Art. 21-quinquies. (Disposizioni in materia di uffici giudiziari) 1. Al fine di favorire la piena attuazione di quanto previsto dall' articolo 1, commi 526 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 , fino al ((31 dicembre 2024)) , per le attivita' di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria in precedenza svolte dal personale dei comuni gia' distaccato, comandato o comunque specificamente destinato presso gli uffici giudiziari, i medesimi uffici giudiziari possono continuare ad avvalersi dei servizi forniti dal predetto personale comunale, sulla base di accordi o convenzioni da concludere in sede locale, autorizzati dal Ministero della giustizia, in applicazione e nei limiti di una convenzione quadro previamente stipulata tra il Ministero della giustizia e l'Associazione nazionale dei comuni italiani.
2. Nella convenzione quadro di cui al comma 1 sono fissati, secondo criteri di economicita' della spesa, i parametri per la quantificazione del corrispettivo dei servizi di cui al medesimo comma 1.
3. Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rilasciate secondo i criteri fissati nella convenzione quadro di cui al medesimo comma 1 e nei limiti massimi complessivi del 15 per cento , per l'anno 2015, del 20 per cento per l'anno 2016, del 15 per cento per l'anno 2017 e del 10 per cento per ciascuno degli anni dal 2018 ((al 2024)) della dotazione ordinaria del capitolo di nuova istituzione previsto dall' articolo 1, comma 527, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 , e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Nella convenzione quadro di cui al comma 1 sono fissati, secondo criteri di economicita' della spesa, i parametri per la quantificazione del corrispettivo dei servizi di cui al medesimo comma 1.
3. Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rilasciate secondo i criteri fissati nella convenzione quadro di cui al medesimo comma 1 e nei limiti massimi complessivi del 15 per cento , per l'anno 2015, del 20 per cento per l'anno 2016, del 15 per cento per l'anno 2017 e del 10 per cento per ciascuno degli anni dal 2018 ((al 2024)) della dotazione ordinaria del capitolo di nuova istituzione previsto dall' articolo 1, comma 527, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 , e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.