Articolo 12 della Legge 18 marzo 1968, n. 269
Articolo 11Articolo 13
Versione
17 aprile 1968
Art. 12.
Nei bilanci dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato, degli Archivi notarili, dell'istituto agronomico per l'oltremare, dell'Amministrazione del fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e di religione nella citta' di Roma, dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS), dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, della Azienda di Stato per i servizi telefonici e dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, per l'anno finanziario 1967, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella C.
Entrata in vigore il 17 aprile 1968