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Sentenza 5 luglio 2025
Sentenza 5 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 05/07/2025, n. 297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 297 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 297/2025
Registro generale Appello Lavoro n. 928/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, composta da dott.ssa MA IA UO Presidente est. dott.ssa Serena Sommariva Consigliera dott.ssa Laura Bertoli Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n. 2871/2024 del Tribunale di Milano
(est. dott.ssa Eleonora Porcelli), promossa:
[...] rappresentato e difeso dall'Avv. Gian Luigi Guana ed elettivamente Parte_1 domiciliato in Milano, Via Adeodato Ressi 7, presso lo studio del difensore appellante
CONTRO rappresentata e difesa dagli avv.ti Paola Lodolini e Ugo Controparte_1
Pallante ed elettivamente domiciliata in Milano, Piazzetta Guastalla n.3, presso lo studio dei difensori
Appellata
CONCLUSIONI
APPELLANTE Voglia Ecc.ma Corte di Appello di Milano, in funzione di Giudice del Lavoro, rigettata ogni contraria e diversa istanza
- in via preliminare, disporre la sospensione dell'efficacia in via preliminare, disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 2871/2024 del Tribunale di Milano - Sezione Lavoro - nella causa, inter partes, iscritta al R.G. 1386/2024, pronunciata il 5 giugno 2024, depositata in data 26 luglio 2024, notificata in data 29 luglio 2024;
- nel merito, in accoglimento del presente appello, accertare e dichiarare, per i motivi di cui alla parte superiore del presente scritto, l'errata valutazione del Giudice di prime cure e, per l'effetto, riformare in toto la sentenza n. 2871/2024 del Tribunale di Milano - Sezione Lavoro - nella causa
1 iscritta al R.G. 1386/2024, pronunciata il 5 giugno 2024, depositata in data 26 luglio 2024, notificata in data 29 luglio 2024. Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
APPELLATA Voglia la Corte d'Appello di Milano – Giudice del Lavoro, disattesa e reietta ogni diversa eccezione e deduzione, così ritenere e giudicare: Preliminarmente: non concedere la sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata. Nel merito: confermare integralmente l'appellata sentenza n. 2871/2024 del Tribunale di Milano – Sezione Lavoro, G.U. dott.ssa MA Velia Porcelli, pronunciata il 5 giugno 2024, depositata in data 26 luglio 2024 Ammettere: qualora ritenuto necessario, CTU atta a individuare la titolarità dei conti correnti corrispondenti agli IBAN: [...], [...] e [...], nominando consulente un Ufficiale del Comando regionale di Milano della Guardia di Finanza. Con vittoria delle competenze e spese legali anche del presente grado di giudizio.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17.3.2025, ha proposto appello avverso la sentenza n. Parte_1
2871/2024 del Tribunale di Milano che, accertata in capo al predetto, quale responsabile della
Tesoreria e della gestione del credito aziendale della società la Controparte_1 distrazione di denaro di proprietà di quest'ultima attraverso 42 operazioni distrattive (bonifici elettronici), risalenti al periodo 30.8.2017-8.11.2021, lo condannava al risarcimento dei danni nei confronti della datrice di lavoro nella misura di € 85.000, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo, nonché alla rifusione della somma di € 5.000 a titolo di spese processuali.
A seguito di verifiche svolte nel mese di maggio 2022 ( si dimetteva dalla società Pt_1 [...] in data 1.10.2021, con decorrenza 15.11.2021) con riferimento al Controparte_1 pagamento di un fornitore della Società S.i.r.p.e.a. S.r.l che, sebbene contabilmente risultasse pagato, lamentava di non aver ricevuto il corrispettivo della fattura, emergeva che il pagamento, effettuato in via informatica da era stato bonificato su un conto corrente diverso da Parte_1 quello del creditore.
Seguivano ulteriori accertamenti, nel periodo tra il 30.8.2017 e l'8.11.2021, a seguito dei quali risultavano 42 operazioni di pagamento (doc. 5), per un TOT di € 85.000, in favore di c/c non corrispondenti agli effettivi destinatari e relativi a tre differenti IBAN. Operazioni effettuate in via informatica dal nominativo “PONZ”, corrispondente alla password dispositiva detenuta da Pt_1
[...]
Sin dalla memoria di costituzione di primo grado, contestava la riferibilità a sé o a Parte_1 propri familiari dei tre c/c - riferibilità, tra l'altro, non provata dalla società-, nonché rilevava l'assenza di documentazione provante l'ammanco lamentato e l'assenza delle risultanze del
2 processo di audit effettuato dalla società, eccependo l'inutilizzabilità del doc. 5, consistente in un mero foglio Excel.
Contestava la natura dispositiva della password in suo possesso, potendo solo inserire al terminale gli ordini di pagamento senza disporre i relativi bonifici telematici, necessitando per questo l'autorizzazione da parte della che, a sua volta, utilizzava una propria Parte_2 password;
inoltre, la password di era contenuta in una cartella informatica condivisa Parte_1 in rete con l'ufficio amministrativo e veniva utilizzata anche da altri dipendenti dell'ufficio amministrativo , quando lui era assente per Controparte_2 Persona_1 Parte_2 ferie, malattia, o semplici pause lavorative.
Secondo il Tribunale, l'istruttoria svolta:
- avrebbe confermato gli esiti dell'audit indicati dalla società e l'estrazione dei documenti prodotti sub doc. 5 dalle scritture contabili e dalla documentazione bancaria della società, nonchè la circostanza che erano stati contattati vari fornitori e che il loro IBAN non corrispondeva a quello delle loro banche.
Inoltre, quale responsabile della tesoreria e della gestione del credito utilizzava Parte_1 nell'espletamento delle sue mansioni i gestionali aziendali ed in particolare il gestionale di tesoreria indicato nella stessa memoria di costituzione, per cui, a fronte della produzione del doc.
5, avrebbe potuto evidenziare eventuali discrepanze o problematiche relative alla documentazione contabile prodotta. Invece, si era limitato a dedurre genericamente che il doc. 5 non conteneva estratti autentici;
-avrebbe provato la disponibilità in capo a contrariamente a quanto dallo stesso Parte_1 sostenuto, di una password dispositiva, potendo autorizzare il pagamento delle distinte inserite e i pagamenti degli stipendi, senza autorizzazione altrui. È vero che da procedura era necessaria la preventiva autorizzazione ma, come riferito dalla teste questa, contrariamente alla Pt_2 procedura aziendale, gli aveva lasciato la password dispositiva.
Né la deposizione della teste si poneva in contrasto con le dichiarazioni rese dall'A.D. Pt_2 della società rese in sede di interrogatorio libero secondo cui “il CFO Parte_2 autorizzava, in toto o parzialmente, i relativi ordini di pagamento…il resistente evadeva solo gli ordini autorizzati”, perché “la teste aveva una migliore conoscenza della procedura di Tes_1 fatto seguita per il pagamento delle fatture dei fornitori della società ricorrente. In ogni caso appare evidente che l'autorizzazione, anche ove necessaria, verteva sugli ordini di pagamento e, quindi, sul pagamento di un determinato importo a favore di un determinato soggetto mentre sicuramente non riguardava la correttezza dell'IBAN indicato.”
3 Il giudice concludeva ritenendo onere di provare l'insufficienza dei fatti addotti Parte_1 dalla società e soprattutto l'utilizzo non esclusivo della propria password. Circostanza quest'ultima, peraltro, smentita dai testi e dal fatto che nessuna delle operazioni contestate risultava effettuata durante in periodi di assenza di . Pt_1
Riteneva, inoltre, irrilevante la mancata prova circa la riferibilità a o ai suoi familiari dei tre Pt_1
IBAN a favore dei quali erano state effettuate le 42 operazioni, avendo il lavoratore violato gli obblighi di diligenza e fedeltà di cui agli artt. 2104 e 2015 cc.
Respingeva la domanda subordinata formulata da di riduzione del risarcimento danno ex Pt_1 art. 1227 cc, non risultando provato che il lavoratore si fosse semplicemente attenuto alle direttive aziendali e fosse stato autorizzato ad effettuare i pagamenti contestati. censura la sentenza lamentando con il primo motivo il contrasto tra la dichiarazione Parte_1 della teste e la dichiarazione dell'A.D. della società. Pt_2
Evidenzia l'ammissione da parte della teste di aver violato la procedura aziendale Pt_2 consistente nel dover preventivamente autorizzare ogni singolo pagamento, con conseguente corresponsabilità della società datoriale, per concorso del fatto colposo del creditore, che dovrebbe portare ad accogliere la domanda subordinata.
era un mero esecutore materiale, come emerge dalla dichiarazione dell'A.D., secondo cui la Pt_1 password di non era dispositiva e tutti gli ordini inseriti dal predetto nel gestionale di Pt_1 tesoreria dovevano essere previamente autorizzati.
Il giudice ha illogicamente spostato il “baricentro” del giudizio dalla necessità di accertare se avesse effettivamente effettuato in autonomia le operazioni in contestazione all'eventualità Pt_1 di accertare se l'IBAN indicato negli ordini di pagamento fosse corretto.
Con il secondo motivo lamenta l'errore del giudice nell'aver prima accertato che il controllo dell'IBAN spettasse al ricorrente, quindi la società, e poi, senza alcuna motivazione, addossando sul convenuto la responsabilità dell'ammanco per mancata verifica dell'IBAN. Pt_1
Con il terzo motivo, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, evidenzia di avere con la memoria di primo grado “specificamente eccepito la mancata produzione di certificazione bancaria, contabile e societaria idonea e delle risultanze del processo di audit effettuato dalla ricorrente, nonché l'inutilizzabilità a fini probatori del doc. 5 avversario, in quanto avente ad oggetto una “semplice lista di operazioni, per sovrappiù, estratte “internamente” da un gestionale di tesoreria (docfinance/Telemaco) in uso presso la controparte” (memoria pag. 13, sub punto i).
Più nello specifico, la società non aveva prodotto alcuna disposizione certificata di effettivo accreditamento delle predette operazioni bancarie in favore del convenuto, nonché i correlati CRO
(codice di riferimento operazione) (oggi sostituiti dal codice TRN), né alcuna certificata
4 documentazione attestante gli ammanchi lamentati, quali ad esempio copie autentiche degli estratti bancari relativi ai conti correnti interessati.
Solo l'indicazione di tali codici (CRO/TRN) avrebbe potuto confermare, in termini univoci ed inequivocabili, una effettiva distrazione di somme di denaro perpetrata in danno del patrimonio avversario a mezzo di operazioni di bonifico andate a buon fine. Invece, tutte le operazioni dispositive contestate al risultano prive di detti codici bancari e la semplice disposizione di Pt_1 bonifico bancario non costituisce prova dell'avvenuto pagamento.
Con il quarto motivo evidenzia come dalle testimonianze ( , fosse emerso, CP_2 Pt_2 contrariamente a quanto sostenuto dal giudice, l'uso non esclusivo in capo a della sua Pt_1 password. Quindi manca la prova certa -il cui onere probatorio grava sulla società- dell'esecuzione da parte di delle operazioni contestate. Pt_1
Con il quinto motivo lamenta la contraddittorietà della sentenza che, da una parte, ha imputato a una responsabilità per violazione degli artt. 2104 e 2015 cc e, dall'altra, ha accertato una Pt_1 grave violazione a carico della società, consistente nel mancato controllo degli IBAN.
Si è costituita la società chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_1
In particolare, contesta una corresponsabilità della società atteso che il controllo degli IBAN spettava a . Pt_1
Sostiene che in realtà non negava di aver effettuato i bonifici ma di essere stato a Parte_1 ciò autorizzato.
Contesta la mancata prova delle effettive distrazioni, sostenendo che il doc. 5 contiene le risultanze dei sistemi informatici interni e le contabili bancarie acquisite dalla banca, che confermano l'effettuazione degli ordini di bonifico dispositivi. Le “disposizioni di pagamento” non sono le richieste delle società di provvedere ma sono le comunicazioni della banca di aver provveduto al bonifico.
Insiste perché venga disposta una CTU da conferire ad un ufficiale del Comando Regionale della
Guardia di Finanza, volta sostanzialmente ad accertare la riferibilità dei tre IBAN a c/c riferibili a o a suoi familiari. Pt_1
Contesta l'uso da parte di terzi della password in uso a , utilizzata solo occasionalmente da Pt_1
con conseguente impossibilità per quest'ultimo di compiere 42 operazioni. CP_2
Insiste per la responsabilità contrattuale di per violazione degli artt. 2104 e 2105 cc. ed in Pt_1 subordine ex art. 2043 c.c..
Acquisita la documentazione di cui all'ordinanza del 28.11.2024, depositate note difensive, la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
L'appello è fondato per i motivi di seguito esposti.
5 Va innanzitutto premesso, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa dell'appellata, che Pt_1 sin dalla memoria di primo grado ha sempre negato di aver mai volontariamente e
[...] autonomamente compiuto operazioni truffaldine ai danni della società al fine di arricchire se stesso o terzi a lui vicini, ma di aver sempre eseguito le disposizioni superiori;
come pure ha negato che la password di accesso ai sistemi fosse dispositiva.
Tanto premesso, la responsabilità di si basa secondo il primo giudice sulla Parte_1 diponibilità esclusiva in capo a quest'ultimo della password “PONZ” utilizzata per il compimento delle 42 operazioni in contestazione.
Ritiene invece il Collegio non provata la disponibilità esclusiva in capo a della Parte_1 password in questione.
Anzi prova contraria proviene dai testi e Controparte_2 Parte_2
In particolare, il teste ha ammesso non solo di essere stato a conoscenza della Controparte_2 password utilizzata da per effettuare i pagamenti ma di averla anche utilizzata “per Parte_1 effettuare qualche bonifico in sua assenza”, non senza aver prima chiesto alla dott.ssa in Pt_2 quanto “non avrei mai firmato senza la sua autorizzazione”.
Sulla circostanza della condivisione della password, la teste pur essendo diretto Pt_2 superiore di ha dichiarato “Non so se la password del ricorrente fosse condivisa”, Parte_1 precisando poi “credo l'avesse condivisa con il credit manager, , che lavorava Controparte_2 con lui, per casi di emergenza. È possibile che l'abbia condivisa con lui.”
Quest'ultima affermazione (la non conoscenza della condivisione della password da parte di Pt_1 con ) si pone in contrasto con quanto dichiarato dal teste , che ha
[...] Controparte_2 CP_2 ammesso la condivisione, e contraddice quanto poi affermato dalla stessa teste circa la Pt_2 natura dispositiva della password.
Ed infatti, la teste ha ammesso che la regola aziendale per procedere al pagamento Pt_2 prevedesse la previa autorizzazione proprio di che però, data la fiducia che Parte_2 nutriva nei confronti di aveva, contrariamente alla regola aziendale, consentito che Parte_1 questi procedesse autonomamente senza l'autorizzazione.
Proprio il contravvenire alla regola aziendale - regola la cui esistenza è stata confermata dall'A.D.-
, in ragione della fiducia personale riposta in avrebbe dovuto escludere che questi Parte_1 ne consentisse a sua volta l'uso a terzi.
Il che non è avvenuto, come dichiarato dal teste ed ammesso dalla teste Controparte_2 Parte_2
[...]
La dichiarata non conoscenza da parte della teste della disponibilità della password Pt_2 anche in capo a -per poi ammetterla, seppure in via ipotetica-, si pone in contrasto Controparte_2
6 con quanto dichiarato da quest'ultimo che invece ha precisato di aver utilizzato la password di non senza aver prima chiesto l'autorizzazione a che quindi non Parte_1 Parte_2 poteva non essere a conoscenza dell'uso condiviso della password.
Ciò che rende ancor più insanabile il contrasto tra le due dichiarazioni è l'ulteriore affermazione della teste “Io ho sempre contattato il ricorrente, in caso di sua assenza, e ha provveduto Pt_2 lui.”
Il contrasto, oltre che con la dichiarazione di , è soprattutto interno alla Controparte_2 dichiarazione della stessa teste apparendo incomprensibile che quest'ultima, Tes_2 contrariamente alle regole aziendali, per la fiducia personale nutrita nei confronti di Parte_1 da una parte avesse dotato quest'ultimo di una password dispositiva, assumendosi così l'enorme rischio di un eventuale uso improprio e fuori dal proprio controllo, e dall'altra gli avesse consentito di condividere la password in questione con , contattando però per i Controparte_2 pagamenti sempre anche in caso di assenza di quest'ultimo. Parte_1
La teste se veramente non avesse autorizzato o comunque consentito la condivisione Pt_2 della password con , visto il ruolo gerarchico rivestito nei confronti di e Controparte_2 Pt_1
, avrebbe dovuto intervenire non appena avesse avuto anche solo il sentore di un uso CP_2 improprio della password perché condivisa, invece ha accettato la situazione -“credo l'avesse condivisa con il credit manager, , che lavorava con lui, per casi di emergenza. È Controparte_2 possibile che l'abbia condivisa con lui.” -, avallandola con il proprio silenzio.
La singolare gestione della password in questione, pacificamente, come sopra evidenziato, non in esclusiva disponibilità di mina alla base la tesi della società, sostenuta dal primo Parte_1 giudice, secondo cui le operazioni in contestazione sarebbero state poste in essere esclusivamente da solo perché effettuate utilizzando la password “PONZ”. Parte_1
Né può ritenersi una responsabilità del per non aver controllato la corretta esecuzione dei Pt_1 pagamenti e quindi la corrispondenza ai clienti dei relativi IBAN, atteso che la condotta contestata, come dedotto nel ricorso di primo grado, non consiste in un'omissione di controllo collegata alla mansione ma piuttosto nell'aver distratto volutamente denaro della società dirottando i pagamenti destinati ai fornitori verso c/c appartenenti a anche attraverso terze persone. Prova che, Pt_1 come evidenziato, non è stata fornita, non essendo stata, tra l'altro, nemmeno dimostrata la riferibilità in capo a dei c/c in contestazione. Né appare ammissibile la richiesta di Parte_1
CTU finalizzata a rintracciare i beneficiari ultimi delle operazioni in contestazione e quindi a verificare la riconducibilità delle stesse in qualche modo a mancando la prova Parte_1 della responsabilità in capo a quest'ultimo delle operazioni di distrazione in contestazione.
7 La documentazione allegata dalla società in esecuzione della ordinanza della Corte, pur se comprovante gli avvenuti pagamenti da parte della società, non prova comunque il compimento da parte di delle operazioni truffaldine in contestazione. Parte_1
Alla luce delle considerazioni sin qui esposte, dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione,
l'appello va accolto con riforma della sentenza di primo grado e conseguente rigetto delle domande di cui al ricorso di primo grado.
Le spese processuali del doppio grado, liquidate come in dispositivo ( € 5.000 per il primo grado, €
5.000 per l'appello), ai sensi del DM 10.3.2014 n. 55 come modificato dal DM n. 147/2022, in ragione del valore della controversia, del grado di complessità, dell'attività istruttoria svolta in primo grado, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
In riforma della sentenza n. 2871/2024 del Tribunale di Milano respinge le domande di cui al ricorso di primo grado.
Condanna l'appellata alla rifusione delle spese del doppio grado che liquida in complessivi €
10.000,00 oltre accessori di legge.
Milano 1.4.2025
La Presidente
MA IA UO
8
Registro generale Appello Lavoro n. 928/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, composta da dott.ssa MA IA UO Presidente est. dott.ssa Serena Sommariva Consigliera dott.ssa Laura Bertoli Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n. 2871/2024 del Tribunale di Milano
(est. dott.ssa Eleonora Porcelli), promossa:
[...] rappresentato e difeso dall'Avv. Gian Luigi Guana ed elettivamente Parte_1 domiciliato in Milano, Via Adeodato Ressi 7, presso lo studio del difensore appellante
CONTRO rappresentata e difesa dagli avv.ti Paola Lodolini e Ugo Controparte_1
Pallante ed elettivamente domiciliata in Milano, Piazzetta Guastalla n.3, presso lo studio dei difensori
Appellata
CONCLUSIONI
APPELLANTE Voglia Ecc.ma Corte di Appello di Milano, in funzione di Giudice del Lavoro, rigettata ogni contraria e diversa istanza
- in via preliminare, disporre la sospensione dell'efficacia in via preliminare, disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 2871/2024 del Tribunale di Milano - Sezione Lavoro - nella causa, inter partes, iscritta al R.G. 1386/2024, pronunciata il 5 giugno 2024, depositata in data 26 luglio 2024, notificata in data 29 luglio 2024;
- nel merito, in accoglimento del presente appello, accertare e dichiarare, per i motivi di cui alla parte superiore del presente scritto, l'errata valutazione del Giudice di prime cure e, per l'effetto, riformare in toto la sentenza n. 2871/2024 del Tribunale di Milano - Sezione Lavoro - nella causa
1 iscritta al R.G. 1386/2024, pronunciata il 5 giugno 2024, depositata in data 26 luglio 2024, notificata in data 29 luglio 2024. Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
APPELLATA Voglia la Corte d'Appello di Milano – Giudice del Lavoro, disattesa e reietta ogni diversa eccezione e deduzione, così ritenere e giudicare: Preliminarmente: non concedere la sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata. Nel merito: confermare integralmente l'appellata sentenza n. 2871/2024 del Tribunale di Milano – Sezione Lavoro, G.U. dott.ssa MA Velia Porcelli, pronunciata il 5 giugno 2024, depositata in data 26 luglio 2024 Ammettere: qualora ritenuto necessario, CTU atta a individuare la titolarità dei conti correnti corrispondenti agli IBAN: [...], [...] e [...], nominando consulente un Ufficiale del Comando regionale di Milano della Guardia di Finanza. Con vittoria delle competenze e spese legali anche del presente grado di giudizio.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17.3.2025, ha proposto appello avverso la sentenza n. Parte_1
2871/2024 del Tribunale di Milano che, accertata in capo al predetto, quale responsabile della
Tesoreria e della gestione del credito aziendale della società la Controparte_1 distrazione di denaro di proprietà di quest'ultima attraverso 42 operazioni distrattive (bonifici elettronici), risalenti al periodo 30.8.2017-8.11.2021, lo condannava al risarcimento dei danni nei confronti della datrice di lavoro nella misura di € 85.000, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo, nonché alla rifusione della somma di € 5.000 a titolo di spese processuali.
A seguito di verifiche svolte nel mese di maggio 2022 ( si dimetteva dalla società Pt_1 [...] in data 1.10.2021, con decorrenza 15.11.2021) con riferimento al Controparte_1 pagamento di un fornitore della Società S.i.r.p.e.a. S.r.l che, sebbene contabilmente risultasse pagato, lamentava di non aver ricevuto il corrispettivo della fattura, emergeva che il pagamento, effettuato in via informatica da era stato bonificato su un conto corrente diverso da Parte_1 quello del creditore.
Seguivano ulteriori accertamenti, nel periodo tra il 30.8.2017 e l'8.11.2021, a seguito dei quali risultavano 42 operazioni di pagamento (doc. 5), per un TOT di € 85.000, in favore di c/c non corrispondenti agli effettivi destinatari e relativi a tre differenti IBAN. Operazioni effettuate in via informatica dal nominativo “PONZ”, corrispondente alla password dispositiva detenuta da Pt_1
[...]
Sin dalla memoria di costituzione di primo grado, contestava la riferibilità a sé o a Parte_1 propri familiari dei tre c/c - riferibilità, tra l'altro, non provata dalla società-, nonché rilevava l'assenza di documentazione provante l'ammanco lamentato e l'assenza delle risultanze del
2 processo di audit effettuato dalla società, eccependo l'inutilizzabilità del doc. 5, consistente in un mero foglio Excel.
Contestava la natura dispositiva della password in suo possesso, potendo solo inserire al terminale gli ordini di pagamento senza disporre i relativi bonifici telematici, necessitando per questo l'autorizzazione da parte della che, a sua volta, utilizzava una propria Parte_2 password;
inoltre, la password di era contenuta in una cartella informatica condivisa Parte_1 in rete con l'ufficio amministrativo e veniva utilizzata anche da altri dipendenti dell'ufficio amministrativo , quando lui era assente per Controparte_2 Persona_1 Parte_2 ferie, malattia, o semplici pause lavorative.
Secondo il Tribunale, l'istruttoria svolta:
- avrebbe confermato gli esiti dell'audit indicati dalla società e l'estrazione dei documenti prodotti sub doc. 5 dalle scritture contabili e dalla documentazione bancaria della società, nonchè la circostanza che erano stati contattati vari fornitori e che il loro IBAN non corrispondeva a quello delle loro banche.
Inoltre, quale responsabile della tesoreria e della gestione del credito utilizzava Parte_1 nell'espletamento delle sue mansioni i gestionali aziendali ed in particolare il gestionale di tesoreria indicato nella stessa memoria di costituzione, per cui, a fronte della produzione del doc.
5, avrebbe potuto evidenziare eventuali discrepanze o problematiche relative alla documentazione contabile prodotta. Invece, si era limitato a dedurre genericamente che il doc. 5 non conteneva estratti autentici;
-avrebbe provato la disponibilità in capo a contrariamente a quanto dallo stesso Parte_1 sostenuto, di una password dispositiva, potendo autorizzare il pagamento delle distinte inserite e i pagamenti degli stipendi, senza autorizzazione altrui. È vero che da procedura era necessaria la preventiva autorizzazione ma, come riferito dalla teste questa, contrariamente alla Pt_2 procedura aziendale, gli aveva lasciato la password dispositiva.
Né la deposizione della teste si poneva in contrasto con le dichiarazioni rese dall'A.D. Pt_2 della società rese in sede di interrogatorio libero secondo cui “il CFO Parte_2 autorizzava, in toto o parzialmente, i relativi ordini di pagamento…il resistente evadeva solo gli ordini autorizzati”, perché “la teste aveva una migliore conoscenza della procedura di Tes_1 fatto seguita per il pagamento delle fatture dei fornitori della società ricorrente. In ogni caso appare evidente che l'autorizzazione, anche ove necessaria, verteva sugli ordini di pagamento e, quindi, sul pagamento di un determinato importo a favore di un determinato soggetto mentre sicuramente non riguardava la correttezza dell'IBAN indicato.”
3 Il giudice concludeva ritenendo onere di provare l'insufficienza dei fatti addotti Parte_1 dalla società e soprattutto l'utilizzo non esclusivo della propria password. Circostanza quest'ultima, peraltro, smentita dai testi e dal fatto che nessuna delle operazioni contestate risultava effettuata durante in periodi di assenza di . Pt_1
Riteneva, inoltre, irrilevante la mancata prova circa la riferibilità a o ai suoi familiari dei tre Pt_1
IBAN a favore dei quali erano state effettuate le 42 operazioni, avendo il lavoratore violato gli obblighi di diligenza e fedeltà di cui agli artt. 2104 e 2015 cc.
Respingeva la domanda subordinata formulata da di riduzione del risarcimento danno ex Pt_1 art. 1227 cc, non risultando provato che il lavoratore si fosse semplicemente attenuto alle direttive aziendali e fosse stato autorizzato ad effettuare i pagamenti contestati. censura la sentenza lamentando con il primo motivo il contrasto tra la dichiarazione Parte_1 della teste e la dichiarazione dell'A.D. della società. Pt_2
Evidenzia l'ammissione da parte della teste di aver violato la procedura aziendale Pt_2 consistente nel dover preventivamente autorizzare ogni singolo pagamento, con conseguente corresponsabilità della società datoriale, per concorso del fatto colposo del creditore, che dovrebbe portare ad accogliere la domanda subordinata.
era un mero esecutore materiale, come emerge dalla dichiarazione dell'A.D., secondo cui la Pt_1 password di non era dispositiva e tutti gli ordini inseriti dal predetto nel gestionale di Pt_1 tesoreria dovevano essere previamente autorizzati.
Il giudice ha illogicamente spostato il “baricentro” del giudizio dalla necessità di accertare se avesse effettivamente effettuato in autonomia le operazioni in contestazione all'eventualità Pt_1 di accertare se l'IBAN indicato negli ordini di pagamento fosse corretto.
Con il secondo motivo lamenta l'errore del giudice nell'aver prima accertato che il controllo dell'IBAN spettasse al ricorrente, quindi la società, e poi, senza alcuna motivazione, addossando sul convenuto la responsabilità dell'ammanco per mancata verifica dell'IBAN. Pt_1
Con il terzo motivo, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, evidenzia di avere con la memoria di primo grado “specificamente eccepito la mancata produzione di certificazione bancaria, contabile e societaria idonea e delle risultanze del processo di audit effettuato dalla ricorrente, nonché l'inutilizzabilità a fini probatori del doc. 5 avversario, in quanto avente ad oggetto una “semplice lista di operazioni, per sovrappiù, estratte “internamente” da un gestionale di tesoreria (docfinance/Telemaco) in uso presso la controparte” (memoria pag. 13, sub punto i).
Più nello specifico, la società non aveva prodotto alcuna disposizione certificata di effettivo accreditamento delle predette operazioni bancarie in favore del convenuto, nonché i correlati CRO
(codice di riferimento operazione) (oggi sostituiti dal codice TRN), né alcuna certificata
4 documentazione attestante gli ammanchi lamentati, quali ad esempio copie autentiche degli estratti bancari relativi ai conti correnti interessati.
Solo l'indicazione di tali codici (CRO/TRN) avrebbe potuto confermare, in termini univoci ed inequivocabili, una effettiva distrazione di somme di denaro perpetrata in danno del patrimonio avversario a mezzo di operazioni di bonifico andate a buon fine. Invece, tutte le operazioni dispositive contestate al risultano prive di detti codici bancari e la semplice disposizione di Pt_1 bonifico bancario non costituisce prova dell'avvenuto pagamento.
Con il quarto motivo evidenzia come dalle testimonianze ( , fosse emerso, CP_2 Pt_2 contrariamente a quanto sostenuto dal giudice, l'uso non esclusivo in capo a della sua Pt_1 password. Quindi manca la prova certa -il cui onere probatorio grava sulla società- dell'esecuzione da parte di delle operazioni contestate. Pt_1
Con il quinto motivo lamenta la contraddittorietà della sentenza che, da una parte, ha imputato a una responsabilità per violazione degli artt. 2104 e 2015 cc e, dall'altra, ha accertato una Pt_1 grave violazione a carico della società, consistente nel mancato controllo degli IBAN.
Si è costituita la società chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_1
In particolare, contesta una corresponsabilità della società atteso che il controllo degli IBAN spettava a . Pt_1
Sostiene che in realtà non negava di aver effettuato i bonifici ma di essere stato a Parte_1 ciò autorizzato.
Contesta la mancata prova delle effettive distrazioni, sostenendo che il doc. 5 contiene le risultanze dei sistemi informatici interni e le contabili bancarie acquisite dalla banca, che confermano l'effettuazione degli ordini di bonifico dispositivi. Le “disposizioni di pagamento” non sono le richieste delle società di provvedere ma sono le comunicazioni della banca di aver provveduto al bonifico.
Insiste perché venga disposta una CTU da conferire ad un ufficiale del Comando Regionale della
Guardia di Finanza, volta sostanzialmente ad accertare la riferibilità dei tre IBAN a c/c riferibili a o a suoi familiari. Pt_1
Contesta l'uso da parte di terzi della password in uso a , utilizzata solo occasionalmente da Pt_1
con conseguente impossibilità per quest'ultimo di compiere 42 operazioni. CP_2
Insiste per la responsabilità contrattuale di per violazione degli artt. 2104 e 2105 cc. ed in Pt_1 subordine ex art. 2043 c.c..
Acquisita la documentazione di cui all'ordinanza del 28.11.2024, depositate note difensive, la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
L'appello è fondato per i motivi di seguito esposti.
5 Va innanzitutto premesso, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa dell'appellata, che Pt_1 sin dalla memoria di primo grado ha sempre negato di aver mai volontariamente e
[...] autonomamente compiuto operazioni truffaldine ai danni della società al fine di arricchire se stesso o terzi a lui vicini, ma di aver sempre eseguito le disposizioni superiori;
come pure ha negato che la password di accesso ai sistemi fosse dispositiva.
Tanto premesso, la responsabilità di si basa secondo il primo giudice sulla Parte_1 diponibilità esclusiva in capo a quest'ultimo della password “PONZ” utilizzata per il compimento delle 42 operazioni in contestazione.
Ritiene invece il Collegio non provata la disponibilità esclusiva in capo a della Parte_1 password in questione.
Anzi prova contraria proviene dai testi e Controparte_2 Parte_2
In particolare, il teste ha ammesso non solo di essere stato a conoscenza della Controparte_2 password utilizzata da per effettuare i pagamenti ma di averla anche utilizzata “per Parte_1 effettuare qualche bonifico in sua assenza”, non senza aver prima chiesto alla dott.ssa in Pt_2 quanto “non avrei mai firmato senza la sua autorizzazione”.
Sulla circostanza della condivisione della password, la teste pur essendo diretto Pt_2 superiore di ha dichiarato “Non so se la password del ricorrente fosse condivisa”, Parte_1 precisando poi “credo l'avesse condivisa con il credit manager, , che lavorava Controparte_2 con lui, per casi di emergenza. È possibile che l'abbia condivisa con lui.”
Quest'ultima affermazione (la non conoscenza della condivisione della password da parte di Pt_1 con ) si pone in contrasto con quanto dichiarato dal teste , che ha
[...] Controparte_2 CP_2 ammesso la condivisione, e contraddice quanto poi affermato dalla stessa teste circa la Pt_2 natura dispositiva della password.
Ed infatti, la teste ha ammesso che la regola aziendale per procedere al pagamento Pt_2 prevedesse la previa autorizzazione proprio di che però, data la fiducia che Parte_2 nutriva nei confronti di aveva, contrariamente alla regola aziendale, consentito che Parte_1 questi procedesse autonomamente senza l'autorizzazione.
Proprio il contravvenire alla regola aziendale - regola la cui esistenza è stata confermata dall'A.D.-
, in ragione della fiducia personale riposta in avrebbe dovuto escludere che questi Parte_1 ne consentisse a sua volta l'uso a terzi.
Il che non è avvenuto, come dichiarato dal teste ed ammesso dalla teste Controparte_2 Parte_2
[...]
La dichiarata non conoscenza da parte della teste della disponibilità della password Pt_2 anche in capo a -per poi ammetterla, seppure in via ipotetica-, si pone in contrasto Controparte_2
6 con quanto dichiarato da quest'ultimo che invece ha precisato di aver utilizzato la password di non senza aver prima chiesto l'autorizzazione a che quindi non Parte_1 Parte_2 poteva non essere a conoscenza dell'uso condiviso della password.
Ciò che rende ancor più insanabile il contrasto tra le due dichiarazioni è l'ulteriore affermazione della teste “Io ho sempre contattato il ricorrente, in caso di sua assenza, e ha provveduto Pt_2 lui.”
Il contrasto, oltre che con la dichiarazione di , è soprattutto interno alla Controparte_2 dichiarazione della stessa teste apparendo incomprensibile che quest'ultima, Tes_2 contrariamente alle regole aziendali, per la fiducia personale nutrita nei confronti di Parte_1 da una parte avesse dotato quest'ultimo di una password dispositiva, assumendosi così l'enorme rischio di un eventuale uso improprio e fuori dal proprio controllo, e dall'altra gli avesse consentito di condividere la password in questione con , contattando però per i Controparte_2 pagamenti sempre anche in caso di assenza di quest'ultimo. Parte_1
La teste se veramente non avesse autorizzato o comunque consentito la condivisione Pt_2 della password con , visto il ruolo gerarchico rivestito nei confronti di e Controparte_2 Pt_1
, avrebbe dovuto intervenire non appena avesse avuto anche solo il sentore di un uso CP_2 improprio della password perché condivisa, invece ha accettato la situazione -“credo l'avesse condivisa con il credit manager, , che lavorava con lui, per casi di emergenza. È Controparte_2 possibile che l'abbia condivisa con lui.” -, avallandola con il proprio silenzio.
La singolare gestione della password in questione, pacificamente, come sopra evidenziato, non in esclusiva disponibilità di mina alla base la tesi della società, sostenuta dal primo Parte_1 giudice, secondo cui le operazioni in contestazione sarebbero state poste in essere esclusivamente da solo perché effettuate utilizzando la password “PONZ”. Parte_1
Né può ritenersi una responsabilità del per non aver controllato la corretta esecuzione dei Pt_1 pagamenti e quindi la corrispondenza ai clienti dei relativi IBAN, atteso che la condotta contestata, come dedotto nel ricorso di primo grado, non consiste in un'omissione di controllo collegata alla mansione ma piuttosto nell'aver distratto volutamente denaro della società dirottando i pagamenti destinati ai fornitori verso c/c appartenenti a anche attraverso terze persone. Prova che, Pt_1 come evidenziato, non è stata fornita, non essendo stata, tra l'altro, nemmeno dimostrata la riferibilità in capo a dei c/c in contestazione. Né appare ammissibile la richiesta di Parte_1
CTU finalizzata a rintracciare i beneficiari ultimi delle operazioni in contestazione e quindi a verificare la riconducibilità delle stesse in qualche modo a mancando la prova Parte_1 della responsabilità in capo a quest'ultimo delle operazioni di distrazione in contestazione.
7 La documentazione allegata dalla società in esecuzione della ordinanza della Corte, pur se comprovante gli avvenuti pagamenti da parte della società, non prova comunque il compimento da parte di delle operazioni truffaldine in contestazione. Parte_1
Alla luce delle considerazioni sin qui esposte, dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione,
l'appello va accolto con riforma della sentenza di primo grado e conseguente rigetto delle domande di cui al ricorso di primo grado.
Le spese processuali del doppio grado, liquidate come in dispositivo ( € 5.000 per il primo grado, €
5.000 per l'appello), ai sensi del DM 10.3.2014 n. 55 come modificato dal DM n. 147/2022, in ragione del valore della controversia, del grado di complessità, dell'attività istruttoria svolta in primo grado, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
In riforma della sentenza n. 2871/2024 del Tribunale di Milano respinge le domande di cui al ricorso di primo grado.
Condanna l'appellata alla rifusione delle spese del doppio grado che liquida in complessivi €
10.000,00 oltre accessori di legge.
Milano 1.4.2025
La Presidente
MA IA UO
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