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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 18/04/2025, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
P.U. n. 7-1/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
In composizione collegiale nelle persone dei Sig.ri magistrati:
Dott. Riccardo Merluzzi Presidente
Dott.ssa Laura Di Lauro Giudice
Dott.ssa Martina Ponzin Giudice relatore
Riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento P.U. n. 7-1/2025 promosso in proprio da con sede in Via Aquileia, 58 (SS305) 34071 Cormons (GO), Parte_1 [...]
e C.F. - Reg. Imp. GO n. 00953430303 - R.e.a. GO n. Email_1 P.IVA_1
67438 - Capitale sociale € 215.000,00 i.v., in persona del suo legale rappresentante sig. , Parte_2 con l'Avv. Silvio Franceschinis per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della medesima società; esaminati gli atti e i documenti allegati al ricorso;
ritenuto, alla luce presentazione del ricorso in proprio nonché della rinuncia ad essere sentito, che non sia necessaria la convocazione del debitore in udienza;
sentito il giudice relatore in camera di consiglio;
ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 27 CCII considerato che il centro degli interessi principali del debitore (c.d. COMI) ex art. 2 lett. m) CCII risulta ricadere nel circondario del medesimo
Ufficio, specificamente a Cormons (GO), dove è stabilita la sede legale della società;
considerato che
il debitore è soggetto alla disciplina sulle procedure concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCII come emerge dai dati contabili ritraibili dai bilanci depositati;
ritenuto che
la ersi effettivamente in stato di insolvenza non essendo più in grado Parte_1 di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, come evidenziato dalla completa erosione del capitale sociale e dalla riferita messa in liquidazione della società senza che vi sia alcuna prospettiva di prosecuzione dell'attività; rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art. 49, co. 5, CCII;
ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI,
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di , con sede Parte_1 P.IVA_1 in Via Aquileia, 58 (SS305) 34071 Cormons (GO) nomina la dott.ssa Martina Ponzin Giudice Delegato per la procedura nomina il dott. Curatore con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla Persona_1 comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
stabilisce il giorno 13 agosto 2025 ore 10:15 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice
Delegato; assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 10, co. 3 CCII;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare alla cancelleria e al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al
Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4,
CCII.
Così deciso in Gorizia, nella camera di consiglio del 3.4.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Martina Ponzin Dott. Riccardo Merluzzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
In composizione collegiale nelle persone dei Sig.ri magistrati:
Dott. Riccardo Merluzzi Presidente
Dott.ssa Laura Di Lauro Giudice
Dott.ssa Martina Ponzin Giudice relatore
Riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento P.U. n. 7-1/2025 promosso in proprio da con sede in Via Aquileia, 58 (SS305) 34071 Cormons (GO), Parte_1 [...]
e C.F. - Reg. Imp. GO n. 00953430303 - R.e.a. GO n. Email_1 P.IVA_1
67438 - Capitale sociale € 215.000,00 i.v., in persona del suo legale rappresentante sig. , Parte_2 con l'Avv. Silvio Franceschinis per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della medesima società; esaminati gli atti e i documenti allegati al ricorso;
ritenuto, alla luce presentazione del ricorso in proprio nonché della rinuncia ad essere sentito, che non sia necessaria la convocazione del debitore in udienza;
sentito il giudice relatore in camera di consiglio;
ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 27 CCII considerato che il centro degli interessi principali del debitore (c.d. COMI) ex art. 2 lett. m) CCII risulta ricadere nel circondario del medesimo
Ufficio, specificamente a Cormons (GO), dove è stabilita la sede legale della società;
considerato che
il debitore è soggetto alla disciplina sulle procedure concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCII come emerge dai dati contabili ritraibili dai bilanci depositati;
ritenuto che
la ersi effettivamente in stato di insolvenza non essendo più in grado Parte_1 di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, come evidenziato dalla completa erosione del capitale sociale e dalla riferita messa in liquidazione della società senza che vi sia alcuna prospettiva di prosecuzione dell'attività; rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art. 49, co. 5, CCII;
ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI,
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di , con sede Parte_1 P.IVA_1 in Via Aquileia, 58 (SS305) 34071 Cormons (GO) nomina la dott.ssa Martina Ponzin Giudice Delegato per la procedura nomina il dott. Curatore con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla Persona_1 comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
stabilisce il giorno 13 agosto 2025 ore 10:15 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice
Delegato; assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 10, co. 3 CCII;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare alla cancelleria e al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al
Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4,
CCII.
Così deciso in Gorizia, nella camera di consiglio del 3.4.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Martina Ponzin Dott. Riccardo Merluzzi