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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/04/2025, n. 4959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4959 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE CIVILE
così composto
Dott.ssa Marta IENZI PRESIDENTE
Dott.ssa Cecilia PRATESI GIUDICE
Dott.ssa Valeria CHIRICO GIUDICE REL. EST. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G.44359 /2023 promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. RUSSO DANIELE Controparte_1
RICORRENTE
E
con il patrocinio dell'Avv. MENICHELLI VIRGILIO Controparte_2
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: DOMANDA SEPARAZIONE GIUDIZIALE EX 473 BIS 40 C.P.C.
IN FATTO ED IN DIRITTO
– premesso di aver contratto matrimonio civile in data 20/06/2015 con Controparte_1
che dall'unione coniugale erano nati i figli (21.04.2010) Controparte_2 Per_1
e (12.09.2012), che nel corso del matrimonio la relazione era andata deteriorandosi, Per_2
per esclusiva colpa del marito, il quale dal 2018 aveva iniziato ad abusare di alcool e stupefacenti ed era stato condannato, con sentenza del Tribunale di Roma confermata dalla
Corte di Appello con sentenza n. 3764/2021, per il reato di maltrattamenti aggravati, commessi dal marzo 2018 al 23.7.2020, che il Tribunale per i Minori di Roma, con decreto del 24.7.2021, aveva pertanto affidato i figli minori in via esclusiva alla madre, previsto incontri padre/ figli solo in forma protetta presso il Servizio Sociale e prescritto al padre di intraprendere un percorso strutturato per la completa disintossicazione e il rafforzamento della sua struttura personale, che allo stato il padre era collocato presso la Comunità
Incontro in Amelia, sentiva i figli ogni giovedì e li vedeva quattro giorni al mese presso la casa della nonna paterna, che ella lavorava come impiegata con uno stipendio di circa 970 euro mensili - chiedeva che fosse pronunciata la separazione personale con addebito al marito, l'affidamento esclusivo dei figli minori con collocamento presso la stessa e frequentazione paterna in forma protetta presso il Servizio Sociale, l'attribuzione di un contributo al mantenimento dei minori a carico del dell'importo € 500,00 mensili, CP_2
oltre alle spese straordinarie nella misura del 50%. Chiedeva, altresì, che, ai sensi dell'art. 473 bis. 49 c.p.c., decorso il termine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, il Tribunale pronunciasse sentenza di scioglimento del matrimonio, alle stesse condizioni richieste per la separazione.
Si costituiva in giudizio chiedendo che fosse pronunciata la Controparte_2
separazione personale dei coniugi con rigetto della domanda di addebito, aderendo alla ulteriore domanda di scioglimento del matrimonio. Chiedeva altresì l'affidamento condiviso dei figli ai genitori, con collocamento prevalente presso la madre, senza prevedere alcun assegno a proprio carico, in quanto disoccupato. Deduceva all'uopo di aver intrapreso un virtuoso percorso riabilitativo presso la in Amelia e che i reati Parte_1
per i quali era stato condannato erano stati commessi in stato di dipendenza da alcol e stupefacenti.
All'esito dell'udienza ex art. 473 -bis .21 c.p.c., il GD ha emesso i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti:
“ …dato atto che i coniugi vivono già separati di fatto;
rilevato che all'udienza del 18.1.2024 la ricorrente, impiegata con un reddito di 900/1.000 euro mensili ed onerata da una rata di mutuo di 600 euro mensili gravante sull'abitazione di proprietà, ha dichiarato di non opporsi a che il resistente, a tale data ancora collocato presso la comunità “ Parte_1 di Amelia, potesse vedere i figli allorquando faceva rientro a Roma, ma in modalità protetta,
[...] ossia alla presenza della nonna paterna, aggiungendo che, eccezion fatta per la giornata antecedente all'udienza (quando non avevano voluto recarsi dal padre per rimanere con i loro amici e perchè avevano saputo che il padre li aveva “convocati in Tribunale”) i figli frequentavano il padre regolarmente quando veniva a Roma (una volta ogni due mesi); rilevato che alla suddetta udienza il resistente ha riferito che stava espletando un percorso per la disassuefazione dall'alcool e dagli stupefacenti nonché per la gestione delle pulsioni, che dopo l'arresto non aveva più avuto accessi violenti e che si trovava nella fase del reinserimento sociale e lavorativo (con obbligo di rimanere in comunità indicativamente sino alla Pasqua 2024), sicchè faceva rientro presso l'abitazione della madre per 4 giorni ogni 30-40 giorni e frequentava i figli in tali occasioni in base ai loro impegni;
rilevato che le parti hanno aderito alla proposta del GD di ratifica, in via provvisoria, dell'attuale regime di fatto, nelle more del completamento del percorso da parte del e del suo CP_2 reinserimento lavorativo;
rilevato che il resistente è stato condannato con sentenza del Tribunale di
Roma n. 1563/2020 per il reato di maltrattamenti aggravati ai danni della ricorrente, anche in presenza dei figli minori e che le condotte maltrattanti e violente accertate dalla suddetta sentenza vanno necessariamente valutate, in applicazione del disposto dell'art. 31 della Convenzione di
Istanbul del 2011 (Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica), ai fini dell'adozione dei provvedimenti provvisori ed urgenti, tanto più in ragione della necessità di verificare l'esito del percorso del resistente e la sua definitiva dimissione dalla comunità, sicchè, allo stato, i figli minori e vanno Per_1 Per_2 affidati in via esclusiva alla madre, figura idonea ed accudente (vedi relazione dei Servizi sociali in atti), autorizzandola ad assumere in via esclusiva anche le decisioni relative alle questioni di particolare rilevanza e segnatamente quelle relative alla salute, alla scuola e allo sport;
rilevato che, fermo il collocamento prevalente dei figli presso la madre, figura genitoriale di riferimento con cui i figli sono rimasti dopo l'allontanamento del padre, quest'ultimo, nelle more, tenuto conto dell'accordo raggiunto, potrà continuare a vederli ad ogni rientro a Roma da Amelia ovvero, nel caso in cui nelle more fosse stato dimesso stabilmente dalla comunità, due pomeriggi a settimana, nei giorni ed orari concordati con la madre, compatibilmente con le esigenze scolastiche ed extrascolastiche dei ragazzi, sempre alla presenza della nonna paterna e con eventuale pernotto solo ove i figli acconsentano, autorizzando la madre ad interrompere la frequentazione ove ravvisasse ricadute del resistente nell'abuso di alcool e droga o condotte incongrue dello stesso, disponendo altresì che, nelle more del reinserimento lavorativo del i genitori provvederanno al mantenimento diretto dei figli CP_2 nei giorni di permanenza presso ciascuno e che la madre provvederà alle spese straordinarie di cui al vigente Protocollo;
rilevato che alla madre, con cui sono collocati i figli minori, va assegnata la ex casa familiare, di cui è, peraltro, proprietaria;
rilevato che i capitoli di prova orale articolati dalla ricorrente nella memoria ex art. 473- bis.17 co 1 cpc sono superflui e/o generici e/o valutativi;
rilevata la inammissibilità della prova testimoniale richiesta dal resistente con i figli minori (evidentemente non escutibili quali testi) e la inammissibilità dell'interpello della controparte, stante la superfluità e la genericità del capitolo di prova articolato nella comparsa di costituzione;
ritenuto di dover acquisire dal resistente relazione della Comunità “Incontro” di Amelia in merito alla sua definitiva dimissione dalla struttura, al raggiungimento o meno, da parte dello stesso, di una stabile disassuefazione da alcool e stupefacenti nonché agli esiti del percorso, anche per quanto attiene alla capacità di controllo delle pulsioni aggressive ed al suo reinserimento lavorativo, oltre che sociale, valutata all'esito la necessità di sentire i figli minori;
ritenuto di dover acquisire le dichiarazioni dei redditi e sostitutive aggiornate delle parti e gli estratti conto aggiornati al 30.9.2024; rilevato che entrambe le parti hanno chiesto la pronuncia sullo status della separazione ma che va preliminarmente acquisito l'estratto dell'atto di matrimonio rilasciato dal comune di celebrazione (Santa Marinella)
PQM
visto l'art. 473- bis.22 cpc, in via provvisoria ed urgente: - autorizza i coniugi a vivere separati;
- affida i figli minori e in via esclusiva alla madre, con collocamento presso la stessa, autorizzandola ad Per_1 Per_2 assumere in via esclusiva anche le decisioni relative alle questioni di particolare rilevanza e segnatamente quelle relative alla salute, alla scuola e allo sport;
- regolamenta la frequentazione paterna come da parte motiva;
- dispone che i genitori provvederanno al mantenimento diretto dei figli nei giorni di permanenza presso ciascuno e che la madre provvederà alle spese straordinarie di cui al vigente Protocollo tra il Tribunale ed il Consiglio dell'Ordine Forense;
- assegna alla UL la ex casa familiare sita in Roma via Giovanni Rucellai 38; assegna termine sino al 15.10.2024 al resistente per il deposito della relazione della comunità “Incontro” di Amelia, di cui in parte motiva, alla ricorrente per il deposito dell'estratto dell'atto di matrimonio rilasciato dal comune di celebrazione (Santa Marinella) e ad entrambe le parti per il deposito delle dichiarazioni dei redditi e sostitutive aggiornate e degli estratti conto aggiornati al 30.9.2024; fissa l'udienza del 29.10.2024 ore 9.00 per la verifica dell'esito della suddetta relazione nonché per la comparizione personale delle parti ai fini dell'interrogatorio libero e per la rimessione della decisione al Collegio sullo status della separazione, salvo ogni ulteriore diverso provvedimento relativo ai minori…”
Acquisita relazione aggiornata della all'udienza del 20.10.2024 il Parte_1 dichiarava : “ L'11 febbraio sono uscito dalla comunità e vivo attualmente con mia CP_2 madre. Lavoro attualmente a chiamata, senza regolare inquadramento, in un ristorante a Roma a volte come cameriere, a volte in cucina, a volte come addetto al forno della pizza. In media riesco a guadagnare circa 1.100/1.200 euro al mese. Ho sottoscritto una lettera di impegno all'assunzione propostami dal legale rappresentante della società che gestisce un supermercato di nuova apertura;
il termine iniziale è già decorso a causa di problemi per la fornitura elettrica che dovrebbero essere risolti entro 15 giorni. Pertanto ieri sono stato contattato e mi hanno assicurato che entro 15 giorni comincerò a lavorare, come addetto al banco gastronomia (inquadramento V livello), con una paga base netta di 1.550 euro mensili. Attualmente verso per i miei figli un mantenimento di 500,00 euro mensili, oltre ad eventuali spese extra che divido con la mamma. Quest'estate ho lavorato fuori Roma in un agriturismo a Canterano;
avevo una casetta in affitto e ho tenuti con me i miei figli una volta per 10 giorni ed un'altra per tre settimane abbondanti. E' stato molto bello. Ora li vedo due-tre volte a settimana di pomeriggio (prendiamo un gelato e poi ceniamo da me) e un paio di volte al mese il sabato o anche il lunedì io e loro andiamo a cena fuori…Sono rimasto in contatto con la comunità mediante i social. Mi sento forte e lucido. I miei rapporti con la controparte sono buoni.”.
La UL ha confermato quanto dichiarato dal ed ha aggiunto: “… Ho lasciato i CP_2 ragazzi con il padre affinchè recuperassero il rapporto con lui. I ragazzi sono liberissimi di vedere il padre. Abitiamo ad 800 metri di distanza e pertanto non avvertono l'esigenza di dormire con il papà…
Io e controparte abbiamo instaurato un rapporto abbastanza tranquillo. Lo rendo partecipe delle cose dei ragazzi. La scorsa settimana è stato a cena da me e sono io ad avergli procurato il contatto di lavoro. La mia situazione lavorativa è invariata;
ho cambiato residenza ora abitiamo a via Augusto
Sindici 29. Non pago più il mutuo;
la casa su cui il mutuo gravava è andata all'asta a maggio scorso;
è stata venduta e a luglio ho dovuto lasciarla;
il ricavato è stato interamente assorbito dal credito della banca. Ora vivo in affitto con i nostri due figli e la mia prima figlia e pago un canone di 850 euro mensili. Mia figlia va all'università e lavora in un centro di alta moda come commessa. Ci aiuta con le spese.”
Pertanto, su richiesta delle parti, veniva disposto rinvio per la precisazione delle conclusioni congiunte e la rimessione della decisione al Collegio.
Nelle note scritte congiunte in data 15.01.25, le parti hanno così concluso sulla domanda di separazione, chiedendo all'esito la pronuncia di divorzio:
1. affido condiviso dei figli minori e con collocamento prevalente presso Persona_3 Per_2 la madre presso l'abitazione in Roma in Via Augusto Sindici n. 29;
2. salvo diverso accordo tra i genitori e nel rispetto dei turni di lavoro di entrambi, il padre vedrà e terrà con sé i figli, compatibilmente con gli impegni scolastici e parascolastici, esigenze, inclinazioni e riposo degli stessi, secondo le seguenti modalità: a) durante il periodo scolastico, due pomeriggi a settimana ed un fine settimana alternato con la madre dal sabato sino alle ore 23,00 della domenica allorquando il padre riporterà i figli presso l'abitazione della madre;
1 b) durante i periodi festivi, i figli trascorreranno: - le vacanze natalizie, ad anni alterni, il giorno di Natale con la madre e il giorno di Santo Stefano col padre;
il 31 dicembre con la madre ed il giorno di Capodanno con il padre;
- le vacanze pasquali, ad anni alterni, la Domenica di Pasqua con il padre ed il Lunedì dell'Angelo con la madre;
- le ferie estive saranno concordate ogni anno entro il giorno 30 del mese di maggio per permettere ad entrambi i genitori di pianificarle compatibilmente con gli impegni lavorativi. Il padre terrà con sé i figli 20 giorni anche non consecutivi tra il mese di luglio ed il mese di agosto;
nel rimanente periodo di chiusura scolastica, salvo diversi accordi, il padre terrà i figli con sé con le modalità di cui al precedente punto a); - per le altre festività si seguirà il criterio dell'alternanza annuale. - Entrambi i genitori si impegnano a comunicare, l'uno all'altra e viceversa, il luogo di permanenza fuori Roma, garantendo il rapporto telefonico quotidiano dei minori con l'altro genitore.
3. Per ciò che attiene al giorno del compleanno dei minori, la giornata dovrà essere organizzata in modo tale da permettere che i minori trascorrano il giorno del proprio compleanno con entrambi i genitori, concordando preventivamente i festeggiamenti;
qualora, uno dei due genitori intendesse far trascorre alla minore il proprio compleanno fuori la città di residenza, è tenuto ad informare l'altro genitore, fornendo contemporaneamente un indirizzo e un recapito telefonico, di modo che l'altro genitore possa contattare i figli. Per quanto concerne i compleanni dei genitori/nonni, i minori trascorreranno il compleanno del genitore/nonno festeggiato, a prescindere dal giorno in cui gli stessi compleanni cadranno, con recupero del giorno perso nell'ipotesi in cui i compleanni di uno dei due genitori o dei nonni cadano in un giorno spettante all'altro genitore.
4. Il Sig. verserà alla Sig.ra un importo mensile complessivo pari ad euro CP_2 Controparte_1
500,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori, oltre al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50%, come previsto dal protocollo del Tribunale Ordinario di Roma del 17.12.2014.
5. Il contributo pubblico per il sostegno economico delle famiglie attualmente denominato assegno unico (o diversamente qualificato) verrà richiesto, percepito ed integralmente trattenuto dalla Sig.ra quale genitore collocatario dei figli. Controparte_1
6. Le parti si impegnano a prestare reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo in favore dei figli della carta di identità (anche valida per l'espatrio) ovvero del passaporto. Tali documenti verranno conservati presso l'abitazione in cui risiede la madre e verranno messi a disposizione dalla Sig.ra CP_1
a semplice richiesta del CP_2
7. I coniugi si dichiarano economicamente indipendenti ed autosufficienti e rinunciano reciprocamente a qualsiasi assegno di mantenimento.
8. Le spese della presente procedura sono interamente compensate.”
Ciò posto, le allegazioni delle parti, l'originaria domanda di addebito formulata dalla ricorrente (non riproposta nelle conclusioni congiunte e pertanto rinunciata), il lungo tempo decorso dalla separazione di fatto convincono il Tribunale della intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale.
Deve pertanto essere pronunciata la separazione dei coniugi. Quanto alle condizioni di affidamento, collocamento e frequentazione dei figli minori concordate dalle parti, ritiene il Tribunale che nulla osti, allo stato, al loro recepimento, valutato l'interesse dei figli minori, alla luce degli esiti del percorso terapeutico riabilitativo espletato dal presso la di Amelia, risultanti dalle CP_2 Parte_1
relazioni in atti, nonché dalla qualità dell'attuale rapporto padre/ figli e tra le parti, improntato alla condivisione delle scelte relative ai figli ed alla collaborazione reciproca, per quanto emerso dalle dichiarazioni rese da ultimo da entrambe. In particolare, nella relazione in data 9.9.2024 della risulta che il è entrato in Parte_1 CP_2
Comunità il 28.2.2022 in regime di arresti domiciliari e, espiata la pena il 12.8.2022, vi è rimasto, da libero, sino al 12.2.2024 per continuare l'espletamento di un percorso residenziale terapeutico riabilitativo, nel corso del quale “ha manifestato una notevole propensione al cambiamento interiore, focalizzando i colloqui terapeutici sull'autoanalisi e su aspetti personali che in passato risultavano difficili da riconoscere… in ottemperanza al programma comunitario, il sig. ha superato con successo la prima verifica a 12 mesi e la seconda a 18 CP_2 mesi. Durante queste valutazioni, ha avuto l'opportunità di mettere alla prova gli obiettivi raggiunti al di fuori della struttura, trascorrendo significativo tempo con i suoi figli minori e la sua famiglia di origine. Particolarmente rilevante è il fatto che entrambi gli esami tossicologici effettuati al ritorno da tali esperienze hanno confermato l'assenza di abuso di sostanze, a testimonianza della costanza del suo impegno a mantenere uno stile di vita privo di dipendenze… Durante i momenti trascorsi con i figli ha dimostrato una notevole dedizione ed attenzione, fungendo non solo da figura di sostegno, ma anche da elemento di contenimento…nella fase conclusiva del percorso ha affrontato positivamente i reinserimenti lavorativi, preparandosi a reintegrarsi nel tessuto sociale e lavorativo. Gli esami tossicologici effettuati al suo rientro non hanno evidenziato tracce di sostanze stupefacenti, confermando il buon livello di controllo e aderenza al percorso riabilitativo”.
Nulla osta, altresì, al recepimento delle condizioni economiche concordate, avuto riguardo alle attuali situazioni patrimoniali delle parti.
Rimane ferma la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti dal contenuto necessario della separazione, di cui il Tribunale prende atto.
La causa va rimessa sul ruolo per gli incombenti di cui all'ordinanza del GD in data 27.3.2025.
La regolamentazione delle spese di lite è rimessa alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente decidendo, così provvede: pronuncia la separazione personale dei coniugi e Controparte_1 CP_2
coniugati in Santa Marinella il 20.06.2015, alle condizioni riportate in parte
[...]
motiva, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti dal contenuto necessario della separazione;
dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di
Santa Marinella (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2015, atto 24, parte 2, serie C); dispone la rimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio come da ordinanza del GD in data 27.3.2025; spese alla sentenza definitiva.
Roma, 27.3.2025
LA GIUDICE REL. EST. LA PRESIDENTE dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE CIVILE
così composto
Dott.ssa Marta IENZI PRESIDENTE
Dott.ssa Cecilia PRATESI GIUDICE
Dott.ssa Valeria CHIRICO GIUDICE REL. EST. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G.44359 /2023 promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. RUSSO DANIELE Controparte_1
RICORRENTE
E
con il patrocinio dell'Avv. MENICHELLI VIRGILIO Controparte_2
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: DOMANDA SEPARAZIONE GIUDIZIALE EX 473 BIS 40 C.P.C.
IN FATTO ED IN DIRITTO
– premesso di aver contratto matrimonio civile in data 20/06/2015 con Controparte_1
che dall'unione coniugale erano nati i figli (21.04.2010) Controparte_2 Per_1
e (12.09.2012), che nel corso del matrimonio la relazione era andata deteriorandosi, Per_2
per esclusiva colpa del marito, il quale dal 2018 aveva iniziato ad abusare di alcool e stupefacenti ed era stato condannato, con sentenza del Tribunale di Roma confermata dalla
Corte di Appello con sentenza n. 3764/2021, per il reato di maltrattamenti aggravati, commessi dal marzo 2018 al 23.7.2020, che il Tribunale per i Minori di Roma, con decreto del 24.7.2021, aveva pertanto affidato i figli minori in via esclusiva alla madre, previsto incontri padre/ figli solo in forma protetta presso il Servizio Sociale e prescritto al padre di intraprendere un percorso strutturato per la completa disintossicazione e il rafforzamento della sua struttura personale, che allo stato il padre era collocato presso la Comunità
Incontro in Amelia, sentiva i figli ogni giovedì e li vedeva quattro giorni al mese presso la casa della nonna paterna, che ella lavorava come impiegata con uno stipendio di circa 970 euro mensili - chiedeva che fosse pronunciata la separazione personale con addebito al marito, l'affidamento esclusivo dei figli minori con collocamento presso la stessa e frequentazione paterna in forma protetta presso il Servizio Sociale, l'attribuzione di un contributo al mantenimento dei minori a carico del dell'importo € 500,00 mensili, CP_2
oltre alle spese straordinarie nella misura del 50%. Chiedeva, altresì, che, ai sensi dell'art. 473 bis. 49 c.p.c., decorso il termine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, il Tribunale pronunciasse sentenza di scioglimento del matrimonio, alle stesse condizioni richieste per la separazione.
Si costituiva in giudizio chiedendo che fosse pronunciata la Controparte_2
separazione personale dei coniugi con rigetto della domanda di addebito, aderendo alla ulteriore domanda di scioglimento del matrimonio. Chiedeva altresì l'affidamento condiviso dei figli ai genitori, con collocamento prevalente presso la madre, senza prevedere alcun assegno a proprio carico, in quanto disoccupato. Deduceva all'uopo di aver intrapreso un virtuoso percorso riabilitativo presso la in Amelia e che i reati Parte_1
per i quali era stato condannato erano stati commessi in stato di dipendenza da alcol e stupefacenti.
All'esito dell'udienza ex art. 473 -bis .21 c.p.c., il GD ha emesso i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti:
“ …dato atto che i coniugi vivono già separati di fatto;
rilevato che all'udienza del 18.1.2024 la ricorrente, impiegata con un reddito di 900/1.000 euro mensili ed onerata da una rata di mutuo di 600 euro mensili gravante sull'abitazione di proprietà, ha dichiarato di non opporsi a che il resistente, a tale data ancora collocato presso la comunità “ Parte_1 di Amelia, potesse vedere i figli allorquando faceva rientro a Roma, ma in modalità protetta,
[...] ossia alla presenza della nonna paterna, aggiungendo che, eccezion fatta per la giornata antecedente all'udienza (quando non avevano voluto recarsi dal padre per rimanere con i loro amici e perchè avevano saputo che il padre li aveva “convocati in Tribunale”) i figli frequentavano il padre regolarmente quando veniva a Roma (una volta ogni due mesi); rilevato che alla suddetta udienza il resistente ha riferito che stava espletando un percorso per la disassuefazione dall'alcool e dagli stupefacenti nonché per la gestione delle pulsioni, che dopo l'arresto non aveva più avuto accessi violenti e che si trovava nella fase del reinserimento sociale e lavorativo (con obbligo di rimanere in comunità indicativamente sino alla Pasqua 2024), sicchè faceva rientro presso l'abitazione della madre per 4 giorni ogni 30-40 giorni e frequentava i figli in tali occasioni in base ai loro impegni;
rilevato che le parti hanno aderito alla proposta del GD di ratifica, in via provvisoria, dell'attuale regime di fatto, nelle more del completamento del percorso da parte del e del suo CP_2 reinserimento lavorativo;
rilevato che il resistente è stato condannato con sentenza del Tribunale di
Roma n. 1563/2020 per il reato di maltrattamenti aggravati ai danni della ricorrente, anche in presenza dei figli minori e che le condotte maltrattanti e violente accertate dalla suddetta sentenza vanno necessariamente valutate, in applicazione del disposto dell'art. 31 della Convenzione di
Istanbul del 2011 (Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica), ai fini dell'adozione dei provvedimenti provvisori ed urgenti, tanto più in ragione della necessità di verificare l'esito del percorso del resistente e la sua definitiva dimissione dalla comunità, sicchè, allo stato, i figli minori e vanno Per_1 Per_2 affidati in via esclusiva alla madre, figura idonea ed accudente (vedi relazione dei Servizi sociali in atti), autorizzandola ad assumere in via esclusiva anche le decisioni relative alle questioni di particolare rilevanza e segnatamente quelle relative alla salute, alla scuola e allo sport;
rilevato che, fermo il collocamento prevalente dei figli presso la madre, figura genitoriale di riferimento con cui i figli sono rimasti dopo l'allontanamento del padre, quest'ultimo, nelle more, tenuto conto dell'accordo raggiunto, potrà continuare a vederli ad ogni rientro a Roma da Amelia ovvero, nel caso in cui nelle more fosse stato dimesso stabilmente dalla comunità, due pomeriggi a settimana, nei giorni ed orari concordati con la madre, compatibilmente con le esigenze scolastiche ed extrascolastiche dei ragazzi, sempre alla presenza della nonna paterna e con eventuale pernotto solo ove i figli acconsentano, autorizzando la madre ad interrompere la frequentazione ove ravvisasse ricadute del resistente nell'abuso di alcool e droga o condotte incongrue dello stesso, disponendo altresì che, nelle more del reinserimento lavorativo del i genitori provvederanno al mantenimento diretto dei figli CP_2 nei giorni di permanenza presso ciascuno e che la madre provvederà alle spese straordinarie di cui al vigente Protocollo;
rilevato che alla madre, con cui sono collocati i figli minori, va assegnata la ex casa familiare, di cui è, peraltro, proprietaria;
rilevato che i capitoli di prova orale articolati dalla ricorrente nella memoria ex art. 473- bis.17 co 1 cpc sono superflui e/o generici e/o valutativi;
rilevata la inammissibilità della prova testimoniale richiesta dal resistente con i figli minori (evidentemente non escutibili quali testi) e la inammissibilità dell'interpello della controparte, stante la superfluità e la genericità del capitolo di prova articolato nella comparsa di costituzione;
ritenuto di dover acquisire dal resistente relazione della Comunità “Incontro” di Amelia in merito alla sua definitiva dimissione dalla struttura, al raggiungimento o meno, da parte dello stesso, di una stabile disassuefazione da alcool e stupefacenti nonché agli esiti del percorso, anche per quanto attiene alla capacità di controllo delle pulsioni aggressive ed al suo reinserimento lavorativo, oltre che sociale, valutata all'esito la necessità di sentire i figli minori;
ritenuto di dover acquisire le dichiarazioni dei redditi e sostitutive aggiornate delle parti e gli estratti conto aggiornati al 30.9.2024; rilevato che entrambe le parti hanno chiesto la pronuncia sullo status della separazione ma che va preliminarmente acquisito l'estratto dell'atto di matrimonio rilasciato dal comune di celebrazione (Santa Marinella)
PQM
visto l'art. 473- bis.22 cpc, in via provvisoria ed urgente: - autorizza i coniugi a vivere separati;
- affida i figli minori e in via esclusiva alla madre, con collocamento presso la stessa, autorizzandola ad Per_1 Per_2 assumere in via esclusiva anche le decisioni relative alle questioni di particolare rilevanza e segnatamente quelle relative alla salute, alla scuola e allo sport;
- regolamenta la frequentazione paterna come da parte motiva;
- dispone che i genitori provvederanno al mantenimento diretto dei figli nei giorni di permanenza presso ciascuno e che la madre provvederà alle spese straordinarie di cui al vigente Protocollo tra il Tribunale ed il Consiglio dell'Ordine Forense;
- assegna alla UL la ex casa familiare sita in Roma via Giovanni Rucellai 38; assegna termine sino al 15.10.2024 al resistente per il deposito della relazione della comunità “Incontro” di Amelia, di cui in parte motiva, alla ricorrente per il deposito dell'estratto dell'atto di matrimonio rilasciato dal comune di celebrazione (Santa Marinella) e ad entrambe le parti per il deposito delle dichiarazioni dei redditi e sostitutive aggiornate e degli estratti conto aggiornati al 30.9.2024; fissa l'udienza del 29.10.2024 ore 9.00 per la verifica dell'esito della suddetta relazione nonché per la comparizione personale delle parti ai fini dell'interrogatorio libero e per la rimessione della decisione al Collegio sullo status della separazione, salvo ogni ulteriore diverso provvedimento relativo ai minori…”
Acquisita relazione aggiornata della all'udienza del 20.10.2024 il Parte_1 dichiarava : “ L'11 febbraio sono uscito dalla comunità e vivo attualmente con mia CP_2 madre. Lavoro attualmente a chiamata, senza regolare inquadramento, in un ristorante a Roma a volte come cameriere, a volte in cucina, a volte come addetto al forno della pizza. In media riesco a guadagnare circa 1.100/1.200 euro al mese. Ho sottoscritto una lettera di impegno all'assunzione propostami dal legale rappresentante della società che gestisce un supermercato di nuova apertura;
il termine iniziale è già decorso a causa di problemi per la fornitura elettrica che dovrebbero essere risolti entro 15 giorni. Pertanto ieri sono stato contattato e mi hanno assicurato che entro 15 giorni comincerò a lavorare, come addetto al banco gastronomia (inquadramento V livello), con una paga base netta di 1.550 euro mensili. Attualmente verso per i miei figli un mantenimento di 500,00 euro mensili, oltre ad eventuali spese extra che divido con la mamma. Quest'estate ho lavorato fuori Roma in un agriturismo a Canterano;
avevo una casetta in affitto e ho tenuti con me i miei figli una volta per 10 giorni ed un'altra per tre settimane abbondanti. E' stato molto bello. Ora li vedo due-tre volte a settimana di pomeriggio (prendiamo un gelato e poi ceniamo da me) e un paio di volte al mese il sabato o anche il lunedì io e loro andiamo a cena fuori…Sono rimasto in contatto con la comunità mediante i social. Mi sento forte e lucido. I miei rapporti con la controparte sono buoni.”.
La UL ha confermato quanto dichiarato dal ed ha aggiunto: “… Ho lasciato i CP_2 ragazzi con il padre affinchè recuperassero il rapporto con lui. I ragazzi sono liberissimi di vedere il padre. Abitiamo ad 800 metri di distanza e pertanto non avvertono l'esigenza di dormire con il papà…
Io e controparte abbiamo instaurato un rapporto abbastanza tranquillo. Lo rendo partecipe delle cose dei ragazzi. La scorsa settimana è stato a cena da me e sono io ad avergli procurato il contatto di lavoro. La mia situazione lavorativa è invariata;
ho cambiato residenza ora abitiamo a via Augusto
Sindici 29. Non pago più il mutuo;
la casa su cui il mutuo gravava è andata all'asta a maggio scorso;
è stata venduta e a luglio ho dovuto lasciarla;
il ricavato è stato interamente assorbito dal credito della banca. Ora vivo in affitto con i nostri due figli e la mia prima figlia e pago un canone di 850 euro mensili. Mia figlia va all'università e lavora in un centro di alta moda come commessa. Ci aiuta con le spese.”
Pertanto, su richiesta delle parti, veniva disposto rinvio per la precisazione delle conclusioni congiunte e la rimessione della decisione al Collegio.
Nelle note scritte congiunte in data 15.01.25, le parti hanno così concluso sulla domanda di separazione, chiedendo all'esito la pronuncia di divorzio:
1. affido condiviso dei figli minori e con collocamento prevalente presso Persona_3 Per_2 la madre presso l'abitazione in Roma in Via Augusto Sindici n. 29;
2. salvo diverso accordo tra i genitori e nel rispetto dei turni di lavoro di entrambi, il padre vedrà e terrà con sé i figli, compatibilmente con gli impegni scolastici e parascolastici, esigenze, inclinazioni e riposo degli stessi, secondo le seguenti modalità: a) durante il periodo scolastico, due pomeriggi a settimana ed un fine settimana alternato con la madre dal sabato sino alle ore 23,00 della domenica allorquando il padre riporterà i figli presso l'abitazione della madre;
1 b) durante i periodi festivi, i figli trascorreranno: - le vacanze natalizie, ad anni alterni, il giorno di Natale con la madre e il giorno di Santo Stefano col padre;
il 31 dicembre con la madre ed il giorno di Capodanno con il padre;
- le vacanze pasquali, ad anni alterni, la Domenica di Pasqua con il padre ed il Lunedì dell'Angelo con la madre;
- le ferie estive saranno concordate ogni anno entro il giorno 30 del mese di maggio per permettere ad entrambi i genitori di pianificarle compatibilmente con gli impegni lavorativi. Il padre terrà con sé i figli 20 giorni anche non consecutivi tra il mese di luglio ed il mese di agosto;
nel rimanente periodo di chiusura scolastica, salvo diversi accordi, il padre terrà i figli con sé con le modalità di cui al precedente punto a); - per le altre festività si seguirà il criterio dell'alternanza annuale. - Entrambi i genitori si impegnano a comunicare, l'uno all'altra e viceversa, il luogo di permanenza fuori Roma, garantendo il rapporto telefonico quotidiano dei minori con l'altro genitore.
3. Per ciò che attiene al giorno del compleanno dei minori, la giornata dovrà essere organizzata in modo tale da permettere che i minori trascorrano il giorno del proprio compleanno con entrambi i genitori, concordando preventivamente i festeggiamenti;
qualora, uno dei due genitori intendesse far trascorre alla minore il proprio compleanno fuori la città di residenza, è tenuto ad informare l'altro genitore, fornendo contemporaneamente un indirizzo e un recapito telefonico, di modo che l'altro genitore possa contattare i figli. Per quanto concerne i compleanni dei genitori/nonni, i minori trascorreranno il compleanno del genitore/nonno festeggiato, a prescindere dal giorno in cui gli stessi compleanni cadranno, con recupero del giorno perso nell'ipotesi in cui i compleanni di uno dei due genitori o dei nonni cadano in un giorno spettante all'altro genitore.
4. Il Sig. verserà alla Sig.ra un importo mensile complessivo pari ad euro CP_2 Controparte_1
500,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori, oltre al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50%, come previsto dal protocollo del Tribunale Ordinario di Roma del 17.12.2014.
5. Il contributo pubblico per il sostegno economico delle famiglie attualmente denominato assegno unico (o diversamente qualificato) verrà richiesto, percepito ed integralmente trattenuto dalla Sig.ra quale genitore collocatario dei figli. Controparte_1
6. Le parti si impegnano a prestare reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo in favore dei figli della carta di identità (anche valida per l'espatrio) ovvero del passaporto. Tali documenti verranno conservati presso l'abitazione in cui risiede la madre e verranno messi a disposizione dalla Sig.ra CP_1
a semplice richiesta del CP_2
7. I coniugi si dichiarano economicamente indipendenti ed autosufficienti e rinunciano reciprocamente a qualsiasi assegno di mantenimento.
8. Le spese della presente procedura sono interamente compensate.”
Ciò posto, le allegazioni delle parti, l'originaria domanda di addebito formulata dalla ricorrente (non riproposta nelle conclusioni congiunte e pertanto rinunciata), il lungo tempo decorso dalla separazione di fatto convincono il Tribunale della intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale.
Deve pertanto essere pronunciata la separazione dei coniugi. Quanto alle condizioni di affidamento, collocamento e frequentazione dei figli minori concordate dalle parti, ritiene il Tribunale che nulla osti, allo stato, al loro recepimento, valutato l'interesse dei figli minori, alla luce degli esiti del percorso terapeutico riabilitativo espletato dal presso la di Amelia, risultanti dalle CP_2 Parte_1
relazioni in atti, nonché dalla qualità dell'attuale rapporto padre/ figli e tra le parti, improntato alla condivisione delle scelte relative ai figli ed alla collaborazione reciproca, per quanto emerso dalle dichiarazioni rese da ultimo da entrambe. In particolare, nella relazione in data 9.9.2024 della risulta che il è entrato in Parte_1 CP_2
Comunità il 28.2.2022 in regime di arresti domiciliari e, espiata la pena il 12.8.2022, vi è rimasto, da libero, sino al 12.2.2024 per continuare l'espletamento di un percorso residenziale terapeutico riabilitativo, nel corso del quale “ha manifestato una notevole propensione al cambiamento interiore, focalizzando i colloqui terapeutici sull'autoanalisi e su aspetti personali che in passato risultavano difficili da riconoscere… in ottemperanza al programma comunitario, il sig. ha superato con successo la prima verifica a 12 mesi e la seconda a 18 CP_2 mesi. Durante queste valutazioni, ha avuto l'opportunità di mettere alla prova gli obiettivi raggiunti al di fuori della struttura, trascorrendo significativo tempo con i suoi figli minori e la sua famiglia di origine. Particolarmente rilevante è il fatto che entrambi gli esami tossicologici effettuati al ritorno da tali esperienze hanno confermato l'assenza di abuso di sostanze, a testimonianza della costanza del suo impegno a mantenere uno stile di vita privo di dipendenze… Durante i momenti trascorsi con i figli ha dimostrato una notevole dedizione ed attenzione, fungendo non solo da figura di sostegno, ma anche da elemento di contenimento…nella fase conclusiva del percorso ha affrontato positivamente i reinserimenti lavorativi, preparandosi a reintegrarsi nel tessuto sociale e lavorativo. Gli esami tossicologici effettuati al suo rientro non hanno evidenziato tracce di sostanze stupefacenti, confermando il buon livello di controllo e aderenza al percorso riabilitativo”.
Nulla osta, altresì, al recepimento delle condizioni economiche concordate, avuto riguardo alle attuali situazioni patrimoniali delle parti.
Rimane ferma la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti dal contenuto necessario della separazione, di cui il Tribunale prende atto.
La causa va rimessa sul ruolo per gli incombenti di cui all'ordinanza del GD in data 27.3.2025.
La regolamentazione delle spese di lite è rimessa alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente decidendo, così provvede: pronuncia la separazione personale dei coniugi e Controparte_1 CP_2
coniugati in Santa Marinella il 20.06.2015, alle condizioni riportate in parte
[...]
motiva, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti dal contenuto necessario della separazione;
dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di
Santa Marinella (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2015, atto 24, parte 2, serie C); dispone la rimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio come da ordinanza del GD in data 27.3.2025; spese alla sentenza definitiva.
Roma, 27.3.2025
LA GIUDICE REL. EST. LA PRESIDENTE dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi