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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 16/06/2025, n. 2535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2535 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 11464/2021
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Andrea Tinelli Presidente
Costanza Teti Giudice
Claudia Gheri Giudice relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 11464/2021, avente come oggetto “riconoscimento di figlio naturale (art. 250 c.c.)”, promossa da
(c.f. ), elettivamente domiciliato a Salò Parte_1 C.F._1
(BS), presso lo studio dell'Avv. Francesco Masperi, che lo rappresenta e difende come da procura in calce all'atto di citazione
ATTORE
Contro
(c.f. ), elettivamente domiciliata a Verona, CP_1 C.F._2 presso lo studio dell'Avv. Veronica Carpignani, che la rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in data
11.3.2024
CONVENUTA
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 17.7.2024) Per parte attrice: “Voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa, così giudicare:
Nel merito in via principale:
1) Disporre l'affidamento condiviso della LI minore in Persona_1
forma condivisa ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre e con facoltà per il padre di tenerla con sé con le seguenti modalità:
a) A fine settimana alternati dal venerdì dall'uscita dalla scuola (o dalle ore 16 nel periodo extrascolastico) sino alla domenica alle ore 16;
b) Tutti i mercoledì dall'uscita dalla scuola (o dalle ore 16 nel periodo extrascolastico) sino al giovedì alle ore 20.
c) Un ulteriore pomeriggio infrasettimanale da concordare tra le parti, con possibilità, per il calendario ordinario di variare i giorni di visita in caso di improrogabili esigenze di servizio del signor da comunicare preventivamente alla madre. Parte_1
d) Sette giorni durante le vacanze natalizie (ad anni alterni il periodo dal 24 al 30 e dal
31 al 6), tre giorni durante le vacanze pasquali (alternando ogni anno i giorni di Pasqua e
Pasquetta) e tre settimane, di cui due anche consecutive, durante le vacanze scolastiche estive da concordarsi con la madre entro il 30 maggio di ogni anno.
2) Determinare la misura del contributo del sig. nel mantenimento Parte_1 ordinario della LI minore, nella somma mensile di € 250,00;
3) Disporre che le spese straordinarie, mediche, scolastiche e ludico-sportive-ricreative necessarie per la LI saranno sostenute nella misura del 50% da ciascun genitore secondo il Protocollo d'Intesa tra il Tribunale di Brescia e l'Ordine degli avvocati di
Brescia del 14.07.2016.
4) Disporre che l'assegno unico universale venga percepito nella misura del 50% da ciascun genitore.
Con vittoria di spese e compensi professionali”;
Per parte convenuta: “si insiste per:
1. L'accoglimento della richiesta di affido condiviso della LI minore Persona_1 con collocamento prevalente presso l'abitazione di residenza della madre.
2. La LI pernotterà presso l'abitazione del padre tutti i fine settimana alternati Per_1
dal sabato mattina alle ore 9.00 alla domenica alle ore 16.00 ed una notte infrasettimanale;
nello specifico di settimana in settimana verrà alternata la notte del martedì con quella del mercoledì. Ovvero nel periodo della scuola dell'infanzia e della scuola primaria, il padre nei giorni in cui la minore pernotterà presso la di lui abitazione andrà a prenderla al termine dell'attività didattica e si occuperà della gestione e dell'organizzazione della minore sino alle ore 20.00 del giorno successivo, ove verrà
2 riaccompagnata presso l'abitazione materna. I genitori di , si suddivideranno in Per_1 modo paritetico l'impegno di accompagnare e riprendere la minore nei giorni in cui la stessa trascorrerà del tempo con il padre.
3. Nei giorni infrasettimanali e i fine settimana in cui la minore soggiornerà presso
l'abitazione del padre, quest'ultimo individuerà di volta in volta il momento più appropriato in cui la madre potrà contattare telefonicamente la LI, ciò coinciderà solo per i giorni in cui la minore dormirà dal padre e non nei giorni in cui è previsto il rientro di presso l'abitazione della madre in giornata. (A titolo esemplificativo nel week Per_1
– end, la madre chiamerà la LI il sabato e non la domenica) e nelle giornate in cui il padre preleverà dalla casa materna la LI nella tarda mattinata per poi trascorre la notte con la LI, la madre in quella giornata si asterrà dalla telefonata, invece Durante le vacanze le telefonate, seppur brevi, saranno giornaliere e sarà il padre ad individuare il momento più appropriato.
4. Al fine di permettere alla minore di intrattenere dei rapporti interpersonali con i familiari dei genitori che risiedono in Albania quelli materni, in Sicilia quelli paterni, autorizzare sin da subito i singoli genitori a recarsi con la minore per 3 volte all'anno, potendovi soggiornare per più di cinque giorni ma non oltre i dieci giorni. Le parti sono comunque tenute a comunicarsi le reciproche ferie entro il 31 maggio di ogni anno e con impegno reciproco di comunicare le località di vacanza, luogo di pernottamento e numero di telefono per la reperibilità; durante le vacanze natalizie la LI trascorrerà 7 Per_1
giorni con il padre, alternando ogni anno la prima settimana con la seconda, affinché se il giorno di Natale verrà trascorso con la madre il Capodanno verrà trascorso con il padre,
e viceversa. Durante le festività pasquali la LI trascorrerà 3 giorni con il padre. Nel giorno del compleanno della LI , sarà ugualmente assicurato al genitore a cui Per_1 per calendario non era previsto l'incontro, una visita di 2 ore.
5. Stabilirsi a carico del signor l'obbligo di corrispondere alla sig.ra Parte_1
un assegno a titolo di contributo mensile per il mantenimento della LI CP_1
di Euro 350.00.=. tramite bonifico bancario alle coordinate già note entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese – con rivalutazione indice Istat a partire da gennaio 2025.
6. Il sig. sarà tenuto a rimborsare alla sig.ra il 50% delle i Parte_1 CP_1 spese sostenute per la LI minore di cui all'ultimo Protocollo di Famiglia del Tribunale di Brescia.
7. La sig.ra sarà titolare al 100% dell'Assegno Unico e Universale CP_1
relativo alla LI minore
8. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite”.
3 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha adito questo Tribunale Parte_1 per ottenere l'autorizzazione al riconoscimento della LI nata in data [...] Per_1
dalla relazione extraconiugale da lui intrattenuta con la convenuta dal CP_1
mese di dicembre 2019 alla fine del mese di febbraio 2020, previo accertamento del rapporto di filiazione.
In corso di causa l'attore ha promosso altresì un giudizio cautelare ex art. 700 c.p.c. per accertare più celermente il rapporto di filiazione così da porre fine ad una situazione di incertezza giuridica foriera di pregiudizio per lui, Brigadiere dei Carabinieri che aveva già subito un trasferimento disciplinare a causa della presunta paternità non riconosciuta, fonte di doveri che egli non stava osservando, conclusosi con un accordo con la CP_1 in virtù del quale quest'ultima, in via extraprocessuale, aveva sottoposto al test di Per_1
paternità che aveva accertato il legame biologico con il Parte_1
si è costituita in giudizio non opponendosi al riconoscimento della LI CP_1
da parte del padre, ma chiedendo, inizialmente, di disporne l'affidamento esclusivo a lei e di porre, a carico del un contributo al mantenimento della minore pari ad € Parte_1
700,00 mensili.
Alla prima udienza dinanzi al Giudice Istruttore le parti si sono accordate affinché il versasse in favore della € 450,00 mensili a titolo di contributo al Parte_1 CP_1
mantenimento della LI, oltre al 50% delle spese straordinarie, e il nucleo venisse preso in carico dai Servizi Sociali perché, dopo il riconoscimento formale del rapporto di filiazione, aiutassero le parti a introdurre progressivamente la figura del nella Parte_1
vita di Per_1
Dopo il riconoscimento di da parte del avvenuto in via amministrativa, Per_1 Parte_1
e un lungo monitoraggio del nucleo familiare ad opera dei Servizi Sociali, alle udienze del
13.3.2024 e del 10.7.2024, le parti si sono dichiarate concordi sull'affidamento condiviso di con collocamento prevalente presso la madre e frequentazioni del padre tutte Per_1
le settimane dal martedì all'uscita da scuola alle 15:40 al mercoledì alle 20:00, oltre ai fine settimana alternati, dal venerdì dall'uscita da scuola alla domenica alle ore 16:00, e la ha manifestato la propria disponibilità ad accettare un contributo al mantenimento CP_1 di a carico del padre pari ad € 350,00 mensili, oltre al 50% delle spese Per_1
straordinarie.
All'udienza del 17.7.2025, celebrata in modalità cartolare, le parti hanno precisato le conclusioni riportate in epigrafe e la causa è stata rimessa al Collegio in vista della decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
4 ***
Alla luce del riconoscimento di effettuato in via amministrativa da parte del Per_1
padre, oggetto del presente giudizio risulta essere unicamente la regolamentazione dei rapporti personali ed economici fra le parti, a norma dell'art. 250, comma 4, c.c.
Ebbene, deve essere recepito l'accordo delle parti in ordine all'affidamento condiviso della LI con collocamento prevalente presso la madre e frequentazioni del Per_1 padre a weekend alternati dal venerdì dall'uscita dalla scuola (o dalle ore 16:00 nel periodo extrascolastico) sino alla domenica alle ore 16:00 (cfr. verbale dell'udienza del
10.7.2024, pag. 2, nel quale la si era dichiarata disponibile ad estendere i fine CP_1
settimana, facendoli iniziare il venerdì e non il sabato, nel rispetto del principio di gradualità), oltreché, tutte le settimane, dal martedì all'uscita da scuola (o dalle ore 16:00 in periodo extrascolastico) al mercoledì alle ore 20:00, o dal mercoledì dall'uscita da scuola (o dalle ore 16:00 nel periodo extrascolastico) al giovedì alle ore 20:00, alternando il martedì e il mercoledì da una settimana all'altra (come concordato fra le parti dinanzi ai
Servizi Sociali: cfr. relazione datata 1.7.2024, pag. 11: “la sig.ra … durante il CP_1
successivo colloquio ha proposto di modificare i giorni delle visite, alternandoli ogni due settimane: una settimana sarà con il padre il martedì e il mercoledì, mentre la Per_1
settimana successiva il mercoledì e il giovedì. Il sig. ha accettato questo Parte_1 compromesso”). Alla frequentazione infrasettimanale appena descritta appare opportuno aggiungere un ulteriore pomeriggio infrasettimanale da concordare tra le parti, in accoglimento della domanda sul punto proposta dal e del suggerimento Parte_1
contenuto nella relazione dei Servizi Sociali datata 5.2.2024, la quale aveva ribadito
“l'importanza nel favorire la relazione padre-LI che dovrebbe vedere un ampliamento del tempo trascorso da nel contesto paterno, prevedendo anche un ampliamento Per_1 dei pernotti” (cfr. relazione, pag. 7).
Sulla regolamentazione delle frequentazioni genitori- LI durante le vacanze, il Collegio ritiene di poter proporre uno schema ordinario, rispetto al quale dovranno essere le parti, di volta in volta, a concordare le tempistiche di permanenza della LI in luoghi significativamente distanti dalla residenza per consentirle di frequentare anche gli ascendenti materni (residenti in [...]) e quelli paterni (residenti in [...]), in quanto una regolamentazione imposta di maggior dettaglio appare incompatibile con la scelta del regime di affidamento condiviso su cui le parti oggi concordano.
Il Collegio prende atto altresì dell'accordo delle parti, raggiunto all'udienza del 13.3.2024, affinché, sino a che andrà all'asilo, se il papà non potrà andare a prendere la Per_1 bambina a scuola, avrà l'accortezza di chiamare la madre per darle la possibilità di andare lei al suo posto, e, solo nell'ipotesi in cui nemmeno lei possa, sarà possibile per lui
5 delegare la moglie, nonché di quello raggiunto all'udienza del 10.7.2024, affinché le parti si suddivideranno in modo paritetico l'impegno di accompagnare e riprendere la minore nei giorni in cui la stessa trascorrerà del tempo con il padre, e, nei giorni infrasettimanali e nei fine settimana in cui la minore soggiornerà presso l'abitazione del padre, quest'ultimo individuerà di volta in volta il momento più appropriato in cui la madre potrà contattare telefonicamente la LI, ma solo nei i giorni in cui la minore dormirà dal padre e non in quelli in cui è previsto il rientro di presso l'abitazione della madre in giornata. Per_1
Si ritiene opportuno, infine, prevedere che i Servizi Sociali continuino a monitorare il nucleo familiare per un periodo di ulteriori sei mesi per verificare che le regole adottate in questa sede siano rispettate dai genitori e risultino confacenti all'interesse della minore.
Per quanto riguarda la regolamentazione dei rapporti economici fra i genitori e Per_1
considerati il collocamento prevalente della minore presso la madre, il prevalere dei compiti domestici e di cura materni, l'età e le esigenze della minore, e le condizioni economiche delle parti (il ricorrente percepisce un reddito netto di € 1.800,00/2.000,00 mensili, come da lui dichiarato all'udienza del giorno 1.7.2022, e deve pagare €
580,00/600,00 mensili a titolo di mutuo cointestato con la moglie, ma del quale non ha dato prova documentale, mentre la resistente è disoccupata, ma, come dalla stessa affermato all'udienza del 10.7.2024, svolge lavori irregolari, come le pulizie in case private, e, come da documentazione depositata in giudizio, percepisce l'assegno unico per la LI dal mese di aprile 2024, pari ad € 199,00 mensili, nonché l'assegno di inclusione dal mese di gennaio 2024, pari ad € 855,00 mensili, mentre, dal dicembre 2022 al dicembre 2023, ha percepito il reddito di cittadinanza, che è stato pari, rispettivamente, ad
€ 280,00 e ad € 307,00 nei primi due mesi, e poi si è stabilizzato su € 555,00 mensili circa, per un totale fisso di € 1.054,00 mensili circa, oltre all'importo da attività irregolari), appare equo porre a carico del un contributo al mantenimento della LI pari Parte_1 ad € 350,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Quanto, infine, all'assegno unico per considerati lo stato di disoccupazione della Per_1
convenuta e il collocamento prevalente della LI presso di lei, anche tenuto conto della pronuncia della Corte di Cassazione n. 4672/2025 che ha ritenuto ammissibile la decisione del giudice di attribuire in via esclusiva l'assegno unico al genitore collocatario anche in ipotesi di affidamento condiviso dei figli, appare opportuno attribuirlo in misura integrale ed esclusiva a genitore collocatario. CP_1
6 Le spese di lite del presente giudizio, alla luce della sua progressiva consensualizzazione e della parziale reciprocità della soccombenza sulle questioni residue, debbono essere integralmente compensate fra le parti ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia come sopra costituito, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dispone l'affidamento condiviso della LI minore con esercizio della Per_1
responsabilità genitoriale separatamente per le questioni di ordinaria amministrazione, con collocazione prevalente presso la madre e le seguenti frequentazioni per il padre: a weekend alternati dal venerdì dall'uscita dalla scuola
(o dalle ore 16:00 nel periodo extrascolastico) sino alla domenica alle ore 16:00, oltreché, tutte le settimane, dal martedì all'uscita da scuola (o dalle ore 16:00 in periodo extrascolastico) al mercoledì alle ore 20:00, o dal mercoledì dall'uscita da scuola (o dalle ore 16:00 nel periodo extrascolastico) al giovedì alle ore 20:00, alternando il martedì e il mercoledì da una settimana all'altra, oltre a un ulteriore pomeriggio infrasettimanale da concordare tra le parti;
durante il periodo estivo, la minore trascorrerà due settimane anche non continuative con ciascun genitore, in periodo da concordare dalle parti entro il 31 maggio di ogni anno;
sette giorni durante le vacanze natalizie, alternando, di anno in anno, con ciascun genitore, il periodo 24-30 dicembre e quello 31 dicembre- 6 gennaio;
tre giorni durante le vacanze pasquali, alternando, di anno in anno, con ciascun genitore, il periodo dal termine della scuola al giorno di Pasqua e quello dal lunedì dell'Angelo alla ripresa delle lezioni scolastiche;
ad anni alterni ogni altra festività;
2) Prende atto dell'accordo delle parti, raggiunto all'udienza del 13.3.2024, affinché, sino a che andrà all'asilo, se il papà non potrà andare a prendere la Per_1 bambina a scuola, avrà l'accortezza di chiamare la madre per darle la possibilità di andare lei al suo posto, e, solo nell'ipotesi in cui nemmeno lei possa, sarà possibile per lui delegare la moglie, nonché dell'accordo raggiunto all'udienza del
10.7.2024, affinché le parti si suddivideranno in modo paritetico l'impegno di accompagnare e riprendere la minore nei giorni in cui la stessa trascorrerà del tempo con il padre, e, nei giorni infrasettimanali e nei fine settimana in cui la minore soggiornerà presso l'abitazione del padre, quest'ultimo individuerà di volta in volta il momento più appropriato in cui la madre potrà contattare telefonicamente la LI, ma solo nei i giorni in cui la minore dormirà dal padre e
7 non in quelli in cui è previsto il rientro di presso l'abitazione della madre Per_1
in giornata;
3) Invita i Servizi Sociali incaricati a proseguire il monitoraggio in via amministrativa del nucleo familiare per un tempo pari a sei mesi dalla data di comunicazione della presente sentenza per verificare che le regole adottate in questa sede siano rispettate dai genitori e confacenti all'interesse della minore;
4) Pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della Parte_1 LI con il versamento di un assegno dell'importo di € 350,00 mensili - Per_1
con decorrenza dalla data di comunicazione della presente sentenza e detratte le somme eventualmente già corrisposte per il medesimo titolo - da corrispondere ogni mese nelle mani di entro il giorno 10, soggetto a rivalutazione CP_1
monetaria, secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese come da «Protocollo
d'intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli» di questo Tribunale, sottoscritto in data 14 luglio 2016;
5) Attribuisce l'assegno unico per la LI in via integrale ed esclusiva alla Per_1
madre CP_1
6) Dispone la compensazione integrale delle spese di lite del presente giudizio fra le parti.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti e ai Servizi Sociali già incaricati.
Così deciso a Brescia all'esito della camera di consiglio del 5.6.2025.
La Giudice estensora Il Presidente
Claudia Gheri Andrea Tinelli
8
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Andrea Tinelli Presidente
Costanza Teti Giudice
Claudia Gheri Giudice relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 11464/2021, avente come oggetto “riconoscimento di figlio naturale (art. 250 c.c.)”, promossa da
(c.f. ), elettivamente domiciliato a Salò Parte_1 C.F._1
(BS), presso lo studio dell'Avv. Francesco Masperi, che lo rappresenta e difende come da procura in calce all'atto di citazione
ATTORE
Contro
(c.f. ), elettivamente domiciliata a Verona, CP_1 C.F._2 presso lo studio dell'Avv. Veronica Carpignani, che la rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in data
11.3.2024
CONVENUTA
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 17.7.2024) Per parte attrice: “Voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa, così giudicare:
Nel merito in via principale:
1) Disporre l'affidamento condiviso della LI minore in Persona_1
forma condivisa ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre e con facoltà per il padre di tenerla con sé con le seguenti modalità:
a) A fine settimana alternati dal venerdì dall'uscita dalla scuola (o dalle ore 16 nel periodo extrascolastico) sino alla domenica alle ore 16;
b) Tutti i mercoledì dall'uscita dalla scuola (o dalle ore 16 nel periodo extrascolastico) sino al giovedì alle ore 20.
c) Un ulteriore pomeriggio infrasettimanale da concordare tra le parti, con possibilità, per il calendario ordinario di variare i giorni di visita in caso di improrogabili esigenze di servizio del signor da comunicare preventivamente alla madre. Parte_1
d) Sette giorni durante le vacanze natalizie (ad anni alterni il periodo dal 24 al 30 e dal
31 al 6), tre giorni durante le vacanze pasquali (alternando ogni anno i giorni di Pasqua e
Pasquetta) e tre settimane, di cui due anche consecutive, durante le vacanze scolastiche estive da concordarsi con la madre entro il 30 maggio di ogni anno.
2) Determinare la misura del contributo del sig. nel mantenimento Parte_1 ordinario della LI minore, nella somma mensile di € 250,00;
3) Disporre che le spese straordinarie, mediche, scolastiche e ludico-sportive-ricreative necessarie per la LI saranno sostenute nella misura del 50% da ciascun genitore secondo il Protocollo d'Intesa tra il Tribunale di Brescia e l'Ordine degli avvocati di
Brescia del 14.07.2016.
4) Disporre che l'assegno unico universale venga percepito nella misura del 50% da ciascun genitore.
Con vittoria di spese e compensi professionali”;
Per parte convenuta: “si insiste per:
1. L'accoglimento della richiesta di affido condiviso della LI minore Persona_1 con collocamento prevalente presso l'abitazione di residenza della madre.
2. La LI pernotterà presso l'abitazione del padre tutti i fine settimana alternati Per_1
dal sabato mattina alle ore 9.00 alla domenica alle ore 16.00 ed una notte infrasettimanale;
nello specifico di settimana in settimana verrà alternata la notte del martedì con quella del mercoledì. Ovvero nel periodo della scuola dell'infanzia e della scuola primaria, il padre nei giorni in cui la minore pernotterà presso la di lui abitazione andrà a prenderla al termine dell'attività didattica e si occuperà della gestione e dell'organizzazione della minore sino alle ore 20.00 del giorno successivo, ove verrà
2 riaccompagnata presso l'abitazione materna. I genitori di , si suddivideranno in Per_1 modo paritetico l'impegno di accompagnare e riprendere la minore nei giorni in cui la stessa trascorrerà del tempo con il padre.
3. Nei giorni infrasettimanali e i fine settimana in cui la minore soggiornerà presso
l'abitazione del padre, quest'ultimo individuerà di volta in volta il momento più appropriato in cui la madre potrà contattare telefonicamente la LI, ciò coinciderà solo per i giorni in cui la minore dormirà dal padre e non nei giorni in cui è previsto il rientro di presso l'abitazione della madre in giornata. (A titolo esemplificativo nel week Per_1
– end, la madre chiamerà la LI il sabato e non la domenica) e nelle giornate in cui il padre preleverà dalla casa materna la LI nella tarda mattinata per poi trascorre la notte con la LI, la madre in quella giornata si asterrà dalla telefonata, invece Durante le vacanze le telefonate, seppur brevi, saranno giornaliere e sarà il padre ad individuare il momento più appropriato.
4. Al fine di permettere alla minore di intrattenere dei rapporti interpersonali con i familiari dei genitori che risiedono in Albania quelli materni, in Sicilia quelli paterni, autorizzare sin da subito i singoli genitori a recarsi con la minore per 3 volte all'anno, potendovi soggiornare per più di cinque giorni ma non oltre i dieci giorni. Le parti sono comunque tenute a comunicarsi le reciproche ferie entro il 31 maggio di ogni anno e con impegno reciproco di comunicare le località di vacanza, luogo di pernottamento e numero di telefono per la reperibilità; durante le vacanze natalizie la LI trascorrerà 7 Per_1
giorni con il padre, alternando ogni anno la prima settimana con la seconda, affinché se il giorno di Natale verrà trascorso con la madre il Capodanno verrà trascorso con il padre,
e viceversa. Durante le festività pasquali la LI trascorrerà 3 giorni con il padre. Nel giorno del compleanno della LI , sarà ugualmente assicurato al genitore a cui Per_1 per calendario non era previsto l'incontro, una visita di 2 ore.
5. Stabilirsi a carico del signor l'obbligo di corrispondere alla sig.ra Parte_1
un assegno a titolo di contributo mensile per il mantenimento della LI CP_1
di Euro 350.00.=. tramite bonifico bancario alle coordinate già note entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese – con rivalutazione indice Istat a partire da gennaio 2025.
6. Il sig. sarà tenuto a rimborsare alla sig.ra il 50% delle i Parte_1 CP_1 spese sostenute per la LI minore di cui all'ultimo Protocollo di Famiglia del Tribunale di Brescia.
7. La sig.ra sarà titolare al 100% dell'Assegno Unico e Universale CP_1
relativo alla LI minore
8. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite”.
3 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha adito questo Tribunale Parte_1 per ottenere l'autorizzazione al riconoscimento della LI nata in data [...] Per_1
dalla relazione extraconiugale da lui intrattenuta con la convenuta dal CP_1
mese di dicembre 2019 alla fine del mese di febbraio 2020, previo accertamento del rapporto di filiazione.
In corso di causa l'attore ha promosso altresì un giudizio cautelare ex art. 700 c.p.c. per accertare più celermente il rapporto di filiazione così da porre fine ad una situazione di incertezza giuridica foriera di pregiudizio per lui, Brigadiere dei Carabinieri che aveva già subito un trasferimento disciplinare a causa della presunta paternità non riconosciuta, fonte di doveri che egli non stava osservando, conclusosi con un accordo con la CP_1 in virtù del quale quest'ultima, in via extraprocessuale, aveva sottoposto al test di Per_1
paternità che aveva accertato il legame biologico con il Parte_1
si è costituita in giudizio non opponendosi al riconoscimento della LI CP_1
da parte del padre, ma chiedendo, inizialmente, di disporne l'affidamento esclusivo a lei e di porre, a carico del un contributo al mantenimento della minore pari ad € Parte_1
700,00 mensili.
Alla prima udienza dinanzi al Giudice Istruttore le parti si sono accordate affinché il versasse in favore della € 450,00 mensili a titolo di contributo al Parte_1 CP_1
mantenimento della LI, oltre al 50% delle spese straordinarie, e il nucleo venisse preso in carico dai Servizi Sociali perché, dopo il riconoscimento formale del rapporto di filiazione, aiutassero le parti a introdurre progressivamente la figura del nella Parte_1
vita di Per_1
Dopo il riconoscimento di da parte del avvenuto in via amministrativa, Per_1 Parte_1
e un lungo monitoraggio del nucleo familiare ad opera dei Servizi Sociali, alle udienze del
13.3.2024 e del 10.7.2024, le parti si sono dichiarate concordi sull'affidamento condiviso di con collocamento prevalente presso la madre e frequentazioni del padre tutte Per_1
le settimane dal martedì all'uscita da scuola alle 15:40 al mercoledì alle 20:00, oltre ai fine settimana alternati, dal venerdì dall'uscita da scuola alla domenica alle ore 16:00, e la ha manifestato la propria disponibilità ad accettare un contributo al mantenimento CP_1 di a carico del padre pari ad € 350,00 mensili, oltre al 50% delle spese Per_1
straordinarie.
All'udienza del 17.7.2025, celebrata in modalità cartolare, le parti hanno precisato le conclusioni riportate in epigrafe e la causa è stata rimessa al Collegio in vista della decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
4 ***
Alla luce del riconoscimento di effettuato in via amministrativa da parte del Per_1
padre, oggetto del presente giudizio risulta essere unicamente la regolamentazione dei rapporti personali ed economici fra le parti, a norma dell'art. 250, comma 4, c.c.
Ebbene, deve essere recepito l'accordo delle parti in ordine all'affidamento condiviso della LI con collocamento prevalente presso la madre e frequentazioni del Per_1 padre a weekend alternati dal venerdì dall'uscita dalla scuola (o dalle ore 16:00 nel periodo extrascolastico) sino alla domenica alle ore 16:00 (cfr. verbale dell'udienza del
10.7.2024, pag. 2, nel quale la si era dichiarata disponibile ad estendere i fine CP_1
settimana, facendoli iniziare il venerdì e non il sabato, nel rispetto del principio di gradualità), oltreché, tutte le settimane, dal martedì all'uscita da scuola (o dalle ore 16:00 in periodo extrascolastico) al mercoledì alle ore 20:00, o dal mercoledì dall'uscita da scuola (o dalle ore 16:00 nel periodo extrascolastico) al giovedì alle ore 20:00, alternando il martedì e il mercoledì da una settimana all'altra (come concordato fra le parti dinanzi ai
Servizi Sociali: cfr. relazione datata 1.7.2024, pag. 11: “la sig.ra … durante il CP_1
successivo colloquio ha proposto di modificare i giorni delle visite, alternandoli ogni due settimane: una settimana sarà con il padre il martedì e il mercoledì, mentre la Per_1
settimana successiva il mercoledì e il giovedì. Il sig. ha accettato questo Parte_1 compromesso”). Alla frequentazione infrasettimanale appena descritta appare opportuno aggiungere un ulteriore pomeriggio infrasettimanale da concordare tra le parti, in accoglimento della domanda sul punto proposta dal e del suggerimento Parte_1
contenuto nella relazione dei Servizi Sociali datata 5.2.2024, la quale aveva ribadito
“l'importanza nel favorire la relazione padre-LI che dovrebbe vedere un ampliamento del tempo trascorso da nel contesto paterno, prevedendo anche un ampliamento Per_1 dei pernotti” (cfr. relazione, pag. 7).
Sulla regolamentazione delle frequentazioni genitori- LI durante le vacanze, il Collegio ritiene di poter proporre uno schema ordinario, rispetto al quale dovranno essere le parti, di volta in volta, a concordare le tempistiche di permanenza della LI in luoghi significativamente distanti dalla residenza per consentirle di frequentare anche gli ascendenti materni (residenti in [...]) e quelli paterni (residenti in [...]), in quanto una regolamentazione imposta di maggior dettaglio appare incompatibile con la scelta del regime di affidamento condiviso su cui le parti oggi concordano.
Il Collegio prende atto altresì dell'accordo delle parti, raggiunto all'udienza del 13.3.2024, affinché, sino a che andrà all'asilo, se il papà non potrà andare a prendere la Per_1 bambina a scuola, avrà l'accortezza di chiamare la madre per darle la possibilità di andare lei al suo posto, e, solo nell'ipotesi in cui nemmeno lei possa, sarà possibile per lui
5 delegare la moglie, nonché di quello raggiunto all'udienza del 10.7.2024, affinché le parti si suddivideranno in modo paritetico l'impegno di accompagnare e riprendere la minore nei giorni in cui la stessa trascorrerà del tempo con il padre, e, nei giorni infrasettimanali e nei fine settimana in cui la minore soggiornerà presso l'abitazione del padre, quest'ultimo individuerà di volta in volta il momento più appropriato in cui la madre potrà contattare telefonicamente la LI, ma solo nei i giorni in cui la minore dormirà dal padre e non in quelli in cui è previsto il rientro di presso l'abitazione della madre in giornata. Per_1
Si ritiene opportuno, infine, prevedere che i Servizi Sociali continuino a monitorare il nucleo familiare per un periodo di ulteriori sei mesi per verificare che le regole adottate in questa sede siano rispettate dai genitori e risultino confacenti all'interesse della minore.
Per quanto riguarda la regolamentazione dei rapporti economici fra i genitori e Per_1
considerati il collocamento prevalente della minore presso la madre, il prevalere dei compiti domestici e di cura materni, l'età e le esigenze della minore, e le condizioni economiche delle parti (il ricorrente percepisce un reddito netto di € 1.800,00/2.000,00 mensili, come da lui dichiarato all'udienza del giorno 1.7.2022, e deve pagare €
580,00/600,00 mensili a titolo di mutuo cointestato con la moglie, ma del quale non ha dato prova documentale, mentre la resistente è disoccupata, ma, come dalla stessa affermato all'udienza del 10.7.2024, svolge lavori irregolari, come le pulizie in case private, e, come da documentazione depositata in giudizio, percepisce l'assegno unico per la LI dal mese di aprile 2024, pari ad € 199,00 mensili, nonché l'assegno di inclusione dal mese di gennaio 2024, pari ad € 855,00 mensili, mentre, dal dicembre 2022 al dicembre 2023, ha percepito il reddito di cittadinanza, che è stato pari, rispettivamente, ad
€ 280,00 e ad € 307,00 nei primi due mesi, e poi si è stabilizzato su € 555,00 mensili circa, per un totale fisso di € 1.054,00 mensili circa, oltre all'importo da attività irregolari), appare equo porre a carico del un contributo al mantenimento della LI pari Parte_1 ad € 350,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Quanto, infine, all'assegno unico per considerati lo stato di disoccupazione della Per_1
convenuta e il collocamento prevalente della LI presso di lei, anche tenuto conto della pronuncia della Corte di Cassazione n. 4672/2025 che ha ritenuto ammissibile la decisione del giudice di attribuire in via esclusiva l'assegno unico al genitore collocatario anche in ipotesi di affidamento condiviso dei figli, appare opportuno attribuirlo in misura integrale ed esclusiva a genitore collocatario. CP_1
6 Le spese di lite del presente giudizio, alla luce della sua progressiva consensualizzazione e della parziale reciprocità della soccombenza sulle questioni residue, debbono essere integralmente compensate fra le parti ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia come sopra costituito, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dispone l'affidamento condiviso della LI minore con esercizio della Per_1
responsabilità genitoriale separatamente per le questioni di ordinaria amministrazione, con collocazione prevalente presso la madre e le seguenti frequentazioni per il padre: a weekend alternati dal venerdì dall'uscita dalla scuola
(o dalle ore 16:00 nel periodo extrascolastico) sino alla domenica alle ore 16:00, oltreché, tutte le settimane, dal martedì all'uscita da scuola (o dalle ore 16:00 in periodo extrascolastico) al mercoledì alle ore 20:00, o dal mercoledì dall'uscita da scuola (o dalle ore 16:00 nel periodo extrascolastico) al giovedì alle ore 20:00, alternando il martedì e il mercoledì da una settimana all'altra, oltre a un ulteriore pomeriggio infrasettimanale da concordare tra le parti;
durante il periodo estivo, la minore trascorrerà due settimane anche non continuative con ciascun genitore, in periodo da concordare dalle parti entro il 31 maggio di ogni anno;
sette giorni durante le vacanze natalizie, alternando, di anno in anno, con ciascun genitore, il periodo 24-30 dicembre e quello 31 dicembre- 6 gennaio;
tre giorni durante le vacanze pasquali, alternando, di anno in anno, con ciascun genitore, il periodo dal termine della scuola al giorno di Pasqua e quello dal lunedì dell'Angelo alla ripresa delle lezioni scolastiche;
ad anni alterni ogni altra festività;
2) Prende atto dell'accordo delle parti, raggiunto all'udienza del 13.3.2024, affinché, sino a che andrà all'asilo, se il papà non potrà andare a prendere la Per_1 bambina a scuola, avrà l'accortezza di chiamare la madre per darle la possibilità di andare lei al suo posto, e, solo nell'ipotesi in cui nemmeno lei possa, sarà possibile per lui delegare la moglie, nonché dell'accordo raggiunto all'udienza del
10.7.2024, affinché le parti si suddivideranno in modo paritetico l'impegno di accompagnare e riprendere la minore nei giorni in cui la stessa trascorrerà del tempo con il padre, e, nei giorni infrasettimanali e nei fine settimana in cui la minore soggiornerà presso l'abitazione del padre, quest'ultimo individuerà di volta in volta il momento più appropriato in cui la madre potrà contattare telefonicamente la LI, ma solo nei i giorni in cui la minore dormirà dal padre e
7 non in quelli in cui è previsto il rientro di presso l'abitazione della madre Per_1
in giornata;
3) Invita i Servizi Sociali incaricati a proseguire il monitoraggio in via amministrativa del nucleo familiare per un tempo pari a sei mesi dalla data di comunicazione della presente sentenza per verificare che le regole adottate in questa sede siano rispettate dai genitori e confacenti all'interesse della minore;
4) Pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della Parte_1 LI con il versamento di un assegno dell'importo di € 350,00 mensili - Per_1
con decorrenza dalla data di comunicazione della presente sentenza e detratte le somme eventualmente già corrisposte per il medesimo titolo - da corrispondere ogni mese nelle mani di entro il giorno 10, soggetto a rivalutazione CP_1
monetaria, secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese come da «Protocollo
d'intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli» di questo Tribunale, sottoscritto in data 14 luglio 2016;
5) Attribuisce l'assegno unico per la LI in via integrale ed esclusiva alla Per_1
madre CP_1
6) Dispone la compensazione integrale delle spese di lite del presente giudizio fra le parti.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti e ai Servizi Sociali già incaricati.
Così deciso a Brescia all'esito della camera di consiglio del 5.6.2025.
La Giudice estensora Il Presidente
Claudia Gheri Andrea Tinelli
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