Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. I, sentenza 26/06/2025, n. 597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 597 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/06/2025
N. 00597/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00364/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 364 del 2025, proposto da
TR Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B49E78EAB6, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Paolo Francica, Carlo Lucioni, con domicilio eletto presso lo studio Francesco Paolo Francica in Milano, via Principe Amedeo 3;
contro
AR Sardegna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Paola Trudu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della nota di ARES Sardegna, Dipartimento per la Sanità Digitale e l’Innovazione Tecnologica, SC Governo delle Tecnologie Sanitarie, prot. n. PG/2025/0019493 del 14.04.2025, con la quale è stata comunicata a TR l’esclusione della sua offerta dal Lotto n. 2 della “Gara europea a procedura aperta per l’affidamento di un accordo quadro avente ad oggetto la fornitura di colonne per endoscopia chirurgica 2D/4K e 3D/4K per varie discipline, dispositivi accessori, materiale di consumo e servizi connessi per le Aziende Sanitarie e Ospedaliere del Servizio Sanitario Regionale della Sardegna”;
- di tutti i Verbali del Seggio di Gara e della Commissione di giudicatrice, ancorché non conosciuti;
- nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, con espressa riserva di motivi aggiunti anche in relazione agli atti non conosciuti, nonché di agire nel presente giudizio o in separata sede per il risarcimento del danno per equivalente;
per l’accertamento e la declaratoria
del diritto della ricorrente ad ottenere, anche a titolo di risarcimento in forma specifica la riammissione della propria offerta relativa la Lotto n. 2.
In subordine, laddove non fosse possibile il risarcimento in forma specifica, TR Italia S.r.l si riserva di agire in separata sede per il risarcimento del danno per equivalente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di AR Sardegna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 giugno 2025 il dott. Gabriele Serra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La TR Italia s.r.l. ha esposto di aver partecipato alla procedura aperta per l’affidamento di un Accordo Quadro, suddiviso in 3 lotti distinti ad aggiudicazione separata, avente ad oggetto la fornitura di Colonne per Endoscopia Chirurgica 2D/4K e 3D/4K per varie discipline, dispositivi accessori, materiale di consumo e servizi connessi per le Aziende Sanitarie e Ospedaliere del Servizio Sanitario Regionale della Sardegna indetta da AR Sardegna, con particolare riferimento al Lotto n. 2 (CIG B49E78EAB6), dedicato all’acquisto di “ Fornitura di n. 6 Sistemi videoendoscopici 2D-4K per chirurgia generale, otorinolaringoiatria e neurochirurgia, dispositivi accessori, materiale di consumo e servizi connessi ”, per un valore a base d’asta pari a 1.138.563,64 €.
2. Con la nota prot. PG/2025/0019493 del 14.04.2025 la ricorrente è stata esclusa dalla procedura in quanto:
- in relazione alle voci da 17 a 21, le ottiche proposte dalla ricorrente avrebbero destinazione d’uso per la chirurgia artroscopica, laddove la lex specialis richiedeva l’uso per chirurgia otorinolaringoiatrica, come desumibile: i) dalla scheda tecnica delle “ Ottiche artroscopiche Ideal Eyes ” presentata in gara; ii) dalla CND Z12021101 indicata da TR, che corrisponde alla categoria ARTROSCOPI, ovvero endoscopi utilizzati per visionare le articolazioni; iii) dall’elenco dei codici dei prodotti offerti, ove tutti i prodotti proposti riportano nella descrizione l’indicazione “ artroscopio autoclavabile ”;
- nella Relazione di Offerta Tecnica presentata da TR, sarebbe mancante “ apposita sezione denominata “scheda offerta economica senza prezzi”, contenente un elenco dettagliato e completo dei singoli componenti, dispositivi e software inclusi nell’offerta del concorrente ”, come richiesto dalla lex specialis , rilevante in particolare per le voci da 10 a 21, per le quali rileva ARES che “ non vi è, in relazione alle predette voci di capitolato (relative alle ottiche richieste dalla stazione appaltante), un’indicazione univoca, da parte del concorrente, del codice prodotto del dispositivo offerta, che permette di individuare quale sia il bene proposto tra i tanti disponibili nel catalogo del fornitore. Il fornitore indica genericamente una linea commerciale di prodotti (Ideal Eyes, Precision Ideal Eyes, Spy, Sinuscopi 4K Precision S), allegando in calce alla relazione tecnica l’elenco dei dispositivi disponibili, ma dal contenuto dell’offerta non è dato evincere in alcun modo quali, tra tali beni, costituisca oggetto della proposta negoziale del concorrente ”;
3. Avverso tale esclusione ricorre TR, che deduce i seguenti motivi di diritto:
- I Violazione e/o falsa applicazione degli atti di gara. – Violazione e/o falsa applicazione del par. 14 del disciplinare di gara. – Eccesso di potere per carenza di istruttoria e per travisamento dei presupposti di fatto , in quanto:
- per le voci 17-19, agli atti di gara sono state correttamente depositate le IFU dei Sinuscopi 4K Precision S, dalle quali emerge chiaramente l’uso otorinolaringoiatrico del dispositivo (p. 3 IFU);
- per le voci 20-21, “ per mero errore, non sono state caricate le IFU, in cui è attestato l’uso richiesto dagli atti di gara ” (p. 7 ricorso), essendo irrilevante il CND, che può essere solo uno ed è stato indicato quello relativo al loro primo uso, poi esteso come chiarito dalle IFU;
- l’omessa presentazione delle ridette IFU non è decisiva, in quanto nella Scheda relativa alla rispondenza dei beni offerti alle caratteristiche tecniche minime, TR ha puntualmente descritto le destinazioni d’uso del proprio dispositivo;
- per cui le IFU mancanti sarebbero dovute essere oggetto di soccorso istruttorio (par. 14 p.to B del Disciplinare).
- II Violazione e/o falsa applicazione degli atti di gara. – Violazione e/o falsa applicazione del par. 14 del disciplinare di gara. – Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 e 101, c. 3, d.lgs. 36/2023. – Violazione del principio del favor partecipationis. – Eccesso di potere per carenza di istruttoria e per travisamento dei presupposti di fatto , in quanto:
- pur mancando una scheda con la denominazione indicata da ARES, tuttavia le informazioni erano ritraibili dalla Relazione di Offerta Tecnica, e, in particolare, nella Scheda relativa alla rispondenza dei beni offerti alle caratteristiche tecniche minime, eventualmente in rapporto con le Schede tecniche;
- la sanzione dell’esclusione è comminata unicamente in relazione all’assenza della Relazione di Offerta Tecnica o all’incompletezza dei dati che nella Relazione di Offerta Tecnica dovrebbero essere comprese, non già dalla semplice costatazione che manca un documento quale la Scheda offerta tecnica senza prezzi;
- in particolare, per le ottiche 10-21, nella Scheda relativa alla rispondenza dei beni offerti alle caratteristiche tecniche minime (pagg. 20-25) è stato inserito un unico capitolo, dal momento che, per la loro adattabilità e versatilità, le ottiche offerte rispondono a tutti gli usi richiesti e sono specificate dimensione, gradazione, e lunghezze (ove richiesto) delle ottiche offerte (p. 24);
- in ogni caso, se ritenuto necessario, sarebbe dovuto essere esercitato il potere di soccorso istruttorio per chiarimenti ex art. 101, comma 3 d.lgs. n. 36 del 2023;
4. Resiste in giudizio ARES Sardegna, che ha richiesto il rigetto del ricorso siccome infondato, evidenziano in particolare, in fatto, che:
- come riconosciuto dalla ricorrente, per le voci 20-21 non sono state presentate le IFU, e nella Relazione “ non risulta in alcun modo specificato che per tali voci le ottiche offerte da TR siano i “Sinuscopi 4K Precision” e non, ad esempio, le “Ottiche artroscopiche Ideal Eyes TR ” (p. 5 memoria);
- pur non essendo il manuale d’uso documentazione obbligatoria, “ nel caso di specie si appalesa documento indispensabile per supportare l’idoneità del prodotto offerto, ottiche che vengono definite dallo stesso fabbricante destinate alla chirurgia artroscopica e non otorinolaringoiatrica come richiesto dal capitolato ” (p. 5 memoria);
- quanto alla mancanza della Scheda offerta tecnica senza prezzi, “ la ricorrente si mostra consapevole di tale criticità e nell’odierno ricorso inserisce un estratto di listini prodotti in gara evidenziando solo ora nel ricorso quali sono le ottiche offerte, essendo riferiti a vari codici indeterminati non indicati nei documenti prodotti. Di guisa che non era dato comprendere quali fossero i dispositivi offerti tra le molteplicità presenti nel catalogo ” (p. 7 memoria).
5. All’udienza pubblica del 25 giugno 2025, in vista della quale sono state depositate memorie e repliche, la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
7. Quanto alla prima ragione di esclusione, rileva il Collegio che, in primo luogo, non è contestato che per le voci 17-19, agli atti di gara siano state correttamente depositate le IFU dei Sinuscopi 4K Precision S, dalle quali emerge chiaramente l’uso otorinolaringoiatrico del dispositivo (p. 3 IFU); di tal che, sicuramente non sussiste motivo di esclusione.
8. Del pari, è documentalmente provato che dalle IFU relative anche alle voci 20-21 risulta l’uso otorinolaringoiatrico delle Ottiche artroscopiche Ideal Eyes (doc. 7, p. 31), ma resta controverso tra le parti se tali IFU, pacificamente non depositate agli atti di gara, sarebbero dovute essere acquisite con soccorso istruttorio dalla stazione appaltante.
9. Ad avviso del Collegio, tale documento è passibile di soccorso istruttorio.
Il Disciplinare di gara, al par. 14 punto B, indica il manuale d’uso come documentazione a comprova del possesso dei requisiti, per cui “ la mancata produzione, la produzione parziale, la produzione di documentazione non sottoscritta digitalmente ovvero la presentazione di documentazione diversa da quella indicata, è sanabile mediante soccorso istruttorio, a condizione che tutte le caratteristiche del bene siano state indicate dal concorrente nella Relazione di Offerta Tecnica ”.
La legge di gara dunque, non impugnata e di cui il Collegio deve fare applicazione, prevede senz’altro la sanabilità mediante soccorso istruttorio dell’omessa presentazione del manuale d’uso.
Tuttavia, nel caso che occupa, è controverso se le caratteristiche del prodotto risultassero comunque dalla Relazione di offerta tecnica o, meglio, ad avviso di AR risulta l’uso artroscopico e non otorinolaringoiatrico: i) dalla scheda tecnica delle “Ottiche artroscopiche Ideal Eyes” presentata in gara; ii) dalla CND Z12021101 indicata da TR, che corrisponde alla categoria ARTROSCOPI, ovvero endoscopi utilizzati per visionare le articolazioni; iii) dall’elenco dei codici dei prodotti offerti, ove tutti i prodotti proposti riportano nella descrizione l’indicazione “artroscopio autoclavabile”.
Tuttavia, come già anticipato, dal manuale d’uso risulta che in realtà il prodotto offerto sia idoneo anche all’uso otorinolaringoiatrico.
Risulta allora decisivo che, nella Relazione di offerta tecnica, come dedotto dalla parte ricorrente, fosse stato comunque chiaramente riportato alla Scheda relativa alla rispondenza dei beni offerti alle caratteristiche tecniche minime l’uso otorinolaringoiatrico dei prodotti: “ ottiche laparoscopiche disponibili…sinuscopi ottiche per chirurgia della laringe disponibili…ottiche per chirurgia otologica… ” (doc. 5 p. 24).
In sostanza, la ricorrente aveva dichiarato che i dispositivi avevano la caratteristica dell’utilizzo otorinolaringoiatrico, che pure poteva apparire non sussistente da altre informazioni, che sembravano limitare l’uso all’artroscopia: ciò però non avrebbe dovuto condurre all’esclusione della ricorrente, ma all’attivazione del soccorso istruttorio rispetto al non depositato manuale d’uso.
Ed infatti, il manuale d’uso è unicamente un documento a comprova di un requisito effettivamente dichiarato dalla ricorrente in relazione al dispositivo in esame, per cui sussistono i requisiti per la sua acquisizione con soccorso istruttorio, ai sensi del par. 14 del Disciplinare, siccome le caratteristiche del bene, quantomeno rispetto a quella contestata (l’uso otorinolaringoiatrico) erano state indicate nella Relazione di offerta tecnica e, segnatamente, nella Scheda relativa alla rispondenza dei beni offerti alle caratteristiche tecniche minime.
Non è di ostacolo al ricorso al soccorso istruttorio quanto dedotto da AR nella memoria di replica, per cui tale indicazione della Relazione “ risulta del tutto smentita dalla relativa scheda tecnica, prodotta dal concorrente a corredo dell’offerta di tale dispositivo e esaminata dalla Commissione, nella quale vi è indicata ben chiaramente una destinazione d’uso afferente alla branca dell’artroscopia, senza alcun riferimento all’utilizzo delle suddette ottiche per la chirurgia otologica ” (p. 2).
La tesi prova troppo, poiché in realtà tale circostanza avrebbe proprio abilitato – e dovuto abilitare – l’operatività del soccorso istruttorio rispetto al manuale d’uso, non depositato in giudizio, per verificare tale apparente discrasia.
In sostanza, possono darsi le seguenti opzioni:
- se già la scheda tecnica avesse indicato l’uso otorinolaringoiatrico, non vi sarebbe stata necessità di soccorso istruttorio;
- se il manuale d’uso fosse stato ab origine depositato e avesse confermato l’uso artroscopico e non otorinolaringoiatrico, allora nessun soccorso istruttorio sarebbe dovuto essere attivato e il concorrente escluso;
- ma, nel caso di specie, di contrasto tra la scheda tecnica e quanto indicato nella Relazione di offerta, sarebbe dovuto essere acquisito il manuale d’uso, proprio per verificare l’uso a cui è idoneo il prodotto.
Di tal che, il primo motivo del ricorso è fondato per omessa attivazione del soccorso istruttorio.
10. Venendo al secondo motivo di ricorso, è pacifico in causa che la ricorrente abbia presentato una Relazione di offerta tecnica non contenente la “ scheda offerta economica senza prezzi, contenente un elenco dettagliato e completo dei singoli componenti, dispositivi e software inclusi nell’offerta del concorrente; dovrà, inoltre, essere chiaramente indicato, per ogni dispositivo offerto, la CND e il numero di repertorio dei dispositivi medici ” (par. 14, A., 1) del Disciplinare, ma la stessa ricorrente sostiene che tali informazioni fossero comunque ricavabili dalla “ scheda relativa alla rispondenza dei beni offerti alle caratteristiche tecniche minime a base di offerta ” (par. 14, A, 2) del Disciplinare) unitamente alle schede tecniche e che quindi non sarebbe legittima l’esclusione per la sola mancanza formale della prima scheda, se le informazioni erano comunque nella documentazione.
11. In primo luogo, ritiene il Collegio che, senz’altro, laddove le informazioni richieste dall’art. 14, A. 1) della lex specialis siano state comunque rese nella Relazione di offerta tecnica, seppur mancante una scheda/sezione apposita, la stazione appaltante non potrebbe escludere l’operatore economico.
L’aspetto tuttavia non appare controverso e d’altronde, anche nel provvedimento di esclusione impugnato, AR contesta che “ con riferimento alle voci 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 di cui Appendice A_Lotto2_new al Capitolato Tecnico, l’assoluta e irrimediabile indeterminatezza dell’offerta stessa, in quanto nella relazione tecnica prodotta in gara non vi è, in relazione alla predette voci di capitolato (relative alle ottiche richieste dalla stazione appaltante), un’indicazione univoca, da parte del concorrente, del codice prodotto del dispositivo offerta, che permette di individuare quale sia il bene proposto tra i tanti disponibili nel catalogo del fornitore. Il fornitore indica genericamente una linea commerciale di prodotti (Ideal Eyes, Precision Ideal Eyes, Spy, Sinuscopi 4K Precision S), allegando in calce alla relazione tecnica l’elenco dei dispositivi disponibili, ma dal contenuto dell’offerta non è dato evincere in alcun modo quali, tra tali beni, costituisca oggetto della proposta negoziale del concorrente ”.
È dunque controverso tra le parti, in realtà, se effettivamente fosse possibile ricavare, sulla base della Relazione di offerta tecnica, le informazioni che sarebbero dovute essere reperite nella scheda non predisposta.
Si impone perciò l’esame delle posizioni espresse dalle parti, anche nelle memorie e nelle memorie di replica, per comprendere l’effettiva reperibilità o meno delle informazioni richieste dalla lex specialis negli atti di gara presentati dalla ricorrente.
12. In questa direzione, sostiene in ricorso TR che le informazioni sarebbero presenti nella Scheda relativa alla rispondenza dei beni offerti alle caratteristiche tecniche minime a base di offerta eventualmente incrociando i dati con le schede tecniche dei prodotti offerti.
12.1. In tal guisa, evidenzia TR nella memoria difensiva che:
- “ Con riguardo alle ottiche laparoscopiche, di cui alle voci 10, 11 e 12 dell’“AppendiceA_Lotto2_new”, quest’ultimo documento richiedeva, rispettivamente: angolo di visione 0° e diametro 5 mm circa; angolo di visione 30° e diametro 5 mm circa; e angolo di visione 30° e diametro 10 mm circa. (…) Cercando quelle che sono le angolazioni ed i diametri richiesti, si individuano immediatamente le ottiche richieste (quelle evidenziate). D’altro canto, proprio al fine di fornire una più ampia possibilità di scelta ai clinici in base alla necessità di utilizzo, TR ha offerto ottiche con lunghezze diverse rispettando diametro e angolazioni richiesti nell’Appendice A_Lotto2_new ”;
- “ Con riguardo, invece, ai sinuscopi e alle ottiche della chirurgia della laringe, di cui alle voci nn. 13-19, l’“AppendiceA_Lotto2_new” richiedeva ottiche del diametro di 4 mm, con angolazioni di 0°, 30°, 40° e 70°, e ottiche del diametro di 5 mm, con diametro di 0°, 30° e 70°. Dai codici indicati nella Scheda Tecnica Sinuscopi 4K (doc. 11), sono immediatamente individuabili i sinuscopi che rispondono a queste caratteristiche. Anche qui, come per le voci n. 10-12, TR ha offerto ottiche con lunghezze diverse rispettando diametro e angolazioni richiesti nell’Appendice A_Lotto2_new al fine di fornire una più ampia possibilità di scelta ai clinici in base alla necessità di utilizzo ”;
- con riguardo alle voci nn. 20-21, in merito all’obiezione che non sarebbe “ specificato in modo esplicito che, per le voci n. 20-21, le ottiche offerte siano effettivamente quelle denominate "Ottiche artroscopiche Ideal Eyes”, è sufficiente ricordare che nella Relazione di offerta tecnica di TR, a pag. 24, era chiaramente indicatoche si trattasse di ottiche di 12 cm disponibili da 2,7mm “e le ottiche Ideal Eyes proposte sono le uniche offerte con diametro 2,7 mm e, oltretutto, le uniche con lunghezza 12 cm ”.
12.2. Sostiene tuttavia AR che “ le informazioni richieste (e la pretesa chiarezza e univocità vantate dal ricorrente) non risultano reperibili neppure all’interno delle Schede Tecniche presentate, nelle quali, per la stessa ottica, univocamente richiesta dalla stazione appaltante attraverso precisi parametri puntuali quali diametro e angolazione, risultano indicati più prodotti, con differenti caratteristiche ”, richiamando in particolare la voce 11, con “ ben n. 4 ottiche diverse, con diversi codice prodotto, tutte di lunghezze diverse” nonché le voci 10, 12, 17,18, 19, dove la pluralità di prodotti offerti renderebbe violato il principio di unicità dell’offerta previsto dall’art. 17 comma 4 del D.Lgs. 36/2023” (cfr. pp. 3-5 memoria di replica).
12.3. A tali assunti, replica TR che:
- “ è vero che per i diametri e angolazioni richieste vi è più di un “prodotto”, con lunghezze diverse; ma non è vero che siano prodotti diversi. Essi sono, infatti, il medesimo prodotto – con le medesime caratteristiche – semplicemente con tipologie di lunghezze diverse (…) sempre al medesimo prezzo ” (p. 3 replica TR);
- non sussiste alternatività tra le opzioni indicate, in quanto “ la SA non è chiamata, né in sede di gara, né in sede di eventuale esecuzione del contratto, a scegliere quale modello di lunghezza del medesimo prodotto acquisire, escludendo tutti gli altri. Infatti, trattandosi del medesimo prodotto – semplicemente con lunghezze diverse – la SA potrà richiedere ed acquisire, a seconda delle proprie esigenze manifestatesi nel caso concreto, o la misura x o la misura y ” (p. 3 replica).
13. Ora, vale ricordare che le informazioni che devono essere ricavabili aliunde rispetto alla scheda omessa sono “ un elenco dettagliato e completo dei singoli componenti, dispositivi e software inclusi nell’offerta del concorrente; dovrà, inoltre, essere chiaramente indicato, per ogni dispositivo offerto, la CND e il numero di repertorio dei dispositivi medici ” (par. 14, A., 1) del Disciplinare).
Se così è deve senz’altro escludersi che esse siano contenute nella sola Scheda relativa alla rispondenza dei beni offerti alle caratteristiche tecniche minime a base di offerta, alle pagg. 24-25, come dedotto in ricorso, poiché in tali pagine mancano, quantomeno, la CND e il numero di repertorio dei dispositivi medici (cfr. doc. 6 TR).
Le informazioni sono invece contenute nelle schede tecniche allegate all’offerta come si evince dai docs. 10-13 depositati in giudizio e rispetto alle quali e, in particolare, agli elenchi ivi contenuti, AR ha sviluppato le sopra esposte considerazioni in ordine alla pluralità di prodotti offerti per ciascuna voce con diversi codice prodotto.
In realtà tuttavia, ha chiarito la ricorrente nella memoria di replica, come non si tratti di una pluralità di prodotti, ma del medesimo prodotto richiesto dalla stazione appaltante quanto a diametro e angolazione, come in effetti da tali schede evincibile, proposto anche in lunghezze diverse e senza che ciò comporti che la scelta di uno precluda alla stazione appaltante la scelta degli altri.
14. Riconosce il Collegio come le indicazioni così ricavate non fossero immediatamente percepibili e intelligibili, ma è proprio la possibilità comunque di ricavare le informazioni, senza attingere a documenti ulteriori – è infatti sicuramente possibile verificare come i prodotti indicati abbiano angolazione e diametro richiesti – che avrebbe dovuto condurre la stazione appaltante ad attivare il soccorso istruttorio procedimentale per richiedere chiarimenti, di cui all’art. 101, comma 3 d.lgs. n. 36 del 2023, come pure dedotto in ricorso da TR (cfr. par. 2.6. pag. 15).
14.1. In relazione a tale istituto, anche di recente la Sezione ha ricordato che esso “ già ritenuto applicabile da questo Tribunale, ben è ammissibile anche in relazione al D.lgs. n. 50/2016, trattandosi della “possibilità che la stazione appaltante corregga gli errori materiali inficianti l'offerta, a condizione che l'effettiva volontà negoziale dell'impresa partecipante alla gara sia individuabile in modo certo nell'offerta presentata, senza margini di opacità o ambiguità, così che si possa giungere a esiti univoci circa la portata dell'impegno ivi assunto.
Il rimedio – diverso dal “soccorso istruttorio” di cui all'art. 83 comma 9 d. lgs. 18 aprile 2016 n. 50, che non potrebbe riguardare né il profilo economico né quello tecnico dell'offerta (tra altre, Cons. Stato, III, 2 febbraio 2021, n. 1225; V, 27 gennaio 2020, n. 680, che rammenta che, nei pareri nn. 855 del 21 marzo 2016 e 782 del 22 marzo 2017 relativi allo schema del Codice degli appalti pubblici e del “correttivo” di cui al d.lgs. 56/2017 resi dalla Commissione speciale, questo Consiglio di Stato ha espressamene sottolineato, in relazione all'art. 83, l'opportunità di conservare il “soccorso procedimentale” in caso di dubbi riguardanti “gli elementi essenziali dell'offerta tecnica ed economica”) – consiste nella possibilità di richiedere al concorrente di fornire chiarimenti volti a consentire l'interpretazione della sua offerta e a ricercare l'effettiva volontà dell'offerente, superando le eventuali ambiguità dell'offerta, ciò fermo il divieto di integrazione dell'offerta, senza attingere a fonti di conoscenza estranee alla stessa e a condizione di giungere a esiti certi circa la portata dell'impegno negoziale con essa assunta (Cons. Stato, III, 13 dicembre 2018, n. 7039; 3 agosto 2018, n. 4809; V, 27 aprile 2015, n. 2082; 22 ottobre 2014, n. 5196; 27 marzo 2013, n. 1487)” (T.A.R. Sardegna, Sez. II, 7 aprile 2023, n. 254 che richiama Consiglio di Stato, Sez. V, 10 gennaio 2023, n. 324).
Il rimedio ha, peraltro, trovato oggi codificazione nel D.lgs. n. 36/2023, che all’art. 101, comma 3 ha disciplinato proprio il “soccorso istruttorio in senso stretto (comma 3), che – recuperando gli spazi già progressivamente riconosciuti dalla giurisprudenza alle forme di soccorso c.d. procedimentale – abilita la stazione appaltante (o l’ente concedente) a sollecitare chiarimenti o spiegazioni sui contenuti dell'offerta tecnica e/o dell'offerta economica, finalizzati a consentirne l’esatta acquisizione e a ricercare l’effettiva volontà dell’impresa partecipante, superandone le eventuali ambiguità, a condizione di pervenire ad esiti certi circa la portata dell’impegno negoziale assunto, e fermo in ogni caso il divieto (strettamente correlato allo stringente vincolo della par condicio) di apportarvi qualunque modifica” (Cons. Stato, Sez. V, 21 agosto 2023, n. 7870; v. anche T.A.R. Sardegna, Sez. II, 13 dicembre 2023, n. 939) ” (T.A.R. Sardegna, Sez. I, 10 marzo 2025, n. 222; 27 febbraio 2024, n. 148).
14.2. Ritiene il Collegio che proprio la presenza delle informazioni effettivamente richieste dalla stazione appaltante nei documenti di gara della ricorrente, seppur non organizzate in termini chiari e facilmente intelligibili, avrebbe dovuto indurre la stazione appaltante a richiedere alla ricorrente chiarimenti in ordine all’effettiva volontà negoziale manifestata, attraverso l’esplicazione di quanto già contenuto nella Relazione di offerta tecnica e nelle Schede tecniche allegate, così da verificare quali fossero effettivamente i prodotti offerti e se rispondenti alle caratteristiche richieste dalla stazione appaltante.
15. Ed è entro tali limiti e su tali presupposti che va dunque accolto anche il secondo motivo di ricorso, nella parte in cui deduce la mancata attivazione del soccorso istruttorio c.d. procedimentale o per chiarimenti, di cui all’art. 101, comma 3 d.lgs. n. 36 del 2023; di tal che, sotto tale profilo, l’effetto conformativo della sentenza importa che la stazione appaltante attivi tale soccorso procedimentale, consentendo alla ricorrente di chiarire – sulla sola base della documentazione già presentata in sede di gara - i profili dubbi che hanno condotto all’esclusione in merito ai prodotti effettivamente offerti e, su tali basi, verifichi se essi sono conformi alla lex specialis .
16. Per tutte le superiori argomentazioni, il ricorso va accolto, nei sensi e limiti esposti, e, per l’effetto, deve essere annullato il provvedimento impugnato.
Le spese del giudizio, stante la assoluta peculiarità e natura interpretativa delle questioni controverse, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei sensi e limiti di cui in parte motiva e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco Buricelli, Presidente
Gabriele Serra, Primo Referendario, Estensore
Roberto Montixi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gabriele Serra | Marco Buricelli |
IL SEGRETARIO