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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 10/11/2025, n. 4486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4486 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA
CIRCOLAZIONE CITTADINI UE composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Angela Lo Piparo Giudice rel. dr. Michele Guarnotta Giudice nel procedimento iscritto al n. R.G. 6005 dell'anno 2025; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 6005/2025 R.G.
PROMOSSO DA nato in [...] il [...] (Avv. GABRIELE LIPANI); Parte_1
-ricorrente-
CONTRO
; Controparte_1
Controparte_2
[...]
; Controparte_3
-resistenti-
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
-interveniente necessario-
Oggetto: Impugnazione avverso diniego/revoca di rilascio/rinnovo permesso di soggiorno
Conclusioni: si vedano note scritte depositate dal ricorrente per l'udienza cartolare del 28 ottobre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio ex art. 281 decies c.p.c., tempestivamente proposto, l'odierno ricorrente ha impugnato il provvedimento emesso dalla Questura di
Palermo (CAT. A.12/Mar-2025/ Uff.Immig/ 4^ SEZ) dell'11 aprile 2025 notificato all'interessato a mezzo pec in data 17 aprile 2025, con il quale è stata respinta la sua domanda diretta a conseguire un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 32 comma 3 del D.lgs 25/2008.
Il ricorrente ha rappresentato di essere giunto in Italia da minorenne e di avere ottenuto, nel
2019, dal Tribunale di Palermo il riconoscimento del diritto ad un permesso di soggiorno per protezione umanitaria e il rilascio del permesso di soggiorno per protezione umanitaria;
nonché di avere richiesto, il rinnovo del permesso di soggiorno, scaduto nel 2021, con istanza presentata il 6 luglio 2021.
Il ricorrente ha quindi lamentato l'erroneità delle valutazioni operate dalla Questura di
Palermo che esaminato il parere negativo della del 13 Controparte_2
agosto 2021, non ha ravvisato i requisiti previsti per il rilascio del permesso.
Seppur ritualmente evocati in giudizio il e la Questura non si sono Controparte_1 costituite in giudizio e vanno dichiarati contumaci.
Quanto alla costituzione in giudizio della , avvenuta in data 22 Controparte_2 maggio 2025, va precisato che ai sensi dell'art. 19 ter del d.lgs. 150/2011 il rito applicabile al presente procedimento, come pure si desume dal decreto di fissazione dell'udienza, è quello di cui agli artt. 281 decies e s.s. c.p.c. e non quello di cui all'art. 35 bis del d.lgs 25/2008, il quale si applica solo ove oggetto di impugnazione sia uno dei provvedimenti ivi indicati adottati dalla in sede di riconoscimento della protezione Controparte_2
internazionale. Ne deriva l'inammissibilità della comparsa di costituzione in giudizio della di Controparte_2 CP_2
dal momento che nel presente giudizio l'Amministrazione non è legittimata a difendersi personalmente tramite i propri dipendenti.
2. In vista dell'udienza di discussione del 28 ottobre 2025, di cui è stata disposta la trattazione cartolare, parte ricorrente ha depositato delle note di trattazione scritta parte, con le quali ha chiesto a questo Tribunale la revoca del decreto di diniego della sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;
ha insistito nella predetta domanda cautelare, richiedendo, in subordine, che il procedimento venga posto in decisione, insistendo per l'accoglimento dei motivi del ricorso e riportandosi alle domande formulate nell'atto introduttivo.
3. Il 7 novembre 2025 la causa è stata posta in decisione.
--------------------------
3. Tanto premesso, la causa è matura per la decisione con conseguente assorbimento dell'istanza di sospensione del provvedimento impugnato reiterata solo nelle note di trattazione scritta, nelle quali, peraltro, non è stato richiesto alcun rinvio per la decisione.
Venendo al merito, è necessario, in punto di diritto, preliminarmente prendere atto dell'intervenuta modifica della normativa in esame ovvero del D.L. 130/2020 entrato in vigore in data 22 ottobre 2020, convertito nella legge 173/2020 che ha abrogato l'istituto del permesso di soggiorno per “casi speciali”, introdotto con il D.L. 113/2018 in luogo del permesso per motivi umanitari, ed interamente innovato la disciplina così prevedendo: nell'art. 5 c. 6 d. lgs. 286/1998, in materia di revoca del permesso di soggiorno, viene inserito il riferimento al rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano;
l'art. 6, con il nuovo comma 1 bis d. lgs. 286/1998 prevede che sono “convertibili” in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ove ne ricorrano i requisiti, i seguenti permessi:
1. permesso di soggiorno per protezione speciale (art. 32 c. 3 d. lgs. 25/2008) ad eccezione dei casi per i quali siano state applicate le cause di diniego ed esclusione della protezione internazionale (art. 10, comma 2, art. 12, comma 1, lettere b) e c), e art.16 d. lgs. 251/2007);
2. permesso di soggiorno per calamità (art. 20 bis d. lgs. 286/1998);
3. permesso di soggiorno per residenza elettiva (art. 11 c. 1 lettera c quater DPR 394/1999);
4. permesso di soggiorno per acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide, di cui all'articolo (art. 11 c. 1 lettera c, DPR 394/1999 ad eccezione dei casi in cui lo straniero era precedentemente in possesso di un permesso per richiesta asilo);
5. permesso di soggiorno per attività sportiva (art. 27 c. 1 lett. p, d. lgs. 286/1998);
6. permesso di soggiorno per lavoro di tipo artistico (art. 27 c. 1 lett. m, n, o, d. lgs. 286/1998);
7. permesso di soggiorno per motivi religiosi (art. 5 c. 2 d. lgs. 286/1998);
8. permesso di soggiorno per assistenza minori (art. 31 c. 3 d. lgs. 286/1998);
9. permesso di soggiorno per gravi motivi sanitari.
È stato, inoltre, modificato l'art. 19 d.lgs. n. 296/1998 rubricato “Divieti di espulsione e di respingimento. Disposizioni in materia di categorie vulnerabili” il cui nuovo comma 1.1, come sostituito dal d.l. 130/2020, estende la casistica in cui sono vietati il respingimento,
l'espulsione o l'estradizione: • qualora esistano fondati motivi di ritenere che la persona rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (nella valutazione di tali motivi, occorre tenere conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani);
• qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica (nella valutazione del rischio, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine).
Il comma 1.2., aggiunto all'art. 19, prevede che, nel caso in cui sia rigettata la domanda di protezione internazionale, qualora ricorrano i requisiti di cui sopra, la CP_2
trasmetta gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per
[...]
protezione speciale, e che nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della , Controparte_2 rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.
Il combinato delle norme modificate, in forza del disposto dell'art. 15 delle disposizioni transitorie del D.L. 130/2020, subentra alla precedente disciplina introdotta con il D.L.
113/2018 convertito nella legge 132/2018, sicché deve ritenersi la stessa applicabile a decorrere dalla data nella quale, alla stregua dei principi affermati dalle stesse SS.UU. n.
29460/2019 del 13.11.2019 e condivisi dal Tribunale, non può più ritenersi operante l'istituto del permesso di soggiorno per motivi umanitari, vale a dire per domande di protezione internazionale formalizzate in data anteriore al 5 ottobre 2018 le quali rientrano nell'ambito di applicazione della disciplina in vigore ancora prima del citato D.L. 113/2018.
Nel caso in esame, la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale è stata formalizzata in data 6 luglio 2021, pertanto successivamente all'entrata in vigore del D.L. 113/2018, abrogato tuttavia per il tramite della novella legislativa esaminata, di cui al D.L 130/2020, che deve pertanto ritenersi applicabile al caso in esame.
Ciò premesso, ad avviso di questo Collegio non sussistono i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Occorre, anzitutto, rilevare che il richiedente proviene dal Gambia Si segnala, la cui inclusione nel novero dei paesi di origine sicura è stata recentemente confermata dal D.l.
145/2024 conv. in L. 187/2024 con cui è stato modificato l'art.
2-bis del D.Lgs. n. 25/2008, senza che da detta valutazione di sicurezza sia stata esclusa alcuna zona territoriale.
Orbene, avuto riguardo alle più aggiornate informazioni disponibili in ordine all'attuale contesto socio-politico-religioso del Gambia (Paese di origine del ricorrente), emerge che nel
Paese in questione - a seguito della transizione dal pluriennale regime del Presidente
(contrassegnato da prese di posizione ed atti suscettibili di connotare significative CP_4
limitazioni di diritti umani individuali e libertà politiche) a quello dell'attuale Presidente
(transizione ormai da considerarsi avvenuta a seguito dell'effettivo insediamento e CP_5
della riconosciuta operatività del governo guidato dal Presidente eletto in esito alle elezioni politiche tenutesi nel corso dell'anno 2016) - non è in atto esistente una situazione di diffuso conflitto armato interno.
In merito alla positiva evoluzione - sul piano della stabilità politica, dell'assenza di endemici conflitti militari e degli sforzi finalizzati al ripristino della legalità, all'adozione di misure di tutela sociale, alla tutela dei diritti umani e delle libertà civili ed alla rimozione delle più significative violazioni dei diritti umani imputabili al precedente regime di governo – può farsi riferimento anche alle considerazioni contenute nel report finale della Commissione
UE del settembre 2017 relativo alle elezioni parlamentari del 2016 nel report denominato
“Overview of social security system” a cura del Dipartimento di Stato U.S.A. del settembre
2017 nonché nel più recente report annuale sui diritti umani nel 2023 del medesimo
Dipartimento pubblicato in data 23 aprile 2024 (atti reperibili mediante la consultazione del sito web denominato www.ecoi.net).
Dalle più recenti fonti consultate, in particolare, si evince che a dicembre 2021 il presidente
è stato riletto con il 53 per cento dei voti e che gli osservatori elettorali Persona_1 internazionali e nazionali hanno stabilito che le elezioni fossero libere, eque, trasparenti e pacifiche. Risulta, altresì, che la legge gambiana garantisce la libertà religiosa, di movimento, di associazione, di riunione, di espressione e quella accademica. Il governo ha, inoltre, collaborato con l'Ufficio dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati
(UNHCR) e altre organizzazioni nel fornire protezione e assistenza ai rifugiati, ai rifugiati di ritorno o ai richiedenti asilo, nonché ad altre persone (cfr. Relazione annuale sui diritti politici e le libertà civili nel 2021, Freedom House, 28 febbraio 2022; Relazione annuale sui diritti umani nel 2022, Dipartimento di Stato USA, 20 marzo 2023; Relazione annuale sui diritti umani nel 2023, Dipartimento di Stato USA, 23 aprile 2024; Rapporto sulla situazione dei diritti umani (2024), Amnesty International, 29 aprile 2025; reperibili su www.ecoi.net).
Pertanto, alla luce di tali informazioni, non appare sussistente l'esistenza di fondati motivi di ritenere che parte ricorrente possa essere soggetto a persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti e che ivi siano perpetrate violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani.
Va inoltre soggiunto che il ricorrente, che ha fatto ingresso in Italia nel mese di febbraio dell'anno 2017, a fronte di una permanenza nel territorio nazionale di più di otto anni, ha documentato di avere costituito un rapporto di lavoro a tempo determinato, della durata di poco più di due settimane, dal 12 settembre 2018 al 30 settembre 2018, come bracciante agricolo, alle dipendenze dell'impresa “Foderà Matteo” avente sede legale in Santa Ninfa in Piazza della Bandiera n.1 (cfr. comunicazione Unilav, in atti); di avere costituito tre rapporti di lavoro a tempo determinato, della durata rispettivamente di tre mesi, di quattro mesi e di sette mesi, come bracciante agricolo - dal 26 luglio 2019 al 31 ottobre 2019, dal 30 giugno
2020 al 31 ottobre 2020 e dal 30 marzo 2021 al 31 ottobre 2021 - alle dipendenze di “
[...]
avente sede legale in Roccamena alla Controparte_6
Via Siracusa n. 8 (cfr. comunicazioni Unilav, buste paga di luglio 2019 e di agosto 2019 e ricevuta bonifico retribuzione luglio 2019 e agosto 2019, buste paga dal mese di luglio 2020 al mese di settembre 2020, in atti).
Orbene, non è stata prodotta alcuna documentazione in ordine allo svolgimento di attività lavorativa successiva al 2021, né è stata prodotta documentazione attestante l'attuale svolgimento di stabile e regolare attività lavorativa idonea a garantirne il sostentamento, né, in ogni caso, è stata allegata altra circostanza idonea a dimostrare da parte del ricorrente di avere avviato un effettivo e costante percorso di integrazione economico-sociale nel territorio italiano.
Né comunque l'allontanamento dal territorio italiano è precluso dall'esigenza di rispettare la vita privata e familiare del ricorrente alla luce dei criteri di valutazione previsti dall'art. 19, comma 1.1 del d.lgs. 286/98, dal momento che non ha neppure fornito prova dell'esistenza di legami familiari in Italia di natura ed effettività tali da precluderne il rimpatrio.
Non è ravvisabile, del resto, alcuna particolare attuale vulnerabilità del ricorrente, tenuto conto della sua età (essendo lo stesso maggiorenne) e dell'assenza di documentate patologie non suscettibili di essere adeguatamente curate in patria.
Alla luce delle considerazioni fin qui esposte, il ricorso va, quindi, integralmente rigettato.
4. Stante l'esito del giudizio si ritiene sussistano giusti motivi per lasciare a carico del ricorrente le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. spese a carico del ricorrente.
Manda la Cancelleria per gli ulteriori adempimenti di competenza.
Così deciso in Palermo, il 10/11/2025.
Il Giudice Est. Il Presidente
Dr.ssa Angela Lo Piparo Dr. Francesco Micela
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA
CIRCOLAZIONE CITTADINI UE composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Angela Lo Piparo Giudice rel. dr. Michele Guarnotta Giudice nel procedimento iscritto al n. R.G. 6005 dell'anno 2025; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 6005/2025 R.G.
PROMOSSO DA nato in [...] il [...] (Avv. GABRIELE LIPANI); Parte_1
-ricorrente-
CONTRO
; Controparte_1
Controparte_2
[...]
; Controparte_3
-resistenti-
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
-interveniente necessario-
Oggetto: Impugnazione avverso diniego/revoca di rilascio/rinnovo permesso di soggiorno
Conclusioni: si vedano note scritte depositate dal ricorrente per l'udienza cartolare del 28 ottobre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio ex art. 281 decies c.p.c., tempestivamente proposto, l'odierno ricorrente ha impugnato il provvedimento emesso dalla Questura di
Palermo (CAT. A.12/Mar-2025/ Uff.Immig/ 4^ SEZ) dell'11 aprile 2025 notificato all'interessato a mezzo pec in data 17 aprile 2025, con il quale è stata respinta la sua domanda diretta a conseguire un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 32 comma 3 del D.lgs 25/2008.
Il ricorrente ha rappresentato di essere giunto in Italia da minorenne e di avere ottenuto, nel
2019, dal Tribunale di Palermo il riconoscimento del diritto ad un permesso di soggiorno per protezione umanitaria e il rilascio del permesso di soggiorno per protezione umanitaria;
nonché di avere richiesto, il rinnovo del permesso di soggiorno, scaduto nel 2021, con istanza presentata il 6 luglio 2021.
Il ricorrente ha quindi lamentato l'erroneità delle valutazioni operate dalla Questura di
Palermo che esaminato il parere negativo della del 13 Controparte_2
agosto 2021, non ha ravvisato i requisiti previsti per il rilascio del permesso.
Seppur ritualmente evocati in giudizio il e la Questura non si sono Controparte_1 costituite in giudizio e vanno dichiarati contumaci.
Quanto alla costituzione in giudizio della , avvenuta in data 22 Controparte_2 maggio 2025, va precisato che ai sensi dell'art. 19 ter del d.lgs. 150/2011 il rito applicabile al presente procedimento, come pure si desume dal decreto di fissazione dell'udienza, è quello di cui agli artt. 281 decies e s.s. c.p.c. e non quello di cui all'art. 35 bis del d.lgs 25/2008, il quale si applica solo ove oggetto di impugnazione sia uno dei provvedimenti ivi indicati adottati dalla in sede di riconoscimento della protezione Controparte_2
internazionale. Ne deriva l'inammissibilità della comparsa di costituzione in giudizio della di Controparte_2 CP_2
dal momento che nel presente giudizio l'Amministrazione non è legittimata a difendersi personalmente tramite i propri dipendenti.
2. In vista dell'udienza di discussione del 28 ottobre 2025, di cui è stata disposta la trattazione cartolare, parte ricorrente ha depositato delle note di trattazione scritta parte, con le quali ha chiesto a questo Tribunale la revoca del decreto di diniego della sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;
ha insistito nella predetta domanda cautelare, richiedendo, in subordine, che il procedimento venga posto in decisione, insistendo per l'accoglimento dei motivi del ricorso e riportandosi alle domande formulate nell'atto introduttivo.
3. Il 7 novembre 2025 la causa è stata posta in decisione.
--------------------------
3. Tanto premesso, la causa è matura per la decisione con conseguente assorbimento dell'istanza di sospensione del provvedimento impugnato reiterata solo nelle note di trattazione scritta, nelle quali, peraltro, non è stato richiesto alcun rinvio per la decisione.
Venendo al merito, è necessario, in punto di diritto, preliminarmente prendere atto dell'intervenuta modifica della normativa in esame ovvero del D.L. 130/2020 entrato in vigore in data 22 ottobre 2020, convertito nella legge 173/2020 che ha abrogato l'istituto del permesso di soggiorno per “casi speciali”, introdotto con il D.L. 113/2018 in luogo del permesso per motivi umanitari, ed interamente innovato la disciplina così prevedendo: nell'art. 5 c. 6 d. lgs. 286/1998, in materia di revoca del permesso di soggiorno, viene inserito il riferimento al rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano;
l'art. 6, con il nuovo comma 1 bis d. lgs. 286/1998 prevede che sono “convertibili” in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ove ne ricorrano i requisiti, i seguenti permessi:
1. permesso di soggiorno per protezione speciale (art. 32 c. 3 d. lgs. 25/2008) ad eccezione dei casi per i quali siano state applicate le cause di diniego ed esclusione della protezione internazionale (art. 10, comma 2, art. 12, comma 1, lettere b) e c), e art.16 d. lgs. 251/2007);
2. permesso di soggiorno per calamità (art. 20 bis d. lgs. 286/1998);
3. permesso di soggiorno per residenza elettiva (art. 11 c. 1 lettera c quater DPR 394/1999);
4. permesso di soggiorno per acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide, di cui all'articolo (art. 11 c. 1 lettera c, DPR 394/1999 ad eccezione dei casi in cui lo straniero era precedentemente in possesso di un permesso per richiesta asilo);
5. permesso di soggiorno per attività sportiva (art. 27 c. 1 lett. p, d. lgs. 286/1998);
6. permesso di soggiorno per lavoro di tipo artistico (art. 27 c. 1 lett. m, n, o, d. lgs. 286/1998);
7. permesso di soggiorno per motivi religiosi (art. 5 c. 2 d. lgs. 286/1998);
8. permesso di soggiorno per assistenza minori (art. 31 c. 3 d. lgs. 286/1998);
9. permesso di soggiorno per gravi motivi sanitari.
È stato, inoltre, modificato l'art. 19 d.lgs. n. 296/1998 rubricato “Divieti di espulsione e di respingimento. Disposizioni in materia di categorie vulnerabili” il cui nuovo comma 1.1, come sostituito dal d.l. 130/2020, estende la casistica in cui sono vietati il respingimento,
l'espulsione o l'estradizione: • qualora esistano fondati motivi di ritenere che la persona rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (nella valutazione di tali motivi, occorre tenere conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani);
• qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica (nella valutazione del rischio, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine).
Il comma 1.2., aggiunto all'art. 19, prevede che, nel caso in cui sia rigettata la domanda di protezione internazionale, qualora ricorrano i requisiti di cui sopra, la CP_2
trasmetta gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per
[...]
protezione speciale, e che nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della , Controparte_2 rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.
Il combinato delle norme modificate, in forza del disposto dell'art. 15 delle disposizioni transitorie del D.L. 130/2020, subentra alla precedente disciplina introdotta con il D.L.
113/2018 convertito nella legge 132/2018, sicché deve ritenersi la stessa applicabile a decorrere dalla data nella quale, alla stregua dei principi affermati dalle stesse SS.UU. n.
29460/2019 del 13.11.2019 e condivisi dal Tribunale, non può più ritenersi operante l'istituto del permesso di soggiorno per motivi umanitari, vale a dire per domande di protezione internazionale formalizzate in data anteriore al 5 ottobre 2018 le quali rientrano nell'ambito di applicazione della disciplina in vigore ancora prima del citato D.L. 113/2018.
Nel caso in esame, la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale è stata formalizzata in data 6 luglio 2021, pertanto successivamente all'entrata in vigore del D.L. 113/2018, abrogato tuttavia per il tramite della novella legislativa esaminata, di cui al D.L 130/2020, che deve pertanto ritenersi applicabile al caso in esame.
Ciò premesso, ad avviso di questo Collegio non sussistono i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Occorre, anzitutto, rilevare che il richiedente proviene dal Gambia Si segnala, la cui inclusione nel novero dei paesi di origine sicura è stata recentemente confermata dal D.l.
145/2024 conv. in L. 187/2024 con cui è stato modificato l'art.
2-bis del D.Lgs. n. 25/2008, senza che da detta valutazione di sicurezza sia stata esclusa alcuna zona territoriale.
Orbene, avuto riguardo alle più aggiornate informazioni disponibili in ordine all'attuale contesto socio-politico-religioso del Gambia (Paese di origine del ricorrente), emerge che nel
Paese in questione - a seguito della transizione dal pluriennale regime del Presidente
(contrassegnato da prese di posizione ed atti suscettibili di connotare significative CP_4
limitazioni di diritti umani individuali e libertà politiche) a quello dell'attuale Presidente
(transizione ormai da considerarsi avvenuta a seguito dell'effettivo insediamento e CP_5
della riconosciuta operatività del governo guidato dal Presidente eletto in esito alle elezioni politiche tenutesi nel corso dell'anno 2016) - non è in atto esistente una situazione di diffuso conflitto armato interno.
In merito alla positiva evoluzione - sul piano della stabilità politica, dell'assenza di endemici conflitti militari e degli sforzi finalizzati al ripristino della legalità, all'adozione di misure di tutela sociale, alla tutela dei diritti umani e delle libertà civili ed alla rimozione delle più significative violazioni dei diritti umani imputabili al precedente regime di governo – può farsi riferimento anche alle considerazioni contenute nel report finale della Commissione
UE del settembre 2017 relativo alle elezioni parlamentari del 2016 nel report denominato
“Overview of social security system” a cura del Dipartimento di Stato U.S.A. del settembre
2017 nonché nel più recente report annuale sui diritti umani nel 2023 del medesimo
Dipartimento pubblicato in data 23 aprile 2024 (atti reperibili mediante la consultazione del sito web denominato www.ecoi.net).
Dalle più recenti fonti consultate, in particolare, si evince che a dicembre 2021 il presidente
è stato riletto con il 53 per cento dei voti e che gli osservatori elettorali Persona_1 internazionali e nazionali hanno stabilito che le elezioni fossero libere, eque, trasparenti e pacifiche. Risulta, altresì, che la legge gambiana garantisce la libertà religiosa, di movimento, di associazione, di riunione, di espressione e quella accademica. Il governo ha, inoltre, collaborato con l'Ufficio dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati
(UNHCR) e altre organizzazioni nel fornire protezione e assistenza ai rifugiati, ai rifugiati di ritorno o ai richiedenti asilo, nonché ad altre persone (cfr. Relazione annuale sui diritti politici e le libertà civili nel 2021, Freedom House, 28 febbraio 2022; Relazione annuale sui diritti umani nel 2022, Dipartimento di Stato USA, 20 marzo 2023; Relazione annuale sui diritti umani nel 2023, Dipartimento di Stato USA, 23 aprile 2024; Rapporto sulla situazione dei diritti umani (2024), Amnesty International, 29 aprile 2025; reperibili su www.ecoi.net).
Pertanto, alla luce di tali informazioni, non appare sussistente l'esistenza di fondati motivi di ritenere che parte ricorrente possa essere soggetto a persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti e che ivi siano perpetrate violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani.
Va inoltre soggiunto che il ricorrente, che ha fatto ingresso in Italia nel mese di febbraio dell'anno 2017, a fronte di una permanenza nel territorio nazionale di più di otto anni, ha documentato di avere costituito un rapporto di lavoro a tempo determinato, della durata di poco più di due settimane, dal 12 settembre 2018 al 30 settembre 2018, come bracciante agricolo, alle dipendenze dell'impresa “Foderà Matteo” avente sede legale in Santa Ninfa in Piazza della Bandiera n.1 (cfr. comunicazione Unilav, in atti); di avere costituito tre rapporti di lavoro a tempo determinato, della durata rispettivamente di tre mesi, di quattro mesi e di sette mesi, come bracciante agricolo - dal 26 luglio 2019 al 31 ottobre 2019, dal 30 giugno
2020 al 31 ottobre 2020 e dal 30 marzo 2021 al 31 ottobre 2021 - alle dipendenze di “
[...]
avente sede legale in Roccamena alla Controparte_6
Via Siracusa n. 8 (cfr. comunicazioni Unilav, buste paga di luglio 2019 e di agosto 2019 e ricevuta bonifico retribuzione luglio 2019 e agosto 2019, buste paga dal mese di luglio 2020 al mese di settembre 2020, in atti).
Orbene, non è stata prodotta alcuna documentazione in ordine allo svolgimento di attività lavorativa successiva al 2021, né è stata prodotta documentazione attestante l'attuale svolgimento di stabile e regolare attività lavorativa idonea a garantirne il sostentamento, né, in ogni caso, è stata allegata altra circostanza idonea a dimostrare da parte del ricorrente di avere avviato un effettivo e costante percorso di integrazione economico-sociale nel territorio italiano.
Né comunque l'allontanamento dal territorio italiano è precluso dall'esigenza di rispettare la vita privata e familiare del ricorrente alla luce dei criteri di valutazione previsti dall'art. 19, comma 1.1 del d.lgs. 286/98, dal momento che non ha neppure fornito prova dell'esistenza di legami familiari in Italia di natura ed effettività tali da precluderne il rimpatrio.
Non è ravvisabile, del resto, alcuna particolare attuale vulnerabilità del ricorrente, tenuto conto della sua età (essendo lo stesso maggiorenne) e dell'assenza di documentate patologie non suscettibili di essere adeguatamente curate in patria.
Alla luce delle considerazioni fin qui esposte, il ricorso va, quindi, integralmente rigettato.
4. Stante l'esito del giudizio si ritiene sussistano giusti motivi per lasciare a carico del ricorrente le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. spese a carico del ricorrente.
Manda la Cancelleria per gli ulteriori adempimenti di competenza.
Così deciso in Palermo, il 10/11/2025.
Il Giudice Est. Il Presidente
Dr.ssa Angela Lo Piparo Dr. Francesco Micela
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.