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Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 07/06/2025, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
N.600/2025 R.G. V.G.
REPVBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI CHIETI
Sezione unica civile
Il Tribunale di Chieti, in composizione collegiale, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
• dott. Guido CAMPLI - Presidente relatore -
• dott. Alessandro CHIAUZZI
- Giudice -
• dott. Francesco TURCO
- Giudice -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
In nome del Popolo Italiano
nella causa civile n.600/2025 R.G. V.G. iscritta su ricorso congiunto di nato a [...] il [...] (c.f.: Parte_1 C.F._1
) e residente in [...];
[...]
e
, nata a [...] il [...] (c.f.: ) CP_1 CodiceFiscale_2
e residente in [...]; entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Antonio FATTORE, del Foro di Lanciano, presso il cui studio legale, sito in Lanciano alla via Pollidori n.4, sono elettivamente domiciliati, giuste procure rilasciate in calce all'atto introduttivo.
1 MOTIVAZIONE
ritenuto che i coniugi e i quali hanno Parte_1 CP_1 contratto matrimonio concordatario in data 1° settembre 2019 in Torrevecchia Teatina, si sono separati consensualmente avanti il Presidente di questo Tribunale il giorno 19 maggio 2025, e che le condizioni della separazione, come indicate nel ricorso presentato in data 3 aprile 2025 (volto ad ottenere, frattanto, la pronuncia della omologa della separazione personale, nonché, di poi, la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dagli stessi), appaiono conformi alla legge;
su conforme parere del Pubblico Ministero;
visto l'art.473-bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso e come confermate e nei limiti di cui al verbale dell'udienza citata e ciò a tutti gli effetti di legge;
ORDINA
che la presente sentenza sia annotata ai sensi dell'art.69, lett. D), D.P.R. 3 novembre 2000, n.396 (Ordinamento dello Stato Civile), dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torrevecchia Teatina a margine dell'Atto n.7 – Parte II – Serie A – Anno 2019).
Manda alla cancelleria per i consequenziali adempimenti.
Così deciso in Chieti, nella camera di consiglio del 7 giugno, 2025.
Il Presidente est.
(dott. Guido CAMPLI)
2
REPVBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI CHIETI
Sezione unica civile
Il Tribunale di Chieti, in composizione collegiale, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
• dott. Guido CAMPLI - Presidente relatore -
• dott. Alessandro CHIAUZZI
- Giudice -
• dott. Francesco TURCO
- Giudice -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
In nome del Popolo Italiano
nella causa civile n.600/2025 R.G. V.G. iscritta su ricorso congiunto di nato a [...] il [...] (c.f.: Parte_1 C.F._1
) e residente in [...];
[...]
e
, nata a [...] il [...] (c.f.: ) CP_1 CodiceFiscale_2
e residente in [...]; entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Antonio FATTORE, del Foro di Lanciano, presso il cui studio legale, sito in Lanciano alla via Pollidori n.4, sono elettivamente domiciliati, giuste procure rilasciate in calce all'atto introduttivo.
1 MOTIVAZIONE
ritenuto che i coniugi e i quali hanno Parte_1 CP_1 contratto matrimonio concordatario in data 1° settembre 2019 in Torrevecchia Teatina, si sono separati consensualmente avanti il Presidente di questo Tribunale il giorno 19 maggio 2025, e che le condizioni della separazione, come indicate nel ricorso presentato in data 3 aprile 2025 (volto ad ottenere, frattanto, la pronuncia della omologa della separazione personale, nonché, di poi, la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dagli stessi), appaiono conformi alla legge;
su conforme parere del Pubblico Ministero;
visto l'art.473-bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso e come confermate e nei limiti di cui al verbale dell'udienza citata e ciò a tutti gli effetti di legge;
ORDINA
che la presente sentenza sia annotata ai sensi dell'art.69, lett. D), D.P.R. 3 novembre 2000, n.396 (Ordinamento dello Stato Civile), dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torrevecchia Teatina a margine dell'Atto n.7 – Parte II – Serie A – Anno 2019).
Manda alla cancelleria per i consequenziali adempimenti.
Così deciso in Chieti, nella camera di consiglio del 7 giugno, 2025.
Il Presidente est.
(dott. Guido CAMPLI)
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