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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 22/01/2025, n. 549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 549 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
Scaduto il termine per il deposito di note scritte,
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE 1^ CIVILE, in composizione monocratica, in funzione di giudice d'appello, lette le note scritte trasmesse dalle parti (con modalità telematica), pronuncia
In nome del Popolo Italiano la seguente
SENTENZA ex art. 437 c.p.c. nella causa in grado di appello iscritta al n. 36324/2023 R.G. promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1
dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso la quale è domiciliato in Milano, Via
Freguglia n. 1 (PEC: - FAX: 02/5468004); Email_1
- appellante –
contro
(c.f. ) residente in [...] C.F._1
8, e (c.f. ) residente in [...] C.F._2
) e dall'Avv. Federico Zamponi (c.f. )), C.F._3 C.F._4
elettivamente domiciliati presso la prima in Carate Brianza, Via F. Cusani 18 (PEC:
- ; Email_2 Email_3
- appellati –
con ricorso in appello inviato telematicamente 13.10.2023;
oggetto: appello avverso sentenza n. 1096 in data 14.2/29.6.2023 del Giudice di Pace di
Milano (RG 42364/22), di accoglimento di opposizione avverso ordinanza del Prefetto della
Provincia di Milano n. 20166/21 (Cod. n. W@18182330/21/DC3) di confisca del veicolo targato FX 984GA in relazione a violazione dell'art. 193 co. 2 CdS in data 24.11.2021;
conclusioni di parte appellante:
< sentenza impugnata in epigrafe indicata, respingere il ricorso proposto in primo grado siccome infondato e per l'effetto confermare validità ed efficacia all'ordinanza di confisca.
Con vittoria di spese ed onorari.>>
conclusioni degli appellati:
<
- In via preliminare: dichiarare l'improcedibilità dell'appello per violazione dei termini ex art. 435 c.p.c.;
- Nel merito: respingere l'appello e confermare la sentenza n. 1096/2023 del Giudice di Pace di Milano
- In ogni caso: con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario spese generali e accessori di legge.>>
Concisa esposizione delle
2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
L'appellante si duole che la sentenza n. 1096 in data Parte_1
14.2/29.6.2023 del Giudice di Pace di Milano pronunciata nel giudizio RG 42364/22 abbia accolto l'opposizione proposta dai Signori e avverso Controparte_2 Controparte_3
l'ordinanza prefettizia indicata nella sentenza impugnata (e nell'atto di appello) con il n.
20166/21, con la quale è stata ordinata la confisca del veicolo targato FX 984GA, intestato a ma condotto da colto in circolazione da agenti Controparte_2 Controparte_3
accertatori della Polizia Locale di Milano (verbale di contestazione n. 8002065 del 24/11/21) privo di copertura assicurativa (art. 193 co. 2 del Codice della Strada).
Il primo Giudice ha annullato l'ordinanza di confisca “perché emessa oltre i termini di legge”, essendo stata “notificata oltre il termine di 90 giorni … previsto a pena di decadenza dall'art. 2 L. 241/90”.
Il Prefetto di Milano sostiene l'erroneità di tale statuizione, per inapplicabilità alla fattispecie dell'art. 2 L. 241/90, trovando applicazione il solo termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 28 L. 689/1981, non trascorso.
Gli appellati, costituitisi con comparsa di risposta trasmessa telematicamente il 9.1.2025, eccepiscono l'improcedibilità dell'appello, non notificato nei termini di cui all'art. 435 co. II
e III c.p.c. Nel merito sostengono la correttezza della sentenza impugnata, di cui chiedono la conferma.
*
Con riguardo all'eccezione di improcedibilità dell'appello per mancato rispetto dei termini di cui all'art. 435 co. II e III c.p.c. deve osservarsi che, secondo Cass.
2.2.2024 ord. n. 3145,
< improcedibile se è omessa la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza
3 e non è consentita al giudice, in base ad una presunta "interpretazione costituzionalmente orientata", l'assegnazione all'appellante di un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica relativa ad un'altra udienza di discussione>>.
Inoltre, secondo Cass. 23.3.2023 ord. n. 8341 < amministrativa, l'appello avverso la sentenza di primo grado è soggetto al rito del lavoro ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, sicché l'appellante deve notificare, nel termine di
10 giorni dal decreto di fissazione dell'udienza, ricorso e decreto all'appellato, pena l'improcedibilità dell'appello>>.
Avendo parte appellante provveduto a notificare ricorso e decreto di fissazione dell'udienza di discussione solo il giorno precedente l'udienza fissata (recte: il giorno precedente la scadenza del termine assegnato per note sostitutive ex art. 127-ter c.p.c.), non sono stati rispettati né il termine di cui all'art. 435 co. II c.p.c., né il termine di cui all'art. 435 co. III
c.p.c.
Dunque l'appello è improcedibile. Ne consegue la conferma della sentenza impugnata.
Le spese di questo giudizio d'appello seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vengono liquidate in dispositivo giusta il DM 147/2022.
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. 115/2002 T.U. Spese di Giustizia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano – Sezione 1^ Civile, in composizione monocratica, in funzione di Giudice di Appello, ogni diversa istanza o eccezione disattesa:
dichiara improcedibile l'appello proposto dal Prefetto di Milano avverso la sentenza n.
1096 pronunciata in data 14.2/29.6.2023 dal Giudice di Pace di Milano, con cui è stata, in accoglimento dell'opposizione proposta da e è stata annullata CP_2 Controparte_3
4 l'ordinanza n. 20166/21 (Cod. n. W@18182330/21/DC3) del Prefetto della Provincia di
Milano, che ha disposto la confisca del veicolo targato FX 984GA;
condanna il Prefetto di Milano a rifondere a e le spese del presente CP_2 CP_4
giudizio di appello, che liquida in € 5.000,00 per onorari, oltre rimborso forfettario spese generali, CPA e IVA;
dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R.
115/2002 T.U. Spese di Giustizia.
Milano, 21.1.2025.
Il giudice
Andrea Manlio Borrelli
Manda la Cancelleria a darne comunicazione alle parti costituite.
Il giudice
Andrea Manlio Borrelli
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