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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 30/10/2025, n. 5341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5341 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona dei magistrati:
dott.ssa Alessandra Piscitiello
-Presidente rel.
dott.ssa Maria Teresa Onorato -Consigliere dott.ssa Paola Martorana -Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in grado d'appello, N.R.G. 2004/2020, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del tribunale di Napoli n. 9424/2019 pubblicata il 24.10.2019, non notificata,
vertente
TRA Parte 1 nato a [...] il [...], residente in [...]
, Codice Fiscale 1del Greco alla via Genova Parco Cinque codice fiscale rappresentato e difeso, in virtù di procura alle liti a margine dell'atto di citazione in appello, dall'avv. Vincenzo Ferraioli ( Codice Fiscale 2 - pec Email 1
[... quale dichiara di voler ricevere comunicazioni ex art 170 c.p.c. ai seguenti numeri fax
081.882.16.79 - 081.861.33.81) presso il cui studio in Torre del Greco alla via Alcide De
Gasperi n 32 è elettivamente domiciliato
-APPELLANTE-
CONTRO
Controparte_1 (Partita IVA P.IVA 1 con sede in Trieste alla Via U. Irneri
n. 1, in persona de legale rapp.te p.t., dott. CP 2 -APPELLATA-contumace
NONCHE'
Controparte_3
[...] ontumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n.9424/2019 pubblicata il 24.10.2019, non notificata, il Tribunale di 1.
Napoli rigettava la domanda proposta da nei confronti di CP 3 Parte 1
con la quale l'istante aveva chiesto
[...] e della società Controparte_4
accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della conducente dell'autovettura modello smart ForTwo recante targa in prova E/GM A2016 nella causazione del sinistro occorso il giorno 10.8.2016 alle ore 11:00 circa e, per l'effetto, condannare i convenuti, ex art. 149
Codice delle Assicurazioni Private, al risarcimento dei danni patiti da esso attore per complessivi € 26.000,00 o nella somma maggiore accertata, oltre rivalutazione ed interessi, vinte le spese di giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario. 2. Nell'atto introduttivo del giudizio il Pt 1 aveva dedotto che il giorno suddetto, mentre alla guida del ciclomotore Piaggio Liberty, targato X7M8F9 di colore grigio metallizzato, di proprietà della sig.ra e assicurato presso la Controparte 3
compagnia CP 1 percorreva regolarmente la via Benedetto Cozzolino in Ercolano, و
veniva sorpassato da tergo dall'autovettura Smart ForTwo, proveniente da Torre del Greco in direzione Napoli, targata ( targa prova) E/MGA2016 assicurata presso la compagnia
Controparte_5 marciante nel suo stesso senso di marcia, la quale svoltava
,
repentinamente a destra imboccando la via Barcaiola , così “tagliando” la strada al ciclomotore che, per l'urto, sbandava, facendo perdere ad esso conducente il controllo del mezzo e provocandone la caduta rovinosa al suolo;
per le lesioni riportate si era reso necessario l'immediato ricovero presso il presidio ospedaliero “S. Anna e S.S. Madonna della Neve" di Boscotrecase, ove gli era stata riscontrata la frattura scomposta del terzo medio della clavicola sinistra e frattura multipla scomposta della terza, quarta, quinta, sesta, settima e ottava costa di sinistra associata ad ematoma della parte toracica omolaterale, come da documentazione medica allegata. ,Si era costituita l' CP 1 inizialmente difesa dall'avv. Marco Aria, sostituito, poi 3.
dall'avv. Luigi Tuccillo (giusta comparsa di costituzione di nuovo difensore datata
28.12.2018; cfr. fascicolo telematico dell'appellante) instando per il rigetto della domanda;
era, invece, rimasta contumace la convenuta Controparte_3 4. Alla prima udienza del 18.6.2018 il giudice di prime cure, assente il difensore dell'attore e presente il solo difensore dell' CP_1 , alle ore 11,00 chiudeva il verbale rinviando la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 10.6.2019. 5. Il verbale veniva successivamente riaperto alle ore 11,30 del 18.6.2018 per attestare la presenza dell'avv. Ferraioli Vincenzo per l'attore, il quale si riportava agli atti di causa, e il giudice confermava il rinvio. 6. Con istanza deposita il 25.7.2018 la difesa di parte attrice chiedeva di essere rimessa in termini per lo svolgimento di tutte le attività difensive connesse all'udienza di prima comparizione e di trattazione, giustificando il ritardo all'udienza del 18.6.2018 per una causa a lui non imputabile, di cui offriva dimostrazione mediante i documenti allegati e articolazione di prova testimoniale. 7. In esito all'udienza del 14.1.2019, cui la causa era stata anticipata per l'esame in contraddittorio con la controparte dell'istanza attorea di rimessione in termini, il primo giudice, con ordinanza riservata del 5.2.2019 disattendeva la richiesta attorea e, indi, alla successiva udienza, fatte precisare le conclusioni, riservava la causa in decisione, assegnando i termini ex art. 190 cpc. 8. Con la sentenza qui gravata il tribunale rigettava la domanda in quanto non provata, compensando le spese di lite. 9. A fondamento della pronuncia, sosteneva che sarebbe stato onere dell'avvocato di parte attrice, giunto in ritardo in udienza alle ore 11,30, dopo che il verbale era stato chiuso, di comunicare all'Ufficio il suo ritardo con i noti mezzi oggi in uso da parte di chiunque: "
telefoni cellulari”, per rappresentare le motivazioni poi tardivamente allegate in giudizio "e l'Ufficio - il cui numero di telefono è facilmente reperibile – lo avrebbe atteso o comunque avrebbe adottato soluzioni diverse da quelle cui è stato "obbligato" con la rigorosa osservanza del codice di rito, in ossequio a quanto richiesto (rinvio per conclusioni) dalla parte convenuta presente in aula (cfr. verbale di prima udienza del 18.6.2018). Non avendo, infatti, notizia alcuna dall'avvocato costituito per parte attrice, alla presenza dell'assicurazione convenuta, il giudizio è stato rinviato per le conclusioni;
in conseguenza di tanto, sono maturate tutte le preclusioni a sfavore di parte attrice, la cui domanda va, pertanto, rigettata perché non provata". 10. Disattendeva, inoltre, la richiesta di rimessione in termini reiterata dalla difesa attorea con la comparsa conclusionale richiamando le ragioni svolte nell'ordinanza del 5.2.2019 nonché un precedente della Suprema Corte (cfr. Cassazione civile sez. VI, 19/10/2018,
n.26535) secondo cui "deve escludersi la rimessione in termini per l'avvocato rimasto in panne con la macchina mentre si recava in udienza allorchè non risulti provata né
l'impossibilità di raggiungere il tribunale con altro mezzo, né di delegare un sostituto né di comunicare tempestivamente l'accaduto. Il guasto al motore, in relazione ad una vettura con la quale si intendono percorrere centinaia di chilometri per recarsi presso un ufficio giudiziario, è un evento non frequente ma ipotizzabile e rispetto al quale è ragionevole attendersi da un professionista delle contromisure di cautela che garantiscano al proprio cliente l'assistenza in udienza". 11. Avverso tale decisione ha proposto appello il Pt 1 con atto notificato all' CP_1 il 15.6.2020 e a Controparte 3 il 29.6.2020, con cui ha dedotto: 1) la nullità della sentenza per mancata integrazione del contraddittorio, in violazione degli art. 183 comma 1
e 102 cpc;
2) la nullità della sentenza per mancata concessione dei termini ex art. 183 comma 6 cpc richiesti in citazione;
3) la violazione degli artt. 153 e 294 cpc per mancata rimessione in termini.
12. Ha concluso chiedendo, in riforma della decisione, in accoglimento del primo motivo, la rimessione della causa al tribunale e, in relazione al secondo e terzo motivo, la rimessione nei termini per lo svolgimento delle attività processuali di cui alle memorie ex art. 183 comma 6 cpc e/o per lo svolgimento dell'udienza di trattazione, articolando in appello prova testimoniale con indicazione dei testi da escutere.
13. Ha depositato comparsa di costituzione l' Controparte_4 chiedendo il rigetto del gravame perché infondato. 14. Non si è costituita Controparte_3 anche se regolarmente citata, e ne è stata dichiarata la contumacia. 15. La quinta sezione civile di questa Corte territoriale- originaria assegnataria del giudizio- con ordinanza depositata il 28.11.2020, regolarmente comunicata, sul rilievo che la procura speciale prodotta dall'appellata non contenesse alcun specifico riferimento al presente giudizio, ha assegnato all'appellata, ai sensi dell'art. 182, co. 2, c.p.c "termine perentorio sino al 30 aprile 2021 per la produzione della procura esente dal rilevato vizio". 16. Dopo alcuni rinvii d'ufficio, la causa è stata scardinata dalla quinta sezione ed assegnata a questa sezione seconda, che l'ha riservata in decisione allo scadere dei termini ex art. 190 cpc, assegnati con ordinanza del 14.5.2025, in esito all'udienza di pari di precisazione delle conclusioni celebrata in forma cartolare ex art. 127 ter cpc. 17. Preliminarmente, a seguito della verifica d'ufficio, va dato atto della tempestività dell'impugnazione.
Invero, la sentenza è stata pubblicata il 24.10.2019, non è stata notificata, e l'atto di appello
è stato notificato il 15.6.2020.
Ne deriva che il termine di sei mesi previsto dall'art. 327 cpc risulta rispettato, tenuto conto del periodo di sospensione straordinaria dal 9 marzo all'11 maggio 2020 per l'emergenza sanitaria ex art. 83 D1 18/2020 e art. 36 comma 1 DL 23/2020.
Sempre in via preliminare, va dichiarata la contumacia della appellata [...] 18.
Controparte 4 non avendo ottemperato all'ordine giudiziale, ex art. 182 cpc, di و
produzione di valida procura alle liti rilasciata all'avvocato Luigi Tuccillo riferibile al presente giudizio d'appello. 19. Venendo alle ragioni dell'impugnazione, che vanno esaminate congiuntamente per stretta connessione, ritiene la Corte che siano fondate, comportando, per quanto si dirà, la rimessione degli atti al primo giudice ex art. 354 cpc eccezione di parte convenuta ( CP 1 ), il difetto di integrità del contraddittorio, mancando la vocatio in ius del responsabile civile dell'autovettura danneggiante, litisconsorte necessario anche nell'azione diretta ex art. 149 dlgs. 209 del 2005 promossa dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore, e rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni invece che ordinare ex art. 102 cpc la chiamata del litisconsorte pretermesso. 21. Con il secondo mezzo l'appellante deduce la violazione degli artt. 161, 163 e 183 cpc assumendo che il primo giudice, benché esso difensore di parte attrice fosse arrivato in ritardo in udienza, per causa a lui non imputabile, aveva mancato di concedere i termini ex art. 183 comma 6 cpc che erano stati richiesti nell'atto di citazione, cui esso aveva rinviato in sede di verbalizzazione postuma all'udienza di trattazione. E poiché non era vietata la formalizzazione anticipata della richiesta di termini, il primo giudice non avrebbe potuto rinviare all'udienza di precisazione delle conclusioni ma avrebbe dovuto prendere in considerazione l'istanza suddetta contenuta nell'atto di citazione al quale esso procurato si era riportato. 22. Con il terzo mezzo l'appellante assume l'erroneità della decisione di rigetto della rimessione in termini rilevando che il tribunale non si era avveduto: che l'impossibilità di raggiungere gli uffici giudiziari in altro modo era dovuta dalla mancanza di fermata di mezzi pubblici di trasporto sull'autostrada Torre Annunziata- Napoli su cui si era verificata la foratura dello pneumatico dell'autovettura con cui si stava recando in udienza;
che la possibilità di delegare altro collega quale sostituto avrebbe imposto, in primis, la ricerca di un collega disposto in tal senso a quell'ora del mattino senza preavviso e, in secundis, la possibilità che lo stesso potesse raggiungere il tribunale di Napoli almeno entro le ore 11:00, per la partecipazione all'udienza nei termini temporali in cui era stato redatto il verbale, rispetto alle ore 11:30 in cui esso procuratore era giunto in udienza. Di contro, il primo giudice non aveva valorizzato che esso procuratore aveva allertato immediatamente l'officina di propria fiducia, la quale era prontamente intervenuta, data l'urgenza, per la sostituzione dello pneumatico, così da consentirgli di raggiungere il prima possibile l'aula di udienza, ovvero per le 11:30. A dimostrazione della ricorrenza di una causa non imputabile del ritardo ha richiamato i documenti allegati all'istanza di rimessione in termini avanzata in primo grado e chiesto ammettersi la prova ivi articolata con il teste indicato. 23. I motivi dell'appello meritano di essere condivisi.
Rileva il Collegio che la questione del difetto di integrità del contraddittorio, oggetto del primo motivo di gravame- che, per quanto si dirà di seguito è fondato-debba essere preceduta dalla verifica della fondatezza delle altre censure, volte ad ottenere la rimessione in termini dell'appellante rispetto alle attività processuali consentite dall'art. 183 comma 6 cpc e ammetterlo a fornire la prova dei fatti posti a fondamento della domanda risarcitoria avanzata in primo grado, rispetto alla quale è rimasto soccombente proprio in ragione del fallimento probatorio. Ed infatti, solo nel caso in cui dovesse proseguire il giudizio per lo svolgimento dell'attività istruttoria, verrebbe in rilievo la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti del responsabile civile del sinistro, litisconsorte necessario totalmente pretermesso in primo grado, con rimessione degli atti al tribunale. 24. Ciò in quanto deve essere ravvisabile un interesse giuridicamente meritevole a far valere il vizio del contraddittorio da parte dell'impugnate soccombente, considerato che è lui stesso che ha agito in primo grado senza convenirvi anche il responsabile civile e che, quindi, non può in appello dolersi dell'incompletezza del litisconsorzio al solo fine di guadagnarsi una replica del giudizio di primo grado.
In tal senso è la nuova lettura che la Suprema Corte ha fornito del principio di intangibilità del litisconsorzio.
Di recente, infatti, come si legge nella sentenza n. 6815/2024 della Corte di legittimità “si è valorizzata la circostanza che la denuncia di non integrità del contraddittorio, avanzata solo in appello dall'attore soccombente, che ha agito senza provvedere a chiamare tutti i contraddittori necessari e senza poi sollecitare l'integrazione al giudice di primo grado, si tradurrebbe in un abuso del processo e nella violazione del principio di ragionevole durata dello stesso”.
Si è, quindi, sostenuto che la questione dell'integrità del contraddittorio debba essere analizzata alla luce dell'interesse ad impugnare ex art. 100 cpc nel senso che non può ritenersi sussistente alcun interesse a denunciare la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari pretermessi quante volte l'impugnante non potrebbe trarre alcun vantaggio dalla partecipazione al giudizio dei litisconsorti pretermessi, per essere infondate tutte le altre censure mosse alla sentenza impugnata, e quante volte non sia neppure astrattamente ipotizzabile che la partecipazione al giudizio dei litisconsorti sarebbe suscettibile di risolversi in una decisione di contenuto diverso e favorevole alla stessa parte soccombente.
E' stato, così, affermato che “in caso di accertamento dell'usucapione in danno di più proprietari, è inammissibile, per difetto di interesse, l'impugnazione della sentenza di rigetto proposta, per violazione dell'integrità del contraddittorio, dal soccombente che abbia agito in giudizio senza convenirvi tutti i comproprietari e senza sollecitare al riguardo l'esercizio dei poteri officiosi del giudice, stante l'irrilevanza per lo stesso della non opponibilità della pronuncia ai litisconsorti necessari pretermessi e l'assenza di pregiudizio per i diritti di questi ultimi. Né è meritevole di tutela l'interesse ad un nuovo giudizio che si concluda con diverso esito, traducendosi esso in un abuso del processo, oltre ad essere contrario al principio di ragionevole durata dello stesso ai sensi dell'art. 111
Cost". (Cass. 2009/2023). 25. In applicazione di tali formanti al caso in esame, ritiene la Corte ravvisabile l'interesse dell'appellante a far valere l'incompletezza del contraddittorio, essendo fondate le altre censure mosse alla gravata decisione.
26. In primo luogo, è fondato il mezzo con cui si lamenta la violazione degli art. 161,164
e 183 comma 6 cpc.
Mette conto rilevare, al riguardo che nell'atto di citazione risulta già avanzata l'istanza di concessione dei termini ex art. 183 comma 6 cpc e che l'avvocato dell'attore non è stato assente all'udienza di prima comparizione e trattazione del 18.6.2018, ma vi è sopraggiunto in ritardo (alle ore 11:30) rispetto all'orario di chiusura del verbale alle ore 11:00 ( alla presenza del solo difensore dell' CP 1 ), riportandosi agli atti di causa (come si legge nel verbale integrativo del giorno 18.6.2018). Tale condotta processuale consente di affermare che egli abbia inteso ribadire tutte le richieste contenute nel libello introduttivo, tra cui la concessione dei termini per articolare le richieste istruttorie. Poiché, come condivisibilmente sostenuto dall'appellante, nulla impedisce che l'istanza ex art. 183 comma 6 cpc sia formulata già nell'atto di citazione, su detta richiesta il primo giudice si sarebbe dovuto pronunciare all'udienza successiva, non essendovi alcuna decadenza dell'attore circa la richiesta di concessione dei termini, e ciò a prescindere dalla fondatezza o meno dell'istanza di rimessione in termini formulata ex art. 153 cpc dall'attore il
25.7.2018. 27. Peraltro, anche la richiesta di rimessione in termini per causa non imputabile appare fondata.
In primo luogo, la richiesta, contrariamente all'opinione del primo giudice, deve considerarsi tempestiva, in quanto avanzata dall'attore il 25.7.2018, a breve distanza temporale dall'udienza del 18.6.2018, nel corso della quale il difensore non avrebbe potuto, nell'imminenza dei fatti, formularla compiutamente e corredarla del materiale probatorio a supporto (formulazione di capi di prova;
produzione del certificato di residenza dell'avv.
Ferraiuolo e della fattura di intervento per la sostituzione della gomma forata) se si considera, peraltro, che la riapertura del verbale è avvenuta in assenza della controparte e al solo fine di dare atto della presenza, seppure in ritardo, dell'avv. Ferraiuolo che si è limitato a riportarsi agli atti di causa.
Inoltre, il ritardo appare giustificato dalla deduzione di un evento non imputabile all'avvocato dell'attore, consistente nella foratura di una gomma dell'autovettura con la quale si stava recando in udienza, in un tratto autostradale dove non vi è fermata di mezzi di trasporto pubblico per poter raggiungere, in modo alternativo, il tribunale, tutte circostanze che l'attore ha offerto di provare articolando prova testimoniale e allegando documentazione. Appare, inoltre, verosimile che l'avv. Ferraiuolo, come da lui dedotto, non abbia avuto il tempo di contattare un collega per farsi sostituire in udienza, alla luce della circostanza che egli si era prontamente attivato per riparare la ruota e confidava di arrivare in tempo in udienza. Profilo, quest'ultimo, che va positivamente valutato alla luce del fatto che il verbale risulta chiuso alle ore 11:00 e l'avv. Ferraiuolo è sopraggiunto poco dopo, alle ore 11:30, nonché che la causa, nelle udienze successive, risulta trattata anche in più tarda ora (es. l'udienza del 14.1.2019 alle ore 11,45), a conforto del legittimo affidamento del difensore di poter arrivare in tempo per presenziare all'udienza nel contraddittorio con la controparte nella precedente occasione. Appare, pertanto, da disattendere il provvedimento del tribunale che ha negato la rimessione in termini dell'attore e impedito di svolgere l'attività istruttoria per provare i fatti costitutivi della sua domanda.
28. Sulla scorta delle argomentazioni che precedono, pertanto, va accolto il secondo e terzo mezzo di gravame 29. A tanto, tuttavia, non consegue la possibilità, nel presente grado, di provvedere sulle istanze istruttorie che l'appellante ha articolato nell'atto di appello (prova testimoniale a supporto della domanda risarcitoria;
cfr. capi da 1 a 7 pag. 12 e 13) e ciò in quanto manca in giudizio un litisconsorte necessario, come correttamente dedotto dall'impugnante con il primo motivo di gravame. 30. Invero, secondo il costante orientamento di legittimità “In materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli, nella procedura di risarcimento diretto di cui all'art. 149 del d.lgs. n. 209 del 2005, promossa dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore, sussiste litisconsorzio necessario rispetto al danneggiante responsabile, analogamente a quanto previsto dall'art. 144, comma 3, dello stesso d.lgs., posto che anche l'azione rivolta dal danneggiato nei confronti della assicurazione del veicolo da lui condotto presuppone un accertamento in ordine alla responsabilità del soggetto che ha causato il danno e che tale accertamento - oggetto della domanda giudiziale, del processo e, infine, del "decisum" - non può non produrre i propri effetti vincolanti anche nei confronti del soggetto della cui responsabilità si tratta." (Cass.
Ordinanza n. 4994 del 16/02/2023). dalla partecipazione del litisconsorte pretermesso non sarebbe potuto, neanche in astratto, dipendere una decisone più favorevole ad esso soccombente. 32. In conclusione, in accoglimento dell'appello, essendo fondate la seconda e terza censura, va pronunciata la nullità della sentenza per difetto di integrità del contraddittorio dovendo partecipare al giudizio il proprietario dell'autovettura danneggiante, quale responsabile civile. 33. Tanto comporta la necessità di rimettere gli atti al primo giudice ex art. 354 cpc, non potendosi diversamente colmare l'omissione consumatasi nel precedente grado. 34. In ordine alle spese, considerato che sulla la nullità del giudizio non sono ravvisabili posizioni di soccombenza tra le parti, vanno integralmente compensate quelle del presente grado, mentre le spese del primo grado, nullo, andranno liquidate dal primo giudice innanzi al quale le parti dovranno riassumere la causa nel termine perentorio di seguito indicato ai sensi dell'art. 353 cpc.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, 2^ sezione civile, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, definitivamente decidendo sull'appello proposto da Parte 1 avverso la sentenza del tribunale di Napoli n. 9424/2019 pubblicata il 24.10.2020, così provvede: 1- Accoglie l'appello e, per l'effetto, dichiara la nullità del giudizio di primo grado e della sentenza impugnata e dispone la rimessione degli atti al primo giudice ai sensi dell'art. 354 cpc, innanzi al quale le parti dovranno riassumere la causa nel termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della presente decisione;
2- Compensa le spese del grado;
3- Rimette la liquidazione delle spese del primo grado nullo al primo giudice innanzi al quale andrà riassunta la causa
Così deciso in Napoli, li 22.10.2025
Il presidente estensore
Dott.ssa Alessandra Piscitiello 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 20. Con il primo motivo l'appellante denuncia violazione degli artt. 183 comma 1 e 102 cpc lamentando che il primo giudice avrebbe errato per non aver provveduto- all'udienza di prima comparizione e trattazione- a rilevare d'ufficio ex art. 183 comma 1 cpc, oltre che su 31. L'incompletezza del contraddittorio, seppure addebitabile allo stesso attore, che non ha evocato in giudizio il proprietario dell'autovettura antagonista asseritamente responsabile esclusiva del sinistro dedotto in causa, è vizio che l'appellante soccombente, nel caso di specie, è legittimato a far valere in appello, atteso che il giudizio deve proseguire per lo svolgimento dell'attività istruttoria- erroneamente negata in primo grado- che non potrebbe essere utile senza la partecipazione del litisconsorte pretermesso. Peraltro, alcuna inerzia colpevole dell'attore, attuale appellante, è ravvisabile nella circostanza che egli non abbia sollevato la questione in primo grado, atteso che, non essendo stato ammesso alla prova, la richiesta di integrazione del contraddittorio in tribunale sarebbe stata del tutto inutile, perché
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona dei magistrati:
dott.ssa Alessandra Piscitiello
-Presidente rel.
dott.ssa Maria Teresa Onorato -Consigliere dott.ssa Paola Martorana -Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in grado d'appello, N.R.G. 2004/2020, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del tribunale di Napoli n. 9424/2019 pubblicata il 24.10.2019, non notificata,
vertente
TRA Parte 1 nato a [...] il [...], residente in [...]
, Codice Fiscale 1del Greco alla via Genova Parco Cinque codice fiscale rappresentato e difeso, in virtù di procura alle liti a margine dell'atto di citazione in appello, dall'avv. Vincenzo Ferraioli ( Codice Fiscale 2 - pec Email 1
[... quale dichiara di voler ricevere comunicazioni ex art 170 c.p.c. ai seguenti numeri fax
081.882.16.79 - 081.861.33.81) presso il cui studio in Torre del Greco alla via Alcide De
Gasperi n 32 è elettivamente domiciliato
-APPELLANTE-
CONTRO
Controparte_1 (Partita IVA P.IVA 1 con sede in Trieste alla Via U. Irneri
n. 1, in persona de legale rapp.te p.t., dott. CP 2 -APPELLATA-contumace
NONCHE'
Controparte_3
[...] ontumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n.9424/2019 pubblicata il 24.10.2019, non notificata, il Tribunale di 1.
Napoli rigettava la domanda proposta da nei confronti di CP 3 Parte 1
con la quale l'istante aveva chiesto
[...] e della società Controparte_4
accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della conducente dell'autovettura modello smart ForTwo recante targa in prova E/GM A2016 nella causazione del sinistro occorso il giorno 10.8.2016 alle ore 11:00 circa e, per l'effetto, condannare i convenuti, ex art. 149
Codice delle Assicurazioni Private, al risarcimento dei danni patiti da esso attore per complessivi € 26.000,00 o nella somma maggiore accertata, oltre rivalutazione ed interessi, vinte le spese di giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario. 2. Nell'atto introduttivo del giudizio il Pt 1 aveva dedotto che il giorno suddetto, mentre alla guida del ciclomotore Piaggio Liberty, targato X7M8F9 di colore grigio metallizzato, di proprietà della sig.ra e assicurato presso la Controparte 3
compagnia CP 1 percorreva regolarmente la via Benedetto Cozzolino in Ercolano, و
veniva sorpassato da tergo dall'autovettura Smart ForTwo, proveniente da Torre del Greco in direzione Napoli, targata ( targa prova) E/MGA2016 assicurata presso la compagnia
Controparte_5 marciante nel suo stesso senso di marcia, la quale svoltava
,
repentinamente a destra imboccando la via Barcaiola , così “tagliando” la strada al ciclomotore che, per l'urto, sbandava, facendo perdere ad esso conducente il controllo del mezzo e provocandone la caduta rovinosa al suolo;
per le lesioni riportate si era reso necessario l'immediato ricovero presso il presidio ospedaliero “S. Anna e S.S. Madonna della Neve" di Boscotrecase, ove gli era stata riscontrata la frattura scomposta del terzo medio della clavicola sinistra e frattura multipla scomposta della terza, quarta, quinta, sesta, settima e ottava costa di sinistra associata ad ematoma della parte toracica omolaterale, come da documentazione medica allegata. ,Si era costituita l' CP 1 inizialmente difesa dall'avv. Marco Aria, sostituito, poi 3.
dall'avv. Luigi Tuccillo (giusta comparsa di costituzione di nuovo difensore datata
28.12.2018; cfr. fascicolo telematico dell'appellante) instando per il rigetto della domanda;
era, invece, rimasta contumace la convenuta Controparte_3 4. Alla prima udienza del 18.6.2018 il giudice di prime cure, assente il difensore dell'attore e presente il solo difensore dell' CP_1 , alle ore 11,00 chiudeva il verbale rinviando la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 10.6.2019. 5. Il verbale veniva successivamente riaperto alle ore 11,30 del 18.6.2018 per attestare la presenza dell'avv. Ferraioli Vincenzo per l'attore, il quale si riportava agli atti di causa, e il giudice confermava il rinvio. 6. Con istanza deposita il 25.7.2018 la difesa di parte attrice chiedeva di essere rimessa in termini per lo svolgimento di tutte le attività difensive connesse all'udienza di prima comparizione e di trattazione, giustificando il ritardo all'udienza del 18.6.2018 per una causa a lui non imputabile, di cui offriva dimostrazione mediante i documenti allegati e articolazione di prova testimoniale. 7. In esito all'udienza del 14.1.2019, cui la causa era stata anticipata per l'esame in contraddittorio con la controparte dell'istanza attorea di rimessione in termini, il primo giudice, con ordinanza riservata del 5.2.2019 disattendeva la richiesta attorea e, indi, alla successiva udienza, fatte precisare le conclusioni, riservava la causa in decisione, assegnando i termini ex art. 190 cpc. 8. Con la sentenza qui gravata il tribunale rigettava la domanda in quanto non provata, compensando le spese di lite. 9. A fondamento della pronuncia, sosteneva che sarebbe stato onere dell'avvocato di parte attrice, giunto in ritardo in udienza alle ore 11,30, dopo che il verbale era stato chiuso, di comunicare all'Ufficio il suo ritardo con i noti mezzi oggi in uso da parte di chiunque: "
telefoni cellulari”, per rappresentare le motivazioni poi tardivamente allegate in giudizio "e l'Ufficio - il cui numero di telefono è facilmente reperibile – lo avrebbe atteso o comunque avrebbe adottato soluzioni diverse da quelle cui è stato "obbligato" con la rigorosa osservanza del codice di rito, in ossequio a quanto richiesto (rinvio per conclusioni) dalla parte convenuta presente in aula (cfr. verbale di prima udienza del 18.6.2018). Non avendo, infatti, notizia alcuna dall'avvocato costituito per parte attrice, alla presenza dell'assicurazione convenuta, il giudizio è stato rinviato per le conclusioni;
in conseguenza di tanto, sono maturate tutte le preclusioni a sfavore di parte attrice, la cui domanda va, pertanto, rigettata perché non provata". 10. Disattendeva, inoltre, la richiesta di rimessione in termini reiterata dalla difesa attorea con la comparsa conclusionale richiamando le ragioni svolte nell'ordinanza del 5.2.2019 nonché un precedente della Suprema Corte (cfr. Cassazione civile sez. VI, 19/10/2018,
n.26535) secondo cui "deve escludersi la rimessione in termini per l'avvocato rimasto in panne con la macchina mentre si recava in udienza allorchè non risulti provata né
l'impossibilità di raggiungere il tribunale con altro mezzo, né di delegare un sostituto né di comunicare tempestivamente l'accaduto. Il guasto al motore, in relazione ad una vettura con la quale si intendono percorrere centinaia di chilometri per recarsi presso un ufficio giudiziario, è un evento non frequente ma ipotizzabile e rispetto al quale è ragionevole attendersi da un professionista delle contromisure di cautela che garantiscano al proprio cliente l'assistenza in udienza". 11. Avverso tale decisione ha proposto appello il Pt 1 con atto notificato all' CP_1 il 15.6.2020 e a Controparte 3 il 29.6.2020, con cui ha dedotto: 1) la nullità della sentenza per mancata integrazione del contraddittorio, in violazione degli art. 183 comma 1
e 102 cpc;
2) la nullità della sentenza per mancata concessione dei termini ex art. 183 comma 6 cpc richiesti in citazione;
3) la violazione degli artt. 153 e 294 cpc per mancata rimessione in termini.
12. Ha concluso chiedendo, in riforma della decisione, in accoglimento del primo motivo, la rimessione della causa al tribunale e, in relazione al secondo e terzo motivo, la rimessione nei termini per lo svolgimento delle attività processuali di cui alle memorie ex art. 183 comma 6 cpc e/o per lo svolgimento dell'udienza di trattazione, articolando in appello prova testimoniale con indicazione dei testi da escutere.
13. Ha depositato comparsa di costituzione l' Controparte_4 chiedendo il rigetto del gravame perché infondato. 14. Non si è costituita Controparte_3 anche se regolarmente citata, e ne è stata dichiarata la contumacia. 15. La quinta sezione civile di questa Corte territoriale- originaria assegnataria del giudizio- con ordinanza depositata il 28.11.2020, regolarmente comunicata, sul rilievo che la procura speciale prodotta dall'appellata non contenesse alcun specifico riferimento al presente giudizio, ha assegnato all'appellata, ai sensi dell'art. 182, co. 2, c.p.c "termine perentorio sino al 30 aprile 2021 per la produzione della procura esente dal rilevato vizio". 16. Dopo alcuni rinvii d'ufficio, la causa è stata scardinata dalla quinta sezione ed assegnata a questa sezione seconda, che l'ha riservata in decisione allo scadere dei termini ex art. 190 cpc, assegnati con ordinanza del 14.5.2025, in esito all'udienza di pari di precisazione delle conclusioni celebrata in forma cartolare ex art. 127 ter cpc. 17. Preliminarmente, a seguito della verifica d'ufficio, va dato atto della tempestività dell'impugnazione.
Invero, la sentenza è stata pubblicata il 24.10.2019, non è stata notificata, e l'atto di appello
è stato notificato il 15.6.2020.
Ne deriva che il termine di sei mesi previsto dall'art. 327 cpc risulta rispettato, tenuto conto del periodo di sospensione straordinaria dal 9 marzo all'11 maggio 2020 per l'emergenza sanitaria ex art. 83 D1 18/2020 e art. 36 comma 1 DL 23/2020.
Sempre in via preliminare, va dichiarata la contumacia della appellata [...] 18.
Controparte 4 non avendo ottemperato all'ordine giudiziale, ex art. 182 cpc, di و
produzione di valida procura alle liti rilasciata all'avvocato Luigi Tuccillo riferibile al presente giudizio d'appello. 19. Venendo alle ragioni dell'impugnazione, che vanno esaminate congiuntamente per stretta connessione, ritiene la Corte che siano fondate, comportando, per quanto si dirà, la rimessione degli atti al primo giudice ex art. 354 cpc eccezione di parte convenuta ( CP 1 ), il difetto di integrità del contraddittorio, mancando la vocatio in ius del responsabile civile dell'autovettura danneggiante, litisconsorte necessario anche nell'azione diretta ex art. 149 dlgs. 209 del 2005 promossa dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore, e rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni invece che ordinare ex art. 102 cpc la chiamata del litisconsorte pretermesso. 21. Con il secondo mezzo l'appellante deduce la violazione degli artt. 161, 163 e 183 cpc assumendo che il primo giudice, benché esso difensore di parte attrice fosse arrivato in ritardo in udienza, per causa a lui non imputabile, aveva mancato di concedere i termini ex art. 183 comma 6 cpc che erano stati richiesti nell'atto di citazione, cui esso aveva rinviato in sede di verbalizzazione postuma all'udienza di trattazione. E poiché non era vietata la formalizzazione anticipata della richiesta di termini, il primo giudice non avrebbe potuto rinviare all'udienza di precisazione delle conclusioni ma avrebbe dovuto prendere in considerazione l'istanza suddetta contenuta nell'atto di citazione al quale esso procurato si era riportato. 22. Con il terzo mezzo l'appellante assume l'erroneità della decisione di rigetto della rimessione in termini rilevando che il tribunale non si era avveduto: che l'impossibilità di raggiungere gli uffici giudiziari in altro modo era dovuta dalla mancanza di fermata di mezzi pubblici di trasporto sull'autostrada Torre Annunziata- Napoli su cui si era verificata la foratura dello pneumatico dell'autovettura con cui si stava recando in udienza;
che la possibilità di delegare altro collega quale sostituto avrebbe imposto, in primis, la ricerca di un collega disposto in tal senso a quell'ora del mattino senza preavviso e, in secundis, la possibilità che lo stesso potesse raggiungere il tribunale di Napoli almeno entro le ore 11:00, per la partecipazione all'udienza nei termini temporali in cui era stato redatto il verbale, rispetto alle ore 11:30 in cui esso procuratore era giunto in udienza. Di contro, il primo giudice non aveva valorizzato che esso procuratore aveva allertato immediatamente l'officina di propria fiducia, la quale era prontamente intervenuta, data l'urgenza, per la sostituzione dello pneumatico, così da consentirgli di raggiungere il prima possibile l'aula di udienza, ovvero per le 11:30. A dimostrazione della ricorrenza di una causa non imputabile del ritardo ha richiamato i documenti allegati all'istanza di rimessione in termini avanzata in primo grado e chiesto ammettersi la prova ivi articolata con il teste indicato. 23. I motivi dell'appello meritano di essere condivisi.
Rileva il Collegio che la questione del difetto di integrità del contraddittorio, oggetto del primo motivo di gravame- che, per quanto si dirà di seguito è fondato-debba essere preceduta dalla verifica della fondatezza delle altre censure, volte ad ottenere la rimessione in termini dell'appellante rispetto alle attività processuali consentite dall'art. 183 comma 6 cpc e ammetterlo a fornire la prova dei fatti posti a fondamento della domanda risarcitoria avanzata in primo grado, rispetto alla quale è rimasto soccombente proprio in ragione del fallimento probatorio. Ed infatti, solo nel caso in cui dovesse proseguire il giudizio per lo svolgimento dell'attività istruttoria, verrebbe in rilievo la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti del responsabile civile del sinistro, litisconsorte necessario totalmente pretermesso in primo grado, con rimessione degli atti al tribunale. 24. Ciò in quanto deve essere ravvisabile un interesse giuridicamente meritevole a far valere il vizio del contraddittorio da parte dell'impugnate soccombente, considerato che è lui stesso che ha agito in primo grado senza convenirvi anche il responsabile civile e che, quindi, non può in appello dolersi dell'incompletezza del litisconsorzio al solo fine di guadagnarsi una replica del giudizio di primo grado.
In tal senso è la nuova lettura che la Suprema Corte ha fornito del principio di intangibilità del litisconsorzio.
Di recente, infatti, come si legge nella sentenza n. 6815/2024 della Corte di legittimità “si è valorizzata la circostanza che la denuncia di non integrità del contraddittorio, avanzata solo in appello dall'attore soccombente, che ha agito senza provvedere a chiamare tutti i contraddittori necessari e senza poi sollecitare l'integrazione al giudice di primo grado, si tradurrebbe in un abuso del processo e nella violazione del principio di ragionevole durata dello stesso”.
Si è, quindi, sostenuto che la questione dell'integrità del contraddittorio debba essere analizzata alla luce dell'interesse ad impugnare ex art. 100 cpc nel senso che non può ritenersi sussistente alcun interesse a denunciare la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari pretermessi quante volte l'impugnante non potrebbe trarre alcun vantaggio dalla partecipazione al giudizio dei litisconsorti pretermessi, per essere infondate tutte le altre censure mosse alla sentenza impugnata, e quante volte non sia neppure astrattamente ipotizzabile che la partecipazione al giudizio dei litisconsorti sarebbe suscettibile di risolversi in una decisione di contenuto diverso e favorevole alla stessa parte soccombente.
E' stato, così, affermato che “in caso di accertamento dell'usucapione in danno di più proprietari, è inammissibile, per difetto di interesse, l'impugnazione della sentenza di rigetto proposta, per violazione dell'integrità del contraddittorio, dal soccombente che abbia agito in giudizio senza convenirvi tutti i comproprietari e senza sollecitare al riguardo l'esercizio dei poteri officiosi del giudice, stante l'irrilevanza per lo stesso della non opponibilità della pronuncia ai litisconsorti necessari pretermessi e l'assenza di pregiudizio per i diritti di questi ultimi. Né è meritevole di tutela l'interesse ad un nuovo giudizio che si concluda con diverso esito, traducendosi esso in un abuso del processo, oltre ad essere contrario al principio di ragionevole durata dello stesso ai sensi dell'art. 111
Cost". (Cass. 2009/2023). 25. In applicazione di tali formanti al caso in esame, ritiene la Corte ravvisabile l'interesse dell'appellante a far valere l'incompletezza del contraddittorio, essendo fondate le altre censure mosse alla gravata decisione.
26. In primo luogo, è fondato il mezzo con cui si lamenta la violazione degli art. 161,164
e 183 comma 6 cpc.
Mette conto rilevare, al riguardo che nell'atto di citazione risulta già avanzata l'istanza di concessione dei termini ex art. 183 comma 6 cpc e che l'avvocato dell'attore non è stato assente all'udienza di prima comparizione e trattazione del 18.6.2018, ma vi è sopraggiunto in ritardo (alle ore 11:30) rispetto all'orario di chiusura del verbale alle ore 11:00 ( alla presenza del solo difensore dell' CP 1 ), riportandosi agli atti di causa (come si legge nel verbale integrativo del giorno 18.6.2018). Tale condotta processuale consente di affermare che egli abbia inteso ribadire tutte le richieste contenute nel libello introduttivo, tra cui la concessione dei termini per articolare le richieste istruttorie. Poiché, come condivisibilmente sostenuto dall'appellante, nulla impedisce che l'istanza ex art. 183 comma 6 cpc sia formulata già nell'atto di citazione, su detta richiesta il primo giudice si sarebbe dovuto pronunciare all'udienza successiva, non essendovi alcuna decadenza dell'attore circa la richiesta di concessione dei termini, e ciò a prescindere dalla fondatezza o meno dell'istanza di rimessione in termini formulata ex art. 153 cpc dall'attore il
25.7.2018. 27. Peraltro, anche la richiesta di rimessione in termini per causa non imputabile appare fondata.
In primo luogo, la richiesta, contrariamente all'opinione del primo giudice, deve considerarsi tempestiva, in quanto avanzata dall'attore il 25.7.2018, a breve distanza temporale dall'udienza del 18.6.2018, nel corso della quale il difensore non avrebbe potuto, nell'imminenza dei fatti, formularla compiutamente e corredarla del materiale probatorio a supporto (formulazione di capi di prova;
produzione del certificato di residenza dell'avv.
Ferraiuolo e della fattura di intervento per la sostituzione della gomma forata) se si considera, peraltro, che la riapertura del verbale è avvenuta in assenza della controparte e al solo fine di dare atto della presenza, seppure in ritardo, dell'avv. Ferraiuolo che si è limitato a riportarsi agli atti di causa.
Inoltre, il ritardo appare giustificato dalla deduzione di un evento non imputabile all'avvocato dell'attore, consistente nella foratura di una gomma dell'autovettura con la quale si stava recando in udienza, in un tratto autostradale dove non vi è fermata di mezzi di trasporto pubblico per poter raggiungere, in modo alternativo, il tribunale, tutte circostanze che l'attore ha offerto di provare articolando prova testimoniale e allegando documentazione. Appare, inoltre, verosimile che l'avv. Ferraiuolo, come da lui dedotto, non abbia avuto il tempo di contattare un collega per farsi sostituire in udienza, alla luce della circostanza che egli si era prontamente attivato per riparare la ruota e confidava di arrivare in tempo in udienza. Profilo, quest'ultimo, che va positivamente valutato alla luce del fatto che il verbale risulta chiuso alle ore 11:00 e l'avv. Ferraiuolo è sopraggiunto poco dopo, alle ore 11:30, nonché che la causa, nelle udienze successive, risulta trattata anche in più tarda ora (es. l'udienza del 14.1.2019 alle ore 11,45), a conforto del legittimo affidamento del difensore di poter arrivare in tempo per presenziare all'udienza nel contraddittorio con la controparte nella precedente occasione. Appare, pertanto, da disattendere il provvedimento del tribunale che ha negato la rimessione in termini dell'attore e impedito di svolgere l'attività istruttoria per provare i fatti costitutivi della sua domanda.
28. Sulla scorta delle argomentazioni che precedono, pertanto, va accolto il secondo e terzo mezzo di gravame 29. A tanto, tuttavia, non consegue la possibilità, nel presente grado, di provvedere sulle istanze istruttorie che l'appellante ha articolato nell'atto di appello (prova testimoniale a supporto della domanda risarcitoria;
cfr. capi da 1 a 7 pag. 12 e 13) e ciò in quanto manca in giudizio un litisconsorte necessario, come correttamente dedotto dall'impugnante con il primo motivo di gravame. 30. Invero, secondo il costante orientamento di legittimità “In materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli, nella procedura di risarcimento diretto di cui all'art. 149 del d.lgs. n. 209 del 2005, promossa dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore, sussiste litisconsorzio necessario rispetto al danneggiante responsabile, analogamente a quanto previsto dall'art. 144, comma 3, dello stesso d.lgs., posto che anche l'azione rivolta dal danneggiato nei confronti della assicurazione del veicolo da lui condotto presuppone un accertamento in ordine alla responsabilità del soggetto che ha causato il danno e che tale accertamento - oggetto della domanda giudiziale, del processo e, infine, del "decisum" - non può non produrre i propri effetti vincolanti anche nei confronti del soggetto della cui responsabilità si tratta." (Cass.
Ordinanza n. 4994 del 16/02/2023). dalla partecipazione del litisconsorte pretermesso non sarebbe potuto, neanche in astratto, dipendere una decisone più favorevole ad esso soccombente. 32. In conclusione, in accoglimento dell'appello, essendo fondate la seconda e terza censura, va pronunciata la nullità della sentenza per difetto di integrità del contraddittorio dovendo partecipare al giudizio il proprietario dell'autovettura danneggiante, quale responsabile civile. 33. Tanto comporta la necessità di rimettere gli atti al primo giudice ex art. 354 cpc, non potendosi diversamente colmare l'omissione consumatasi nel precedente grado. 34. In ordine alle spese, considerato che sulla la nullità del giudizio non sono ravvisabili posizioni di soccombenza tra le parti, vanno integralmente compensate quelle del presente grado, mentre le spese del primo grado, nullo, andranno liquidate dal primo giudice innanzi al quale le parti dovranno riassumere la causa nel termine perentorio di seguito indicato ai sensi dell'art. 353 cpc.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, 2^ sezione civile, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, definitivamente decidendo sull'appello proposto da Parte 1 avverso la sentenza del tribunale di Napoli n. 9424/2019 pubblicata il 24.10.2020, così provvede: 1- Accoglie l'appello e, per l'effetto, dichiara la nullità del giudizio di primo grado e della sentenza impugnata e dispone la rimessione degli atti al primo giudice ai sensi dell'art. 354 cpc, innanzi al quale le parti dovranno riassumere la causa nel termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della presente decisione;
2- Compensa le spese del grado;
3- Rimette la liquidazione delle spese del primo grado nullo al primo giudice innanzi al quale andrà riassunta la causa
Così deciso in Napoli, li 22.10.2025
Il presidente estensore
Dott.ssa Alessandra Piscitiello 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 20. Con il primo motivo l'appellante denuncia violazione degli artt. 183 comma 1 e 102 cpc lamentando che il primo giudice avrebbe errato per non aver provveduto- all'udienza di prima comparizione e trattazione- a rilevare d'ufficio ex art. 183 comma 1 cpc, oltre che su 31. L'incompletezza del contraddittorio, seppure addebitabile allo stesso attore, che non ha evocato in giudizio il proprietario dell'autovettura antagonista asseritamente responsabile esclusiva del sinistro dedotto in causa, è vizio che l'appellante soccombente, nel caso di specie, è legittimato a far valere in appello, atteso che il giudizio deve proseguire per lo svolgimento dell'attività istruttoria- erroneamente negata in primo grado- che non potrebbe essere utile senza la partecipazione del litisconsorte pretermesso. Peraltro, alcuna inerzia colpevole dell'attore, attuale appellante, è ravvisabile nella circostanza che egli non abbia sollevato la questione in primo grado, atteso che, non essendo stato ammesso alla prova, la richiesta di integrazione del contraddittorio in tribunale sarebbe stata del tutto inutile, perché