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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 27/12/2025, n. 1419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1419 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Genova
Terza Sezione Civile
R.G. 400/2025
La Corte D'Appello di Genova, Terza, in persona dei magistrati:
Dott. Marcello Arturo Castiglione Presidente
Dott. Franco Davini Consigliere
Dott. Giovanna Cannata Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 400/2025 R.G. promossa da
in proprio e in qualità di genitore di Parte_1
, in qualità di genitore di Persona_1 Parte_2
elettivamente domiciliati in CAMPOMORONE, VIA Persona_1
M. LIBERTA n. 8 presso lo studio dell'avv. TUO CLARA, che li rappresenta e difende per mandato in atti;
PARTI APPELLANTI contro
(C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 pro tempore, rappresentato e difeso ex lege DALL'AVVOCATURA DISTRETTUALE
DELLO STATO DI GENOVA, presso i cui uffici, siti in GENOVA, VIALE BRIGATE
PARTIGIANE 2, è domiciliato.
PARTE APPELLATA
e
Procuratore Generale C/O Corte D'appello Di Genova
PARTE INTERVENIENTE NECESSARIA
CONCLUSIONI: per parte appellante: “Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, contrariis reiectis, riformare la Sentenza n. 547/2025 del Tribunale di Genova in accoglimento dei motivi di gravame e per le ragioni esposte
- Dichiarare l'ammissibilità del ricorso introduttivo al presente giudizio e conseguentemente
- Riconoscere alla Sig. nata a [...], Parte_1
Argentina) il 09/07/1977 nonché al figlio minore nato a [...]
RA (Entre Rios, Argentina) il 18/02/2014 il diritto allo status di cittadino italiano;
- Conseguentemente accertare e dichiarare che la Sig. Parte_1 nata a [...], Argentina) il 09/07/1977 nonché il figlio minore nato a [...], Argentina) il 18/02/2014 sono Persona_1 cittadini italiani dalla nascita in quanto discendenti da cittadino italiano che ha validamente trasmesso la propria cittadinanza italiana;
- Ordinare al in persona del Ministro p.t. e, per esso, Controparte_1 all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
E comunque con ogni consequenziale pronuncia. Con la vittoria delle spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”. per parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, dichiarare inammissibile l'avverso appello;
ovvero, previa reiezione dell'appello attoreo, confermare la sentenza di primo grado e la declaratoria di inammissibilità delle domande.
Con vittoria di spese del grado.”
MOTIVAZIONE
1.1. Con ricorso ex artt. 281 decies e 281 undecies c.p.c., gli odierni appellanti chiedevano il riconoscimento del loro status di cittadini italiani iure sanguinis e, per l'effetto, che venisse ordinato al e, per esso, all'ufficiale di Stato Controparte_1 civile, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
Deducevano di essere, ognuno per il proprio rapporto familiare, tutti discendenti di nato il [...] a [...] ed emigrato in Uruguay, Persona_2 dove era deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza naturalizzarsi pag. 2/16 cittadino uruguaiano, il quale aveva trasmesso la cittadinanza italiana alla propria discendenza. Nel dettaglio ricostruivano la linea genealogica, allegando specifica documentazione e in particolare certificati (o loro estratti) - muniti di apostille e traduzioni asseverate in lingua italiana - rilasciati da Autorità civili o religiose.
In particolare, in relazione ad ogni avo e ascendente, nonché ai ricorrenti stessi, la difesa allegava i certificati (o estratti di essi) documentanti la nascita e/o il battesimo, il matrimonio e, per gli ascendenti defunti, la morte.
1.2. Si costituiva il chiedendo, in via preliminare, di valutare Controparte_1
l'ammissibilità della domanda, ritenendo insussistente l'interesse ad agire e, nel merito, contestando la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto posti a fondamento della domanda, in particolare evidenziando che l'avo capostipite era certamente (attesa la sua data di nascita, la data di matrimonio e di nascita del primogenito in terra straniera) emigrato prima della proclamazione del Regno di Italia e della entrata in vigore del codice civile del 1865 e che dunque non era mai divenuto, ai sensi della normativa ratione temporis applicabile, cittadino italiano (nel caso di specie l'art. 34 del codice
Albertino del 1837) ed evidenziando altresì che non era stato prodotto il certificato di morte dell'avo capostipite e dunque non era stato provato che l'avo fosse sopravvissuto al 17.03.1861. Chiedeva, comunque, in subordine, un'integrazione/acquisizione documentale ex artt. 210 (con ordine di esibizione) e/o 213 c.p.c. (con richiesta di informazioni alla P.A.) al fine di accertare l'assenza di cause di estinzione della cittadinanza italiana invocata e insistendo, in caso di accoglimento del ricorso, per la compensazione integrale delle spese di giudizio.
1.3. Con sentenza n. 547/2025, il Tribunale di Genova - dopo aver dichiarato la domanda inammissibile per mancanza dell'interesse ad agire da parte dei ricorrenti – dichiarava inammissibile il ricorso.
Il Tribunale, inoltre, sosteneva che l'onere della prova di chi richiede il riconoscimento della cittadinanza italiana è, pertanto, incentrato sulla dimostrazione della linea – continua - di trasmissione, restando fatta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia
(conformemente a Cass. Sez. U n. 4466-09). Ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, in base ai principi di ripartizione dell'onere della prova, spetta a lui dimostrare, soltanto, di essere (appunto) discendente di un cittadino italiano;
incombe, pag. 3/16 viceversa, sulla controparte statale, che ne abbia fatto specifica eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione.
2.1. Con atto di citazione in appello, gli originari richiedenti hanno impugnato la sentenza.
Con il primo motivo di impugnazione, gli appellanti impugnano la sentenza per
“violazione e/o falsa applicazione dell'art. 100 c.p.c./mancata applicazione di principi giuridici. Sussistenza dell'interesse ad agire.”
In particolare, deducono che il Giudice di primo grado, nel valutare l'interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c., ha richiamato precedenti giurisprudenziali che, in realtà, sostengono l'opposto della decisione impugnata. La Suprema Corte ha chiarito che il diritto alla cittadinanza è immediatamente tutelabile in sede giurisdizionale, senza necessità di preventiva domanda amministrativa, poiché si tratta di un diritto imprescrittibile. Né la legge n. 91/1992 né i decreti attuativi impongono tale obbligo, e la Cassazione a Sezioni Unite (sentenza n. 28873/2008) ha escluso qualsiasi pregiudizialità amministrativa, affermando il sistema a doppio binario. La giurisprudenza di merito ha ribadito che sarebbe contrario all'ordinamento imporre una scelta aprioristica tra via amministrativa e giudiziale per diritti attinenti allo status della persona, confermando che il DPR 572/1993 non preclude la tutela davanti al giudice ordinario (Trib. Roma, ordinanze 2018, 2019, 2020).
Nonostante ciò, la sentenza impugnata ha escluso l'interesse ad agire in assenza di contestazione da parte dell'amministrazione, disattendendo i principi delle Sezioni
Unite e ignorando che, nel caso concreto, il si è costituito Controparte_1 contestando nel merito la domanda, evidenziando dubbi sulla cittadinanza dell'avo e chiedendo integrazione documentale. Pertanto, l'interesse ad agire sussiste, poiché vi è una contestazione effettiva che legittima il ricorso alla via giurisdizionale.
Con il secondo motivo, gli appellanti impugnano la sentenza per “omessa valutazione di notorie circostanze fattuali.”
In particolare deducono che il Giudice di primo grado, nel valutare l'interesse ad agire, ha affrontato l'ipotesi tutt'altro che rara in cui gli interessati non presentano domanda amministrativa a causa dei gravi e cronici ritardi dei Consolati italiani, soprattutto in
Sud America, dove le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza pag. 4/16 superano anche i dieci anni. Tale inefficienza è un fatto notorio, riconosciuto dalla giurisprudenza di merito: il Tribunale di Firenze (ord. 11/05/2023 n. 2982/2023) ha affermato che, almeno per i Consolati di Brasile, Argentina e Venezuela, sussiste l'interesse ad agire anche senza prova del tentativo di prenotazione, poiché
l'impossibilità di ottenere una risposta nei termini di legge genera una situazione di incertezza che giustifica il ricorso al giudice. Analoga posizione è stata assunta dal
Tribunale di Roma (sent. 29/01/2019 n. 2055), che ha qualificato tali ritardi come un vero e proprio diniego di riconoscimento del diritto.
Nonostante ciò, il Giudice di prime cure non avrebbe valutato la cronica inefficienza dei che ha persino motivato la recente riforma (D.L. 36/2025; che, nel caso Parte_3 concreto, parte ricorrente ha adempiuto all'onere probatorio, producendo documentazione che conferma e rafforza il fatto notorio dell'inefficienza consolare;
che pertanto, l'interesse ad agire non solo è giustificato dalla situazione strutturale e generalizzata, ma è ulteriormente comprovato dalle prove offerte.
Con il terzo motivo, impugnano la sentenza per “errata valutazione delle risultanze istruttore”
Sottolineano, inoltre, che il Giudice di primo grado ha ritenuto che gli screenshot del sito del fossero “non tradotti” e riferiti a un periodo limitato, Parte_4 concludendo che parte ricorrente non avesse assolto l'onere probatorio sull'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. censurando tale valutazione rilevando che gli screenshot sono in lingua italiana, coprono un arco temporale da marzo 2023 a gennaio 2024 e dimostrano, insieme alle circostanze notorie già richiamate, l'impossibilità di accedere al sistema di prenotazione online “Prenot@mi”, unico canale consentito per le richieste di cittadinanza presso il per cui il Giudice avrebbe dovuto Parte_4 considerare che il “notorio”, rafforzato dalle prove documentali, evidenzia l'impossibilità di percorrere la via amministrativa, legittimando il ricorso alla tutela giurisdizionale.
A ciò aggiungono l'errata valutazione della PEC del 30/05/2023, definita “priva di allegati”: allegare documenti sarebbe stato inutile, poiché il sistema “Prenot@mi” è
l'unico strumento previsto, e la PEC aveva lo scopo di sollecitare il , che non Parte_4 ha fornito alcuna risposta. Deducono inoltre, che la prova dell'impossibilità di pag. 5/16 procedere per via consolare è in re ipsa: nessuno sceglierebbe una via giudiziale costosa e complessa se potesse ottenere lo stesso risultato in sede amministrativa. Infine, la recente riforma (D.L. 36/2025), che limita a due generazioni il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, rende i ritardi ancora più pregiudizievoli, giustificando ulteriormente il ricorso immediato alla via giurisdizionale, come già affermato dalla giurisprudenza (Trib. Roma, sentenze 2016-2017).
Con il quarto motivo, impugnano la sentenza per “mancata valutazione della disparità di trattamento fra soggetti portatori di identici diritti.”
Deducono che la sentenza impugnata, nel valutare l'interesse ad agire, considera anche la discendenza per via matrilineare, evidenziando che, a causa delle difficoltà applicative dei principi giurisprudenziali e dei ritardi nell'adeguamento normativo, i discendenti per linea femminile (ante 1948) possono ricorrere solo alla via giurisdizionale. Questo che sembra un limite diventa in realtà un vantaggio, poiché consente di percorrere un'unica via certa, senza ostacoli legati ai sistemi di prenotazione consolare. Al contrario, chi ha discendenza esclusivamente patrilineare si trova di fronte a una disparità: da un lato la via consolare bloccata, dall'altro una via giudiziaria subordinata alla prova, spesso diabolica, dell'impossibilità di prenotare, e talvolta anche al decorso dei 730 giorni previsti dal D.P.R. 362/1994. Tale impostazione genera un'ingiustificata disparità di trattamento tra soggetti titolari di identici diritti, che la sentenza impugnata non ha considerato.
2.2. Con comparsa di costituzione e risposta si è costituito il Controparte_1 chiedendo l'inammissibilità dell'avverso appello e la conferma della sentenza di primo grado.
Sostiene, inoltre, l'applicabilità al caso di specie del d.l. n. 36/2025, nella parte in cui prevede che il richiedente è tenuto ad allegare e provare l'insussistenza delle cause di mancato acquisto o di perdita della cittadinanza previste dalla legge. A giudizio del
, difatti, si tratterebbe di una norma processuale. CP_1
Aggiunge, inoltre, che compete alla controparte allegare e dimostrare, tra l'altro, che tutti gli ascendenti degli odierni ricorrenti non si sono mai naturalizzati cittadini di Stato estero e hanno svolto mansioni che non ne importano la perdita della cittadinanza ai sensi degli artt. 11 c.c. 1865 e 8 l. n. 555/1912. pag. 6/16 3.1. Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
L'appello è fondato e deve essere accolto dal momento che sussiste l'interesse ad agire in capo ai richiedenti. La sentenza deve dunque essere riformata sul punto e si dovrà esaminare nel merito la domanda dei richiedenti.
3.2. Occorre innanzitutto procedere ad una ricostruzione della disciplina in materia di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis per via paterna/maschile, nonché del ragionamento seguito dal Giudice di prime cure, al fine di comprendere le ragioni dell'accoglimento dell'appello. Il giudice di prime cure, dopo aver evidenziato che nel caso di trasmissione per via materna/femminile (prima del 1948) è pacificamente riconosciuta la possibilità dei richiedenti di agire per via giurisdizionale, ha affermato che tale possibilità non sussiste nel caso di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis per trasmissione per via esclusivamente paterna/maschile. Difatti, nel caso di discendenza per via femminile, l'interesse ad agire è giustificato – in sintesi - dal fatto che il legislatore, non avendo ancora recepito i principi giurisprudenziali dettati dalle
Sezioni Unite, ha difatti precluso il riconoscimento ex tunc della cittadinanza da parte degli organi amministrativi deputati. Nelle ipotesi di discendenza esclusivamente per via paterna/maschile, invece, il riconoscimento in via amministrativa non incontrerebbe il suddetto limite e, di conseguenza, l'interesse ad agire ricorrerebbe esclusivamente nel caso di rigetto dell'istanza o – secondo la nota e citata giurisprudenza del Tribunale di
Roma – al verificarsi di due condizioni: 1) l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis e 2) il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto al diritto vantato. Condizioni quest'ultime che il giudice di prime cure ha ritenuto non provate nel caso di specie. Il giudice di prime cure in sentenza prende inoltre atto, al fine di discostarsene, di una pronuncia del Tribunale di Firenze
(Ordinanza dell'11 maggio 2023 n. 2982/2023). Quest'ultimo ha affermato, quantomeno limitatamente ai Consolati italiani siti in Brasile, Argentina e Venezuela, che nelle ipotesi di riconoscimento per via paterna/maschile l'interesse ad agire sussiste anche in assenza di prova del tentativo di prenotazione del turno per la presentazione dell'istanza: “essendovi prova, derivante dal notorio, che presso i consolati - pag. 7/16 quantomeno in Brasile Argentina e Venezuela-, le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni”. Per cui la situazione di incertezza e il decorso di un lasso temporale irragionevole (cui fa riferimento la già menzionata giurisprudenza del Tribunale di Roma), nei casi presi in considerazione dal Tribunale fiorentino sarebbero provati per fatto notorio. Il giudice di primo grado non condivide la suddetta tesi quanto meno nella misura in cui “pretenda di superare qualsivoglia adempimento dell'onere probatorio gravante sul ricorrente, ritenendo, di fatti, l'interesse ad agire in re ipsa sussistente, nel caso in cui il ricorrente provenga da specifici Stati e in primis da Brasile, Argentina e Venezuela”. Occorre segnalare che altre pronunce, ad esempio del Tribunale di Genova, – non prese in considerazione dal giudice di prime cure – ammettono l'interesse ad agire senza necessità di alcuna prova da parte dei richiedenti, affermando, che “In ordine all'eccezione preliminare formulata dal in ordine all'interesse ad agire dei ricorrenti deve affermarsi Controparte_1 come questo Tribunale ordinario sia competente a pronunciarsi sulla domanda giudiziaria avente ad oggetto l'accertamento dello status di cittadino, in base alla riserva di legge contenuta nell'articolo 9 c.p.c. e nell'articolo 2 della L. n. 2248 del 20.03.1865: il diritto alla cittadinanza, infatti, è un diritto soggettivo su cui si può pronunciare solo il
Tribunale ordinario. Inoltre, il diritto alla cittadinanza è un diritto soggettivo tutelabile immediatamente e incondizionatamente innanzi al giudice ordinario, indipendentemente da qualsiasi procedura amministrativa. La legge n. 91/1992 – né i decreti applicativi della stessa - non prevede alcun obbligo da parte del soggetto interessato di presentare previamente una domanda amministrativa per il riconoscimento dell'acquisto della cittadinanza ex lege, né potrebbe farlo, in quanto ciò inciderebbe sulla possibilità da parte del soggetto interessato di chiedere immediatamente e in qualsivoglia momento – trattandosi di diritto imprescrittibile - il riconoscimento della suddetta situazione in sede giurisdizionale”. (Ordinanza. Trib. Genova R.G. 11531/2022); oppure affermando che
“la giurisprudenza ha poi comunque escluso che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, vertendosi, per l'accertamento del diritto soggettivo alla cittadinanza, in un sistema di doppio binario (cfr. Cass SSUU, Sentenza n. 28873 del
2008)” (Ordinanza Trib. Genova R.G. 1523 /2023). Merita inoltre di essere pag. 8/16 approfondita la menzionata sentenza n. 28873/08 della Corte di Cassazione a Sezioni
Unite, a giudizio di questa Corte, non debitamente considerata dal Giudice di prime cure. Tale pronuncia, pur avendo ad oggetto un ricorso per l'accertamento dello stato di apolidia, in cui peraltro non era stato neppure avviato il relativo procedimento amministrativo, detta alcuni principi che questa Corte ritiene applicabili per analogia anche nei casi di riconoscimento della cittadinanza italiana. La S.C. ha cassato la decisione della Corte d'Appello di Bologna che ha dichiarato improponibile il ricorso in quanto per l'accertamento dell'apolidia la legge prevede un'apposita procedura (art. 17 del D.P.R. 12 ottobre 1993 n. 572, norma del regolamento di esecuzione della legge 5 febbraio 1992 n. 91 sulla cittadinanza). Difatti, la Corte ha osservato che, prevedendo la suddetta procedura la presentazione della documentazione comprovanti le condizioni personali del ricorrente e la semplice valutazione dei documenti da parte dell'amministrazione, “l'attività di certificazione di una condizione personale da parte della P.A. non può essere discrezionale e non può affievolire da diritto a interesse legittimo la posizione soggettiva del ricorrente” (pag. 17, Cass. 28873/08). Secondo la
Suprema Corte, “Unico potere discrezionale, di tipo tecnico, del è Controparte_1 quello di valutare i documenti prodotti dall'interessato per provare la situazione di apolidia dedotta in domanda, e eventualmente di richiederne altra, ma una volta ritenuta esistere la prova documentale di tale condizione, l'amministrazione, quale organo dello
Stato che ospita l'istante, deve attestare lo stato di apolidia, che non è conferito da essa ma solo riconosciuto e certificato, come esattamente è scritto nella norma del regolamento citato” (pag. 18, Cass. 28873/08). In pratica, la Corte, evidenziando che lo stato di apolidia non viene conferito dall'amministrazione ma solo riconosciuto o certificato, ha affermato che nelle ipotesi di riconoscimento dello status di apolide sussiste il c.d. doppio binario, ovvero la facoltà alternativa per l'interessato di ottenere il riconoscimento amministrativo o giudiziale della sua condizione, non potendo l'assenza di certificazione amministrativa precludere il procedimento giurisdizionale di riconoscimento dei diritti dell'apolide che, in quanto accertamento negativo di ogni cittadinanza, incide sui diritti soggettivi dell'istante, come tali oggetto della giurisdizione del giudice ordinario.
pag. 9/16 3.3. Preso atto dello stato di fatto della disciplina in materia, e pur riconoscendo l'esistenza del doppio binario, il giudice di primo grado ha tuttavia rigettato il ricorso per carenza di interesse ad agire, per non aver i ricorrenti provato di aver preventivamente avviato il procedimento amministrativo e quindi aver adito il Tribunale in ragione di una situazione di incertezza o in ragione di un ritardo da parte dell'amministrazione (così come richiesto giurisprudenza del Tribunale di Roma).
Questa Corte ritiene che la decisione del giudice di prime cure risulti contraddittoria nella parte in cui, da un lato, esclude la pregiudizialità amministrativa e, dall'altro, afferma che l'interesse ad agire sorga soltanto a seguito di riscontro negativo (o di mancato riscontro entro un determinato lasso di tempo) da parte dell'amministrazione, richiedendo quindi che sia comunque preventivamente intrapresa la via amministrativa.
Difatti, non può logicamente configurarsi un sistema a “doppio binario”, laddove si preveda il venir meno dell'interesse concreto ed attuale alla pronuncia del Tribunale una volta intrapresa la via amministrativa. Si ritiene piuttosto che il Tribunale possa essere adito per pronunciare sulla domanda avente ad oggetto l'accertamento dello status di cittadino, trattandosi di un procedimento sullo stato e capacità delle persone, attribuito in via esclusiva al Tribunale dall'art. 9 cod. proc. civ., nonché relativo ad un diritto civile e politico, la cui tutela è sempre ammessa ex art. 113 cost. davanti al giudice ordinario. A tale conclusione si giunge anche alla luce dell'esaminata pronuncia della
Cassazione a Sezioni Unite n. 28873/2008 che, pur riconoscendo l'esistenza di una procedura amministrativa, ha tuttavia rinviato alla Corte d'Appello per la pronuncia sulla domanda di accertamento dello stato di apolide, che – come affermato nella stessa pronuncia – corrisponde, in negativo, dalla domanda di accertamento della cittadinanza.
3.4. Difatti, nei casi di riconoscimento della cittadinanza, la carenza di interesse ad agire si potrebbe verificare quando, dopo aver adito il giudice competente, un evento successivo rende inutile la decisione del giudice, privando il ricorrente di qualsiasi vantaggio concreto, ad esempio, quando nelle more del processo la cittadinanza venga riconosciuta in via amministrativa. Il fatto che l'interessato abbia agito in via amministrativa non fa venir meno il suo interesse ad agire dal momento che la situazione di incertezza del suo diritto permane fintantoché non venga riconosciuta (in via amministrativa o in via giurisdizionale) la cittadinanza. Invero, l'interesse ad agire pag. 10/16 manca tutte le volte in cui dalla pronuncia del giudice non è possibile conseguire un risultato utile, concreto e attuale. E non è possibile affermare, nel caso di specie, che i richiedenti non abbiano un interesse al riconoscimento della cittadinanza italiana stante soprattutto alla natura dei diritti civili e politici collegati al riconoscimento di tale status.
3.5. A tal proposito, occorre inoltre precisare che è ben vero che questa Corte, con la sentenza n. 1246/24, pronunciandosi per la prima volta sulla questione, ha stabilito che, nel caso di discendenza per via esclusivamente maschile, chi agisca in giudizio per ottenere l'accertamento della qualità di cittadino italiano debba provare di aver tentato di proporre la domanda in sede amministrativa poiché, diversamente, non sarebbe stata riconoscibile alcuna lesione del diritto soggettivo azionato e, di conseguenza, sarebbe mancato l'interesse ad agire. Tuttavia, re melius perpensa, si ritiene che tale impostazione debba essere superata perché essa, a ben vedere, conduce ad una sostanziale reintroduzione della pregiudizialità della domanda amministrativa finalizzata all'ottenimento della cittadinanza italiana per diritto di sangue rispetto alla domanda giudiziale proposta al medesimo fine, pregiudizialità che la giurisprudenza - come visto - ha sempre pacificamente escluso in questo campo.
3.6. Riconosciuto l'interesse ad agire dei richiedenti, occorre esaminare nel merito la domanda di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis. I richiedenti hanno dedotto e provato che:
è nato a [...] il [...], ed è emigrato in Uruguay Persona_2 dove decedeva nel 1885; in Uruguay contraeva matrimonio con e dalla loro unione nasceva, Persona_3 in Montevideo il 23/10/1862, Per_4 dal matrimonio di questi con nasceva a Rocamora Persona_5 Persona_6 il 11/06/1906;
, a sua volta, si coniugava con e dalla loro unione Persona_6 Persona_7 nasceva in Rocamora il 30/12/1946, ; Per_6 quest'ultimo in data 29/01/1970 contraeva matrimonio con e dalla Persona_8 loro unione nasceva il 09/07/1977 a VI Grondona Maria Valeria;
quest'ultima il 09/01/2014 contraeva matrimonio con e dalla loro Parte_2 unione nasceva il 18/02/2014 in RA Persona_1
pag. 11/16 I richiedenti hanno dunque provato la propria linea di discendenza, mentre il , CP_1 sul quale gravava l'onere, non ha provato cause di mancato acquisto o di perdita della cittadinanza.
3.2 Trattandosi della applicazione di legislazione risalente ad epoca preunitaria ed alla prova dei presupposti per il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis si osserva che nel caso di specie non è contestata la discendenza degli odierni appellanti da un suddito del Regno di Sardegna (che dal 1814 comprendeva anche la Liguria) emigrato anteriormente alla dichiarazione dell'unità di Italia.
E' orientamento di questa Corte che i sudditi del Regno di Sardegna (e degli altri stati italiani pre-unitari) con la nascita del Regno d'Italia siano divenuti cittadini italiani e che in base al codice civile del 1865 ed alla normative poi succedutesi, anche alla luce delle intervenute sentenze della Corte Costituzionale che hanno esteso la successione per ius sanguinis anche alla discendenza da parte femminile, gli odierni appellati sono sarebbero cittadini italiani se al momento dell'unità d'Italia l'avo fosse stato ancora suddito del Regno di Sardegna, salvo il caso di perdita della qualità di suddito del
Regno di Sardegna essendo emigrato anteriormente all'unità di Italia con “l'animo di non più ritornare”. Tale condotta infatti era prevista dall'art. 34 del Codice civile albertino del 1837 come una delle due ipotesi in cui un suddito perdeva i diritti civili.
Prova che non poteva essere fornita sulla base di elementi presuntivi attinenti alle vicende di vita del capostipite emigrato nel Paese straniero, ovvero il solo fatto che all'epoca era difficoltoso viaggiare, che si era poi ivi sposato, che non risulta che fosse ritornato in patria dedotti da . CP_1
Infatti deve evidenziarsi, innanzitutto, che gli elementi di fatto afferiscono all'esistenza che il soggetto emigrato ha condotto successivamente al suo arrivo nel Paese ospitante, il che induce ad escludere che essi possano essere utilmente valorizzati come indici presuntivi del fatto che il soggetto medesimo era partito dall'allora Regno di Sardegna
“con l'animo di non più tornare”, trattandosi di uno stato soggettivo che, a mente dell'art. 34 del Codice civile albertino del 1837, doveva esistere al momento della partenza dell'emigrato.
pag. 12/16 3.3. Esclusa l'idoneità dei suddetti elementi di provare l'animo di non più tornare, si evidenzia che gravava sul l'onere di provare la ricorrenza di fatti Controparte_1 estintivi o modificativi della cittadinanza.
Difatti, secondo Cassazione civile , sez. un. , 24/08/2022 , n. 25317 “Posto che la cittadinanza italiana per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis e lo status di cittadino, una volta acquisito, si rivela permanente, imprescrittibile e rivendicabile in qualsiasi momento, chiunque abbia un interesse ad ottenere la cittadinanza è tenuto a dare prova del solo fatto acquisitivo e della linea di trasmissione;
al contrario, incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, dimostrare l'eventuale esistenza di una fattispecie interruttiva della linea di trasmissione iure sanguinis risalente all'avo.”.
Tuttavia, il non ha dedotto alcun fatto idoneo a dimostrare, nel senso appena CP_1 indicato, che l'avo degli odierni appellati sia emigrato in Sudamerica “con l'animo di non più tornare”, ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del Codice civile albertino del
1837, ragion per cui, nel caso di specie, non possono reputarsi integrati i presupposti per l'applicazione di detta norma.
3.4. In ogni caso, questa Corte ritiene dirimente osservare che il ridetto art. 34, in base al suo tenore letterale, stabiliva che il suddito che si fosse trasferito all'estero con l'animo di non più ritornare o che avesse acquistato la “naturalità in un paese straniero” avrebbe perso non già lo status di suddito del Regno di Sardegna, bensì il
“godimento dei diritti civili” inerenti a tale status.
A conferma di ciò, si consideri quanto disposto dal successivo art. 36 del Codice civile albertino del 1837: “I sudditi contemplati nei due articoli precedenti, ed anche quelli che con Sovrana autorizzazione avessero preso servizio militare, od accettate pubbliche funzioni da un Governo straniero, dovranno nel termine che sarà prefisso rientrare nei
Regii Stati, qualora venga loro intimato il ritorno sia individualmente, sia in modo generale, e per pubblico proclama. Sono eccettuati dalla disposizione del presente articolo quelli soltanto che, previa autorizzazione Sovrana, avessero ottenuto la naturalità in paese estero.”.
La norma, nel prevedere il potere del VR di richiamare in Patria i sudditi
“contemplati nei due articoli precedenti”, con la sola eccezione di coloro che “avessero pag. 13/16 ottenuto la naturalità in paese estero”, induce a ritenere che il Legislatore dell'epoca considerasse coloro che fossero emigrati all'estero “con l'animo di non più ritornare” pur sempre sudditi del Regno di Sardegna che, tuttavia, avevano perso l'esercizio dei diritti civili connessi alla qualità di suddito.
Si consideri inoltre che l'art. 39 del Codice del 1837 stabiliva che “Il suddito che sarà decaduto dal godimento dei diritti civili potrà essere ammesso a ricuperarli, rientrando nello Stato coll' autorizzazione del VR , e con dichiarare nel modo prescritto nell'articolo 20 , che vuole stabilirvisi , e purchè vi si stabilisca effettivamente entro
l'anno dalla ottenuta autorizzazione.” così ammettendo esplicitamente la possibilità che esistessero sudditi che restavano tali anche se avevano perso il godimento dei diritti civili inerenti a tale qualità.
Deve poi evidenziarsi che anche la giurisprudenza dell'epoca ha interpretato l'art. 34 del Codice civile del 1837 nel senso appena indicato. Si consideri quanto statuito sul punto dalla Corte d'Appello di Torino nella sentenza del 24 aprile 1857: “il testatore marchese nato in [...] padre genovese, non aveva ottenuta Persona_9 sovrana autorizzazione di venire altrove naturalizzato, e quindi, a termini della giurisprudenza vigente prima e dopo la promulgazione del Cod. civ., per quantunque in forza dei seguiti internazionali trattati gli fosse lecito di ritirarsi e dimorare all'estero, non erasi ciò nullameno potuto spogliare dalla sudditanza sarda, la quale, come ogni altra sudditanza, non racchiude unicamente in sé la fruizione di un diritto a cui si possa
a talento rinunciare, ma astringe a doveri verso la patria da cui coi soli mezzi dalla legge in questa vigente riconosciuti può essere fatto di verni prosciolto”.
Pertanto, interpretando l'art. 34 del Codice civile Albertino del 1837 nel senso che il trasferimento all'estero con l'animo di non più ritornare determinava solo la perdita in capo al suddito del godimento dei diritti civili inerenti a tale qualità, mantenendo invece intatto il rapporto di sudditanza, è possibile affermare che l'avo emigrato, non è mai divenuto cittadino straniero per effetto della norma menzionata e, di conseguenza, la sua esistenza in vita alla data del 1° gennaio 1866 ha comportato ipso iure l'acquisto da parte sua della cittadinanza italiana.
3.5. Il ha infine sostenuto l'applicazione dell'art.1, comma 2 ter del decreto CP_1 legge n. 36/2025 convertito con modificazioni con legge n. 74/25, il quale ha previsto pag. 14/16 che “Nelle controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana chi chiede l'accertamento della cittadinanza è tenuto ad allegare e provare l'insussistenza delle cause di mancato acquisto o di perdita della cittadinanza previste dalla legge”.
3.6 Ci si pone il problema se tale norma possa essere applicata anche a questa controversia pur instaurata prima del 27 marzo 2025 in quanto si tratterebbe, a giudizio del , di una norma processuale per cui varrebbe il principio tempus regit CP_1 actum.
3.7 La risposta deve essere negativa. Il principio tempus regit actum presuppone l'assenza di una norma transitoria che regoli la norma temporalmente applicabile. In questo caso però la norma esiste. L'articolo 1 del decreto legge prevede: “a) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti non oltre le 23:59, ora di
Roma, della medesima data;
a-bis) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti nel giorno indicato da appuntamento comunicato all'interessato dall'ufficio competente entro le 23:59, ora di Roma, della medesima data del 27 marzo
2025 ; b) lo stato di cittadino dell'interessato è accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
”.
3.8 L'articolo 1 prevede che per tutte le domande in sede amministrativa o giudiziaria anteriori al 27 marzo 2025 si applichi la normativa fino a tale data senza fare alcuna distinzione fra normativa sostanziale e normativa processuale. Né la disposizione sulla prova può essere considerata una norma processuale “pura”; infatti, è una norma relativa all'onere della prova specifica esclusivamente per questa fattispecie e mirata alla drastica limitazione della trasmissibilità iure sanguinis; si tratta di una norma di natura mista processuale-sostanziale che “spalleggia” la restrizione della disciplina introdotta. Ragione ulteriore per non applicarla alle ipotesi in cui si continua ad applicare la precedente disciplina sostanziale.
pag. 15/16 4.1 Pare equo compensare le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio in ragione della complessità della materia e della difficile interpretazione ed applicazione di norme assai risalenti nel tempo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, azione ed eccezione:
- Accoglie l'appello proposto da (in proprio e in qualità Parte_1 di genitore di e da contro la sentenza Persona_1 Parte_2 del Tribunale di Genova n. 547/2025 e per l'effetto
- dichiara che nata a [...], Parte_1
Argentina) il 09/07/1977, in proprio, nonché unitamente a Parte_2 nato a [...], Argentina) il 29/06/1963, quali genitori esercenti la patria potestà sul minore nato a [...] Persona_1
Rios, Argentina) il 18/02/2014, sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_1 competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- Spese del grado di appello compensate.
Genova, 17/12/2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott. Giovanna Cannata Dott. Marcello Arturo Castiglione
pag. 16/16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Genova
Terza Sezione Civile
R.G. 400/2025
La Corte D'Appello di Genova, Terza, in persona dei magistrati:
Dott. Marcello Arturo Castiglione Presidente
Dott. Franco Davini Consigliere
Dott. Giovanna Cannata Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 400/2025 R.G. promossa da
in proprio e in qualità di genitore di Parte_1
, in qualità di genitore di Persona_1 Parte_2
elettivamente domiciliati in CAMPOMORONE, VIA Persona_1
M. LIBERTA n. 8 presso lo studio dell'avv. TUO CLARA, che li rappresenta e difende per mandato in atti;
PARTI APPELLANTI contro
(C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 pro tempore, rappresentato e difeso ex lege DALL'AVVOCATURA DISTRETTUALE
DELLO STATO DI GENOVA, presso i cui uffici, siti in GENOVA, VIALE BRIGATE
PARTIGIANE 2, è domiciliato.
PARTE APPELLATA
e
Procuratore Generale C/O Corte D'appello Di Genova
PARTE INTERVENIENTE NECESSARIA
CONCLUSIONI: per parte appellante: “Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, contrariis reiectis, riformare la Sentenza n. 547/2025 del Tribunale di Genova in accoglimento dei motivi di gravame e per le ragioni esposte
- Dichiarare l'ammissibilità del ricorso introduttivo al presente giudizio e conseguentemente
- Riconoscere alla Sig. nata a [...], Parte_1
Argentina) il 09/07/1977 nonché al figlio minore nato a [...]
RA (Entre Rios, Argentina) il 18/02/2014 il diritto allo status di cittadino italiano;
- Conseguentemente accertare e dichiarare che la Sig. Parte_1 nata a [...], Argentina) il 09/07/1977 nonché il figlio minore nato a [...], Argentina) il 18/02/2014 sono Persona_1 cittadini italiani dalla nascita in quanto discendenti da cittadino italiano che ha validamente trasmesso la propria cittadinanza italiana;
- Ordinare al in persona del Ministro p.t. e, per esso, Controparte_1 all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
E comunque con ogni consequenziale pronuncia. Con la vittoria delle spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”. per parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, dichiarare inammissibile l'avverso appello;
ovvero, previa reiezione dell'appello attoreo, confermare la sentenza di primo grado e la declaratoria di inammissibilità delle domande.
Con vittoria di spese del grado.”
MOTIVAZIONE
1.1. Con ricorso ex artt. 281 decies e 281 undecies c.p.c., gli odierni appellanti chiedevano il riconoscimento del loro status di cittadini italiani iure sanguinis e, per l'effetto, che venisse ordinato al e, per esso, all'ufficiale di Stato Controparte_1 civile, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
Deducevano di essere, ognuno per il proprio rapporto familiare, tutti discendenti di nato il [...] a [...] ed emigrato in Uruguay, Persona_2 dove era deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza naturalizzarsi pag. 2/16 cittadino uruguaiano, il quale aveva trasmesso la cittadinanza italiana alla propria discendenza. Nel dettaglio ricostruivano la linea genealogica, allegando specifica documentazione e in particolare certificati (o loro estratti) - muniti di apostille e traduzioni asseverate in lingua italiana - rilasciati da Autorità civili o religiose.
In particolare, in relazione ad ogni avo e ascendente, nonché ai ricorrenti stessi, la difesa allegava i certificati (o estratti di essi) documentanti la nascita e/o il battesimo, il matrimonio e, per gli ascendenti defunti, la morte.
1.2. Si costituiva il chiedendo, in via preliminare, di valutare Controparte_1
l'ammissibilità della domanda, ritenendo insussistente l'interesse ad agire e, nel merito, contestando la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto posti a fondamento della domanda, in particolare evidenziando che l'avo capostipite era certamente (attesa la sua data di nascita, la data di matrimonio e di nascita del primogenito in terra straniera) emigrato prima della proclamazione del Regno di Italia e della entrata in vigore del codice civile del 1865 e che dunque non era mai divenuto, ai sensi della normativa ratione temporis applicabile, cittadino italiano (nel caso di specie l'art. 34 del codice
Albertino del 1837) ed evidenziando altresì che non era stato prodotto il certificato di morte dell'avo capostipite e dunque non era stato provato che l'avo fosse sopravvissuto al 17.03.1861. Chiedeva, comunque, in subordine, un'integrazione/acquisizione documentale ex artt. 210 (con ordine di esibizione) e/o 213 c.p.c. (con richiesta di informazioni alla P.A.) al fine di accertare l'assenza di cause di estinzione della cittadinanza italiana invocata e insistendo, in caso di accoglimento del ricorso, per la compensazione integrale delle spese di giudizio.
1.3. Con sentenza n. 547/2025, il Tribunale di Genova - dopo aver dichiarato la domanda inammissibile per mancanza dell'interesse ad agire da parte dei ricorrenti – dichiarava inammissibile il ricorso.
Il Tribunale, inoltre, sosteneva che l'onere della prova di chi richiede il riconoscimento della cittadinanza italiana è, pertanto, incentrato sulla dimostrazione della linea – continua - di trasmissione, restando fatta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia
(conformemente a Cass. Sez. U n. 4466-09). Ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, in base ai principi di ripartizione dell'onere della prova, spetta a lui dimostrare, soltanto, di essere (appunto) discendente di un cittadino italiano;
incombe, pag. 3/16 viceversa, sulla controparte statale, che ne abbia fatto specifica eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione.
2.1. Con atto di citazione in appello, gli originari richiedenti hanno impugnato la sentenza.
Con il primo motivo di impugnazione, gli appellanti impugnano la sentenza per
“violazione e/o falsa applicazione dell'art. 100 c.p.c./mancata applicazione di principi giuridici. Sussistenza dell'interesse ad agire.”
In particolare, deducono che il Giudice di primo grado, nel valutare l'interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c., ha richiamato precedenti giurisprudenziali che, in realtà, sostengono l'opposto della decisione impugnata. La Suprema Corte ha chiarito che il diritto alla cittadinanza è immediatamente tutelabile in sede giurisdizionale, senza necessità di preventiva domanda amministrativa, poiché si tratta di un diritto imprescrittibile. Né la legge n. 91/1992 né i decreti attuativi impongono tale obbligo, e la Cassazione a Sezioni Unite (sentenza n. 28873/2008) ha escluso qualsiasi pregiudizialità amministrativa, affermando il sistema a doppio binario. La giurisprudenza di merito ha ribadito che sarebbe contrario all'ordinamento imporre una scelta aprioristica tra via amministrativa e giudiziale per diritti attinenti allo status della persona, confermando che il DPR 572/1993 non preclude la tutela davanti al giudice ordinario (Trib. Roma, ordinanze 2018, 2019, 2020).
Nonostante ciò, la sentenza impugnata ha escluso l'interesse ad agire in assenza di contestazione da parte dell'amministrazione, disattendendo i principi delle Sezioni
Unite e ignorando che, nel caso concreto, il si è costituito Controparte_1 contestando nel merito la domanda, evidenziando dubbi sulla cittadinanza dell'avo e chiedendo integrazione documentale. Pertanto, l'interesse ad agire sussiste, poiché vi è una contestazione effettiva che legittima il ricorso alla via giurisdizionale.
Con il secondo motivo, gli appellanti impugnano la sentenza per “omessa valutazione di notorie circostanze fattuali.”
In particolare deducono che il Giudice di primo grado, nel valutare l'interesse ad agire, ha affrontato l'ipotesi tutt'altro che rara in cui gli interessati non presentano domanda amministrativa a causa dei gravi e cronici ritardi dei Consolati italiani, soprattutto in
Sud America, dove le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza pag. 4/16 superano anche i dieci anni. Tale inefficienza è un fatto notorio, riconosciuto dalla giurisprudenza di merito: il Tribunale di Firenze (ord. 11/05/2023 n. 2982/2023) ha affermato che, almeno per i Consolati di Brasile, Argentina e Venezuela, sussiste l'interesse ad agire anche senza prova del tentativo di prenotazione, poiché
l'impossibilità di ottenere una risposta nei termini di legge genera una situazione di incertezza che giustifica il ricorso al giudice. Analoga posizione è stata assunta dal
Tribunale di Roma (sent. 29/01/2019 n. 2055), che ha qualificato tali ritardi come un vero e proprio diniego di riconoscimento del diritto.
Nonostante ciò, il Giudice di prime cure non avrebbe valutato la cronica inefficienza dei che ha persino motivato la recente riforma (D.L. 36/2025; che, nel caso Parte_3 concreto, parte ricorrente ha adempiuto all'onere probatorio, producendo documentazione che conferma e rafforza il fatto notorio dell'inefficienza consolare;
che pertanto, l'interesse ad agire non solo è giustificato dalla situazione strutturale e generalizzata, ma è ulteriormente comprovato dalle prove offerte.
Con il terzo motivo, impugnano la sentenza per “errata valutazione delle risultanze istruttore”
Sottolineano, inoltre, che il Giudice di primo grado ha ritenuto che gli screenshot del sito del fossero “non tradotti” e riferiti a un periodo limitato, Parte_4 concludendo che parte ricorrente non avesse assolto l'onere probatorio sull'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. censurando tale valutazione rilevando che gli screenshot sono in lingua italiana, coprono un arco temporale da marzo 2023 a gennaio 2024 e dimostrano, insieme alle circostanze notorie già richiamate, l'impossibilità di accedere al sistema di prenotazione online “Prenot@mi”, unico canale consentito per le richieste di cittadinanza presso il per cui il Giudice avrebbe dovuto Parte_4 considerare che il “notorio”, rafforzato dalle prove documentali, evidenzia l'impossibilità di percorrere la via amministrativa, legittimando il ricorso alla tutela giurisdizionale.
A ciò aggiungono l'errata valutazione della PEC del 30/05/2023, definita “priva di allegati”: allegare documenti sarebbe stato inutile, poiché il sistema “Prenot@mi” è
l'unico strumento previsto, e la PEC aveva lo scopo di sollecitare il , che non Parte_4 ha fornito alcuna risposta. Deducono inoltre, che la prova dell'impossibilità di pag. 5/16 procedere per via consolare è in re ipsa: nessuno sceglierebbe una via giudiziale costosa e complessa se potesse ottenere lo stesso risultato in sede amministrativa. Infine, la recente riforma (D.L. 36/2025), che limita a due generazioni il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, rende i ritardi ancora più pregiudizievoli, giustificando ulteriormente il ricorso immediato alla via giurisdizionale, come già affermato dalla giurisprudenza (Trib. Roma, sentenze 2016-2017).
Con il quarto motivo, impugnano la sentenza per “mancata valutazione della disparità di trattamento fra soggetti portatori di identici diritti.”
Deducono che la sentenza impugnata, nel valutare l'interesse ad agire, considera anche la discendenza per via matrilineare, evidenziando che, a causa delle difficoltà applicative dei principi giurisprudenziali e dei ritardi nell'adeguamento normativo, i discendenti per linea femminile (ante 1948) possono ricorrere solo alla via giurisdizionale. Questo che sembra un limite diventa in realtà un vantaggio, poiché consente di percorrere un'unica via certa, senza ostacoli legati ai sistemi di prenotazione consolare. Al contrario, chi ha discendenza esclusivamente patrilineare si trova di fronte a una disparità: da un lato la via consolare bloccata, dall'altro una via giudiziaria subordinata alla prova, spesso diabolica, dell'impossibilità di prenotare, e talvolta anche al decorso dei 730 giorni previsti dal D.P.R. 362/1994. Tale impostazione genera un'ingiustificata disparità di trattamento tra soggetti titolari di identici diritti, che la sentenza impugnata non ha considerato.
2.2. Con comparsa di costituzione e risposta si è costituito il Controparte_1 chiedendo l'inammissibilità dell'avverso appello e la conferma della sentenza di primo grado.
Sostiene, inoltre, l'applicabilità al caso di specie del d.l. n. 36/2025, nella parte in cui prevede che il richiedente è tenuto ad allegare e provare l'insussistenza delle cause di mancato acquisto o di perdita della cittadinanza previste dalla legge. A giudizio del
, difatti, si tratterebbe di una norma processuale. CP_1
Aggiunge, inoltre, che compete alla controparte allegare e dimostrare, tra l'altro, che tutti gli ascendenti degli odierni ricorrenti non si sono mai naturalizzati cittadini di Stato estero e hanno svolto mansioni che non ne importano la perdita della cittadinanza ai sensi degli artt. 11 c.c. 1865 e 8 l. n. 555/1912. pag. 6/16 3.1. Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
L'appello è fondato e deve essere accolto dal momento che sussiste l'interesse ad agire in capo ai richiedenti. La sentenza deve dunque essere riformata sul punto e si dovrà esaminare nel merito la domanda dei richiedenti.
3.2. Occorre innanzitutto procedere ad una ricostruzione della disciplina in materia di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis per via paterna/maschile, nonché del ragionamento seguito dal Giudice di prime cure, al fine di comprendere le ragioni dell'accoglimento dell'appello. Il giudice di prime cure, dopo aver evidenziato che nel caso di trasmissione per via materna/femminile (prima del 1948) è pacificamente riconosciuta la possibilità dei richiedenti di agire per via giurisdizionale, ha affermato che tale possibilità non sussiste nel caso di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis per trasmissione per via esclusivamente paterna/maschile. Difatti, nel caso di discendenza per via femminile, l'interesse ad agire è giustificato – in sintesi - dal fatto che il legislatore, non avendo ancora recepito i principi giurisprudenziali dettati dalle
Sezioni Unite, ha difatti precluso il riconoscimento ex tunc della cittadinanza da parte degli organi amministrativi deputati. Nelle ipotesi di discendenza esclusivamente per via paterna/maschile, invece, il riconoscimento in via amministrativa non incontrerebbe il suddetto limite e, di conseguenza, l'interesse ad agire ricorrerebbe esclusivamente nel caso di rigetto dell'istanza o – secondo la nota e citata giurisprudenza del Tribunale di
Roma – al verificarsi di due condizioni: 1) l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis e 2) il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto al diritto vantato. Condizioni quest'ultime che il giudice di prime cure ha ritenuto non provate nel caso di specie. Il giudice di prime cure in sentenza prende inoltre atto, al fine di discostarsene, di una pronuncia del Tribunale di Firenze
(Ordinanza dell'11 maggio 2023 n. 2982/2023). Quest'ultimo ha affermato, quantomeno limitatamente ai Consolati italiani siti in Brasile, Argentina e Venezuela, che nelle ipotesi di riconoscimento per via paterna/maschile l'interesse ad agire sussiste anche in assenza di prova del tentativo di prenotazione del turno per la presentazione dell'istanza: “essendovi prova, derivante dal notorio, che presso i consolati - pag. 7/16 quantomeno in Brasile Argentina e Venezuela-, le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni”. Per cui la situazione di incertezza e il decorso di un lasso temporale irragionevole (cui fa riferimento la già menzionata giurisprudenza del Tribunale di Roma), nei casi presi in considerazione dal Tribunale fiorentino sarebbero provati per fatto notorio. Il giudice di primo grado non condivide la suddetta tesi quanto meno nella misura in cui “pretenda di superare qualsivoglia adempimento dell'onere probatorio gravante sul ricorrente, ritenendo, di fatti, l'interesse ad agire in re ipsa sussistente, nel caso in cui il ricorrente provenga da specifici Stati e in primis da Brasile, Argentina e Venezuela”. Occorre segnalare che altre pronunce, ad esempio del Tribunale di Genova, – non prese in considerazione dal giudice di prime cure – ammettono l'interesse ad agire senza necessità di alcuna prova da parte dei richiedenti, affermando, che “In ordine all'eccezione preliminare formulata dal in ordine all'interesse ad agire dei ricorrenti deve affermarsi Controparte_1 come questo Tribunale ordinario sia competente a pronunciarsi sulla domanda giudiziaria avente ad oggetto l'accertamento dello status di cittadino, in base alla riserva di legge contenuta nell'articolo 9 c.p.c. e nell'articolo 2 della L. n. 2248 del 20.03.1865: il diritto alla cittadinanza, infatti, è un diritto soggettivo su cui si può pronunciare solo il
Tribunale ordinario. Inoltre, il diritto alla cittadinanza è un diritto soggettivo tutelabile immediatamente e incondizionatamente innanzi al giudice ordinario, indipendentemente da qualsiasi procedura amministrativa. La legge n. 91/1992 – né i decreti applicativi della stessa - non prevede alcun obbligo da parte del soggetto interessato di presentare previamente una domanda amministrativa per il riconoscimento dell'acquisto della cittadinanza ex lege, né potrebbe farlo, in quanto ciò inciderebbe sulla possibilità da parte del soggetto interessato di chiedere immediatamente e in qualsivoglia momento – trattandosi di diritto imprescrittibile - il riconoscimento della suddetta situazione in sede giurisdizionale”. (Ordinanza. Trib. Genova R.G. 11531/2022); oppure affermando che
“la giurisprudenza ha poi comunque escluso che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, vertendosi, per l'accertamento del diritto soggettivo alla cittadinanza, in un sistema di doppio binario (cfr. Cass SSUU, Sentenza n. 28873 del
2008)” (Ordinanza Trib. Genova R.G. 1523 /2023). Merita inoltre di essere pag. 8/16 approfondita la menzionata sentenza n. 28873/08 della Corte di Cassazione a Sezioni
Unite, a giudizio di questa Corte, non debitamente considerata dal Giudice di prime cure. Tale pronuncia, pur avendo ad oggetto un ricorso per l'accertamento dello stato di apolidia, in cui peraltro non era stato neppure avviato il relativo procedimento amministrativo, detta alcuni principi che questa Corte ritiene applicabili per analogia anche nei casi di riconoscimento della cittadinanza italiana. La S.C. ha cassato la decisione della Corte d'Appello di Bologna che ha dichiarato improponibile il ricorso in quanto per l'accertamento dell'apolidia la legge prevede un'apposita procedura (art. 17 del D.P.R. 12 ottobre 1993 n. 572, norma del regolamento di esecuzione della legge 5 febbraio 1992 n. 91 sulla cittadinanza). Difatti, la Corte ha osservato che, prevedendo la suddetta procedura la presentazione della documentazione comprovanti le condizioni personali del ricorrente e la semplice valutazione dei documenti da parte dell'amministrazione, “l'attività di certificazione di una condizione personale da parte della P.A. non può essere discrezionale e non può affievolire da diritto a interesse legittimo la posizione soggettiva del ricorrente” (pag. 17, Cass. 28873/08). Secondo la
Suprema Corte, “Unico potere discrezionale, di tipo tecnico, del è Controparte_1 quello di valutare i documenti prodotti dall'interessato per provare la situazione di apolidia dedotta in domanda, e eventualmente di richiederne altra, ma una volta ritenuta esistere la prova documentale di tale condizione, l'amministrazione, quale organo dello
Stato che ospita l'istante, deve attestare lo stato di apolidia, che non è conferito da essa ma solo riconosciuto e certificato, come esattamente è scritto nella norma del regolamento citato” (pag. 18, Cass. 28873/08). In pratica, la Corte, evidenziando che lo stato di apolidia non viene conferito dall'amministrazione ma solo riconosciuto o certificato, ha affermato che nelle ipotesi di riconoscimento dello status di apolide sussiste il c.d. doppio binario, ovvero la facoltà alternativa per l'interessato di ottenere il riconoscimento amministrativo o giudiziale della sua condizione, non potendo l'assenza di certificazione amministrativa precludere il procedimento giurisdizionale di riconoscimento dei diritti dell'apolide che, in quanto accertamento negativo di ogni cittadinanza, incide sui diritti soggettivi dell'istante, come tali oggetto della giurisdizione del giudice ordinario.
pag. 9/16 3.3. Preso atto dello stato di fatto della disciplina in materia, e pur riconoscendo l'esistenza del doppio binario, il giudice di primo grado ha tuttavia rigettato il ricorso per carenza di interesse ad agire, per non aver i ricorrenti provato di aver preventivamente avviato il procedimento amministrativo e quindi aver adito il Tribunale in ragione di una situazione di incertezza o in ragione di un ritardo da parte dell'amministrazione (così come richiesto giurisprudenza del Tribunale di Roma).
Questa Corte ritiene che la decisione del giudice di prime cure risulti contraddittoria nella parte in cui, da un lato, esclude la pregiudizialità amministrativa e, dall'altro, afferma che l'interesse ad agire sorga soltanto a seguito di riscontro negativo (o di mancato riscontro entro un determinato lasso di tempo) da parte dell'amministrazione, richiedendo quindi che sia comunque preventivamente intrapresa la via amministrativa.
Difatti, non può logicamente configurarsi un sistema a “doppio binario”, laddove si preveda il venir meno dell'interesse concreto ed attuale alla pronuncia del Tribunale una volta intrapresa la via amministrativa. Si ritiene piuttosto che il Tribunale possa essere adito per pronunciare sulla domanda avente ad oggetto l'accertamento dello status di cittadino, trattandosi di un procedimento sullo stato e capacità delle persone, attribuito in via esclusiva al Tribunale dall'art. 9 cod. proc. civ., nonché relativo ad un diritto civile e politico, la cui tutela è sempre ammessa ex art. 113 cost. davanti al giudice ordinario. A tale conclusione si giunge anche alla luce dell'esaminata pronuncia della
Cassazione a Sezioni Unite n. 28873/2008 che, pur riconoscendo l'esistenza di una procedura amministrativa, ha tuttavia rinviato alla Corte d'Appello per la pronuncia sulla domanda di accertamento dello stato di apolide, che – come affermato nella stessa pronuncia – corrisponde, in negativo, dalla domanda di accertamento della cittadinanza.
3.4. Difatti, nei casi di riconoscimento della cittadinanza, la carenza di interesse ad agire si potrebbe verificare quando, dopo aver adito il giudice competente, un evento successivo rende inutile la decisione del giudice, privando il ricorrente di qualsiasi vantaggio concreto, ad esempio, quando nelle more del processo la cittadinanza venga riconosciuta in via amministrativa. Il fatto che l'interessato abbia agito in via amministrativa non fa venir meno il suo interesse ad agire dal momento che la situazione di incertezza del suo diritto permane fintantoché non venga riconosciuta (in via amministrativa o in via giurisdizionale) la cittadinanza. Invero, l'interesse ad agire pag. 10/16 manca tutte le volte in cui dalla pronuncia del giudice non è possibile conseguire un risultato utile, concreto e attuale. E non è possibile affermare, nel caso di specie, che i richiedenti non abbiano un interesse al riconoscimento della cittadinanza italiana stante soprattutto alla natura dei diritti civili e politici collegati al riconoscimento di tale status.
3.5. A tal proposito, occorre inoltre precisare che è ben vero che questa Corte, con la sentenza n. 1246/24, pronunciandosi per la prima volta sulla questione, ha stabilito che, nel caso di discendenza per via esclusivamente maschile, chi agisca in giudizio per ottenere l'accertamento della qualità di cittadino italiano debba provare di aver tentato di proporre la domanda in sede amministrativa poiché, diversamente, non sarebbe stata riconoscibile alcuna lesione del diritto soggettivo azionato e, di conseguenza, sarebbe mancato l'interesse ad agire. Tuttavia, re melius perpensa, si ritiene che tale impostazione debba essere superata perché essa, a ben vedere, conduce ad una sostanziale reintroduzione della pregiudizialità della domanda amministrativa finalizzata all'ottenimento della cittadinanza italiana per diritto di sangue rispetto alla domanda giudiziale proposta al medesimo fine, pregiudizialità che la giurisprudenza - come visto - ha sempre pacificamente escluso in questo campo.
3.6. Riconosciuto l'interesse ad agire dei richiedenti, occorre esaminare nel merito la domanda di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis. I richiedenti hanno dedotto e provato che:
è nato a [...] il [...], ed è emigrato in Uruguay Persona_2 dove decedeva nel 1885; in Uruguay contraeva matrimonio con e dalla loro unione nasceva, Persona_3 in Montevideo il 23/10/1862, Per_4 dal matrimonio di questi con nasceva a Rocamora Persona_5 Persona_6 il 11/06/1906;
, a sua volta, si coniugava con e dalla loro unione Persona_6 Persona_7 nasceva in Rocamora il 30/12/1946, ; Per_6 quest'ultimo in data 29/01/1970 contraeva matrimonio con e dalla Persona_8 loro unione nasceva il 09/07/1977 a VI Grondona Maria Valeria;
quest'ultima il 09/01/2014 contraeva matrimonio con e dalla loro Parte_2 unione nasceva il 18/02/2014 in RA Persona_1
pag. 11/16 I richiedenti hanno dunque provato la propria linea di discendenza, mentre il , CP_1 sul quale gravava l'onere, non ha provato cause di mancato acquisto o di perdita della cittadinanza.
3.2 Trattandosi della applicazione di legislazione risalente ad epoca preunitaria ed alla prova dei presupposti per il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis si osserva che nel caso di specie non è contestata la discendenza degli odierni appellanti da un suddito del Regno di Sardegna (che dal 1814 comprendeva anche la Liguria) emigrato anteriormente alla dichiarazione dell'unità di Italia.
E' orientamento di questa Corte che i sudditi del Regno di Sardegna (e degli altri stati italiani pre-unitari) con la nascita del Regno d'Italia siano divenuti cittadini italiani e che in base al codice civile del 1865 ed alla normative poi succedutesi, anche alla luce delle intervenute sentenze della Corte Costituzionale che hanno esteso la successione per ius sanguinis anche alla discendenza da parte femminile, gli odierni appellati sono sarebbero cittadini italiani se al momento dell'unità d'Italia l'avo fosse stato ancora suddito del Regno di Sardegna, salvo il caso di perdita della qualità di suddito del
Regno di Sardegna essendo emigrato anteriormente all'unità di Italia con “l'animo di non più ritornare”. Tale condotta infatti era prevista dall'art. 34 del Codice civile albertino del 1837 come una delle due ipotesi in cui un suddito perdeva i diritti civili.
Prova che non poteva essere fornita sulla base di elementi presuntivi attinenti alle vicende di vita del capostipite emigrato nel Paese straniero, ovvero il solo fatto che all'epoca era difficoltoso viaggiare, che si era poi ivi sposato, che non risulta che fosse ritornato in patria dedotti da . CP_1
Infatti deve evidenziarsi, innanzitutto, che gli elementi di fatto afferiscono all'esistenza che il soggetto emigrato ha condotto successivamente al suo arrivo nel Paese ospitante, il che induce ad escludere che essi possano essere utilmente valorizzati come indici presuntivi del fatto che il soggetto medesimo era partito dall'allora Regno di Sardegna
“con l'animo di non più tornare”, trattandosi di uno stato soggettivo che, a mente dell'art. 34 del Codice civile albertino del 1837, doveva esistere al momento della partenza dell'emigrato.
pag. 12/16 3.3. Esclusa l'idoneità dei suddetti elementi di provare l'animo di non più tornare, si evidenzia che gravava sul l'onere di provare la ricorrenza di fatti Controparte_1 estintivi o modificativi della cittadinanza.
Difatti, secondo Cassazione civile , sez. un. , 24/08/2022 , n. 25317 “Posto che la cittadinanza italiana per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis e lo status di cittadino, una volta acquisito, si rivela permanente, imprescrittibile e rivendicabile in qualsiasi momento, chiunque abbia un interesse ad ottenere la cittadinanza è tenuto a dare prova del solo fatto acquisitivo e della linea di trasmissione;
al contrario, incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, dimostrare l'eventuale esistenza di una fattispecie interruttiva della linea di trasmissione iure sanguinis risalente all'avo.”.
Tuttavia, il non ha dedotto alcun fatto idoneo a dimostrare, nel senso appena CP_1 indicato, che l'avo degli odierni appellati sia emigrato in Sudamerica “con l'animo di non più tornare”, ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del Codice civile albertino del
1837, ragion per cui, nel caso di specie, non possono reputarsi integrati i presupposti per l'applicazione di detta norma.
3.4. In ogni caso, questa Corte ritiene dirimente osservare che il ridetto art. 34, in base al suo tenore letterale, stabiliva che il suddito che si fosse trasferito all'estero con l'animo di non più ritornare o che avesse acquistato la “naturalità in un paese straniero” avrebbe perso non già lo status di suddito del Regno di Sardegna, bensì il
“godimento dei diritti civili” inerenti a tale status.
A conferma di ciò, si consideri quanto disposto dal successivo art. 36 del Codice civile albertino del 1837: “I sudditi contemplati nei due articoli precedenti, ed anche quelli che con Sovrana autorizzazione avessero preso servizio militare, od accettate pubbliche funzioni da un Governo straniero, dovranno nel termine che sarà prefisso rientrare nei
Regii Stati, qualora venga loro intimato il ritorno sia individualmente, sia in modo generale, e per pubblico proclama. Sono eccettuati dalla disposizione del presente articolo quelli soltanto che, previa autorizzazione Sovrana, avessero ottenuto la naturalità in paese estero.”.
La norma, nel prevedere il potere del VR di richiamare in Patria i sudditi
“contemplati nei due articoli precedenti”, con la sola eccezione di coloro che “avessero pag. 13/16 ottenuto la naturalità in paese estero”, induce a ritenere che il Legislatore dell'epoca considerasse coloro che fossero emigrati all'estero “con l'animo di non più ritornare” pur sempre sudditi del Regno di Sardegna che, tuttavia, avevano perso l'esercizio dei diritti civili connessi alla qualità di suddito.
Si consideri inoltre che l'art. 39 del Codice del 1837 stabiliva che “Il suddito che sarà decaduto dal godimento dei diritti civili potrà essere ammesso a ricuperarli, rientrando nello Stato coll' autorizzazione del VR , e con dichiarare nel modo prescritto nell'articolo 20 , che vuole stabilirvisi , e purchè vi si stabilisca effettivamente entro
l'anno dalla ottenuta autorizzazione.” così ammettendo esplicitamente la possibilità che esistessero sudditi che restavano tali anche se avevano perso il godimento dei diritti civili inerenti a tale qualità.
Deve poi evidenziarsi che anche la giurisprudenza dell'epoca ha interpretato l'art. 34 del Codice civile del 1837 nel senso appena indicato. Si consideri quanto statuito sul punto dalla Corte d'Appello di Torino nella sentenza del 24 aprile 1857: “il testatore marchese nato in [...] padre genovese, non aveva ottenuta Persona_9 sovrana autorizzazione di venire altrove naturalizzato, e quindi, a termini della giurisprudenza vigente prima e dopo la promulgazione del Cod. civ., per quantunque in forza dei seguiti internazionali trattati gli fosse lecito di ritirarsi e dimorare all'estero, non erasi ciò nullameno potuto spogliare dalla sudditanza sarda, la quale, come ogni altra sudditanza, non racchiude unicamente in sé la fruizione di un diritto a cui si possa
a talento rinunciare, ma astringe a doveri verso la patria da cui coi soli mezzi dalla legge in questa vigente riconosciuti può essere fatto di verni prosciolto”.
Pertanto, interpretando l'art. 34 del Codice civile Albertino del 1837 nel senso che il trasferimento all'estero con l'animo di non più ritornare determinava solo la perdita in capo al suddito del godimento dei diritti civili inerenti a tale qualità, mantenendo invece intatto il rapporto di sudditanza, è possibile affermare che l'avo emigrato, non è mai divenuto cittadino straniero per effetto della norma menzionata e, di conseguenza, la sua esistenza in vita alla data del 1° gennaio 1866 ha comportato ipso iure l'acquisto da parte sua della cittadinanza italiana.
3.5. Il ha infine sostenuto l'applicazione dell'art.1, comma 2 ter del decreto CP_1 legge n. 36/2025 convertito con modificazioni con legge n. 74/25, il quale ha previsto pag. 14/16 che “Nelle controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana chi chiede l'accertamento della cittadinanza è tenuto ad allegare e provare l'insussistenza delle cause di mancato acquisto o di perdita della cittadinanza previste dalla legge”.
3.6 Ci si pone il problema se tale norma possa essere applicata anche a questa controversia pur instaurata prima del 27 marzo 2025 in quanto si tratterebbe, a giudizio del , di una norma processuale per cui varrebbe il principio tempus regit CP_1 actum.
3.7 La risposta deve essere negativa. Il principio tempus regit actum presuppone l'assenza di una norma transitoria che regoli la norma temporalmente applicabile. In questo caso però la norma esiste. L'articolo 1 del decreto legge prevede: “a) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti non oltre le 23:59, ora di
Roma, della medesima data;
a-bis) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti nel giorno indicato da appuntamento comunicato all'interessato dall'ufficio competente entro le 23:59, ora di Roma, della medesima data del 27 marzo
2025 ; b) lo stato di cittadino dell'interessato è accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
”.
3.8 L'articolo 1 prevede che per tutte le domande in sede amministrativa o giudiziaria anteriori al 27 marzo 2025 si applichi la normativa fino a tale data senza fare alcuna distinzione fra normativa sostanziale e normativa processuale. Né la disposizione sulla prova può essere considerata una norma processuale “pura”; infatti, è una norma relativa all'onere della prova specifica esclusivamente per questa fattispecie e mirata alla drastica limitazione della trasmissibilità iure sanguinis; si tratta di una norma di natura mista processuale-sostanziale che “spalleggia” la restrizione della disciplina introdotta. Ragione ulteriore per non applicarla alle ipotesi in cui si continua ad applicare la precedente disciplina sostanziale.
pag. 15/16 4.1 Pare equo compensare le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio in ragione della complessità della materia e della difficile interpretazione ed applicazione di norme assai risalenti nel tempo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, azione ed eccezione:
- Accoglie l'appello proposto da (in proprio e in qualità Parte_1 di genitore di e da contro la sentenza Persona_1 Parte_2 del Tribunale di Genova n. 547/2025 e per l'effetto
- dichiara che nata a [...], Parte_1
Argentina) il 09/07/1977, in proprio, nonché unitamente a Parte_2 nato a [...], Argentina) il 29/06/1963, quali genitori esercenti la patria potestà sul minore nato a [...] Persona_1
Rios, Argentina) il 18/02/2014, sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_1 competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- Spese del grado di appello compensate.
Genova, 17/12/2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott. Giovanna Cannata Dott. Marcello Arturo Castiglione
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