Art. 1. 1. Il decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20 , recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Avvertenza: Il decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20 , e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 59 del 10 marzo 2023. A norma dell' art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 38.
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6 maggio 2023
6 maggio 2023
Commentario • 1
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Giurisprudenza • 17
- 1. Trib. Roma, sentenza 22/05/2024, n. 8657Provvedimento: […] Tuttavia, come espressamente previsto dall'art. 1 della medesima legge 50/2023, quest'ultima è entrata in vigore “il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale”, avvenuta il 5.5.2023, dunque in data 6.5.2023. Fino a quest'ultima data, quindi, era ancora pieno diritto dei richiedenti di accedere alla procedura di rilascio del permesso per protezione speciale direttamente da parte del Questore, come previsto dalla vecchia formulazione dell'art. 19, c.Leggi di più...
- legge 50/2023·
- legittimità silenzio·
- silenzio amministrativo·
- giurisdizione amministrativa·
- risarcimento danni·
- protezione speciale·
- art. 19 TUI·
- art. 2 d.lgs. 142/2015·
- presentazione domanda protezione·
- obbligo amministrazione