TRIB
Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 26/03/2025, n. 943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 943 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona del dott. Amato Carbone, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 8528/2024 RG fissata all'udienza del 25/03/2025 (data di scadenza del termine per il deposito delle note) promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. D'AMICO Parte_1
GIOVANNI
Ricorrente
C O N T R O
rappresentato e Controparte_1 difeso dall'avv. PETRUCCI MARIA TERESA
Resistente
FATTO E DIRITTO
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter cpc ai sensi del quale … Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.
Parte ricorrente ha adito questo Tribunale chiedendo di:
A) ACCERTARE e DICHIARARE che i fatti come sopra esposti sono veri i fatti e le circostanze come esposte in premessa e per l'effetto dichiarare come illegittimi i provvedimenti di rigetto tutti come sopra meglio individuati e qui impugnati e contestati;
B) Per l'effetto ACCERTARE e DICHIARARE il diritto della ricorrente ad accedere al Fondo di
Garanzia crediti diversi ex art. 2 D. Lgs 80/92 per la liquidazione delle retribuzioni maturate pari a complessivi €4.918,43 (di cui €1252,59 per mensilità agosto 2019, €1195,64 per mensilità settembre 2019, €797,10 per mensilità ottobre 2019, €666,64 per 13^ mensilità 2019) e quindi ad ottenerne la loro effettiva liquidazione;
1 C) CONDANNARE quindi l' convenuta, che ex lege gestisce lo specifico Fondo di garanzia in CP_1 parola, alla liquidazione in favore della ricorrente delle somme tutte come al punto sopra indicate e specificate, maggiorate degli accessori per il ritardo dal dì del dovuto sino all'effettivo soddisfo;
…
Il giudizio scaturisce dal fatto che la datrice di lavoro alla cessazione del Parte_2 rapporto di lavoro non ha provveduto al pagamento del TFR, delle retribuzioni relative ai mesi di agosto, settembre, ottobre, novembre e 13^ 2019.
A seguito di esecuzione forzata negativa e di rigetto di istanza di fallimento, la parte presentava domanda di accesso al fondo di garanzia La domanda veniva respinta e CP_1 sorgeva quindi l'esigenza di proposizione del presente ricorso.
risulta costituito. CP_1
Nelle note di trattazione in vista della scorsa udienza, ha fatto presente che: CP_1
L' peraltro, ribadisce che, acquisita in fase di giudizio la documentazione utile, al fine di poter CP_1 utilmente riesaminare la richiesta della prestazione, ha valutato di poter liquidare, con valuta
05/03/2025, l'importo lordo di euro 2.805,62 (2.212,83 al netto della tassazione), a fronte dell'importo lordo richiesto in ricorso, di euro 4.918,43, rispettando i limiti di importo del massimale stabilito CP_ dall'articolo 2, comma 2, del D.lgs n. 80/1992, recepito dalla Circolare 70/23 al punto 9.3.
Premesso quanto sopra, pertanto, al fine di far conoscere i motivi di reiezione e quelli di accoglimento
(parziale) fatte salve le eccezioni pregiudiziali di decadenza dall'azione giudiziaria e prescrizione del diritto, CP_ l' conclude chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere, in ordine a quanto riconosciuto e con i limiti ex lege previsti e il rigetto nel resto.
Parte ricorrente in vista della presente udienza, su sollecitazione del giudice, ha aderito alla richiesta di cessazione della materia del contendere.
La materia del contendere è quindi cessata. Sulle spese si ritiene che le stesse vadano poste a carico di in quanto l'ente ha – solo in corso di giudizio – provveduto a riconoscere CP_1 il bene della vita in favore di parte ricorrente.
Circa il valore di causa si rientra nel II scaglione (3 fasi in assenza di istruttoria), dato quanto riconosciuto come dovuto. Nessuna maggiorazione spetta per i collegamenti ipertestuali in
2 quanto gli stessi non hanno apportato alcuna agevolazione causale rispetto alla trattazione di causa.
P.Q.M.
Il Giudice, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 8528/2024, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere;
condanna al pagamento delle spese di lite e le liquida in € 900,00 oltre spese forfettarie CP_1
(15%), iva e cpa con distrazione alla difesa di parte ricorrente.
Lecce, 26/03/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Amato Carbone
3