed onorari.”
Per parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione
In via pregiudiziale
1. accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del Foro di Torino in favore di quelli ex lege di Busto Arsizio o Milano, per le ragioni dedotte in atti;
In via principale nel merito
2. Rigettare tutte le domande proposte dalla società nei confronti di Pt_1 [...] in quanto infondate in fatto e in diritto per Controparte_1 tutti i motivi in fatto e in diritto di cui al presente atto;
In via subordinata nel merito
3. Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, condannare la terza chiamata a tenere indenne l Controparte_1 da qualsivoglia conseguenza di natura patrimoniale alla stessa
[...] derivante dal presente giudizio e nella misura che dovesse essere accertata in corso di causa dal risarcimento dell'eventuale danno subito da parte attrice;
In ogni caso Con vittoria di spese e compenso professionale, oltre 15% spese generali, I.V.A. e C.P.A., compresi quelli relativi alla chiamata in causa del terzo. Con sentenza esecutiva ex lege.
In via istruttoria…”
Per la terza chiamata Controparte_2
pagina 2 di 17 “Voglia Codesto Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
IN VIA PRELIMINARE E/O PREGIUDIZIALE
Dichiarare la nullità dell'atto di citazione per chiamata in causa del terzo per il mancato rispetto dei termini a comparire e, conseguentemente, fissare nuova udienza nel rispetto dei termini.
NEL MERITO
IN VIA PRINCIPALE
Respingere la domanda proposta d nei confronti di Parte_1 Controparte_1 in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto,
Rigettare la domanda di manleva proposta da quest'ultimo nei confronti di
[...]
CP_2
Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali.
IN VIA SUBORDINATA
Rigettare la domanda di manleva proposta da nei confronti di Controparte_1
in quanto infondata in fatto ed in diritto, per le ragioni esposte in Controparte_2 narrativa da intendersi ivi integralmente ritrascritte.
Con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario. IN
VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA Contenere l'onere dell'eventuale manleva entro i limiti contemplati dal contratto assicurativo n. F02/14/00510638, rinumerata con n.
761713569, nonché del giusto e del provato. Con compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
IN VIA ISTRUTTORIA…”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data 29.11.2022, la ha Parte_1 proposto domanda di rimborso di € 39.946,07, oltre interessi legali dal pagamento, nei confronti di allegando le seguenti circostanze in fatto: Controparte_1
1. nel corso del 2016, l' di Milano ha stipulato un contratto di Controparte_4 appalto con per la realizzazione di nuovi ambulatori e relativi locali CP_5 funzionali, con data prevista di inizio lavori al 03.3.2017;
pagina 3 di 17 2. a sua volta, la società ha stipulato con la un contratto di subappalto CP_3 Parte_1 per l'esecuzione di impianti elettrici e termofluidi;
3. successivamente, anche la ha subappaltato parte dei lavori, stipulando con Parte_1 la un contratto di nolo a caldo di un automezzo con Controparte_1 operatore specializzato (contratto n. 4736 del giugno 2017);
4. nella data prevista per l'esecuzione del contratto di nolo (13/06/2017), l'operatore specializzato della a causa di un errore in fase di manovra Controparte_1 di un braccio meccanico dell'automezzo, ha cagionato un danno alle strutture dell' ; Controparte_4
5. in data 24.5.2018, veniva redatto un verbale di “accertamento conservativo del danno” alla presenza del legale rappresentante dell' , del legale Controparte_4 rappresentante di e di un perito incaricato dalla compagnia assicurativa di CP_3 quest'ultima, ove venivano quantificati “danni da mancato Parte_2 lucro ed ogni specie di danno indiretto subito dal a titolo Parte_3 esclusivamente indicativo in € 29.035,78 per la perdita di margine di contribuzione e di €
8.620,29 per i maggiori costi sostenuti”, per l'importo complessivo di € 37.656,07, che non risultavano compresi nella copertura assicurativa di Parte_2
6. la compagnia assicurativa di corrispondeva Controparte_6 all' , al netto delle franchigie di polizza, l'importo di € 36.086,50, Controparte_4 quale danno coperto dall'assicurazione;
7. successivamente, in data 12.9.2019, veniva stipulata una transazione tra e CP_3
l' in forza della quale si impegnava a risarcire in favore Controparte_4 CP_3 dell'LE la parte di danno non indennizzata dalla propria compagnia assicurativa, per un importo totale di € 44.296,57 (pari alla somma di € 37.656,07, dovuti a titolo di risarcimento dei danni indiretti non coperti dalla polizza ed € 6.640,50, dovuti a titolo di refusione dello scoperto di polizza, in ragione della franchigia);
8. tale somma è stata corrisposta da all' in data CP_3 Controparte_4
18/02/2021;
pagina 4 di 17 Part
9. in qualità di appaltatore, ha richiesto al subappaltatore , che si è avvalso CP_3 dell'opera di in via transattiva, di rifondere la parte di danno non Controparte_1 coperta dalla polizza assicurativa relativa ai danni indiretti subiti dall' (€ CP_4
37.656,07), oltre all'importo di € 2.290,00, sostenuto a titolo di spese legali stragiudiziali, per un totale complessivo di € 39.946,07;
Part 10. a sua volta, ha chiesto a di essere tenuta indenne e Controparte_1 manlevata dal pagamento di tale importo, in ragione della clausola contenuta nel contratto di nolo a caldo tra le parti stipulato che prevede l'obbligo per il noleggiatore di provvedere a sue spese e cura “ad ogni onere dovuto ad errate manovre dell'operatore di macchina” (doc. 1 fasc. ricorrente);
11. dato il mancato pagamento spontaneo di tale somma da parte di
[...]
Part
ha provveduto a corrispondere in favore di l'importo sopra CP_1 CP_3 quantificato (€ 39.946,07), mediante le seguenti modalità, oggetto di intervenuta transazione del 9.5.2022 (doc. 14): € 33.400,00, mediante compensazione con fatture Part emesse da nei confronti di ed € 6.546,07 mediante bonifico bancario in CP_3 favore di CP_3
Parte attrice, sulla base di quanto sopra esposto, ha concluso instando per il rimborso del pagamento effettuato in favore della oltre interessi moratori a CP_3 decorrere dalla data del pagamento.
La domanda attorea è stata contestata da la quale, Controparte_1 con comparsa di costituzione e risposta in data 20.2.2023, ha preliminarmente eccepito l'incompetenza per territorio del Tribunale adito, rilevando come la clausola di foro Part esclusivo contenuta nel contratto di nolo a caldo stipulato tra e
[...]
dovesse essere oggetto di specifica approvazione per iscritto, in quanto CP_1 contenuta in condizioni generali di contratto, dunque, vessatoria ai sensi dell'art. 1341, comma 2, c.c. e non efficace nei confronti dell'odierna convenuta.
Nel merito, la ha contestato la domanda attorea ritenendo Controparte_1 non provata la propria responsabilità. Al riguardo, la convenuta ha dedotto che, avendo Part la e la stipulato un contratto di subappalto, ossia un Controparte_1
pagina 5 di 17 contratto derivato, trova applicazione esclusivamente la disciplina del contratto base Part (contratto di appalto), il quale implica l'esclusiva responsabilità della , in qualità di responsabile dei lavori.
Inoltre, la convenuta ha rilevato come l'accordo transattivo, stipulato in data
12.9.2019, tra l' (committente) ed (appaltatore) per il Controparte_4 CP_3 risarcimento della parte di danno non coperto dall'assicurazione di non sia a lei CP_3 opponibile in quanto res inter alios acta.
Infine, la ha contestato la pretesa risarcitoria avanzata dall CP_1 CP_4
nel quantum, rilevando come la stessa sia riferibile esclusivamente al danno
[...] arrecato ai panelli posti a copertura della facciata di una parte dell' e ai CP_4 condotti metallici, facenti parte dell'impianto di condizionamento, non anche al preteso danno da interruzione - per tre giorni - dell'esercizio dell'attività di ricerca nei laboratori di medicina nucleare, in quanto non provato dall' . CP_4
Chiamata in causa dalla convenuta, si è costituita in giudizio la Controparte_2
(che a seguito di fusione per incorporazione di è subentrata
[...] Controparte_7 in tutti i rapporti giuridici, anche processuali, della stessa), la quale:
- ha preliminarmente eccepito la nullità dell'atto di citazione di terzo per non aver il convenuto - che ha effettuato la chiamata in giudizio - rispettato il termine per la sua costituzione, fissato dal giudice, necessario per consentire la predisposizione di un'adeguata difesa in giudizio;
- ha contestato l'eccezione preliminare di incompetenza territoriale, ritenendo non applicabile al caso di specie la disciplina delle condizioni generali di contratto di cui all'art. 1341 c.c., in quanto le clausole contenute nel contratto di nolo a caldo potevano essere oggetto di contrattazione tra le parti;
- nel merito della chiamata in garanzia, richiamate tutte le condizioni generali della polizza invocata da (rinumerata n. 761713569), nonché la Controparte_1 condizione speciale A), rubricata “Lavori presso terzi” nella quale è previsto che
“L'Art. 4, comma 1, delle Condizioni Generali di Assicurazione s'intende abrogato e sostituito dal presente: LAVORI ESEGUITI PRESSO TERZI inerenti all'attività
pagina 6 di 17 descritta in polizza per: a) i danni a cose di terzi, derivanti da incendio di cose di proprietà dell'assicurato o da lui detenute;
b) i danni diversi dall'incendio arrecati ai locali ove si eseguono i lavori alle cose trovatisi nell'ambito di esecuzione dei lavori e quelli alle cose sulle quali si eseguono i lavori…”, l'assicurazione ha rilevato come spetti all'assicurato - - l'onere di provare Controparte_1 che il sinistro denunciato rientri nell'ambito della copertura assicurativa in base alle clausole di delimitazione del rischio, salvo sempre il rispetto dei limiti di indennizzo specificati nella polizza, nonché degli scoperti e delle franchigie.
- Inoltre, la terza chiamata ha dedotto il mancato adempimento ad opera della dell'obbligo previsto dalla polizza di fornire, dopo aver avuto conoscenza CP_1 del sinistro, “nel più breve tempo possibile, le ulteriori indicazioni sulle modalità di accadimento del sinistro di cui l'assicurato o il contraente sia venuto a conoscenza” (art. 11 Condizioni generali di Assicurazione);
- ulteriormente, associandosi alle difese svolte dalla convenuta, la terza chiamata ha dedotto l'inopponibilità a in quanto res inter alios acta, Controparte_1 sia dell'accordo transattivo intercorso tra e l' che CP_3 Controparte_4
Part dell'accordo transattivo successivamente stipulato tra e , nonché del CP_3 verbale di “accertamento conservativo del danno”, redatto in data 24.5.2018, non avendo la convenuta preso parte alle operazioni di quantificazione dei danni;
- in base a tali rilievi, la terza chiamata ha rilevato come la domanda di rimborso – Part così qualificata da parte attrice – avanzata dalla nei confronti della
[...] risulti infondata, in quanto i documenti prodotti appaiono CP_1 inidonei a ritenere accertata la responsabilità della nella Controparte_1 causazione del danno all'LE ; CP_4
- la terza chiamata ha contestato infine l'asserita inerzia tenuta dalla
[...] nella fase successiva alla denuncia del sinistro, giacché la CP_1 compagnia assicurativa ha provveduto tempestivamente ad incaricare lo
[...]
il quale ha invano tentato di effettuare ulteriori Parte_4 accertamenti.
pagina 7 di 17 Ha concluso instando per il rigetto della domanda attorea e, in subordine, per il rigetto della domanda di manleva.
All'esito dell'udienza di prima comparizione e a scioglimento della riserva assunta, con ordinanza del 7.6.2023, è stata rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione di terzo sollevata da ritenuta l'eccezione di incompetenza per Controparte_2 territorio inidonea a definire il giudizio e disposto il mutamento di rito ex art. 702 ter c.p.c., con concessione dei termini per memorie ex art. 183, comma 6 c.p.c.
Senza svolgere attività istruttoria se non mediante l'acquisizione di documenti, la causa è stata trattenuta in decisione in data 18.2.2025, con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***** 1. Sull'eccezione di incompetenza territoriale
Occorre, preliminarmente, esaminare l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata tempestivamente, nella comparsa di costituzione e risposta, dalla convenuta la quale ha eccepito l'incompetenza per territorio del Controparte_1
Tribunale adito dall'attrice, rilevando come la clausola di foro esclusivo contenuta nel Part contratto di nolo a caldo stipulato tra e – che individua il Controparte_1
Foro di Torino quale foro competente in via esclusiva, per ogni controversia derivante dal contratto in questione - dovesse essere oggetto di specifica approvazione per iscritto, in quanto contenuta in condizioni generali di contratto, dunque vessatoria ai sensi dell'art. 1341, comma 2, c.c. e non efficace nel caso in esame.
Secondo la prospettazione della convenuta, nel caso di specie, sarebbero fori alternativamente competenti quello del luogo in cui la società convenuta ha sede legale ex art. 19 c.p.c. (nel caso di specie, Tribunale di Busto Arsizio) ovvero quello del luogo in cui l'obbligazione è stata eseguita ex art. 20 c.p.c. (nel caso di specie, Tribunale di
Milano).
L'eccezione in esame deve essere rigettata per le ragioni che seguono.
pagina 8 di 17 Part Il contratto di nolo a caldo tra e è stato concluso Controparte_1
Part mediante lo scambio tra la proposta (ordine di nolo) - unilateralmente redatta da -
e l'accettazione da parte del destinatario (doc. 1 fasc. attrice). Controparte_1
Trattasi dunque di contratto concluso secondo lo schema ordinario di cui all'art. 1326 c.c., che individua quale tempo e luogo di conclusione del contratto, quello in cui il proponente ha avuto conoscenza dell'accettazione.
Nel caso che ci occupa, luogo di conclusione del contratto è Nichelino, ove è Part pervenuta l'accettazione della proposta, avendo in tale luogo la società sede legale e che rientra nel circondario di competenza del Tribunale di Torino.
Da ciò discende che la presente controversia è stata correttamente instaurata dinanzi al giudice territorialmente competente essendo, ai sensi dell'art. 20 c.p.c., fori alternativamente competenti, nelle cause aventi ad oggetto obbligazioni derivanti da contratto, quello del luogo in cui l'obbligazione deve essere eseguita (Tribunale di
Milano) e quello del luogo in cui l'obbligazione è sorta (nel caso di specie, Tribunale di
Torino).
In altri termini la presente vertenza è stata correttamente radicata avanti al
Tribunale di Torino che risultava essere comunque foro territorialmente competente in applicazione dei criteri generali di cui agli artt. 19 e 20 c.p.c., anche indipendentemente dalla previsione contrattuale che lo individua quale foro esclusivo.
2. Sulla qualificazione della domanda
Ritenuta la competenza territoriale del Tribunale adito, occorre passare ad esaminare il merito della presente controversia. ha agito in giudizio al fine di ottenere il rimborso, da parte di Parte_1 [...]
della somma di € 39.946,07, oltre interessi di mora dal Controparte_1
Part pagamento, somma già corrisposta da in favore di sulla base dell'accordo CP_3 transattivo con quest'ultima stipulato in data 9.5.2022 (doc. 17 fasc. attrice).
Tale somma, secondo la prospettazione di parte attrice, corrisponde ai danni indiretti subiti dall' e non coperti dalla polizza assicurativa di Controparte_4
in conseguenza dell'evento occorso in data 13.6.2017, quando, in esecuzione del CP_3
pagina 9 di 17 Part contratto di nolo a caldo stipulato tra e l'operatore Controparte_1 specializzato di quest'ultima, a causa di un errore in fase di manovra di un braccio meccanico dell'automezzo impiegato, ha cagionato un danno alle strutture della committente.
La prima questione da esaminare attiene dunque alla qualificazione della domanda proposta da Parte_1
Domanda che può essere correttamente inquadrata solo ricostruendo i rapporti giuridici intercorsi tra le parti della presente controversia.
Come anticipato nell'esposizione dei fatti di causa, nel corso del 2016, l'
[...]
di Milano stipulava, in qualità di committente, un contratto di appalto con CP_4 per la realizzazione di nuovi ambulatori e relativi locali funzionali, con data CP_5 prevista di inizio lavori al 03.3.2017; a sua volta, la società stipulava con la CP_5 un contratto di subappalto per l'esecuzione di impianti elettrici e termofluidi;
Parte_1 infine, la subappaltava parte dei lavori alla Parte_1 Controparte_1 mediante la stipula di un contratto di nolo a caldo di un automezzo con operatore specializzato (doc. 1 fasc. attoreo). Part La presente controversia vede dunque contrapposti e Controparte_1 in qualità, rispettivamente, di appaltatore e subappaltatore della parte di lavori oggetto del contratto di nolo a caldo n. 4736 del 12.6.2017.
Come è noto, il subappalto è una fattispecie che rientra nella categoria del subcontratto con il quale l'appaltatore incarica un terzo (subappaltatore) di eseguire, in tutto o in parte, l'opera (o il servizio) a lui commissionati.
Al subappalto si applica la medesima disciplina dell'appalto nei rapporti tra subappaltante e subappaltatore.
Da ciò discende che il contratto tra questi ultimi concluso instaura un rapporto giuridico esclusivamente tra dette parti, giacché esso è strutturalmente autonomo dall'originario contratto di appalto, stipulato tra committente e l'appaltatore e, per l'effetto, non si instaura alcun rapporto diretto tra il primo (committente) e il subappaltatore.
pagina 10 di 17 Al riguardo, può altresì rilevarsi come la mera autorizzazione al subappalto da parte del committente non risulti idonea a costituire il predetto rapporto diretto, considerato che il vincolo negoziale - nel subappalto - intercorre esclusivamente tra l'appaltatore e il subappaltatore, di talché il consenso espresso dal committente nell'esecuzione, in tutto o in parte, delle opere in subappalto, vale soltanto a rendere legittima, ex art. 1656 c.c., tale modalità di esecuzione della prestazione.
Da quanto sopra, discende che il subappaltatore risponde dell'esecuzione della prestazione nei confronti del solo appaltatore e, correlativamente, può rivolgersi per ottenere il pagamento della propria prestazione, solo verso quest'ultimo, e non anche nei confronti del committente (Cass. n. 16917/ 2011, conf. Cass. n. 4260/2017).
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, non essendo configurabile una responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore nei confronti del committente,
l'unico soggetto responsabile nei confronti di quest'ultimo, in caso di danni derivanti dall'esecuzione dell'opera (o servizio) oggetto di subappalto, resta l'appaltatore (nel caso di specie, . Parte_1
In ogni caso, resta fermo l'obbligo per il subappaltatore di eseguire correttamente la prestazione dedotta in contratto e laddove il danno subito dal committente abbia la sua fonte nell'inadempimento da parte del subappaltatore, l'appaltatore che abbia eventualmente risarcito quest'ultimo avrà titolo ad agire nei confronti del subappaltatore in forza delle norme generali in materia di inadempimento contrattuale.
3. Sulla responsabilità contrattuale – onere della prova
Orbene, in tema di responsabilità da inadempimento di obbligazioni diverse da quelle di c.d. facere professionale trovano applicazione i principi generali enunciati dalle Sezioni
Unite con la sentenza n. 13533/2001.
In proposito, una volta che il creditore abbia fornito in giudizio la prova della fonte del rapporto obbligatorio (contrattuale ovvero legale) e abbia allegato l'inadempimento, opera il principio della c.d. “presunzione della persistenza del diritto insoddisfatto”; è onere del debitore vincere tale presunzione, fornendo la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento ovvero dalla circostanza che pagina 11 di 17 l'inadempimento è dovuto a causa a lui non imputabile ex art. 1218 c.c. Ciò anche alla luce del diverso principio della c.d. “riferibilità o vicinanza alla prova”, che vuole che sia colui che è più vicino alla prova a renderla in giudizio.
La Suprema Corte ha più volte precisato che, sul piano eziologico, per le obbligazioni diverse da quelle di facere professionale, grava a carico del creditore della prestazione soltanto l'onere di provare la causalità giuridica, mentre l'inadempimento che “assorbe” la causalità materiale (senza, però, eliderla, sul piano concettuale, poiché - diversamente opinando - non avrebbe alcun senso la norma di cui all'art. 1227, commi 1
e 2, c.c.) deve essere dal creditore soltanto allegato (in tal senso, Sez. 3, Ordinanza n.
12760 del 09/05/2024, che richiama in motivazione Sez. 3, Sentenze nn. 28991 e 28992 dell'11/11/2019).
Rispetto all'inadempimento - che corrisponde alla lesione dell'interesse tutelato dal contratto e, dunque, al danno evento (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 28991 dell'11/11/2019) – altro è il danno conseguenza risarcibile, che lo stesso attore deve provare, in uno al nesso di causalità giuridica.
Ne consegue che “nelle obbligazioni diverse da quelle di "facere" professionale, il creditore che agisce per il risarcimento del danno, in virtù del principio di persistenza del diritto insoddisfatto, è tenuto soltanto ad allegare l'inadempimento (che assorbe la causalità materiale), ferma restando la necessità di provare il danno-conseguenza in uno al nesso di causalità giuridica” (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 3689 del 13/02/2025).
Declinando ulteriormente tali principi la Cassazione ha altresì affermato che “in tema di responsabilità contrattuale derivante dall'inadempimento di obbligazioni di dare o di fare non professionale, il danno da lesione dell'interesse tutelato dal contratto, la cui soddisfazione è affidata alla prestazione dedotta ad oggetto dell'obbligazione, si distingue da quello derivante dalla lesione di interessi diversi, con la conseguenza che solo con riferimento al primo gli oneri del contraente danneggiato si risolvono nella mera allegazione dell'inadempimento, in ragione della cd. "prova evidenziale" della sussistenza della causalità materiale, mentre, con riguardo al secondo, ricade sull'attore l'onere della prova del nesso eziologico tra inadempimento e danno” (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n.
2520 del 03/02/2025, fattispecie in relazione alla domanda di risarcimento del danno da pagina 12 di 17 lesioni conseguenti alla non corretta installazione di una cucina, ove correttamente il giudice di merito aveva ritenuto non raggiunta la prova del nesso causale tra l'inadempimento e il danno lamentato, stante l'insufficienza, a tal fine, dell'accertato inadempimento all'obbligazione di corretta installazione).
Facendo applicazione dei suesposti principi al caso in esame deve osservarsi come risulti certamente sussistente, in quanto oggetto di allegazione e prova documentale, Part l'esistenza del titolo da individuarsi nel contratto stipulato tra (appaltatore) e
[...]
(subappaltatore), avente ad oggetto il noleggio a caldo di un automezzo CP_1 con operatore specializzato per l'esecuzione di lavori presso l' Controparte_4
(doc. 1 fasc. attrice).
L'inadempimento contrattuale – vale a dire la non corretta esecuzione della Part prestazione da parte del subappaltatore – è stato allegato da e risulta in ogni caso provato dalle fotografie prodotte in giudizio (doc. 2, 3 e 4 fasc. attrice) e dall'e-mail versata in atti dalla stessa parte convenuta (doc. denominato “apertura sinistro
13.6.2017” fasc. convenuta), da cui emerge che il giorno dell'esecuzione del contratto di nolo a caldo si è verificato il ribaltamento su un fianco dell'autogrù -tg. CE609CN- fornita dalla condotta da operatore specializzato nonché l'impatto del Controparte_1 suo braccio meccanico su parte della facciata dell' . Controparte_4
Ora, se può ritenersi assorbito il nesso di causalità materiale nell'inadempimento allegato (e provato) dal creditore, diversamente quest'ultimo ha mancato di provare la sussistenza della causalità giuridica, quale rapporto eziologico tra inadempimento e danno concretamente sofferto. Part Nel caso di specie, ha domandato il rimborso di somme che ella ha corrisposto alla società appaltatrice, in forza di una transazione con la stessa intervenuta, la quale a sua volta richiamava un altro accordo intercorso tra la e l' CP_3 Controparte_4
(committente), sulla base di un accertamento condotto nel solo contraddittorio tra appaltatore e committente, in forza del quale sono stati quantificati danni per un determinato ammontare, sulla scorta peraltro del mancato guadagno/perdite economiche subite dalla struttura sanitaria a seguito dei danni prodotti alla struttura dal ribaltamento del mezzo di Controparte_1
pagina 13 di 17 L'odierna convenuta ha contestato peraltro specificatamente tale quantificazione oltre all'esistenza stessa dei danni lamentati, osservando che il nosocomio ha lamentato l'impossibilità di utilizzare i laboratori di medicina nucleare per soli tre giorni, senza fornire alcuna prova dei conseguenti danni subiti e che i danneggiamenti si sarebbero concentrati esclusivamente sulla facciata e sui condotti metallici che costituiscono l'unica voce di danno oggetto di valutazione (cfr. doc. 5 fasc. attoreo).
Parte attrice onde dimostrare l'esistenza e la corretta quantificazione dei predetti danni indiretti asseritamente subiti dall'LE ha, per un verso, effettuato produzioni documentali e, per altro, formulato istanze di prova orale, richieste di esibizione ex art. 210 c.p.c. ed avanzato istanza di CTU contabile.
Sotto il primo profilo, non può assumere rilievo decisivo nè la produzione del verbale di “accertamento conservativo del danno”, redatto esclusivamente alla presenza del legale rappresentante dell' (committente), del legale Controparte_4 rappresentante di (appaltatore) e di un perito incaricato dalla compagnia CP_3 assicurativa di quest'ultima, ove sono stati quantificati “danni Parte_2 da mancato lucro ed ogni specie di danno indiretto subito dal Parte_3
a titolo esclusivamente indicativo in € 29.035,78 per la perdita di margine di contribuzione e di € 8.620,29 per i maggiori costi sostenuti”, per l'importo complessivo di € 37.656,07, non compresi nella copertura assicurativa (doc. 5 fasc. attrice), né la produzione degli accordi transattivi stipulati, rispettivamente, tra l' Controparte_4
Part ed (doc. 6 fasc. attrice) e tra e (doc. 17 fasc. attrice) per il risarcimento CP_3 CP_3 della parte di danno non coperto dalla polizza di Parte_2
Tanto la perizia contrattuale quanto gli accordi intervenuti tra altre parti, infatti, da un lato, non producono effetti nei confronti del terzo (nel caso di specie, FORTI
in quanto costituiscono res inter alios acta e, pertanto, non sono CP_1 opponibili a chi non vi abbia preso parte e, dall'altro lato, con specifico riferimento alle transazioni, le quali presuppongono reciproche concessioni, non possono per loro natura costituire elemento idoneo a dimostrare l'effettiva entità del pregiudizio subito (così
Cass. n. 21218/2022 con riferimento al diverso ma assimilabile giudizio di surrogazione proposto dall'assicuratore nei confronti del terzo responsabile, in cui sull'assicuratore pagina 14 di 17 incombe l'onere di provare l'esistenza e l'entità del danno, non essendo a tal fine sufficiente l'esibizione dell'accordo transattivo raggiunto con l'assicurato).
Resta indifferente la mancata partecipazione di e della sua Controparte_1
Compagnia assicuratrice alle indagini in ordine alla riferibilità causale del danno ed alla sua quantificazione (svolte come si diceva solo tra committente ed appaltatore), in quanto onde realizzare un accertamento opponibile si sarebbe dovuto procedere eventualmente nelle forme del procedimento di istruzione preventiva ex art. 696 o 696 bis c.p.c.
Privo di efficacia probatoria è altresì il dettaglio dei conteggi, prodotto dall'attrice quale doc. 7, trattandosi di documento di formazione unilaterale non temporalmente contestualizzato o riferibile ad uno specifico soggetto.
Sotto il secondo profilo, si confermano inammissibili le prove orali richieste da parte attrice nella propria II memoria ex art. 183 co 6 c.p.c., come già rilevato dal giudice con ordinanza del 16.3.2024, per essere il cap. i) documentale, i capp. ii) e iii) documentali e generici, il cap. iv) generico, il cap. v) documentale, il cap. vi) documentale, i capp. vii)
e viii) valutativi e da provare documentalmente. Part Parimenti inammissibile deve ritenersi l'ordine di esibizione richiesto dalla ex art. 210 c.p.c. in quanto relativo a documenti che la parte istante poteva autonomamente acquisire e produrre in giudizio nel rispetto delle preclusioni istruttorie, non essendo stata documentata alcuna richiesta rivolta a tal fine – con esito negativo - ai soggetti interessati prima della instaurazione del giudizio ed in ogni caso trattandosi di istanza generica ed esplorativa, poiché non riferita a documentazione specificatamente individuata.
In ultimo, si conferma parimenti esplorativa l'istanza di CTU contabile svolta dalla parte attrice in quanto la CTU è strumento di ausilio del Giudice nell'accertamento di situazioni di fatto rilevabili esclusivamente attraverso il ricorso a determinate cognizioni tecniche e non può essere disposta per sollevare le parti dall'onere probatorio a loro carico.
All'esito del giudizio non è risultata dimostrata la riferibilità causale (causalità giuridica) dei danni indiretti subiti dall'LE committente, alla condotta contrattuale pagina 15 di 17 di posto che non è stata raggiunta la prova che i pregiudizi Controparte_1 patrimoniali che hanno costituito oggetto delle transazioni intervenute tra altri soggetti, diversi dall'odierna convenuta, siano stati conseguenza immediata e diretta di quell'inadempimento.
Le considerazioni tutte che precedono determinano il rigetto della domanda attorea, in quanto infondata, il che rende ultroneo affrontare l'ulteriore questione concernente la domanda di manleva formulata dalla convenuta nei confronti della propria assicurazione,
che resta assorbita. Controparte_2
4. Sulle spese di lite
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte attrice, liquidate sia in favore della convenuta che della terza chiamata in applicazione del principio di causalità perché la domanda di manleva non era prima facie infondata: “le spese di giudizio sostenute dal terzo chiamato in garanzia, una volta che sia stata rigettata la domanda principale, vanno poste a carico della parte che, rimasta soccombente, abbia provocato e giustificato la chiamata in garanzia, trovando tale statuizione adeguata giustificazione nel principio di causalità, che governa la regolamentazione delle spese di lite, anche se l'attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo, salvo che l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria” (Cass. n. 30189/18, Cass. n. 23123/19 e Cass. n.
10364/23).
Alla relativa liquidazione si provvede in applicazione dei parametri di cui al DM
55/14, come modificati dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa, determinato secondo il criterio del disputatum (scaglione da euro da € 26.001 a €
52.000), delle questioni trattate, della nota spese allegata e dell'attività defensionale concretamente svolta da ciascuna parte (così riducendo gli importi dovuti in favore della terza chiamata), nonché dei soli esborsi documentati (CU, marca).
Non si ravvisano i presupposti per l'aumento richiesto ex art. 4 co 2 del DM
55/2014 non avendo il difensore assistito più soggetti e ex art. 4 co 1 bis del DM cit. in pagina 16 di 17 quanto gli atti depositati sono privi di collegamenti ipertestuali per la consultazione dei documenti.
P.Q.M.
il Tribunale di Torino in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
▪ rigetta la domanda proposta da in quanto infondata;
Parte_1
▪ condanna a rimborsare le spese di lite in favore della convenuta Parte_1 [...]
che liquida in complessivi € 6.713,00, oltre € 259,00 per esborsi, Controparte_1 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
▪ condanna a rimborsare le spese di lite in favore della terza chiamata Parte_1
che liquida in complessivi € 3.808,00, oltre spese generali al Controparte_2
15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Torino, il 10/06/2025
Minuta redatta dal MOT Roberta Cosio
Il Giudice
(dott.ssa Federica CE NO)
Visto l'art. 52 comma 2 del D. LGS. 196/2003; il Giudice dispone che sia apposto a cura della cancelleria il divieto di indicazione delle generalità degli interessati e degli altri loro dati identificativi, in caso di riproduzione della presente sentenza nelle ipotesi di cui al citato articolo di legge, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
Il Giudice dott.ssa Federica CE NO
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