TRIB
Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 25/11/2025, n. 2031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2031 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N.V.G. 3396/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. ER AM Presidente
Dott. LU EL Giudice
Dott. Isabella Messina Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. v.g. 3396/2025 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. ARNAUDO SILVIA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti.
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo ai minori: nata a [...] il [...] e nata a [...] il [...]. Per_1 Per_2
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note depositate nel corso dell'udienza del 17.11.2025.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I minori sono nati dalla relazione tra e Parte_1 Parte_2
non coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
[...]
Con ricorso congiuntamente depositato il 17/02/2025 e Parte_1 hanno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. Parte_2 316 - 337 bis segg. c.c. quanto all'affidamento dei figli minori, alla loro collocazione, alla determinazione del regime di visita padre-figli ed alla previsione di un contributo per il loro mantenimento.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze. Con ordinanza del 31.10.2025, il Collegio rimetteva la causa sul ruolo, richiedendo chiarimenti in merito a talune disposizioni relative all'assegnazione della casa coniugale.
Nel corso dell'udienza del 17.11.2025, le parti formulavano talune modifiche nei termini meglio indicati nel relativo verbale. All'esito, il giudice relatore rimetteva la causa in decisione.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli dei figli, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Spese di lite come da accordo tra le parti a carico del sig. Pt_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
DISPONE l'affidamento delle due figlie minori e nate a Torino, il 30 giugno 2021, Per_2 Per_1 congiuntamente ai genitori, i quali assumeranno in modo condiviso ogni decisione relativa alle questioni di rilevante importanza per la crescita e la vita delle medesime che avranno, quale residenza,
l'abitazione della madre.
DÀ ATTO che la casa coniugale sita in Rivoli (To), Via Giacosa 14 verrà rilasciata dalla sig.ra entro il 10.2.2026 portando seco i propri beni ed effetti personali. Parte_1
DÀ ATTO che la madre andrà ad abitare con le due figlie minori in Rivoli (TO), via Petrarca n. 20/A, ed il padre da tale data prenderà a proprio carico il costo del relativo affitto sino al compimento del diciottesimo anno delle due figlie.
DISPONE che le minori possano frequentare il papà liberamente. In caso di mancato accordo, il padre potrà vedere le figlie secondo il seguente calendario:
• Giovedì: sino a quando le minori non inizieranno l'asilo, dalle ore 09.00 prelevandole dalla loro abitazione fino alle ore 21.00 riportandole presso la residenza materna. A seguito dell'inizio dell'asilo da parte delle bambine, dalle ore 15.00 fino alle ore 21.00, prelevandole e riaccompagnandole presso l'abitazione materna. • Domenica: dalle ore 09.00 alle ore 21.00 prelevandole e riportandole presso l'abitazione materna.
• Durante le vacanze Natalizie: le minori hanno trascorso, quest'anno, la vigilia e il giorno di Natale con entrambi i genitori. Per il futuro, invece, negli anni dispari con la madre e con il padre negli anni pari. Il padre si premurerà di prelevare le bambine alle ore 9:00 e di riaccompagnarle alle ore 21:00 presso la residenza materna. Il giorno di Capodanno lo hanno trascorso con il padre e per il futuro lo trascorreranno con lui negli anni dispari e con la madre negli anni pari
• Durante le festività infrasettimanali (sia civili sia religiose): le minori resteranno in modo alternato con l'uno o con l'altro genitore.
• Durante le vacanze Pasquali: la metà delle vacanze pasquali in modo da comprendere, ad anni alterni fra i genitori, il giorno di Pasqua o quello di Pasquetta.
• Le vacanze estive: i genitori hanno il diritto di trascorrere con le figlie due settimane fino ai quattro anni delle bambine, durante il periodo estivo, da concordarsi per iscritto entro il 15 maggio di ogni anno. In caso di disaccordo la madre starà con le minori le prime due settimane di agosto e il padre le seconde due (settimane di agosto). Dopo che le minori avranno compiuto quattro anni, i genitori avranno diritto a restare con le bambine per tre settimane, di cui due consecutive, in periodi da concordare per iscritto fra i coniugi entro il 15 maggio di ogni anno. - Sono fatti salvi tutti gli eventuali ulteriori accordi migliorativi tra i genitori, anche tenuto conto delle esigenze e delle richieste delle figlie.
DÀ ATTO che il sig. potrà riaccedere a tutti gli effetti nell'immobile di Rivoli (TO), via Pt_2
Giacosa n. 14, a far data dal 1° febbraio 2026 e in tale data le parti dovranno sottoscrivere un verbale di rilascio e procedere alla riconsegna delle chiavi dell'immobile;
DÀ ATTO che il sig. provvederà alle spese relative al canone di affitto dell'immobile della Pt_2
Sig.ra in Rivoli (TO) via Petrarca n. 20/A e inoltre si farà carico anche di ogni spesa relativa Parte_1
a utenze (luce, acqua e gas) e riscaldamento nell'importo del 100%. Qualora la Sig.ra Parte_1 avviasse una stabile convivenza con terze persone tale quota verrà ridotta al 50%.
DISPONE che il sig. inoltre, provveda, in favore delle figlie minori, alle spese relative Pt_2 all'abbigliamento, all'istruzione, allo sport, alle cure mediche e a quelle alimentari. Tali spese dovranno essere documentate con idonee ricevute da parte della madre entro il mese di riferimento.
DÀ ATTO che oltre a ciò, il padre si impegna a pagare le restanti rate relative all'automobile di proprietà della sig.ra fino a fine finanziamento e di coprire le spese assicurative del veicolo Parte_1 sino a dicembre 2026.
DÀ ATTO che i genitori autorizzano il reciproco rilascio e rinnovo del passaporto delle minori.
Spese di lite come da accordo tra le parti a carico del sig. Pt_2 Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
21/11/2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
LU EL ER AM
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. ER AM Presidente
Dott. LU EL Giudice
Dott. Isabella Messina Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. v.g. 3396/2025 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. ARNAUDO SILVIA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti.
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo ai minori: nata a [...] il [...] e nata a [...] il [...]. Per_1 Per_2
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note depositate nel corso dell'udienza del 17.11.2025.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I minori sono nati dalla relazione tra e Parte_1 Parte_2
non coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
[...]
Con ricorso congiuntamente depositato il 17/02/2025 e Parte_1 hanno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. Parte_2 316 - 337 bis segg. c.c. quanto all'affidamento dei figli minori, alla loro collocazione, alla determinazione del regime di visita padre-figli ed alla previsione di un contributo per il loro mantenimento.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze. Con ordinanza del 31.10.2025, il Collegio rimetteva la causa sul ruolo, richiedendo chiarimenti in merito a talune disposizioni relative all'assegnazione della casa coniugale.
Nel corso dell'udienza del 17.11.2025, le parti formulavano talune modifiche nei termini meglio indicati nel relativo verbale. All'esito, il giudice relatore rimetteva la causa in decisione.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli dei figli, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Spese di lite come da accordo tra le parti a carico del sig. Pt_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
DISPONE l'affidamento delle due figlie minori e nate a Torino, il 30 giugno 2021, Per_2 Per_1 congiuntamente ai genitori, i quali assumeranno in modo condiviso ogni decisione relativa alle questioni di rilevante importanza per la crescita e la vita delle medesime che avranno, quale residenza,
l'abitazione della madre.
DÀ ATTO che la casa coniugale sita in Rivoli (To), Via Giacosa 14 verrà rilasciata dalla sig.ra entro il 10.2.2026 portando seco i propri beni ed effetti personali. Parte_1
DÀ ATTO che la madre andrà ad abitare con le due figlie minori in Rivoli (TO), via Petrarca n. 20/A, ed il padre da tale data prenderà a proprio carico il costo del relativo affitto sino al compimento del diciottesimo anno delle due figlie.
DISPONE che le minori possano frequentare il papà liberamente. In caso di mancato accordo, il padre potrà vedere le figlie secondo il seguente calendario:
• Giovedì: sino a quando le minori non inizieranno l'asilo, dalle ore 09.00 prelevandole dalla loro abitazione fino alle ore 21.00 riportandole presso la residenza materna. A seguito dell'inizio dell'asilo da parte delle bambine, dalle ore 15.00 fino alle ore 21.00, prelevandole e riaccompagnandole presso l'abitazione materna. • Domenica: dalle ore 09.00 alle ore 21.00 prelevandole e riportandole presso l'abitazione materna.
• Durante le vacanze Natalizie: le minori hanno trascorso, quest'anno, la vigilia e il giorno di Natale con entrambi i genitori. Per il futuro, invece, negli anni dispari con la madre e con il padre negli anni pari. Il padre si premurerà di prelevare le bambine alle ore 9:00 e di riaccompagnarle alle ore 21:00 presso la residenza materna. Il giorno di Capodanno lo hanno trascorso con il padre e per il futuro lo trascorreranno con lui negli anni dispari e con la madre negli anni pari
• Durante le festività infrasettimanali (sia civili sia religiose): le minori resteranno in modo alternato con l'uno o con l'altro genitore.
• Durante le vacanze Pasquali: la metà delle vacanze pasquali in modo da comprendere, ad anni alterni fra i genitori, il giorno di Pasqua o quello di Pasquetta.
• Le vacanze estive: i genitori hanno il diritto di trascorrere con le figlie due settimane fino ai quattro anni delle bambine, durante il periodo estivo, da concordarsi per iscritto entro il 15 maggio di ogni anno. In caso di disaccordo la madre starà con le minori le prime due settimane di agosto e il padre le seconde due (settimane di agosto). Dopo che le minori avranno compiuto quattro anni, i genitori avranno diritto a restare con le bambine per tre settimane, di cui due consecutive, in periodi da concordare per iscritto fra i coniugi entro il 15 maggio di ogni anno. - Sono fatti salvi tutti gli eventuali ulteriori accordi migliorativi tra i genitori, anche tenuto conto delle esigenze e delle richieste delle figlie.
DÀ ATTO che il sig. potrà riaccedere a tutti gli effetti nell'immobile di Rivoli (TO), via Pt_2
Giacosa n. 14, a far data dal 1° febbraio 2026 e in tale data le parti dovranno sottoscrivere un verbale di rilascio e procedere alla riconsegna delle chiavi dell'immobile;
DÀ ATTO che il sig. provvederà alle spese relative al canone di affitto dell'immobile della Pt_2
Sig.ra in Rivoli (TO) via Petrarca n. 20/A e inoltre si farà carico anche di ogni spesa relativa Parte_1
a utenze (luce, acqua e gas) e riscaldamento nell'importo del 100%. Qualora la Sig.ra Parte_1 avviasse una stabile convivenza con terze persone tale quota verrà ridotta al 50%.
DISPONE che il sig. inoltre, provveda, in favore delle figlie minori, alle spese relative Pt_2 all'abbigliamento, all'istruzione, allo sport, alle cure mediche e a quelle alimentari. Tali spese dovranno essere documentate con idonee ricevute da parte della madre entro il mese di riferimento.
DÀ ATTO che oltre a ciò, il padre si impegna a pagare le restanti rate relative all'automobile di proprietà della sig.ra fino a fine finanziamento e di coprire le spese assicurative del veicolo Parte_1 sino a dicembre 2026.
DÀ ATTO che i genitori autorizzano il reciproco rilascio e rinnovo del passaporto delle minori.
Spese di lite come da accordo tra le parti a carico del sig. Pt_2 Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
21/11/2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
LU EL ER AM
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.