Ordinanza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, ordinanza 25/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VICENZA
Prima Sezione civile - procedure concorsuali
Proc. N. 630 / 2025 VG
Il Tribunale, in persona del Giudice designato (con provvedimento del 24.2.2025 ex art. 55
c.1 CCII);
Visto il “ RICORSO EX ART. 54 CO. 3 CCII, E/O ART. 19 CO. 3 CCII, E/O ART.669 BIS E SS
CPC E/O ART. 700 CPC “ depositato in data 20.2.2025 da con sede legale in via del lavoro 28 (VI) Monticello Conte Otto(VI) codice Parte_1 fiscale , in persona dell'Amministratore CO , rappresentata e P.IVA_1 Controparte_1 difesa come da procura in atti dall'avvocato Mario FURNO (C.F. ) del Foro C.F._1
di Vicenza, con domicilio -anche digitale- eletto presso lo studio dell'avv. Mario Furno sito in
Vicenza, Via Vecchia Ferriera n. 59;
rilevato che la ricorrente, con il ricorso ha chiesto: Parte_1
“..che il tribunale adito
-Ex art. 54 co. 3 CCII conceda le misure protettive affinché i creditori contrari e/o silenti 1) non possano iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari o concorsuali, 2) non possano munirsi di cause di prelazione, 3) dichiarando l'inefficacia di iscrizioni ipotecarie e/o della formazione di cause prelatizie sul patrimonio o sui beni e sui diritti con il quale viene esercitata l'attività di impresa 4) dichiarando in particolare l'inefficacia della iscrizione ipotecaria giudiziale avvenuta in favore di (p.IV Controparte_2
) e (p.IV ; e ciò per un periodo di mesi sei – o il P.IVA_2 Controparte_3 CP_2 P.IVA_3 tempo anche diverso che il Tribunale determinerà – a partire dalla data di termine della composizione negoziata o dalla diversa data che il Tribunale vorrà considerare;
-Ex art. 19 co. 3 CCII e/o art. 669 bis cpc e ss. e/o in via subordinata e residuale ex art. 700 cpc dichiararsi (C.F. ) ad esibire la statuizione assunta in relazione alla Controparte_4 P.IVA_4 proposta trasmessa dagli Istituti di Credito e/in via subordinata, nella non creduta ipotesi di non Contr conclusione del procedimento, ad assegnare un termine entro il quale trasmetta la statuizione“;
In via subordinata:
- disponga ex art. 19 co. 3 CCII, e/o art. 669 bis cpc e ss. e/o in via subordinata e residuale ex art. 700 cpc nei confronti di:
1
Email_1
p.IV , con sede con sede in Latina (LT), Strada regionale 148 CP_3 Controparte_6 P.IVA_3
Pontina km 80 500 n. 233, pec Email_2
la cancellazione/revoca di ogni trascrizione pregiudizievole e della ipoteca iscritta sul bene di sito in Pt_1
Monticello Conte Otto (VI), in via Del Lavoro n. 28 e/o l'inefficacia ogni trascrizione pregiudizievole e della ipoteca iscritta sino alla omologa dell'AdR o del Concordato Semplificato, la cui istanza dovrà aver luogo entro e non oltre il 31 Luglio 2025 ;
-disponga ex art. 19 co. 3 CCII, e/o art. 669 cpc bis e ss. e/o in via subordinata e residuale ex art. 700 cpc nei confronti di p.IV , con sede in Latina (LT), Strada regionale 148 Pontina km 80 500, pec Controparte_2 P.IVA_2
Email_1
p.IV , con sede con sede in Latina (LT), Strada regionale 148 CP_3 Controparte_6 P.IVA_3
Pontina km 80 500 n. 233, pec Email_2
p.IV , con sede in Sandrigo (VI), via L. Galvani Controparte_7 P.IVA_5
26/4, pec Email_3
p.IV , con sede in CI (PT), via Salvo D'Acquisto 10/12, pec Controparte_8 P.IVA_6
Email_4
p.IV , con sede in CI (PT), via Salvo D'Acquisto 10/12, pec Controparte_9 P.IVA_7
Email_5
in relazione agli importi che la società ha già riconosciuto o in relazione ai crediti oggetto dei titoli Pt_1 già ottenuti da tali creditori comunque ordinando agli stessi creditori di astenersi dall'avviare e/o promuovere nei confronti di qualsivoglia azione esecutIV, e/o cautelare e/o concorsuale per i CP_10 crediti, anche sulla base dei suddetti titoli e/o di altri eventuali titoli che vengano medio tempore emessi a loro favore, con riferimento ai crediti oggetti della proposta di accordo di ristrutturazione e/o più in generale dall'avviare qualsiasi altra azione a tutela di detti crediti o dei crediti asseriti;
e ciò sino al
30.06.2025 ovvero per la durata che Codesto On.le Giudice adito riterrà opportuna.
E quanto sopra, ai sensi dell'art. 669 sexies co. 2 cpc, inaudita altera parte e fissazione della successIV udienza di comparizione delle parti, ovvero previa comparizione delle parti di cui ai sensi dell'art. 669 sexies co. 1 cpc”;
visto il proprio decreto ex art. 55 c.2 CCII del 25.2.2025 ;
vista la nota depositata da per il tramite della ricorrente per Parte_2
l'udienza del 20.3.2025 e considerato che nella nota di data 18.03.2025 Parte_2 in risposta all'ordine ex art. 210 cpc del GD (vedi decreto del 25.2.2025) ha precisato
[...]
che l'attività relatIV al richiesto intervento è ancora in corso di valutazione (si trascrive l'incipit della nota “oggetto: Posizione MCC n. 2807817 – Operazione di Parte_1 Controparte_11
di garanzia per le PMI di cui alle leggi 662/96 (art. 2, comma 100, lett. a) e 266/97 (art. 15). Comunicazione
[...] inizio attività ispettIV.
2 Si comunica che l'operazione di cui al numero di posizione in oggetto, per la quale è stato richiesto l'intervento pubblico di garanzia, è sottoposta a controllo documentale ai sensi della normatIV di riferimento vigente ed in particolare del D.M. 2 settembre 2015 e delle Disposizioni Operative in vigore per le domande di ammissione presentate dal 15 marzo 2019, approvate con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 12 febbraio
2019.”.).
Considerato che la creditrice costituta ha concluso come segue: “Dichiarare Parte_3
inammissibile/improcedibile, il ricorso depositato dalla società per i motivi esposti Parte_1 nella parte in diritto del presente atto, nonchè in virtù dello spirato termine delle misure protettive già concesse nel giudizio R.G. 28/20204 - Tribunale di Vicenza, allo stato degli atti definito con decadimento delle stesse, sia per mancato raggiungimento di accordo e/o pendenza di trattive in tal senso con l'odierna resistente, atte all'integrale soddisfacimento del proprio diritto di credito (v. pag. 2 e 3, Sentenza Trib.
Arezzo allegata), sia ex art. 8 CCII, quanto a loro durata. “;
considerato che anche l'impresa individuale si è costituita ed Controparte_12 ha concluso nei seguenti termini : ”Dichiarare inammissibile/improcedibile, il ricorso depositato dalla società per i motivi esposti nella parte in diritto del presente atto, nonchè visto lo Parte_1 spiato termine delle misure protettive già concesse nel giudizio R.G. 28/20204 - Tribunale di Vicenza, allo stato degli atti definito con decadimento delle stesse sia in tal senso, sia ex art. 8 CCII, quanto a loro durata. “;
rilevato che all'udienza fissata ex art. 55 c.2 CCII del 20.3.2025 oltre alla ricorrente è comparsa Agenzia delle Entrate in persona dei delegati mentre nessuno è comparso per i creditori costituiti;
viste le conclusioni formulate dalla ricorrente e dai creditori costituiti, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 20.3.2025,
ha pronunciato ex art. 55 c.2 CCII la seguente
ORDINANZA
1) Il Giudice, dovendo provvedere sulla richiesta di concessione di misure protettive ai sensi dell'art.54, comma 3, CCII chieste dalla ricorrente prima del deposito della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione, oggetto del ricorso depositato il 20.2.2024 dalla società Parte_1
-considerato che l'art. 54, comma 3, CCII recita:
“ 3. Le misure protettive di cui al comma 2, primo e secondo periodo, possono essere richieste dall'imprenditore anche nel corso delle trattative e prima del deposito della domanda di omologazione degli 3 accordi di ristrutturazione, allegando la documentazione di cui all'articolo 39, comma 1 e la proposta di accordo corredata da un'attestazione del professionista indipendente che attesta che sulla proposta sono in corso trattative con i creditori che rappresentano almeno il sessanta per cento dei crediti e che la stessa, se accettata, è idonea ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare. La disposizione si applica anche agli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa di cui all'articolo 61. “ ( NB l'enfasi è dello scrivente);
- considerato che l'art. 64 CCII recita:
“Effetti degli accordi di ristrutturazione sulla disciplina societaria e sui contratti in caso di concessione di misure protettive”,
“1. Dalla data del deposito della domanda per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione disciplinati dagli articoli 57, 60 e 61 oppure dalla data della richiesta di cui all'articolo 54, comma 3, i creditori non possono, sino all'omologazione, acquisire diritti di prelazione se non concordati. Per lo stesso periodo non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto e 2482-ter del codice civile e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, numero 4, e 2545-duodecies del codice civile.
2. Resta ferma, per il periodo anteriore al deposito delle domande e della richiesta di misure cautelari e protettive di cui al comma 1 e salvo quanto previsto dall'articolo 20, l'applicazione dell'articolo
2486 del codice civile.
3. In caso di domanda proposta ai sensi dell'articolo 54, comma 3, o di domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione con richiesta di concessione delle misure protettive o cautelari, i creditori non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti in corso di esecuzione o provocarne la risoluzione, né possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del deposito delle medesime domande o della concessione delle misure protettive o cautelari. Sono inefficaci eventuali patti contrari.
4. Fermo quanto previsto dal comma 3, i creditori interessati dalle misure protettive non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti essenziali in corso di esecuzione o provocarne la risoluzione, né possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto di non essere stati pagati dal debitore. Sono essenziali i contratti necessari per la continuazione della gestione corrente dell'impresa, inclusi i contratti relativi alle forniture la cui interruzione impedisce la prosecuzione dell'attività del debitore.”
- considerato che l'art. 8 CCII “Durata massima delle misure protettive “ stabilisce:
“ 1. La durata complessIV delle misure protettive, fino alla omologazione dello strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o alla apertura della procedura di insolvenza, non può superare il
4 periodo, anche non continuativo, di dodici mesi, inclusi eventuali rinnovi o proroghe, tenuto conto delle misure protettive di cui all'articolo 18.“;
tutto ciò premesso, il Giudice, diversamente da quanto assunto dalla società ricorrente, ritiene che non possa richiedere le misure protettive previste dall'art. 54, Controparte_13
comma 3, CCII posto che essa - con riguardo alla medesima situazione di crisi-insolvenza - ha già usufruito nel corso della composizione negoziata (instaurata alla fine del 2023) del termine di durata massima stabilito dall'art. 8 CCII (si rinvia alla relazione finale ex art. 17 CCII del 31.1.2025 della dott.ssa nominata Esperto dalla Commissione costituita presso la C.C.I.A.A. Persona_1
territorialmente competente di Venezia e Rovigo in data 27/12/2023 allegata al ricorso - doc.
1- dove a pagina 13 precisa anche dal punto di vista temporale la durata delle misure protettive e cautelari concesse durante la composizione negoziata ) .
Nel caso di specie ha già usufruito del termine massimo stabilito Parte_1 dall'art.8 CCII (totali 12 mesi) posto che la società ricorrente durante la composizione negoziata ha usufruito di misure protettive per 240 giorni e poi di misure cautelari per ulteriori 90 giorni prorogati sino alla fine di dicembre 2024.
Pertanto la domanda di concessione delle misure protettive ex art. 54 c.3 CCII prima del deposito della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione, svolta da
[...]
in via principale va dichiarata non ammissibile. Parte_1
2) Il Giudice ritiene inammissibile anche la domanda cautelare svolta da Parte_1
in via subordinata .
[...]
Infatti l'art. 54 c.1 CCII presuppone la pendenza di un procedimento unitario che, nello specifico, non ricorre, come pure (con riguardo alla richiesta di misure cautelari ex art.18 e 19
CCII) non ricorre la pendenza della procedura di composizione negoziata, in quanto già archiviata a seguito del deposito della relazione finale da parte dell'Esperto ex art. 17 c. 8 CCII (vedi doc.1 ricorrente) .
Per chiarezza espositIV si trascrive l'art. 54 c.1 CCII che recita:
“ In pendenza del procedimento per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, anche nei casi di cui agli articoli 25-sexies e 44, e per l'accesso alla liquidazione giudiziale, su istanza di parte, il Tribunale può emettere i provvedimenti cautelari , inclusa la nomina di un custode dell'azienda o del patrimonio, che appaiano, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente l'attuazione delle sentenze di omologazione di strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e di apertura di procedure di insolvenza. Le misure cautelari possono essere concesse anche
5 dopo la pubblicazione dell'istanza di cui all'art. 18, comma 1, tenuto conto dello stato delle trattative e delle misure eventualmente già concesse o confermate ai sensi dell'art. 19 (. .).” .
3) Sulla richiesta in via subordinata e residuale di provvedimenti cautelari e/o urgenti ex art.700 cpc .
Anche tale richiesta non è accoglibile.
Infatti il Giudice non ritiene possibile (trattandosi di interpretazione non ammissibile in quanto in contrasto con le fonti unionali - direttIV UE 20.6.2019/1023 art.6) ampliare il limite del termine massimo di 12 mesi stabilito dall'art. 8 CCII attraverso la richiesta (e concessione) di una misura cautelare (si rinvia alla richiesta cautelare svolta da in anche via CP_13
subordinata residuale) volta, di fatto, a conseguire i medesimi effetti delle misure protettive tipiche sia pure limitati ad alcuni creditori ( UC VA – Fiori Italiani, Controparte_2 [...]
posto che così si finirebbe Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9
per violare la norma di legge art.8 CCII e la finalità della certezza del limite temporale massimo - voluto dalla direttIV comunitaria - del divieto per i creditori di dare avvio o prosecuzione ad azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore o sui beni e diritti attraverso cui esercita l'attività di impresa .
Si trascrivono per chiarezza espositIV i commi 6, 7, 8 dell'art.6 “Sospensione delle azioni esecutive individuali” della direttIV UE 20.6. 2019/1023.
“(..) 6. La durata iniziale di una sospensione delle azioni esecutive individuali è limitata a un massimo di quattro mesi.
7. In deroga al paragrafo 6, gli Stati membri possono autorizzare l'autorità giudiziaria o amministratIV a prorogare la durata di una sospensione delle azioni esecutive individuali o a concedere una nuova sospensione delle medesime su richiesta del debitore, di un creditore o, se del caso, di un professionista nel campo della ristrutturazione. La proroga o il rinnovo della sospensione delle azioni esecutive individuali sono concessi solo in circostanze ben definite da cui risulti che la proroga o il rinnovo sono debitamente giustificati, ad esempio:
a) sono stati compiuti progressi significativi nelle trattative sul piano di ristrutturazione,
b) la continuazione della sospensione delle azioni esecutive individuali non pregiudica ingiustamente i diritti o gli interessi delle parti interessate, oppure c) nei confronti del debitore non siano ancora state aperte procedure di insolvenza che possano concludersi con la liquidazione delle attività del debitore a norma del diritto nazionale.
8. La durata totale della sospensione delle azioni esecutive individuali, inclusi le proroghe e i rinnovi, non supera i dodici mesi. (..)”.
6 4) In conclusione al giudice per le ragioni suindicate non resta che dichiarare inammissibili tutte le richieste oggetto del ricorso depositato il 20.2.2025 da Parte_1
5) La novità della questione (oggetto di soluzioni non univoche in giurisprudenza) giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M
Visti l'art. 55 c.2 e gli artt.54 c.3 nonché 54 c.1, 19 CCII e 700 cpc
Dichiara inammissibili tutte le richieste di misure protettive o cautelari oggetto ricorso depositato il 20.2.2025 da Parte_1
Compensa le spese .
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Vicenza, 25 marzo 2025. IL GIUDICE
Dott. Paola Cazzola
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