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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 16/07/2025, n. 919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 919 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice Luca Bordin, visti gli artt. 132 e 281-sexies
c.p.c., l'art. 118 disp. att. c.p.c. e il d.m. 7 agosto 2023, n. 110, all'esito della discussione avvenuta nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 10/07/2025, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa di primo grado iscritta al n. 3368 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2018 tra
(C.F. ), in persona dell'amministratore pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 Pt_2
(C.F. ), (C.F. e
[...] C.F._1 Parte_3 C.F._2 [...]
C.F. , in giudizio con l'avv. Roberto Di Mizio Parte_4 C.F._3
-attori-
e
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, in giudizio Controparte_1 P.IVA_2 con l'avv. Paolo Del Paggio
-convenuta-
***
OGGETTO: Appalto, altre ipotesi ex art. 1655 e ss. c.c. (ivi compresa l'azione ex art. 1669 c.c.).
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
- PER PARTE ATTRICE: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta oggi avversa deduzione e richiesta, anche in virtù del tempo trascorso, condannare la società al pagamento delle spese di causa che si quantificano CP_1 in € 14.103,00 oltre accessori ed oltre alle anticipazioni quali contributo unificato e marca iscrizione”;
- PER PARTE CONVENUTA: “Voglia l'On.le Tribunale di Teramo, ogni contraria istanza, eccezione e
pagina 1 di 4 deduzione reietta: in via preliminare, dato atto della avvenuta regolamentazione consensuale delle parti dell'oggetto del contendere, sospendere il presente giudizio, o quantomeno disporre un rinvio dello stesso sino alla data di ultimazione dei lavori concordati tra le parti, dichiarando, all'esito dell'esecuzione dell'accordo, la cessazione della materia del contendere;
nel merito, in accoglimento delle eccezioni sollevate e delle deduzioni svolte, dichiarare inammissibile o quantomeno rigettare la domanda così come prospettata da parte attrice, con vittoria di spese, diritti ed onorario del giudizio”.
***
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato il Parte_1 Parte_2 Parte_3 ed (di seguito anche solo gli “attori”) hanno convenuto in giudizio (di Parte_4 Controparte_1 seguito anche solo ), al fine di ottenere la condanna al pagamento della somma di euro CP_1
193.215,00, così quantificata dal CTU nominato nel corso di precedente fase di ATP (R.G. n.
4087/2016 Tribunale ordinario di Teramo), quale importo dovuto per la rimozione dei vizi di costruzione dell'immobile, imputabili all'operato della convenuta.
1.1. A sostegno delle domande così spiegate gli attori hanno allegato e dedotto:
- che il CTU aveva addebitato i vizi riscontrati sull'immobile per cui è causa all'operato di rimasta contumace nel procedimento di accertamento tecnico preventivo;
CP_1
- di aver comunicato a l'esito della procedura di istruzione preventiva senza ottenere CP_1 una positiva risoluzione della vicenda;
- di aver raggiunto accordo scritto con che si era impegnata ad effettuare le lavorazioni CP_1 da terminarsi entro il 15.05.2018, relative alla rimozione dei vizi e dei difetti in parola, attraverso l'operato di una società terza, con accollo delle spese di ATP;
- che l'accordo non era stato rispettato;
- di aver promosso un procedimento cautelare ante causam (R.G. n. 4257/2017 Tribunale ordinario di Teramo), per ottenere l'autorizzazione al sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c., che, tuttavia, era stato rigettato dall'intestato Tribunale.
2. Si è tempestivamente costituita in giudizio chiedendo la declaratoria di cessazione della CP_1 materia del contendere, attesa la propria condotta adempitiva e, in subordine, il rigetto della domanda attrice.
2.1. ha, a sua volta, allegato e dedotto: CP_1
- che in data 26/01/2018 era intercorso tra le parti accordo scritto, secondo cui essa convenuta aveva assunto l'impegno: a) di eseguire, a proprie spese, i lavori necessari all'eliminazione dei pagina 2 di 4 vizi e dei difetti riscontrati nella relazione tecnica;
b) di designare l'impresa esecutrice dei lavori, previa verifica da parte del consulente di parte attrice della capacità e competenze tecniche per l'espletamento dell'intervento, concordando gli interventi da eseguire tra quelli ipotizzati dal
CTU; c) di rifondere al le spese legali e le spese vive sostenute per i procedimenti Parte_1 di istruzione preventiva e cautelare oltre al compenso spettante al CTU, ing. nella Per_1 misura liquidata dal Tribunale;
- di aver provveduto a pagare le spese legali e il compenso dell'ausiliario, a nominare l'impresa esecutrice dei lavori, a coadiuvare l'ing. nello svolgimento degli adempimenti Per_2 amministrativi prodromici all'inizio dei lavori, effettivamente iniziati a cura della impresa
Controparte_2
- che i lavori in parola avevano subito un arresto in ragione delle condizioni metereologiche avverse e di un incendio presso l'amministratore della impresa esecutrice;
- che con PEC del 3 luglio 2018 aveva comunicato all'amministratore del Condominio la nuova impresa individuata per la esecuzione degli interventi, ossia l'impresa Maggitti Luciano: circostanza su cui l'assemblea di condominio, ancora non aveva deliberato;
- che le lavorazioni indicate dal CTU non erano tutte effettivamente da eseguirsi, ovvero, sarebbero state eseguibili a prezzi grandemente inferiori.
3. Assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa è stata in istruita mediante le produzioni documentali delle parti e l'assunzione della prova orale (cfr. verbale udienza 10/10/2019
– teste di parte attrice . All'udienza del 21/05/2025, sostituita ex art. 127-ter c.p.c., Testimone_1
l'attrice ha rilevato come “nelle more la convenuta abbia ottemperato alle lavorazioni risultanti dalla CP_1
ATP espletata e quindi posto rimedio ai danni rinvenuti nel , rimanendo unicamente da Parte_1 corrispondere le spese vive e le spese legali allo scrivente per l'attività svolta nel presente giudizio, più volte richieste senza successo”.
La causa è così pervenuta in decisione dopo lo scambio di note sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni e contestuale discussione ex art. 281-sexies c.p.c. del 10/07/2025 al cui esito, con ordinanza del 16/07/2025, è stato riservato il deposito della sentenza nei successivi trenta giorni, ai sensi dell'art. 281-sexies, comma 3, c.p.c.
4. Alla luce di quanto si è osservato risulta essere venuto meno l'interesse degli attori a ottenere una pronuncia di merito, tenuto conto del sopravvenire, nelle more del giudizio, del fatto estintivo del diritto di credito azionato, da rinvenirsi nella esecuzione e conclusione delle lavorazioni indicate in sede di accertamento tecnico preventivo, volte alla rimozione dei vizi e dei difetti in quella sede riscontrati.
pagina 3 di 4 Il sopravvenuto difetto dell'interesse ad agire comporta la declaratoria in rito di cessazione della materia del contendere.
5. In mancanza di accordo delle parti sul regime delle spese di lite deve farsi applicazione del principio della c.d. soccombenza virtuale. Occorre in proposito premettere che le regole che sovraintendono al regime del riparto dei costi del processo è espressivo dell'immanente principio di causalità, di cui quello della soccombenza rappresenta un corollario. In base al principio di causalità le spese del giudizio devono gravare sulla parte che ha dato causa alla crisi di cooperazione che ha condotto all'instaurazione del rapporto processuale.
5.1. In applicazione di siffatti pacifici principi, deve concludersi nel senso della compensazione integrale delle spese poiché, al momento dell'istaurazione del giudizio (15 ottobre 2018), la convenuta era in attesa di risposta alla PEC del 3 luglio 2018, con la quale aveva chiesto di sostituire l'impresa esecutrice con altra, già individuata, in ragione dei problemi oggettivi riscontrati dalla prima impresa individuata, dichiarando altresì di essere disposta ad iniziare i lavori nel termine di giorni sette dall'approvazione. Risulta invece in atti che il , all'assemblea del 20 agosto 2018, Parte_1 nonostante l'espressione del parere favorevole al cambio dell'impresa – circostanza questa, tuttavia, di cui non si è data notizia a – ha affidato all'avvocato Di Mizio l'incarico di procedere con CP_1
l'instaurazione del giudizio di merito, pur a fronte dell'ampia disponibilità manifestata da CP_1 alla esecuzione degli obblighi discendenti dagli accertamenti condotti in sede di accertamento tecnico preventivo. Ne consegue l'insussistenza di una crisi di cooperazione sul piano sostanziale, tale da necessitare – e dunque causare – l'instaurazione del presente procedimento. Tale condotta va bilanciata con l'oggettività che alla data del 3 luglio 2018 le lavorazioni promesse con l'accordo del gennaio 2018 non erano ancora concluse.
5.2. Il combinarsi di tali elementi giustifica, dunque, l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Teramo, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, nel giudizio promosso da ed Parte_1 Parte_2 Parte_3 nei confronti di così provvede: Parte_4 Controparte_1
- DICHIARA cessata la materia del contendere per le ragioni di cui in motivazione;
- COMPENSA integralmente le spese tra le parti.
Così deciso in Teramo, il 16 luglio 2025. IL GIUDICE Luca Bordin
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice Luca Bordin, visti gli artt. 132 e 281-sexies
c.p.c., l'art. 118 disp. att. c.p.c. e il d.m. 7 agosto 2023, n. 110, all'esito della discussione avvenuta nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 10/07/2025, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa di primo grado iscritta al n. 3368 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2018 tra
(C.F. ), in persona dell'amministratore pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 Pt_2
(C.F. ), (C.F. e
[...] C.F._1 Parte_3 C.F._2 [...]
C.F. , in giudizio con l'avv. Roberto Di Mizio Parte_4 C.F._3
-attori-
e
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, in giudizio Controparte_1 P.IVA_2 con l'avv. Paolo Del Paggio
-convenuta-
***
OGGETTO: Appalto, altre ipotesi ex art. 1655 e ss. c.c. (ivi compresa l'azione ex art. 1669 c.c.).
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
- PER PARTE ATTRICE: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta oggi avversa deduzione e richiesta, anche in virtù del tempo trascorso, condannare la società al pagamento delle spese di causa che si quantificano CP_1 in € 14.103,00 oltre accessori ed oltre alle anticipazioni quali contributo unificato e marca iscrizione”;
- PER PARTE CONVENUTA: “Voglia l'On.le Tribunale di Teramo, ogni contraria istanza, eccezione e
pagina 1 di 4 deduzione reietta: in via preliminare, dato atto della avvenuta regolamentazione consensuale delle parti dell'oggetto del contendere, sospendere il presente giudizio, o quantomeno disporre un rinvio dello stesso sino alla data di ultimazione dei lavori concordati tra le parti, dichiarando, all'esito dell'esecuzione dell'accordo, la cessazione della materia del contendere;
nel merito, in accoglimento delle eccezioni sollevate e delle deduzioni svolte, dichiarare inammissibile o quantomeno rigettare la domanda così come prospettata da parte attrice, con vittoria di spese, diritti ed onorario del giudizio”.
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CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato il Parte_1 Parte_2 Parte_3 ed (di seguito anche solo gli “attori”) hanno convenuto in giudizio (di Parte_4 Controparte_1 seguito anche solo ), al fine di ottenere la condanna al pagamento della somma di euro CP_1
193.215,00, così quantificata dal CTU nominato nel corso di precedente fase di ATP (R.G. n.
4087/2016 Tribunale ordinario di Teramo), quale importo dovuto per la rimozione dei vizi di costruzione dell'immobile, imputabili all'operato della convenuta.
1.1. A sostegno delle domande così spiegate gli attori hanno allegato e dedotto:
- che il CTU aveva addebitato i vizi riscontrati sull'immobile per cui è causa all'operato di rimasta contumace nel procedimento di accertamento tecnico preventivo;
CP_1
- di aver comunicato a l'esito della procedura di istruzione preventiva senza ottenere CP_1 una positiva risoluzione della vicenda;
- di aver raggiunto accordo scritto con che si era impegnata ad effettuare le lavorazioni CP_1 da terminarsi entro il 15.05.2018, relative alla rimozione dei vizi e dei difetti in parola, attraverso l'operato di una società terza, con accollo delle spese di ATP;
- che l'accordo non era stato rispettato;
- di aver promosso un procedimento cautelare ante causam (R.G. n. 4257/2017 Tribunale ordinario di Teramo), per ottenere l'autorizzazione al sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c., che, tuttavia, era stato rigettato dall'intestato Tribunale.
2. Si è tempestivamente costituita in giudizio chiedendo la declaratoria di cessazione della CP_1 materia del contendere, attesa la propria condotta adempitiva e, in subordine, il rigetto della domanda attrice.
2.1. ha, a sua volta, allegato e dedotto: CP_1
- che in data 26/01/2018 era intercorso tra le parti accordo scritto, secondo cui essa convenuta aveva assunto l'impegno: a) di eseguire, a proprie spese, i lavori necessari all'eliminazione dei pagina 2 di 4 vizi e dei difetti riscontrati nella relazione tecnica;
b) di designare l'impresa esecutrice dei lavori, previa verifica da parte del consulente di parte attrice della capacità e competenze tecniche per l'espletamento dell'intervento, concordando gli interventi da eseguire tra quelli ipotizzati dal
CTU; c) di rifondere al le spese legali e le spese vive sostenute per i procedimenti Parte_1 di istruzione preventiva e cautelare oltre al compenso spettante al CTU, ing. nella Per_1 misura liquidata dal Tribunale;
- di aver provveduto a pagare le spese legali e il compenso dell'ausiliario, a nominare l'impresa esecutrice dei lavori, a coadiuvare l'ing. nello svolgimento degli adempimenti Per_2 amministrativi prodromici all'inizio dei lavori, effettivamente iniziati a cura della impresa
Controparte_2
- che i lavori in parola avevano subito un arresto in ragione delle condizioni metereologiche avverse e di un incendio presso l'amministratore della impresa esecutrice;
- che con PEC del 3 luglio 2018 aveva comunicato all'amministratore del Condominio la nuova impresa individuata per la esecuzione degli interventi, ossia l'impresa Maggitti Luciano: circostanza su cui l'assemblea di condominio, ancora non aveva deliberato;
- che le lavorazioni indicate dal CTU non erano tutte effettivamente da eseguirsi, ovvero, sarebbero state eseguibili a prezzi grandemente inferiori.
3. Assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa è stata in istruita mediante le produzioni documentali delle parti e l'assunzione della prova orale (cfr. verbale udienza 10/10/2019
– teste di parte attrice . All'udienza del 21/05/2025, sostituita ex art. 127-ter c.p.c., Testimone_1
l'attrice ha rilevato come “nelle more la convenuta abbia ottemperato alle lavorazioni risultanti dalla CP_1
ATP espletata e quindi posto rimedio ai danni rinvenuti nel , rimanendo unicamente da Parte_1 corrispondere le spese vive e le spese legali allo scrivente per l'attività svolta nel presente giudizio, più volte richieste senza successo”.
La causa è così pervenuta in decisione dopo lo scambio di note sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni e contestuale discussione ex art. 281-sexies c.p.c. del 10/07/2025 al cui esito, con ordinanza del 16/07/2025, è stato riservato il deposito della sentenza nei successivi trenta giorni, ai sensi dell'art. 281-sexies, comma 3, c.p.c.
4. Alla luce di quanto si è osservato risulta essere venuto meno l'interesse degli attori a ottenere una pronuncia di merito, tenuto conto del sopravvenire, nelle more del giudizio, del fatto estintivo del diritto di credito azionato, da rinvenirsi nella esecuzione e conclusione delle lavorazioni indicate in sede di accertamento tecnico preventivo, volte alla rimozione dei vizi e dei difetti in quella sede riscontrati.
pagina 3 di 4 Il sopravvenuto difetto dell'interesse ad agire comporta la declaratoria in rito di cessazione della materia del contendere.
5. In mancanza di accordo delle parti sul regime delle spese di lite deve farsi applicazione del principio della c.d. soccombenza virtuale. Occorre in proposito premettere che le regole che sovraintendono al regime del riparto dei costi del processo è espressivo dell'immanente principio di causalità, di cui quello della soccombenza rappresenta un corollario. In base al principio di causalità le spese del giudizio devono gravare sulla parte che ha dato causa alla crisi di cooperazione che ha condotto all'instaurazione del rapporto processuale.
5.1. In applicazione di siffatti pacifici principi, deve concludersi nel senso della compensazione integrale delle spese poiché, al momento dell'istaurazione del giudizio (15 ottobre 2018), la convenuta era in attesa di risposta alla PEC del 3 luglio 2018, con la quale aveva chiesto di sostituire l'impresa esecutrice con altra, già individuata, in ragione dei problemi oggettivi riscontrati dalla prima impresa individuata, dichiarando altresì di essere disposta ad iniziare i lavori nel termine di giorni sette dall'approvazione. Risulta invece in atti che il , all'assemblea del 20 agosto 2018, Parte_1 nonostante l'espressione del parere favorevole al cambio dell'impresa – circostanza questa, tuttavia, di cui non si è data notizia a – ha affidato all'avvocato Di Mizio l'incarico di procedere con CP_1
l'instaurazione del giudizio di merito, pur a fronte dell'ampia disponibilità manifestata da CP_1 alla esecuzione degli obblighi discendenti dagli accertamenti condotti in sede di accertamento tecnico preventivo. Ne consegue l'insussistenza di una crisi di cooperazione sul piano sostanziale, tale da necessitare – e dunque causare – l'instaurazione del presente procedimento. Tale condotta va bilanciata con l'oggettività che alla data del 3 luglio 2018 le lavorazioni promesse con l'accordo del gennaio 2018 non erano ancora concluse.
5.2. Il combinarsi di tali elementi giustifica, dunque, l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Teramo, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, nel giudizio promosso da ed Parte_1 Parte_2 Parte_3 nei confronti di così provvede: Parte_4 Controparte_1
- DICHIARA cessata la materia del contendere per le ragioni di cui in motivazione;
- COMPENSA integralmente le spese tra le parti.
Così deciso in Teramo, il 16 luglio 2025. IL GIUDICE Luca Bordin
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