Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/03/2017, n. 5865
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Sentenza 8 marzo 2017

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L'attività di promotore finanziario costituisce, ove svolta con professionalità e continuità, "esercizio del commercio" ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. n. 1067 del 1953, sicchè è incompatibile con quella di dottore commercialista, non essendo previsto che l'esercizio in questione abbia caratteristiche tali da configurare un'impresa commerciale sotto il profilo dell'organizzazione di mezzi, né è richiesta una valutazione di prevalenza o equivalenza tra le due attività.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/03/2017, n. 5865
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5865
    Data del deposito : 8 marzo 2017

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