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17 dicembre 1960
17 dicembre 1960
Art. 5.
E' vietato vendere, detenere per la vendita o mettere comunque in commercio, per il consumo alimentare, gli olii che non posseggano le caratteristiche prescritte dagli articoli 1, 2 e 3 o che all'analisi rivelino la presenza di sostanze estranee, Ovvero diano reazioni o posseggano costanti chimico-fisiche atte ad indicare la presenza di olio estraneo o di composizione anomala.
Il Ministro per l'agricoltura e le foreste terra' sistematicamente aggiornato l'elenco ufficiale dei metodi di analisi per la lotta contro le frodi.
E altresi' vietato vendere, detenere per la vendita o mettere comunque in commercio per il consumo alimentare gli olii di cui agli articoli 1, 2 e 3 con denominazione diversa da quella in essi prescritta.
E' vietato vendere, detenere per la vendita o mettere comunque in commercio, per il consumo alimentare, gli olii che non posseggano le caratteristiche prescritte dagli articoli 1, 2 e 3 o che all'analisi rivelino la presenza di sostanze estranee, Ovvero diano reazioni o posseggano costanti chimico-fisiche atte ad indicare la presenza di olio estraneo o di composizione anomala.
Il Ministro per l'agricoltura e le foreste terra' sistematicamente aggiornato l'elenco ufficiale dei metodi di analisi per la lotta contro le frodi.
E altresi' vietato vendere, detenere per la vendita o mettere comunque in commercio per il consumo alimentare gli olii di cui agli articoli 1, 2 e 3 con denominazione diversa da quella in essi prescritta.
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 24676 del 14https://www.laleggepertutti.it/ · 1
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Giurisprudenza • 34
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