Sentenza 2 settembre 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/09/2004, n. 17752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17752 |
| Data del deposito : | 2 settembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAVAGNANI Erminio - Presidente -
Dott. SPANÒ Alberto - Consigliere -
Dott. MAZZARELLA Giovanni - Consigliere -
Dott. FILADORO Camillo - Consigliere -
Dott. STILE Paolo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OM VI, domiciliato in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ANGELO TOMASELLI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
A.M.T. - AZIENDA MUNICIPALE TRASPORTI DI CATANIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ARENULA 21, presso lo studio dell'avvocato ISABELLA LESTI QUINZIO BELARDINI, rappresentato e difeso dall'avvocato RAFFAELE CAUDULLO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 3942/01 del Tribunale di CATANIA, depositata il 09/11/01 R.G.N. 822/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/03/04 dal consigliere Dott. Paolo STILE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SEPE Ennio Attilio che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore di Catania, depositato il 22 aprile 1997, EN OM proponeva opposizione all'atto di precetto, notificato il 18 marzo 1997 dall'Azienda Municipale Trasporti di Catania - A.M.T.- per il pagamento della somma di L. 900.000, oltre accessori, a titolo di rimborso spese di lite, in forza della sentenza del Pretore di Catania n. 862/94, confermata dal Tribunale della stessa città, sezione lavoro, avverso la cui decisione era stato proposto ricorso per Cassazione ancora pendente. Esponeva l'opponente che egli era creditore dell'Azienda opposta della somma di lire 56.591.855 a titolo di rimborso contributi con interessi legali nonché dell'ulteriore somma di lire 2.627.263 a titolo di differenza indennità di buonuscita con rivalutazione ed interessi legali dal 30 aprile 1989 al saldo.
Aggiungeva che la sentenza del Tribunale di Catania, n. 2582/91, resa in grado di appello, aveva in parte riformato la prima per quanto atteneva alla determinazione del rimborso contributi, mantenendo quanto riconosciuto a titolo di differenza indennità di buonuscita. Soggiungeva che aveva, pertanto, intimato il pagamento della somma complessiva di lire 69.591, 059 con precetto del 19 dicembre 1991 avverso il quale era stata proposta opposizione definita, in primo grado, con sentenza pretorile n. 862/94, poi azionata dall'Azienda. Chiariva che la sentenza del Tribunale di Catania n. 2582/91 era stata impugnata in Cassazione, ma che, comunque, era ormai accertato il proprio diritto alla differenza indennità di buonuscita, liquidata dal Pretore in lire 2.627.263 con rivalutazione ed interessi legali dal 30 aprile 1989 al saldo. Precisava che, per tale titolo, l'Azienda aveva eseguito pagamenti parziali accettati in acconto e non del tutto satisfattivi, e che, anche accedendo alla tesi interpretativa della controparte, restava creditore a titolo di rimborso contributi della somma di lire 6.051.531 con rivalutazione ed interessi legali. Chiedeva, pertanto, dichiararsi la compensazione tra il credito così quantificato e la somma richiesta dall'Azienda con l'atto di precetto contestato.
Instauratosi il contraddittorio, l'Azienda convenuta resisteva alle avverse pretese, rifiutando il contraddittorio su circostanze relative a questioni di merito relative a procedimenti già definiti, precisando di procedere in virtù di un titolo (sentenza n. 862/94 del Pretore di Catania confermata dal Tribunale di Catania) in forza del quale il OM era stato condannato a pagare le spese di giudizio.
Indi, con sentenza, resa in data 20 novembre 1997, il Pretore rigettava l'opposizione condannando il OM al pagamento delle spese di giudizio.
Avverso la predetta sentenza quest'ultimo proponeva appello, lamentandone l'erroneità sotto diversi profili e chiedendo l'accoglimento della propria opposizione al precetto con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Ripristinatosi il contraddittorio, l'Azienda si costituiva resistendo all'impugnazione e chiedendone il rigetto.
Con sentenza del 9 ottobre-9 novembre 2001, l'adito Tribunale di Catania, ritenuto che la richiesta compensazione, fondandosi su di un credito, la cui esistenza dipendeva dall'esito di un separato giudizio in corso, non poteva trovare accoglimento, rigettava il gravame.
Per la cassazione di tale decisione, ricorre EN OM con un unico motivo.
Resiste l'Azienda Municipale Trasporti di Catania con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso, EN OM, denunciando violazione dell'art. 1243 c.c. e dei canoni di interpretazione del giudicato esterno, con riferimento all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., lamenta la erroneità della statuizione del Giudice d'appello, con la quale - conformemente a quanto ritenuto dal Giudice di primo grado - è stata disattesa la domanda di compensazione del credito, dallo stesso vantato nei confronti dell'A.M.T., con la somma a quest'ultima dovuta in forza della sentenza del Pretore di Catania n. 862 del 12 maggio 1994. Sostiene il ricorrente - reiterando le censure mosse alla sentenza di primo grado - che la invocata compensazione non troverebbe ostacolo nella circostanza che il controcredito opposto in compensazione trovi origine da sentenze rese in altro giudizio. Infatti, secondo il OM, il proprio credito - discendente dal giudicato formatosi sul combinato disposto delle pronunzie n. 836/90 del Pretore del lavoro di Catania e n. 2582/91 del Tribunale di Catania, quest'ultima resa in grado di appello e solo in parte oggetto di ricorso per Cassazione, che l'aveva annullata con rinvio al Tribunale di Siracusa, il cui giudizio era ancora in corso - presenterebbe il requisito della liquidità o della facile liquidazione, grazie ad un semplice calcolo matematico - tale da consentire l'invocata compensazione.
Il motivo è infondato.
Come accertato dal Tribunale di Catania, risulta per tabulas che il precetto opposto si fonda sulla condanna al pagamento delle spese legali contenuta nella sentenza n. 862/94 del Pretore di Catania e che tale sentenza - confermata in appello dalla sentenza n. 2530/95 del Tribunale di Catania, sezione lavoro - è ornai passata in giudicato per effetto del rigetto (con la sentenza n. 7455/98) del ricorso in Cassazione proposto dal OM avverso la sentenza n. 2530/95. In ordine alla dedotta ammissibilità di una compensazione del credito azionato dall'A.M.T. il Tribunale ha opportunamente rammentato, attraverso il richiamo al consolidato orientamento di questa Corte, che, diversamente da quanto sostenuto dal OM, "l'estinzione per compensazione (legale) di due debiti (art. 1242 c.c.) postula non solo la liquidità ed esigibilità degli stessi ma anche la loro certezza, e che di tale carattere risulta privo il credito, quale quello in oggetto, riconosciuto da una sentenza, o da altro titolo, provvisoriamente eseguibile, poiché la provvisoria esecutività facoltizza solo la temporanea esigibilità del credito (determinato nel suo ammontare), ma non ne comporta la irrevocabile certezza" (così Cass. sei. lav., 13 maggio 1987 n. 4423 e, sempre per la necessità della certezza del credito, Cass. sez. lav.
3.2.1992 n. 1116). Ha ancora correttamente rimarcato come la compensazione giudiziale prevista dall'art. 1243, comma 2, cc, presupponendo l'accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale la compensazione è fatta valere, non possa fondarsi su di un credito la cui esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio in corso, in quanto tale credito non è liquidabile se non in quella sede (Cass. 1^ settembre 2000, n. 11496). Ha, quindi, raccordato tali principi, con la fattispecie concreta, osservando che, nella specie, poiché il credito vantato dal OM sarebbe derivato (in tesi) dagli esiti di un diverso giudizio non ancora definito - essendo pendente il giudizio di rinvio a seguito dell'annullamento della sentenza n. 25 82/91 resa dal Tribunale di Catania in grado di appello -, ciò comportava una preclusione per ogni statuizione circa la sussistenza di un giudicato interno a tale procedimento, ossia di capi di sentenza ormai immodificabili nonché, a fortiori, circa la sussistenza dei requisiti di liquidità o di agevole liquidazione;
ed ha chiarito ancora che siffatti requisiti erano da escludere non soltanto quando il credito non fosse certo nel suo ammontare, ma anche qualora ne risultasse contestata l'esistenza, sì che il relativo accertamento necessitasse di una lunga istruttoria.
Ritiene il Collegio che l'iter argomentativo, seguito dal Giudice a quo sfugga alle censure avanzate dal ricorrente.
Invero - come è noto -, l'interpretazione del giudicato esterno, formatosi in un precedente processo tra le stesse parti, rientra nei i poteri istituzionali del giudice di merito, per quanto riguarda l'accertamento del contenuto sostanziale della cosa giudicata e del conseguente effetto preclusivo per l'esame ulteriore delle singole questioni, risolvendosi tale accertamento in un apprezzamento di fatto che sfugge al sindacato di legittimità, se sorretto da motivazione esente da vizi logici ed errori di diritto (Cass. 28 settembre 1994 n. 7890). Nella specie, il Giudice d'appello, di fronte alla pendenza del giudizio, avente ad oggetto i pretesi crediti del OM, ha, coerentemente, escluso che si fosse determinata una "stabilità" di detti crediti, costituente il presupposto su cui basare la richiesta compensazione, escludendo, altresì ed in ogni caso, alla stregua di una propria valutazione discrezionale, che ricorressero le condizioni per l'accoglimento della richiesta (Cass. 29 novembre 1993 n. 11850). Ne discende l'infondatezza delle censure del OM ed il rigetto dal ricorso.
Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese di questo giudizio, liquidate in E. 10,00 oltre E. 1.500,00 per onorari. Così deciso in Roma, il 24 marzo 2004.
Depositato in Cancelleria il 2 settembre 2004