Sentenza 3 dicembre 2004
Massime • 1
L'interrogatorio formale reso in un processo con pluralità di parti, essendo volto a provocare la confessione giudiziale di fatti sfavorevoli alla parte confidente e ad esclusivo favore del soggetto che si trova, rispetto ad essa, in posizione antitetica e contrastante, non può essere deferito, da una parte ad un'altra, su un punto dibattuto in quello stesso processo, tra il soggetto deferente ed un terzo soggetto, diverso dall'interrogando, non avendo valore confessorio le risposte, eventualmente affermative, dell'interrogato alle domande rivoltegli. Invero, la confessione giudiziale produce effetti nei confronti della parte che la fa e della parte che la provoca, ma non può acquisire il valore di prova legale nei confronti di persone diverse dal confidente, in quanto costui non ha alcun potere di disposizione relativamente a situazioni giuridiche facenti capo ad altri, distinti soggetti del rapporto processuale e, se anche il giudice ha il potere di apprezzare liberamente la dichiarazione e trarne elementi indiziari di giudizio nei confronti delle altre parti, tali elementi non possono prevalere rispetto alle risultanze di prove dirette.
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 38626 del 06https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. VI, 06/12/2021, (ud. 12/10/2021, dep. 06/12/2021), n.38626 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 2 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente – Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere – Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere – Dott. ABETE Luigi – Consigliere – Dott. SCARPA Antonio – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 31446-2020 proposto da: G.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LERO, 14, presso lo studio dell'avvocato VIRGILIO DI MEO, rappresentato e difeso dagli avvocati ROBERTO MARIA BISCEGLIA, PASQUALE DI PERNA; – ricorrente – contro G.C., G.O., domiciliate in …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/12/2004, n. 22753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22753 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CICIRETTI Stefano - Presidente -
Dott. LUPI Fernando - Consigliere -
Dott. VIGOLO Luciano - rel. Consigliere -
Dott. MAZZARELLA Giovanni - Consigliere -
Dott. FOGLIA Raffaele - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LA COMMERCIALE CA AN S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE PARIOLI 95, presso lo studio dell'avvocato BIANCA MARIA EPIFANI, rappresentata e difeso dagli avvocati LUIGI PALMA, GIUSEPPE SPADAFORA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
DI TA IC, MA NI NO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 1801/01 del Tribunale di TARANTO, depositata il 18/07/01 R.G.N. 1829/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/11/04 dal Consigliere Dott. Luciano VIGOLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NAPOLETANO Giuseppe che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza depositato il 5 maggio 1988, il Pretore di Taranto condannava la Commerciale ON NT s.r.l. a pagare a IC Di NI L. 31.867.000, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di differenze retributive e trattamento di fine rapporto, in relazione a rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le parti per attività di autista - consegnatario.
Era stato chiamato in causa, ai sensi dell'art. 106 c.p.c., il sig. IN IA HE, rimasto contumace, indicato dalla società quale effettivo datore di lavoro, per avere allo stesso appaltato il servizio di movimentazione e consegna di conservatori frigoriferi. L'appello della s.r.l. Commerciale ON NT, in contumacia del HE, è stato respinto dal Tribunale di Taranto il quale ha ritenuto che il rapporto fosse & rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno, malgrado il chiamato in causa HE, rispondendo all'interrogatorio formale, avesse riferito che egli provvedeva a dare di volta in volta incarico al Di NI, non tutti i giorni, e senza obbligo di osservare un determinato orario o itinerario, di consegnare banchi frigoriferi.
Ha ritenuto il giudice di appello che tali dichiarazioni dei preteso datore di lavoro, in sede di interrogatorio deferitogli dalla società, non avevano valore contessono nei riguardi del Di NI, perché non contenevano dichiarazioni favorevoli all'altra parte e cioè del lavoratore ricorrente.
In fatto, il Tribunale ha accertato che il Di NI era quotidianamente impegnato nell'attività lavorativa in favore della società appellante per la consegna di banchi frigoriferi e in altre attività collaterali, consistenti nella consegna di altri prodotti commercializzati, con mezzi di trasporto dell'azienda, e nella sistemazione di merce nelle celle frigorifere;
era altresì provato l'espletamento di ulteriori attività ausiliarie quando il lavoratore non era impegnato nelle consegne. L'attività lavorativa si era svolta dal lunedì al venerdì con inizio del lavoro in sede al mattino presto e con indicazioni circa le consegne da parte di un collaboratore della società. Era quindi provata la prestazione di attività lavorativa assoggettata al potere organizzativo del datore di lavoro, con permanente disponibilità del lavoratore a eseguire le istruzioni del datore di lavoro nell'ambito di una normale giornata lavorativa, sicché doveva ritenersi esatta anche la determinazione della retribuzione spettante, come dal primo giudice effettuata. Per la cassazione di questa sentenza ricorre la società affidandosi a tre motivi.
IC Di NI e IN IA HE sono intimati. MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 2054 e 2697 c.civ. e difetto di motivazione, la ricorrente sostiene che non era stata data la prova della natura subordinata del rapporto, della quale non erano stati neppure indicati nel ricorso introduttivo i caratteri peculiari e tali non erano quelli identificati dal giudicò di appello (impegno quotidiano nell'attività lavorativa), talché lo stesso giudice non aveva motivato in ordine alla sussistenza della subordinazione. Col secondo motivo, la ricorrente deduce "falsa interpretazione ed applicazione della fattispecie vietata di cui all'art. 1 della legge 1369/1960" e vizi di motivazione e si duole che il giudice di appello
- in presenza della negazione da parte del giudice di primo grado che il rapporto di lavoro si fosse instaurato tra il Di NI e un terzo (il cognato HE) cui la società avrebbe appaltato il servizio di consegna dei frigoriferi, negazione fondata sul rilievo che il corrispettivo dell'appalto sarebbe stato interamente versato al Di NI, senza alcun utile per l'appaltatore - si sia limitato a considerare che la decisione del Pretore non era fondata su tale rilievo senza prendere in esame, e tuttavia senza contestare, la deduzione ulteriore della società, secondo cui fra essa stessa e il HE correvano altri rapporti vantaggiosi per quest'ultimo, il che avrebbe reso ininfluente la ricordata argomentazione del primo giudice.
Per contro, la sentenza impugnata, nell'indicare come fatti significativi della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato le deposizioni testimoniali dalle quali sarebbe risultato l'esecuzione di prestazioni non inerenti alla "struttura" della stessa società appellante, non aveva spiegato quali fossero state le attività "estranee all'oggetto del contratto", in particolare le attività ritenute "marginali".
Mentre le pretese direttive datoriali in altro non sarebbero consistite che nella consegna dell'elenco dei destinatari dei banchi frigoriferi. Inoltre il mezzo di trasporto era stato affidato al HE e non al Di NI, e a quest'ultimo erano intestate le bolle di consegna solo in adempimento di disposizioni di legge che imponevano l'indicazione del soggetto che effettuava il trasporto. I due motivi che, per la stretta connessione delle censure meritano trattazione congiunta, sono infondati.
Deve essere, anzitutto, ribadito il principio secondo cui, nelle controversie concernenti la qualificazione di un rapporto di lavoro come autonomo o subordinato è censurabile in sede di legittimità soltanto la determinazione dei criteri generali e astratti relativi alla differenziazione tra i due diversi tipi di rapporto, mentre costituisce apprezzamento di fatto, come tale insindacabile in cassazione se correttamente motivato, la valutazione delle circostanze ritenute in concreto idonee a far rientrare il rapporto controverso nell'uno o nell'altro schema contrattuale (Cass. 17 maggio 2003, n. 7740; 12 dicembre 2001, n. 15657; 21 ottobre 2000, n. 13925; 10 dicembre 1999, n. 13857). Rileva questa Corte che, in realtà, il giudice di appello ha ritenuti provati i caratteri peculiari del rapporto di lavoro subordinato, in particolare, ha ravvisato, con motivazione idonea e sufficiente, la subordinazione nella soggezione al potere organizzativo del datore di lavoro, nonché, come risulta dall'esposizione in fatto che precede, in altri, molteplici dati sicuramente indizianti della attività di lavoro subordinato. Contrariamente, poi, a quanto dedotto col secondo motivo, il Tribunale ha fatto bensì riferimento ad attività "ausiliari" è rispetto alle consegne, ma ciò non toglie che fossero attività richieste dal datore di lavoro nell'ambito del rapporto di dipendenza, non necessariamente avente ad oggetto la sola consegna dei frigoriferi.
La deduzione del carattere assolutamente limitato delle direttive e dell'affidamento del mezzo di trasporto (che, dunque, era di proprietà o nella disponibilità della società) al HE sono circostanze di fatto semplicemente enunciate, senza che alla Corte sia consentito (per carenza di autosufficienza del ricorso) di apprezzarne la sussistenza in fatto e la rilevanza in concreto, non essendole consentito l'esame diretto degli atti processuali ai fini della ricerca di eventuali risultanze probatorie e di vizi di motivazione nella loro valutazione.
Quanto alla dedotta mancata considerazione, da parte del giudice di appello, degli utili aggiuntivi che dai rapporti ulteriori tra la società e il HE sarebbero derivati, deve rilevarsi la estrema genericità della deduzione, non essendo precisato di quali rapporti e di quali utili si fosse trattato, sicché non è dato neppure di comprendere dal ricorso se si trattasse di rapporti diversi dal preteso rapporto di appalto, nel qual caso la loro deduzione sarebbe del tutto irrilevante;
ancor meno è dato comprendere come da tale situazione sarebbe derivata la conseguenza che il lavoratore sarebbe stato alla dipendenza dell'appaltatore.
Col terzo motivo, la ricorrente lamenta violazione e falsa interpretazione degli artt. 2730 e 2733 c.civ. e insufficiente motivazione, per avere il tribunale escluso il valore confessorio delle dichiarazioni rese dal HE nell'interrogatorio formale, quando il soggetto destinato a trarre vantaggio da tali dichiarazioni era la società che lo aveva chiamato in causa;
quanto meno da tali dichiarazioni, il giudice di appello avrebbe dovuto trarre argomenti di prova.
Il motivo è infondato.
Questa Corte ha già avuto occasione di affermare che l'interrogatorio formale reso in un processo con pluralità di parti, essendo volto a provocare la confessione di fatti sfavorevole alla pare confitente e ad esclusivo favore del soggetto che si trova rispetto ad essa in posizione antitetica e contrastante, non può essere deferito da una parte ad un'altra, su un punto dibattuto in quello stesso processo tra il soggetto deferente e un terzo soggetto, diverso dall'interrogando, non avendo valore confessorio le risposte, eventualmente affermative, dell'interrogato alle domande rivoltegli (Cass. 16 novembre 1981, n. 6072). Invero la confessione giudiziale produce effetti nei confronti della parte che la fa e della parte che la provoca, ma non può acquisire il valore di prova legale nei confronti di persone diverse dal confitente, in quanto costui non ha alcun potere di disposizione relativamente a situazioni giuridiche facenti capo ad altri, distinti soggetti del rapporto processuale (Cass. 25 gennaio 1995, n. 869) e, se anche il giudice ha il potere di apprezzare liberamente la dichiarazione e trame elementi indiziari di giudizio nei confronti della altre parti (Cass. ult. cit.), tali elementi non possono prevalere rispetto alle risultanze di prove dirette (testimoniali, come nel caso in esame).
Conclusivamente, assorbito ogni altro profilo di censura, il ricorso deve essere rigettato.
Non deve provvedersi in ordine alle spese, in assenza di qualsiasi attività difensiva degli intimati.
P.T.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese.
Così deciso in Roma, il 10 novembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2004