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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 07/05/2025, n. 2097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2097 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 07/05/2025 davanti al Giudice del Lavoro, dott.ssa Claudia Gentile, chiamato il procedimento n° 14369/2024 R.G.L promosso da
Parte_1
contro
CP_1
Alle ore 10.40 è presente per parte ricorrente l'avv. TERMNI SISSI anche in sostituzione dell'avv. DAVI' SALVATORE che rileva di aver ritualmente depositato sia il ricorso notificato all' in data 24.10.2024 sia il ricorso notificato ad giusta ordinanza CP_1 CP_2
del 7.3.2025 (come da documentazione allegata).
Nessuno è presente per le parti resistenti non costituite.
L'avv. Termini insiste in ricorso chiede che la causa venga decisa con distrazione delle spese a favore di procuratori costituiti.
In subordine chiede un rinvio per la decisione con assegnazione di termine per il deposito di note conclusive, possibilmente ai sensi dell'art 127 ter cpc.
IL GIUDICE
Preso atto di quanto sopra si ritira in camera di consiglio
Il verbale chiuso alle ore 10.50
*********************
Successivamente, alle ore 13.00 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
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1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario, dott.ssa Claudia Gentile, nella causa iscritta al n° 14369/2024 R.G.L. promossa
DA
rappresentato e difeso dagli avv.ti DAVI' SALVATORE e Parte_1
TERMINI SISSI ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Palermo, via
Re Federico n. 26, giusta procura in atti
- ricorrente -
CONTRO
- in persona del suo legale rappresentante pro-tempore - CP_1
E
- in persona del suo legale rappresentante pro-tempore - CP_2
- convenuti contumaci -
Oggetto: opposizione a sollecito di pagamento
All'udienza del 7maggio 2025, ritenuta la causa matura per la decisione, ha emesso
S E N T E N Z A mediante lettura del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto poste a fondamento della decisione
D I S P O S I T I V O
Il Giudice definitivamente pronunciando:
❖ Dichiara la contumacia di ( CP_2 Controparte_3
) e di .
[...] CP_1
❖ Dichiara la prescrizione dei crediti oggetto del sollecito di pagamento n.
29620249031890269000 relativo all'avviso di addebito n.
59620150004311685000.
2 ❖ Condanna i convenuti solidalmente tra loro a rifondere le spese di lite in favore del ricorrente che liquida in € 894,60 oltre spese esenti, spese forfettarie, IVA e
CPA come per legge, disponendone la distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 8.10.2024 il ricorrente, come indicato in epigrafe, oppose il sollecito di pagamento n° 29620249031890269000 notificatogli il 24 settembre 2024 con cui veniva sollecitato il pagamento dell'importo di euro 3.638,15, di cui all'avviso di addebito n. 59620150004311685000 ivi richiamato, relativo a contributi asseritamente dovuti all' per l'anno 1986, eccependo l'omessa notifica CP_1
dell'atto presupposto e la conseguenziale prescrizione del credito.
Ritualmente instaurato il contraddittorio nessuno dei convenuti si costituiva.
La causa, senza alcuna attività istruttoria, sulle conclusioni di parte ricorrente, è stata decisa all'odierna udienza come da dispositivo in epigrafe e sentenza contestuale mediante deposito nel fascicolo telematico.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia sia dell'ente previdenziale sia dell'ente riscossore che ritualmente evocati in giudizio non si costituivano.
Premesso che il sollecito di pagamento è atto autonomamente impugnabile ai sensi dell'art. 19 d.lgs. 546/1992, in quanto equiparabile ad avviso di mora (recando un'evidente pretesa creditoria specifica nel suo ammontare e nelle ragioni che la fondano), il ricorso va accolto.
Appare, invero, fondata l'eccezione di prescrizione sollevata da parte ricorrente in quanto era onere degli enti convenuti dimostrare sia la regolare notifica dell'avviso di addebito opposto sia di atti interruttivi del suddetto termine.
Orbene, nessuno dei convenuti si è costituito in giudizio e, pertanto, in difetto di qualsivoglia prova gravante a loro carico, il credito previdenziale di euro 3.638,15, risalente all'anno 1986 deve ritenersi prescritto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo applicando i minimi tariffari e la riduzione ex art 4 comma 4 del D.M. 55/2014 (stante l'assenza di assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto), disponendone
3 la distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente che hanno dichiarato di averle anticipate senza aver riscosso compenso alcuno.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo, 7 maggio 2025
IL GIUDICE
Claudia Gentile
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