1. Alla legge 9 luglio 1990, n. 185 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 3 e' sostituito dal seguente:
<< Art. 3 (Registro nazionale delle imprese) - 1. Il registro
nazionale delle imprese e' disciplinato dal codice dell'ordinamento militare .>>;
b) l'articolo 4 e' sostituito dal seguente:
<< Art. 4 (Iscrizione al registro nazionale delle imprese) - 1. Il
Comitato per la tenuta del registro nazionale e' disciplinato dal codice dell'ordinamento militare .>>;
c) l''articolo 17 e' sostituito dal seguente:
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Nota all' art. 2120:
- La legge 9 luglio 1990 n. 185 (Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 1990, n. 163.