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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 29/10/2025, n. 270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 270 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 1471/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott. ssa Barbara Vicario Giudice relatore/estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 24.09.2025 da nato il [...] a [...] e residente in [...]
Fenoaltea n. 1, C.F.: e , nata il C.F._1 Parte_2
26.04.1974 a UC (Germania) e residente in [...], C.F.:
, entrambi elettivamente domiciliati in Rieti, Via Sanizi n. 2 presso lo studio C.F._2 dell'Avv. Arianna Del Re che li rappresenta e difende in virtù di delega in atti. ricorrenti con l'intervento del PM
Oggetto: separazione consensuale
Fatto e diritto e hanno contratto matrimonio in data 31/08/1996 a Fara in Parte_1 Parte_2
NA (RI), trascritto presso l'Ufficio di Stato civile del predetto Comune (atto n. 53, Parte II, Serie
A, Anno 1996).
Dal matrimonio sono nati il 22/02/1998, e il 22/06/2006. Persona_1 Persona_2
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. deducendo l'improseguibilità della vita coniugale, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) la casa coniugale viene assegnata alla sig.ra che ivi continuerà a Parte_2 risiedere unitamente ai figli e con quanto ivi contenuto;
Per_1 Per_2
2) il sig. si è allontanato dalla casa familiare e si è trasferito presso i propri genitori;
Pt_1
1 3) il sig. si impegna a trasferire entro 30 giorni dalla pubblicazione della Sentenza relativa Pt_1 al presente procedimento la piena proprietà di:
- Via Fenoaltea 1 Cat. Fab. Rieti Foglio 66 n. 376 sub 10 Cat. A/3 classe 4, consistenza 7,0 vani
Superficie 113 mq;
- Via Fenoaltea 1 Cat. Fab. Rieti Foglio 66 n. 376 sub 22 Cat. C/6 classe 14, Superficie 15 mq presso Notaio di sua fiducia, con spese a proprio carico. A tal fine le parti dichiarano espressamente che “ai fini delle agevolazioni fiscali di cui all'art. 19 della L. n.74/87, ed in considerazione della
Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 18 del 29 maggio 2013 e della Circolare dell'Agenzia delle
Entrate n. 2/E del 21.2.2014, il predetto trasferimento dei diritti immobiliari è elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale”
4) Entro il medesimo termine la sig.ra si obbliga alla voltura a proprio nome di tutte le Pt_2 utenze relative alla casa coniugale;
5) il sig. verserà alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento di (vitto Pt_1 Pt_2 Per_2
, utenze, trasporti) la somma di € 200,00, somma che sarà versata entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dalla data di deposito del presente ricorso, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat. Tale somma sarà dovuta alla sig.ra fintanto che abbia dimora Pt_2 Per_2 abituale presso la mamma;
laddove si trasferisse altrove per l'Università, i genitori Per_2 provvederanno al mantenimento diretto del figlio;
6) Le spese straordinarie di saranno sostenute al 50% tra le parti nel rispetto del Per_2 protocollo delle spese straordinarie vigente presso il Tribunale di Rieti;
verranno altresì divise al
50% le spese di abbigliamento, scarpe e accessori. I conteggi di dare/avere dovranno essere effettuati con cadenza mensile. Il genitore che anticipa la spesa è tenuto ad inviare il rendiconto con i relativi giustificativi entro il giorno 20 di ogni mese all'altro genitore il quale dovrà procedere al rimborso entro 15 gg dalla richiesta. Al fine di permettere eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, i genitori sono invitati a richiedere ed a mettere a disposizione dell'altro genitore documenti fiscali (fatture e ricevute) relative a spese deducibili così da poter utilizzare il documento per la percentuale corrispondente a quella del rispettivo impegno di spesa;
7) le parti dichiarano di aver così regolato tutti i propri rapporti di dare e avere e di essere interamente soddisfatte e di non avere più nulla a pretendere l'un l'altra a nessun titolo e/o ragione anche in relazione alla cessazione e alla avvenuta liquidazione della comunione de residuo.
Con note scritte depositate per l'udienza del 09.10.2025 le parti hanno confermato la volontà di separarsi alle condizioni di cui al ricorso e il Giudice ha riservato la decisione al Collegio.
Il PM ha espresso parere favorevole in data 10.10.2025.
***
2 La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
L'accordo è congruo.
Vista la domanda congiunta le spese di lite sono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
-dichiara la separazione personale dei coniugi nato il [...] e Parte_1 [...]
, nata il [...] che hanno contratto matrimonio in data 31.08.1996 nel Parte_2
Comune di Fara In NA (RI), iscritto presso l'Ufficio di Stato civile del predetto Comune, al n.
53, Parte II, Serie A, Anno 1996;
- recepisce le condizioni di separazione riportate in parte motiva da intendersi qui trascritte;
prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
-dichiara compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Fara In NA perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Rieti, il 17.10.2025
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott. ssa Barbara Vicario Giudice relatore/estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 24.09.2025 da nato il [...] a [...] e residente in [...]
Fenoaltea n. 1, C.F.: e , nata il C.F._1 Parte_2
26.04.1974 a UC (Germania) e residente in [...], C.F.:
, entrambi elettivamente domiciliati in Rieti, Via Sanizi n. 2 presso lo studio C.F._2 dell'Avv. Arianna Del Re che li rappresenta e difende in virtù di delega in atti. ricorrenti con l'intervento del PM
Oggetto: separazione consensuale
Fatto e diritto e hanno contratto matrimonio in data 31/08/1996 a Fara in Parte_1 Parte_2
NA (RI), trascritto presso l'Ufficio di Stato civile del predetto Comune (atto n. 53, Parte II, Serie
A, Anno 1996).
Dal matrimonio sono nati il 22/02/1998, e il 22/06/2006. Persona_1 Persona_2
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. deducendo l'improseguibilità della vita coniugale, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) la casa coniugale viene assegnata alla sig.ra che ivi continuerà a Parte_2 risiedere unitamente ai figli e con quanto ivi contenuto;
Per_1 Per_2
2) il sig. si è allontanato dalla casa familiare e si è trasferito presso i propri genitori;
Pt_1
1 3) il sig. si impegna a trasferire entro 30 giorni dalla pubblicazione della Sentenza relativa Pt_1 al presente procedimento la piena proprietà di:
- Via Fenoaltea 1 Cat. Fab. Rieti Foglio 66 n. 376 sub 10 Cat. A/3 classe 4, consistenza 7,0 vani
Superficie 113 mq;
- Via Fenoaltea 1 Cat. Fab. Rieti Foglio 66 n. 376 sub 22 Cat. C/6 classe 14, Superficie 15 mq presso Notaio di sua fiducia, con spese a proprio carico. A tal fine le parti dichiarano espressamente che “ai fini delle agevolazioni fiscali di cui all'art. 19 della L. n.74/87, ed in considerazione della
Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 18 del 29 maggio 2013 e della Circolare dell'Agenzia delle
Entrate n. 2/E del 21.2.2014, il predetto trasferimento dei diritti immobiliari è elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale”
4) Entro il medesimo termine la sig.ra si obbliga alla voltura a proprio nome di tutte le Pt_2 utenze relative alla casa coniugale;
5) il sig. verserà alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento di (vitto Pt_1 Pt_2 Per_2
, utenze, trasporti) la somma di € 200,00, somma che sarà versata entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dalla data di deposito del presente ricorso, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat. Tale somma sarà dovuta alla sig.ra fintanto che abbia dimora Pt_2 Per_2 abituale presso la mamma;
laddove si trasferisse altrove per l'Università, i genitori Per_2 provvederanno al mantenimento diretto del figlio;
6) Le spese straordinarie di saranno sostenute al 50% tra le parti nel rispetto del Per_2 protocollo delle spese straordinarie vigente presso il Tribunale di Rieti;
verranno altresì divise al
50% le spese di abbigliamento, scarpe e accessori. I conteggi di dare/avere dovranno essere effettuati con cadenza mensile. Il genitore che anticipa la spesa è tenuto ad inviare il rendiconto con i relativi giustificativi entro il giorno 20 di ogni mese all'altro genitore il quale dovrà procedere al rimborso entro 15 gg dalla richiesta. Al fine di permettere eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, i genitori sono invitati a richiedere ed a mettere a disposizione dell'altro genitore documenti fiscali (fatture e ricevute) relative a spese deducibili così da poter utilizzare il documento per la percentuale corrispondente a quella del rispettivo impegno di spesa;
7) le parti dichiarano di aver così regolato tutti i propri rapporti di dare e avere e di essere interamente soddisfatte e di non avere più nulla a pretendere l'un l'altra a nessun titolo e/o ragione anche in relazione alla cessazione e alla avvenuta liquidazione della comunione de residuo.
Con note scritte depositate per l'udienza del 09.10.2025 le parti hanno confermato la volontà di separarsi alle condizioni di cui al ricorso e il Giudice ha riservato la decisione al Collegio.
Il PM ha espresso parere favorevole in data 10.10.2025.
***
2 La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
L'accordo è congruo.
Vista la domanda congiunta le spese di lite sono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
-dichiara la separazione personale dei coniugi nato il [...] e Parte_1 [...]
, nata il [...] che hanno contratto matrimonio in data 31.08.1996 nel Parte_2
Comune di Fara In NA (RI), iscritto presso l'Ufficio di Stato civile del predetto Comune, al n.
53, Parte II, Serie A, Anno 1996;
- recepisce le condizioni di separazione riportate in parte motiva da intendersi qui trascritte;
prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
-dichiara compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Fara In NA perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Rieti, il 17.10.2025
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
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