Sentenza 22 aprile 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/04/2004, n. 7679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7679 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2004 |
Testo completo
Aula 'B' 07679 /04 RE JIBLI ZITZ IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro i Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 31841/01 Dott. Ettore MERCURIO Consigliere Cron..14784. Dott. Bruno BATTIMIELLO Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere - Rep. Consigliere Dott. Florindo MINICHIELLO - Ud. 02/12/03 - Rel. Consigliere Dott. Gabriella COLETTI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AR NA, elettivamente domiciliata in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato ALFONSO LUIGI MARRA, giusta delega in atti;
ricorrente contro in persona del Ministro pro MINISTERO DELL'INTERNO, tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo presso 7 rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente 2003 avverso la sentenza n. 61/01 del Tribunale di NAPOLI, 6324 -1- depositata il 08/01/01 R.G.N. 42386/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/12/03 dal Consigliere Dott. Gabriella COLETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Napoli, pronunciando sull'appello di AN AR, riteneva, relativamente ai ratei di prestazione assistenziale erogati in ritardo dal Ministero dell'Interno senza le necessarie maggiorazioni per interessi e rivalutazione, che il diritto a tali accessori sia soggetto a prescrizione quinquennale, così come eccepito dall'Amministrazione convenuta fin dal primo grado del giudizio. In applicazione di questo principio, rigettava la domanda avente ad oggetto il pagamento degli accessori medesimi, ritenendo decorso il termine entro il quale la pretesa doveva esser fatta valere. Il ricorso per cassazione della parte privata, affidato a un unico motivo, è stato notificato al Ministero dell'Interno che resiste con controricorso. Motivi della decisione Con l'unico motivo, denunciandosi la violazione degli artt. 129 r.d.l. 4 ottobre 1935 n.1827, 429, terzo comma, cod. proc. civ., 2946 e 2948 cod. civ., si assume che nel caso di specie opera non la prescrizione breve applicata dal giudice a quo, ma quella decennale, con decorrenza, per il primo rateo di prestazione, dal 121° giorno dalla presentazione della domanda amministrativa e, per i ratei successivi, dalla scadenza di ciascuno.. Il ricorso è fondato. Premesso che come questa Corte ha più volte affermato (v., fra le più recenti, Cass. 8 aprile 1999 n.3437, 26 luglio 2000 n.9825, 8 febbraio 2001 n.1804) - il credito per rivalutazione ed interessi, dovuti sui ratei di prestazione previdenziale o assistenziale corrisposti in ritardo, inizia a prescriversi, per le somme calcolate sul 7 primo rateo, dal centoventunesimo giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa di prestazione e, per le somme calcolate con riferimento ai ratei successivi, dalla scadenza di ciascuno di essi, osserva il Collegio che il credito 3 fatto valere dall' odierna ricorrente riguarda ratei di prestazione tardivamente corrisposti in data 31-7-1989 (così la sentenza impugnata a pag.2) e, perciò, scaduti : tutti anteriormente al 31 dicembre 1991, data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 1991 n.412, il cui art.16, sesto comma, ha vietato il cumulo di interessi e rivalutazione per i crediti previdenziali e assistenziali e introdotto il regime di alternatività degli accessori. La disciplina regolatrice del caso controverso è, pertanto, quella determinata dagli effetti delle sentenze della Corte Costituzionale n.156 del 1991 e n.196 del 1993, a mente delle quali gli interessi e la rivalutazione monetaria costituiscono una componente essenziale dell'obbligazione; con la conseguenza che anche ad essi è applicabile il regime prescrizionale del credito base e, quindi, la prescrizione decennale ogniqualvolta manchi la liquidità, intesa, ai fini in esame, nella speciale accezione di mancato completamento - anche in ordine alla sola parte residua del credito costituita, appunto, da interessi e rivalutazione del procedimento - amministrativo di liquidazione della spesa (da intendere come ultimazione del procedimento di contabilità, con messa a disposizione dell'avente diritto delle relative somme: argomenta da art. 129 r.d.l. 1935/n.1827 e da Corte Cost. sent. n.283 del 1989) e senza che possa attribuirsi al pagamento dei ratei arretrati nella sola parte capitale l'effetto interruttivo di cui all'art. 2944 cod. civ., a meno che il solvens ( ciò che non risulta nella fattispecie) abbia considerato parziale il pagamento stesso riservandosi di provvedere ad ulteriori versamenti (vedi Cass. sez.un. 25 luglio 2002 n.10955, Cass. 26 luglio 2000 n.9825). Di tale prescrizione decennale doveva, dunque, fare applicazione il giudice di appello, non ostandovi il fatto che il Ministero avesse eccepito in primo grado la prescrizione quinquennale. In proposito, infatti, le sezioni unite della Corte, nella citata sentenza n.10955/02, hanno affermato che il riferimento fatto dalla parte a uno 4 specifico termine di prescrizione, non le impedisce di invocarne una differente durata nel successivo corso del giudizio, né priva il giudice del potere di applicare di ufficio una norma di previsione di un termine ancora diverso, previa attivazione del contraddittorio sulla relativa questione. Alla stregua di questi principi si impone la cassazione della sentenza impugnata. Difettano, tuttavia le condizioni per provvedere alla decisione della causa nel merito, atteso il principio che la cassazione sostitutiva con pronuncia nel merito non può avere luogo quando la pronuncia caducatoria renda rilevante l'esame di questioni non affrontate dal giudice a quo (Cass. 2 giugno 2000 n.7367, 25 marzo 1996 n.2659, 16 marzo 1996 n.2238, 24 novembre 1995 n.12145). Questa condizione ostativa ricorre nella specie, occorrendo procedere agli accertamenti necessari per stabilire, in relazione alla diversa dimensione temporale del fatto estintivo, se questo si sia effettivamente compiuto e, in ipotesi negativa, in quale misura debba essere quantificato il credito vantato dalla parte privata: ciò che compete esclusivamente al giudice del merito, al quale, pertanto la causa va rinviata. Al giudice di rinvio - designato nella Corte d'appello di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, si rimette anche, ai sensi dell'art. 385, terzo comma, cod. proc. civ., il regolamento delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d'appello di Napoli. Così deciso, in Roma, il 2 dicembre 2003 быть рейсий IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE - ESTENSORE for % : ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533