Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 11/06/2025, n. 533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 533 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 681/25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna L. FANELLI Presidente
Dott.ssa Sabrina CICERO Giudice rel.
Dott.ssa Filomena PICCIRILLO Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 18 febbraio 2025 da
, nato a [...] il [...] e residente a [...]
n.22/3 (C.F. ), con gli avv.ti Roberto Corbo e Minej Puric del foro di Trieste C.F._1
nei confronti di
DR LI, nata a [...] il [...], residente in [...]01 (C.F.
), con l'avv.to Vanessa Zecchin del foro di Trieste, anche quale C.F._2
amministratore di sostegno oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio.
FATTO e DIRITTO
ha chiesto -a parziale modifica delle statuizioni assunte con la sentenza di Parte_1 divorzio dell'intestato Tribunale n. 296/2018 di data 19.04.2018, pubblicata l'11.05.2018- la revoca dell'assegno di mantenimento per la figlia , maggiorenne ed economicamente autosufficiente, Per_1
una diversa regolamentazione del contributo al mantenimento del figlio maggiorenne da parte Per_2
di entrambi i genitori, oltre ad alcune previsioni circa il comportamento del medesimo nei Per_2
confronti del padre.
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Pertanto, all'udienza del 29 maggio 2025 le parti hanno così congiuntamente concluso:
“a parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza del Tribunale di Trieste n. 296/2018 di data 19.04.2018, pubblicata l'11.05.2018 nel procedimento RG 582/2018, ratificare, e disporre che abbiano efficacia, le seguenti condizioni:
- revocare l'obbligo dei signori DR GU e di contribuire al mantenimento Parte_1
ordinario e straordinario della figlia in quanto la stessa è maggiorenne e dal marzo Persona_3
2021 economicamente autosufficiente;
- disporre che DR GU contribuisca al mantenimento del figlio maggiorenne ed Persona_4
ancora non economicamente indipendente nei seguenti termini:
- il figlio continuerà a risiedere presso l'immobile di proprietà di DR GU ad Persona_4
Opicina – Trieste in via di Basovizza n. 27/1 sino all'indipendenza economica;
- le spese ordinarie e straordinarie dell'immobile di proprietà di DR GU verranno sostenute dalla madre;
Per_
- le utenze (acqua, energia elettrica, gas) la , dell'immobile di proprietà di DR GU, Per_5
ove risiede il figlio, verranno sostenute dalla madre;
- disporre che contribuisca al mantenimento del figlio Parte_1 Persona_4
maggiorenne ed ancora non economicamente indipendente nei seguenti termini:
- il figlio riceverà dal padre un contributo di mantenimento mensile di € 400,00 Persona_4
(euro quattrocento/00) con versamento diretto sul conto corrente intestato al figlio, fino al mese di maggio 2028, atteso che il figlio ha smesso di frequentare l'Università, dopodiché, cesserà ogni obbligo nei suoi confronti e/o si ridurrà ad € 250,00 (euro duecentocinquanta/00) al mese per il caso il figlio riprenda con profitto gli studi universitari e superi almeno 5 esami all'anno;
- disporre che le spese straordinarie ad es. le spese per i concorsi, scolastiche, sportive (nella misura massima di € 50,00 al mese) e sanitarie (incluse quelle psichiatriche/psicologiche, nonché dentistiche che saranno garantite dal servizio sanitario nazionale) siano ripartite nella misura del
60% a carico del padre e del 40% a carico della madre secondo i criteri del Protocollo n. 383 dd.
18.05.2015 approvato dal Tribunale di Trieste d'intesa con l'Ordine degli Avvocati di Trieste, fino al mese di maggio 2028, atteso che il figlio ha smesso di frequentare l'Università, con le seguenti modalità:
a) Le spese straordinarie dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori.
b) Le spese straordinarie non potranno superare il tetto massimo annuale di € 1.500,00 salvo diversa determinazione del Giudice;
2 - disporre che il figlio si impegni seriamente a rendersi economicamente Persona_4
autosufficiente affiancando al percorso di preparazione ai concorsi una seria ricerca di opportunità lavorative che gli consentano un sostentamento almeno parziale, pena la cessazione del contributo economico da parte del padre e della madre;
- confermare tutte le altre disposizioni di cui alla sentenza del Tribunale di Trieste n. 296/2018 di data 19.04.2018, pubblicata l'11.05.2018 nel procedimento RG 582/2018.
Spese legali compensate tra le parti.”.
Il Collegio ritiene di dover ratificare l'accordo in questione, palesandosene adeguata la disciplina rispetto agli interessi della prole ed alle condizioni economiche, attuali e prospettiche, delle parti, come emergenti per tabulas.
Spese compensate, come da accordo delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, a modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio del Tribunale di Trieste n. 296/2018, pubblicata l'11.5.2018,
- ratifica e dispone che abbiano efficacia le condizioni come in parte motiva trascritte;
- compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Trieste, nella camera di consiglio del 10 giugno 2025
Il Presidente dott.ssa Anna Lucia Fanelli
Il Giudice estensore
Sabrina Cicero
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