Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 04/03/2025, n. 697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 697 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice rel.
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. 1515 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2024,
TRA
(c.f.: ), rappresentato e difeso, dall'avv. Parte_1 C.F._1
Michelangelo Gorgoni, come da mandato in atti;
- RICORRENTE -
E
(c.f.: , rappresentata e difesa dall'avv. Valeria Controparte_1 C.F._2
Calorì, come da mandato in atti;
- RESISTENTE -
OGGETTO: divorzio– cessazione effetti civili.
All'udienza del 08/07/2024 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da relativo verbale, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
Il P.M., a cui gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento, nulla ha opposto.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04/03/2024, ha esposto: di aver Parte_1 contratto matrimonio concordatario con NO in data 20/10/2001; Controparte_2 che con sentenza del 13/07/2020 il Tribunale di Lecce dichiarava la separazione personale dei coniugi cona addebito al ricorrente;
che i coniugi avevano sempre, da allora, vissuto separati e che non vi era alcuna possibilità di riconciliazione. Tanto premesso, ha chiesto che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con , Controparte_1 alle condizioni indicate in ricorso.
Nell'udienza del 08/07/2024, dopo breve discussione le parti hanno valutato la possibilità di concludere consensualmente la causa, senza tuttavia trovare un accordo sui termini economici delle proposte. Le parti hanno insistito in ordine all'accoglimento delle richieste istruttorie formulate nei propri scritti difensivi. Parte ricorrente ha, altresì, chiesto che fosse pronunciata sentenza parziale sullo status, sicché il giudizio è stato immediatamente trattenuto per la decisione.
Il P.M., a cui gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento, nulla ha opposto.
Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti,
i presupposti per la declaratoria richiesta.
E' integrata, infatti, nel caso in esame, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della l. 898/1970
(nel testo modificato dalla legge n. 55/2015), poiché, quando il ricorso è stato proposto, era
è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ed era decorso il termine di legge dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nel giudizio di separazione;
è rimasta, poi, incontestata la circostanza, espressamente dedotta in ricorso, che i coniugi non si siano mai riconciliati ovvero che abbiano comunque ripreso la convivenza. Inoltre, le concordi richieste dei coniugi di cessazione degli effetti civili del matrimonio e il tempo trascorso dal giudizio di separazione consentono di ritenere accertato che la comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi sia venuta meno definitivamente e non possa più essere ricostituita.
Deve, pertanto, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti e disporsi l'annotazione della presente pronuncia a margine dell'atto di matrimonio, onerando l'ufficiale di stato civile a curare detto incombente nei termini indicati nel dispositivo.
Il processo viene rimesso sul ruolo, come da separata ordinanza, in vista dell'assegnazione dei termini ex art. 183 comma 6 c.p.c..
Il regolamento relativo alle spese di lite verrà adottato con la sentenza definitiva
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, non definitivamente pronunciando nel giudizio proposto da nei Parte_1 confronti di , così provvede: Controparte_1 1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in NO il
20/10/2001 da e , trascritto nei registri dello stato Parte_1 Controparte_1 civile di quel Comune al n. 21, Parte II, Serie A, anno 2001;
2) dispone come da separata ordinanza in ordine al prosieguo del giudizio;
3) spese al definitivo;
4) dispone che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa all'Ufficiale dello stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 09/12/2024.
Il Giudice est. La Presidente
dott. Gianluca Fiorella dott.ssa Cinzia Mondatore