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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 06/05/2025, n. 531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 531 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente relatore
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3437 /2020 R.G. promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PELUSO MARIA e con domicilio eletto presso il suo studio in Vicolo mercato delle frutta n.4 Sant'Angelo Lodigiano contro
(C.F. ), con il Controparte_1 C.F._2 patrocinio dell'avv. BARONI MARIA INGRID e con domicilio eletto presso il suo studio in VIA MARSALA, 26/A 26841 CASALPUSTERLENGO
Per i minori e avv. Alessandra Dibois quale curatrice speciale Per_1 Persona_2
dei minori.
Con l'intervento del Pubblico Ministero, che nulla ha opposto.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente:
“- dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile che i coniugi hanno contratto in
OL RM il 5.11.2002, ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile di provvedere alle annotazioni di legge;
- ci si rimette alla decisione del Tribunale in merito all'affidamento dei due figli minorenni delle parti, e specie in merito alla conferma Per_1 Persona_2 dell'affido ai servizi sociali;
- in considerazione del fatto che e hanno entrambi espresso la loro Per_1 Per_2
volontà di rimanere a vivere dal padre, disporre che e abbiano Per_1 Persona_2
la propria collocazione abitativa prevalente e la propria residenza anagrafica presso il padre e nella casa che egli ha in OL RM;
- disporre modalità e tempi di permanenza dei due figli ancora minorenni, e Per_1
, presso la madre secondo quanto indicheranno i servizi sociali;
Per_2
- in considerazione del fatto che dal mese di ottobre 2023 vive Persona_3 stabilmente ed in via prevalente con il padre, disporre l'abolizione dell'obbligo del padre di versare alla sig.ra un contributo al mantenimento di e ciò CP_1 Per_1 con decorrenza dall'indicata data del 24 ottobre 2023;
- in considerazione del fatto che anche vive stabilmente col padre, Persona_2
presso il quale ha la sua collocazione abitativa prevalente, e ciò dal mese di marzo
2024, disporre che il ricorrente nulla più versi per il mantenimento di e ciò a far data dal mese di marzo 2024; Per_2
- in considerazione del fatto che è documentato che la sig.ra ha ormai CP_1
reperito una propria stabile attività lavorativa alle dipendenze di un supermercato, di tal ché sono venuti meno i presupposti di legge per il riconoscimento in favore della medesima di un assegno per il suo personale mantenimento, disporre la cessazione dell'obbligo del sig. di Per_2
contribuire al mantenimento della moglie, e ciò a far data dal luglio 2023, mese in cui la resistente è stata assunta alle dipendenze di terzi;
- in considerazione della stabile e prevalente collocazione abitativa dei due figli minorenni della coppia presso il padre, e del fatto che la sig.ra ha ormai CP_1
una propria stabile attività lavorativa alle dipendenze di terzi, disporre la misura del contributo al mantenimento dei due figli a carico della sig.ra disponendo, CP_1
altresì che i due genitori contribuiscano al pagamento delle spese straordinarie per i due figli secondo protocollo nella misura del 50%, revocando e modificando i provvedimenti in essere nella parte in cui pongono dette spese a carico del sig. Per_2
nella misura del 100%, anche qui con decorrenza dalle date sopra indicate per ciascuno dei due minori;
Pag. 2 di 18 - respingere ogni domanda della resistente in merito al riconoscimento di un assegno divorzile non sussistendone i presupposti di legge, secondo quanto si dirà più diffusamente negli scritti difensivi conclusionali;
- respingere, ove riproposta, anche la domanda della sig.ra in ordine al CP_1
Per_ riconoscimento di un contributo al mantenimento della figlia per il periodo da settembre 2022 addirittura a maggio del 2023, posta la dimostrata indipendenza
Per_ economica di da epoca anteriore al settembre 2022, oltre che per insussistenza dei presupposti di legge ai fini del detto riconoscimento anche in considerazione del fatto che la sig.ra nulla ha mai versato a titolo CP_1
Per_ di contributo al mantenimento né per né tanto meno per nel periodo in Per_5
cui questa, non ancora economicamente indipendente, si era trasferita a vivere dal padre;
- rigettare per il resto ogni altra domanda, anche in via subordinata, proposta dalla resistente, attesa, come detto, l'insussistenza dei presupposti di legge ai fini, in particolare, di un assegno divorzile;
- col rimborso delle spese di lite.”
Parte resistente:
“ Nel merito:
1) Pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto in OL RM (Pv), il giorno 05.11.2002, fra la ORa ed il OR Controparte_1
iscritto nel Registro di Stato Civile del Comune di OL RM Parte_1
(Pv) al n. 1, parte I.
2) Affidare i figli minori e all'Ente (Comune di OL RM), con Per_1 Per_2
collocazione abitativa prevalente e residenza presso il padre, disponendo in favore della madre i più ampi diritti di visita e frequentazione dei figli, almeno due giorni infrasettimanali ed un fine settimana alternato con il padre, due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive e metà delle vacanze natalizie e pasquali, con alternanza dei giorni di Natale/S. , Per_6
dell'Angelo, incaricando l'Ente della predisposizione di un calendario Persona_7
delle visite.
Pag. 3 di 18 3)Nulla sia dovuto dalla ORa al OR per Controparte_1 Parte_1
il mantenimento dei figli e e le spese straordinarie da sostenersi Per_1 Per_2
nell'interesse dei medesimi siano poste a carico del padre nella misura del 100%.
4)Nella denegata ipotesi in cui il Tribunale disponesse il pagamento, da parte della ORa in favore del OR di un contributo Controparte_1 Parte_1
al mantenimento per e , stabilire il medesimo nella misura massima di Per_1 Per_2
€ 100,00 mensili per ciascun figlio (complessivi € 200,00), disponendo in ogni caso che le spese straordinarie in favore dei figli siano sostenute in misura del 100% dal OR
. Parte_1
5) Nella denegata ipotesi in cui il Tribunale ponesse a carico della ORa CP_1
una quota delle spese straordinarie da sostenersi in favore di e , Per_1 Per_2
stabilire la medesima nella misura non superiore al 20%.
6)Porre a carico del OR a favore della ORa Parte_1 Controparte_1
un assegno divorzile mensile pari ad € 200,00, somma rivalutabile annualmente
[...]
secondo gli indici ISTAT e da corrispondersi in via anticipata entro il 5 di ogni mese.
In ogni caso
- Respingere ogni diversa richiesta del OR . Parte_1
- Con vittoria di spese e onorari di causa, oltre spese generali, IVA e cpa, come per legge.
In via istruttoria:
Si chiede ammettersi, oltre alla prova contraria sui capitoli che venissero ammessi a parte attrice, prova per interpello del OR e testi sui seguenti capitoli preceduti dalla Per_2 dizione “E' vero che”
1) e si sono sposati nel novembre 2002, quando Controparte_1 Parte_1
Per_ aveva pochi mesi. Nell'anno 2003 è nata , nel 2008 e nel 2010 Per_5 Per_1
. Per_2
2) Il OR e la ORa nell'aprile 2002, hanno aperto una pizzeria Per_2 CP_1
da asporto in Sant'Angelo Lodigiano, denominata Pizzeria Express La Spiga di Sehitaj
Pag. 4 di 18 , intestandola appunto a quest'ultimo, l' attività che continua tuttora e che è Pt_1
sempre stata l'unica fonte di reddito della famiglia.
3) Per tutta la durata del matrimonio, anche durante le quattro gravidanze, la ORa ha collaborato con il marito nell'attività, occupandosi delle pulizie CP_1
quotidiane del negozio ed essendo presente per la vendita durante il fine settimana.
4) A decorrere dal dì 01.01.2009, su istanza del Sig. la moglie è stata iscritta Per_2
all'Inps come collaboratrice nell'azienda del medesimo, che ne ha richiesto la cancellazione avvenuta in data 31.08.2019.
5) La ORa nel contempo si è anche sempre occupata, praticamente in CP_1
via esclusiva, della gestione della casa e dei quattro figli, essendo il marito impegnato in pizzeria sei giorni la settimana, dalle 9.00 alle 23.00.
6) La si occupava anche dei genitori dello che, per svariati mesi CP_1 Per_2
ogni anno giungevano dall'Albania ospiti del figlio.
7) La gestione economica era di competenza esclusiva del OR al quale la Per_2
doveva rivolgersi per qualsiasi richiesta di tipo economico. CP_1
8) L'attività del marito ha sempre garantito alla numerosa famiglia un buon tenore di vita. I coniugi nel 2007 hanno acquistato un'immobile in OL RM;
nel 2017 hanno fatto realizzare una piscina interrata costata oltre € 10.000,00 e nell'anno 2018 il ricorrente ha acquistato per sé una BMW dal valore di € 19.000. I medesimi sono anche proprietari di un appezzamento di terreno in collina.
9) La famiglia si recava almeno due volte l'anno in villeggiatura, al mare d'estate e in montagna d'inverno e numerosi acquisti di capi di abbigliamento e giochi venivano effettuati per i figli.
10) Durante la vita coniugale il OR aveva atteggiamenti autoritari nei Per_2
confronti della moglie, arrivando a minacciarla, denigrarla e anche a colpirla durante discussioni.
11) La ORa si è occupata in via esclusiva dei problemi di CP_1
Per_ tossicodipendenza di , che il padre negava e divenendo oggetto di discussione tra i coniugi.
12) La ORa nella primavera 2019, ha comunicato al marito di aver CP_1
deciso di separarsi e questi a sua insaputa le ha revocato la delega dal conto corrente
Pag. 5 di 18 dell'attività di famiglia (Banca BCC di OL RM) e ha effettuato bonifici di importi piuttosto rilevanti dal conto corrente in comune (Banca Intesa S. Angelo
Lodigiano) in favore della sua attività commerciale e di parenti (ad esempio la nipote
, lasciando sul conto un importo minimo) come da documenti 26-27 che Persona_8
mi si rammostrano.
13) Dalla comunicazione della volontà di separarsi da parte della moglie, il marito ha rifiutato di fornirle qualsiasi informazione sugli incassi dell'attività commerciale e non le ha più dato denaro se non per le necessità dei figli.
14) Il OR durante il periodo delle trattative per la separazione ha Parte_1
accreditato i propri risparmi su conti personali.
15) L'attività di Pizzeria da asporto del Signor è ben avviata e ha sempre molti Per_2
clienti e nell'ultimo anno ha assunto un dipendente.
16) La pizzeria, durante il primo lockdown, è rimasta chiusa solo per un mese, essendo una attività di mero asporto.
17) La ORa nell'estate 2019, ha iniziato a lavorare qualche ora come CP_1
colf per poter avere del denaro per sé.
18) La ORa svolge tuttora l'attività di colf per qualche ora a settimana CP_1 guadagnando mediamente € 300,00 al mese.
19) La ORa anche successivamente alla separazione ha continuato ad CP_1
occuparsi e tuttora si occupa della crescita di e seguendoli nella Per_2 Per_1
scuola e nelle attività extrascolastiche, con l'ausilio della zia . Persona_9
20) Il OR tuttora lavora nella propria pizzeria 6 giorni su 7 uscendo da casa Per_2
la mattina alle 9.00 e rientrando la sera alle 23.00.
21) La ORa informa costantemente il marito delle questioni afferenti i CP_1
figli ma le sue comunicazioni non vengono mai riscontrate dal medesimo che si rifiuta di comunicare con la moglie, come da doc.28 che mi si rammostra.
Si indicano a testi:
1) (sui capitoli 2-3-5-6-7-8-9-10-11-13-15-17-18-19); Persona_9
2) (sui capitoli 3-5-6-8-9-10-15-17-18-19); Testimone_1
3) (sui capitoli 3-15-16-20); Testimone_2
- Interpello del Sig. su tutti i capitoli. Persona_10
Pag. 6 di 18 - Si chiede, inoltre, all'Ecc.mo Giudice di ordinare ai sensi dell'art. 210 c.p.c. al Sig.
Parte_1
l'esibizione e la produzione della documentazione afferente i propri redditi e il proprio patrimonio mobiliare e immobiliare, quella relativa ai rapporti bancari e postali e agli investimenti e se necessario disponga, verifiche fiscali e tributarie sulla effettiva situazione patrimoniale e reddituale dello stesso.”
Per la curatrice speciale:
−preso atto dell'attuale collocamento dei minori presso il padre, disporre che l'ente affidatario disciplini e garantisca una regolare e costante frequentazione madre/figli, come in parte già in corso;
confermare e garantire i percorsi di sostegno psicologico in favore dei minori.
Invitare nuovamente il padre ad un percorso di supporto psicologico e/o di sostegno alla genitorialità preso atto del parere favorevole in tal senso espresso dalla sig.ra CP_1
disporre che siano i Servizi, in caso di contrasti tra i genitori, ad assumere tempestivamente le decisioni di maggiore rilievo per i minori.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente il Collegio ritiene di dover respingere le istanze istruttorie formulate da parte resistente e richiamate nelle conclusioni definitive: le predette istanze sono già state esaminate dal giudice istruttore che ha ritenuto di non ammetterle, come indicato nell'ordinanza del 29.11.2021, da intendersi qui richiamata e in parte appaiono anche superate dalle vicende processuali.
Sulla domanda di divorzio
Il Collegio, alla luce delle conclusioni precisate e considerato il contenuto degli atti, nonché il fatto che le parti vivono separate sin dall'anno 2019, ritiene provata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della l.
1.12.1970 n. 898 quale ragione che determina lo scioglimento del matrimonio. Va quindi accolta la domanda di divorzio.
Sull'affidamento, collocamento e mantenimento dei figli minori
Pag. 7 di 18 Per_ Preliminarmente si dà atto che i figli della coppia ed sono entrambi Per_5
maggiorenni ed economicamente indipendenti, pertanto nulla deve essere disposto al riguardo.
Per quanto concerne, invece, i figli minori e (nati rispettivamente il Per_1 Per_2
18.07.2008 e il 6.02.2010), il ricorrente, relativamente all'affido degli stessi, si rimette alla decisione di questo Tribunale, mentre la resistente domanda la conferma dell'affido dei minori all'Ente, come già disposto all'udienza del 18.12.2020.
Invero, il nucleo familiare veniva preso in carico dai Servizi Sociali territorialmente competenti per il Comune di OL RM, i quali sin dalle prime relazioni rilevavano un'elevata conflittualità tra le parti, dovuta in particolare al fatto che il ricorrente, avendo subito la decisione della moglie di separarsi, non accettava di parlare con la stessa neanche alla presenza degli educatori, generando così un clima molto ostile che inevitabilmente coinvolgeva anche i quattro figli.
Emergeva, altresì, che a seguito dell' avvenuta separazione fossero sorti problemi relazionali anche tra quest'ultimi e la madre: in particolate il figlio maggiore della coppia (nato il [...]), già nel 2019 aveva deciso di tagliare ogni rapporto Per_5
con la resistente e di allontanarsi dalla casa familiare, ove abitava con i fratelli, per
Per_ andare a vivere presso l'abitazione paterna;
del pari la figlia , ancora minorenne all'epoca dell'instaurazione del presente giudizio, raggiunta la maggiore età nel 2021 decideva di trasferirsi dal sig. a causa dei continui litigi con la madre, dovuti in Per_2 particolare ad un atteggiamento ribelle e ostile assunto dalla ragazza e all'abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti da parte della stessa: tale comportamento ingenerava grande preoccupazione nella resistente, mentre veniva giustificato dal ricorrente in ragione di un'asserita inadeguatezza materna. (vd. rel. 14.12.2020 e del 25.05.2021)
Nel corso del procedimento, le parti riferivano che la figlia aveva poi deciso di fare ritorno dalla madre per un breve periodo dopo il quale, grazie all'aiuto del ricorrente, aveva trovato una propria sistemazione abitativa ed un'occupazione stabile.
Riguardo, invece, i due figli minori ed affidati all'Ente sin dal Per_1 Per_2
dicembre 2020 ( cfr. verbale 18.12.2020) collocati in sede di separazione presso l'abitazione materna, il Giudice Istruttore, considerato che il padre aveva riferito più volte che anche questi avrebbero voluto trasferirsi presso di lui, con ordinanza del
Pag. 8 di 18 17.10.2022 riteneva di nominare anche un Curatore speciale per rappresentarli nel presente procedimento e disponeva il loro ascolto.
Dall'audizione degli stessi, avvenuta all'udienza del 29.11.2022, era emersa una sostanziale adeguatezza della modalità di frequentazione in corso con il genitore non collocatario, al netto dell'esigenza della minore di modificare gli interventi di Per_2
ADM nella giornata del lunedì.
Tuttavia, nel corso degli anni 2023 e 2024, prima e poi decidevano di Per_1 Per_2 trasferirsi definitivamente presso l'abitazione del padre, di fatto riducendo al minimo i rapporti con la madre.
In particolare, a seguito del trasferimento di si era tenuto un incontro tra lo Per_1
stesso e la Curatrice speciale, il padre, l'assistente sociale e la psicologa dei Servizi nel corso del quale il minore sosteneva che la convivenza con la madre fosse diventata insostenibile poiché quest'ultima era eccessivamente critica e rigida;
aggiungeva, altresì, di essere molto infastidito da atteggiamenti “inopportuni” posti in essere dalla stessa con vari uomini che frequentavamo la casa e, da ultimo, con il suo attuale compagno.
Di contro, la sorella sentita durante l'incontro, non confermava i gravi racconti Per_2
di riferendo, piuttosto, che i litigi tra il fratello e la madre avvenivano perché Per_1 quest'ultima pretendeva dal figlio il rispetto di orari e regole in casa e lo rimproverava quanto allo scarso rendimento scolastico.
I Servizi, sul punto, ritenevano che il minore si fosse sostanzialmente allineato “ ad una visione molto rigida della donna esplicitata dal padre, il quale ritiene che la ex non avrebbe dovuto frequentare un nuovo compagno in casa e che avrebbe dovuto rimanere sempre a casa con i figli senza mai uscire ” e che la scelta di di interrompere i Per_1 rapporti con la madre e cambiare radicalmente vita “si può intendere come unico modo che il minore ha trovato per non affrontare il sentimento di angoscia derivante dal confronto ed anzi la soluzione che i fratelli maggiori hanno adottato in precedenza pare sia stata, agli occhi di quella più semplice e meno faticosa.”( vd rel. Per_1
7.05.2024)
Ebbene, alla luce dei fatti esposti, il Giudice Istruttore disponeva nuovamente l'audizione del minore il quale all'udienza del 15.02.24 confermava quanto già Per_1
Pag. 9 di 18 esplicitato alla presenza degli operatori e della Curatrice speciale, specificando di non voler vivere con la madre e rifiutandosi di intraprendere un percorso di sostegno psicologico.
Contestualmente si dava atto che anche la minore – come poi confermato dalla Per_2 stessa all'audizione del 18.09.2024 - aveva comunicato alla resistente, tramite una lettera, di volersi trasferire stabilmente presso la casa del padre, manifestando comunque l'intenzione di voler vedere e frequentare regolarmente la madre, anche se di fatto così non è stato.
La stessa adduceva che tale decisione era dettata dal fatto che la madre, a seguito della vendita della ex casa coniugale sita in OL RM, aveva acquistato un nuovo immobile nel comune di Chignolo Po ove si sarebbero presto trasferite, mentre lei desiderava rimanere a vivere a OL RM – dove si trova l'abitazione paterna- per conservare le sue relazioni amicali e le sue abitudini.
Ebbene, appare evidente che i minori, nonostante l'intervento dei servizi competenti volto a garantire un rapporto equilibrato con entrambi i genitori, siano stati eccessivamente coinvolti nel conflitto tra le parti, decidendo in conclusione di replicare la stessa dinamica già messa in atto dai fratelli maggiori, sicuramenti influenzati dal forte carattere paterno nonché dalla maggiore disponibilità economica del medesimo.
Ad oggi, infatti, tutti i figli della coppia non hanno contatti con la madre - ad eccezione dei rari momenti concessi da e negli ultimi mesi - e tale situazione Per_1 Per_2
appare dovuta in particolare alla maggiore attrattività in termini economici e di libertà nell'ambito paterno, oltre che alla forte influenza esercitata dal sig. nei loro Per_2
confronti, che ha comportato “una progressiva adesione dei figli al pensiero di quest'ultimo, anche culturale, soprattutto sul ruolo della madre e della donna in generale: si ribadisce che il sig. non ha mai filtrato neppure alla presenza dei Per_2
figli il proprio negativo giudizio sulla ex moglie, ritenuta sostanzialmente una poco di buono (solo perché dopo la separazione si è ricostruita una vita, anche sentimentale) e non attenta ai bisogni dei ragazzi, mentre lui un genitore modello”. (vd. conclusionale
Curatrice speciale).
Del resto, al di là di qualche criticità nell'affrontare la difficile situazione post separazione, non sono emerse a carico della madre mancanze tali da giustificare la
Pag. 10 di 18 decisione dei minori di allontanarsi totalmente da lei, anzi si ritiene piuttosto che la stessa, avendo un carattere più debole rispetto all'ex coniuge, “si è forse adagiata alla situazione non essendo in grado di contrastare l'altro genitore, pur avendo accolto ogni forma di supporto e cercando da sempre un dialogo con l'ex marito nell'interesse dei ragazzi”. (ancora conclusionale curatrice).
È, altresì, evidente che i fratelli maggiori hanno una netta influenza sui fratelli minori e che il ricorrente abbia sfruttato questa situazione al fine di avere tutti i figli presso di sé, senza cercare in alcun modo di favorire gli incontri con la madre e mostrandosi scarsamente collaborante con i servizi incaricati.
Da ultimo, sebbene i servizi sociali nella relazione finale abbiano riferito di un leggero miglioramento della condizione del nucleo familiare, la Curatrice speciale, di contro, dava atto del fatto che sia che non stavano rispettando il calendario di Per_1 Per_2
incontri con la madre né avevano aderito al percorso di sostegno psicologico e, cosa ancora più grave, che il padre non fosse intervenuto a sostegno degli interventi proposti, dimostrando, cosi, di avere scarsa consapevolezza “rispetto alle reali necessità dei figli
e alla bontà degli interventi che dovrebbero garantire il loro benessere”; del resto, il ricorrente non ha mai riconosciuto la gravità del fatto che i figli abbiano assunto un atteggiamento di rifiuto nei confronti dell'altro genitore “vista la scarsa considerazione che lui ha della loro madre, senza tentare di andare oltre la sua personale visione, cioè del marito separato, non comprendendo la diversa opportunità che i figli dovrebbero cogliere nel mantenere un rapporto con la loro madre.”
Ebbene, alla luce delle considerazioni esposte, questo Collegio ritiene di condividere pienamente le conclusioni rassegnate dai Servizi incaricati e dalla Curatrice speciale e, dunque, di mantenere l'affido dei minori all'Ente che dovrà assumere, in caso di discordia tra i genitori, che saranno sentiti per le decisioni principali, le decisioni di maggiore rilievo per i minori inerenti alla scuola, alla salute e allo sport - con conseguente riduzione della responsabilità genitoriale delle parti –, oltre che proseguire con il monitoraggio del nucleo familiare per la durata di due anni, con l'obbligo di depositare al Giudice Tutelare relazioni di aggiornamento ogni sei mesi, nonché segnalare tempestivamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i
Pag. 11 di 18 Minorenni ogni comportamento pregiudizievole per i minori o, comunque, inadempiente rispetto alle prescrizioni di questo Tribunale.
Nello specifico i Servizi competenti per il Comune di OL RM ( affidatari dei minori ed i cui specifici compiti sono stati ripetutamente precisati: cfr, da ultimo provv. del g.i. in data 3.6.2024, da intendersi qui richiamato) dovranno monitorare il nucleo familiare attuando interventi di supporto alla genitorialità per favorire il dialogo tra le parti, facendo da tramite nelle scelte di maggiore interesse per i figli e cercando di ripristinale una frequentazione regolare tra la madre ed i minori;
al contempo si rende evidente la necessità per quest'ultimi, nonostante il rifiuto da loro manifestato sul punto, di proseguire con costanza e serietà un percorso di sostegno psicologico al fine di indagare sui motivi del progressivo allontanamento dalla figura materna e di autonomizzare gli stessi rispetto alle indicazioni provenienti dal padre e dagli altri fratelli, pertanto va richiesto ai servizi sociali affidatari di garantire il regolare svolgimento delle sedute;
appare, altresì, opportuno, considerata l'evidente incapacità delle parti di relazionarsi tra di loro – legata in particolare al fatto che il ricorrente utilizza i figli come tramite per comunicare con l'ex coniuge -, invitare il padre ad intraprendere un percorso di supporto psicologico e di sostegno alla genitorialità, preso atto del parere favorevole in tal senso espresso dalla sig.ra al fine di trovare CP_1
una modalità di interazione maggiormente funzionale e stabilire una linea educativa condivisa.
Per quanto concerne il collocamento dei minori, vista la volontà manifestata dai figli e preso atto della concorde richiesta delle parti sul punto, questo Collegio non può che disporre il collocamento degli stessi presso l'abitazione del padre, sita in OL
RM in via dei Platani n.2; quanto agli incontri con il genitore non collocatario, tenuto conto che il calendario predisposto dai servizi non era stato rispettato dai minori, considerata altresì la volontà della madre “di privilegiare il benessere emotivo dei figli senza imporre vincoli rigidi sugli incontri” ( vd. rel servizi 11.09.2024), si rimette ai servizi affidatari il compito di individuare le migliori modalità di frequentazione al fine di garantire un'utile ripresa dei rapporti tra madre e figli, suggerendo la necessità soprattutto per la minore –maggiormente propensa ad avere contatti con la Per_2
madre - di stabilire incontri a weekend alternati, oltre ad uno o due incontri
Pag. 12 di 18 infrasettimanali quando il fine settimana è di competenza dell'altro genitore ( stesso calendario andrà proposto anche a . Per_1
Sul contributo al mantenimento dei minori
Passando agli aspetti economici va, senz'altro, riconosciuto l'obbligo di entrambi i genitori di provvedere al mantenimento dei figli, pertanto, considerato che questo
Tribunale ha ritenuto di dover disporre il collocamento di entrambi i minori presso il padre, si deve prevedere a carico della madre l'obbligo di corrispondere un assegno periodico in loro favore.
Al fine di stabilire l'importo mensile che la resistente è tenuta a versare a titolo di mantenimento dei minori, rilevano i seguenti elementi.
Il ricorrente è proprietario della Pizzeria la Spiga sita in OL RM e può contare su un reddito annuo pari a circa 17.000€ ( vd. PF 202)
Tuttavia, si rileva che la documentazione relativa alla posizione reddituale del ricorrente risulta essere incompleta, in quanto il Giudice istruttore aveva disposto il deposito degli estratti dei conti correnti e delle carte di credito a partire dall'anno 2019 sino al
1.9.2021, mentre agli atti risultano solo gli estratti relativi all'anno 2021 in riferimento alla Banca Intesa e quelli relativi agli anni 2020 e 2021 per la BCC, nonostante i conti in questione fossero aperti già negli anni precedenti.
Da quanto prodotto, emergono comunque numerosi depositi di denaro contante su entrambi i conti, nonché un trasferimento, in data 16.11.2021, di € 20.000 da un conto estero a sé intestato.
A ciò deve aggiungersi che il sig. in costanza di matrimonio, esclusivamente Per_2
grazie alla propria attività, aveva mantenuto l'intero nucleo familiare garantendogli un più che discreto tenore di vita, oltre al fatto che lo stesso, in forza degli accordi separativi, contribuiva al mantenimento dei tre figli minori e della moglie versando la somma di 950,00 € mensili e si faceva carico del 100% delle spese extra assegno nonché del totale pagamento delle rate mutuo acceso per l'acquisto della ex casa coniugale, cointestata tra le parti ed assegnata alla resistente.
Ebbene, vista la documentazione agli atti e considerate le ingenti spese di cui il ricorrente si è fatto carico nel corso degli anni, appare evidente che il sig. possa Per_2
contare su entrate economiche certamente maggiori rispetto a quelle dichiarate.
Pag. 13 di 18 La resistente, invece, in costanza di matrimonio aveva collaborato con il marito nella gestione della pizzeria di esclusiva proprietà di quest'ultimo, svolgendo le pulizie quotidiane ed aiutando nelle vendite durante il fine settimana, tant'è che era stata iscritta all'INPS dal ricorrente come collaboratrice d'impresa (cfr. doc.6 comparsa).
Dalla primavera del 2019, dopo che la resistente aveva comunicato al marito l'intenzione di separarsi, quest'ultimo aveva cessato di corrisponderle denaro, oltre a revocarle la delega sul conto corrente e a cancellarla dalla gestione separata dell'INPS
(cfr. doc. 11); conseguentemente la stessa, priva di una fonte di reddito, aveva trovato lavoro come colf per qualche ora a settimana, proseguendo a svolgere tale attività sino al mese di luglio dell'anno 2023, quando veniva assunta in un supermercato come banconista, con contratto a tempo determinato e tutt'ora in corso, percependo uno stipendio mensile compreso tra € 1270,00 e i € 1.390,00 (cfr. buste paga).
Si aggiunga che la ex casa coniugale, in comproprietà tra le parti, in ragione del giudizio di scioglimento della comunione iniziato dal ricorrente, è stata venduta a terzi e con il ricavato la ORa nel 2024 ha acquistato una nuova abitazione sita in CP_1
Chignolo Po, senza necessità di accendere un mutuo.
Deve, altresì, darsi atto che entrambi i figli minori vivono stabilmente insieme al padre e che allo stato le frequentazioni con la madre sono ridotta a sporadici incontri mensili, pertanto tenuto conto di quanto esposto nonché della disparità economica presente tra le parti, questo Collegio ritiene che la sig.ra debba corrispondere a titolo di CP_1 contributo per il mantenimento dei due figli minori la somme di 200,00 € mensili (
100,00€ ciascuno), oltre al 20% delle spese extra assegno.
Sull'assegno divorzile in favore della resistente
In ordine alla domanda finalizzata al riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore della resistente va premesso che in sede di divorzio, ai sensi dell'art. 5 comma 6 della L. 898/1970, il Giudice, chiamato a decidere sull'attribuzione di detto assegno, deve verificare che la parte richiedente non disponga di mezzi economici adeguati ovvero si trovi in una situazione di oggettiva impossibilità a procurarseli.
Occorre, a tal fine, effettuare una comparazione delle condizioni economiche e patrimoniali dei coniugi al termine della vita matrimoniale e laddove dovesse sussistere
Pag. 14 di 18 uno squilibrio evidente tra le parti, tanto da far ritenere inadeguati i redditi del soggetto più debole, si dovrà riconoscere un assegno di divorzio in favore di quest'ultimo.
Si deve, altresì, rilevare che le Sezioni Unite hanno riconosciuto all'assegno di divorzio non soltanto una funzione di tipo assistenziale, nel caso in cui il coniuge richiedente non abbia raggiunto un'indipendenza economica, ma anche una funzione compensativo- perequativa, per consentire al coniuge più debole ma autosufficiente di raggiungere un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare e nella formazione del patrimonio comune e/o personale dell'altro coniuge.
Il diritto a vedersi riconosciuto l'assegno divorzile, in definitiva, non dipende solo dalla non “autosufficienza economica” di chi lo richiede, ma sorge anche nel caso in cui debba porsi rimedio ad uno squilibrio economico-patrimoniale derivante da scelte adottate e condivise di conduzione familiare. (Cassazione civile, sentenza n.452, del 13 gennaio 2021)
Una volta verificata la sussistenza di questi prerequisiti l'assegno deve essere quantificato secondo specifici parametri;
in particolare, i criteri commisurativi dell'entità dell'assegno possono rinvenirsi nel contributo dato dall'ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio personale dell'altro coniuge o di quello comune e, più in generale, alla conduzione della vita familiare, nonché nelle condizioni personali del richiedente (età, stato di salute, capacità lavorativa).
Tali parametri dovranno, poi, essere valutati anche in rapporto alla durata del matrimonio. (Cfr. Sez. U. Cass. n. 18287/2018).
Orbene, applicando i principi suesposti al caso in esame, questo Collegio ritiene che sussistano i presupposti per riconoscere in favore della resistente un assegno di mantenimento.
Nel caso di specie, la ricorrente è attualmente impiegata a tempo determinato come banconista in un supermercato, con possibilità di prorogare il contratto, e percepisce uno stipendio in media pari a circa 1350,00 € mensili;
la stessa, inoltre, risulta essere proprietaria dell'immobile sito in Chignolo Po nel quale attualmente risiede, acquistato con il ricavato della vendita della ex casa coniugale, senza accendere un mutuo ma ovviamente senza avere potuto accantonare sottoforma di risparmio la cifra avuta a seguito della vendita.
Pag. 15 di 18 Ritiene il Collegio che vi sia tra le parti una significativa disparità reddituale, ove si consideri quanto sopra valutato in ordine ai redditi, poco chiari ma sicuramente superiori a quelli della resistente, del ricorrente, e tenuto conto che la resistente con i proventi della vendita della casa coniugale ha dovuto acquistare un immobile per sé, mentre il marito ha potuto accantonare tali proventi quale disponibilità liquida.
Non va poi dimenticato l'apporto lavorativo fornito dalla moglie alla attività commerciale del marito in costanza di matrimonio ( lo stesso è stato consistente , con pulizie quotidiane del negozio e collaborazione nella vendita nei finesettimana) , nonché il fatto che la resistente per permettere al marito di lavorare si è da sola occupata della casa e di ben quattro figli.. La sig. ha partecipato alla apertura della pizzeria e ha sempre affiancato e supportato sia CP_1 materialmente che moralmente il marito nella realizzazione dei suoi obiettivi professionali.
Inoltre non risulta che all'atto della separazione il marito abbia messo a disposizione della moglie la metà dei risparmi accumulati, anzi il marito ha spostato su un conto personale i risparmi.
Il Collegio ritiene pertanto che alla resistente debba essere comunque riconosciuto un assegno divorzile di natura compensativa/perequativa /(vd. Cass. Sez. Unite
18287/2018), individuato nella somma di € 200,00 mensili, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT.
Sulle spese di lite
Riguardo le spese del giudizio, rispetto al ricorrente la resistente vede accolta la domanda di assegno divorzile, mentre il ricorrente vede accolta la domanda di contributo da parte della madre al mantenimento dei figli. Va però osservato che il collocamento attuale dei figli minori è frutto di condotte paterne non coerenti con l'interesse dei minori, tanto che proprio per tale ragione viene mantenuto l'affido degli stessi all'Ente.
Pertanto il Collegio , anche considerato l'atteggiamento del ricorrente non collaborativo nella tutela dell'interesse dei minori anche a coltivare un significativo rapporto con la madre, atteggiamento che ha altresì determinato la lunga durata del procedimento ritiene di compensare tra le parti le spese di lite per la metà e di porre la restante metà, liquidata come da dispositivo, a carico del ricorrente.
Pag. 16 di 18 Le spese del curatore speciale dei minori, ammessi al gratuito patrocinio, liquidate come da dispositivo, vanno poste interamente a carico del padre, che le verserà all' , CP_2
nella misura intera, come da giurisprudenza costante, poiché non avendo collaborato con la madre e con i Servizi affidatari al fine di evitare che i minori interrompessero i rapporti con la madre, ha reso necessaria la nomina.
P.Q.M
.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1
, in OL RM il 5.11.2002 (iscritto nel Registro degli Controparte_1
atti dello Stato Civile del suddetto Comune, Anno 2002, Parte I, n. 1).
- ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
- Conferma l'affidamento dei minori e all'Ente, riservando ai Servizi Per_1 Per_2
affidatari, sentiti i genitori, le scelte in ordine alla salute anche psicofisica dei minori, al loro più idoneo collocamento, alle scelte educative e relative allo sport e al tempo libero ed alle questioni di carattere burocratico ed anagrafico;
- Colloca i minori presso l'abitazione paterna e dispone che la madre possa vedere i figli secondo le modalità indicate dai servizi affidatati e comunque almeno a fine settimana alternati e due volte infrasettimanalmente quando il fine settimana è di competenza paterno, con divisione a metà dei periodi natalizi e pasquali da trascorrere secondo il criterio dell'alternanze e per due settimane anche non consecutive nel periodo estivo da concordare tra i genitori;
- Dispone che i Servizi Sociali territorialmente competenti per il Comune di OL
RM attuino gli interventi di cui in parte motiva a sostegno dei minori, riferiscano semestralmente al Giudie Tutelare nell'ambito del procedimento di Vigilanza e segnalino ogni criticità rilevante alla procura della Repubblica presso il Tribunale per i
Minorenni;
- Invita i genitori ad intraprendere un percorso di sostegno personale e alla genitorialità;
Pag. 17 di 18 - Pone a carico della resistente l'obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento al ricorrente in favore dei figli minori pari a € 200,00 complessivi rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT;
-dichiara i genitori tenuti a contribuire alle spese extra assegno relative ai figli minori nella misura dell'80% il padre e del 20% la madre, come da Protocollo in uso presso il
Tribunale di Pavia;
- dichiara il ricorrente tenuto a versare alla resistente a titolo di assegno divorzile la somma mensile di € 200,00, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT;
- Compensa le spese di lite tra le parti nella misura della metà;
-condanna il ricorrente a rifondere alla resistente la restante metà delle spese, liquidate in € 3.700,00 per compensi oltre 15% spese generali IVA e CPA come per legge;
-condanna il ricorrente a versare all'Erario le spese del curatore speciale dei minori, ammessi al Patrocinio a spese dello Stato , liquidate in € 6.000,00 oltre accessori di legge.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione alla Cancelleria Tutelare per l'apertura della
Vigilanza;
Manda alla Cancelleria per la comunicazione ai Servizi Sociali affidatari.
Pavia, così deciso in data 30.04.2025
Presidente Est.
Dott.ssa Marina Bellegrandi
Pag. 18 di 18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente relatore
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3437 /2020 R.G. promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PELUSO MARIA e con domicilio eletto presso il suo studio in Vicolo mercato delle frutta n.4 Sant'Angelo Lodigiano contro
(C.F. ), con il Controparte_1 C.F._2 patrocinio dell'avv. BARONI MARIA INGRID e con domicilio eletto presso il suo studio in VIA MARSALA, 26/A 26841 CASALPUSTERLENGO
Per i minori e avv. Alessandra Dibois quale curatrice speciale Per_1 Persona_2
dei minori.
Con l'intervento del Pubblico Ministero, che nulla ha opposto.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente:
“- dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile che i coniugi hanno contratto in
OL RM il 5.11.2002, ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile di provvedere alle annotazioni di legge;
- ci si rimette alla decisione del Tribunale in merito all'affidamento dei due figli minorenni delle parti, e specie in merito alla conferma Per_1 Persona_2 dell'affido ai servizi sociali;
- in considerazione del fatto che e hanno entrambi espresso la loro Per_1 Per_2
volontà di rimanere a vivere dal padre, disporre che e abbiano Per_1 Persona_2
la propria collocazione abitativa prevalente e la propria residenza anagrafica presso il padre e nella casa che egli ha in OL RM;
- disporre modalità e tempi di permanenza dei due figli ancora minorenni, e Per_1
, presso la madre secondo quanto indicheranno i servizi sociali;
Per_2
- in considerazione del fatto che dal mese di ottobre 2023 vive Persona_3 stabilmente ed in via prevalente con il padre, disporre l'abolizione dell'obbligo del padre di versare alla sig.ra un contributo al mantenimento di e ciò CP_1 Per_1 con decorrenza dall'indicata data del 24 ottobre 2023;
- in considerazione del fatto che anche vive stabilmente col padre, Persona_2
presso il quale ha la sua collocazione abitativa prevalente, e ciò dal mese di marzo
2024, disporre che il ricorrente nulla più versi per il mantenimento di e ciò a far data dal mese di marzo 2024; Per_2
- in considerazione del fatto che è documentato che la sig.ra ha ormai CP_1
reperito una propria stabile attività lavorativa alle dipendenze di un supermercato, di tal ché sono venuti meno i presupposti di legge per il riconoscimento in favore della medesima di un assegno per il suo personale mantenimento, disporre la cessazione dell'obbligo del sig. di Per_2
contribuire al mantenimento della moglie, e ciò a far data dal luglio 2023, mese in cui la resistente è stata assunta alle dipendenze di terzi;
- in considerazione della stabile e prevalente collocazione abitativa dei due figli minorenni della coppia presso il padre, e del fatto che la sig.ra ha ormai CP_1
una propria stabile attività lavorativa alle dipendenze di terzi, disporre la misura del contributo al mantenimento dei due figli a carico della sig.ra disponendo, CP_1
altresì che i due genitori contribuiscano al pagamento delle spese straordinarie per i due figli secondo protocollo nella misura del 50%, revocando e modificando i provvedimenti in essere nella parte in cui pongono dette spese a carico del sig. Per_2
nella misura del 100%, anche qui con decorrenza dalle date sopra indicate per ciascuno dei due minori;
Pag. 2 di 18 - respingere ogni domanda della resistente in merito al riconoscimento di un assegno divorzile non sussistendone i presupposti di legge, secondo quanto si dirà più diffusamente negli scritti difensivi conclusionali;
- respingere, ove riproposta, anche la domanda della sig.ra in ordine al CP_1
Per_ riconoscimento di un contributo al mantenimento della figlia per il periodo da settembre 2022 addirittura a maggio del 2023, posta la dimostrata indipendenza
Per_ economica di da epoca anteriore al settembre 2022, oltre che per insussistenza dei presupposti di legge ai fini del detto riconoscimento anche in considerazione del fatto che la sig.ra nulla ha mai versato a titolo CP_1
Per_ di contributo al mantenimento né per né tanto meno per nel periodo in Per_5
cui questa, non ancora economicamente indipendente, si era trasferita a vivere dal padre;
- rigettare per il resto ogni altra domanda, anche in via subordinata, proposta dalla resistente, attesa, come detto, l'insussistenza dei presupposti di legge ai fini, in particolare, di un assegno divorzile;
- col rimborso delle spese di lite.”
Parte resistente:
“ Nel merito:
1) Pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto in OL RM (Pv), il giorno 05.11.2002, fra la ORa ed il OR Controparte_1
iscritto nel Registro di Stato Civile del Comune di OL RM Parte_1
(Pv) al n. 1, parte I.
2) Affidare i figli minori e all'Ente (Comune di OL RM), con Per_1 Per_2
collocazione abitativa prevalente e residenza presso il padre, disponendo in favore della madre i più ampi diritti di visita e frequentazione dei figli, almeno due giorni infrasettimanali ed un fine settimana alternato con il padre, due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive e metà delle vacanze natalizie e pasquali, con alternanza dei giorni di Natale/S. , Per_6
dell'Angelo, incaricando l'Ente della predisposizione di un calendario Persona_7
delle visite.
Pag. 3 di 18 3)Nulla sia dovuto dalla ORa al OR per Controparte_1 Parte_1
il mantenimento dei figli e e le spese straordinarie da sostenersi Per_1 Per_2
nell'interesse dei medesimi siano poste a carico del padre nella misura del 100%.
4)Nella denegata ipotesi in cui il Tribunale disponesse il pagamento, da parte della ORa in favore del OR di un contributo Controparte_1 Parte_1
al mantenimento per e , stabilire il medesimo nella misura massima di Per_1 Per_2
€ 100,00 mensili per ciascun figlio (complessivi € 200,00), disponendo in ogni caso che le spese straordinarie in favore dei figli siano sostenute in misura del 100% dal OR
. Parte_1
5) Nella denegata ipotesi in cui il Tribunale ponesse a carico della ORa CP_1
una quota delle spese straordinarie da sostenersi in favore di e , Per_1 Per_2
stabilire la medesima nella misura non superiore al 20%.
6)Porre a carico del OR a favore della ORa Parte_1 Controparte_1
un assegno divorzile mensile pari ad € 200,00, somma rivalutabile annualmente
[...]
secondo gli indici ISTAT e da corrispondersi in via anticipata entro il 5 di ogni mese.
In ogni caso
- Respingere ogni diversa richiesta del OR . Parte_1
- Con vittoria di spese e onorari di causa, oltre spese generali, IVA e cpa, come per legge.
In via istruttoria:
Si chiede ammettersi, oltre alla prova contraria sui capitoli che venissero ammessi a parte attrice, prova per interpello del OR e testi sui seguenti capitoli preceduti dalla Per_2 dizione “E' vero che”
1) e si sono sposati nel novembre 2002, quando Controparte_1 Parte_1
Per_ aveva pochi mesi. Nell'anno 2003 è nata , nel 2008 e nel 2010 Per_5 Per_1
. Per_2
2) Il OR e la ORa nell'aprile 2002, hanno aperto una pizzeria Per_2 CP_1
da asporto in Sant'Angelo Lodigiano, denominata Pizzeria Express La Spiga di Sehitaj
Pag. 4 di 18 , intestandola appunto a quest'ultimo, l' attività che continua tuttora e che è Pt_1
sempre stata l'unica fonte di reddito della famiglia.
3) Per tutta la durata del matrimonio, anche durante le quattro gravidanze, la ORa ha collaborato con il marito nell'attività, occupandosi delle pulizie CP_1
quotidiane del negozio ed essendo presente per la vendita durante il fine settimana.
4) A decorrere dal dì 01.01.2009, su istanza del Sig. la moglie è stata iscritta Per_2
all'Inps come collaboratrice nell'azienda del medesimo, che ne ha richiesto la cancellazione avvenuta in data 31.08.2019.
5) La ORa nel contempo si è anche sempre occupata, praticamente in CP_1
via esclusiva, della gestione della casa e dei quattro figli, essendo il marito impegnato in pizzeria sei giorni la settimana, dalle 9.00 alle 23.00.
6) La si occupava anche dei genitori dello che, per svariati mesi CP_1 Per_2
ogni anno giungevano dall'Albania ospiti del figlio.
7) La gestione economica era di competenza esclusiva del OR al quale la Per_2
doveva rivolgersi per qualsiasi richiesta di tipo economico. CP_1
8) L'attività del marito ha sempre garantito alla numerosa famiglia un buon tenore di vita. I coniugi nel 2007 hanno acquistato un'immobile in OL RM;
nel 2017 hanno fatto realizzare una piscina interrata costata oltre € 10.000,00 e nell'anno 2018 il ricorrente ha acquistato per sé una BMW dal valore di € 19.000. I medesimi sono anche proprietari di un appezzamento di terreno in collina.
9) La famiglia si recava almeno due volte l'anno in villeggiatura, al mare d'estate e in montagna d'inverno e numerosi acquisti di capi di abbigliamento e giochi venivano effettuati per i figli.
10) Durante la vita coniugale il OR aveva atteggiamenti autoritari nei Per_2
confronti della moglie, arrivando a minacciarla, denigrarla e anche a colpirla durante discussioni.
11) La ORa si è occupata in via esclusiva dei problemi di CP_1
Per_ tossicodipendenza di , che il padre negava e divenendo oggetto di discussione tra i coniugi.
12) La ORa nella primavera 2019, ha comunicato al marito di aver CP_1
deciso di separarsi e questi a sua insaputa le ha revocato la delega dal conto corrente
Pag. 5 di 18 dell'attività di famiglia (Banca BCC di OL RM) e ha effettuato bonifici di importi piuttosto rilevanti dal conto corrente in comune (Banca Intesa S. Angelo
Lodigiano) in favore della sua attività commerciale e di parenti (ad esempio la nipote
, lasciando sul conto un importo minimo) come da documenti 26-27 che Persona_8
mi si rammostrano.
13) Dalla comunicazione della volontà di separarsi da parte della moglie, il marito ha rifiutato di fornirle qualsiasi informazione sugli incassi dell'attività commerciale e non le ha più dato denaro se non per le necessità dei figli.
14) Il OR durante il periodo delle trattative per la separazione ha Parte_1
accreditato i propri risparmi su conti personali.
15) L'attività di Pizzeria da asporto del Signor è ben avviata e ha sempre molti Per_2
clienti e nell'ultimo anno ha assunto un dipendente.
16) La pizzeria, durante il primo lockdown, è rimasta chiusa solo per un mese, essendo una attività di mero asporto.
17) La ORa nell'estate 2019, ha iniziato a lavorare qualche ora come CP_1
colf per poter avere del denaro per sé.
18) La ORa svolge tuttora l'attività di colf per qualche ora a settimana CP_1 guadagnando mediamente € 300,00 al mese.
19) La ORa anche successivamente alla separazione ha continuato ad CP_1
occuparsi e tuttora si occupa della crescita di e seguendoli nella Per_2 Per_1
scuola e nelle attività extrascolastiche, con l'ausilio della zia . Persona_9
20) Il OR tuttora lavora nella propria pizzeria 6 giorni su 7 uscendo da casa Per_2
la mattina alle 9.00 e rientrando la sera alle 23.00.
21) La ORa informa costantemente il marito delle questioni afferenti i CP_1
figli ma le sue comunicazioni non vengono mai riscontrate dal medesimo che si rifiuta di comunicare con la moglie, come da doc.28 che mi si rammostra.
Si indicano a testi:
1) (sui capitoli 2-3-5-6-7-8-9-10-11-13-15-17-18-19); Persona_9
2) (sui capitoli 3-5-6-8-9-10-15-17-18-19); Testimone_1
3) (sui capitoli 3-15-16-20); Testimone_2
- Interpello del Sig. su tutti i capitoli. Persona_10
Pag. 6 di 18 - Si chiede, inoltre, all'Ecc.mo Giudice di ordinare ai sensi dell'art. 210 c.p.c. al Sig.
Parte_1
l'esibizione e la produzione della documentazione afferente i propri redditi e il proprio patrimonio mobiliare e immobiliare, quella relativa ai rapporti bancari e postali e agli investimenti e se necessario disponga, verifiche fiscali e tributarie sulla effettiva situazione patrimoniale e reddituale dello stesso.”
Per la curatrice speciale:
−preso atto dell'attuale collocamento dei minori presso il padre, disporre che l'ente affidatario disciplini e garantisca una regolare e costante frequentazione madre/figli, come in parte già in corso;
confermare e garantire i percorsi di sostegno psicologico in favore dei minori.
Invitare nuovamente il padre ad un percorso di supporto psicologico e/o di sostegno alla genitorialità preso atto del parere favorevole in tal senso espresso dalla sig.ra CP_1
disporre che siano i Servizi, in caso di contrasti tra i genitori, ad assumere tempestivamente le decisioni di maggiore rilievo per i minori.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente il Collegio ritiene di dover respingere le istanze istruttorie formulate da parte resistente e richiamate nelle conclusioni definitive: le predette istanze sono già state esaminate dal giudice istruttore che ha ritenuto di non ammetterle, come indicato nell'ordinanza del 29.11.2021, da intendersi qui richiamata e in parte appaiono anche superate dalle vicende processuali.
Sulla domanda di divorzio
Il Collegio, alla luce delle conclusioni precisate e considerato il contenuto degli atti, nonché il fatto che le parti vivono separate sin dall'anno 2019, ritiene provata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della l.
1.12.1970 n. 898 quale ragione che determina lo scioglimento del matrimonio. Va quindi accolta la domanda di divorzio.
Sull'affidamento, collocamento e mantenimento dei figli minori
Pag. 7 di 18 Per_ Preliminarmente si dà atto che i figli della coppia ed sono entrambi Per_5
maggiorenni ed economicamente indipendenti, pertanto nulla deve essere disposto al riguardo.
Per quanto concerne, invece, i figli minori e (nati rispettivamente il Per_1 Per_2
18.07.2008 e il 6.02.2010), il ricorrente, relativamente all'affido degli stessi, si rimette alla decisione di questo Tribunale, mentre la resistente domanda la conferma dell'affido dei minori all'Ente, come già disposto all'udienza del 18.12.2020.
Invero, il nucleo familiare veniva preso in carico dai Servizi Sociali territorialmente competenti per il Comune di OL RM, i quali sin dalle prime relazioni rilevavano un'elevata conflittualità tra le parti, dovuta in particolare al fatto che il ricorrente, avendo subito la decisione della moglie di separarsi, non accettava di parlare con la stessa neanche alla presenza degli educatori, generando così un clima molto ostile che inevitabilmente coinvolgeva anche i quattro figli.
Emergeva, altresì, che a seguito dell' avvenuta separazione fossero sorti problemi relazionali anche tra quest'ultimi e la madre: in particolate il figlio maggiore della coppia (nato il [...]), già nel 2019 aveva deciso di tagliare ogni rapporto Per_5
con la resistente e di allontanarsi dalla casa familiare, ove abitava con i fratelli, per
Per_ andare a vivere presso l'abitazione paterna;
del pari la figlia , ancora minorenne all'epoca dell'instaurazione del presente giudizio, raggiunta la maggiore età nel 2021 decideva di trasferirsi dal sig. a causa dei continui litigi con la madre, dovuti in Per_2 particolare ad un atteggiamento ribelle e ostile assunto dalla ragazza e all'abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti da parte della stessa: tale comportamento ingenerava grande preoccupazione nella resistente, mentre veniva giustificato dal ricorrente in ragione di un'asserita inadeguatezza materna. (vd. rel. 14.12.2020 e del 25.05.2021)
Nel corso del procedimento, le parti riferivano che la figlia aveva poi deciso di fare ritorno dalla madre per un breve periodo dopo il quale, grazie all'aiuto del ricorrente, aveva trovato una propria sistemazione abitativa ed un'occupazione stabile.
Riguardo, invece, i due figli minori ed affidati all'Ente sin dal Per_1 Per_2
dicembre 2020 ( cfr. verbale 18.12.2020) collocati in sede di separazione presso l'abitazione materna, il Giudice Istruttore, considerato che il padre aveva riferito più volte che anche questi avrebbero voluto trasferirsi presso di lui, con ordinanza del
Pag. 8 di 18 17.10.2022 riteneva di nominare anche un Curatore speciale per rappresentarli nel presente procedimento e disponeva il loro ascolto.
Dall'audizione degli stessi, avvenuta all'udienza del 29.11.2022, era emersa una sostanziale adeguatezza della modalità di frequentazione in corso con il genitore non collocatario, al netto dell'esigenza della minore di modificare gli interventi di Per_2
ADM nella giornata del lunedì.
Tuttavia, nel corso degli anni 2023 e 2024, prima e poi decidevano di Per_1 Per_2 trasferirsi definitivamente presso l'abitazione del padre, di fatto riducendo al minimo i rapporti con la madre.
In particolare, a seguito del trasferimento di si era tenuto un incontro tra lo Per_1
stesso e la Curatrice speciale, il padre, l'assistente sociale e la psicologa dei Servizi nel corso del quale il minore sosteneva che la convivenza con la madre fosse diventata insostenibile poiché quest'ultima era eccessivamente critica e rigida;
aggiungeva, altresì, di essere molto infastidito da atteggiamenti “inopportuni” posti in essere dalla stessa con vari uomini che frequentavamo la casa e, da ultimo, con il suo attuale compagno.
Di contro, la sorella sentita durante l'incontro, non confermava i gravi racconti Per_2
di riferendo, piuttosto, che i litigi tra il fratello e la madre avvenivano perché Per_1 quest'ultima pretendeva dal figlio il rispetto di orari e regole in casa e lo rimproverava quanto allo scarso rendimento scolastico.
I Servizi, sul punto, ritenevano che il minore si fosse sostanzialmente allineato “ ad una visione molto rigida della donna esplicitata dal padre, il quale ritiene che la ex non avrebbe dovuto frequentare un nuovo compagno in casa e che avrebbe dovuto rimanere sempre a casa con i figli senza mai uscire ” e che la scelta di di interrompere i Per_1 rapporti con la madre e cambiare radicalmente vita “si può intendere come unico modo che il minore ha trovato per non affrontare il sentimento di angoscia derivante dal confronto ed anzi la soluzione che i fratelli maggiori hanno adottato in precedenza pare sia stata, agli occhi di quella più semplice e meno faticosa.”( vd rel. Per_1
7.05.2024)
Ebbene, alla luce dei fatti esposti, il Giudice Istruttore disponeva nuovamente l'audizione del minore il quale all'udienza del 15.02.24 confermava quanto già Per_1
Pag. 9 di 18 esplicitato alla presenza degli operatori e della Curatrice speciale, specificando di non voler vivere con la madre e rifiutandosi di intraprendere un percorso di sostegno psicologico.
Contestualmente si dava atto che anche la minore – come poi confermato dalla Per_2 stessa all'audizione del 18.09.2024 - aveva comunicato alla resistente, tramite una lettera, di volersi trasferire stabilmente presso la casa del padre, manifestando comunque l'intenzione di voler vedere e frequentare regolarmente la madre, anche se di fatto così non è stato.
La stessa adduceva che tale decisione era dettata dal fatto che la madre, a seguito della vendita della ex casa coniugale sita in OL RM, aveva acquistato un nuovo immobile nel comune di Chignolo Po ove si sarebbero presto trasferite, mentre lei desiderava rimanere a vivere a OL RM – dove si trova l'abitazione paterna- per conservare le sue relazioni amicali e le sue abitudini.
Ebbene, appare evidente che i minori, nonostante l'intervento dei servizi competenti volto a garantire un rapporto equilibrato con entrambi i genitori, siano stati eccessivamente coinvolti nel conflitto tra le parti, decidendo in conclusione di replicare la stessa dinamica già messa in atto dai fratelli maggiori, sicuramenti influenzati dal forte carattere paterno nonché dalla maggiore disponibilità economica del medesimo.
Ad oggi, infatti, tutti i figli della coppia non hanno contatti con la madre - ad eccezione dei rari momenti concessi da e negli ultimi mesi - e tale situazione Per_1 Per_2
appare dovuta in particolare alla maggiore attrattività in termini economici e di libertà nell'ambito paterno, oltre che alla forte influenza esercitata dal sig. nei loro Per_2
confronti, che ha comportato “una progressiva adesione dei figli al pensiero di quest'ultimo, anche culturale, soprattutto sul ruolo della madre e della donna in generale: si ribadisce che il sig. non ha mai filtrato neppure alla presenza dei Per_2
figli il proprio negativo giudizio sulla ex moglie, ritenuta sostanzialmente una poco di buono (solo perché dopo la separazione si è ricostruita una vita, anche sentimentale) e non attenta ai bisogni dei ragazzi, mentre lui un genitore modello”. (vd. conclusionale
Curatrice speciale).
Del resto, al di là di qualche criticità nell'affrontare la difficile situazione post separazione, non sono emerse a carico della madre mancanze tali da giustificare la
Pag. 10 di 18 decisione dei minori di allontanarsi totalmente da lei, anzi si ritiene piuttosto che la stessa, avendo un carattere più debole rispetto all'ex coniuge, “si è forse adagiata alla situazione non essendo in grado di contrastare l'altro genitore, pur avendo accolto ogni forma di supporto e cercando da sempre un dialogo con l'ex marito nell'interesse dei ragazzi”. (ancora conclusionale curatrice).
È, altresì, evidente che i fratelli maggiori hanno una netta influenza sui fratelli minori e che il ricorrente abbia sfruttato questa situazione al fine di avere tutti i figli presso di sé, senza cercare in alcun modo di favorire gli incontri con la madre e mostrandosi scarsamente collaborante con i servizi incaricati.
Da ultimo, sebbene i servizi sociali nella relazione finale abbiano riferito di un leggero miglioramento della condizione del nucleo familiare, la Curatrice speciale, di contro, dava atto del fatto che sia che non stavano rispettando il calendario di Per_1 Per_2
incontri con la madre né avevano aderito al percorso di sostegno psicologico e, cosa ancora più grave, che il padre non fosse intervenuto a sostegno degli interventi proposti, dimostrando, cosi, di avere scarsa consapevolezza “rispetto alle reali necessità dei figli
e alla bontà degli interventi che dovrebbero garantire il loro benessere”; del resto, il ricorrente non ha mai riconosciuto la gravità del fatto che i figli abbiano assunto un atteggiamento di rifiuto nei confronti dell'altro genitore “vista la scarsa considerazione che lui ha della loro madre, senza tentare di andare oltre la sua personale visione, cioè del marito separato, non comprendendo la diversa opportunità che i figli dovrebbero cogliere nel mantenere un rapporto con la loro madre.”
Ebbene, alla luce delle considerazioni esposte, questo Collegio ritiene di condividere pienamente le conclusioni rassegnate dai Servizi incaricati e dalla Curatrice speciale e, dunque, di mantenere l'affido dei minori all'Ente che dovrà assumere, in caso di discordia tra i genitori, che saranno sentiti per le decisioni principali, le decisioni di maggiore rilievo per i minori inerenti alla scuola, alla salute e allo sport - con conseguente riduzione della responsabilità genitoriale delle parti –, oltre che proseguire con il monitoraggio del nucleo familiare per la durata di due anni, con l'obbligo di depositare al Giudice Tutelare relazioni di aggiornamento ogni sei mesi, nonché segnalare tempestivamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i
Pag. 11 di 18 Minorenni ogni comportamento pregiudizievole per i minori o, comunque, inadempiente rispetto alle prescrizioni di questo Tribunale.
Nello specifico i Servizi competenti per il Comune di OL RM ( affidatari dei minori ed i cui specifici compiti sono stati ripetutamente precisati: cfr, da ultimo provv. del g.i. in data 3.6.2024, da intendersi qui richiamato) dovranno monitorare il nucleo familiare attuando interventi di supporto alla genitorialità per favorire il dialogo tra le parti, facendo da tramite nelle scelte di maggiore interesse per i figli e cercando di ripristinale una frequentazione regolare tra la madre ed i minori;
al contempo si rende evidente la necessità per quest'ultimi, nonostante il rifiuto da loro manifestato sul punto, di proseguire con costanza e serietà un percorso di sostegno psicologico al fine di indagare sui motivi del progressivo allontanamento dalla figura materna e di autonomizzare gli stessi rispetto alle indicazioni provenienti dal padre e dagli altri fratelli, pertanto va richiesto ai servizi sociali affidatari di garantire il regolare svolgimento delle sedute;
appare, altresì, opportuno, considerata l'evidente incapacità delle parti di relazionarsi tra di loro – legata in particolare al fatto che il ricorrente utilizza i figli come tramite per comunicare con l'ex coniuge -, invitare il padre ad intraprendere un percorso di supporto psicologico e di sostegno alla genitorialità, preso atto del parere favorevole in tal senso espresso dalla sig.ra al fine di trovare CP_1
una modalità di interazione maggiormente funzionale e stabilire una linea educativa condivisa.
Per quanto concerne il collocamento dei minori, vista la volontà manifestata dai figli e preso atto della concorde richiesta delle parti sul punto, questo Collegio non può che disporre il collocamento degli stessi presso l'abitazione del padre, sita in OL
RM in via dei Platani n.2; quanto agli incontri con il genitore non collocatario, tenuto conto che il calendario predisposto dai servizi non era stato rispettato dai minori, considerata altresì la volontà della madre “di privilegiare il benessere emotivo dei figli senza imporre vincoli rigidi sugli incontri” ( vd. rel servizi 11.09.2024), si rimette ai servizi affidatari il compito di individuare le migliori modalità di frequentazione al fine di garantire un'utile ripresa dei rapporti tra madre e figli, suggerendo la necessità soprattutto per la minore –maggiormente propensa ad avere contatti con la Per_2
madre - di stabilire incontri a weekend alternati, oltre ad uno o due incontri
Pag. 12 di 18 infrasettimanali quando il fine settimana è di competenza dell'altro genitore ( stesso calendario andrà proposto anche a . Per_1
Sul contributo al mantenimento dei minori
Passando agli aspetti economici va, senz'altro, riconosciuto l'obbligo di entrambi i genitori di provvedere al mantenimento dei figli, pertanto, considerato che questo
Tribunale ha ritenuto di dover disporre il collocamento di entrambi i minori presso il padre, si deve prevedere a carico della madre l'obbligo di corrispondere un assegno periodico in loro favore.
Al fine di stabilire l'importo mensile che la resistente è tenuta a versare a titolo di mantenimento dei minori, rilevano i seguenti elementi.
Il ricorrente è proprietario della Pizzeria la Spiga sita in OL RM e può contare su un reddito annuo pari a circa 17.000€ ( vd. PF 202)
Tuttavia, si rileva che la documentazione relativa alla posizione reddituale del ricorrente risulta essere incompleta, in quanto il Giudice istruttore aveva disposto il deposito degli estratti dei conti correnti e delle carte di credito a partire dall'anno 2019 sino al
1.9.2021, mentre agli atti risultano solo gli estratti relativi all'anno 2021 in riferimento alla Banca Intesa e quelli relativi agli anni 2020 e 2021 per la BCC, nonostante i conti in questione fossero aperti già negli anni precedenti.
Da quanto prodotto, emergono comunque numerosi depositi di denaro contante su entrambi i conti, nonché un trasferimento, in data 16.11.2021, di € 20.000 da un conto estero a sé intestato.
A ciò deve aggiungersi che il sig. in costanza di matrimonio, esclusivamente Per_2
grazie alla propria attività, aveva mantenuto l'intero nucleo familiare garantendogli un più che discreto tenore di vita, oltre al fatto che lo stesso, in forza degli accordi separativi, contribuiva al mantenimento dei tre figli minori e della moglie versando la somma di 950,00 € mensili e si faceva carico del 100% delle spese extra assegno nonché del totale pagamento delle rate mutuo acceso per l'acquisto della ex casa coniugale, cointestata tra le parti ed assegnata alla resistente.
Ebbene, vista la documentazione agli atti e considerate le ingenti spese di cui il ricorrente si è fatto carico nel corso degli anni, appare evidente che il sig. possa Per_2
contare su entrate economiche certamente maggiori rispetto a quelle dichiarate.
Pag. 13 di 18 La resistente, invece, in costanza di matrimonio aveva collaborato con il marito nella gestione della pizzeria di esclusiva proprietà di quest'ultimo, svolgendo le pulizie quotidiane ed aiutando nelle vendite durante il fine settimana, tant'è che era stata iscritta all'INPS dal ricorrente come collaboratrice d'impresa (cfr. doc.6 comparsa).
Dalla primavera del 2019, dopo che la resistente aveva comunicato al marito l'intenzione di separarsi, quest'ultimo aveva cessato di corrisponderle denaro, oltre a revocarle la delega sul conto corrente e a cancellarla dalla gestione separata dell'INPS
(cfr. doc. 11); conseguentemente la stessa, priva di una fonte di reddito, aveva trovato lavoro come colf per qualche ora a settimana, proseguendo a svolgere tale attività sino al mese di luglio dell'anno 2023, quando veniva assunta in un supermercato come banconista, con contratto a tempo determinato e tutt'ora in corso, percependo uno stipendio mensile compreso tra € 1270,00 e i € 1.390,00 (cfr. buste paga).
Si aggiunga che la ex casa coniugale, in comproprietà tra le parti, in ragione del giudizio di scioglimento della comunione iniziato dal ricorrente, è stata venduta a terzi e con il ricavato la ORa nel 2024 ha acquistato una nuova abitazione sita in CP_1
Chignolo Po, senza necessità di accendere un mutuo.
Deve, altresì, darsi atto che entrambi i figli minori vivono stabilmente insieme al padre e che allo stato le frequentazioni con la madre sono ridotta a sporadici incontri mensili, pertanto tenuto conto di quanto esposto nonché della disparità economica presente tra le parti, questo Collegio ritiene che la sig.ra debba corrispondere a titolo di CP_1 contributo per il mantenimento dei due figli minori la somme di 200,00 € mensili (
100,00€ ciascuno), oltre al 20% delle spese extra assegno.
Sull'assegno divorzile in favore della resistente
In ordine alla domanda finalizzata al riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore della resistente va premesso che in sede di divorzio, ai sensi dell'art. 5 comma 6 della L. 898/1970, il Giudice, chiamato a decidere sull'attribuzione di detto assegno, deve verificare che la parte richiedente non disponga di mezzi economici adeguati ovvero si trovi in una situazione di oggettiva impossibilità a procurarseli.
Occorre, a tal fine, effettuare una comparazione delle condizioni economiche e patrimoniali dei coniugi al termine della vita matrimoniale e laddove dovesse sussistere
Pag. 14 di 18 uno squilibrio evidente tra le parti, tanto da far ritenere inadeguati i redditi del soggetto più debole, si dovrà riconoscere un assegno di divorzio in favore di quest'ultimo.
Si deve, altresì, rilevare che le Sezioni Unite hanno riconosciuto all'assegno di divorzio non soltanto una funzione di tipo assistenziale, nel caso in cui il coniuge richiedente non abbia raggiunto un'indipendenza economica, ma anche una funzione compensativo- perequativa, per consentire al coniuge più debole ma autosufficiente di raggiungere un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare e nella formazione del patrimonio comune e/o personale dell'altro coniuge.
Il diritto a vedersi riconosciuto l'assegno divorzile, in definitiva, non dipende solo dalla non “autosufficienza economica” di chi lo richiede, ma sorge anche nel caso in cui debba porsi rimedio ad uno squilibrio economico-patrimoniale derivante da scelte adottate e condivise di conduzione familiare. (Cassazione civile, sentenza n.452, del 13 gennaio 2021)
Una volta verificata la sussistenza di questi prerequisiti l'assegno deve essere quantificato secondo specifici parametri;
in particolare, i criteri commisurativi dell'entità dell'assegno possono rinvenirsi nel contributo dato dall'ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio personale dell'altro coniuge o di quello comune e, più in generale, alla conduzione della vita familiare, nonché nelle condizioni personali del richiedente (età, stato di salute, capacità lavorativa).
Tali parametri dovranno, poi, essere valutati anche in rapporto alla durata del matrimonio. (Cfr. Sez. U. Cass. n. 18287/2018).
Orbene, applicando i principi suesposti al caso in esame, questo Collegio ritiene che sussistano i presupposti per riconoscere in favore della resistente un assegno di mantenimento.
Nel caso di specie, la ricorrente è attualmente impiegata a tempo determinato come banconista in un supermercato, con possibilità di prorogare il contratto, e percepisce uno stipendio in media pari a circa 1350,00 € mensili;
la stessa, inoltre, risulta essere proprietaria dell'immobile sito in Chignolo Po nel quale attualmente risiede, acquistato con il ricavato della vendita della ex casa coniugale, senza accendere un mutuo ma ovviamente senza avere potuto accantonare sottoforma di risparmio la cifra avuta a seguito della vendita.
Pag. 15 di 18 Ritiene il Collegio che vi sia tra le parti una significativa disparità reddituale, ove si consideri quanto sopra valutato in ordine ai redditi, poco chiari ma sicuramente superiori a quelli della resistente, del ricorrente, e tenuto conto che la resistente con i proventi della vendita della casa coniugale ha dovuto acquistare un immobile per sé, mentre il marito ha potuto accantonare tali proventi quale disponibilità liquida.
Non va poi dimenticato l'apporto lavorativo fornito dalla moglie alla attività commerciale del marito in costanza di matrimonio ( lo stesso è stato consistente , con pulizie quotidiane del negozio e collaborazione nella vendita nei finesettimana) , nonché il fatto che la resistente per permettere al marito di lavorare si è da sola occupata della casa e di ben quattro figli.. La sig. ha partecipato alla apertura della pizzeria e ha sempre affiancato e supportato sia CP_1 materialmente che moralmente il marito nella realizzazione dei suoi obiettivi professionali.
Inoltre non risulta che all'atto della separazione il marito abbia messo a disposizione della moglie la metà dei risparmi accumulati, anzi il marito ha spostato su un conto personale i risparmi.
Il Collegio ritiene pertanto che alla resistente debba essere comunque riconosciuto un assegno divorzile di natura compensativa/perequativa /(vd. Cass. Sez. Unite
18287/2018), individuato nella somma di € 200,00 mensili, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT.
Sulle spese di lite
Riguardo le spese del giudizio, rispetto al ricorrente la resistente vede accolta la domanda di assegno divorzile, mentre il ricorrente vede accolta la domanda di contributo da parte della madre al mantenimento dei figli. Va però osservato che il collocamento attuale dei figli minori è frutto di condotte paterne non coerenti con l'interesse dei minori, tanto che proprio per tale ragione viene mantenuto l'affido degli stessi all'Ente.
Pertanto il Collegio , anche considerato l'atteggiamento del ricorrente non collaborativo nella tutela dell'interesse dei minori anche a coltivare un significativo rapporto con la madre, atteggiamento che ha altresì determinato la lunga durata del procedimento ritiene di compensare tra le parti le spese di lite per la metà e di porre la restante metà, liquidata come da dispositivo, a carico del ricorrente.
Pag. 16 di 18 Le spese del curatore speciale dei minori, ammessi al gratuito patrocinio, liquidate come da dispositivo, vanno poste interamente a carico del padre, che le verserà all' , CP_2
nella misura intera, come da giurisprudenza costante, poiché non avendo collaborato con la madre e con i Servizi affidatari al fine di evitare che i minori interrompessero i rapporti con la madre, ha reso necessaria la nomina.
P.Q.M
.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1
, in OL RM il 5.11.2002 (iscritto nel Registro degli Controparte_1
atti dello Stato Civile del suddetto Comune, Anno 2002, Parte I, n. 1).
- ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
- Conferma l'affidamento dei minori e all'Ente, riservando ai Servizi Per_1 Per_2
affidatari, sentiti i genitori, le scelte in ordine alla salute anche psicofisica dei minori, al loro più idoneo collocamento, alle scelte educative e relative allo sport e al tempo libero ed alle questioni di carattere burocratico ed anagrafico;
- Colloca i minori presso l'abitazione paterna e dispone che la madre possa vedere i figli secondo le modalità indicate dai servizi affidatati e comunque almeno a fine settimana alternati e due volte infrasettimanalmente quando il fine settimana è di competenza paterno, con divisione a metà dei periodi natalizi e pasquali da trascorrere secondo il criterio dell'alternanze e per due settimane anche non consecutive nel periodo estivo da concordare tra i genitori;
- Dispone che i Servizi Sociali territorialmente competenti per il Comune di OL
RM attuino gli interventi di cui in parte motiva a sostegno dei minori, riferiscano semestralmente al Giudie Tutelare nell'ambito del procedimento di Vigilanza e segnalino ogni criticità rilevante alla procura della Repubblica presso il Tribunale per i
Minorenni;
- Invita i genitori ad intraprendere un percorso di sostegno personale e alla genitorialità;
Pag. 17 di 18 - Pone a carico della resistente l'obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento al ricorrente in favore dei figli minori pari a € 200,00 complessivi rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT;
-dichiara i genitori tenuti a contribuire alle spese extra assegno relative ai figli minori nella misura dell'80% il padre e del 20% la madre, come da Protocollo in uso presso il
Tribunale di Pavia;
- dichiara il ricorrente tenuto a versare alla resistente a titolo di assegno divorzile la somma mensile di € 200,00, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT;
- Compensa le spese di lite tra le parti nella misura della metà;
-condanna il ricorrente a rifondere alla resistente la restante metà delle spese, liquidate in € 3.700,00 per compensi oltre 15% spese generali IVA e CPA come per legge;
-condanna il ricorrente a versare all'Erario le spese del curatore speciale dei minori, ammessi al Patrocinio a spese dello Stato , liquidate in € 6.000,00 oltre accessori di legge.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione alla Cancelleria Tutelare per l'apertura della
Vigilanza;
Manda alla Cancelleria per la comunicazione ai Servizi Sociali affidatari.
Pavia, così deciso in data 30.04.2025
Presidente Est.
Dott.ssa Marina Bellegrandi
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