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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VIII, sentenza 12/01/2026, n. 320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 320 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 320/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 8, riunita in udienza il
24/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente e Relatore
TT ANNA RITA, Giudice
PASTORE FRANCESCO, Giudice
in data 24/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4967/2024 depositato il 16/07/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi, 31 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - ON - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 82/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 14
e pubblicata il 03/01/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120239004489587000 IRPEF-ALTRO 2006 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5723/2025 depositato il
03/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: ILLUSTRA IL PROPRIO ATTO DI APPELLO
Resistente/Appellato: CONTRIBUENTE E ADER: ASSENTI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto registrato con R. G. n 4967/2024, la Agenzia delle Entrate di Napoli ha appellato, nei confronti di
Resistente_1 e della Agenzia Entrate ON, la sentenza della Corte di Giustizia di I grado di Napoli n. 82/2024, con la quale è stato accolto il ricorso proposto dal Resistente_1, con compensazione delle spese e competenze di giudizio.
Con l'originario ricorso il contribuente aveva impugnato l'intimazione di pagamento n.
07120239004489587000, emessa sulla base della cartella di pagamento n.07120110105753069000, contenente l'iscrizione a ruolo derivante dal controllo formale ex art.36 ter DPR 600/73 relativamente al
Modello 730 per l'anno d'imposta 2006, deducendo in particolare omessa notifica dell'atto presupposto, ed intervenuta prescrizione del credito. Inoltre si sosteneva il termine quinquennale di prescrizione e la non applicabilità delle proroghe per le notifiche dettata dalle disposizioni emanate per l'emergenza da Covid 19.
Si era costituita la Agenzia Entrate depositando, in ritardo, documentazione tesa a provare la avvenuta notifica della cartella.
Non si era costituita la Agenzia ON.
Con la impugnata decisione la Corte di I grado ha accolto il ricorso rilevando di non potere utilizzare la documentazione prodotta in ritardo dalla Agenzia Entrate e tesa a provare la notifica del 2012.
Con l'appello in esame la Agenzia Entrate ha depositato nuovamente la documentazione tesa a provare che la cartella di pagamento n.07120110105753069000 sia stata regolarmente notificata in data 11/04/2012 nelle mani di persona autorizzata alla ricezione, già presente nel fascicolo di primo grado, sostenendo la possibilità di riallegazione di quanto depositato in ritardo in primo grado.
Non si è costituita nessuna delle due altre parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito della discussione questa Corte di Giustizia di II grado, al fine di valutare la utilizzabilità della documentazione prodotta tardivamente in primo grado, evidenzia che in presenza di un giudizio di primo grado instaurato prima del 4 gennaio 2024 va ritenuta certamente ammissibile l'esibizione per la prima volta in appello della prova della notifica degli atti presupposti, trovando applicazione l'art. 58 del d.lgs. n. 546 del
1992 previgente alle modifiche apportate dall'art. 1, comma 1, lettera bb), del d.lgs. n. 220 del 2023.
Va infatti evidenziato che l'art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera bb), del d.lgs. n. 220 del 2023, mediante la riscrittura dei commi 1 e 2 e l'aggiunta del comma 3, è stato inciso nella sua formulazione dalla sentenza della Corte costituzionale n. 36 del 2025.
La norma suindicata nella vecchia formulazione, come interpretata dal diritto vivente ( Corte di cassazione, sezione quinta civile, sentenze 26 giugno 2024, n. 17638 e 10 aprile 2024, n. 9635; ordinanze 25 ottobre 2024, n. 27741, 24 luglio 2024, n. 20550, 22 aprile 2024, n. 10788 e 27 febbraio 2024, n. 5199), consentiva il deposito di nova in appello con l'unico limite alla producibilità di nuovi documenti diretti a dimostrare la fondatezza delle domande e delle eccezioni precluse dall'art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992.
All'esito della novella, il comma 1 riformato prevede che «[n]on sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile», mentre a norma del comma 3, inserito ex novo nel corpo dell'art. 58, «[n] on è mai consentito il deposito delle deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti, delle notifiche dell'atto impugnato ovvero degli atti che ne costituiscono presupposto di legittimità che possono essere prodotti in primo grado anche ai sensi dell'articolo 14 comma 6-bis».
Tale comma è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla sentenza n. 36 del 2025 limitatamente alle parole «delle deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti,», restando invece in vigore il divieto assoluto di produzione delle notifiche in appello.
Nella specie, tuttavia, può trovare applicazione la norma transitoria dettata dall'art. 4, comma 2, del d.lgs.
n. 220 del 2023, come modificata dalla stessa sentenza n. 36 del 2025 che ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale nella parte in cui prescrive che le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera bb), dello stesso d.lgs. n. 220 del 2023 si applicano ai giudizi instaurati in secondo grado a decorrere dal giorno successivo alla sua entrata in vigore, anziché ai giudizi di appello il cui primo grado sia instaurato successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 220 del 2023.
In presenza di un giudizio di appello il cui primo grado è stato instaurato prime dell'entrata in vigore del d. lgs. n. 220 del 2023 trova pertanto applicazione l'art. 58 nella vecchia formulazione.
In presenza di un giudizio di primo grado instaurato prima del 4 gennaio 2024 va ritenuta certamente ammissibile l'esibizione per la prima volta in appello della prova della notifica degli atti presupposti, trovando applicazione l'art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992 previgente alle modifiche apportate dall'art. 1, comma 1, lettera bb), del d.lgs. n. 220 del 2023.
Va infatti evidenziato che l'art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera bb), del d.lgs. n. 220 del 2023, mediante la riscrittura dei commi 1 e 2 e l'aggiunta del comma 3, è stato inciso nella sua formulazione dalla sentenza della Corte costituzionale n. 36 del 2025.
La norma suindicata nella vecchia formulazione, come interpretata dal diritto vivente ( Corte di cassazione, sezione quinta civile, sentenze 26 giugno 2024, n. 17638 e 10 aprile 2024, n. 9635; ordinanze 25 ottobre
2024, n. 27741, 24 luglio 2024, n. 20550, 22 aprile 2024, n. 10788 e 27 febbraio 2024, n. 5199), consentiva il deposito di nova in appello con l'unico limite alla producibilità di nuovi documenti diretti a dimostrare la fondatezza delle domande e delle eccezioni precluse dall'art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992.
All'esito della novella, il comma 1 riformato prevede che «[n]on sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile», mentre a norma del comma 3, inserito ex novo nel corpo dell'art. 58, «[n] on è mai consentito il deposito delle deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti, delle notifiche dell'atto impugnato ovvero degli atti che ne costituiscono presupposto di legittimità che possono essere prodotti in primo grado anche ai sensi dell'articolo 14 comma 6-bis».
Tale comma è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla sentenza n. 36 del 2025 limitatamente alle parole «delle deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti,», restando invece in vigore il divieto assoluto di produzione delle notifiche in appello.
Nella specie, tuttavia, può trovare applicazione la norma transitoria dettata dall'art. 4, comma 2, del d.lgs.
n. 220 del 2023, come modificata dalla stessa sentenza n. 36 del 2025 che ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale nella parte in cui prescrive che le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera bb), dello stesso d.lgs. n. 220 del 2023 si applicano ai giudizi instaurati in secondo grado a decorrere dal giorno successivo alla sua entrata in vigore, anziché ai giudizi di appello il cui primo grado sia instaurato successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 220 del 2023.
In presenza di un giudizio di appello il cui primo grado è stato instaurato prime dell'entrata in vigore del d. lgs. n. 220 del 2023 trova pertanto applicazione l'art. 58 nella vecchia formulazione.
Pertanto l'utilizzabilità della prodotta documentazione, come sopra riportata, nel rispetto della disciplina emergenziale nel periodo di Covid, mostra la infondatezza dell'originario ricorso;
ciò in quanto la prescrizione non era ancora maturata rispetto alla notifica del 11 aprile 2012 per la imposta base.
Per quanto attiene poi più specificamente ai termini di prescrizione in materia di sanzioni ed interessi vanno svolte alcune specifiche riflessioni.
In giurisprudenza risultano presenti alcune decisioni secondo le quali il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa agli interessi non può che essere di tipo unitario. Affermando conclusivamente che la Commissione dovrà valutare se è maturata la prescrizione degli interessi in relazione a ciascun tributo, in base alla natura dello stesso, secondo il regime di prescrizione rispettivamente applicabile. In termini Cass Sez Trib 14 gennaio 2021, dep 20 maggio 2021
n. 13815, secondo la quale “Anche in relazione agli interessi dovuti per i ridetti tributi trova applicazione la prescrizione ordinaria. La giurisprudenza di legittimità ha affermato: « con riguardo alla pretesa relativa al pagamento degli interessi maturati in relazione al credito fiscale, la previsione della prescrizione quinquennale, di cui all'art. 2948, n. 4, cod. civ. per le obbligazioni periodiche e di durata, non trova applicazione, trattandosi di interessi dovuti per inadempimento di un'obbligazione unitaria (sia pur suscettibile di esecuzione ripartita), con conseguente applicazione della ordinaria prescrizione decennale contemplata dall'art. 2946 cod. civ. ».
Secondo un diverso, e prevalente orientamento, premesso che l'art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del
1997 stabilisce espressamente e molto chiaramente che «il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni» e che, a sua volta, l'art. 2948, primo comma, n. 4, cod. civ. prevede altrettanto espressamente e chiaramente che «si prescrivono in cinque anni: [...] gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi», Va ricordato che la Corte di
Cassazione ha più volte ribadito che «il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie, derivante da sentenza passata in giudicato, si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione dell'art. 2953 c.c., che disciplina specificamente ed in via generale la cosiddetta "actio iudicati",mentre, se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile», come nel caso di specie, «vale il termine di prescrizione di cinque anni, previsto dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 20, atteso che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario», ma, ovviamente, nell'ipotesi di esistenza del giudicato (cfr. Cass., Sez. U., n. 25790 del
2009; conf. Cass. n. 5837 del 2011; Cass. n. 5577 del 2019, nonché Cass. n. 10549 del 2019).
Un posizione ribadita da Cass 8 novembre 2022, depositata il 18 maggio 2023 n. 13781, che ricorda come la giurisprudenza della Corte distingua tra:
i) il diritto alla riscossione delle sanzioni derivante da provvedimento giurisdizionale irrevocabile, per il quale si applica l'art. 2953 cod. civ. e, conseguentemente, la prescrizione decennale, non essendo nemmeno applicabili i normali termini di decadenza e/o prescrizione che scandiscono i tempi dell'azione amministrativa tributaria;
ii) il diritto alla riscossione delle sanzioni in caso di assenza di provvedimento giurisdizionale irrevocabile, in cui trova applicazione la disposizione speciale dell'art. 20, comma 3, del d. lgs. n. 472 del 1997 e, conseguentemente, la prescrizione è quinquennale;
Nella motivazione la Corte aggiunge poi che, come osservato in dottrina, la generalizzata durata quinquennale obbedisce anche a esigenze di certezza e di tutela del contribuente, in ordine ai tempi di irrogazione della sanzione stessa.
In materia di interessi dovuti per il ritardo nell'esazione dei tributi è stato, altresì, precisato che il relativo credito, integrando un'obbligazione autonoma rispetto al debito principale e suscettibile di autonome vicende, rimane sottoposto al proprio termine di prescrizione quinquennale fissato dall'art. 2948, primo comma, n. 4, cod. civ. (Cass. n. 30901 del 2019; Cass. n. 14049 del 2006; v. anche Cass. n. 12740 del
2020, Cass Sez. Trib 25 gennaio 2022, dep. 8 marzo 2022 n. 7486, Cass Sez Trib 24 gennaio 2023 n.
2095, che affrontando approfonditamente la questione, ribadisce come “gli interessi relativi alle obbligazioni tributarie si pongono in rapporto di accessorietà rispetto a queste ultime unicamente nel momento genetico, atteso che, una volta sorta, l'obbligazione di interessi acquista una propria autonomia in virtù della sua progressiva maturazione, uniformandosi, pertanto, quanto alla prescrizione, al termine quinquennale previsto, in via generale, dall'art. 2948, n. 4, c.c., che prescinde sia dalla tipologia degli interessi sia dalla natura dell'obbligazione principale”, con riferimento al termine quinquennale di prescrizione sia delle sanzioni che degli interessi).
Un posizione ribadita dalla già citata Cass n. 13781del 2023, che ha osservato come le argomentazioni di
DE e DER (differenziazione del regime prescrizionale in ragione della fonte degli interessi e omologazione della disciplina della prescrizione degli interessi a quella del capitale) non siano convincenti, risultando estranee alla stessa disciplina di diritto comune, da cui conviene prendere le mosse.
Pertanto, mentre l'obbligazione principale si prescrive in dieci anni, le sanzioni e gli interessi hanno il più breve termine di prescrizione di cinque anni.
In considerazione di quanto sopra l'appello va accolto con esclusione della parte relativa a sanzioni ed interessi, stante la prova sulla notificazione della cartella presupposta.
La natura esclusivamente in diritto della presente decisione e la parziale reciproca soccombenza, legittimano la compensazione fra le parti delle spese e competenze del grado.
P.Q.M.
Accoglie in parte l'appello e per l'effetto accoglie l'originario ricorso del contribuente solo relativamente a sanzioni ed interessi;
rigetto nel resto Spese e competenze dell'intero giudizio compensate.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 8, riunita in udienza il
24/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente e Relatore
TT ANNA RITA, Giudice
PASTORE FRANCESCO, Giudice
in data 24/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4967/2024 depositato il 16/07/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi, 31 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - ON - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 82/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 14
e pubblicata il 03/01/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120239004489587000 IRPEF-ALTRO 2006 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5723/2025 depositato il
03/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: ILLUSTRA IL PROPRIO ATTO DI APPELLO
Resistente/Appellato: CONTRIBUENTE E ADER: ASSENTI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto registrato con R. G. n 4967/2024, la Agenzia delle Entrate di Napoli ha appellato, nei confronti di
Resistente_1 e della Agenzia Entrate ON, la sentenza della Corte di Giustizia di I grado di Napoli n. 82/2024, con la quale è stato accolto il ricorso proposto dal Resistente_1, con compensazione delle spese e competenze di giudizio.
Con l'originario ricorso il contribuente aveva impugnato l'intimazione di pagamento n.
07120239004489587000, emessa sulla base della cartella di pagamento n.07120110105753069000, contenente l'iscrizione a ruolo derivante dal controllo formale ex art.36 ter DPR 600/73 relativamente al
Modello 730 per l'anno d'imposta 2006, deducendo in particolare omessa notifica dell'atto presupposto, ed intervenuta prescrizione del credito. Inoltre si sosteneva il termine quinquennale di prescrizione e la non applicabilità delle proroghe per le notifiche dettata dalle disposizioni emanate per l'emergenza da Covid 19.
Si era costituita la Agenzia Entrate depositando, in ritardo, documentazione tesa a provare la avvenuta notifica della cartella.
Non si era costituita la Agenzia ON.
Con la impugnata decisione la Corte di I grado ha accolto il ricorso rilevando di non potere utilizzare la documentazione prodotta in ritardo dalla Agenzia Entrate e tesa a provare la notifica del 2012.
Con l'appello in esame la Agenzia Entrate ha depositato nuovamente la documentazione tesa a provare che la cartella di pagamento n.07120110105753069000 sia stata regolarmente notificata in data 11/04/2012 nelle mani di persona autorizzata alla ricezione, già presente nel fascicolo di primo grado, sostenendo la possibilità di riallegazione di quanto depositato in ritardo in primo grado.
Non si è costituita nessuna delle due altre parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito della discussione questa Corte di Giustizia di II grado, al fine di valutare la utilizzabilità della documentazione prodotta tardivamente in primo grado, evidenzia che in presenza di un giudizio di primo grado instaurato prima del 4 gennaio 2024 va ritenuta certamente ammissibile l'esibizione per la prima volta in appello della prova della notifica degli atti presupposti, trovando applicazione l'art. 58 del d.lgs. n. 546 del
1992 previgente alle modifiche apportate dall'art. 1, comma 1, lettera bb), del d.lgs. n. 220 del 2023.
Va infatti evidenziato che l'art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera bb), del d.lgs. n. 220 del 2023, mediante la riscrittura dei commi 1 e 2 e l'aggiunta del comma 3, è stato inciso nella sua formulazione dalla sentenza della Corte costituzionale n. 36 del 2025.
La norma suindicata nella vecchia formulazione, come interpretata dal diritto vivente ( Corte di cassazione, sezione quinta civile, sentenze 26 giugno 2024, n. 17638 e 10 aprile 2024, n. 9635; ordinanze 25 ottobre 2024, n. 27741, 24 luglio 2024, n. 20550, 22 aprile 2024, n. 10788 e 27 febbraio 2024, n. 5199), consentiva il deposito di nova in appello con l'unico limite alla producibilità di nuovi documenti diretti a dimostrare la fondatezza delle domande e delle eccezioni precluse dall'art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992.
All'esito della novella, il comma 1 riformato prevede che «[n]on sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile», mentre a norma del comma 3, inserito ex novo nel corpo dell'art. 58, «[n] on è mai consentito il deposito delle deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti, delle notifiche dell'atto impugnato ovvero degli atti che ne costituiscono presupposto di legittimità che possono essere prodotti in primo grado anche ai sensi dell'articolo 14 comma 6-bis».
Tale comma è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla sentenza n. 36 del 2025 limitatamente alle parole «delle deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti,», restando invece in vigore il divieto assoluto di produzione delle notifiche in appello.
Nella specie, tuttavia, può trovare applicazione la norma transitoria dettata dall'art. 4, comma 2, del d.lgs.
n. 220 del 2023, come modificata dalla stessa sentenza n. 36 del 2025 che ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale nella parte in cui prescrive che le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera bb), dello stesso d.lgs. n. 220 del 2023 si applicano ai giudizi instaurati in secondo grado a decorrere dal giorno successivo alla sua entrata in vigore, anziché ai giudizi di appello il cui primo grado sia instaurato successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 220 del 2023.
In presenza di un giudizio di appello il cui primo grado è stato instaurato prime dell'entrata in vigore del d. lgs. n. 220 del 2023 trova pertanto applicazione l'art. 58 nella vecchia formulazione.
In presenza di un giudizio di primo grado instaurato prima del 4 gennaio 2024 va ritenuta certamente ammissibile l'esibizione per la prima volta in appello della prova della notifica degli atti presupposti, trovando applicazione l'art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992 previgente alle modifiche apportate dall'art. 1, comma 1, lettera bb), del d.lgs. n. 220 del 2023.
Va infatti evidenziato che l'art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera bb), del d.lgs. n. 220 del 2023, mediante la riscrittura dei commi 1 e 2 e l'aggiunta del comma 3, è stato inciso nella sua formulazione dalla sentenza della Corte costituzionale n. 36 del 2025.
La norma suindicata nella vecchia formulazione, come interpretata dal diritto vivente ( Corte di cassazione, sezione quinta civile, sentenze 26 giugno 2024, n. 17638 e 10 aprile 2024, n. 9635; ordinanze 25 ottobre
2024, n. 27741, 24 luglio 2024, n. 20550, 22 aprile 2024, n. 10788 e 27 febbraio 2024, n. 5199), consentiva il deposito di nova in appello con l'unico limite alla producibilità di nuovi documenti diretti a dimostrare la fondatezza delle domande e delle eccezioni precluse dall'art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992.
All'esito della novella, il comma 1 riformato prevede che «[n]on sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile», mentre a norma del comma 3, inserito ex novo nel corpo dell'art. 58, «[n] on è mai consentito il deposito delle deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti, delle notifiche dell'atto impugnato ovvero degli atti che ne costituiscono presupposto di legittimità che possono essere prodotti in primo grado anche ai sensi dell'articolo 14 comma 6-bis».
Tale comma è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla sentenza n. 36 del 2025 limitatamente alle parole «delle deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti,», restando invece in vigore il divieto assoluto di produzione delle notifiche in appello.
Nella specie, tuttavia, può trovare applicazione la norma transitoria dettata dall'art. 4, comma 2, del d.lgs.
n. 220 del 2023, come modificata dalla stessa sentenza n. 36 del 2025 che ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale nella parte in cui prescrive che le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera bb), dello stesso d.lgs. n. 220 del 2023 si applicano ai giudizi instaurati in secondo grado a decorrere dal giorno successivo alla sua entrata in vigore, anziché ai giudizi di appello il cui primo grado sia instaurato successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 220 del 2023.
In presenza di un giudizio di appello il cui primo grado è stato instaurato prime dell'entrata in vigore del d. lgs. n. 220 del 2023 trova pertanto applicazione l'art. 58 nella vecchia formulazione.
Pertanto l'utilizzabilità della prodotta documentazione, come sopra riportata, nel rispetto della disciplina emergenziale nel periodo di Covid, mostra la infondatezza dell'originario ricorso;
ciò in quanto la prescrizione non era ancora maturata rispetto alla notifica del 11 aprile 2012 per la imposta base.
Per quanto attiene poi più specificamente ai termini di prescrizione in materia di sanzioni ed interessi vanno svolte alcune specifiche riflessioni.
In giurisprudenza risultano presenti alcune decisioni secondo le quali il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa agli interessi non può che essere di tipo unitario. Affermando conclusivamente che la Commissione dovrà valutare se è maturata la prescrizione degli interessi in relazione a ciascun tributo, in base alla natura dello stesso, secondo il regime di prescrizione rispettivamente applicabile. In termini Cass Sez Trib 14 gennaio 2021, dep 20 maggio 2021
n. 13815, secondo la quale “Anche in relazione agli interessi dovuti per i ridetti tributi trova applicazione la prescrizione ordinaria. La giurisprudenza di legittimità ha affermato: « con riguardo alla pretesa relativa al pagamento degli interessi maturati in relazione al credito fiscale, la previsione della prescrizione quinquennale, di cui all'art. 2948, n. 4, cod. civ. per le obbligazioni periodiche e di durata, non trova applicazione, trattandosi di interessi dovuti per inadempimento di un'obbligazione unitaria (sia pur suscettibile di esecuzione ripartita), con conseguente applicazione della ordinaria prescrizione decennale contemplata dall'art. 2946 cod. civ. ».
Secondo un diverso, e prevalente orientamento, premesso che l'art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del
1997 stabilisce espressamente e molto chiaramente che «il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni» e che, a sua volta, l'art. 2948, primo comma, n. 4, cod. civ. prevede altrettanto espressamente e chiaramente che «si prescrivono in cinque anni: [...] gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi», Va ricordato che la Corte di
Cassazione ha più volte ribadito che «il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie, derivante da sentenza passata in giudicato, si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione dell'art. 2953 c.c., che disciplina specificamente ed in via generale la cosiddetta "actio iudicati",mentre, se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile», come nel caso di specie, «vale il termine di prescrizione di cinque anni, previsto dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 20, atteso che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario», ma, ovviamente, nell'ipotesi di esistenza del giudicato (cfr. Cass., Sez. U., n. 25790 del
2009; conf. Cass. n. 5837 del 2011; Cass. n. 5577 del 2019, nonché Cass. n. 10549 del 2019).
Un posizione ribadita da Cass 8 novembre 2022, depositata il 18 maggio 2023 n. 13781, che ricorda come la giurisprudenza della Corte distingua tra:
i) il diritto alla riscossione delle sanzioni derivante da provvedimento giurisdizionale irrevocabile, per il quale si applica l'art. 2953 cod. civ. e, conseguentemente, la prescrizione decennale, non essendo nemmeno applicabili i normali termini di decadenza e/o prescrizione che scandiscono i tempi dell'azione amministrativa tributaria;
ii) il diritto alla riscossione delle sanzioni in caso di assenza di provvedimento giurisdizionale irrevocabile, in cui trova applicazione la disposizione speciale dell'art. 20, comma 3, del d. lgs. n. 472 del 1997 e, conseguentemente, la prescrizione è quinquennale;
Nella motivazione la Corte aggiunge poi che, come osservato in dottrina, la generalizzata durata quinquennale obbedisce anche a esigenze di certezza e di tutela del contribuente, in ordine ai tempi di irrogazione della sanzione stessa.
In materia di interessi dovuti per il ritardo nell'esazione dei tributi è stato, altresì, precisato che il relativo credito, integrando un'obbligazione autonoma rispetto al debito principale e suscettibile di autonome vicende, rimane sottoposto al proprio termine di prescrizione quinquennale fissato dall'art. 2948, primo comma, n. 4, cod. civ. (Cass. n. 30901 del 2019; Cass. n. 14049 del 2006; v. anche Cass. n. 12740 del
2020, Cass Sez. Trib 25 gennaio 2022, dep. 8 marzo 2022 n. 7486, Cass Sez Trib 24 gennaio 2023 n.
2095, che affrontando approfonditamente la questione, ribadisce come “gli interessi relativi alle obbligazioni tributarie si pongono in rapporto di accessorietà rispetto a queste ultime unicamente nel momento genetico, atteso che, una volta sorta, l'obbligazione di interessi acquista una propria autonomia in virtù della sua progressiva maturazione, uniformandosi, pertanto, quanto alla prescrizione, al termine quinquennale previsto, in via generale, dall'art. 2948, n. 4, c.c., che prescinde sia dalla tipologia degli interessi sia dalla natura dell'obbligazione principale”, con riferimento al termine quinquennale di prescrizione sia delle sanzioni che degli interessi).
Un posizione ribadita dalla già citata Cass n. 13781del 2023, che ha osservato come le argomentazioni di
DE e DER (differenziazione del regime prescrizionale in ragione della fonte degli interessi e omologazione della disciplina della prescrizione degli interessi a quella del capitale) non siano convincenti, risultando estranee alla stessa disciplina di diritto comune, da cui conviene prendere le mosse.
Pertanto, mentre l'obbligazione principale si prescrive in dieci anni, le sanzioni e gli interessi hanno il più breve termine di prescrizione di cinque anni.
In considerazione di quanto sopra l'appello va accolto con esclusione della parte relativa a sanzioni ed interessi, stante la prova sulla notificazione della cartella presupposta.
La natura esclusivamente in diritto della presente decisione e la parziale reciproca soccombenza, legittimano la compensazione fra le parti delle spese e competenze del grado.
P.Q.M.
Accoglie in parte l'appello e per l'effetto accoglie l'originario ricorso del contribuente solo relativamente a sanzioni ed interessi;
rigetto nel resto Spese e competenze dell'intero giudizio compensate.