Sentenza 24 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 24/04/2026, n. 472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 472 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00472/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00165/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 165 del 2017, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Gennaro Barbato e Giuseppe Ragosta, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Paolo Di Feo in Roma, via Vespasiano 60;
contro
Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Annamaria Rak, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
dell'ordinanza di demolizione n. -OMISSIS-prot. -OMISSIS- a firma del Dirigente del Dipartimento Riqualificazione Urbana del Comune di -OMISSIS-, avente ad oggetto la demolizione e ripristino dello stato dei luoghi di opere realizzate abusivamente presso la proprietà sita nel Comune di -OMISSIS-, nonché di tutti gli atti comunque connessi, presupposti e/o consequenziali;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 aprile 2026 la dott.ssa LA CA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e TT
La ricorrente, proprietaria di un immobile sito in -OMISSIS-, acquistato nel 1991, riferisce di avere realizzato sul balcone di tale abitazione, da almeno un decennio, un ripostiglio con un ingombro esterno di circa 1.80 x 0.85 metri, con altezza di 2.40 metri.
Riferisce che, nell'anno 2013, il Comando di Polizia Locale, con nota prot. -OMISSIS- del 4/10/2013, notiziava la Procura ed il Comune della realizzazione del manufatto, mediante redazione di apposito verbale di notizia di reato, cui non sarebbe stato dato alcun seguito.
A distanza di tre anni, tuttavia, con comunicazione di avvio del procedimento prot. -OMISSIS- del 12/10/2016, il Dipartimento Riqualificazione Urbana del Comune di -OMISSIS- preannunciava la demolizione del manufatto; quindi, era adottata l'ordinanza di demolizione n. -OMISSIS-prot. -OMISSIS-, notificata in data 10/1/2017, nella quale si annunciava che, dopo l'accertamento dell'inottemperanza si sarebbe proceduto alla demolizione in danno del manufatto.
Ritenendone l’illegittimità, con il ricorso in epigrafe, notificato il 7 marzo 2017 e depositato il successivo 8 marzo, ha impugnato il prefato provvedimento, deducendo i seguenti motivi in diritto.
I. Violazione dell'art. 97 cost. e art. 3 e ss. Legge 241/90 per difetto di motivazione - mancata allegazione degli atti presupposti.
Lamenta il difetto della motivazione dal momento che il provvedimento impugnato non è corredato, ancorché ne faccia riferimento per relationem , dalla notizia di reato.
II. Violazione e falsa applicazione dell'art. 97 cost. e art. 3 e ss legge 241/90 - travisamento del fatto - inesistenza del presupposto - omessa istruttoria - violazione e falsa applicazione dell'art. 31 dpr 380/2001.
Il provvedimento impugnato non è supportato da idonea istruttoria in quanto si limita a recepire integralmente le risultanze del verbale redatto dalla Polizia Municipale che ha esclusivo rilievo in un procedimento penale ma non in quello di natura urbanistica. Lamenta, pertanto, la carenza di un autonomo sopralluogo e il compimento di accertamenti autonomi.
III. Difetto di motivazione ai sensi dell'art. 3 legge 241/90 per omessa motivazione dell'ordinanza di demolizione adottata dopo un considerevole lasso di tempo dalla realizzazione dell'abuso sia in ordine all'entità dello stesso.
Sotto altro profilo, il provvedimento sarebbe illegittimo perché, essendo stato adottato a distanza di anni dalla realizzazione dell’opera contestata e dopo 3 anni dalla notizia di reato, non è motivato in punto l'interesse della Amministrazione a demolire un manufatto delle dimensioni di un armadio che non ha nessun impatto urbanistico o ambientale.
IV. Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 cost. Eccesso di potere – difetto di istruttoria – contraddittorietà – erroneità di presupposti – perplessità – sviamento.
Ancora sotto altro profilo è denunciata l’illegittimità dell’ordinanza perché il Comune ha genericamente ordinato la demolizione dell’opera, senza individuare nel corpo dell’atto l’esatta consistenza e la volumetria dello stesso, con conseguente genericità, confusione e superficialità dell’ingiunzione.
V. Travisamento del fatto - inesistenza del presupposto per omessa istruttoria in ordine la normativa ambientale ritenuta violata.
Infine, lamenta come il richiamo alla normativa sulle bellezze naturali e paesaggistiche non costituirebbe valido presupposto del provvedimento che invece si fonda su ragioni di carattere urbanistico.
Chiede, pertanto, in accoglimento dei rassegnati motivi, l’annullamento del provvedimento impugnato.
Nel giudizio così incardinato si è costituito in resistenza il Comune di -OMISSIS-.
A seguito di apposito avviso di perenzione alle parti costituite, la parte ricorrente ha depositato istanza di fissazione udienza nei termini e nei modi previsti dall’art. 82 c.p.a..
In vista della discussione del ricorso nel merito, il difensore del Comune resistente ha depositato memoria difensiva con cui ha eccepito l’infondatezza delle censure dedotte ed ha chiesto il rigetto del ricorso.
All’udienza straordinaria del 17 aprile 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è infondato.
Possono essere esaminati congiuntamente i primi quattro motivi di ricorso, siccome avvinti da elementi di connessione, in quanto tesi univocamente ad evidenziare, sia pure sotto diversi angoli prospettici, il difetto di motivazione e di istruttoria che affliggerebbero il provvedimento impugnato.
Sotto un primo aspetto, la lettura del provvedimento disvela l’infondatezza del vizio di genericità, emergendo la precisa indicazione di quale opera sia stata ritenuta abusiva, specificandone con compiutezza le misure e la sua collocazione all’interno dell’appartamento di proprietà della ricorrente che, peraltro, ha dato conto nei suoi scritti difensivi di avere ben compreso quale fosse l’abuso contestato. Ancora, nel provvedimento è indicata la normativa in violazione della quale l’opera è stata realizzata, sia sotto il profilo edilizio, essendo contestata l’assenza di titolo abilitativo edilizio di cui al d.P.R. 380/2001, che quello urbanistico, ricadendo l’immobile in area vincolata ai sensi dell’art. 134 del d. lgs. n. 42/2004 e soggetta a vincolo sismico ex L. 64/1974.
Peraltro, la ricorrente non contesta che il manufatto sanzionato sia privo di idoneo titolo abilitativo, né deduce che non occorrerebbe. Non contesta, peraltro, neanche la presenza di vincoli nell’area in cui si colloca l’immobile di sua proprietà.
Tanto chiarito, l’infondatezza del lamentato vizio motivazionale emerge allora dalla natura dell’atto impugnato che, per la consolidata e granitica giurisprudenza sul punto, costituisce attività doverosa e vincolata all’esito di un mero accertamento tecnico della consistenza delle opere realizzate e del carattere abusivo delle medesime, una volta riscontrata l’assenza del titolo edilizio.
L’adozione del provvedimento, come la ricorrente dimostra di sapere, prende le mosse da un accertamento eseguito dalla locale Polizia Municipale, nell’ambito del generale potere di vigilanza sul corretto utilizzo del territorio posto in capo alle amministrazioni comunali, il cui verbale, peraltro, costituisce mero atto interno, che non avendo una rilevanza autonoma, deve poi essere recepito nel provvedimento conclusivo del procedimento.
Sotto tale profilo, pertanto, nessun altro autonomo accertamento, oltre a quello già eseguito, avrebbe dovuto essere disposto, in quanto l’attività di vigilanza supporta l’attività amministrativa che consegue alla riscontrata violazione delle norme edilizie e/o urbanistiche e di tutela dei vincoli esistenti, e, qualora i fatti accertati costituiscano una violazione di carattere penale, costituisce anche valida informazione per la competente A.G.
Pertanto, il provvedimento impugnato, sempre in ragione della sua natura vincolata, non necessitava, oltre all'individuazione delle opere realizzate abusive e della normativa violata, di una specifica ed ulteriore attività istruttoria, costituendo le risultanze ivi richiamate idoneo presupposto per le conseguenti determinazioni che risultano esaustivamente motivate.
Neppure ha pregio l’obiezione sulla carenza di motivazione stante il lungo lasso di tempo trascorso tra il periodo di realizzazione dell'abuso e il momento dell'adozione dell'ordine di demolizione, in quanto, sempre alla stregua della giurisprudenza amministrativa consolidata in tema di costruzioni abusive, il lungo lasso di tempo intercorso tra la realizzazione dell'abuso e l'adozione del provvedimento repressivo non refluisce in un più stringente obbligo motivazionale circa la sussistenza di un interesse pubblico attuale alla ingiunzione di demolizione. Né tale lasso di tempo determina l'insorgenza di un affidamento legittimo in capo all'autore dell'abuso in merito alla legittimità degli interventi (ex multis, Cons. di Stato, sez. VI, 28/03/2025, n. 2603).
L’esame del quinto ed ultimo motivo di ricorso non conduce a diverso esito, e ciò a prescindere dalla considerazione, che pure sarebbe dirimente, che nulla è stato dedotto relativamente al vincolo sismico che grava l’area in cui si trova l’abuso, cui fa riferimento la premessa del provvedimento impugnato (come sopra già evidenziato), il che sarebbe di per sé sufficiente a far ritenere inammissibile la censura.
Nel caso di specie, come sopra rilevato, l’opera è stata descritta analiticamente e, nella premessa dello stesso provvedimento, sono state indicate le norme vincolistiche di riferimento, con pieno assolvimento dell'onere motivazionale richiesto all'Amministrazione, anche sotto tale profilo, posto che attraverso l’ordinanza di demolizione l’interesse perseguito è il ripristino dell'assetto urbanistico violato, tanto più laddove, come nel caso di specie, non sia stato richiesto il nulla osta alle autorità preposte alla tutela dei vincoli esistenti (paesaggistico e sismico).
Pertanto, attesa l’insistenza dell’opera in area tutelata anche sotto il profilo paesaggistico ai sensi del d. lgs. n. 42/2004, si deve ancora una volta richiamarsi il granitico indirizzo giurisprudenziale secondo cui la realizzazione di opere edilizie in area vincolata in assenza di autorizzazione paesaggistica obbliga l’amministrazione comunale, ai sensi di quanto espressamente previsto dall’art. 27, comma 2 d.P.R. n. 380/2001, ad irrogare la più grave delle sanzioni ivi previste, ossia quella demolitoria di cui all’art. 31, e ciò a prescindere dal regime autorizzatorio eventualmente disatteso e, quindi, finanche nell’ipotesi di attività edilizia libera (cfr. T.A.R. Lazio, II quater, 15 marzo 2022, n. 2924).
Peraltro, ritiene il Collegio quanto al caso in esame che il parziale mutamento di destinazione d'uso del balcone attraverso la realizzazione della chiusura in muratura di una parte dello stesso al fine di realizzare un ripostiglio, che è stato poi destinato ad un uso residenziale (come evincibile dalle fotografie depositate in atti dalla resistente amministrazione, in cui si scorge un angolo cottura) avrebbe necessitato, oltre al permesso di costruire e del nulla osta sismico, anche dell'autorizzazione paesaggistica, tenuto conto del realizzato aumento del carico urbanistico nonché, almeno in parte, della modifica del prospetto dell'edificio.
Assume dunque portata dirimente che l’intervento sia stato posto in essere in assoluta carenza di titolo abilitativo e dei necessari nulla osta e, pertanto, ai sensi dell’art. 27, comma 2, d.P.R. 380/2011, è stato legittimamente sanzionato.
La norma in esame, infatti, nel riconoscere, come sopra accennato, all'Amministrazione comunale un generale potere di vigilanza e controllo su tutta l'attività urbanistica ed edilizia, impone l'adozione di provvedimenti di demolizione in presenza di opere realizzate in zone vincolate, in assenza dei relativi titoli abilitativi - come nella specie - al fine di ripristinare la legalità violata dall'intervento edilizio non autorizzato. Tanto mediante l'esercizio di un potere-dovere del tutto privo di margini di discrezionalità in quanto rivolto a reprimere gli abusi accertati.
In conclusione il ricorso, siccome infondato, deve essere respinto e le spese di lite, che seguono la soccombenza, sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente alla refusione delle spese del giudizio liquidate in euro 2.000,00 (duemila/00), in favore del Comune di -OMISSIS-.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
LA CA, Presidente, Estensore
Michelangelo Francavilla, Consigliere
Francesca Santoro Cayro, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| LA CA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.