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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 15/07/2025, n. 1066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1066 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
Segue dal verbale d'udienza tenuta in data 15/07/2025 la sentenza che si dà per letta in assenza delle parti
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI BRINDISI SEZIONE CIVILE - UFFICIO LAVORO
Il GOP avv. Paolo G. Pasanisi, all'udienza del 15/07/2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Con contestuale motivazione, nella causa di lavoro n°3115/2019 R.G. tra:
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e Parte_1 difesa dall' avv. Biagio Francesco Leo, nello studio di quest'ultimo domiciliata
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: Restituzione somme FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 17/07/2019, parte ricorrente, come rappresentata, sosteneva che il sig. era stato regolarmente assunto presso la società. Il lavoratore aveva rappresentato Controparte_1 in azienda una condizione di grave difficoltà economica, per tale motivo chiedeva delle anticipazioni salariali. La società, in data 16/05/2017, immedesimandosi nel disagio del con bonifico CP_1 bancario, erogava un anticipo sulla retribuzione di € 1.500,00, con intesa di restituzione attraverso trattenute in busta paga. Il datore di lavoro apprendeva successivamente, da altro lavoratore, che il aveva riferito che CP_1 il proprio figlio minore era afflitto da una gravissima patologia e che era necessario un ricovero ospedaliero presso Milano, pertanto, l'amministratore della società, su nuova richiesta del resistente, in data 18/09/2017 gli consegnava un ulteriore anticipo, con assegno bancario di € 1.500,00 oltre a ulteriori € 1.500,00 con bonifico, con intesa di restituzione delle somme, ma senza prevedere precise scadenze. In data 18/10/2017, sempre su sollecitazione del gli veniva erogato un ulteriore assegno di € CP_1 1.000,00 ed il 02/01/2017, ulteriori € 1.000,00, questa volta richiesti in contanti e per la cui somma veniva sottoscritta ricevuta da parte del debitore. Il 14/11/2017 veniva consegnato al altro assegno di € 2.000,00 ed il 21/12/2017 la CP_1
effettuava in favore del resistente una ricarica Poste Pay di € 1.500,00. Parte_1
Le erogazioni venivano giustificate per spirito di solidarietà nei confronti di un lavoratore che, a suo dire viveva un dramma famigliare poiché il suo bimbo era stato prima ammalato gravemente e successivamente era deceduto in sala operatoria a Milano. A causa della morte del ragazzino i dipendenti, molto provati dal funesto evento, organizzavano una colletta consegnando al collega ulteriori € 1.000,00. Il aggiungeva altresì che anche la moglie era afflitta da patologie oncologiche gravi. CP_1 Tali affermazioni, incredibilmente, venivano successivamente completamente smentite in quanto si apprendeva che la moglie del era stata vista in prossimità della scuola della figlia maggiore in CP_1 splendida forma e con il piccolo in braccio ed in piena salute. Il rapporto lavorativo cessava in data 03/02/2018 per dimissioni volontarie, dopo un periodo di malattia protrattosi sino al 02/02/2018 e pertanto la cessazione avveniva senza il necessario preventivo preavviso. Proseguiva il ricorrente precisando che il dovuto complessivo, comprendente anche € 2.879,32 per indennità di mancato preavviso, ammontava a € 11.781,32, al netto di parziali restituzioni e secondo i prospetti analitici prodotti in atti. Concludeva quindi chiedendo la restituzione della complessiva somma di € 11.782,31, oltre interessi e rivalutazione, con rifusione di competenze legali. In via istruttoria venivano depositati documenti attestanti le somme erogate ed era richiesta la prova testimoniale in ordine alle circostanze capitolate in ricorso. Nel corso dell'istruttoria veniva acquisita la prova orale che confermava tutti i fatti evidenziati in ricorso. Il resistente non si costituiva in giudizio, nonostante la rinnovazione della notifica, pertanto persisteva la sua contumacia. Conclusa l'istruttoria, la causa veniva delegata dal giudice professionale all'odierno giudicante per la trattazione e decisione. In data odierna è stata discussa la causa ed è stata pronunciata sentenza con motivazione contestuale.
**************
La domanda è fondata e merita accoglimento. Preliminarmente va esaminata la questione relativa alla notifica del ricorso ripetuta dopo la iniziale dichiarazione di contumacia resa dal precedente giudicante. In sostanza il ricorrente, in corso di trattazione, invitato dall'ora giudicante a depositare la prova della notifica, sosteneva di non aver rinvenuto gli atti nel fascicolo e pertanto chiedeva termine per la rinotifica, concesso dalla dott.ssa Per_1 La nuova notifica si perfezionava ai sensi dell'art. 143 c.p.c. e pertanto, stante la mancata costituzione del resistente, il giudice reiterava la dichiarazione di contumacia. Superato il problema notificatorio, avente carattere preliminare rispetto al merito, va detto che le ragioni del ricorrente sono pienamente provate, sia attraverso la produzione documentale che con l'espletata prova orale. Le ricevute, gli assegni e tutti di documenti prodotti comprovano l'esistenza e l'ammontare del credito, come anche giustificata appare la richiesta di pagamento per mancato preavviso, atteso che si ricava dal certificato medico che la malattia ebbe a cessare il 02/02/2018, mentre le dimissioni volontarie recano la data del giorno dopo, 03/02/2018. La prova testimoniale espletata ha pienamente confermato le ragioni del ricorrente ed acclarato che il con comportamento immorale e disdicevole, aveva inventato una macabra rappresentazione CP_1 di fatti funesti, successivamente totalmente smentiti. I raggiri del non solo indussero il datore di lavoro alle anticipazioni di danaro elargite, ma CP_1 addirittura indussero i suoi colleghi a sottoporsi ad una colletta raccogliendo la somma di € 1.000,00 donata per solidarietà al collega. Acclarata, dunque, la sussistenza dell'an debeatur, non vi sono ragioni per discostarsi dalla quantificazione operata in atti e totalmente suffragata dalla produzione documentale. La somma richiesta, come dichiarato dalla parte ricorrente, è comprensiva dell'altrettanto acclarata indennità per mancato preavviso stante la non opposta quantificazione a causa della deliberata contumacia del resistente. La domanda proposta da deve pertanto trovare accoglimento con la conseguenziale Parte_1 disposizione sulle spese come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Brindisi, nella persona del GOP Paolo G. Pasanisi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n° 3115/2019 R.G., proposta da Parte_1 nei confronti di , così provvede:
[...] Controparte_1
- Accoglie la domanda di in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_1 proposta nei confronti di di restituzione delle somme scaturite dagli anticipi Controparte_1 sullo stipendio per € 8.901,99, al netto di quanto restituito, ed € 2.879,32 per indennità di mancato preavviso, e per l'effetto lo condanna al pagamento, in favore di Parte_1 della complessiva somma di € 11.781,31, oltre interessi e svalutazione monetaria come per legge.
- Condanna il resistente alla rifusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che liquida in € 2.813,50, di cui € 118,50 per contributo unificato corrisposto ed € 2.695,00 per competenze, oltre CPA e Iva, se dovuta, rimborso spese forfettarie, come per legge.
Brindisi lì 15/07/2025
Il GOP
Paolo G. Pasanisi
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI BRINDISI SEZIONE CIVILE - UFFICIO LAVORO
Il GOP avv. Paolo G. Pasanisi, all'udienza del 15/07/2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Con contestuale motivazione, nella causa di lavoro n°3115/2019 R.G. tra:
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e Parte_1 difesa dall' avv. Biagio Francesco Leo, nello studio di quest'ultimo domiciliata
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: Restituzione somme FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 17/07/2019, parte ricorrente, come rappresentata, sosteneva che il sig. era stato regolarmente assunto presso la società. Il lavoratore aveva rappresentato Controparte_1 in azienda una condizione di grave difficoltà economica, per tale motivo chiedeva delle anticipazioni salariali. La società, in data 16/05/2017, immedesimandosi nel disagio del con bonifico CP_1 bancario, erogava un anticipo sulla retribuzione di € 1.500,00, con intesa di restituzione attraverso trattenute in busta paga. Il datore di lavoro apprendeva successivamente, da altro lavoratore, che il aveva riferito che CP_1 il proprio figlio minore era afflitto da una gravissima patologia e che era necessario un ricovero ospedaliero presso Milano, pertanto, l'amministratore della società, su nuova richiesta del resistente, in data 18/09/2017 gli consegnava un ulteriore anticipo, con assegno bancario di € 1.500,00 oltre a ulteriori € 1.500,00 con bonifico, con intesa di restituzione delle somme, ma senza prevedere precise scadenze. In data 18/10/2017, sempre su sollecitazione del gli veniva erogato un ulteriore assegno di € CP_1 1.000,00 ed il 02/01/2017, ulteriori € 1.000,00, questa volta richiesti in contanti e per la cui somma veniva sottoscritta ricevuta da parte del debitore. Il 14/11/2017 veniva consegnato al altro assegno di € 2.000,00 ed il 21/12/2017 la CP_1
effettuava in favore del resistente una ricarica Poste Pay di € 1.500,00. Parte_1
Le erogazioni venivano giustificate per spirito di solidarietà nei confronti di un lavoratore che, a suo dire viveva un dramma famigliare poiché il suo bimbo era stato prima ammalato gravemente e successivamente era deceduto in sala operatoria a Milano. A causa della morte del ragazzino i dipendenti, molto provati dal funesto evento, organizzavano una colletta consegnando al collega ulteriori € 1.000,00. Il aggiungeva altresì che anche la moglie era afflitta da patologie oncologiche gravi. CP_1 Tali affermazioni, incredibilmente, venivano successivamente completamente smentite in quanto si apprendeva che la moglie del era stata vista in prossimità della scuola della figlia maggiore in CP_1 splendida forma e con il piccolo in braccio ed in piena salute. Il rapporto lavorativo cessava in data 03/02/2018 per dimissioni volontarie, dopo un periodo di malattia protrattosi sino al 02/02/2018 e pertanto la cessazione avveniva senza il necessario preventivo preavviso. Proseguiva il ricorrente precisando che il dovuto complessivo, comprendente anche € 2.879,32 per indennità di mancato preavviso, ammontava a € 11.781,32, al netto di parziali restituzioni e secondo i prospetti analitici prodotti in atti. Concludeva quindi chiedendo la restituzione della complessiva somma di € 11.782,31, oltre interessi e rivalutazione, con rifusione di competenze legali. In via istruttoria venivano depositati documenti attestanti le somme erogate ed era richiesta la prova testimoniale in ordine alle circostanze capitolate in ricorso. Nel corso dell'istruttoria veniva acquisita la prova orale che confermava tutti i fatti evidenziati in ricorso. Il resistente non si costituiva in giudizio, nonostante la rinnovazione della notifica, pertanto persisteva la sua contumacia. Conclusa l'istruttoria, la causa veniva delegata dal giudice professionale all'odierno giudicante per la trattazione e decisione. In data odierna è stata discussa la causa ed è stata pronunciata sentenza con motivazione contestuale.
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La domanda è fondata e merita accoglimento. Preliminarmente va esaminata la questione relativa alla notifica del ricorso ripetuta dopo la iniziale dichiarazione di contumacia resa dal precedente giudicante. In sostanza il ricorrente, in corso di trattazione, invitato dall'ora giudicante a depositare la prova della notifica, sosteneva di non aver rinvenuto gli atti nel fascicolo e pertanto chiedeva termine per la rinotifica, concesso dalla dott.ssa Per_1 La nuova notifica si perfezionava ai sensi dell'art. 143 c.p.c. e pertanto, stante la mancata costituzione del resistente, il giudice reiterava la dichiarazione di contumacia. Superato il problema notificatorio, avente carattere preliminare rispetto al merito, va detto che le ragioni del ricorrente sono pienamente provate, sia attraverso la produzione documentale che con l'espletata prova orale. Le ricevute, gli assegni e tutti di documenti prodotti comprovano l'esistenza e l'ammontare del credito, come anche giustificata appare la richiesta di pagamento per mancato preavviso, atteso che si ricava dal certificato medico che la malattia ebbe a cessare il 02/02/2018, mentre le dimissioni volontarie recano la data del giorno dopo, 03/02/2018. La prova testimoniale espletata ha pienamente confermato le ragioni del ricorrente ed acclarato che il con comportamento immorale e disdicevole, aveva inventato una macabra rappresentazione CP_1 di fatti funesti, successivamente totalmente smentiti. I raggiri del non solo indussero il datore di lavoro alle anticipazioni di danaro elargite, ma CP_1 addirittura indussero i suoi colleghi a sottoporsi ad una colletta raccogliendo la somma di € 1.000,00 donata per solidarietà al collega. Acclarata, dunque, la sussistenza dell'an debeatur, non vi sono ragioni per discostarsi dalla quantificazione operata in atti e totalmente suffragata dalla produzione documentale. La somma richiesta, come dichiarato dalla parte ricorrente, è comprensiva dell'altrettanto acclarata indennità per mancato preavviso stante la non opposta quantificazione a causa della deliberata contumacia del resistente. La domanda proposta da deve pertanto trovare accoglimento con la conseguenziale Parte_1 disposizione sulle spese come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Brindisi, nella persona del GOP Paolo G. Pasanisi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n° 3115/2019 R.G., proposta da Parte_1 nei confronti di , così provvede:
[...] Controparte_1
- Accoglie la domanda di in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_1 proposta nei confronti di di restituzione delle somme scaturite dagli anticipi Controparte_1 sullo stipendio per € 8.901,99, al netto di quanto restituito, ed € 2.879,32 per indennità di mancato preavviso, e per l'effetto lo condanna al pagamento, in favore di Parte_1 della complessiva somma di € 11.781,31, oltre interessi e svalutazione monetaria come per legge.
- Condanna il resistente alla rifusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che liquida in € 2.813,50, di cui € 118,50 per contributo unificato corrisposto ed € 2.695,00 per competenze, oltre CPA e Iva, se dovuta, rimborso spese forfettarie, come per legge.
Brindisi lì 15/07/2025
Il GOP
Paolo G. Pasanisi