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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 14/04/2025, n. 1286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1286 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
02-Seconda sezione civile nella persona del Giudice on. Liliana Anselmo, pronunzia
S E N T E N Z A nella causa iscritta il 23.11.2023 e segnata dal N° R.G.C.A. 13378/2023, promossa da
in proprio, quale trasgressore;
Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante , Parte_2 Parte_3 obbligata in solido, rappresentati e difesi dall'Avv. Lorenzo TIZI del Foro di Spoleto e dall'Avv. Tommaso TOSSANI del Foro di Firenze
-Opponente - contro
[...]
Controparte_1
[...]
in persona del Direttore domiciliato presso la sede
[...] CP_2 dell' in Firenze, rappresentato e difeso dal Direttore Generale ex art. 6 comma CP_3
9° D.lgs. 150/2011
-Opposto-
Oggetto: opposizione ordinanza ingiunzione nr. 2023 del 3.11.2023, prot. n.
0609621 del 3.11.2023, notificata in pari data
Concisa esposizione dei Fatti
In data 3 settembre 2020 personale dell' dei prodotti agro-alimentari, nel CP_4 corso di controlli a campione, prelevava presso la sede della società OLEIFICIO
SALVADORI S.r.l., in Scandicci (FI) Via delle Nazioni Unite nr. 26/208, alcuni campioni di olio extra vergine di oliva (verbale nr. 1449/2020) confezionato in bottiglie a litri 1 a marchio “ (dal lotto di totali litri 48002) e li inviava al Laboratorio di CP_6
Analisi di Perugia dell' che, esaminandolo, riteneva il campione irregolare in CP_1 quanto: “il valore della mediana del difetto riscaldo/morchia (Md=2,0) è risultato superiore al valore limite previsto di Md=0, per un olio della categoria dichiarata, dall'Allegato 1 del Reg. CE n.
2568/91. L'olio analizzato è classificabile nella categoria olio di oliva vergine”.
Di tal modo lo stesso (prot. n. 9258654 del 21.10.2020) Controparte_7 contestava alla società “Oleificio Salvadori s.r.l.” la violazione dell'art. 5 della legge nr.
1407/60 in relazione all'Allegato I Reg. CEE nr. 2568/1991 e s.m.i. “per aver confezionato e detenuto per la vendita un olio denominato extravergine di oliva che presenta difetti organolettici
(riscaldo/morchia) risultando non conforme alla tipologia dichiarata. L'olio, alla valutazione organolettica, è risultato classificabile come olio di oliva vergine”, sanzionabile a norma dell'art. 8 stessa legge (come depenalizzato dall'art. 2 comma 2° lettera c) D.lgs. n. 507/1999 e come modificato dall'art. 3 punto 4, legge 3.4.2011 nr. 4), relativamente al quantitativo di kg. 4.396,80 di olio arrotondati a q.li 44,00, con la pena pecuniaria di euro 400 per ciascun quintale o frazione di quintale.
La Ditta presentava istanza di revisione di analisi ex art. 15 della legge nr. 689/1981
(per far partecipare un consulente tecnico appositamente nominato) e scritti difensivi.
Veniva chiarito dal Dipartimento che, come disposto dall'art. 2 paragrafo 2, 3° capoverso del Regolamento CEE nr. 2568/1991 e s.m.i. “qualora il panel non confermi la categoria dichiarata, sotto il profilo delle sue caratteristiche organolettiche, a richiesta dell'interessato le autorità nazionali o i loro rappresentanti incaricano altri panel riconosciuti di effettuare quanto prima di cui UNA almeno deve essere effettuata da un panel riconosciuto Parte_4 dallo Stato membro di produzione dell'olio. Le caratteristiche in questione sono considerate conformi a quelle dichiarate se le due controanalisi confermano la classificazione dichiarata…” per cui le analisi di revisione venivano effettuate presso DUE DISTINTI COMITATI di ASSAGGIO
(c.d. 3. Per_1 La procedura, dunque, prevede che un solo esito negativo equivale ad irregolarità del prodotto ai sensi dell'art. 1 lettera b) del Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1604
[“…le caratteristiche in questione sono considerate conformi a quelle dichiarate se le due controanalisi confermano la classificazione dichiarata. In caso contrario, a prescindere dal tipo di difetti constatati durante le controanalisi, la classificazione è dichiarata incoerente con le caratteristiche e il costo delle controanalisi è a carico dell'interessato”].
Da una parte l' faceva rinnovare le analisi sia presso il Laboratorio del CP_1
CREA di Pescara4 (verbale del 13.4.2021 per il quale vi era un difetto di rancido5) che presso quello dell di Roma6 (verbale del Controparte_8
11.12.2020), entrambi con accreditamento C.O.I. – Consiglio oleicolo internazionale;
tali analisi confermavano l'esito di prima istanza.
Dall'altra, l'Oleificio Salvadori sottoponeva “in regime di autocontrollo” presso il
Laboratorio AM della Camera di Commercio delle Riviere di Liguria di Albenga
(SV)7 (v. rapporto di prova n. 9159 del 7.9.2020), che, invece, attestava che quanto analizzato rispondeva, dal punto di vista organolettico, ad olio extravergine di oliva;
deve darsi atto che il laboratorio ligure ebbe ad esaminare un campione di olio prelevato dalla stessa bottiglia oggetto del primo campionamento effettuato dal personale CP_1
(verbale nr. 1449 del 3.9.2020).
Il Dipartimento dell' Controparte_1
rilevando che sia il Laboratorio con sede in NO (BA) e quello
[...] con sede in Albenga (SV) non rientravano nell'elenco dei laboratori di analisi sensoriali degli oli vergine di oliva riconosciuti dal C.O.I. per il periodo 1.12.2019/30.11.2020, negava rilevanza agli esiti delle analisi effettuate presso di essi, per cui, espletata la procedura amministrativa ex art. 18 e ss della legge 689/1981, adottava l'ordinanza ingiunzione nr. 2023/339 del 3.11.2023 che notificava al e al denominazione di origine protetta – DOP e ad indicazione geografica protetta – IGP, nonché alla valutazione organolettica degli oli di oliva vergini oggetto di scambi commerciali. Il riconoscimento del
è il requisito minimo, ma i gruppi panel del possono dotarsi di ulteriori CP_1 CP_1 enti. Fra questi, in particolare, ACCREDIA è l'En i accreditamento designato dal Governo Italiano, il cui accreditamento conferisce ai certificati di conformità e di taratura, alle dichiarazioni di verifica e ai rapporti di prova, di analisi e di ispezione un ALTO Grado di affidabilità in termini di qualità e di sicurezza dei beni e servizi sottoposti a verifica;
la certificazione ACCREDIA garantisce la sottomissione dei panel ad una periodica revisione sul territorio nazionale al fine di una omogenea valutazione delle caratteristiche degli oli di oliva vergine. 4 Laboratorio sensoriale ufficiale riconosciuto dal MiPAAFT e dal Consiglio Oleicolo Internazionale Laboratorio chimico riconosciuto dal Consiglio Oleicolo Internazionale. 5 va ricordato che questo difetto può indicare anche l'alterazione dell'olio dovuta al processo di ossidazione ricollegabile all'esposizione all'ossigeno, in primis, ma anche alla luce e a temperature elevate e alla cattiva conservazione. 6 I 15 laboratori chimici dell' e l' sono tutti accreditati da Parte_5 Controparte_9 ACCREDIA come Laboratorio multisito, con numero di accreditamento n. 1831. 7 Accreditato da ACCREDIA e dal e da CP_10 CP_11
3 responsabile in solido sempre in data 3.11.2023, applicando la sanzione di euro
18.009,23, oltre accessori e spese di legge per la ritenuta violazione degli artt. 5 e 8 della legge n.1407/1960 in riferimento al Reg. Cee n. 2568/1991 e s.m.i..
E' stato depositato ricorso in opposizione tempestivamente in data 23.11.2023 dagli interessati per i seguenti motivi.
1---omessa diffida ai sensi dell'art. 1 comma 3° D.L. 91/2014;
2---assenza di colpevolezza per sussistenza della buona fede, per aver sempre posto in essere comportamenti atti a prevenire tali tipi di illeciti, avendo adottato un puntuale e specifico sistema di autocontrollo degli oli nel rispetto delle procedure esistenti prima della commercializzazione degli oli;
in particolari per aver effettuato controlli sia sulla materia sfusa che sulla merce confezionata;
ciò anche per effetto di notevoli investimenti economici effettuati (nell'ordine di euro 350 mila euro nel 2020 per analisi esternalizzate) tanto da esserle stata riconosciuta la certificazione ISO 9001:2015, BRC, IFS.; a riguardo viene richiamata la sentenza del Consiglio di Stato nr. 7566 del 30.11.2020 che, dando atto della soggettività del metodo del “panel test” nonostante l'adozione di accorgimenti, ha riconosciuto che, laddove l'operatore ha posto in essere dei validi “autocontrolli” deve essere esclusa la colpa e anche la stessa sussistenza dell'illecito oggettivo8. Circa la tipologia di controlli che gli opponenti assumono di aver fatto svolgere prima della commercializzazione dell'olio, viene dato atto che “..dopo aver ricevuto dal fornitore Castel del
Chianti S.p.a. – D.D.T. nr. 2072 del 24.08.2020)…..un campione della merce sfusa veniva inviata al di NO (BA)9 al fine della verifica anche dei parametri organolettici e Controparte_12 veniva giudicato di perfetta rispondenza alla categoria dell'olio extravergine di oliva anche al panel test;
inoltre, dopo essere stato confezionato, l'olio è stato sottoposto ad una nuova verifica presso il medesimo laboratorio che lo valutava privo di difetti e rispondente ai parametri della categoria”.
3---incertezza ed erroneità del c.d. panel test e inattendibilità/scarsa affidabilità della prova di assaggio. A tale riguardo viene sostenuto che il panel test non è una prova scientifica (tanto che il margine di errore sarebbe del 30%) ed è oggetto di molte critiche
4 da parte di molti studiosi, per cui il panel test dovrebbe essere valutato come un “prova liberamente valutabile dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento ex art. 116 c.p.c.” per cui, ex art. 6 comma 11° D.lgs. 150/2011, l'opposizione andrebbe accolta quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente.
4—omesso rispetto delle regole di campionamento e di conservazione del campione del prodotto, mancata corretta verbalizzazione in sede analitica e mancato affidamento delle controanalisi al paese di origine dell'olio;
5—sproporzione della sanzione e sua illegittimità secondo i principi UE.
Sospesa inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento opposto con decreto del 6.12.2023, veniva fissata l'udienza del 18.4.2024 ove, dopo la costituzione in giudizio della Pubblica Amministrazione in intestazione, la sospensiva veniva revocata.
La causa, matura per la decisione, viene in decisione, previa assegnazione di termini fino a 10 gg prima l'udienza cartolare del 13.2.2025 per il deposito di note conclusionali.
Parte opponente ha concluso anche in via istruttoria per l'ammissione delle prove orale come indicate in ricorso e anche nella memoria autorizzata del 29.1.2025, oltre che per l'annullamento del provvedimento impugnato o, in via estremamente subordinata, per la riduzione della sanzione.
Parte opposta ha concluso per il rigetto dell'opposizione.
Motivi della decisione
In virtù del principio della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111
Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (cfr. Cass., ordinanza n. 363 del 09/01/2019 e Cass. sez. III^
21.6.2022/6.9.2022 nr. 26214; Cass. civ. sez. 6-5, 31.1.2022 nr. 2805).
Difatti, quando ricorrono più concorrenti e fungibili motivi di decisione, il giudice può scegliere discrezionalmente quello su cui basare la statuizione (o perché più convincente o perché fornisce una risposta più definitiva alla domanda di giustizia delle parti).
0o0o0
Sulla sussistenza dell'esimente della buona fede
5 L'art. 3 della Legge nr. 689 del 1981 dispone che “nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da sua colpa”.
La giurisprudenza di legittimità ritiene che questa norma ponga una presunzione semplice di sussistenza dell'elemento psicologico colposo a carico del destinatario della sanzione, che può essere vinta fornendo prova contraria: “la norma pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando poi a questi l'onere di provare di aver agito senza colpa” (cfr. Cass. n. 20930/2009; 9546/2018; n. 1529/2018; n.
4114/2016).
E' onere dell'interessato dimostrare la violazione della norma in buona fede e, in particolare, “l'esimente della buona fede, intesa come errore sulla liceità del fatto, assume, poi, rilievo solo in presenza di elementi positivi idonei ad ingenerare, nell'autore della violazione, il convincimento della liceità del suo operato, per avere egli tenuto una condotta il più possibile conforme al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso” (Cass. 4927/1998; n. 1873/1995, n.
10508/1995, n. 10893/1996; Cass. n. 6018/2019; v. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 33441 del
17/12/2019, Rv. 656323 - 01; Cass. n. 24081 del 26.09.2019; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n.
19759 del 02/10/2015, Rv. 636814 - 01).
Nello specifico, l'esimente della buona fede rilevante come causa di esclusione della responsabilità amministrativa si configura solo quando sussistano elementi positivi idonei ad ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e risulti che il trasgressore abbia fatto tutto il possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso (cfr. Cass. n. 20219/2018 e v. anche
Tribunale di Roma, sentenza n. 12593/2023 del 04.09.2023).
Lo stesso Consiglio di Stato con sentenza nr 7566 del 30.11.2020 si è pronunciato in un caso, peraltro similare a quello che ci occupa, al fine di assegnare alla buona fede, per come sopra interpretata, il ruolo di esimente della colpevolezza.
Si afferma: “….gli operatori del settore alimentare, esercenti attività incidenti su tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione, sono chiamati a garantire la sicurezza degli alimenti, adottando le misure e rispettando le condizioni necessarie per controllare i pericoli e garantire
l'idoneità del prodotto al consumo umano tenendo conto dell'uso previsto. In particolare, la disciplina sovranazionale recata dal regolamento n. 852/2004/CE in materia di igiene dei prodotti alimentari, tra l'altro, regola le modalità di campionatura o di analisi, nonché impone l'adozione di procedure di autocontrollo basate sui principi del sistema HACCP (di analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo). Avuto riguardo alle attività di campionatura e di analisi, ai sensi dell'art. 4, par. 5, reg. n.
6 852 cit., si prevede che "Se il presente regolamento, il regolamento (CE) n. 853/2004 e le relative misure di applicazione non specificano i metodi di campionatura o di analisi, gli operatori del settore alimentare possono utilizzare metodi appropriati contenuti in altre normative comunitarie o nazionali o, qualora non siano disponibili, metodi che consentano di ottenere risultati equivalenti a quelli ottenuti utilizzando il metodo di riferimento, purché detti metodi siano scientificamente convalidati in conformità di norme o protocolli riconosciuti a livello internazionale". [Con riferimento all'autocontrollo alimentare, ai sensi dell'art. 5, parr. 1 e 2, del medesimo regolamento (CE) nr. 853/20024, si prevede che "1. Gli operatori del settore alimentare predispongono, attuano e mantengono una o più procedure permanenti, basate sui principi del sistema HACCP. 2. I principi del sistema HACCP di cui al paragrafo 1 sono i seguenti: a) identificare ogni pericolo che deve essere prevenuto, eliminato o ridotto a livelli accettabili;
b) identificare i punti critici di controllo nella fase o nelle fasi in cui il controllo stesso si rivela essenziale per prevenire o eliminare un rischio o per ridurlo a livelli accettabili;
c) stabilire, nei punti critici di controllo,
i limiti critici che differenziano l'accettabilità e l'inaccettabilità ai fini della prevenzione, eliminazione o riduzione dei rischi identificati;
d) stabilire ed applicare procedure di sorveglianza efficaci nei punti critici di controllo;
e) stabilire le azioni correttive da intraprendere nel caso in cui dalla sorveglianza risulti che un determinato punto critico non è sotto controllo;
f) stabilire le procedure, da applicare regolarmente, per verificare l'effettivo funzionamento delle misure di cui alle lettere da a) ad e); g) predisporre documenti e registrazioni adeguati alla natura e alle dimensioni dell'impresa alimentare al fine di dimostrare
l'effettiva applicazione delle misure di cui alle lettere da a) ad f)"]. Alla stregua della disciplina sovranazionale, emerge che lo scopo perseguito dal legislatore dell'Unione è quello di attribuire la responsabilità principale in materia di sicurezza degli alimenti agli operatori del settore alimentare
(Corte di giustizia, sentenza del 6 ottobre 2011, in causa C-382/10, Albrecht, punto 20), imponendo
l'adozione di piani di autocontrollo tendenti ad assicurare l'idoneità di un prodotto alimentare al consumo umano tenendo conto dell'uso previsto.
Di particolare interesse è la seguente affermazione del principio per cui: “…. gli elementi di prova offerti dai singoli operatori e acquisiti in adempimento degli obblighi imposti in materia di sicurezza alimentare non possono essere reputati inattendibili soltanto perché provenienti dalla parte interessata alla loro valorizzazione, facendosi questione di risultanze di un'attività doverosa, puntualmente disciplinata dalla normativa di riferimento e resa effettiva, altresì, dalla predisposizione di apposito apparato sanzionatorio (cfr. art. 6, comma 6, d.lgs. n. 193 del 2007 in materia di omessa predisposizione delle "procedure di autocontrollo basate sui principi del sistema HACCP"). L'eventuale inattendibilità di siffatti elementi probatori può, invece, essere affermata soltanto se sia accertata la violazione delle disposizioni tecniche regolanti la loro acquisizione….. la disciplina dettata dal regolamento n. 853 del 2004 è utilmente invocabile ai fini della soluzione della presente controversia. Il legislatore europeo, infatti, attribuendo ai singoli operatori del settore alimentare la responsabilità principale della sicurezza degli alimenti, ravvisa nelle misure di autocontrollo uno strumento idoneo a garantire un bene primario, quale la salute umana, suscettibile di essere esposta a pericolo o danneggiata
7 per effetto di prodotti contaminati. La circostanza per cui si faccia questione di un sistema di autocontrollo - e, quindi, di misure adottate dallo stesso operatore esercente l'attività di produzione, trasformazione o distribuzione di alimenti sottoposta a controllo -, non è, dunque, considerata dal legislatore un motivo sufficiente per dubitare della sua efficacia, fondandosi la legislazione di settore sulla valorizzazione della responsabilità principale dello stesso operatore alimentare. La garanzia di attendibilità delle risultanze delle misure di autocontrollo è, inoltre, assicurata dalla previsione di regole tecniche di riferimento, il cui rispetto è garantito, altresì, dalla predisposizione di un effettivo e dissuasivo apparato sanzionatorio…..L'Autorità, dunque, avuto riguardo alla normativa settoriale sull'igiene dei prodotti alimentari, non avrebbe potuto ritenere inattendibili le risultanze delle misure di autocontrollo assunte dall'operatore economico, soltanto perché provenienti dallo stesso professionista interessato ad avvalersene, bensì avrebbe dovuto verificare se gli elementi di prova raccolti in sede di autocontrollo fossero
o meno stati assunti in conformità alle norme tecniche di riferimento, regolanti la campionatura e l'analisi dei generi alimentari”.
Ciò premesso, posto in rilievo il fatto che gli opponenti hanno sottoposto l'olio, prima e dopo il confezionamento, a ben due analisi da parte del CP_12 di NO (accreditato ACCREDIA sin dal 21.10.1999 e che si avvale
[...] del panel di assaggio della struttura di ottenendo risultati confortanti CP_13 circa il fatto che fosse stato olio extravergine di oliva e che tale risultato sia stato riscontrato – PER LO analizzato dall' – anche dal CP_14 CP_1
Laboratorio AM di SA (anch'essa accreditata da ACCREDIA), impone a questo giudice di considerare la serietà con la quale gli opponenti hanno proceduto nella selezione del prodotto sfuso, nell'attribuire la qualità coerente con le caratteristiche del prodotto medesimo e nella scelta dei Laboratori (distribuiti in effetti su tutto il territorio nazionale – Liguria e Puglia), tanto da testimoniare l'esistenza di un valido sistema di autocontrollo interno all'azienda distributrice di olio che, in quanto tale, connota di buona fede l'operato della società.
L'ordinanza ingiunzione viene, pertanto, annullata.
L'accoglimento di un motivo di opposizione assorbe l'esame degli ulteriori.
0o0
Le spese processuali vengono integralmente compensate avendo parte opposta emesso l'ordinanza sulla scorta di esami pervenutile da comitati di assaggio ufficiali.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Firenze, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'opposizione proposta, annulla l'ordinanza ingiunzione nr. 2023/339 del 3.11.2023, assunta con prot. nr. 0609621 del 3.11.2023 emessa dal
[...]
[...] [...]
Parte_6
in persona del Direttore p.t., nei riguardi di
[...]
e della Società S.r.l. Oleificio Salvadori. Parte_3
Spese processuali integralmente compensate.
Firenze, 12 aprile 2025
Il giudice on.
Liliana Anselmo
9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Controparte_5
[...] 2 Il dispositivo di etichettatura recava la seguente dicitura: “Primadonna – Olio extravergine di Oliva -fruttato leggero – miscela di oli di oliva dell'Unione Europea – olio di oliva di categoria superiore ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici”. 3 Il panel è composto da un gruppo di esperti, coordinato da un capo panel, costituito ai fini dell'esame organolettico dell'olio. I panel di assaggiatori UFFICIALI previsti dall'art. 4, par. 1, del Regolamento D.M. 7.10.2021, istituiti su iniziativa di Pubbliche Amministrazioni e riconosciuti con decreto del Ministero-PIUE, sono denominati anche “comitati di assaggio ufficiali” e sono finalizzati all'accertamento delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini, conformemente alle disposizioni di cui al citato regolamento. I comitati di assaggio ufficiali, pur articolati nelle varie Regioni, afferiscono a quattro istituzioni: AGENZIA delle DOGANE, Controparte_1 CREA (Centro ricerca in agricoltura) e tale per le sostanze grasse di Milano). Con decreto del Ministero-PIUE sono riconosciuti, come disposto dall'art. 5 comma 1 del D.M. 7.10.2021, anche i panel di assaggiatori istituiti su iniziativa di Enti o di associazioni professionali o interprofessionali, detti anche “comitati di assaggio PROFESSIONALI”, finalizzati alla valutazione delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini nell'ambito della disciplina relativa agli oli a
2 8 Il C.D.S. afferma che a fronte delle misure di controllo e del sistema di verifiche che l'operatore aveva dimostrato di avere adottato al fine di rispettare gli standard di diligenza imposti a un operatore del settore alimentare, il provvedimento sanzionatorio non chiariva per quale ragione l'insieme degli strumenti predisposti e concretamente utilizzati dal professionista non potesse considerarsi sufficientemente idoneo, secondo le regole della normale prudenza, a impedire il verificarsi dell'evento contestato. 9 Il Laboratorio Chemiservice S.r.l. è accreditato da ACCREDIA al n° 0254 A – 0254 B ed è riconosciuto dal C.O.I. per l'esecuzione delle prove di laboratorio condotte sull'olio di oliva, autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e Forestali (con D.M.
1.3.2004 in G.U. 16.3.2004), all'esecuzione di analisi ufficiali nel settore oleicolo per l'intero territorio nazionale. E' altresì associato ad un gruppo di assaggiatori riconosciuto da Controparte_13
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[...]
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
02-Seconda sezione civile nella persona del Giudice on. Liliana Anselmo, pronunzia
S E N T E N Z A nella causa iscritta il 23.11.2023 e segnata dal N° R.G.C.A. 13378/2023, promossa da
in proprio, quale trasgressore;
Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante , Parte_2 Parte_3 obbligata in solido, rappresentati e difesi dall'Avv. Lorenzo TIZI del Foro di Spoleto e dall'Avv. Tommaso TOSSANI del Foro di Firenze
-Opponente - contro
[...]
Controparte_1
[...]
in persona del Direttore domiciliato presso la sede
[...] CP_2 dell' in Firenze, rappresentato e difeso dal Direttore Generale ex art. 6 comma CP_3
9° D.lgs. 150/2011
-Opposto-
Oggetto: opposizione ordinanza ingiunzione nr. 2023 del 3.11.2023, prot. n.
0609621 del 3.11.2023, notificata in pari data
Concisa esposizione dei Fatti
In data 3 settembre 2020 personale dell' dei prodotti agro-alimentari, nel CP_4 corso di controlli a campione, prelevava presso la sede della società OLEIFICIO
SALVADORI S.r.l., in Scandicci (FI) Via delle Nazioni Unite nr. 26/208, alcuni campioni di olio extra vergine di oliva (verbale nr. 1449/2020) confezionato in bottiglie a litri 1 a marchio “ (dal lotto di totali litri 48002) e li inviava al Laboratorio di CP_6
Analisi di Perugia dell' che, esaminandolo, riteneva il campione irregolare in CP_1 quanto: “il valore della mediana del difetto riscaldo/morchia (Md=2,0) è risultato superiore al valore limite previsto di Md=0, per un olio della categoria dichiarata, dall'Allegato 1 del Reg. CE n.
2568/91. L'olio analizzato è classificabile nella categoria olio di oliva vergine”.
Di tal modo lo stesso (prot. n. 9258654 del 21.10.2020) Controparte_7 contestava alla società “Oleificio Salvadori s.r.l.” la violazione dell'art. 5 della legge nr.
1407/60 in relazione all'Allegato I Reg. CEE nr. 2568/1991 e s.m.i. “per aver confezionato e detenuto per la vendita un olio denominato extravergine di oliva che presenta difetti organolettici
(riscaldo/morchia) risultando non conforme alla tipologia dichiarata. L'olio, alla valutazione organolettica, è risultato classificabile come olio di oliva vergine”, sanzionabile a norma dell'art. 8 stessa legge (come depenalizzato dall'art. 2 comma 2° lettera c) D.lgs. n. 507/1999 e come modificato dall'art. 3 punto 4, legge 3.4.2011 nr. 4), relativamente al quantitativo di kg. 4.396,80 di olio arrotondati a q.li 44,00, con la pena pecuniaria di euro 400 per ciascun quintale o frazione di quintale.
La Ditta presentava istanza di revisione di analisi ex art. 15 della legge nr. 689/1981
(per far partecipare un consulente tecnico appositamente nominato) e scritti difensivi.
Veniva chiarito dal Dipartimento che, come disposto dall'art. 2 paragrafo 2, 3° capoverso del Regolamento CEE nr. 2568/1991 e s.m.i. “qualora il panel non confermi la categoria dichiarata, sotto il profilo delle sue caratteristiche organolettiche, a richiesta dell'interessato le autorità nazionali o i loro rappresentanti incaricano altri panel riconosciuti di effettuare quanto prima di cui UNA almeno deve essere effettuata da un panel riconosciuto Parte_4 dallo Stato membro di produzione dell'olio. Le caratteristiche in questione sono considerate conformi a quelle dichiarate se le due controanalisi confermano la classificazione dichiarata…” per cui le analisi di revisione venivano effettuate presso DUE DISTINTI COMITATI di ASSAGGIO
(c.d. 3. Per_1 La procedura, dunque, prevede che un solo esito negativo equivale ad irregolarità del prodotto ai sensi dell'art. 1 lettera b) del Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1604
[“…le caratteristiche in questione sono considerate conformi a quelle dichiarate se le due controanalisi confermano la classificazione dichiarata. In caso contrario, a prescindere dal tipo di difetti constatati durante le controanalisi, la classificazione è dichiarata incoerente con le caratteristiche e il costo delle controanalisi è a carico dell'interessato”].
Da una parte l' faceva rinnovare le analisi sia presso il Laboratorio del CP_1
CREA di Pescara4 (verbale del 13.4.2021 per il quale vi era un difetto di rancido5) che presso quello dell di Roma6 (verbale del Controparte_8
11.12.2020), entrambi con accreditamento C.O.I. – Consiglio oleicolo internazionale;
tali analisi confermavano l'esito di prima istanza.
Dall'altra, l'Oleificio Salvadori sottoponeva “in regime di autocontrollo” presso il
Laboratorio AM della Camera di Commercio delle Riviere di Liguria di Albenga
(SV)7 (v. rapporto di prova n. 9159 del 7.9.2020), che, invece, attestava che quanto analizzato rispondeva, dal punto di vista organolettico, ad olio extravergine di oliva;
deve darsi atto che il laboratorio ligure ebbe ad esaminare un campione di olio prelevato dalla stessa bottiglia oggetto del primo campionamento effettuato dal personale CP_1
(verbale nr. 1449 del 3.9.2020).
Il Dipartimento dell' Controparte_1
rilevando che sia il Laboratorio con sede in NO (BA) e quello
[...] con sede in Albenga (SV) non rientravano nell'elenco dei laboratori di analisi sensoriali degli oli vergine di oliva riconosciuti dal C.O.I. per il periodo 1.12.2019/30.11.2020, negava rilevanza agli esiti delle analisi effettuate presso di essi, per cui, espletata la procedura amministrativa ex art. 18 e ss della legge 689/1981, adottava l'ordinanza ingiunzione nr. 2023/339 del 3.11.2023 che notificava al e al denominazione di origine protetta – DOP e ad indicazione geografica protetta – IGP, nonché alla valutazione organolettica degli oli di oliva vergini oggetto di scambi commerciali. Il riconoscimento del
è il requisito minimo, ma i gruppi panel del possono dotarsi di ulteriori CP_1 CP_1 enti. Fra questi, in particolare, ACCREDIA è l'En i accreditamento designato dal Governo Italiano, il cui accreditamento conferisce ai certificati di conformità e di taratura, alle dichiarazioni di verifica e ai rapporti di prova, di analisi e di ispezione un ALTO Grado di affidabilità in termini di qualità e di sicurezza dei beni e servizi sottoposti a verifica;
la certificazione ACCREDIA garantisce la sottomissione dei panel ad una periodica revisione sul territorio nazionale al fine di una omogenea valutazione delle caratteristiche degli oli di oliva vergine. 4 Laboratorio sensoriale ufficiale riconosciuto dal MiPAAFT e dal Consiglio Oleicolo Internazionale Laboratorio chimico riconosciuto dal Consiglio Oleicolo Internazionale. 5 va ricordato che questo difetto può indicare anche l'alterazione dell'olio dovuta al processo di ossidazione ricollegabile all'esposizione all'ossigeno, in primis, ma anche alla luce e a temperature elevate e alla cattiva conservazione. 6 I 15 laboratori chimici dell' e l' sono tutti accreditati da Parte_5 Controparte_9 ACCREDIA come Laboratorio multisito, con numero di accreditamento n. 1831. 7 Accreditato da ACCREDIA e dal e da CP_10 CP_11
3 responsabile in solido sempre in data 3.11.2023, applicando la sanzione di euro
18.009,23, oltre accessori e spese di legge per la ritenuta violazione degli artt. 5 e 8 della legge n.1407/1960 in riferimento al Reg. Cee n. 2568/1991 e s.m.i..
E' stato depositato ricorso in opposizione tempestivamente in data 23.11.2023 dagli interessati per i seguenti motivi.
1---omessa diffida ai sensi dell'art. 1 comma 3° D.L. 91/2014;
2---assenza di colpevolezza per sussistenza della buona fede, per aver sempre posto in essere comportamenti atti a prevenire tali tipi di illeciti, avendo adottato un puntuale e specifico sistema di autocontrollo degli oli nel rispetto delle procedure esistenti prima della commercializzazione degli oli;
in particolari per aver effettuato controlli sia sulla materia sfusa che sulla merce confezionata;
ciò anche per effetto di notevoli investimenti economici effettuati (nell'ordine di euro 350 mila euro nel 2020 per analisi esternalizzate) tanto da esserle stata riconosciuta la certificazione ISO 9001:2015, BRC, IFS.; a riguardo viene richiamata la sentenza del Consiglio di Stato nr. 7566 del 30.11.2020 che, dando atto della soggettività del metodo del “panel test” nonostante l'adozione di accorgimenti, ha riconosciuto che, laddove l'operatore ha posto in essere dei validi “autocontrolli” deve essere esclusa la colpa e anche la stessa sussistenza dell'illecito oggettivo8. Circa la tipologia di controlli che gli opponenti assumono di aver fatto svolgere prima della commercializzazione dell'olio, viene dato atto che “..dopo aver ricevuto dal fornitore Castel del
Chianti S.p.a. – D.D.T. nr. 2072 del 24.08.2020)…..un campione della merce sfusa veniva inviata al di NO (BA)9 al fine della verifica anche dei parametri organolettici e Controparte_12 veniva giudicato di perfetta rispondenza alla categoria dell'olio extravergine di oliva anche al panel test;
inoltre, dopo essere stato confezionato, l'olio è stato sottoposto ad una nuova verifica presso il medesimo laboratorio che lo valutava privo di difetti e rispondente ai parametri della categoria”.
3---incertezza ed erroneità del c.d. panel test e inattendibilità/scarsa affidabilità della prova di assaggio. A tale riguardo viene sostenuto che il panel test non è una prova scientifica (tanto che il margine di errore sarebbe del 30%) ed è oggetto di molte critiche
4 da parte di molti studiosi, per cui il panel test dovrebbe essere valutato come un “prova liberamente valutabile dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento ex art. 116 c.p.c.” per cui, ex art. 6 comma 11° D.lgs. 150/2011, l'opposizione andrebbe accolta quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente.
4—omesso rispetto delle regole di campionamento e di conservazione del campione del prodotto, mancata corretta verbalizzazione in sede analitica e mancato affidamento delle controanalisi al paese di origine dell'olio;
5—sproporzione della sanzione e sua illegittimità secondo i principi UE.
Sospesa inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento opposto con decreto del 6.12.2023, veniva fissata l'udienza del 18.4.2024 ove, dopo la costituzione in giudizio della Pubblica Amministrazione in intestazione, la sospensiva veniva revocata.
La causa, matura per la decisione, viene in decisione, previa assegnazione di termini fino a 10 gg prima l'udienza cartolare del 13.2.2025 per il deposito di note conclusionali.
Parte opponente ha concluso anche in via istruttoria per l'ammissione delle prove orale come indicate in ricorso e anche nella memoria autorizzata del 29.1.2025, oltre che per l'annullamento del provvedimento impugnato o, in via estremamente subordinata, per la riduzione della sanzione.
Parte opposta ha concluso per il rigetto dell'opposizione.
Motivi della decisione
In virtù del principio della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111
Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (cfr. Cass., ordinanza n. 363 del 09/01/2019 e Cass. sez. III^
21.6.2022/6.9.2022 nr. 26214; Cass. civ. sez. 6-5, 31.1.2022 nr. 2805).
Difatti, quando ricorrono più concorrenti e fungibili motivi di decisione, il giudice può scegliere discrezionalmente quello su cui basare la statuizione (o perché più convincente o perché fornisce una risposta più definitiva alla domanda di giustizia delle parti).
0o0o0
Sulla sussistenza dell'esimente della buona fede
5 L'art. 3 della Legge nr. 689 del 1981 dispone che “nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da sua colpa”.
La giurisprudenza di legittimità ritiene che questa norma ponga una presunzione semplice di sussistenza dell'elemento psicologico colposo a carico del destinatario della sanzione, che può essere vinta fornendo prova contraria: “la norma pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando poi a questi l'onere di provare di aver agito senza colpa” (cfr. Cass. n. 20930/2009; 9546/2018; n. 1529/2018; n.
4114/2016).
E' onere dell'interessato dimostrare la violazione della norma in buona fede e, in particolare, “l'esimente della buona fede, intesa come errore sulla liceità del fatto, assume, poi, rilievo solo in presenza di elementi positivi idonei ad ingenerare, nell'autore della violazione, il convincimento della liceità del suo operato, per avere egli tenuto una condotta il più possibile conforme al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso” (Cass. 4927/1998; n. 1873/1995, n.
10508/1995, n. 10893/1996; Cass. n. 6018/2019; v. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 33441 del
17/12/2019, Rv. 656323 - 01; Cass. n. 24081 del 26.09.2019; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n.
19759 del 02/10/2015, Rv. 636814 - 01).
Nello specifico, l'esimente della buona fede rilevante come causa di esclusione della responsabilità amministrativa si configura solo quando sussistano elementi positivi idonei ad ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e risulti che il trasgressore abbia fatto tutto il possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso (cfr. Cass. n. 20219/2018 e v. anche
Tribunale di Roma, sentenza n. 12593/2023 del 04.09.2023).
Lo stesso Consiglio di Stato con sentenza nr 7566 del 30.11.2020 si è pronunciato in un caso, peraltro similare a quello che ci occupa, al fine di assegnare alla buona fede, per come sopra interpretata, il ruolo di esimente della colpevolezza.
Si afferma: “….gli operatori del settore alimentare, esercenti attività incidenti su tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione, sono chiamati a garantire la sicurezza degli alimenti, adottando le misure e rispettando le condizioni necessarie per controllare i pericoli e garantire
l'idoneità del prodotto al consumo umano tenendo conto dell'uso previsto. In particolare, la disciplina sovranazionale recata dal regolamento n. 852/2004/CE in materia di igiene dei prodotti alimentari, tra l'altro, regola le modalità di campionatura o di analisi, nonché impone l'adozione di procedure di autocontrollo basate sui principi del sistema HACCP (di analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo). Avuto riguardo alle attività di campionatura e di analisi, ai sensi dell'art. 4, par. 5, reg. n.
6 852 cit., si prevede che "Se il presente regolamento, il regolamento (CE) n. 853/2004 e le relative misure di applicazione non specificano i metodi di campionatura o di analisi, gli operatori del settore alimentare possono utilizzare metodi appropriati contenuti in altre normative comunitarie o nazionali o, qualora non siano disponibili, metodi che consentano di ottenere risultati equivalenti a quelli ottenuti utilizzando il metodo di riferimento, purché detti metodi siano scientificamente convalidati in conformità di norme o protocolli riconosciuti a livello internazionale". [Con riferimento all'autocontrollo alimentare, ai sensi dell'art. 5, parr. 1 e 2, del medesimo regolamento (CE) nr. 853/20024, si prevede che "1. Gli operatori del settore alimentare predispongono, attuano e mantengono una o più procedure permanenti, basate sui principi del sistema HACCP. 2. I principi del sistema HACCP di cui al paragrafo 1 sono i seguenti: a) identificare ogni pericolo che deve essere prevenuto, eliminato o ridotto a livelli accettabili;
b) identificare i punti critici di controllo nella fase o nelle fasi in cui il controllo stesso si rivela essenziale per prevenire o eliminare un rischio o per ridurlo a livelli accettabili;
c) stabilire, nei punti critici di controllo,
i limiti critici che differenziano l'accettabilità e l'inaccettabilità ai fini della prevenzione, eliminazione o riduzione dei rischi identificati;
d) stabilire ed applicare procedure di sorveglianza efficaci nei punti critici di controllo;
e) stabilire le azioni correttive da intraprendere nel caso in cui dalla sorveglianza risulti che un determinato punto critico non è sotto controllo;
f) stabilire le procedure, da applicare regolarmente, per verificare l'effettivo funzionamento delle misure di cui alle lettere da a) ad e); g) predisporre documenti e registrazioni adeguati alla natura e alle dimensioni dell'impresa alimentare al fine di dimostrare
l'effettiva applicazione delle misure di cui alle lettere da a) ad f)"]. Alla stregua della disciplina sovranazionale, emerge che lo scopo perseguito dal legislatore dell'Unione è quello di attribuire la responsabilità principale in materia di sicurezza degli alimenti agli operatori del settore alimentare
(Corte di giustizia, sentenza del 6 ottobre 2011, in causa C-382/10, Albrecht, punto 20), imponendo
l'adozione di piani di autocontrollo tendenti ad assicurare l'idoneità di un prodotto alimentare al consumo umano tenendo conto dell'uso previsto.
Di particolare interesse è la seguente affermazione del principio per cui: “…. gli elementi di prova offerti dai singoli operatori e acquisiti in adempimento degli obblighi imposti in materia di sicurezza alimentare non possono essere reputati inattendibili soltanto perché provenienti dalla parte interessata alla loro valorizzazione, facendosi questione di risultanze di un'attività doverosa, puntualmente disciplinata dalla normativa di riferimento e resa effettiva, altresì, dalla predisposizione di apposito apparato sanzionatorio (cfr. art. 6, comma 6, d.lgs. n. 193 del 2007 in materia di omessa predisposizione delle "procedure di autocontrollo basate sui principi del sistema HACCP"). L'eventuale inattendibilità di siffatti elementi probatori può, invece, essere affermata soltanto se sia accertata la violazione delle disposizioni tecniche regolanti la loro acquisizione….. la disciplina dettata dal regolamento n. 853 del 2004 è utilmente invocabile ai fini della soluzione della presente controversia. Il legislatore europeo, infatti, attribuendo ai singoli operatori del settore alimentare la responsabilità principale della sicurezza degli alimenti, ravvisa nelle misure di autocontrollo uno strumento idoneo a garantire un bene primario, quale la salute umana, suscettibile di essere esposta a pericolo o danneggiata
7 per effetto di prodotti contaminati. La circostanza per cui si faccia questione di un sistema di autocontrollo - e, quindi, di misure adottate dallo stesso operatore esercente l'attività di produzione, trasformazione o distribuzione di alimenti sottoposta a controllo -, non è, dunque, considerata dal legislatore un motivo sufficiente per dubitare della sua efficacia, fondandosi la legislazione di settore sulla valorizzazione della responsabilità principale dello stesso operatore alimentare. La garanzia di attendibilità delle risultanze delle misure di autocontrollo è, inoltre, assicurata dalla previsione di regole tecniche di riferimento, il cui rispetto è garantito, altresì, dalla predisposizione di un effettivo e dissuasivo apparato sanzionatorio…..L'Autorità, dunque, avuto riguardo alla normativa settoriale sull'igiene dei prodotti alimentari, non avrebbe potuto ritenere inattendibili le risultanze delle misure di autocontrollo assunte dall'operatore economico, soltanto perché provenienti dallo stesso professionista interessato ad avvalersene, bensì avrebbe dovuto verificare se gli elementi di prova raccolti in sede di autocontrollo fossero
o meno stati assunti in conformità alle norme tecniche di riferimento, regolanti la campionatura e l'analisi dei generi alimentari”.
Ciò premesso, posto in rilievo il fatto che gli opponenti hanno sottoposto l'olio, prima e dopo il confezionamento, a ben due analisi da parte del CP_12 di NO (accreditato ACCREDIA sin dal 21.10.1999 e che si avvale
[...] del panel di assaggio della struttura di ottenendo risultati confortanti CP_13 circa il fatto che fosse stato olio extravergine di oliva e che tale risultato sia stato riscontrato – PER LO analizzato dall' – anche dal CP_14 CP_1
Laboratorio AM di SA (anch'essa accreditata da ACCREDIA), impone a questo giudice di considerare la serietà con la quale gli opponenti hanno proceduto nella selezione del prodotto sfuso, nell'attribuire la qualità coerente con le caratteristiche del prodotto medesimo e nella scelta dei Laboratori (distribuiti in effetti su tutto il territorio nazionale – Liguria e Puglia), tanto da testimoniare l'esistenza di un valido sistema di autocontrollo interno all'azienda distributrice di olio che, in quanto tale, connota di buona fede l'operato della società.
L'ordinanza ingiunzione viene, pertanto, annullata.
L'accoglimento di un motivo di opposizione assorbe l'esame degli ulteriori.
0o0
Le spese processuali vengono integralmente compensate avendo parte opposta emesso l'ordinanza sulla scorta di esami pervenutile da comitati di assaggio ufficiali.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Firenze, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'opposizione proposta, annulla l'ordinanza ingiunzione nr. 2023/339 del 3.11.2023, assunta con prot. nr. 0609621 del 3.11.2023 emessa dal
[...]
[...] [...]
Parte_6
in persona del Direttore p.t., nei riguardi di
[...]
e della Società S.r.l. Oleificio Salvadori. Parte_3
Spese processuali integralmente compensate.
Firenze, 12 aprile 2025
Il giudice on.
Liliana Anselmo
9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Controparte_5
[...] 2 Il dispositivo di etichettatura recava la seguente dicitura: “Primadonna – Olio extravergine di Oliva -fruttato leggero – miscela di oli di oliva dell'Unione Europea – olio di oliva di categoria superiore ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici”. 3 Il panel è composto da un gruppo di esperti, coordinato da un capo panel, costituito ai fini dell'esame organolettico dell'olio. I panel di assaggiatori UFFICIALI previsti dall'art. 4, par. 1, del Regolamento D.M. 7.10.2021, istituiti su iniziativa di Pubbliche Amministrazioni e riconosciuti con decreto del Ministero-PIUE, sono denominati anche “comitati di assaggio ufficiali” e sono finalizzati all'accertamento delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini, conformemente alle disposizioni di cui al citato regolamento. I comitati di assaggio ufficiali, pur articolati nelle varie Regioni, afferiscono a quattro istituzioni: AGENZIA delle DOGANE, Controparte_1 CREA (Centro ricerca in agricoltura) e tale per le sostanze grasse di Milano). Con decreto del Ministero-PIUE sono riconosciuti, come disposto dall'art. 5 comma 1 del D.M. 7.10.2021, anche i panel di assaggiatori istituiti su iniziativa di Enti o di associazioni professionali o interprofessionali, detti anche “comitati di assaggio PROFESSIONALI”, finalizzati alla valutazione delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini nell'ambito della disciplina relativa agli oli a
2 8 Il C.D.S. afferma che a fronte delle misure di controllo e del sistema di verifiche che l'operatore aveva dimostrato di avere adottato al fine di rispettare gli standard di diligenza imposti a un operatore del settore alimentare, il provvedimento sanzionatorio non chiariva per quale ragione l'insieme degli strumenti predisposti e concretamente utilizzati dal professionista non potesse considerarsi sufficientemente idoneo, secondo le regole della normale prudenza, a impedire il verificarsi dell'evento contestato. 9 Il Laboratorio Chemiservice S.r.l. è accreditato da ACCREDIA al n° 0254 A – 0254 B ed è riconosciuto dal C.O.I. per l'esecuzione delle prove di laboratorio condotte sull'olio di oliva, autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e Forestali (con D.M.
1.3.2004 in G.U. 16.3.2004), all'esecuzione di analisi ufficiali nel settore oleicolo per l'intero territorio nazionale. E' altresì associato ad un gruppo di assaggiatori riconosciuto da Controparte_13
.
[...]