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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/10/2025, n. 4936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4936 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c., allegata a verbale del 14 ottobre 2025
Rg. 1385/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione IX civile
La Corte di appello di Napoli, sez. IX civile, così composta: dott. Eugenio Forgillo Presidente dott. Francesco Notaro consigliere rel. dott.ssa Natalia Ceccarelli consigliere ha pronunciato a norma dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa recante il numero di ruolo 1385/2019, avente ad oggetto appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Benevento, del 19.02.2019
TRA
(C.F. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to Roberto Prozzo (C.F. ) e con lo stesso C.F._2 elettivamente domiciliato in Benevento alla Via Pietro Nenni n. 13, giusta procura alle liti in calce all'atto introduttivo di primo grado
Appellante
E
(C.F. ), in persona del legale rapp.te pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Luigi Diego Perifano (C.F.
) con lo stesso elettivamente domiciliato in Napoli alla Via C.F._3
Toledo n. 156, in virtù di procura alle liti in calce alla comparsa di risposta
Appellato
E
, presso la Procura della Repubblica, Tribunale di Controparte_2
Napoli
PROCURATORE GENERALE, Pubblico Ministero presso la Corte di Appello di Napoli
Parte_2
1 Appellati contumaci
Motivi della decisione
A – Giudizio di primo grado
A.a.) Con ricorso, ex art. 22 d.lgs. 150/2011, , premettendo di Parte_1 aver ricoperto la carica di sindaco del dal 2010 al 2015, e Controparte_1 successivamente quella di consigliere comunale di minoranza, impugnava la delibera n. 22 del 29 maggio 2018 del Consiglio Comunale, con cui era stata dichiarata la sua decadenza dalla carica di consigliere comunale per presunta incompatibilità derivante da lite pendente con l'ente.
Il ricorrente sosteneva la diretta connessione tra il proprio credito, vantato nei confronti del per l'indennità di funzione maturata durante il mandato da CP_1 sindaco, e l'esercizio del mandato pubblico, deducendo la mancanza di incompatibilità ai sensi dell'art. 63, comma 1, n. 4 del TUEL.
Inoltre, affermava la pretestuosità e l'infondatezza dell'opposizione da parte del al decreto ingiuntivo, emesso su sua richiesta per il saldo dell'indennità, in CP_1 quanto proposta unicamente con l'intento di creare strumentalmente una lite pendente e giustificare la sua decadenza.
A.b.) Il tribunale adito, nella resistenza del convenuto, rigettava il ricorso e condannava il ricorrente alle spese di lite.
Il primo giudice, innanzitutto, richiamava consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui sussiste una causa di incompatibilità alla carica di consigliere comunale ogni qualvolta vi siano interessi economici contrapposti che possano comportare un depauperamento delle casse comunali e un arricchimento personale del consigliere, ulteriormente affermando, in tal senso, che “l'incompatibilità con la carica di consigliere comunale, per effetto di lite civile od amministrativa con il comune, non sussiste solo in relazione alle controversie in cui il consigliere non faccia valere interessi personali e privati, ma interessi della collettività”.
Sulla base dei predetti principi, deduceva la non riconducibilità della richiesta di pagamento delle somme residue, vantate a titolo di indennità di funzione, ad interessi della collettività o alle funzioni istituzionali del mandato elettorale, ritenendola connessa ad interessi economici strettamente collegati alla sfera
2 personale del ricorrente.
Evidenziava, inoltre, l'irrilevanza dell'eventuale strumentalità dell'opposizione, ritenendo doversi prescindere in materia dalla legittimità, o meno, degli interessi economici fatti valere con la lite pendente.
Infine, precisava l'inapplicabilità al caso in esame della giurisprudenza citata dal ricorrente poiché relativa a situazioni diverse, come il rimborso di spese legali sostenute nell'interesse del CP_1
B – Giudizio d'appello
B.a.) Avverso detta pronuncia proponeva appello , da intendersi Parte_1 qui ritrascritto e alla cui integrale lettura si rimanda quale parte necessaria ed espressa della presente decisione.
Con il primo motivo l'appellante contesta la decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto sussistente la causa di incompatibilità per lite pendente con il ai sensi dell'art. 63, comma 1, n. 4, TUEL, osservando che tale norma CP_1 escluderebbe espressamente l'incompatibilità nei casi in cui la lite concerna fatti connessi all'esercizio del mandato.
Rileva che nel caso in esame la controversia avrebbe ad oggetto il pagamento dell'indennità di funzione, prevista dall'art. 82 TUEL, che costituisce un diritto strettamente legato allo svolgimento della funzione pubblica e non ad interessi meramente personali.
Precisa che ciò sarebbe confermato anche da consolidata giurisprudenza, secondo cui le liti relative a diritti patrimoniali dell'amministratore maturati in ragione del mandato non determinano incompatibilità, proprio perché finalizzate alla tutela dell'interesse pubblico e del libero esercizio della funzione elettiva.
Con il secondo motivo l'appellante censura l'omessa pronuncia del Tribunale sul secondo motivo di opposizione, che ripropone in appello, deducendo che la lite promossa dal mediante opposizione al decreto ingiuntivo, sarebbe CP_1 manifestamente pretestuosa e finalizzata esclusivamente a determinare artificiosamente una causa di incompatibilità.
Nella fattispecie l'opposizione non contesterebbe l'an debeatur, limitandosi a deduzioni inconferenti (versamenti già computati o successivi al ricorso) e, comunque, il debito sarebbe stato successivamente riconosciuto dallo stesso
Consiglio comunale con delibera n. 38/2018, a conferma dell'assenza di una reale
3 materia del contendere.
Infine, l'appellante contesta il capo della sentenza relativo alla condanna alle spese di giudizio, sostenendo che, per la peculiarità della vicenda e la complessità della questione giuridica sottesa, il primo giudice avrebbe dovuto disporre la compensazione integrale delle spese.
L'appellante così concludeva:
“a) Dichiarare illegittima la delibera n. 22 del 29 maggio 2018 con cui il
Consiglio Comunale di ha dichiarato decaduto il ricorrente CP_1 Pt_1
;
[...]
b) Dichiarare che non vi è situazione di incompatibilità;
c) Condannare il Comune alla refusione delle spese per entrambi i gradi del giudizio
d) In via subordinata dichiarare interamente compensate le spese di entrambi i gradi del giudizio”.
B.b.) Si costituiva il in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 resistendo all'impugnazione e concludendo per il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto e in diritto.
B.c.) Il Pubblico Ministero, presso la Procura della Repubblica, Tribunale di
Napoli, il Procuratore Generale, Pubblico Ministero presso la Corte di Appello di
Napoli e Consigliere Comunale subentrato in carica ad Parte_2 Pt_1
, non si costituivano, con declaratoria della loro contumacia.
[...]
B.d.) La causa veniva rinviata all'odierna udienza ex art. 281 sexies c.p.c. per essere decisa.
C – Analisi dei motivi di appello
C.a.) In via preliminare va dichiarata l'ammissibilità dell'appello precisando che i motivi di censura soddisfano i requisiti di specificità richiesti dall'art. 342 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis alla presente controversia, essendo stati individuati i passi della motivazione della sentenza gravata sottoposti a critica, la diversa ricostruzione dei fatti prospettata dall'appellante e tenuto, altresì, conto della compiuta difesa predisposta dalla parte appellata, in tal modo evidenziando di aver compreso le ragioni delle doglianze.
C.b.) Nel merito, si ritiene che il gravame sia infondato per le ragioni che seguono.
4 La questione oggetto del presente giudizio attiene alla legittimità della deliberazione con la quale il Consiglio Comunale di ha dichiarato la CP_1 decadenza di dalla carica di consigliere comunale, in ragione della Parte_1 pendenza di una lite civile con il Comune stesso, avente ad oggetto la richiesta, da parte del , del pagamento di indennità di funzione residue. Pt_1
L'appellante sostiene che tale lite sarebbe inidonea a determinare l'incompatibilità, in quanto originata da un fatto connesso all'esercizio del mandato elettivo. Inoltre, deduce la strumentalità dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal finalizzata a creare strumentalmente una causa di decadenza. CP_1
Tali doglianze non possono essere condivise.
Deve in primo luogo ribadirsi che ai sensi dell'art. 63, comma 1, n. 4, del D.Lgs.
267/2000 (TUEL), non può ricoprire la carica di consigliere comunale colui che ha lite pendente con il in quanto parte in un procedimento civile o CP_1 amministrativo.
Il comma 3 dello stesso articolo prevede un'esimente, stabilendo che tale causa di incompatibilità non si applica agli amministratori per fatti connessi con l'esercizio del mandato.
Sul punto granitica giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente chiarito che “La ratio dell'incompatibilità risiede nell'esigenza che il consigliere dell'ente eserciti le funzioni pubbliche in modo trasparente e imparziale, senza che la sua condotta possa essere orientata da interessi contrapposti a quelli dell'ente che è chiamato ad amministrare” (Cass. civ., n. 6426/2002).
Venendo al caso di specie la lite verte sull'opposizione a decreto ingiuntivo emesso su istanza dello stesso per il pagamento di indennità di Parte_1 funzione, somma vantata a titolo personale, e dunque senza dubbio espressione di un interesse patrimoniale individuale, che nulla ha a che vedere con la tutela di interessi generali della collettività.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, una tale situazione integra pienamente la fattispecie d'incompatibilità.
In particolare, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 6426/2002, opportunamente evidenziata anche da parte appellata, ha espressamente escluso che possa essere ricondotta alla nozione di “fatto connesso con l'esercizio del mandato”
l'azione giudiziaria promossa da un amministratore per ottenere compensi
5 patrimoniali derivanti dalla carica, affermando che “Il compenso o indennità di carica attiene ad una situazione giuridica a contenuto patrimoniale che riguarda la persona dell'amministratore comunale. La riscossione trova occasione nell'esercizio del mandato, ma non si traduce nell'espletamento delle funzioni istituzionali del consigliere, né è finalizzata al perseguimento di interessi generali dell'ente territoriale o della collettività.”.
In modo analogo la giurisprudenza di legittimità ha ulteriormente affermato che “Il giudizio instaurato per la corresponsione dell'indennità di funzione prevista per gli amministratori comunali va annoverato tra le liti di cui all'art. 63 TUEL, la cui pendenza costituisce causa di incompatibilità alla carica di consigliere comunale, non applicandosi ad esso l'esimente di cui al comma 3 dell'articolo medesimo” (Cass. Civ., Sez. I, n. 5211/2008).
Alla luce di quanto sopra, deve ritenersi corretta e condivisibile la conclusione cui è pervenuto il primo giudice, nel senso che l'azione giudiziaria intrapresa da non si collega funzionalmente all'esercizio del mandato elettorale, Parte_1 ma si configura quale espressione di un interesse personale e patrimoniale, tale da integrare una causa ostativa alla permanenza nella carica elettiva.
Neppure assume rilievo, ai fini della sussistenza dell'incompatibilità, la pretesa strumentalità della condotta del nel proporre opposizione al decreto CP_1 ingiuntivo.
La giurisprudenza costante della Suprema Corte insegna che “l'esistenza della causa di incompatibilità per la pendenza di una lite in corso con il può CP_1 essere negata, per apprezzamenti relativi alla consistenza delle domande in essa avanzate, soltanto se le risultanze del relativo procedimento ne pongano in evidenza prima facie il carattere meramente formale oppure artificioso (…)”. In sostanza, afferma che l'incompatibilità per lite pendente può essere esclusa in presenza di atti implicanti il sostanziale venir meno del conflitto, o la manifesta infondatezza dell'azione, o ancora, la lite abbia natura pretestuosa, intesa come artificiosa e maliziosa creazione di una situazione di fatto diretta a danneggiare il candidato o il titolare della carica, atti che devono emergere “da una delibazione di tale evidenza da escludere ogni invasione della potestas iudicandi propria del giudice davanti al quale pende la controversia addotta come causa di incompatibilità” (Cass. 4 maggio 2002, n. 6426; Cass. 17 aprile 1992, n. 4724; Cass. 6 maggio 1999, n. 4533).
6 Nel caso di specie, l'opposizione proposta dal non appare connotata da CP_1 un evidente intento pretestuoso o strumentale, ma al contrario le contestazioni in essa formulate, avverso la pretesa patrimoniale del , risultano tali da Pt_1 rientrare nell'ambito della normale dialettica processuale e da escludere ogni ipotesi di lite meramente apparente o costruita ad arte.
L'appello va, pertanto, rigettato.
D – Le spese
L'appellante ha censurato la decisione anche in relazione al governo delle spese di lite di primo grado ritenendo che, avuto riguardo alle peculiarità delle questioni trattate, sussisterebbero i giusti motivi per disporne la compensazione.
Secondo la formulazione dell'art. 92 co. 2, c.p.c. – come modificato dall'art. 13, co.
1. del d.l. 132/2014, convertito con modificazioni nella legge 162/2014, la compensazione delle spese di lite è consentita solo in ipotesi di soccombenza reciproca, di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti e, a seguito dell'intervento del giudice delle leggi, ove sussistano altre gravi ed eccezionali ragioni.
Nel caso in esame non sono state rinvenute gravi ed eccezionali ragioni che possano giustificare la compensazione delle spese tra le parti, non apparendo superfluo ricordare che i due requisiti devono concorrere nella stringente accezione prevista dalla norma, la quale richiede la gravità, intesa come particolare serietà del motivo posto a fondamento della compensazione, nonché la eccezionalità, postulante circostanze straordinarie che esulano dalla normalità, di tal che l'appellante non può che essere considerato totalmente soccombente.
Anche le spese del grado vanno poste a carico del , in ragione della Pt_1 soccombenza e secondo il principio di causalità (valore indeterminato di bassa complessità, in misura prossima ai minimi, e nei minimi per la fase di trattazione e decisoria, considerato il modello semplificato con cui è stata decisa la causa ex art. 281 sexies c.p.c.), avuto riguardo all'ulteriore principio espresso dal giudice di legittimità per il quale < soccombente, l'art. 5, comma 6, del D.M. 55 del 2014 - secondo cui le cause di valore indeterminabile si considerano normalmente di valore non inferiore ad euro
26.000,00 e non superiore ad euro 260.000,00 - non impedisce al giudice di scendere al di sotto dei detti limiti, e pertanto allo scaglione immediatamente inferiore,
7 quando il valore effettivo della controversia non rifletta i parametri "di regola" predisposti dal legislatore, ossia quando sussistano particolarità della singola lite che rendano giustificato il ricorso ad uno scaglione più basso, in rapporto "all'oggetto e alla complessità della controversia".>> (Cass. nn. 968/2022 e 26113/2023), stante la ridotta complessità delle questioni trattate, sussistendo, altresì, i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater dpr 115/02 per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 bis dpr cit..
P.Q.M.
La Corte di appello di Napoli, sezione IX civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione di cui in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la contumacia dei soggetti indicati in intestazione;
b) rigetta l'appello;
c) condanna l'appellante a rifondere le spese del grado che liquida, in favore dell'appellato, con attribuzione al suo difensore, in euro 3.200,00 per compensi professionali, oltre spese generali in misura del 15%, iva e c.p.a.;
d) dà atto che, per effetto dell'odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater dpr 115/02 per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 bis dpr cit..
Napoli, così deciso all'udienza del 14 ottobre 2025
Il consigliere est. dott. Francesco Notaro
Il Presidente
dott. Eugenio Forgillo
8
Rg. 1385/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione IX civile
La Corte di appello di Napoli, sez. IX civile, così composta: dott. Eugenio Forgillo Presidente dott. Francesco Notaro consigliere rel. dott.ssa Natalia Ceccarelli consigliere ha pronunciato a norma dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa recante il numero di ruolo 1385/2019, avente ad oggetto appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Benevento, del 19.02.2019
TRA
(C.F. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to Roberto Prozzo (C.F. ) e con lo stesso C.F._2 elettivamente domiciliato in Benevento alla Via Pietro Nenni n. 13, giusta procura alle liti in calce all'atto introduttivo di primo grado
Appellante
E
(C.F. ), in persona del legale rapp.te pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Luigi Diego Perifano (C.F.
) con lo stesso elettivamente domiciliato in Napoli alla Via C.F._3
Toledo n. 156, in virtù di procura alle liti in calce alla comparsa di risposta
Appellato
E
, presso la Procura della Repubblica, Tribunale di Controparte_2
Napoli
PROCURATORE GENERALE, Pubblico Ministero presso la Corte di Appello di Napoli
Parte_2
1 Appellati contumaci
Motivi della decisione
A – Giudizio di primo grado
A.a.) Con ricorso, ex art. 22 d.lgs. 150/2011, , premettendo di Parte_1 aver ricoperto la carica di sindaco del dal 2010 al 2015, e Controparte_1 successivamente quella di consigliere comunale di minoranza, impugnava la delibera n. 22 del 29 maggio 2018 del Consiglio Comunale, con cui era stata dichiarata la sua decadenza dalla carica di consigliere comunale per presunta incompatibilità derivante da lite pendente con l'ente.
Il ricorrente sosteneva la diretta connessione tra il proprio credito, vantato nei confronti del per l'indennità di funzione maturata durante il mandato da CP_1 sindaco, e l'esercizio del mandato pubblico, deducendo la mancanza di incompatibilità ai sensi dell'art. 63, comma 1, n. 4 del TUEL.
Inoltre, affermava la pretestuosità e l'infondatezza dell'opposizione da parte del al decreto ingiuntivo, emesso su sua richiesta per il saldo dell'indennità, in CP_1 quanto proposta unicamente con l'intento di creare strumentalmente una lite pendente e giustificare la sua decadenza.
A.b.) Il tribunale adito, nella resistenza del convenuto, rigettava il ricorso e condannava il ricorrente alle spese di lite.
Il primo giudice, innanzitutto, richiamava consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui sussiste una causa di incompatibilità alla carica di consigliere comunale ogni qualvolta vi siano interessi economici contrapposti che possano comportare un depauperamento delle casse comunali e un arricchimento personale del consigliere, ulteriormente affermando, in tal senso, che “l'incompatibilità con la carica di consigliere comunale, per effetto di lite civile od amministrativa con il comune, non sussiste solo in relazione alle controversie in cui il consigliere non faccia valere interessi personali e privati, ma interessi della collettività”.
Sulla base dei predetti principi, deduceva la non riconducibilità della richiesta di pagamento delle somme residue, vantate a titolo di indennità di funzione, ad interessi della collettività o alle funzioni istituzionali del mandato elettorale, ritenendola connessa ad interessi economici strettamente collegati alla sfera
2 personale del ricorrente.
Evidenziava, inoltre, l'irrilevanza dell'eventuale strumentalità dell'opposizione, ritenendo doversi prescindere in materia dalla legittimità, o meno, degli interessi economici fatti valere con la lite pendente.
Infine, precisava l'inapplicabilità al caso in esame della giurisprudenza citata dal ricorrente poiché relativa a situazioni diverse, come il rimborso di spese legali sostenute nell'interesse del CP_1
B – Giudizio d'appello
B.a.) Avverso detta pronuncia proponeva appello , da intendersi Parte_1 qui ritrascritto e alla cui integrale lettura si rimanda quale parte necessaria ed espressa della presente decisione.
Con il primo motivo l'appellante contesta la decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto sussistente la causa di incompatibilità per lite pendente con il ai sensi dell'art. 63, comma 1, n. 4, TUEL, osservando che tale norma CP_1 escluderebbe espressamente l'incompatibilità nei casi in cui la lite concerna fatti connessi all'esercizio del mandato.
Rileva che nel caso in esame la controversia avrebbe ad oggetto il pagamento dell'indennità di funzione, prevista dall'art. 82 TUEL, che costituisce un diritto strettamente legato allo svolgimento della funzione pubblica e non ad interessi meramente personali.
Precisa che ciò sarebbe confermato anche da consolidata giurisprudenza, secondo cui le liti relative a diritti patrimoniali dell'amministratore maturati in ragione del mandato non determinano incompatibilità, proprio perché finalizzate alla tutela dell'interesse pubblico e del libero esercizio della funzione elettiva.
Con il secondo motivo l'appellante censura l'omessa pronuncia del Tribunale sul secondo motivo di opposizione, che ripropone in appello, deducendo che la lite promossa dal mediante opposizione al decreto ingiuntivo, sarebbe CP_1 manifestamente pretestuosa e finalizzata esclusivamente a determinare artificiosamente una causa di incompatibilità.
Nella fattispecie l'opposizione non contesterebbe l'an debeatur, limitandosi a deduzioni inconferenti (versamenti già computati o successivi al ricorso) e, comunque, il debito sarebbe stato successivamente riconosciuto dallo stesso
Consiglio comunale con delibera n. 38/2018, a conferma dell'assenza di una reale
3 materia del contendere.
Infine, l'appellante contesta il capo della sentenza relativo alla condanna alle spese di giudizio, sostenendo che, per la peculiarità della vicenda e la complessità della questione giuridica sottesa, il primo giudice avrebbe dovuto disporre la compensazione integrale delle spese.
L'appellante così concludeva:
“a) Dichiarare illegittima la delibera n. 22 del 29 maggio 2018 con cui il
Consiglio Comunale di ha dichiarato decaduto il ricorrente CP_1 Pt_1
;
[...]
b) Dichiarare che non vi è situazione di incompatibilità;
c) Condannare il Comune alla refusione delle spese per entrambi i gradi del giudizio
d) In via subordinata dichiarare interamente compensate le spese di entrambi i gradi del giudizio”.
B.b.) Si costituiva il in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 resistendo all'impugnazione e concludendo per il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto e in diritto.
B.c.) Il Pubblico Ministero, presso la Procura della Repubblica, Tribunale di
Napoli, il Procuratore Generale, Pubblico Ministero presso la Corte di Appello di
Napoli e Consigliere Comunale subentrato in carica ad Parte_2 Pt_1
, non si costituivano, con declaratoria della loro contumacia.
[...]
B.d.) La causa veniva rinviata all'odierna udienza ex art. 281 sexies c.p.c. per essere decisa.
C – Analisi dei motivi di appello
C.a.) In via preliminare va dichiarata l'ammissibilità dell'appello precisando che i motivi di censura soddisfano i requisiti di specificità richiesti dall'art. 342 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis alla presente controversia, essendo stati individuati i passi della motivazione della sentenza gravata sottoposti a critica, la diversa ricostruzione dei fatti prospettata dall'appellante e tenuto, altresì, conto della compiuta difesa predisposta dalla parte appellata, in tal modo evidenziando di aver compreso le ragioni delle doglianze.
C.b.) Nel merito, si ritiene che il gravame sia infondato per le ragioni che seguono.
4 La questione oggetto del presente giudizio attiene alla legittimità della deliberazione con la quale il Consiglio Comunale di ha dichiarato la CP_1 decadenza di dalla carica di consigliere comunale, in ragione della Parte_1 pendenza di una lite civile con il Comune stesso, avente ad oggetto la richiesta, da parte del , del pagamento di indennità di funzione residue. Pt_1
L'appellante sostiene che tale lite sarebbe inidonea a determinare l'incompatibilità, in quanto originata da un fatto connesso all'esercizio del mandato elettivo. Inoltre, deduce la strumentalità dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal finalizzata a creare strumentalmente una causa di decadenza. CP_1
Tali doglianze non possono essere condivise.
Deve in primo luogo ribadirsi che ai sensi dell'art. 63, comma 1, n. 4, del D.Lgs.
267/2000 (TUEL), non può ricoprire la carica di consigliere comunale colui che ha lite pendente con il in quanto parte in un procedimento civile o CP_1 amministrativo.
Il comma 3 dello stesso articolo prevede un'esimente, stabilendo che tale causa di incompatibilità non si applica agli amministratori per fatti connessi con l'esercizio del mandato.
Sul punto granitica giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente chiarito che “La ratio dell'incompatibilità risiede nell'esigenza che il consigliere dell'ente eserciti le funzioni pubbliche in modo trasparente e imparziale, senza che la sua condotta possa essere orientata da interessi contrapposti a quelli dell'ente che è chiamato ad amministrare” (Cass. civ., n. 6426/2002).
Venendo al caso di specie la lite verte sull'opposizione a decreto ingiuntivo emesso su istanza dello stesso per il pagamento di indennità di Parte_1 funzione, somma vantata a titolo personale, e dunque senza dubbio espressione di un interesse patrimoniale individuale, che nulla ha a che vedere con la tutela di interessi generali della collettività.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, una tale situazione integra pienamente la fattispecie d'incompatibilità.
In particolare, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 6426/2002, opportunamente evidenziata anche da parte appellata, ha espressamente escluso che possa essere ricondotta alla nozione di “fatto connesso con l'esercizio del mandato”
l'azione giudiziaria promossa da un amministratore per ottenere compensi
5 patrimoniali derivanti dalla carica, affermando che “Il compenso o indennità di carica attiene ad una situazione giuridica a contenuto patrimoniale che riguarda la persona dell'amministratore comunale. La riscossione trova occasione nell'esercizio del mandato, ma non si traduce nell'espletamento delle funzioni istituzionali del consigliere, né è finalizzata al perseguimento di interessi generali dell'ente territoriale o della collettività.”.
In modo analogo la giurisprudenza di legittimità ha ulteriormente affermato che “Il giudizio instaurato per la corresponsione dell'indennità di funzione prevista per gli amministratori comunali va annoverato tra le liti di cui all'art. 63 TUEL, la cui pendenza costituisce causa di incompatibilità alla carica di consigliere comunale, non applicandosi ad esso l'esimente di cui al comma 3 dell'articolo medesimo” (Cass. Civ., Sez. I, n. 5211/2008).
Alla luce di quanto sopra, deve ritenersi corretta e condivisibile la conclusione cui è pervenuto il primo giudice, nel senso che l'azione giudiziaria intrapresa da non si collega funzionalmente all'esercizio del mandato elettorale, Parte_1 ma si configura quale espressione di un interesse personale e patrimoniale, tale da integrare una causa ostativa alla permanenza nella carica elettiva.
Neppure assume rilievo, ai fini della sussistenza dell'incompatibilità, la pretesa strumentalità della condotta del nel proporre opposizione al decreto CP_1 ingiuntivo.
La giurisprudenza costante della Suprema Corte insegna che “l'esistenza della causa di incompatibilità per la pendenza di una lite in corso con il può CP_1 essere negata, per apprezzamenti relativi alla consistenza delle domande in essa avanzate, soltanto se le risultanze del relativo procedimento ne pongano in evidenza prima facie il carattere meramente formale oppure artificioso (…)”. In sostanza, afferma che l'incompatibilità per lite pendente può essere esclusa in presenza di atti implicanti il sostanziale venir meno del conflitto, o la manifesta infondatezza dell'azione, o ancora, la lite abbia natura pretestuosa, intesa come artificiosa e maliziosa creazione di una situazione di fatto diretta a danneggiare il candidato o il titolare della carica, atti che devono emergere “da una delibazione di tale evidenza da escludere ogni invasione della potestas iudicandi propria del giudice davanti al quale pende la controversia addotta come causa di incompatibilità” (Cass. 4 maggio 2002, n. 6426; Cass. 17 aprile 1992, n. 4724; Cass. 6 maggio 1999, n. 4533).
6 Nel caso di specie, l'opposizione proposta dal non appare connotata da CP_1 un evidente intento pretestuoso o strumentale, ma al contrario le contestazioni in essa formulate, avverso la pretesa patrimoniale del , risultano tali da Pt_1 rientrare nell'ambito della normale dialettica processuale e da escludere ogni ipotesi di lite meramente apparente o costruita ad arte.
L'appello va, pertanto, rigettato.
D – Le spese
L'appellante ha censurato la decisione anche in relazione al governo delle spese di lite di primo grado ritenendo che, avuto riguardo alle peculiarità delle questioni trattate, sussisterebbero i giusti motivi per disporne la compensazione.
Secondo la formulazione dell'art. 92 co. 2, c.p.c. – come modificato dall'art. 13, co.
1. del d.l. 132/2014, convertito con modificazioni nella legge 162/2014, la compensazione delle spese di lite è consentita solo in ipotesi di soccombenza reciproca, di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti e, a seguito dell'intervento del giudice delle leggi, ove sussistano altre gravi ed eccezionali ragioni.
Nel caso in esame non sono state rinvenute gravi ed eccezionali ragioni che possano giustificare la compensazione delle spese tra le parti, non apparendo superfluo ricordare che i due requisiti devono concorrere nella stringente accezione prevista dalla norma, la quale richiede la gravità, intesa come particolare serietà del motivo posto a fondamento della compensazione, nonché la eccezionalità, postulante circostanze straordinarie che esulano dalla normalità, di tal che l'appellante non può che essere considerato totalmente soccombente.
Anche le spese del grado vanno poste a carico del , in ragione della Pt_1 soccombenza e secondo il principio di causalità (valore indeterminato di bassa complessità, in misura prossima ai minimi, e nei minimi per la fase di trattazione e decisoria, considerato il modello semplificato con cui è stata decisa la causa ex art. 281 sexies c.p.c.), avuto riguardo all'ulteriore principio espresso dal giudice di legittimità per il quale < soccombente, l'art. 5, comma 6, del D.M. 55 del 2014 - secondo cui le cause di valore indeterminabile si considerano normalmente di valore non inferiore ad euro
26.000,00 e non superiore ad euro 260.000,00 - non impedisce al giudice di scendere al di sotto dei detti limiti, e pertanto allo scaglione immediatamente inferiore,
7 quando il valore effettivo della controversia non rifletta i parametri "di regola" predisposti dal legislatore, ossia quando sussistano particolarità della singola lite che rendano giustificato il ricorso ad uno scaglione più basso, in rapporto "all'oggetto e alla complessità della controversia".>> (Cass. nn. 968/2022 e 26113/2023), stante la ridotta complessità delle questioni trattate, sussistendo, altresì, i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater dpr 115/02 per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 bis dpr cit..
P.Q.M.
La Corte di appello di Napoli, sezione IX civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione di cui in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la contumacia dei soggetti indicati in intestazione;
b) rigetta l'appello;
c) condanna l'appellante a rifondere le spese del grado che liquida, in favore dell'appellato, con attribuzione al suo difensore, in euro 3.200,00 per compensi professionali, oltre spese generali in misura del 15%, iva e c.p.a.;
d) dà atto che, per effetto dell'odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater dpr 115/02 per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 bis dpr cit..
Napoli, così deciso all'udienza del 14 ottobre 2025
Il consigliere est. dott. Francesco Notaro
Il Presidente
dott. Eugenio Forgillo
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