TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 23/04/2026, n. 7392
TAR
Ordinanza presidenziale 27 giugno 2023
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TAR
Sentenza 23 aprile 2026

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  • Accolto
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il Tribunale ha condiviso l'eccezione della Regione Toscana, ritenendo che gli atti regionali siano meramente esecutivi di obblighi di legge e che la controversia riguardi diritti soggettivi patrimoniali, spettando pertanto la cognizione al giudice ordinario.

  • Rigettato
    Legittimità del meccanismo del payback dei dispositivi medici

    Il Tribunale ha rinviato alla sentenza della Corte Costituzionale n. 140/2024, la quale ha ritenuto il meccanismo del payback ragionevole e proporzionato, non violativo dell'art. 41 Cost., né dell'art. 23 Cost., né dei principi di irretroattività e affidamento, né degli artt. 2 e 117 Cost. La Corte Costituzionale ha ritenuto che le imprese fossero consapevoli fin dal 2015 dell'esistenza del meccanismo di ripiano.

  • Rigettato
    Violazione dei principi di legittimo affidamento e libertà di impresa

    Il Tribunale ha ritenuto infondate tali censure, affermando che il meccanismo del payback era sostanzialmente noto fin dall'entrata in vigore del D.L. 78/2015, sia riguardo alle quote di ripiano che alla misura del concorso delle aziende. La fissazione del tetto di spesa regionale nel 2019, pur successiva ai contratti, non inficiava la consapevolezza delle imprese riguardo all'esistenza di un tetto di spesa nazionale e al rischio di ripiano. Il payback opera esternamente alla sfera patrimoniale complessiva dei fornitori e non altera l'esito delle gare o il prezzo dei prodotti.

  • Rigettato
    Contrasto con gli artt. 3 e 53 Cost. per carattere tributario della misura

    Il Tribunale ha escluso il carattere tributario del payback, ritenendolo una prestazione patrimoniale imposta ai sensi dell'art. 23 Cost., ma non un tributo in senso stretto, data la sua finalità di ripiano del deficit sanitario e il suo carattere circolare.

  • Rigettato
    Violazione del principio di proporzionalità

    Il Tribunale ha ritenuto che il payback incida sui profitti aziendali in misura pari all'incidenza percentuale del fatturato sul totale della spesa per dispositivi medici.

  • Rigettato
    Violazione del principio di neutralità dell'IVA

    Il Tribunale ha osservato che un decreto ministeriale successivo (29 dicembre 2023) prevede l'indicazione del valore del fatturato al netto dell'IVA.

  • Rigettato
    Difetto di istruttoria e motivazione

    Il Tribunale ha ritenuto che non vi fosse difetto di istruttoria e motivazione, trattandosi di atti meramente esecutivi di obblighi di legge.

  • Rigettato
    Legittimità del meccanismo del payback dei dispositivi medici

    Il Tribunale ha rinviato alla sentenza della Corte Costituzionale n. 140/2024, la quale ha ritenuto il meccanismo del payback ragionevole e proporzionato, non violativo dell'art. 41 Cost., né dell'art. 23 Cost., né dei principi di irretroattività e affidamento, né degli artt. 2 e 117 Cost. La Corte Costituzionale ha ritenuto che le imprese fossero consapevoli fin dal 2015 dell'esistenza del meccanismo di ripiano.

  • Rigettato
    Violazione dei principi di legittimo affidamento e libertà di impresa

    Il Tribunale ha ritenuto infondate tali censure, affermando che il meccanismo del payback era sostanzialmente noto fin dall'entrata in vigore del D.L. 78/2015, sia riguardo alle quote di ripiano che alla misura del concorso delle aziende. La fissazione del tetto di spesa regionale nel 2019, pur successiva ai contratti, non inficiava la consapevolezza delle imprese riguardo all'esistenza di un tetto di spesa nazionale e al rischio di ripiano. Il payback opera esternamente alla sfera patrimoniale complessiva dei fornitori e non altera l'esito delle gare o il prezzo dei prodotti.

  • Rigettato
    Contrasto con gli artt. 3 e 53 Cost. per carattere tributario della misura

    Il Tribunale ha escluso il carattere tributario del payback, ritenendolo una prestazione patrimoniale imposta ai sensi dell'art. 23 Cost., ma non un tributo in senso stretto, data la sua finalità di ripiano del deficit sanitario e il suo carattere circolare.

  • Rigettato
    Violazione del principio di proporzionalità

    Il Tribunale ha ritenuto che il payback incida sui profitti aziendali in misura pari all'incidenza percentuale del fatturato sul totale della spesa per dispositivi medici.

  • Rigettato
    Violazione del principio di neutralità dell'IVA

    Il Tribunale ha osservato che un decreto ministeriale successivo (29 dicembre 2023) prevede l'indicazione del valore del fatturato al netto dell'IVA.

  • Rigettato
    Difetto di istruttoria e motivazione

    Il Tribunale ha ritenuto che non vi fosse difetto di istruttoria e motivazione, trattandosi di atti meramente esecutivi di obblighi di legge.

  • Accolto
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il Tribunale ha condiviso l'eccezione della Regione Toscana, ritenendo che gli atti regionali siano meramente esecutivi di obblighi di legge e che la controversia riguardi diritti soggettivi patrimoniali, spettando pertanto la cognizione al giudice ordinario.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 23/04/2026, n. 7392
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 7392
    Data del deposito : 23 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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