TRIB
Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 04/04/2025, n. 1282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1282 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di LI Nord, I Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
1) Dr.ssa Alessandra Tabarro Presidente
2) Dr.ssa Anna Scognamiglio Giudice
3) Dr.ssa Nadia Zampogna Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6980 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2022, riservata in decisione all'udienza cartolare del 24.03.2025, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio e vertente
TRA
(C.F.: , elettivamente domiciliata in Castellammare Parte_1 C.F._1 di BI (Na) al Corso Garibaldi n. 108, presso lo studio dell'avv. Ermelinda Cauteruccio, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
(C.F.: ), nato a [...] il [...]. Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di LI Nord.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza cartolare del 24.03.2025 il procuratore di parte ricorrente concludeva come da note di udienza in atti.
Il P.M. in data 29.03.2025 apponeva il proprio visto esprimendo parere favorevole.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 28.06.2022 la sig.ra deduceva che: - in data 30.11.1998 Parte_1
aveva contratto matrimonio concordatario in Marano di LI (NA) con il sig. e Controparte_1 dalla loro unione era nata la figlia , il 20.04.1999; - con sentenza nr. 643/2018, pubblicata il Per_1
05.03.2018, il Tribunale di LI pronunciava la separazione personale tra i coniugi, ponendo a carico del marito l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia versando in favore della moglie la somma mensile di € 150,00, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- a far data dalla separazione, tra i coniugi non era intervenuta conciliazione ed era decorso il termine di legge per chiedere il divorzio.
Pertanto, chiedeva: - pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- confermarsi le statuizioni di cui alla separazione.
Fissata l'udienza di comparizione dei coniugi al 01.03.2023, la stessa veniva rinviata al 31.05.2023, poi al 04.10.2023 ed infine al 06.12.2023 per consentire a parte ricorrente la rinnovazione della notifica del ricorso introduttivo nei confronti della parte resistente.
All'esito dell'udienza del 06.12.2023, il Presidente f.f., con contestuale ordinanza, dava atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione stante l'assenza del resistente e non emetteva alcun provvedimento provvisorio urgente, posto che la ricorrente rinunciava alla domanda di mantenimento per la figlia per avere la stessa raggiunto la propria autosufficienza economica, Per_1
rimettendo le parti dinanzi al G.I per l'udienza cartolare del 11.03.2024.
Quivi, il G.I., rilevava il mancato perfezionamento della notifica dell'ordinanza presidenziale nei confronti del resistente, quindi rinviava la causa all'udienza figurata dell'11.07.2024 e successivamente del 10.02.2025, onerando parte ricorrente alla rinnovazione della predetta notifica.
All'esito dell'udienza figurata del 10.02.2025, il G.I., rilevato che il resistente sebbene regolarmente citato non si era costituito in giudizio, dichiarava la contumacia del sig. e rinviava Controparte_1 la causa all'udienza cartolare del 24.03.2025, onerando parte ricorrente al deposito dell'attestazione di passaggio in giudicato della sentenza di separazione.
A quest'ultima udienza, il G.I., ritenuta la causa matura per la decisione, la riservava al Collegio
Il P.M. apponeva il proprio visto con parere favorevole.
La domanda è fondata e come tale va accolta.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale tra i coniugi pronunciata dal Tribunale di LI Nord con sentenza nr. 643/2018, pubblicata il 05.03.2018 con attestazione di passaggio in giudicato, in atti.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nell'anno successivo alla comparizione dei coniugi davanti al Presidente della separazione (31.05.2017), non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5, L.
74/1987 e dalla L. 55/2015. Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b), della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 55/2015.
Per quanto attiene alle statuizioni accessorie, il Tribunale osserva che va disposta la revoca dell'obbligo in capo al sig. di contribuire al mantenimento indiretto della figlia Controparte_1
come stabilito in sede di separazione tramite il versamento della somma mensile di € 150,00 Per_1
e del 50% delle spese straordinarie e mediche, stante la rinuncia alla domanda di mantenimento da parte della ricorrente la quale in sede di Enza presidenziale ha dichiarato che la figlia è divenuta economicamente indipendente.
In ordine ai rapporti economici tra i coniugi, il Tribunale nulla statuisce atteso che alcuna istanza è stata formulata dalla sig.ra e il resistente restava contumace. Parte_1
Visto, peraltro, il parere favorevole del P.M. espresso nelle sue conclusioni.
Tenuto conto della natura e dell'esito della controversia, nonché della mancata opposizione della parte resistente rimasta contumace, ricorrono giusti motivi per non disporre la ripetizione delle spese di giudizio sostenute da parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
A) accoglie la domanda di divorzio e, per l'effetto, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 30.11.1998 in Marano di LI (NA), tra , nata a Parte_1
IL (NA), il 04.10.1977, ed , nato a [...], il [...], (Atto n. Controparte_1
219, parte II, S. A, Uff. 1, Atti di Matrimonio dell'anno 1998);
B) revoca in via definitiva l'obbligo a carico del padre di concorrere in via Controparte_1
indiretta al mantenimento della figlia come stabilito in sede separazione;
Per_1
C) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile della Città di Marano di LI (NA) per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10, L. 1.12.1970, n. 898 e 134, R.D.
9.7.1939, n. 1238, 49 lett. g) e 69, lett. d), D.P.R. 3.11.2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile);
D) nulla per le spese.
Si comunichi alle parti costituite e al P.M.
Manda la cancelleria per gli adempimenti d rito.
Così deciso all'esito della camera di consiglio del 31.03.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr.ssa Nadia Zampogna Dr.ssa Alessandra Tabarro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di LI Nord, I Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
1) Dr.ssa Alessandra Tabarro Presidente
2) Dr.ssa Anna Scognamiglio Giudice
3) Dr.ssa Nadia Zampogna Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6980 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2022, riservata in decisione all'udienza cartolare del 24.03.2025, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio e vertente
TRA
(C.F.: , elettivamente domiciliata in Castellammare Parte_1 C.F._1 di BI (Na) al Corso Garibaldi n. 108, presso lo studio dell'avv. Ermelinda Cauteruccio, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
(C.F.: ), nato a [...] il [...]. Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di LI Nord.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza cartolare del 24.03.2025 il procuratore di parte ricorrente concludeva come da note di udienza in atti.
Il P.M. in data 29.03.2025 apponeva il proprio visto esprimendo parere favorevole.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 28.06.2022 la sig.ra deduceva che: - in data 30.11.1998 Parte_1
aveva contratto matrimonio concordatario in Marano di LI (NA) con il sig. e Controparte_1 dalla loro unione era nata la figlia , il 20.04.1999; - con sentenza nr. 643/2018, pubblicata il Per_1
05.03.2018, il Tribunale di LI pronunciava la separazione personale tra i coniugi, ponendo a carico del marito l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia versando in favore della moglie la somma mensile di € 150,00, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- a far data dalla separazione, tra i coniugi non era intervenuta conciliazione ed era decorso il termine di legge per chiedere il divorzio.
Pertanto, chiedeva: - pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- confermarsi le statuizioni di cui alla separazione.
Fissata l'udienza di comparizione dei coniugi al 01.03.2023, la stessa veniva rinviata al 31.05.2023, poi al 04.10.2023 ed infine al 06.12.2023 per consentire a parte ricorrente la rinnovazione della notifica del ricorso introduttivo nei confronti della parte resistente.
All'esito dell'udienza del 06.12.2023, il Presidente f.f., con contestuale ordinanza, dava atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione stante l'assenza del resistente e non emetteva alcun provvedimento provvisorio urgente, posto che la ricorrente rinunciava alla domanda di mantenimento per la figlia per avere la stessa raggiunto la propria autosufficienza economica, Per_1
rimettendo le parti dinanzi al G.I per l'udienza cartolare del 11.03.2024.
Quivi, il G.I., rilevava il mancato perfezionamento della notifica dell'ordinanza presidenziale nei confronti del resistente, quindi rinviava la causa all'udienza figurata dell'11.07.2024 e successivamente del 10.02.2025, onerando parte ricorrente alla rinnovazione della predetta notifica.
All'esito dell'udienza figurata del 10.02.2025, il G.I., rilevato che il resistente sebbene regolarmente citato non si era costituito in giudizio, dichiarava la contumacia del sig. e rinviava Controparte_1 la causa all'udienza cartolare del 24.03.2025, onerando parte ricorrente al deposito dell'attestazione di passaggio in giudicato della sentenza di separazione.
A quest'ultima udienza, il G.I., ritenuta la causa matura per la decisione, la riservava al Collegio
Il P.M. apponeva il proprio visto con parere favorevole.
La domanda è fondata e come tale va accolta.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale tra i coniugi pronunciata dal Tribunale di LI Nord con sentenza nr. 643/2018, pubblicata il 05.03.2018 con attestazione di passaggio in giudicato, in atti.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nell'anno successivo alla comparizione dei coniugi davanti al Presidente della separazione (31.05.2017), non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5, L.
74/1987 e dalla L. 55/2015. Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b), della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 55/2015.
Per quanto attiene alle statuizioni accessorie, il Tribunale osserva che va disposta la revoca dell'obbligo in capo al sig. di contribuire al mantenimento indiretto della figlia Controparte_1
come stabilito in sede di separazione tramite il versamento della somma mensile di € 150,00 Per_1
e del 50% delle spese straordinarie e mediche, stante la rinuncia alla domanda di mantenimento da parte della ricorrente la quale in sede di Enza presidenziale ha dichiarato che la figlia è divenuta economicamente indipendente.
In ordine ai rapporti economici tra i coniugi, il Tribunale nulla statuisce atteso che alcuna istanza è stata formulata dalla sig.ra e il resistente restava contumace. Parte_1
Visto, peraltro, il parere favorevole del P.M. espresso nelle sue conclusioni.
Tenuto conto della natura e dell'esito della controversia, nonché della mancata opposizione della parte resistente rimasta contumace, ricorrono giusti motivi per non disporre la ripetizione delle spese di giudizio sostenute da parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
A) accoglie la domanda di divorzio e, per l'effetto, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 30.11.1998 in Marano di LI (NA), tra , nata a Parte_1
IL (NA), il 04.10.1977, ed , nato a [...], il [...], (Atto n. Controparte_1
219, parte II, S. A, Uff. 1, Atti di Matrimonio dell'anno 1998);
B) revoca in via definitiva l'obbligo a carico del padre di concorrere in via Controparte_1
indiretta al mantenimento della figlia come stabilito in sede separazione;
Per_1
C) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile della Città di Marano di LI (NA) per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10, L. 1.12.1970, n. 898 e 134, R.D.
9.7.1939, n. 1238, 49 lett. g) e 69, lett. d), D.P.R. 3.11.2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile);
D) nulla per le spese.
Si comunichi alle parti costituite e al P.M.
Manda la cancelleria per gli adempimenti d rito.
Così deciso all'esito della camera di consiglio del 31.03.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr.ssa Nadia Zampogna Dr.ssa Alessandra Tabarro