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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 16/12/2025, n. 2418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2418 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nola, dott. Flora Scelza, lette le note scritte depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunziato, a seguito della riserva assunta in data 4-12-2025, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3746/2022 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
(02.12.1975), rappresentata e difesa dall'Avv. Lucia Casaburo, e con la Parte_1 stessa elettivamente domiciliata come in atti Ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Diodata Ardolino, CP_1 e con la stessa elettivamente domiciliato come in atti Resistente
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14-7-2022, la parte ricorrente adiva il Giudice del Lavoro di Nola al fine di sentir dichiarare il diritto all'indennità di disoccupazione NASpI, di cui alla domanda amministrativa presentata in data 10.04.2020 N. protocollo .5102.10/04/2020.0077717, con CP_1 condanna dell' al relativo pagamento, ritenendo di essere in possesso dei requisiti di legge. CP_1 Affermava di aver presentato ricorso in via amministrativa in data 13-5-2020 senza ricevere alcun riscontro. In data 25-10-2023 si costituiva l' , che chiedeva il rigetto dell'avversa domanda in quanto la CP_1 ricorrente era decaduta dall'azione giudiziaria ai sensi dell'art. 47, D.P.R. 639/1970. In corso di causa il giudizio veniva scardinato dal ruolo del precedente giudicante a seguito di decreto presidenziale, ed assegnato alla scrivente. All'udienza del 4-12-2025, tenuta in forma scritta ex art. 127 ter c.p.c. il Giudice si riservava la decisione della causa. Preliminarmente deve rilevarsi che si è verificata la decadenza annuale ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n° 639 del 30.4.1970, come modificato dal D.L. n. 384 del 19.09.1992, convertito in legge n. 438/1992, e come autenticamente interpretato dall'art. 6 del D.L. n° 109/91 convertito in legge n° 166/1991. La decadenza per le prestazioni previdenziali è stata introdotta dall'art. 47 del DPR n.639/1970. L'art. 6 del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito con modificazioni dalla L. 1 giugno 1991, n. 166, ha espressamente qualificato i termini previsti dall'art. 47 come termini di decadenza. L'art. 4 della legge n. 438/1992 ha modificato l'art. 47 introducendo, dal 19 settembre 1992, la decadenza triennale per le prestazioni pensionistiche, e annuale per le prestazioni temporanee. Si tratta di una decadenza sostanziale (rilevabile d'ufficio) in quanto, lasciato inutilmente decorrere il termine triennale o annuale previsto per la proponibilità dell'azione giudiziaria, l'interessato non solo perde la possibilità di presentare l'azione legale rispetto alla domanda proposta, ma perde anche, in caso di presentazione di una nuova domanda, i ratei arretrati relativi alla recedente domanda. La Cass. Sez. L - , Sentenza n. 15969 del 27/06/2017 ha individuato le modalità per il computo dei termini di decadenza nelle ipotesi previste dalla legge: “In tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali, l'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970 (nel testo modificato dall'art. 4 del d.l. n. 384 del 1992, conv., con modif., dalla l. n. 438 del 1992), dopo avere enunciato due diverse decorrenze della decadenza (dalla data della comunicazione della decisione del ricorso amministrativo o da quella di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della detta decisione), individua - nella "scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo" - la soglia di trecento giorni (risultante dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni dalla data di presentazione della richiesta di prestazione, di cui all'art. 7 della l. n. 533 del 1973, e di centottanta giorni, previsto dall'art. 46, commi 5 e 6, della l. n. 88 del 1989), oltre la quale la presentazione di un ricorso tardivo - pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell'azione giudiziaria - non consente lo spostamento in avanti del "dies a quo" per l'inizio del computo del termine di decadenza (di tre anni o di un anno); tale disposizione, quale norma di chiusura volta ad evitare una incontrollabile dilatabilità del termine di una decadenza avente natura pubblica, deve trovare applicazione anche se il ricorso amministrativo, o la relativa decisione, siano intervenuti in ritardo rispetto al termine previsto”. Quindi, se è stato emanato un provvedimento dell , a seguito di un precedente ricorso CP_1 amministrativo, la notifica del provvedimento determina il giorno dal quale decorre, a seconda del tipo di prestazione richiesta, il triennio o l'anno di cui al suddetto art. 47; se il ricorso amministrativo è stato presentato ma l non ha provveduto, il termine decorre dalla data del ricorso CP_1 amministrativo maggiorato del tempo teorico (90 giorni L. n. 88 del 1989, ex art.46, comma 6), previsto per la decisione;
se neanche il ricorso amministrativo sia stato proposto (o perché non c'è stato alcun provvedimento dell , in risposta alla domanda iniziale dell'assicurato; o perché, pur CP_1 in presenza dell'atto reiettivo dell , l'assicurato non ha a sua volta presentato un valido ricorso) CP_1 il dies a quo è rappresentato dalla data di presentazione della richiesta di prestazione, cui viene addizionato il termine prescritto per l'esaurimento dell'intero procedimento amministrativo pari a giorni trecento(120 giorni per il silenzio rifiuto L. 11 agosto 1973, n. 533, ex art. 7; 90 giorni, termine concesso all'assicurato per ricorrere al Comitato provinciale L. 9 marzo 1989, n. 88, ex art. 46, comma 5; 90 giorni per il silenzio rigetto L. 9 marzo 1989, n. 88 cit., ex art. 46, comma 6). Termine questo di trecento giorni non suscettibile di essere in alcun modo prolungato. Nel caso in esame, la domanda per ottenere l'indennità NASpI è stata presentata il 10-4-2020, in ricorso in via amministrativa è stato presentato in data 13-5-2020, e il presente ricorso giudiziario è stato depositato il 14-7-2022, ben oltre lo spirare del termine decadenziale annuale, maggiorato di trecento giorni. Il ricorso va dunque rigettato. Vista la dichiarazione ex art. 152 disp. Att. c.p., si dichiara parte ricorrente non tenuta al pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede: a) rigetta il ricorso;
b) dichiara parte ricorrente non tenuta al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Nola il 4-12-2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Flora Scelza
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nola, dott. Flora Scelza, lette le note scritte depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunziato, a seguito della riserva assunta in data 4-12-2025, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3746/2022 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
(02.12.1975), rappresentata e difesa dall'Avv. Lucia Casaburo, e con la Parte_1 stessa elettivamente domiciliata come in atti Ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Diodata Ardolino, CP_1 e con la stessa elettivamente domiciliato come in atti Resistente
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14-7-2022, la parte ricorrente adiva il Giudice del Lavoro di Nola al fine di sentir dichiarare il diritto all'indennità di disoccupazione NASpI, di cui alla domanda amministrativa presentata in data 10.04.2020 N. protocollo .5102.10/04/2020.0077717, con CP_1 condanna dell' al relativo pagamento, ritenendo di essere in possesso dei requisiti di legge. CP_1 Affermava di aver presentato ricorso in via amministrativa in data 13-5-2020 senza ricevere alcun riscontro. In data 25-10-2023 si costituiva l' , che chiedeva il rigetto dell'avversa domanda in quanto la CP_1 ricorrente era decaduta dall'azione giudiziaria ai sensi dell'art. 47, D.P.R. 639/1970. In corso di causa il giudizio veniva scardinato dal ruolo del precedente giudicante a seguito di decreto presidenziale, ed assegnato alla scrivente. All'udienza del 4-12-2025, tenuta in forma scritta ex art. 127 ter c.p.c. il Giudice si riservava la decisione della causa. Preliminarmente deve rilevarsi che si è verificata la decadenza annuale ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n° 639 del 30.4.1970, come modificato dal D.L. n. 384 del 19.09.1992, convertito in legge n. 438/1992, e come autenticamente interpretato dall'art. 6 del D.L. n° 109/91 convertito in legge n° 166/1991. La decadenza per le prestazioni previdenziali è stata introdotta dall'art. 47 del DPR n.639/1970. L'art. 6 del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito con modificazioni dalla L. 1 giugno 1991, n. 166, ha espressamente qualificato i termini previsti dall'art. 47 come termini di decadenza. L'art. 4 della legge n. 438/1992 ha modificato l'art. 47 introducendo, dal 19 settembre 1992, la decadenza triennale per le prestazioni pensionistiche, e annuale per le prestazioni temporanee. Si tratta di una decadenza sostanziale (rilevabile d'ufficio) in quanto, lasciato inutilmente decorrere il termine triennale o annuale previsto per la proponibilità dell'azione giudiziaria, l'interessato non solo perde la possibilità di presentare l'azione legale rispetto alla domanda proposta, ma perde anche, in caso di presentazione di una nuova domanda, i ratei arretrati relativi alla recedente domanda. La Cass. Sez. L - , Sentenza n. 15969 del 27/06/2017 ha individuato le modalità per il computo dei termini di decadenza nelle ipotesi previste dalla legge: “In tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali, l'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970 (nel testo modificato dall'art. 4 del d.l. n. 384 del 1992, conv., con modif., dalla l. n. 438 del 1992), dopo avere enunciato due diverse decorrenze della decadenza (dalla data della comunicazione della decisione del ricorso amministrativo o da quella di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della detta decisione), individua - nella "scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo" - la soglia di trecento giorni (risultante dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni dalla data di presentazione della richiesta di prestazione, di cui all'art. 7 della l. n. 533 del 1973, e di centottanta giorni, previsto dall'art. 46, commi 5 e 6, della l. n. 88 del 1989), oltre la quale la presentazione di un ricorso tardivo - pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell'azione giudiziaria - non consente lo spostamento in avanti del "dies a quo" per l'inizio del computo del termine di decadenza (di tre anni o di un anno); tale disposizione, quale norma di chiusura volta ad evitare una incontrollabile dilatabilità del termine di una decadenza avente natura pubblica, deve trovare applicazione anche se il ricorso amministrativo, o la relativa decisione, siano intervenuti in ritardo rispetto al termine previsto”. Quindi, se è stato emanato un provvedimento dell , a seguito di un precedente ricorso CP_1 amministrativo, la notifica del provvedimento determina il giorno dal quale decorre, a seconda del tipo di prestazione richiesta, il triennio o l'anno di cui al suddetto art. 47; se il ricorso amministrativo è stato presentato ma l non ha provveduto, il termine decorre dalla data del ricorso CP_1 amministrativo maggiorato del tempo teorico (90 giorni L. n. 88 del 1989, ex art.46, comma 6), previsto per la decisione;
se neanche il ricorso amministrativo sia stato proposto (o perché non c'è stato alcun provvedimento dell , in risposta alla domanda iniziale dell'assicurato; o perché, pur CP_1 in presenza dell'atto reiettivo dell , l'assicurato non ha a sua volta presentato un valido ricorso) CP_1 il dies a quo è rappresentato dalla data di presentazione della richiesta di prestazione, cui viene addizionato il termine prescritto per l'esaurimento dell'intero procedimento amministrativo pari a giorni trecento(120 giorni per il silenzio rifiuto L. 11 agosto 1973, n. 533, ex art. 7; 90 giorni, termine concesso all'assicurato per ricorrere al Comitato provinciale L. 9 marzo 1989, n. 88, ex art. 46, comma 5; 90 giorni per il silenzio rigetto L. 9 marzo 1989, n. 88 cit., ex art. 46, comma 6). Termine questo di trecento giorni non suscettibile di essere in alcun modo prolungato. Nel caso in esame, la domanda per ottenere l'indennità NASpI è stata presentata il 10-4-2020, in ricorso in via amministrativa è stato presentato in data 13-5-2020, e il presente ricorso giudiziario è stato depositato il 14-7-2022, ben oltre lo spirare del termine decadenziale annuale, maggiorato di trecento giorni. Il ricorso va dunque rigettato. Vista la dichiarazione ex art. 152 disp. Att. c.p., si dichiara parte ricorrente non tenuta al pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede: a) rigetta il ricorso;
b) dichiara parte ricorrente non tenuta al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Nola il 4-12-2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Flora Scelza