Decreto 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, decreto 08/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 956/2024
TRIBUNALE DI RIMINI
IL GIUDICE DEL LAVORO
Decreto di omologa ex art. 445 bis c.p.c.
Letta l'istanza di accertamento tecnico preventivo - tempestivamente proposta entro il termine di decadenza semestrale di cui all'art. 42 terzo comma D.L. 296\03 convertito con modificazioni nella L. 326 03 - nel per il procedimento promosso da Parte 1 contro l' riconoscimento di: indennità di accompagnamento ed altro. eLetta la consulenza tecnica d'ufficio depositata dal Dott. Persona 1 vista la memoria di costituzione con cui sono stati riconosciuti i requisiti sanitari ex art. 4 D.L. n. 5/2012;
Preso atto che le parti, cui è stato comunicato avviso di deposito dell'elaborato, non hanno depositato in cancelleria nei trenta giorni alcun atto scritto di contestazione delle conclusioni del CTU;
Visto l'art. 445 bis, comma V, cpc
OMOLOGA
l'accertamento del requisito sanitario secondo le conclusioni rassegnate nella relazione del CTU, in virtù delle quali è in possesso dei Parte 1 requisiti sanitari per beneficiare dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal 06.08.2024. Egli è, inoltre, in possesso dei requisiti sanitari ex art. 4 D.L. n. 5/2012 a decorrere dal 26.10.2023 (data della domanda amministrativa).
LIQUIDA le spese della procedura, che pone a carico dell'CP_1, in complessivi € 1.800,00 per compenso professionale, oltre alle spese generali ex art. 2 D.M. n. 55/2014 ed agli accessori di legge, con distrazione a favore dell'avvocato Massimiliano Gessaroli dichiaratosi antistatario.
PONE A CARICO
dell' CP_1 le spese di CTU liquidate come da separato decreto.
Il presente decreto non è impugnabile né modificabile (art. 445 bis, comma 5 c.p.c.).
Si comunichi al ricorrente e si notifichi all' CP 1.
Rimini, 07/04/2025
Il Giudice
dott. Lucio ARDIGO'